CONTO CORRENTE CONDOMINIO PLUS

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1 01/07/2009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari CONTO CORRENTE CONDOMINIO PLUS INFORMAZIONI SULLA BANCA Credito Bergamasco Società per azioni. Sede legale e amministrativa: Largo Porta Nuova Bergamo. Indirizzo telematico: - segreteria.generale@creberg.it. Codice ABI: Iscrizione all Albo delle banche presso Banca d Italia: n Appartenente al Gruppo Banco Popolare e soggetto all attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Soc. Coop. Iscrizione al registro delle imprese di Bergamo: n Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale: Euro ,00 interamente versato. Riserve al : Euro ,18. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO/SERVIZIO Struttura e funzione economica Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell estratto conto. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi. In particolare, Condominio Plus è un prodotto riservato agli amministratori di condominio e deve essere intestato al singolo condominio amministrato. E un conto corrente forfetario che, a fronte del pagamento di un canone trimestrale prevede una serie di servizi bancari e benefits. Contenuti del prodotto: 25 operazioni gratuite; fido di cassa; prestito Condominio Plus per spese di manutenzione ordinaria/straordinaria; apertura di credito per elasticità di cassa, pari al 10% del rendiconto di cassa del condominio; fidejussione a favore di enti erogatori di gas metano; by Call (servizio di Banca Telefonica) gratuito per 6 mesi; servizio IBB Vantaggio versione Mono o Multi, a condizioni di favore, per visualizzare la movimentazione dei c/c intestati a tutti i condomini amministrati, disporre bonifici per il pagamento dei fornitori, gestire le rate condominiali con semplicità e sicurezza entrando nel circuito RID/MAV per tutte le banche con cui lavora; Pagina 1 di 11

2 possibilità di acquisire software, previa consulenza e personalizzazione da parte dell Ufficio Sviluppo e Supporto Commerciale della Banca Diretta di Gruppo, per ottimizzare i flussi da e verso la Banca e da e verso i condomini amministrati. La concessione delle carte di debito e credito, degli affidamenti e dei finanziamenti è a discrezione della Banca. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: essendo un servizio che assolve principalmente ad una funzione di cassa, il conto corrente può non consentire una remunerazione delle somme depositate sufficiente a difendere il capitale dall inflazione; variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; gli interessi riconosciuti a fronte delle somme depositate possono risultare nel tempo inferiori alle spese e commissioni applicate dalla banca sul conto corrente, con la conseguenza di portare ad una diminuzione del capitale depositato; rischio di utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta; accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità; rischio di iscrizione nella Centrale d Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d Italia, in caso di traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente; rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura nei limiti di importo di ,38 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Legenda delle principali nozioni dell operazione Bonifico Bonifico con coordinate bancarie del beneficiario mancanti Bonifico SEPA Credit Transfer Canone periodico CBI passivo Commissione per bonifici irregolari Consumatore Corrispettivo Disponibilità Creditizia Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo su stessa banca o altra banca con una disposizione occasionale o in via continuativa. Bonifici disposti senza l indicazione o con l indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. Tale bonifico è soggetto all applicazione della penale prevista dalla normativa vigente. Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo sulla base dello schema definito dal Rulebook pubblicato dall European Payment Council (EPC). E il canone mensile, addebitato trimestralmente, che comprende le spese di liquidazione periodica, le spese per operazioni, e quanto altro previsto negli specifici contratti. Corporate Banking Interbancario, ovvero collegamento di remote banking attivato su altra Banca tramite il quale un cliente ha la possibilità di operare anche su rapporti di conto accesi presso il nostro Istituto, che assume così la figura di Banca passiva. E la commissione supplementare che la banca addebita all ordinante per bonifici disposti senza l indicazione o con l indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. Si definisce Consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Rappresenta la remunerazione accordata dalla Banca per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La percentuale del Corrispettivo Pagina 2 di 11

3 Indennità per Sconfinamento Numero operazioni comprese nel canone/forfait Onere valuta Saldo contabile Saldo disponibile Saldo liquido Spesa di tenuta conto per ogni singola scrittura Spese chiusura interessi debitori Disponibilità Creditizia è calcolata secondo criteri di proporzionalità, espressi con valori percentuali decrescenti rispetto all'importo degli affidamenti concessi ed alla loro durata. I valori del Corrispettivo Disponibilità Creditizia sono espressi su base annua e troveranno applicazione pro quota ad ogni liquidazione trimestrale delle competenze. Costituisce una penalità per l'utilizzo di fondi effettuato dal cliente oltre il limite dell'affidamento concesso, ovvero per l'utilizzo effettuato in relazione a rapporti non affidati oltre il limite della provvista esistente sul conto. Indica il numero di operazioni comprese nel canone periodico o nel forfait di spese. Onere derivante dall applicazione dei giorni di valuta alle operazioni di addebito e/o accredito. Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere, in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione. Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata. Saldo che considera soltanto i movimenti con valuta già maturata ed esclude conseguentemente quelli con valuta posteriore alla data di rilevazione dello stesso. Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone. Sono le spese derivanti dal conteggio periodico (di norma trimestrale) degli interessi debitori, in aggiunta alle spese fisse di chiusura. Spese fisse chiusura Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze e del conteggio periodico degli interessi creditori (il periodo del conteggio di norma trimestrale - è indicato in contratto). Spese forfetarie Sono le spese relative alle operazioni effettuate indipendentemente dal loro numero. Non comprendono le spese fisse di chiusura, la commissione per passaggio a debito di conti non affidati, le spese per invio estratto conto. Hanno la stessa frequenza della periodicità di liquidazione. Spese invio comunicazione variazioni Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie. Spese invio estratto conto Sono le spese per l'invio di ogni estratto conto, secondo la periodicità pattuita. Tasso creditore Tasso nominale annuo con la capitalizzazione indicata nel contratto. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. Tasso debitore Termini di stornabilità Valute sui prelevamenti Valute sui versamenti Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo è quello che tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni trimestrali su base annua. Sono i termini, espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento dei titoli, decorsi i quali gli stessi non possono più essere stornati da parte della banca, salvo cause di forza maggiore. Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi. Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni lavorativi utili per il calcolo degli interessi. (Si considerano lavorativi al massimo 5 giorni per settimana anche con riferimento a sportelli la cui apertura è distribuita su 6 giorni lavorativi). Pagina 3 di 11

4 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIO NOTE GENERALI Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile di 365 giorni (366 giorni se l anno è bisestile). Le spese vengono addebitate fino a concorrenza dell importo massimo previsto dalle condizioni in vigore nei limiti d importo tempo per tempo consentiti dalla legge 7/3/1996 n. 108 (disposizioni in materia d usura) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della banca. Tassi Tassi creditori Tasso annuo creditore lordo Tasso nominale annuo Tasso effettivo annuo Tasso fisso 0,025% 0,025% Tasso annuo creditore netto 0,01825% 0,01825% Ritenuta fiscale 27% Tassi debitori su affidamenti Tasso nominale annuo Tasso effettivo annuo Tasso annuo debitore 9,2500% 9,5758% Tassi debitori su scoperti transitori Tasso nominale annuo Tasso effettivo annuo Tasso annuo per utilizzi su scoperti di conto 11,5000% 12,0055% Tasso di mora 11,5000% Maggiorazione di tasso debitore per utilizzi oltre fido 2,000% N.B.: La maggiorazione di tasso debitore per utilizzi oltre fido, sommata alla misura prevista per il tasso debitore per utilizzi entro fido viene applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante dall applicazione della maggiorazione per utilizzi irregolari è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della Banca. Spese fisse e variabili di gestione Spese per operazione Prelievo contante allo sportello 0,00 Costo operazioni di servizio 0,00 Costo operazione di prelevamento su sportelli Bancomat 1,30 Costo operazione di addebito POS 0,00 Costo operazione di accredito POS 0,80 Costo per ogni singola operazione non inclusa nel canone periodico o nel forfait di spesa 1,30 Commissioni e spese varie Commissione per prelevamento Bancomat su Banche del Gruppo 0,00 Commissione per prelevamento Bancomat su altre Banche 2,00 Costo di gestione del rapporto Spese fisse di chiusura periodica 30,00 Spese di chiusura periodica in presenza di interessi debitori 2,50 (in aggiunta alle spese fisse di chiusura) Importo spese forfait 9,00 N operazioni comprese nel forfait 25 Periodo di riferimento per spese a forfait e minimo spese Trimestre Corrispettivo Disponibilità Creditizia Valori annui liquidati trimestralmente per consumatore: per fidi fino a 1.000,00 % 8,00 per fidi di importo compreso tra 1.001,00 e 3.000,00 % 2,50 per fidi di importo compreso tra 3.001,00 e ,00 % 1,50 per fidi di importo oltre ,00 % 1,00 Pagina 4 di 11

5 limite minimo trimestrale 15,00 Valori annui liquidati trimestralmente per non consumatore: per fidi fino a ,00 % 1,50 per fidi di importo compreso tra ,00 e ,00 % 1,00 per fidi di importo oltre , 00 % 0,50 limite minimo trimestrale 15,00 N.B.: il Corrispettivo di Disponibilità Creditizia è determinato nella misura percentuale onnicomprensiva di cui sopra, espressamente convenuta in relazione all importo e alla durata dell affidamento quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi e viene applicato sull intero importo di affidamento concesso, indipendentemente dall effettivo prelevamento delle somme e dalla durata dell utilizzo. Indennità per Sconfinamento per consumatore: per sconfinamento fino a 5.000,00 5,00 al giorno per sconfinamento oltre a 5.000,00 5,00 al giorno limite massimo trimestrale 40,00 Indennità per Sconfinamento per non consumatore: per sconfinamento fino a 5.000,00 10,00 al giorno per sconfinamento fino a ,00 25,00 al giorno per sconfinamento fino a ,00 50,00 al giorno per sconfinamento fino a ,00 100,00 al giorno per sconfinamento fino a ,00 350,00 al giorno per sconfinamento fino a ,00 400,00 al giorno per sconfinamento oltre a ,00 600,00 al giorno N.B.: l'indennità per Sconfinamento costituisce la penalità applicata per l utilizzo di fondi oltre il limite dell affidamento concesso o per un utilizzo effettuato allo scoperto. N estratti conto esenti per trimestre 0 N estratti conto Web esenti per trimestre 0 Spese per comunicazioni relative alla trasparenza in formato cartaceo 3,10 Spese per comunicazioni relative alla trasparenza tramite by Web 1,00 Richiesta elenco movimenti allo sportello 1,03 Imposta di bollo annua su estratto conto: - per persone fisiche 34,20 - per persone giuridiche 73,80 N.B. L imposta di bollo, se ed in quanto dovuta, verrà recuperata con addebito a periodicità bimestrale, assoggettato a costo operazione. Imposta di bollo per ciascun assegno ai sensi del DLgs 231/2007 su assegni bancari e circolari trasferibili: - per persone fisiche 1,50 - per persone giuridiche 1,50 N.B. L imposta di bollo, in quanto dovuta, verrà recuperata con addebito contestuale al rilascio degli assegni bancari o all emissione degli assegni circolari, ed assoggettato a costo operazione. Tutte le spese non sono comprensive delle spese vive reclamate da terzi in relazione ad ogni singola scrittura o operazione. Particolarità rapporto Periodicità di liquidazione delle competenze a debito Periodicità di liquidazione delle competenze a credito Periodicità di liquidazione delle spese Trimestrale Trimestrale Trimestrale Bonifici Disposizioni di bonifico SEPA Credit Transfer Commissione per bonifico a Banche 3,50 Commissione per bonifico a Filiali 3,50 Commissione su elenchi telematici (CBI passivo) a nostre dipendenze 2,00 Commissione su elenchi telematici (CBI passivo) a Banche 2,50 Pagina 5 di 11

6 Altre disposizioni di bonifico Commissione per bonifico verso Banche del Gruppo allo sportello 3,50 Commissione per bonifico verso altre Banche allo sportello 3,50 Commissione per bonifico su ordini permanenti 2,00 Commissione per bonifico verso Banche del Gruppo tramite by Web 0,50 Commissione per bonifico verso altre Banche tramite by Web 1,00 Commissione per coordinate bancarie incomplete e/o inesatte 2,00 (Codice IBAN) Valute Valute di accredito Valuta per versamento contanti Data operazione Valuta per versamento assegni circolari ns. banca e/o assegni bancari Data operazione su sportello Numero giorni valuta per versamento assegni altri sportelli 2 Tipo giorni valuta per versamento assegni altri sportelli Numero giorni valuta per versamento assegni altre banche 6 Tipo giorni valuta per versamento assegni altre banche Numero giorni valuta per versamento assegni postali non standardizzati 7 Tipo giorni valuta per versamento assegni postali non standardizzati Numero giorni valuta per versamento assegni circolari altre banche 6 Tipo giorni valuta per versamento assegni circolari altre banche Numero giorni valuta per versamento voucher 1 Tipo giorni valuta per versamento voucher Numero giorni valuta accredito bonifico SEPA Credit Transfer nostra Banca 1 Tipo giorni valuta accredito bonifico SEPA Credit Transfer nostra Banca Numero giorni valuta accredito bonifico da rete Interbancaria 3 Tipo giorni valuta accredito bonifico da rete Interbancaria Fissi Numero giorni valuta accredito bonifico SEPA Credit Transfer da rete Interbancaria 1 Tipo giorni valuta accredito bonifico SEPA Credit Transfer da rete Interbancaria Numero giorni valuta di accredito disposizioni di incasso nostri sportelli 5 Tipo giorni valuta di accredito disposizioni di incasso nostri sportelli Fissi Numero giorni valuta di accredito disposizioni di incasso altre banche 5 Tipo giorni valuta di accredito disposizioni di incasso altre banche Fissi Valute di addebito Valuta per prelevamenti effettuati allo sportello, anche tramite assegno Data operazione Valuta per addebito di assegno bancario Data emissione Valuta per prelevamenti effettuati tramite ATM Data operazione Numero giorni valuta per ritorno assegni impagati 0 Numero giorni valuta per pagamento effetti senza spese 0 Numero giorni valuta per pagamento effetti con spese 0 Valuta per disposizioni di bonifico SEPA Credit Transfer Data operazione Numero giorni valuta per disposizioni di bonifico a nostre dipendenze 2 Tipo giorni valuta per disposizioni di bonifico a nostre dipendenze Numero giorni valuta per disposizioni di bonifico a Banche corrispondenti e non 5 Tipo giorni valuta per disposizioni di bonifico a Banche corrispondenti e non Valute altre operazioni Valuta applicata all imputazione degli interessi a debito o a credito del cliente, nonché alle relative commissioni e spese 1 giorno fisso successivo al periodo cui le competenze fanno riferimento Pagina 6 di 11

7 Valuta applicata ai versamenti eseguiti tramite cassa continua il calcolo dei giorni avrà come decorrenza la data di apertura del bossolo Termini di disponibilità economica su versamenti Giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione decorsi i quali il cliente può utilizzare gli importi relativi agli assegni bancari e circolari versati. Numero giorni disponibilità per versamento assegni circolari Creberg 0 e/o assegni bancari su sportello Numero giorni disponibilità per versamento assegni altri sportelli 5 Tipo giorni disponibilità per versamento assegni altri sportelli Numero giorni disponibilità per versamento assegni altre banche 6 Tipo giorni disponibilità per versamento assegni altre banche Numero giorni disponibilità per versamento assegni circolari altre banche 6 Tipo giorni disponibilità per versamento assegni circolari altre banche Numero giorni disponibilità per versamento assegni postali non standardizzati 6 Tipo giorni disponibilità per versamento assegni postali non standardizzati Numero giorni disponibilità per versamento assegni estero 25 Tipo giorni disponibilità per versamento assegni estero Numero giorni disponibilità per versamento voucher 6 Tipo giorni disponibilità per versamento voucher Termini non stornabilità Giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione decorsi i quali gli assegni bancari e circolari non possono più essere stornati da parte della banca, salvo cause di forza maggiore Numero giorni di non stornabilità A/B tratti sullo stesso sportello 5 Tipo giorni di non stornabilità A/B tratti sullo stesso sportello Numero giorni di non stornabilità A/B tratti su altri sportelli 5 Tipo giorni di non stornabilità A/B tratti su altri sportelli Numero giorni di non stornabilità assegni bancari tratti su altre banche 7 Tipo giorni di non stornabilità assegni bancari tratti su altre banche Numero giorni di non stornabilità assegni circolari stessa banca 3 Tipo giorni di non stornabilità assegni circolari stessa banca Numero giorni di non stornabilità assegni circolari altre banche 7 Tipo giorni di non stornabilità assegni circolari altre banche Utenze Ordini continuativi Commissione di incasso R.I.D. (utenze, commerciali ) 0,50 Numero giorni di retrodatazione R.I.D. (utenze, commerciali ) 0 Commissione incasso per pagamento allo sportello con addebito in conto 1,00 Altre tipologie di bonifico Bonifici elaborati su flussi presentati dalla clientela: Commissioni su elenchi cartacei bonifici a nostra dipendenze 2,00 Commissioni su elenchi cartacei bonifici a Banche 2,50 Commissioni su elenchi magnetici bonifici a nostre dipendenze 2,00 Commissioni su elenchi magnetici bonifici a Banche 2,50 Commissioni su elenchi telematici bonifici a nostre dipendenze 2,00 Commissioni su elenchi telematici bonifici a banche 2,50 Pagina 7 di 11

8 Commissioni varie Commissioni su assegni in sospeso (commissione per la gestione di assegni mancanti di fondi o da inviare al protesto o da regolarizzare, per ogni assegno) 50,00 Commissione per assegni tratti su nostri conti correnti negoziati da altre banche, risultati impagati, per i quali il cliente provvede al successivo regolamento 15,00 Commissioni su assegni bancari ricevuti insoluti 19,34 Commissioni per ogni assegno richiamato 19,34 Commissione per la domiciliazione della corrispondenza presso i nostri 0,00 sportelli Fotocopie di documenti: Commissione per rilascio fotocopia per singolo documento Assegno bancario 5,16 Assegno circolare 5,16 Estratto conto 5,16 Documenti relativi ad operazioni in titoli 7,75 Spese per richiesta fotocopie autentiche F23 e F24 5,16 Solleciti postelegrafonici (*) 7,50 (*) corrispettivo addebitato cumulativamente a fine trimestre Onere relativo alle valute Calcolato convenzionalmente, sulla base di un tasso pari all 1 % con riferimento ad un capitale di 1.000,00 e ad un anno di 365 giorni. Capitale : anno civile x tasso% : 100 = onere relativo alle valute 1.000,00 : 365 x 1,00% : 100 = 0,0274 Esempio: - tasso creditore pubblicizzato 0,025% - valuta versamento di assegno circolare altre banche 3 giorni lavorativi - data effettuazione operazione martedì 5 febbraio 2008 Calcolo: rateo giornaliero x tasso nominale annuo x numero giorni valuta = onere relativo alle valute 0,0274 x 0,025 x 3 = 0, CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL PRODOTTO/SERVIZIO Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente Pagina 8 di 11

9 ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - all Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. 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10 Principali norme che disciplinano il conto corrente di corrispondenza: - Art.1, dove si stabilisce, oltre al resto, che: il cliente, che è tenuto comunque a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla banca della perdita o sottrazione degli stessi, fermo restando che nel pagamento degli assegni la banca è comunque tenuta ad operare secondo i principi di diligenza professionale; in caso di pluralità di conti di pertinenza del cliente, questi può chiedere alla banca di provvedere al pagamento di assegni tratti sul conto con disponibilità insufficienti, utilizzando le somme esistenti su altro conto di pertinenza del cliente stesso e in tal caso, ove detto conto sia cointestato con altri, subordinatamente al rilascio da parte degli altri cointestatari del conto sul quale esistono le relative disponibilità di apposita autorizzazione riferita alla singola operazione, disposta in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo; - Art.3, dove si richiamano misure di sicurezza in ordine all incasso degli assegni versati in conto, prevedendo che la banca non accetta assegni di qualsiasi tipo e vaglia cambiari che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro; - Art. 4, in tema di versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID), dove si afferma il principio della disponibilità dell importo non appena decorsi i termini previsti nel foglio allegato al contratto; che la definitività dell accredito realizzato attraverso detta disponibilità riconosciuta dalla banca negoziatrice non impedisce tuttavia il recupero degli importi indebitamente pagati, ma in tal caso le conseguenti azioni potranno essere effettuate, ove ne ricorrano i presupposti, dalla banca trattaria (in caso di assegni bancari), dalla banca emittente (in caso di assegni circolari) o dalla banca domiciliataria (per le disposizioni di incasso); - Art. 5, in tema di versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari, dove si ribadisce che l importo accreditato non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante; - Art. 7, in tema di movimentazioni del conto, dove si stabilisce che, salva espressa istruzione contraria, e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso; - Art. 9, in tema di chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese, dove si sancisce, tra l altro, il principio della identica periodicità a favore della banca e del cliente (con indicazione che il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità) e che il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita, escludendosi però in quest ultimo caso la capitalizzazione periodica; - Art. 11, in tema di approvazione dell estratto conto, dove si stabilisce che: trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal cliente; che, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto e che entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti; che, salvo quanto disposto in precedenza, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma e che trascorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del cliente, l'operato della banca si intenderà approvato; - Art.12, in tema di compensazione e pagamento di assegni, dove si disciplinano distinte operatività nel caso di compensazione legale, ovvero di compensazione volontaria; - Art.13, che, in tema di recesso, prevede una posizione paritaria delle parti in ordine al preavviso; questa regola viene però derogata a favore del cliente, attribuendo al medesimo la facoltà di individuare un diverso e più ampio termine rispetto a quello previsto contrattualmente, al fine di disciplinare, nel corso del rapporto e secondo le proprie esigenze, gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti, ovvero di indicare alla banca gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purchè gli stessi siano impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso è divenuto operante. Di rilievo anche la clausola che stabilisce il principio per cui il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari del rapporto, ovvero dalla banca nei confronti del medesimo soggetto, lascia integra la convenzione di assegno nei confronti degli altri cointestatari, qualora ovviamente sia pattuita la facoltà di compiere operazioni a firma disgiunta. Pagina 10 di 11

11 Principali norme che regolano gli Affidamenti in Conto corrente : - Art. 3, in tema di recesso, dove si prevede, per il caso in cui l utilizzatore rivesta la qualità di consumatore: la facoltà per la banca di recesso, riduzione o sospensione dell apertura di credito a tempo indeterminato, con effetto immediato qualora ricorra un giustificato motivo, o in caso contrario con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi; nell apertura di credito a tempo determinato, la facoltà per la banca di recesso dall affidamento, riduzione o sospensione dello stesso, con effetto immediato, subordinatamente all esistenza di una giusta causa; - Art. 5, in tema di apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute, dove si prevede che la banca si riserva comunque il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento e l obbligo per la banca di dare pronta comunicazione al cliente dell eventuale rifiuto. Principali norme che disciplinano il Servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni : - all Art.1, in tema di oggetto e limiti del servizio, dove, mentre si ribadisce l obbligo per la banca di svolgere gli incarichi di incasso e di accettazione di titoli con la diligenza richiesta dalla propria condizione professionale, si stabilisce che sono tuttavia a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da indicazioni erronee, non precise o insufficienti, casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi; - all Art.2, in tema di avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli, dove si stabilisce che la banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale; - all Art.6, in tema di sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni, dove si prevede l obbligo per il cliente di rimborsare alla banca - entro il termine di cinque giorni dalla richiesta ovvero immediatamente, nel caso in cui il cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ( Codice del consumo ) le anticipazioni da essa effettuate qualora, per fatto o circostanza non imputabile alla banca stessa, la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo. Per quanto riguarda i tempi di accredito dei Bonifici si precisa che: In esecuzione di un ordine di bonifico i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario: - Il terzo giorno successivo a quello di esecuzione del bonifico se non viene fissata la valuta a favore del beneficiario; - Il giorno precedente a quello della valuta richiesta se viene fissata la valuta a favore del beneficiario; - Il giorno corrispondente a quello della valuta richiesta, se trasmesso con richiesta di valuta compensata (solo per girofondi) - Il giorno stesso della loro esecuzione (se eseguiti entro le ore 16,30 e compatibilmente con i tempi richiesti dai centri applicativi preposti alla diffusione) in caso di esecuzione di bonifici d importo rilevante (sistema BIR). Si definiscono bonifici d importo rilevante i bonifici superiori a Euro In ricezione di un ordine di bonifico i fondi sono posti a disposizione del cliente beneficiario: - Il giorno successivo a quello di ricevimento, se trasmesso senza indicazione di valuta fissa al beneficiario o anche con fissazione di valuta fissa compresa nei tre giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento del bonifico da parte della Banca; - Il terzo giorno lavorativo precedente quello della valuta richiesta, se trasmesso con fissazione di valuta a favore del beneficiario di oltre tre giorni rispetto a quello di ricevimento del bonifico da parte della banca - Il giorno corrispondente a quello della valuta richiesta, se perviene con richiesta di valuta compensata (solo per girofondi) - Il giorno stesso della ricezione dell operazione, se trattasi di bonifici d importo rilevante (sistema BIR). Pagina 11 di 11

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