Relazione. Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) Variante di livello comunale n. 36. Elab. n. 1. PRGC del Comune di Muggia

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1 Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) Variante di livello comunale n. 36 Relazione Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, geom. Marino Baldas Elab. n. 1 1

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3 Progettista Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, geom. Marino Baldas Gruppo di lavoro Dott. Alberto Menegante Geom. Igor Grgic Geom. Marco Trento 3

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5 1. Descrizione delle proposte di variante di livello comunale dello strumento urbanistico generale La Variante ha come obiettivo principale quello di rendere coerenti le Norme Tecniche di Attuazione della Variante sostanziale n. 31 al PRGC all accoglimento delle osservazioni n. 53, n. 117 e n.118, alle Riserve regionali che hanno stralciato gli allevamenti familiari nelle zone territoriali omogenee E3 ed E4, la definizione delle dimensioni minime delle piscine prefabbricate quali pertinenze degli edifici esistenti con destinazione d uso residenziale nelle zone territoriali omogenee E3, E4 ed E6, la cui realizzazione è soggetta ad attività edilizia libera e non può essere vietata dallo strumento urbanistico e dal regolamento edilizio, la facoltà di sostituire i muretti a secco con altri in calcestruzzo rivestiti in pietra locale per provate motivazioni di stabilità da eseguirsi nella zona omogenea E2 ed E3, alla modifica del limite attinente la quota media del terreno sistemato, alle norme regionali intervenute che acconsentono l aumento delle unità immobiliari attraverso interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, poiché questo comporta l adeguamento dei parcheggi come per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ed il recepimento delle disposizioni contenute all articolo 39 bis della Legge Regionale 19/09 s.m.i. come accolte con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del Le incoerenze rilevate sono le seguenti: 1. Le norme relative ai manufatti per il ricovero di piccole attrezzature (depositi attrezzi), proposte dalla Giunta comunale al Consiglio comunale in sede di adozione della variante n. 31 al PRGC, sono state oggetto di modifica a seguito di un emendamento e successivamente modificate con l accoglimento dell osservazione n. 54, ristabilendo la proposta dalla Giunta comunale ma non trascritta coerentemente nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione; 2. Il limite relativo alla quota media del terreno sistemato, metri 2,50, presenta delle criticità in relazione al rapporto altezza utile vano accessorio e accessibilità; 3. La Riserva regionale che ha stralciato gli allevamenti familiari nelle zone omogenee E3 ed E4 non è stata abrogata nelle Norme Tecniche di Attuazione; 4. I termini relativi all indice di fabbricabilità fondiaria/territoriale ed il rapporto di copertura indicati all articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione non trovano coerenza in alcune parti del testo normativo; 5. Il parere della Commissione locale per il paesaggio necessario per gli interventi da realizzarsi nella zona territoriale omogenea E3 è stato stralciato a seguito 5

6 dell accoglimento delle osservazioni n. 117 e 119, ma non trova coerenza nel testo normativo. L adeguamento alle norme regionali intervenute dopo l approvazione della variante sostanziale riguardano: 1. L adeguamento dei parcheggi per gli interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo che comportino l aumento delle unità immobiliari, conformandoli a quelli stabiliti per la ristrutturazione edilizia; 2. Lo scomputo ai fini del calcolo delle distanze tra pareti finestrate ed edifici antistanti per le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario, quali ad esempio le costruzioni pertinenziali; 3. La deroga alle distanze, alle superfici ed ai volumi previsti dallo strumento urbanistico generale per gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti; 4. Il recepimento e la modulazione delle Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di cui all articolo 39 bis della legge regionale , n.19, introdotte dall articolo 3, comma 2, della legge regionale , n. 7 con le limitazioni indicate dal Consiglio comunale ovvero queste non si applicano per gli interventi: - nella zona omogenea territoriale A1 e A2, ad eccezione degli interventi di ristrutturazione edilizia purché non comprendano la demolizione e la ricostruzione dell edificio esistente, mantengano gli aspetti tipologiciarchitettonici e rispettino le prescrizioni tipologiche e di abaco previste dallo strumento urbanistico comunale; - per gli Edifici di Valore Storico Ambientale come individuati nell Elaborato 20 p Quaderno A dalla zonizzazione della variante n. 31 al PRGC; - di ampliamento degli edifici e delle unità immobiliari esistenti con destinazione d uso residenziale nelle zone omogenee territoriali E2.1, E2.2 ed E3 come individuate dalla zonizzazione della variante n. 31 al PRGC- di ampliamento degli edifici e delle unità immobiliari esistenti con destinazione d uso residenziale nelle zone omogenee territoriali E4 ed E6, come individuate dalla zonizzazione della variante n. 31 al PRGC, qualora siano stati oggetto di condono edilizio per interventi di rilevanza urbanista; - di ampliamento degli edifici e delle unità immobiliari esistenti nelle zone omogenee territoriali G, L ed H come individuate dalla zonizzazione della variante n. 31 al PRGC; - di ampliamento dei manufatti per il ricovero di piccole attrezzature, depositi attrezzi e simili, pertinenze e per le costruzioni ad uso garage; 6

7 - di ampliamento degli edifici e delle unità immobiliari esistenti anche in corpo distaccato qualora comporti l aumento delle unità immobiliari. La proposta di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione risulta essere coerente con gli obiettivi e le strategie della variante sostanziale n. 31 al PRGC, di conseguenza, si configura come una variante allo strumento urbanistico a livello comunale. 2. Possibili impatti paesaggistici negativi della Variante Premesso che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica la competente struttura Ministeriale non ha ritenuto di esprimere un parere in merito ad eventuali impatti paesaggistici delle modifiche apportate dalla Variante, si rileva che detti eventuali impatti sono da considerarsi trascurabili e relativi alla possibilità, in particolare nelle zone E4 ed E6 di manufatti per il ricovero di piccole attrezzature di dimensioni leggermente superiori a quelle previste dalla Variante 31 ed in particolare la possibilità di realizzare superfici pari a 20 mq per lotti di dimensione compresa tra i 400,00 ed i 2000,00 mq ( con un rapporto di copertura tra l 1% ed il 5%) e fino a 30 mq per lotti superiori ai 2000,00 mq (rapporto di copertura inferiore al 1,5%). Per contro si inserisce nel piano una norma che comprime la possibilità di utilizzare l art. 39 bis della LR 19/09 (200,oo mc in deroga) in determinati ambiti di particolare pregio, quali le zone A, gli edifici di interesse architettonico e le zone della rete ecologica ed in generale tutti i depositi attrezzi e le pertinenze. 3. Contenuti tecnici della Variante Le modifiche e le integrazioni introdotte sono evidenziate in grassetto e riguardano: Articolo 4 punto 1 Parametri edilizi - Sistemazione del terreno: la differenza di quota del terreno sistemato o del marciapiede, calcolata tra la quota inferiore assoluta e quella superiore assoluta nel punto di intersezione della facciata non può essere maggiore a metri 2,50 3,00. 7

8 Distanze Distanza tra pareti finestrate ed edifici antistanti: è la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non vengono computati ai fini della distanza le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario ed il corretto inserimento dell opera nel contesto urbanistico come definiti dalla normativa vigente. Articolo 4 punto 3 Le pertinenze, i depositi attrezzi e le tettoie quali pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari esistenti, realizzabili ai sensi dell articolo 16, comma 1, lettere m) ed n) della L.R. 19/2009 e s.m.i., devono rispettare le seguenti prescrizioni: distanza minima dai confini: m 5,00 o in aderenza al confine previo consenso del confinante distanza minima dalle strade: m. 3,00 o in aderenza al confine stradale previo consenso dell Ente proprietario Articolo 6 punto 2 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI Gli interventi edilizi diretti si attuano mediante: a. il Permesso di Costruire o Permesso di costruire Convenzionato qualora richiesto b. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al permesso di costruire c. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) d. l Attività edilizia libera asseverata e. l Attività edilizia libera secondo quanto stabilito dalla LR 19/2009 e s.m.i. Tabella articolo 14 punto 7 Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo con aumento delle unità immobiliari 1 posto auto per ogni nuova unità immobiliare 8

9 Articolo 15 punto 4 Adeguati i riferimenti delle definizione degli interventi con le disposizioni regionali sopravenute. Articolo 16 punto 7 e 9 articolo 17 punti 6 e 8, articolo 18 punto 3, articolo 21 punti 24, 35bis e 36, articolo 22 punti 7 e 9., articolo 24 punto 8, art. 26 punti 13 e 21, art. 29 punto 5 Il testo normativo viene normalizzato nell utilizzo della terminologia relativa a indice di fabbricabilità fondiaria/territoriale e rapporto di copertura. Articolo 18 punto 3 S1 attrezzature per la viabilità e i trasporti Valgono gli indici e parametri della ZTO B1 ad eccezione delle sottozone come avanti specificate dove trovano applicazione le norme ivi indicate. In deroga ai parametri ed indici urbanistici possono essere realizzate le costruzioni destinate ai terminali per le operazioni di controllo e pagamento, le tettoie, i volumi dei vani scala e i volumi tecnici. Dovranno essere previsti n.2 stalli dotati di impianti per la ricarica delle autovetture elettriche ogni 10 posti auto, mantenendo tale rapporto in progressivo. articolo 21 punto 13 Nelle ZTO E4 ed E6 è ammesso l ampliamento degli edifici esistenti alla data con destinazione d uso residenziale e che non siano stati oggetto di condono edilizio per interventi di rilevanza urbanistica, nel rispetto delle disposizioni contenute all articolo 33, comma 2, delle presenti norme. Articolo 21 punto 17 e 21 inserimento ultimo capoverso - opere di consolidamento dei muretti a secco attraverso la realizzazione di manufatti in calcestruzzo rivestiti in pietra naturale, per comprovate condizioni di stabilità qualora non acconsentano il loro mantenimento. Articolo 21 punto 24, 25 e 31 e articolo 22 comma 4 Eliminazione della riga nella quale si prevedono gli allevamenti familiari. 9

10 Articolo 21 punto 24 - manufatti per il ricovero di piccole attrezzature da parte di soggetti diversi dall imprenditore agricolo professionale secondo i parametri di cui al comma 29; - Piscine prefabbricate quali pertinenze di edifici esistenti con destinazione d uso residenziale con superficie non superiore a 35 mq.; Articolo 21 punto 29 MANUFATTI PER IL RICOVERO DI PICCOLE ATTREZZATURE PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI Lotto minimo con superficie fondiaria non inferiore a 400 mq. Superficie coperta: mq. 10,00 Altezza massima: m. 2,40 Distanza confini: m. 1,50 Distanza strade: m. 1,50 PRESCRIZIONI I manufatti per il ricovero di piccole attrezzature non devono prevedere né piani interrati o seminterrati, le pareti dovranno essere realizzate in materiale ligneo, la copertura potrà essere realizzata anche in materiali diversi purché integrati con il contesto paesaggistico del luogo, nel rispetto delle preesistenze e dei materiali tradizionali impiegati, sono escluse finiture metalliche. Articolo 21 punto 29 bis Abrogato Articolo 21 punto 34 Eliminazione prima e seconda riga dove si prevede il parere preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio. Articolo 22 punto 4 Modificato il secondo comma: - La realizzazione di manufatti per il ricovero di piccole attrezzature con i parametri di cui al presente articolo; 10

11 Inserito l ultimo comma: - Piscine prefabbricate quali pertinenze di edifici esistenti con destinazione d uso residenziale con superficie non superiore a 35 mq. - la realizzazione di interventi di trasformazione territoriale pertinenti all attività agricola purchè la modifica complessiva del terreno non superi i mc. e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio. Articolo 22 punto 8 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Si fa riferimento ai parametri urbanistici ed edilizi per le attività produttive Articolo 22 punto 10 MANUFATTI PER IL RICOVERO DI PICCOLE ATTREZZATURE PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI - superficie coperta massima di 10 mq. per interventi su lotti con superficie fondiaria sino a 400 mq.; - superficie coperta massima di 20 mq. per interventi su lotti con superficie fondiaria tra 400 mq. e mq.; - superficie coperta massima di 30 mq. per interventi su lotti con superficie fondiaria superiore a mq.; - altezza massima: m. 2,40 - distanza confini: m. 1,50 - distanza strade: m. 1,50 PRESCRIZIONI - I piani interrati o seminterrati devono essere contenuti nella superficie coperta del piano fuori terra ed avere un altezza utile non superiore a m. 2,40, e possono essere dotati di intercapedine secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio. - In alternativa ai manufatti fuori terra, possono essere realizzati quelli che prevedano solo piani interrati con altezza utile e superficie lorda, delimitata dal perimetro esterno delle pareti o dalle strutture 11

12 perimetrali, corrispondenti all altezza massima e alla superficie coperta consentite, e possono essere dotati di intercapedine secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio. Articolo 33 punto 2 Valgono le seguenti norme: a) Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del contenimento del consumo di suolo, al miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, da attuarsi in deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici, purché coerenti con le esigenze di allineamento e ottimale nel contesto territoriale di riferimento, sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti, e la quota massima di ampliamento ammissibile non può superare i 200 mc. di volume complessivo, da intendersi quale somma del volume utile, qualora realizzato, e dell eventuale volume pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze; nella quota massima di ampliamento ammissibile vanno computati anche gli ampliamenti che comportano esclusivamente aumento della superficie coperta, conteggiando gli stessi nella misura pari al prodotto della superficie coperta per le relative altezze, ed i bonus volumetrici già usufruiti a prescindere dalla fonte che li ha disposti. b) Le disposizioni sopra indicate non si applicano: - nella zona omogenea territoriale A1 e A2, ad eccezione degli interventi di ristrutturazione edilizia purché non comprendano la demolizione e la ricostruzione dell edificio esistente, mantengano gli aspetti tipologici-architettonici e rispettino le prescrizioni tipologiche e di abaco previste dallo strumento urbanistico comunale; - per gli Edifici di Valore Storico Ambientale come individuati nell Elaborato 20 p Quaderno A dalla zonizzazione della variante n. 31 al PRGC; 12

13 - per gli ampliamenti degli edifici e delle unità immobiliari esistenti con destinazione d uso residenziale nelle zone omogenee territoriali E2.1, E 2.2 ed E3 come individuate dalla zonizzazione della variante n. 31 al PRGC; - per gli ampliamenti degli edifici e delle unità immobiliari esistenti con destinazione d uso residenziale nelle zone omogenee territoriali E4 ed E6, come individuate dalla zonizzazione della variante n. 31 al PRGC, qualora siano stati oggetto di condono edilizio per interventi di rilevanza urbanistica; - per gli ampliamenti degli edifici e delle unità immobiliari esistenti nelle zone omogenee territoriali G, L ed H come individuate dalla zonizzazione della variante n. 31 al PRGC; - per gli ampliamenti dei manufatti per il ricovero di piccole attrezzature, depositi attrezzi e simili, pertinenze e per le costruzioni ad uso garage; - per gli ampliamenti degli edifici e delle unità immobiliari esistenti anche in corpo distaccato qualora comporti l aumento delle unità immobiliari. c) In deroga alle distanze minime di cui il decreto ministeriale 1444/1968 sono ammessi interventi di ampliamento, purché ciò corrisponda ad esigenze di allineamento con la parete dell edificio esistente e contribuisca al migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio; d) La sopraelevazione degli edifici esistenti non può superare l altezza massima per la zona omogenea territoriale di riferimento o all altezza dell edifico oggetto dell intervento. 13

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