IL METODO DELLA CIFRA DECIMALE ELEVATO A CRITERIO GENERALE IN MATERIA ELETTORALE
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1 IL METODO DELLA CIFRA DECIMALE ELEVATO A CRITERIO GENERALE IN MATERIA ELETTORALE NOTA A TAR ABRUZZO SEZ. DI PESCARA Sentenza n. 490 del 29 luglio 2011; TAR ABRUZZO SEZ. DI PESCARA Sentenza n. 572 del 20 ottobre 2011; TAR LOMBARDIA - SEZ. IV - Sentenza n del 12 dicembre A CURA DI DANILO MENNA ****** Al fine di facilitare la lettura della nota è opportuno subito chiarire che, il criterio della cifra decimale è quel metodo che permette, a parità di numero intero, l'arrotondamento all'unità superiore quando la cifra di riferimento contiene centesimi superi a 50 (artt. 71 e 75 D.lgs. 267/2000_TUEL). Massima: - In mancanza di una norma che stabilisca con quale criterio effettuare gli arrotondamenti è necessario ricorrere al criterio che normalmente si adotta in casi analoghi e cioè quello dell arrotondamento per difetto laddove il decimale non sia superiore alla metà dell unità di riferimento o per eccesso in caso superi detta soglia. (Tar Lombardia, sez. IV, n. 3137/2012); - Il criterio della cifra decimale previsto dagli artt. 71 e 75 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) è applicabile anche per l'elezione del consiglio comunale nei comune con popolazione superiore ai abitanti essendo l arrotondamento frazionale, in minus o in plus, finalizzato alla ragionevole soluzione di situazioni del genere. (Tar Abruzzo, sez. Pescara n. 572/2011). ************************ Le tre sentenze sopra indicate si concentrano principalmente sull'interpretazione dell'art. 73 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto l elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai abitanti (in particolare i Comuni di Vasto, Lanciano e Limbiate) e, più precisamente, della norma di cui al comma 10 che disciplina la ripartizione percentuale dei seggi. É in particolare accaduto che, l'ufficio centrale 1
2 elettorale degli indicati Comuni ha assegnato alle coalizioni vincenti il premio di maggioranza pari al 60% dei seggi. Si è verificato però che mentre nel caso di Vasto e Lanciano sono stati assegnati, in favore dei sindaci eletti, n. 14 consiglieri comunali, al primo cittadino di Limbiate ne sono stati attribuiti 15. La discrasia è riconducibile alla diversa interpretazione effettuata dai citati Uffici in ordine della modifica legislativa operata con finanziaria 2010, con la quale il legislatore nazionale ha previsto una riduzione del 20 % del numero dei consiglieri ed assessori, sia comunali che provinciali, senza tuttavia esplicitamente premurasi del fatto che all esito della indicata modifica la riserva del 60% dei seggi prevista in favore della lista o coalizione vincente non è più rispondente ad un numero intero, come accadeva prima della riforma, ma alla cifra decimale di14,40. Con la conseguenza che, non essendo prevista dall'art. 73 del TUEL l'ipotesi di cifra decimale, si è posto il problema se l arrotondamento andasse praticato per eccesso (ossia arrotondando la cifra a quindici come avvenuto a Limbiate) ovvero per difetto (a quattordici come avvenuto nei due comuni abruzzesi). In particolare nel caso di Vasto e Lanciano il premio di maggioranza veniva calcolato per difetto attraverso l'utilizzo, in analogia, del metodo dell'arrotondamento previsto dagli artt. 71 e 75 del TUEL; a Limbiate, invece, veniva operata una stretta interpretazione letterale della norma e quindi assegnato per eccesso il seggio in questione. Insorgevano: dinanzi al Tar Pescara i candidati consiglieri risultati primi non eletti nelle liste delle rispettive coalizioni vincenti di Vasto e Lanciano e dinanzi al TAR Lombardia il candidato primo non eletto della lista perdente di Limbiate. In tutti e tre i casi i ricorrenti, dopo aver dimostrato il possesso della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, avendo riportato i quozienti più alti rispetto agli altri candidati, invocavano la correzione del risultato elettorale in proprio favore. ******************** La questione in diritto è, come visto, legata alla recente novella normativa introdotta con l'art. 1. comma 2, della legge n. 42 del 2010, che modificando e integrando l'art. 2, commi da 183 a 187, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria per il 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali, ha disposto la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, 2
3 sia provinciali che comunali, nella misura del 20% del numero dei componenti esistenti al momento della sua entrata in vigore. Il legislatore, nel disciplinare la riduzione su base percentuale di cui sopra, non ha tenuto conto del fatto che, nel calcolo del premio di maggioranza, si sarebbe potuto determinare un numero di componenti degli organismi collegiali tale da determinare un quoziente con cifre decimali, diversamente da quanto avveniva nel sistema previgente, nel quale, le modalità di arrotondamento non erano previste in quanto qualunque sia la entità dei membri dei consigli comunali in proporzione alla popolazione è sempre possibile calcolare il 60% ottenendo un quoziente intero (TAR Lombardia sent. 4753/2008). In siffatto contesto, gli uffici centrali elettorali presso i comuni nei quali si svolgevano le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, decidevano, discrezionalmente, se applicare analogicamente il criterio della cifra decimale, attribuendo un premio di 14 consiglieri (Vasto e Lanciano), ovvero rispettare il tenore letterale dell'art. 73 ed assegnarne 15 (Limbiate). L art. 73 del D.LGS. n. 267/ Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a abitanti - al 10 comma dispone che: Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. E' opportuno subito chiarire che per seggi devono intendersi i posti riservati ai soli membri consiglieri (T.A.R. Abruzzo, sez. L'Aquila, n. 511/2010) con esclusione, dunque, del posto riservato al candidato Sindaco eletto (TAR Lombardia - Milano, sent. 14/10/2008 n. 4753). 3
4 Con riferimento alle sentenze in commento, si è verificato che dal quoziente intero (60% di 30) pari a 18 seggi, previsto per il premio di maggioranza, si è passati ad un quoziente decimale (60% di 24) pari a 14,4 seggi. Nei casi di Vasto e Lanciano i ricorrenti evidenziavano, dinanzi al Collegio giudicante, che l'arrotondamento per difetto avrebbe prodotto, oltre la violazione formale della riserva di legge del 60% dei seggi prevista dall'art. 73 del TUEL, l'alterazione dello scarto tra maggioranza e opposizione: passato da 6, quando vi erano 30 consiglieri (cioè uno scarto pari ad 1/3 rispetto ai consiglieri di maggioranza), a 4 con gli attuali 24 consiglieri, cioè inferiore ad 1/3. A sostegno della propria tesi i ricorrenti evidenziano, ancora, che a differenza delle ipotesi previste per l'elezione dei consigli comunali con popolazione inferiore a abitanti e di quella per l'elezione dei consigli provinciali, dove le rispettive norme attribuiscono specificatamente il 40% dei seggi alla minoranza, nel caso di specie, l'art. 73 del TUEL assegna il 60% alla coalizione vincente e solo I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.In buona sostanza, in quest'ultimo caso, il legislatore si sarebbe premurato di garantire quanto meno il 60% dei seggi alla coalizione vincente e solamente ciò che residua alle altre liste. Il Tar Abruzzo ed il Tar Lombardia hanno palesato un diverso orientamento in entrambi i casi basato sul principio di governabilità dell ente sufficientemente garantito anche dall arrotondamento per difetto. Il giudice amministrativo pescarese ritiene, infatti, in entrambe le decisioni assunte, che la materia elettorale amministrativa locale sia strutturata su due principi basilari: 1) il garantire la reale rappresentanza politico-amministrativa, mediante la divisione della cifra elettorale di ciascun gruppo sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, scegliendo i quozienti più alti (art. 75, n. 6, D.Lgs. n. 267/2000); 2) l assicurare la governabilità dell ente locale, garantendo, dopo il ballottaggio una maggioranza del 60% dei seggi in consiglio comunale. Ne consegue, pertanto, l'applicabilità del criterio della cifra decimale, previsto dagli artt. 71 e 75 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), anche per l'elezione del consiglio comunale del comune con popolazione superiore ai abitanti poiché: La prima norma concerne i comuni inferiori a abitanti, la seconda é relativa al Consiglio provinciale; in entrambe non opera il voto disgiunto, ma ciò non è di ostacolo all applicazione analogica di tali 4
5 disposizioni anche per l elezione del Consiglio comunale con abitanti superiore a abitanti, essendo l arrotondamento frazionale, in minus o in plus, finalizzato alla ragionevole soluzione di situazioni del genere. (Tar Abruzzo, sez. Pescara n. 572/2011). In tal senso si esprime anche il Collegio lombardo: In mancanza di una norma che stabilisca con quale criterio effettuare gli arrotondamenti è necessario ricorrere al criterio che normalmente si adotta in casi analoghi e cioè quello dell arrotondamento per difetto laddove il decimale non sia superiore alla metà dell unità di riferimento o per eccesso in caso superi detta soglia. (Tar Lombardia, sez. IV, n. 3137/2012). Né la vicenda è stata scalfita dalla sollevata questione di legittimità costituzionale nel giudizio sollevato davanti al TAR pescarese. La questione era sollevata per violazione degli artt. 1 e 51 della Costituzione, ove interpretabile nel senso di consentire un arrotondamento per difetto della quota di seggi spettante alla coalizione legata al sindaco vincente tale da comportare una quota inferiore al 60% dei seggi consiliari. Tale questione veniva dichiarata infondata dall'adito Tar in quanto: il sistema dell arrotondamento, oltre ad essere una necessità, nulla toglie alla governabilità dell Ente, potendo la maggioranza contare sempre su un sostanzioso margine numerico (14 consiglieri ed il Sindaco, contro 10 consiglieri di minoranza), senza ignorare che trattasi di un premio di maggioranza, dato a scapito della rappresentatività politico-amministrativa della minoranza. In conclusione si osserva che, il dubbio sulla corretta interpretazione del decimo comma dell'art. 73 del Tuel ha impegnato, probabilmente, tutti i presidenti dei vari uffici centrali elettorali presso i comuni dove è stato attribuito il premio di maggioranza. L'applicazione della cifra decimale è certamente il metodo più agevole per risolvere la problematica giuridica in questione, tuttavia si deve fare notevole sforzo per accettare che il disposto dell'art. 73 del TUEL, nella parte in cui dispone che solo i restanti seggi sono attribuiti ai partiti di minoranza (cioè dopo aver attribuito il 60% alla maggioranza), sia stata una semplice svista del legislatore poiché nelle altre ipotesi (comuni con meno di abitanti e consigli provinciali) viene stabilita specificatamente la riserva del 40% dei seggi alle minoranze. In altre 5
6 parole, nel caso di specie, la norma non pone la minoranza in posizione equiordinata rispetto alla maggioranza nella ripartizione dei seggi ma residuale cosicché, almeno formalmente, sembrerebbe escludersi la possibilità di utilizzo del criterio della cifra decimale nell'assegnazione del seggio controverso. Però, come sopra rappresentato, la giurisprudenza è di diverso avviso. Danilo Menna
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