Riferimenti Legge 27 dicembre 2013, n. 147; Agenzia delle entrate, Circolare del 4 giugno 2014, n. 14/E.

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1 Rettifiche e riprese di valore dei crediti verso la clientela operate dalle banche: la disciplina IRAP del Dott. Roberto Baudino e del Dott. Roberto Munno L Approfondimento Dal 1 gennaio 2013 il sistema di tassazione ai fin i IRAP delle svalutazioni e delle rivalutazioni sui crediti verso la clientela degli enti creditizi, finanziari ed assicurativi ha subito una significativa modifica per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità per l anno L innovato regime, oggetto di chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, nella Circolare del 4 giugno 2014, n. 14/E, presenta ancora alcuni aspetti applicativi di non univoca interpretazione, soprattutto per quel che concerne l assenza di una specifica previsione legislativa sul regime transitorio dal vecchio a nuovo regime. Tale assenza potrebbe essere foriera di interpretazioni da parte degli operatori del settore che, rispetto a quanto precisato dall Agenzia, potrebbero risultare più coerenti in termini di sistema complessivo e meno penalizzanti al verificarsi di tutte quelle fattispecie che possono produrre effetti duplicativi di imposta. Riferimenti Legge 27 dicembre 2013, n. 147; Agenzia delle entrate, Circolare del 4 giugno 2014, n. 14/E. 1. Premessa Le modifiche alla fiscalità IRES e IRAP dei crediti dei soggetti svolgenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa, contenute nella legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) 1, sono ispirate ad esigenze di semplificazione 2 e di razionalizzazione della materia 3. Precisando, fin da subito, che oggetto del presente lavoro è l impatto che dette novità normative hanno in tema di IRAP, appare opportuno fornire dei brevi cenni anche sul loro impatto ai fini IRES. La nuova formulazione dell articolo 106, comma 3, del T.U.I.R. - introdotta dal comma 160, lett. c), della legge n. 147/ che si applica esclusivamente ai crediti verso la clientela iscritti come tali in bilancio prevede la deducibilità fiscale delle svalutazioni e delle perdite, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, in quote costanti nel periodo d imposta in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei crediti concorrono, invece, alla formazione dell imponibile del periodo in cui sono realizzate. Sul versante delle componenti positive (riprese di valore, da valutazione o da incasso), viene previsto un regime allineato a quello delle corrispondenti componenti negative e, ciò in conseguenza del fatto che letteralmente la norma recita che Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumo al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. 1 Cfr. Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi Dette modifiche sono state commentate dall Agenzia delle Entrate con la circolare del 4 giugno 2014, n. 14/E. 2 Detta semplificazione si realizza attraverso il riconoscimento di una disciplina fiscale ancorata, il più possibile, alle scelte di bilancio. 3 La legge di stabilità per il 2014 anticipa quanto annunciato dall art. 12 della legge delega n. 23 dell 11 marzo 2014, Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta - che stabilisce che Il Governo è delegato ad introdurre ( ) norme per ridurre le incertezza nella determinazione del reddito e della produzione netta ( ) secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti ( ).

2 In altri termini, dal novellato quadro normativo emerge che le riprese di valore 4 devono essere portate in diminuzione delle svalutazioni e delle perdite su crediti di natura valutativa deducibili, per l ammontare eccedente, in cinque esercizi in quote costanti. Per quel che concerne i crediti diversi da quelli verso la clientela, sono rilevanti le sole perdite realizzate nel rispetto di quanto previsto dall articolo101, comma 5 del T.U.I.R. Secondo quanto stabilito dal comma 161 dell articolo 1 della legge n. 147/2013, tali nuovi criteri trovano applicazione dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre Inoltre, nel passaggio dalla precedente alla nuova disciplina Resta ferma l applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore ( ) iscritte in bilancio nei precedenti periodi di imposta. 5 Le riprese di valore, in mancanza di una specifica regola di carattere transitorio, concorrono a tassazione (in abbattimento delle rettifiche di valore contabilizzate) a prescindere che le stesse riprese assurgano ad una funzione di riassorbimento di precedenti rettifiche 6. Fatta questa doverosa premessa in merito al nuovo regime di deducibilità delle perdite su crediti ai fini IRES, occorre rilevare come lo stesso lasci spazio, per alcuni specifici aspetti, cui si dirà in seguito, a incertezze interpretative in materia IRAP; incertezze che, a parere di chi scrive, non risultano essere state fugate neanche dai chiarimenti forniti in materia dall Agenzia delle Entrate. Ci si riferisce, in particolare, al trattamento che occorre riservare alle riprese di valore sui crediti sorti ante 2013 già oggetto di svalutazioni non dedotte in forza del previgente regime IRAP. Tale questione scaturisce dal fatto che il legislatore, nel modificare l articolo 6, del D.Lgs. n. 446/1997, ha stabilito un regime transitorio che prevede esclusivamente la decorrenza delle nuove disposizioni a partire dall esercizio in corso al 31 dicembre 2013, senza nulla disporre in merito al trattamento da riservare alle rettifiche/riprese di valore che assurgono a meri riassorbimenti di precedenti valutazioni (effettuate ante 2013) considerate all ora irrilevanti ai fini del tributo regionale. 2. Un breve excursus sul trattamento ai fini IRAP delle rettifiche/riprese di valore dei crediti per gli enti creditizi e finanziari. Il primo intervento sostanziale sul regime IRAP delle componenti valutative e realizzative riferibili ai crediti vantati da soggetti finanziari è rinvenibile nell articolo 2, comma 2, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, il quale stabiliva che le svalutazioni/rivalutazioni dei crediti operate dal periodo d imposta 2005 non assumevano più rilevanza ai fini del tributo. Erano allo stesso modo irrilevanti perdite/utili derivanti dalla cessione del credito a terzi. Un sostanziale cambiamento a tale regime è stato apportato dalla legge n. 244/2007 (c.d. legge finanziaria per l anno 2008), che - nell ambito di una più ampia riforma dell imposta regionale sulle attività produttive - ha coinvolto anche il trattamento dei crediti dei soggetti finanziari. Più nello specifico, a far data dal 2008, la base imponibile IRAP viene determinata sulla base del margine di intermediazione (con alcune specifiche aggiunte e variazioni), nel quale sono ricomprese anche le perdite derivanti dalla cessione dei crediti iscritte dai soggetti bancari in bilancio nella voce 100 del conto economico («Utili/perdite da cessione o riacquisto»). Da ciò discende, quindi, che continuavano (fino alle novità introdotte con la Legge di Stabilità 2014) a restare irrilevanti le rettifiche di valore, contabilizzate fuori dal margine di intermediazione nella voce 130 del conto economico (destinata ad accogliere i saldi, positivi o negativi, tra le rettifiche di valore e le riprese di valore connesse con il deterioramento dei crediti verso clientela). In altre parole, la situazione che si era venuta a delineare a decorrere dal 2008 era la seguente: 4 Sebbene la norma faccia esplicito riferimento alle sole rivalutazioni, per ragioni di ordine logico sistematico (come, peraltro, in tal senso si è espressa la Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 14/E/2014) devono essere ricomprese nella definizione di rivalutazioni anche le riprese da incasso le quali, quindi, al pari di quelle di origine valutative concorreranno alla formazione della base imponibile riducendo l ammontare delle svalutazioni deducibili. 5 Come evidenziato dalla relazione illustrativa alla Legge n. 147/2013, il nuovo regime si applica alle rettifiche di valore rilevate in contabilità a decorrere dal periodo di imposta 2013 mentre per le rettifiche pregresse (in generale, i diciottesimi residui) si continueranno a applicare le regole precedentemente vigenti. In sintesi, per le rettifiche di valore operate sino al periodo di imposta 2012 continuano ad applicarsi le previgenti regole. 6 Tale posizione, sposata anche dall Amministrazione Finanziaria nella più volte citata circolare n. 14/E,/2014 trova riscontro nella relazione illustrativa alla Legge n. 147/2013 in cui si afferma che le riprese di valore da valutazione sono tassate ( ) a prescindere se tali riprese si riferiscono a rettifiche pregresse o meno.

3 assoggettamento ad IRAP del risultato positivo/negativo (utile o perdita) rilevato in caso di realizzo (cessione o riacquisto) dei predetti crediti in quanto componente incluso nel margine di intermediazione; esclusione dall IRAP delle rettifiche e delle riprese di valore connesse al deterioramento della medesima attività finanziaria in quanto componenti classificati in una voce di conto economico non rientrante nella base imponibile IRAP. In tale situazione e in assenza (anche all epoca) di un regime transitorio, l Agenzia delle Entrate 7 chiarì che le rettifiche/riprese di valore effettuate dal 2008 relative ad un credito non ceduto potevano essere rivitalizzate fiscalmente nell esercizio di contabilizzazione della perdita/utile derivante da cessione dello stesso, apportando le necessarie variazione (in diminuzione e/o in aumento) dei valori contabili registrati nella voce 100 del conto economico. Di conseguenza, il valore da far concorrere alla formazione della base imponibile IRAP al momento della cessione del credito (il cui valore fiscale non era stato influenzato dalle eventuali svalutazioni o rivalutazioni civilistiche operate in precedenza) non coincideva con il dato di bilancio (l utile/perdita da cessione) bensì con il valore che si otteneva apportando al dato contabile le rettifiche fiscali necessarie a riallineare quest ultimo al valore fiscalmente rilevante. Intervenendo in materia, l Agenzia delle Entrate, nella Circolare del 26 maggio 2009, n. 27/E, forniva il seguente esempio di numerico: ipotizziamo un credito in origine iscritto in bilancio per un importo di 100 che subisce una riduzione di valore pari a 20, con l imputazione a conto economico di una svalutazione irrilevante ai fini IRAP in quanto iscritta nella voce 130 a) del conto economico; successivamente, se tale credito viene ceduto a 50, a fronte di una perdita civilistica pari a 30 (50-80) si avrà una perdita fiscale di 50 (50-100), recuperando, in tale momento, la svalutazione di 20 a suo tempo non dedotta ai fini IRAP. La conclusione indicata nella prassi citata è sembrata sin da subito opportuna, in quanto, nella ipotesi in cui non si fosse riconosciuto il recapture di tali svalutazione/rivalutazioni pregresse neppure nella ipotesi finale/definitiva di realizzo del credito, si sarebbe creato un effetto distorsivo irrecuperabile per le banche 8. L interpretazione fornita dall erario traeva origine dal convincimento (a parere di chi scrive, condivisibile) che la posta creditoria, nel momento del realizzo, presentava un disallineamento del suo valore contabile rispetto a quello fiscale. Tuttavia, nella successiva circolare n. 36/E/2009 venne precisato che il riconoscimento delle pregresse svalutazioni/rivalutazioni dovesse essere limitato a quelle contabilizzate a decorrere dal 2008; in altri termini detto riconoscimento riguardava esclusivamente le svalutazioni/rivalutazioni non dedotte/tassate in vigenza del nuovo regime introdotto dalla Legge n. 244/2007. Restavano, invece, escluse dal computo della base imponibile IRAP le valutazioni effettuate in precedenza la cui rilevanza fiscale (al pari delle perdite/utili da cessione) non era ammessa in ogni caso 9. Tornando al nuovo regime IRAP introdotto dalla Legge di stabilità 2014, e ricordando la mancanza di una previsione transitoria, la questione sul trattamento IRAP dei crediti verso la clientela, preesistenti al 2013 ed eventualmente già oggetto di rettifiche non dedotte ai fini di tale tributo, torna prepotentemente alla ribalta. A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare come detta legge abbia innovato in maniera significativa il regime delle valutazioni dei crediti del settore bancario e finanziario, riconoscendo una rilevanza - sia pure in via frazionata in cinque periodi di imposta - alle rettifiche/riprese di valore nette sui crediti verso la clientela operate dal 1 gennaio In particolare, il comma 158, dell articolo 1, della Legge n. 147/ integrando il comma 1 dell art. 6, del D.Lgs. n. 446/ ha previsto che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP delle banche e 7 Si vedano le circolari dell Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2009, n. 27/E e del 16 luglio 2009, n. 36/E. 8 In altri termini, l Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 26/E/2009, ha chiarito che le componenti valutative, che non avevano assunto rilevanza ai fini del tributo, potevano tornare rilevanti nella successiva fase del trasferimento del credito in virtù della correlazione con una componente economica (la perdita/utile da cessione) inclusa nel margine di intermediazione. 9 In particolare, ci si riferisce ai periodi di imposta antecedenti al 2008.

4 degli altri enti finanziari le «rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo». 10 Per quanto concerne le modalità con cui tali componenti positivi o negativi rilevano ai fini della formazione della base imponibile IRAP, il legislatore ha stabilito che esse concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Si realizza così una simmetria tra quando disposto ai fini IRES e ai fini IRAP. Resta, invece, immutato il trattamento da riservare alle perdite/utili da realizzo confluenti nella voce 100 del conto economico, le quali continuano ad assumere piena rilevanza fiscale, in quanto contabilizzate in una voce rilevante ai fini del tributo Il regime transitorio ai fini IRAP Come anticipato in premessa, il legislatore ha previsto che le modifiche apportate dalla legge n. 147/2013 alla disciplina IRAP trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta Nulla è stato, invece, previsto con riferimento al passaggio dal precedente al nuovo regime, che, come argomentato, considera rilevanti ai fini del tributo anche le rettifiche/riprese di valore sui crediti verso la clientela operate dai soggetti finanziari a partire dall esercizio in corso al La mancanza di una specifica previsione in tal senso, pone l accento sulla questione relativa al trattamento da riservare ai crediti sorti prima del 2013 ed eventualmente oggetto di svalutazioni non dedotte ai fini IRAP in vigenza della precedente normativa. Sul punto è intervenuta l Agenzia delle Entrate, che nella più volte citata circolare n. 14/E/2014, ha assunto una posizione, sostanzialmente in linea con l orientamento già espresso in passato sulla questione. Secondo l Agenzia: le rettifiche/riprese non rilevanti ai fini IRAP prima del 2013 concorrono alla determinazione della base imponibile al momento della cessione dei crediti in questione, così come accadeva in passato; le rettifiche/riprese di valore rilevate a conto economico a partire dal 2013 concorrono a formare il valore della produzione secondo le nuove disposizioni, riducendo o incrementando il valore fiscale dei crediti stessi. Con particolare riferimento al trattamento da riservare alle componenti valutative pregresse, la posizione sostenuta dall Agenzia delle entrate troverebbe fondamento nel fatto che il credito svalutato/rivalutato prima del 2013 (a partire, però, dal 2008) risulta avere un valore fiscale diverso dal suo valore contabile, dal momento che tali precedenti componenti rettificative di valore non hanno trovato alcun riconoscimento fiscale. Il disallineamento in parola verrebbe ad annullarsi soltanto nel momento della cessione del credito in precedenza rettificato, non potendo (rectius, dovendo) considerare le nuove valutazioni atte ad incidere sulla preesistente differenza fra il valore fiscale e contabile del credito. Detta neutralità rispetto a tale disallineamento delle componenti valutative viene ulteriormente evidenziata nella circolare n. 14/E/2014, nel passaggio in cui si chiarisce che esse riducono o incrementano il valore fiscale dei crediti stessi, portando così l interprete a concludere che queste non modifichino neanche il disallineamento preesistente. In altri termini, la soluzione adottata dall Agenzia delle Entrate, pur condivisibile in un ottica di semplificazione gestionale, non appare, tuttavia, scevra da possibili distorsioni che potrebbero generare fenomeni di doppia tassazione in capo alle banche. Infatti, da una ricostruzione complessiva dell interpretazione ministeriale in commento, ne deriva che: i crediti già sorti e rettificati ante 2013 devono essere trattati con le medesime regole IRAP applicabili prima delle novità di favore apportate dalla Legge di Stabilità 2014; 10 Il nuovo art. 6, comma 1, lett. c-bis recita c-bis) prevede che concorrono le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. 11 Cfr. G. Molinaro, L Agenzia chiarisce il regime di svalutazioni e perdite su crediti per banche e assicurazioni, in Corriere Tributario n. 28/2014, pag

5 le riprese/rettifiche di valore operate a partire dal 2013 concorrono all IRAP, assumendo riconoscimento fiscale (incrementano/decrementano il valore fiscale in linea con le movimentazione contabili del credito stesso) e ciò a prescindere che si riferiscano o meno a crediti sorti prima delle modifiche normative in commento; la differenza fra il valore fiscale e contabile dei crediti pregressi (ante 2013) può riassorbirsi esclusivamente nel momento della cessione del credito. La ricostruzione testè riportata pone in evidenza che le eventuali rivalutazioni dei crediti in precedenza svalutati (prima del 2013) non possono fiscalmente considerarsi come meri riassorbimenti delle rettifiche pregresse non dedotte e ciò, in quanto il riassorbimento di tali eventuali disallineamenti può realizzarsi esclusivamente nella fase del realizzo. La tesi dell Agenzia delle Entrate si pone, in linea con l orientamento già espresso dalla stessa in occasione della riforma IRAP del 2008, sul presupposto che le svalutazioni non deducibili fino al 2013 continuino, anche nel vigore della nuova disciplina, a soggiacere al previgente trattamento di irrilevanza, cosa che, diversamente ragionando, verrebbe meno se si ammettesse la non tassazione delle rivalutazioni (post 2013) che si riferiscono proprio a tali svalutazioni pregresse non dedotte. In altri termini, seguendo il ragionamento evidenziato nel documento di prassi in commento, nell ipotesi in cui si propendesse per escludere le riprese di valore dei crediti pregressi e disallineati dal campo attrattivo IRAP, si potrebbe determinare una situazione di vantaggio per le imprese bancarie, consistente nel riconoscere, nel vigore della nuova disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, la deducibilità delle precedenti svalutazioni che, per disposizione di legge, non era in ogni caso riconosciuta (è come dire che attraverso il meccanismo della non tassazione delle rivalutazioni si riconosce una rilevanza fiscale alle svalutazioni pregresse cui tali riprese di valore si riferiscono). Pertanto, la soluzione ministeriale di non riconoscere alle nuove rivalutazioni una funzione di riassorbimento dei pregressi disallineamenti del valore dei crediti sorti ante 2013, non appare del tutto coerente sul piano sistematico. La principale conseguenza che scaturisce da una tale impostazione è, infatti, la doppia tassazione di un medesimo valore: una prima volta, come svalutazione non dedotta in passato ed una seconda volta a seguito della rilevanza IRAP della ripresa di valore che riassorbe proprio tale svalutazione 12. La tesi dell Agenzia di riconoscere al contribuente la possibilità di recuperare la svalutazione pregressa non dedotta nell eventuale fase di cessione rappresenta, a parere di chi scrive, un riconoscimento indiretto del fenomeno della doppia tassazione testè descritto, sebbene di carattere temporaneo, in quanto neutralizzabile in una eventuale fase di realizzo del credito. Sul punto merita, tuttavia, osservare che il riconoscimento della recuperabilità dei preesistenti disallineamenti dei crediti nella sola fattispecie della cessione, seppur condivisibile in vigenza del precedente sistema impositivo, in cui, come già ampiamente detto, le rivalutazioni non concorrevano mai a tassazione IRAP (perché imputate in voce 130 non rilevante), appare, allo stato attuale, incoerente con un regime in cui tali rivalutazioni/riassorbimenti sono da considerarsi tassabili. A tale riguardo, infatti, se si volesse mantenere il medesimo regime previgente, si dovrebbero, per coerenza e per evitare duplicazioni di imposta, considerare tali riassorbimenti di valore non tassabili, anche in considerazione del fatto che ante 2013 tali riprese di valore erano sempre escluse dalla base imponibile IRAP 13. Un ulteriore aspetto critico che emerge da una tale presa di posizione 14, è che resterebbero fuori tutte le altre vicende che possono incidere in maniera definitiva (al pari delle cessioni) sulla sorte del credito stesso 15. Ci si 12 L Agenzia delle Entrate, al fine di salvaguardare e conservare il regime previgente di indeducibilità IRAP delle svalutazioni ante 2013, dimentica però che la scelta di considerare imponibili le rivalutazioni che riassorbono tali componenti di costo non dedotte comporta una doppia tassazione del medesimo valore. Infatti, un credito di 100 svalutato di 10 nel 2012 senza rilevanza fiscale IRAP, mantiene un valore fiscale di 100 a fronte di un valore contabile di 90. Se nel 2013 viene rivalutato di 10 non può negarsi che la banca non ha fatto altro che riassorbire il medesimo valore di Cfr. in tal senso la Circolare Assonime 30 maggio 2014, n. 18 e N. Manuti, La nuova disciplina dell IRES e dell IRAP sulle rettifiche di valore dei crediti bancari, in Bollettino Tributario n. 7/2014, pag Ci si riferisce nello specifico all affermazione contenuta nella citata circolare14/e/2014 di consentire il recapture delle svalutazioni pregresse all atto della cessione dei crediti. 15 Si pensi, ad esempio, alle fattispecie della rinuncia al credito, alle transazioni, alle conversioni dei crediti in partecipazione.

6 riferisce al caso in cui il credito, ad esempio, venga incassato integralmente 16. In tale fattispecie, seguendo il ragionamento espresso dall Agenzia delle Entrate che le svalutazioni pregresse si recuperano nella sola fase di cessione del credito e che le riprese di valore, anche quelle di incasso, sono sempre tassabili, si avrebbe l effetto, ancor più dirompente di penalizzare il comparto bancario con una doppia tassazione non più recuperabile in futuro. L incasso integrale del credito fa sì che non esista più un credito cedibile a terzi e, conseguentemente, il pregresso disallineamento (rappresentato in sostanza dalle svalutazioni ante 2013 non dedotte IRAP) non potrà più essere recuperato. Alla luce delle argomentazioni esposte, appare evidente come sia quanto mai necessario un intervento dell Agenzia volto a rivedere la propria posizione, al fine di contemperare l esigenza di semplificazione gestionale dei crediti con la necessità di evitare fenomeni di doppia tassazione non più recuperabile da parte dei soggetti bancari e finanziari. Pubblicato su Corriere tributario n. 47 / 2014, p Si pensi al caso in cui un credito di valore iniziale 1000 è stato svalutato ante 2013 per 200 senza alcuna rilevanza fiscale (la svalutazione non ha concorso alla base imponibile in forze delle disposizioni all epoca vigenti). In tale situazione il credito ha un valore fiscale sempre pari a mentre contabilmente vale 800. Un incasso di vorrebbe dire, secondo le nuove regole, tassare ai fini IRAP la ripresa da incasso di 200 sebbene la stessa fiscalmente non si è verificata (il credito fiscalmente continuava ad avere un valore di 1.000).

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