COMUNE DI MEL PROVINCIA DI BELLUNO

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1 COMUNE DI MEL PROVINCIA DI BELLUNO ORIGINALE PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE N. 122 DEL 28/10/2011 ad oggetto: L.R. 08/07/2011 N. 13 DI PROROGA, MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 08/07/2009 N INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12/07/2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL ART. 6, COMMA 1 E ART. 8, COMMA 4 DELLA STESSA L.R. 13/2011. L anno duemilaundici, addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 18:30 nella Sede Municipale di Mel, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale. Sono presenti alla trattazione dell argomento sopra specificato i signori: Presenti Assenti 1. CESA Stefano Sindaco X 2. DA CANAL Ivano Consigliere X 3. BEN Gianpaolo Consigliere X 4. DALLE SASSE Quinto Consigliere X 5. DEOLA Simone Consigliere X 6. BERNARDI Germano Consigliere X 7. FELTRIN Gessica Consigliere X 8. GASPERIN Raffaele Consigliere X 9. SITTA Ivan Consigliere X 10. FUGAZZA Roberto Consigliere X 11. SCOCCIA Roberto Consigliere X 12. COMEL Silvia Vicesindaco X 13. DE PARIS Pierpaolo Consigliere X 14. CIET Giampaolo Consigliere X 15. PEDOL Andrea Consigliere X 16. DE PARIS Renato Marcello Consigliere X 17. DALL O Andrea Consigliere X Presenti n. 16 Presiede Ing CESA Stefano - Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr Fabrizio Floridia con funzioni consultive referenti e di assistenza. E presente l assessore esterno Ferrazza Matteo. L Assessore esterno, ove presente, partecipa senza diritto di voto e non concorre alla formazione del quorum per la validità della seduta. Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta pubblica dell argomento sopraindicato.

2 L Assessore Ferrazza espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto unitamente alla proposta di emendamento entrambe depositate agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. Terminata l esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. Intervengono Il Consigliere Giampaolo CIET il quale dichiara che: la proposta di delibera è sufficientemente esaustiva e ciò a dimostrazione del fatto che gli uffici ora funzionano ed anche grazie all apporto del proprio gruppo consiliare. non si è d accordo con il limite dei 200 metri in quanto esistono altri metodi per evitare le problematiche rilevate (residenzialità nella zona alta, ecc.). è positivo il fatto che non si citi più la Commissione Edilizia perché questo semplifica l attività amministrativa, chiede quale sia lo stato d attuazione del PATI. Il Consigliere Andrea DALL O che dichiara: di essere favorevole alla proposta, ma invita tutti a mettere in campo ogni possibile risorsa per far uscire il settore dell edilizia da questa fase di drammatica crisi. Avrebbe preferito eliminare il limite dei 200 metri. Il Sindaco il quale ritiene che il limite dei 200 metri deve essere valutato in un contesto più ampio, ossia in sede di PATI, e non invece nell ambito di un provvedimento di emergenza come il Piano casa. Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che il 9 luglio 2011 è entrata in vigore (a seguito di pubblicazione nel BUR della Regione Veneto 08 luglio 2011, n.50) la Legge Regionale 8 luglio 2011, n.13 ad oggetto Modifiche alla Legge Regionale 08/07/2009 n.14, "Intervento regionale a sostegno del Settore Edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12/07/2007 n. 16, in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla Legge Regionale 23/04/2004 n.11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici ; CONSIDERATO CHE le novità più significative introdotte dalla nuova legge regionale testé richiamata riguardano: la proroga al 30 novembre 2011 del termine di ventiquattro mesi di cui all articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n.14, per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n.14 (interventi così come ridisciplinati dalla nuova legge regionale 13/2011); la possibilità di applicazione della stessa L.R. 14/2009 anche nei Centri Storici, per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo; l elevazione della percentuale di ampliamento prevista dall art.2, comma I, della l.r. 14/2009, di un ulteriore 15% per gli edifici residenziali purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e dal decreto del Presidente

3 della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.; lo spostamento al 31 maggio 2011 della data (prevista al 31 marzo 2009 dalla precedente versione dell art.2, comma III, della l.r. 14/2009) a cui occorre fare riferimento per constatare l esistenza dei sottotetti oggetto di eventuale recupero che possono essere computati ai fini dell ampliamento consentito dall art.2, comma I, della l.r. 14/2009 e s.m.i. ; la possibilità di usufruire degli incrementi volumetrici ancorati all uso di tecniche costruttive dell edilizia sostenibile ai sensi della L.R. 4/2007, anche in presenza di una parziale anziché integrale, demolizione dell edificio interessato; la possibilità di modificare la destinazione d uso degli edifici, con una specifica disciplina per quelli situati in zona impropria;- un ulteriore chiarimento sul concetto di prima casa di abitazione ; la completa esenzione del contributo di costruzione per gli interventi sugli edifici destinati alla prima casa di abitazione che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3kwh e la possibilità dei Comuni di ridurlo al 50% per gli interventi diversi da quelli sulla prima casa di abitazione ; VISTO che la predetta nuova legge regionale rimette alla discrezionalità amministrativa dei singoli Comuni l assunzione di determinate scelte ed in particolare: a) ai sensi dell art.9, comma I, lett. a), della l.r. 14/2009 e s.m.i. i comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire l applicazione degli interventi previsti dagli art.2, 3 e 4 della medesima legge per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo ricadenti all interno dei centri storici ai sensi dell articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; decorso inutilmente tale termine tali interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n.26 e s.m.i., fermi restando i limiti massimi previsti dall articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni; b) ai sensi dell art. 8 della L.R. 13/2011 i comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n.14 e s.m.i., sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n.14 e s.m.i. con riferimento a: - edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n.26 e s.m.i.; - strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n.33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e successive modificazioni; - edifici produttivi; edifici commerciali-direzionali; decorso inutilmente tale termine gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n.14 e s.m.i. trovano integrale applicazione; DATO ATTO inoltre che con l entrata in vigore della la Legge Regionale 8 luglio 2011, n.13, ai sensi dell art.8, comma II della medesima legge, non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai Comuni ai sensi dell articolo 9, comma 5, della Legge Regionale 08/07/2009 n.14;

4 ai sensi dell art.8, comma III, delle medesima l.r. 13/2011 le disposizioni di cui alla Legge Regionale 08/07/2010 n.14 e s.m.i. si applicano sin dall entrata in vigore della stessa Legge 13/2011, salvo quanto previsto dal comma 4 dell art.8 testé citato (ossìa salva la facoltà dei Comuni di assumere le decisioni di competenza entro il 30 novembre 2011; CONSIDERATO CHE: la scelta di applicare i contenuti della L.R. 13/2011 costituisce esercizio dell autonomia costituzionalmente garantita agli Enti Locali di primo livello dall art. 114 della Costituzione; lo scopo della L.R. 13/2011 è sostanzialmente quello di prorogare, con ulteriori possibilità di applicazioni e incrementi plano volumetrici, le finalità della L.R. 14/2009, ossia consentire un adeguato rilancio dell attività edilizia a seguito della perdurante crisi del sistema economico finanziario, nel rispetto dell ambiente e del tessuto urbanistico esistente e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non più rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici già tutelati con vincoli o gradi di protezione del P.R.G.; gli obiettivi della L.R. 14/2009 con la proroga, le modifiche ed integrazioni introdotte dalla nuova L.R. 13/2011, vengono perseguiti principalmente promuovendo e favorendo il rinnovo e l ampliamento degli edifici esistenti, permettendo la costruzione di pensiline e tettoie finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici su abitazioni esistenti, oltre che di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari (serre bioclimatiche, pareti di accumulo, ecc.); l agevolazione già introdotta con la L.R. 14/ consiste principalmente nell attribuire ai privati il potere di realizzare gli interventi edilizi sopra indicati anche in deroga alle previsioni dei Regolamenti Comunali e degli Strumenti Urbanistici e Territoriali, Comunali, Provinciali e Regionali; gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011, relativi alla prima casa di abitazione hanno già trovato immediata diretta applicazione con l entrata in vigore, avvenuta il 09/07/2011, della stessa L.R. 13/2011; per gli altri interventi, diversi da quelli sulla prima casa di abitazione, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell art. 6, comma 1 e dell art. 8, comma 4, della stessa L.R. 13/2011, entro il termine perentorio del 30/11/2011, decorso inutilmente il quale gli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011, trovano integrale applicazione; DATO ATTO che l argomento è stato sottoposto alla Commissione Urbanistica riunitasi in data con esito favorevole; RICHIAMATI: l art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 267; il D.P.R n. 380 e smi; RITENUTO DI: applicare alle Denunce di Inizio Attività prescritte dalla L.R n. 14 e smi i diritti di segreteria in vigore al momento della presentazione della pratica edilizia come stabiliti con delibera di Giunta Comunale; RICHIESTO ed ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di emendamento in oggetto ai sensi dell art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito sulla proposta di emendamento;

5 RICHIESTO ed ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione; CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese DELIBERA DI APPROVARE la proposta di emendamento presentata dal Sindaco e registrata al n di protocollo in data Successivamente CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese DELIBERA DI RECEPIRE in tutto il territorio comunale le agevolazioni sugli interventi edilizi, anche in deroga alle previsioni delle Normative, Regolamenti, Strumenti Urbanistici e Territoriali, Comunali, Provinciali e Regionali, consentite dalla L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, negli ambiti di applicazione previsti art. 9 della stessa con le seguenti modalità: 1. applicare il Piano Casa a. agli edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall art. 8 della L.R. 26/2009, con esclusione dei fabbricati situati ad una distanza maggiore di ml. 200 all esterno del perimetro dei centri abitati già stabilito con delibera della G.C. n 17 in data e s.m.e.i.. Agli edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione situati all esterno dei 200 ml. dal perimetro del centro abitato sarà concesso l ampliamento con il Piano Casa esclusivamente per l adeguamento igienico-sanitario del fabbricato stesso (tale ampliamento è comunque subordinato all esistenza delle opere di urbanizzazione primaria; l adeguamento e/o realizzazione anche di opere alternative dovrà essere a carico del richiedente l ampliamento). b. alle strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della L.R. 33/2002, agli edifici produttivi, agli edifici commerciali direzionali e agli edifici aventi destinazione d uso agricola (l ampliamento è comunque subordinato all esistenza delle opere di urbanizzazione primaria; l adeguamento e/o realizzazione anche di opere alternative dovrà essere a carico del richiedente l ampliamento). c. a quei manufatti ad uso e destinazione prettamente accessoria (garage, legnaie, tettorie, ripostigli, ecc.), ovunque ubicati e solo se pertinenza di un fabbricato residenziale, che per le proprie intrinseche caratteristiche conseguenti alla loro peculiare destinazione d uso non richiedono, di norma, ai fini del normale loro utilizzo, l esistenza delle opere d urbanizzazione primaria (per edificio pertinenziale si veda la definizione da Codice Civile e che non si trovi ad una distanza maggiore di 20 ml. dal fabbricato principale). 2. Allo scopo di una positiva ricomposizione volumetrica potrà essere applicato il Piano Casa ai manufatti fatiscenti che sono pertinenze di fabbricati esistenti, anche se inquadrati nel grado di intervento A8, purché la tipologia edilizia derivante dall intervento sia coerente con la prevalente destinazione d uso propria dei manufatti pertinenziali esistenti e la medesima tipologia sia conforme, secondo vigente normativa del PRG, alla destinazione di zona ove si trovano ubicati gli immobili oggetto di ricomposizione volumetrica. I manufatti pertinenziali oggetto di ricomposizione volumetrica dovranno essere demoliti prima della comunicazione di fine lavori dimostrandone l avvenuta demolizione attraverso la presentazione di adeguata documentazione fotografica unitamente alla richiesta di agibilità del nuovo manufatto, in caso contrario l agibilità del nuovo manufatto non potrà essere rilasciata e/o attestata. (per edifici

6 pertinenziali si veda la definizione da Codice Civile e che non si trovino ad una distanza maggiore di 20 ml. dal fabbricato principale; la ricomposizione volumetrica di detti edifici pertinenziali è ammessa purché il nuovo manufatto non venga realizzato ad una distanza maggiore di 20 ml. dal fabbricato principale); 3. applicare il piano casa agli edifici ricadenti nei Centri Storici (Z.T.O. A), compresi gli edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall art. 8 della L.R. 26/2009, alle strutture ricettive, agli edifici commerciali direzionali, per i quali il vigente P.R.G. ha assegnato i seguenti Gradi di Protezione: A4 Ristrutturazione parziale A6 Ristrutturazione globale A7 Demolizione e ricostruzione Si precisa che non è applicabile il Piano Casa nei centri storici agli edifici con destinazione d uso impropria rispetto alla Z.T.O. A, ad esempio edifici a destinazione d uso agricola, artigianale, produttiva, ecc.. 4. non vengono derogate le normative previste nello strumento urbanistico vigente per ogni zona territoriale omogenea relativamente alle prescrizioni edilizie tecniche (utilizzo dei materiali, ecc) nonché alle distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade ecc., sia per quanto riguarda gli ampliamenti che per quanto riguarda la realizzazione di pensiline e/o tettoie. Nel caso di distanze dai confini con proprietà e/o strade pubbliche, inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale vigente o di PRG, l'intervento sarà subordinato a specifica autorizzazione da parte dell'ente titolare della proprietà pubblica, a condizione che l ampliamento non sopravanzi verso il bene di cui si tratta; 5. applicare agli ampliamenti nelle Zone Territoriali Omogenee di tipo A le distanze previste dal Codice Civile; 6. nel caso di ampliamento di un edificio pertinenziale accessorio al fabbricato principale il calcolo del volume e/o superficie coperta per l applicazione dell ampliamento consentito con il Piano Casa va riferito sia al fabbricato principale che al fabbricato pertinenziale accessorio (per edificio pertinenziale si veda la definizione da Codice Civile e che non si trovi ad una distanza maggiore di 20 ml. dal fabbricato principale); 7. nell ipotesi venissero emessi ulteriori atti di indirizzo o d interpretazione da parte di Enti sovracomunali che contenessero indicazioni diverse da quelle sopra riportate, gli stessi costituiranno riferimento applicativo per l ufficio urbanistico/edilizio senza necessità d ulteriore specifico provvedimento di recepimento a condizione che tali atti non si pongano in contrasto con la presente deliberazione; DI APPLICARE alle Denunce di Inizio Attività e ai Permessi di Costruire, proposti ai sensi della L.R. 14/2009, i diritti di segreteria in vigore al momento di presentazione delle pratiche come stabiliti dalla Giunta Comunale; DI STABILIRE che le pratiche presentate con Denunce di Inizio Attività non saranno sottoposte all esame della Commissione Edilizia Comunale; DI STABILIRE in ordine alla apparente contraddizione derivante dalla diversità di esenzione e/o riduzione del contributo di costruzione dei disposti dell art. 7, comma 1, della L.R. 14/2009 (che prevede che per gli interventi di cui agli art. 2 e 3 della stessa Legge, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo) e dell art. 17, comma 3 lett. b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (che prevede l esenzione di detto contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari) che quest ultima esenzione non opera in caso di applicazione delle agevolazioni planivolumetriche ammesse ai sensi della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/20011, trattandosi di normativa speciale, eccezionale e temporanea;

7 DI PRECISARE che in via generale l applicazione delle agevolazioni previste dalla L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, non comporta l esclusione di altre normative di carattere urbanistico - edilizio, che consentono comunque interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d uso, ampliamenti e ricomposizioni plani - volumetriche, modifiche al sedime e/o alla sagoma, demolizioni e ricostruzioni anche con aree adiacenti diverse, ammettendo la contestualità degli interventi; SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese avente esito unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di consentire così l avvio immediato dei lavori. ******************************************************************************** PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: L.R. 08/07/2011 N. 13 DI PROROGA, MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 08/07/2009 N INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12/07/2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL ART. 6, COMMA 1 E ART. 8, COMMA 4 DELLA STESSA L.R. 13/2011. Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole: in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio/Ufficio Curtol Barbara Mel, 22/10/2011 ================================================================================

8 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE Ing. Stefano CESA IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Fabrizio FLORIDIA PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: - la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi; - contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari; Mel,... IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal.. Mel,... IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI Prot. Data Modificata Revocata NOTE:.. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data...- SI COMUNICA CHE 1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: - giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; - straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Fabrizio FLORIDIA)

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