COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone Via Roma 33 C.F P.IVA
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- Federico Lamberto Leoni
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1 COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone Via Roma 33 C.F P.IVA P.E.C. Gestione ambientale verificata Reg. N IT INFORMATIVA IMU E TASI PER L ANNO 2015 In considerazione delle prossime scadenze fiscali per l anno 2015, si elencano di seguito le novità fiscali per l anno 2015 approvate con gli atti adottati il 23/07/2015 (deliberazioni e regolamento IUC) disponibili sul sito internet del comune all indirizzo nella pagina dedicata ai tributi IMU e TASI. approvata l aliquota TASI anno 2015 per l abitazione principale di categ. catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze pari all 1,60 per mille (1,80 per mille nel 2014) e confermate le detrazioni sulla TASI dovuta per l abitazione principale vigenti nel 2014, che potranno essere considerate a conguaglio nel conteggio del saldo di dicembre. La predetta tassazione è estesa a tutti gli immobili assimilati all abitazione principale e per quelle in comodato gratuito. dal 2015 è applicabile la riduzione tasi di un terzo per le abitazioni principali, il cui soggetto passivo è unico occupante con un ISEE non superiore a ,00. L agevolazione fiscale TASI ivi prevista, è applicata, a pena di decadenza, dal soggetto passivo nell anno 2015, con la presentazione al Comune della dichiarazione relativa all anno medesimo, entro il termine del 30 giugno dell anno 2016 (con modello redatto dall ufficio tributi). A partire dall anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani all estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso, in base alla disposizione contenuta nell art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80. Sull imposta dovuta per l unità immobiliare di cui al precedente comma, le imposte TARI (tassa rifiuti) e TASI sono applicate, per ciascun anno in misura riddotta di due terzi (restando peranto dovuto il tributo di un terzo). L agevolazione fiscale TASI ivi prevista, è applicata, a pena di decadenza, dal soggetto passivo nell anno 2015, con la presentazione al Comune della dichiarazione relativa all anno medesimo, entro il termine del 30 giugno dell anno 2016 (con modello redatto dall ufficio tributi).
2 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I. QQUUAANNDDOO VVEERRSSAARREE Le scadenze di pagamento sono: ACCONTO entro il 16/06/2015 pari al 50% dell imposta annua dovuta o soluzione unica; SALDO entro il 16/12/2015 a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno. Prima di effettuare il versamento del saldo è comunque necessario verificare che non siano state apportate ulteriori modifiche alle aliquote. Il versamento dovrà essere eseguito a favore del Comune di Prata di Pordenone (codice catastale G994) utilizzando il modello F24, presso qualsiasi banca/uff. postale. Il versamento non è dovuto qualora l imposta annuale dovuta è inferiore o uguale ad Euro 6,00. QQUUAALLI I IMMMMOOBBI I ILLI I INNTTEERREESSSSAA I La TASI interessa l abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse da TASI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, in quanto tassate ai fini IMU. La TASI interessa altresì le unità immobiliari assimilate all abitazione principale per legge e per regolamento comunale (comodato gratuito) definite agli artt. 23 e 38 del Regolamento IUC. Per abitazione principale ai fini TASI, s intende l immobile nel quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale come l usufruttuario, ecc.) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazione diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale suindicata, anche se iscritta in catasto unitamente all abitazione principale. Nel caso di abitazione principale con n. due annessi aventi la stessa categoria catastale, uno solo di essi è pertinenza tassata come l abitazione principale, mentre il secondo fabbricato annesso è tassato ai fini IMU e non è tassato ai fini TASI. La TASI non interessa le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A, a disposizione del soggetto titolare del diritto reale oppure dallo stesso concesse in affitto/locazione, in quanto tassate solamente ai fini IMU. La TASI interessa inoltre le unità immobiliari aventi categoria catastale A/10 (uffici), B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi), D (esclusi D/10); le predette unità immobiliari sono tassate ai fini TASI ed IMU. EESS EENNZZI IOONNI I Sono esclusi dal pagamento della TASI: i terreni agricoli le aree fabbricabili SSEEI I INN I AAFFFFI ITTTTOO// LLOOCCAA ZZI IOONNEE Il soggetto che occupa l immobile versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto. La restante parte del 90% è corrisposta dal proprietario.
3 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. QQUUAANNDDOO VVEERRSSAARREE Le scadenze di pagamento sono: ACCONTO entro il 16/06/2015 pari al 50% dell imposta annua dovuta o soluzione unica; SALDO entro il 16/12/2015 a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno. Prima di effettuare il versamento del saldo è comunque necessario verificare che non siano state apportate ulteriori modifiche alle aliquote. Il versamento dovrà essere eseguito a favore del Comune di Prata di Pordenone (codice catastale G994) utilizzando il modello F24, presso qualsiasi banca/uff. postale. Il versamento non è dovuto qualora l imposta annuale dovuta è inferiore o uguale ad Euro 12,00. QQUUAALLI I IMMMMOOBBI I ILLI I INNTTEERREESSSSAA I L IMU interessa l abitazione principale di categoria catastale A/8, A/9 ed A/10 (considerate di lusso) e relative pertinenze; e le unità immobiliari assimilate all abitazione principale per legge e per regolamento comunale (comodato gratuito) definite agli artt. 23 e 38 del Regolamento IUC. Per abitazione principale ai fini IMU, s intende l immobile nel quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale come l usufruttuario, ecc.) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazione diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale suindicata, anche se iscritta in catasto unitamente all abitazione principale. Nel caso di abitazione principale con n. due annessi aventi la stessa categoria catastale, uno solo di essi è pertinenza tassata come l abitazione principale, mentre il secondo fabbricato annesso è tassato ai fini IMU con aliquota ordinaria. L IMU interessa inoltre le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A, a disposizione del soggetto titolare del diritto reale oppure dallo stesso concesse in affitto/locazione. le altre unità immobiliari aventi categoria catastale A/10 (uffici), B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi), D (esclusi D/10). EESS EENNZZI IOONNI I Sono esenti dal pagamento dell IMU : le abitazioni principali e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); i fabbricati rurali strumentali (categ. D/10) c.d. beni merce..
4 CALCOLO I.M.U. E T.A.S.I. AASSSSI ISSTTEENNZZAA AALL CCAALLCCOLLO Per effettuare il conteggio di IMU e TASI, e disponibile il calcolatore on line IUC 2015 sulla pagina principale del sito internet E' possibile determinare il tributo dovuto e stampare il modello di versamento (F24) utilizzando il calcolatore disponibile nel sito web. Per il calcolo è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti. I dati catastali sono comunque reperibili presso gli uffici dell Agenzia del Territorio che fornisce altresì un servizio online gratuito per la consultazione delle rendite catastali Tutti i contribuenti interessati potranno comunque rivolgersi all'ufficio Tributi per qualsiasi informazione nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, giovedì dalle ore alle ore tel DICCHI IAARRAAZZI IONNEE IMUU//TTAASSI I I Per l'anno 2015 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2016 (ai fini imu nei casi di variazioni aree fabbricabili, inagibilità, immobili storico artistici, ex coniuge assegnatario della casa, fabbricati rurali strumentali, cd. beni merce etc.;:ai fini tasi nei casi di occupazione/detenzione di fabbricati tassati ai fini tasi, escluso il possesso dell abitazione principale). COME? La dichiarazione può essere trasmessa in una delle seguenti modalità: a mano, consegnandola presso l Ufficio Tributi del Comune; per posta raccomandata senza avviso di ricevimento; infine per posta certificata all indirizzo comune.pratadipordenone@certgov.it RRAAVVVVEEDI IMEENNTTO OPPEERROSSO IMUU I EE TTAASSI I Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare la TASI/IMU ed al fine di evitare che vengano applicate le sanzioni elevate (30% del tributo non versato) per tali omissioni dal nostro ufficio addetto al controllo, il contribuente può versare tardivamente l imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, nei termini previsti dalla procedura del Ravvedimento Operoso. Si precisa che tale regolarizzazione è ammessa solamente se il contribuente effettuata il versamento entro il termine massimo di un anno dalla data di scadenza della rata di acconto (16 giugno) o di saldo (16 dicembre). Si precisa inoltre che per avvalersi di questa procedura occorre che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano già state contestate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
5 Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente all ommissione del versamento del tributo, in quanto risulta la più frequente. Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento della TASI/IMU entro le scadenze previste, a fronte di una corretta dichiarazione presentata nei termini, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi: 1. se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2 % giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno, la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del tasso legale. 2. se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno ed entro 30 giorni dalla stessa dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 3 % (1/10 del 30%). Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del tasso legale. 3. se il versamento viene effettuato dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 3,3 % (1/9 del 30%). Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del tasso legale. 4. se il versamento viene effettuato oltre il novantesimo giorno dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 3,75 % (1/8 del 30%). Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del tasso legale. 5. se il versamento viene effettuato oltre il novantesimo giorno dalla normale scadenza, è possibile applicare il Ravvedimento Operoso se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene entro un anno dalla scadenza del versamento. Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento del tributo. Si precisa che le sanzioni e gli interessi per Ravvedimento Operoso vanno versati unitamente all imposta dovuta, così come indicato dall Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 46/E del Si invita inoltre a comunicare per iscritto a questo ufficio l avventa effettuazione del Ravvedimento Operoso preferibilmente utilizzando l apposito modulo (redatto dall ufficio) ed allegando al medesimo fotocopia della ricevuta di versamento effettuato.
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