D.M. 28 maggio 1999, n.329. (Supplemento Ordinario alla G.U. 25 settembre 1999, n.226.) NOTE ESPLICATIVE

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1 D.M. 28 maggio 1999, n.329. (Supplemento Ordinario alla G.U. 25 settembre 1999, n.226.) Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti NOTE ESPLICATIVE Novembre 1999

2 Il D.M , n. 329, Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera a, del D.L.vo 29 Aprile 1998, n. 124 pubblicato sulla G.U. del 25 settembre 1999 n. 174/L, ridetermina il numero e la tipologia delle patologie e delle condizioni che danno diritto all esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria. Il D.M. 329/99 è composto da 7 articoli e da un allegato nel quale sono riportate le malattie e le condizioni con le relative prestazioni sanitarie erogabili in regime di esenzione. Al fine di rendere agevole la lettura e l applicazione dei suoi contenuti normativi, di seguito vengono esplicitate e argomentate le disposizioni contenute nei singoli articoli: Articolo 1: Finalità ed ambito di applicazione L art. 1 stabilisce le finalità e gli ambiti di applicazioni del regolamento ai fini della individuazione delle patologie croniche e invalidanti che danno diritto all esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie. Articolo 2 Individuazione delle condizioni di malattia e delle prestazioni L art. 2, comma 1, individua nell allegato 1 l elenco delle malattie e delle condizioni che danno diritto all esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.. Nella prima parte dell allegato 1 sono riportate tutte le malattie o condizioni che danno diritto all esenzione. Per consentire l identificazione univoca delle malattie e delle condizioni, a ciascuna malattia o condizione è associato un codice identificativo di esenzione composto da 8 cifre; le prime tre sono riferite ad una numerazione progressiva delle malattie o condizioni (da 001 a 055), mentre le successive cinque sono relative ai codici propri delle singole malattie croniche e invalidanti, individuate secondo la International Classification of Disease - IX - Clinical Modification (ICD-9- CM). La definizione di malattia per ogni codice ICD-9-CM è riportato, invece, nella seconda parte dell allegato 1. Nella prima parte dell allegato 1, per ciascuna malattia o condizione sono riportate le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili in regime di esenzione al costo della prestazione (con pagamento della sola quota fissa) e quelle esenti dal pagamento anche della quota fissa (individuate con un asterisco ). Al fine di permettere una prima valutazione delle patologie individuate dal decreto si è ritenuto utile predisporre un prospetto riepilogativo (tabella A) nel quale sono riportate tutte le malattie o condizioni che danno diritto all esenzione ed il corrispondente codice identificativo progressivo (da 001 a 055). Tabella A (Elenco delle malattie o condizioni riportate nell allegato 1 del D.M. 329/99) Codice Identif. Descrizione della malattia o condizione 001 ACROMEGALIA E GIGANTISMO 002 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO 003 ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE 004 ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE 005 ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA 006 ARTRITE REUMATOIDE 007 ASMA 008 CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE 009 COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN 010 CONNETTIVITE MISTA 011 DEMENZE 012 DIABETE INSIPIDO 013 DIABETE MELLITO 014 DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL 015 DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (ESCLUSO INFEZIONI DA HIV) 016 EPATITE CRONICA ( ATTIVA ) 017 EPILESSIA 018 FIBROSI CISTICA 019 GLAUCOMA 020 INFEZIONE DA HIV 021 INSUFFICIENZA CARDIACA (NYHA CLASSE III E IV) 022 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)

3 023 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 024 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA 025 IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE ED ETEROZIGOTE TIPO II a E II b IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III 026 IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO 027 IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE) 028 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 029 MALATTIA DI ALZHEIMER 030 MALATTIA DI SJOGREN 031 MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO OMS) 032 MALATTIA O SINDROME DI CUSHING 033 MALATTIE DA DIFETTI DELLA COAGULAZIONE 034 MIASTEMIA GRAVE 035 MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTITROIDISMO 036 MORBO DI BUERGER 037 MORBO DI PAGET 038 MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI 039 NANISMO IPOFISARIO 040 NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 041 NEUROMIELITE OTTICA 042 PANCREATITE CRONICA 043 POLIARTERITE NODOSA 044 PSICOSI 045 PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) 046 SCLEROSI MULTIPLA 047 SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) 048 SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE 049 SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE E IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL'ETA' RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' FUNZIONALI 050 SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS MIDOLLO) 051 SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVE DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI 052 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) 053 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA 054 SPONDILITE ANCHILOSANTE 055 TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) Articolo 3 Modalità di prescrizione ed erogazione delle prestazioni L art.3 stabilisce che la prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione deve recare l indicazione delle prime tre cifre del codice identificativo di esenzione della malattia o condizione, come risultanti dall attestato di esenzione. Ciascuna ricetta non può contestualmente contenere la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione e altre prestazioni non esenti. Articolo 4 Riconoscimento del diritto all esenzione L art.4 stabilisce che la certificazione necessaria al riconoscimento del diritto all esenzione viene redatta dal personale medico dei presidi delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e dagli istituti individuati dall art. 4, comma 12, del D.L.vo 502/1992. Le aziende unità sanitarie locali provvedono, sulla base della certificazione prodotta, al rilascio dell attestato di esenzione che reca in forma codificata l indicazione della condizione o malattia per la quale è riconosciuto il diritto all esenzione. Nel caso di accertamento di più condizioni o malattie verrà rilasciato un unico attestato con l indicazione sempre in forma codificata delle condizioni o malattie riconosciute esenti. Le regioni, sulla base di linee guida ministeriali, fisseranno una validità temporale massima del diritto all esenzione per tutte quelle malattie o condizioni per le quali è prevedibile una risoluzione.

4 Articolo 5 Controlli L art.5 stabilisce che le modalità di controllo sulle esenzioni sono disciplinate dai regolamenti adottati ai sensi dell articolo 6 del D.L.vo 29 aprile 1998, n. 124 (Attualmente tali regolamenti sono in corso di definizione). Articolo 6 Aggiornamento L art. 6 stabilisce che l aggiornamento delle patologie o condizioni individuate dal decreto che danno diritto all esenzione sarà effettuato contestualmente allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici e all evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Articolo 7 Norme finali e transitorie L art.7, comma 1, stabilisce che le aziende unità sanitarie locali provvedono a comunicare ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta i contenuti del regolamento e le sue modalità di applicazione. Le Aziende Sanitarie Locali in apposita riunione, per uniformità di informazione sul territorio, hanno delegato la Regione Basilicata a predisporre la presente direttiva che viene trasmessa ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta unitamente alla copia del Decreto Ministeriale 329/99. In materia di applicazione del regolamento in oggetto il comma 2 stabilisce inoltre che le aziende sanitarie locali entro 120 giorni dall entrata in vigore del regolamento devono sottoporre a verifica tutte le esenzioni rilasciate ai sensi del D.M (precedente normativa in materia di esenzione) e comunicare agli interessati la conferma del diritto all esenzione, la sua cessazione o l esigenza di ulteriori accertamenti. Per i soggetti a cui è richiesta l effettuazione di ulteriori accertamenti l esenzione rilasciata ai sensi del D.M è valida fino al completamento degli accertamenti e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte della ASL. Il comma 3 stabilisce invece che per i soggetti affetti da forme morbose rilasciate ai sensi del D.M che non sono più comprese tra le patologie o condizioni indicate nell allegato 1 del D.M. 329/99, l esenzione cessa di avere efficacia a decorrere dalla comunicazione trasmessa dalla ASL di appartenenza e comunque non oltre i 120 giorni dall entrata in vigore del decreto. Fino a tale data i soggetti hanno diritto alla esenzione alla partecipazione al costo per le prestazioni previste dal D.M Il comma 4 stabilisce che le attestazioni di esenzione per le patologie indicate nella tabella B e rilasciate ai sensi dell art.3 del D.M , restano ancora valide ai fini dell esenzione fino alla emanazione del regolamento previsto dall art. 5, comma 1, lettera b, del D.L.vo 124/98 relativo alle malattie rare. Tabella B (Elenco patologie D.M ancora valide ai fini dell esenzione) Angioedema ereditario Dermatomiosite Pemfigo e pemfigoidi Anemie congenite Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo Miopatie congenite Malattia di Hansen Sindrome di Turner Spasticità da cerebropatia Retinite pigmentosa Problematiche connesse all applicazione del Decreto Ministeriale 329/1999. Si ritiene opportuno, dopo aver esplicitato i contenuti del decreto, individuare le problematiche connesse alla sua applicazione, al fine di rendere il più possibile omogenea la sua applicazione su tutto il territorio regionale. Dall analisi del decreto sono emerse le seguenti problematiche: Punto 1. L articolo 7, comma 2 del D.M. 329/99 stabilisce che le aziende unità sanitarie locali, entro 120 giorni dall entrata in vigore del Decreto, sottopongono a verifica tutte le esenzioni rilasciate ai sensi del D.M e comunicano agli interessati la conferma del diritto all esenzione, la sua cessazione o l esigenza di ulteriori accertamenti. Dall analisi del nuovo Decreto sono state individuate le malattie o condizioni individuate per le quali sarà necessario procedere ad accertamenti ai fini della conferma o cessazione del diritto all esenzione che si riportano nella seguente tabella C: Tabella C (Elenco delle malattie o condizioni da sottoporre ad accertamenti ai fini della conferma o cessazione del diritto all esenzione). Codice Identif Descrizione della malattia o condizione 002 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

5 008 CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE 015 DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (ESCLUSO INFEZIONI DA HIV) 016 EPATITE CRONICA ( ATTIVA ) 019 GLAUCOMA 023 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 025 IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE ED ETEROZIGOTE TIPO II a E II b IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III 031 MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO OMS) 035 MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTITROIDISMO 044 PSICOSI 045 PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) 052 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) 055 TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) Punto 2. Per le malattie o condizioni riportate nella tabella D il decreto non individua nel dettaglio le prestazioni specialistiche da erogare in regime di esenzione riportando la dicitura le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia o malattie, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Al fine di uniformare, anche per questa casistica, sull intero territorio regionale la tipologia delle prestazioni da esentare la Regione Basilicata ha attivato uno specifico gruppo di lavoro composto da medici specialisti che provvederanno a individuare tutte le prestazioni appropriate per il monitoraggio della malattia o malattie, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Sarà cura di questa regione trasmettere tempestivamente i risultati di tale lavoro a tutte le Aziende Sanitarie, ai Medici di Medicina Generale ed ai pediatri di libera scelta. Tabella D (Elenco delle malattie o condizioni oggetto di analisi) Codice Identif. Descrizione della malattia o condizione 014 DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL 015 DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (ESCLUSO INFEZIONI DA HIV) 016 EPATITE CRONICA ( ATTIVA ) 018 FIBROSI CISTICA 020 INFEZIONE DA HIV 040 NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 041 NEUROMIELITE OTTICA 046 SCLEROSI MULTIPLA 049 SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE E IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL'ETA' RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' FUNZIONALI 051 SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVE DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI 053 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA Punto 3. Per quanto concerne invece la malattia o condizione con codice progressivo 049 Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave e irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacita' funzionali il decreto non individua le prestazioni ambulatoriali da esentare, ma soprattutto non definisce il numero e la tipologia delle patologie croniche che danno diritto all esenzione. Anche in questo caso la Regione Basilicata ha attivato un gruppo di lavoro formato da medici internisti, geriatri ed da una rappresentanza di medici di medicina generale che provvederanno a definire i criteri per la individuazione dei soggetti affetti da pluripatologia, nonché le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio malattie interessate, delle loro complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

6 Punto 4. Nel D.M. 329/1999 sono evidenziate le malattie o condizioni morbose che presentano prestazioni esenti anche dal pagamento della quota fissa (indicate nell allegato 1 con un asterisco). Tale normativa (prestazioni in esenzione con o senza il pagamento della quota fissa) andrà in vigore soltanto in futuro con l attivazione del sanitometro previsto dal decreto legislativo , n.124. Pertanto fino a tale data restano in vigore le normative vigenti in materia di esenzione che non prevedono il pagamento di alcuna quota fissa per tutte le prestazioni esenti.

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