ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE Via S. Trinchese 61/D L E C C E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

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1 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE Via S. Trinchese 61/D L E C C E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OGGETTO DELL'APPALTO: CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER I FABBRICATI, I DIPENDENTI, GLI AMMINISTRATORI E LE AUTO DELL'I.A.C.P. LECCE. L'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Lecce, deve procedere alla stipula di polizze di assicurazione, per i fabbricati gestiti dall'ente, per la sede adibita ad uffici, nonché per i dipendenti, per gli Amministratori e per le auto di proprietà, come meglio specificato di seguito. 1 - ASSICURAZIONE FABBRICATI : 1.A - POLIZZA GLOBALE FABBRICATI CIVILI Allegato A 1.B - POLIZZA FURTO INCENDIO MOBILI ATTREZZATURE ED ARREDI (per la sede dell'iacp) 1.C - POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE CONDUZIONE UFFICI 2 - ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI: 2.A - INFORTUNI AMMINISTRATORI e PERSONALE DIPENDENTE 2.B - TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI 2.C - RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE AMMINISTRATORI DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI 2.D - PATROCINIO LEGALE PERSONALE DIPENDENTE 2.E - RITIRO PATENTE PERSONALE DIPENDENTE 3 - ASSICURAZIONE AUTO : 3.A - POLIZZE ASSICURAZIONE R. C. AUTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE ARTICOLO 1 GARANZIE E CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA 1 - POLIZZE ASSICURAZIONE FABBRICATI: 1.A - POLIZZE GLOBALE FABBRICATI CIVILI per n. 677 fabbricati, come da elenco "ALLEGATO A", del valore complessivo da assicurare di EURO ,00. La copertura assicurativa riguarda l intero patrimonio immobiliare di E.R.P. e di proprietà dell IACP di Lecce, comprendente tutti i fabbricati descritti nell elenco allegato A, ovunque dislocato, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia, ovvero, gestione, uso, detenzione o a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o qualsiasi atto ufficiale, adibiti prevalentemente ad alloggi di Edilizia Residenziale pubblica, ma anche garage, uffici e locali commerciali. I fabbricati possono essere uniti o separati tra loro, variamente alzati fuori terra, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture, costruiti prevalentemente con materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto, 1

2 soffittature, rivestimenti e coibentazioni anche combustibili, di infiammabili e merci speciali, che la tecnica inerente l attività svolta consente di usare. Il numero dei fabbricati ed i relativi valori da assicurare potranno variare sia in più che in meno nel periodo di vigenza del presente appalto, secondo quanto sarà comunicato di volta in volta dall'ente. In tal caso il premio annuo verrà adeguato proporzionalmente in funzione delle variazioni apportate. GARANZIE RICHIESTE I fabbricati destinati ad abitazioni civili, con annessi eventuali box auto, ripostigli, portici, locali, accessori, servizi e impianti di pertinenza (anche se fuori dal corpo di fabbricati principali), nonché cortili, recinzioni, alberature e tutte le parti di uso comune, ecc. secondo lo stato effettivo dei luoghi, dovranno essere assicurati contro i danni diretti e materiali arrecati al fabbricato ed agli impianti, da: INCENDIO - Incendio (compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio). - Azione del fulmine sul fabbricato, o sulle pertinenze e sugli impianti; - Esplosione o scoppio; - Danni da fumo, gas e vapori derivati da guasti o da incendio. Gli eventi di cui ai punti precedenti dovranno essere garantiti anche se causati con colpa grave dell'assicurato e delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge. GARANZIE COMPLEMENTARI RICHIESTE con esclusione di franchigia e massimali, tranne quelle esplicitamente indicate di seguito: - Guasti provocati dai ladri a fissi ed infissi relativi a parti di uso comune e non comune, in occasione di furto o rapine consumati o tentati; - danni causati da rovina degli ascensori; - spese necessarie per demolizione e sgombero delle macerie con un massimale di EURO ,00 per sinistro; - danni da acqua condotta compresa la spesa per la ricerca del guasto per rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, rigurgiti di fogna, pozzi neri e perdite degli stessi; - caduta aerei e cose trasportate; - urto di veicoli in transito; - ricorso dei vicini per capitale interessi e spese, quali civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti subiti da terzi per danneggiamento di cose di loro proprietà provocato da sinistro indennizzabile a termini di polizza; - danni ad apparecchiature, impianti derivanti da fenomeno elettrico; - perdita delle pigioni e mancato godimento dei locali; - atti vandalici e dolosi, ordigni esplosivi con franchigia non superiore a EURO 1000,00 e con limite di risarcimento dell'80% sul capitale assicurato per ogni sinistro; - EVENTI ATMOSFERICI - trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, grandine, esplosioni e scoppi esterni, scioperi tumulti sommosse,, con franchigia non superiore a EURO 500,00 e con limite di risarcimento dell'80% sul capitale assicurato per ogni sinistro; 2

3 RESPONSABILITA' CIVILE TERZI Copertura assicurativa sulle somme che l'i.a.c.p., in quanto proprietario dell'immobile, sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni (capitale, interessi e spese) involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali. Tra le persone considerate "TERZI" dovranno essere compresi inquilini, assegnatari, conduttori, nonché i dipendenti dell'ente, in qualità di assegnatari o conduttori e i loro familiari. Il massimale unico per danni a cose persone e animali non dovrà essere inferiore a EURO ,00 per fabbricato, per sinistro e per anno assicurativo, con esclusione di franchigie. L'offerta, relativa alla polizza di cui alla lettera 1.A), dovrà contenere il prezzo del premio annuo in euro per ogni migliaio di capitale da assicurare, comprensivo di tutti gli oneri e tasse, nonché il totale del premio annuo, riferito ai rispettivi capitali complessivi da assicurare. 1.B - POLIZZA INCENDIO E FURTO MOBILI ATTREZZATURE ED ARREDI (per la sede dell'iacp) La copertura assicurativa richiesta è riferita a: mobili, attrezzature, arredi, ecc contenuti nel fabbricato adibito a sede e Uffici dell'i.a.c.p. in Lecce Via S. Trinchese 61/D (Galleria) piani 4-5 e 6, nonché di un locale al piano terra (galleria) adibito a U.R.P. e nei locali al piano interrato, adibiti a deposito materiali, attrezzi ed auto, con ingresso dalle 2 rampe su Via B. Martello. L immobile sopra riportato è stato inserito nell elenco allegato A per le garanzie Globale Fabbricati (Immobile n. 909). GARANZIE CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO La garanzia contro i danni da incendio, ivi comprese la Responsabilità Civile, Eventi speciali, deve comprendere: a) il mobilio, le attrezzature e gli arredamenti in genere, contenuti nella sede dell Ente adibita ad uffici piano (escluso quadri d'autore ed oggetti d'arte in genere non costituenti mobilio), arazzi, tappeti, oggetti di cancelleria, registri macchine e attrezzature d ufficio (quali P.C., stampanti, fotocopiatori, ecc..) compresi gli impianti e relative attrezzature ed apparecchiature del C.E.D., nulla escluso; b) le attrezzature i mobili e i materiali da lavoro, posti nel locale a piano terra (galleria) adibito a U:R:P: e nei depositi al piano interrato; c) le auto parcheggiate nel garage e deposito attrezzi, al piano interrato. Consistenza attuale n. 2 auto per valore complessivo di circa EURO ,00. Il valore complessivo dei beni presenti all interno degli uffici e dei locali in uso all IACP (4 5 6 piano locale URP e scantinato) da assicurare in caso di incendio può essere quantificato in via presuntiva in ,00 euro. Per la garanzia della voce "Eventi Speciali e Atti Vandalici", il risarcimento per ogni sinistro, sarà con un massimo risarcibile dell'80% sul capitale assicurato e con una franchigia massima di EURO 500,00. GARANZIA CONTRO I DANNI DA FURTO, A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - valore da assicurare EURO ,00, con esclusione del contenuto delle casseforti, e con esclusione di franchigie. 3

4 Per tale garanzia, riferita solo ai locali sede e uffici dell Ente ivi compreso locale U.R.P. a piano terra e scantinati, si precisa: che tutti gli accessi dall'esterno, sono muniti di porte adeguatamente robuste, di metallo o di legno per tutta la loro estensione, o di saracinesche, serrande o di altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti, atti a determinare una chiusura efficace. Le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno, sono chiuse da valide inferriate fisse e da serrande avvolgibili di legno o di ferro o di plastica rigida o da altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate. In particolare la sede dell Ente è stata attrezzata con apposto impianto d allarme, attivato durante gli orari di chiusura ed è da un Istituto di Vigilanza specializzato durante le ore di ricezione dell utenza. Durante le ore di chiusura, gli uffici posti al 4-5 e 6 sono garantiti da un impianto di allarme, che in caso di forzatura, invia un segnale anche agli uffici della Questura. L'offerta relativa alla polizza 1.B, dovrà contenere il premio annuo complessivo, per la copertura di tutte le garanzie e rischi richiesti, comprensivo di tutti gli oneri e tasse. 1.C RESPONSABILITA CIVILE CONDUZIONE UFFICI DELL ENTE Il contratto di assicurazione dovrà tenere indenne l Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Lecce, nei limiti del massimale garantito, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di evento accidentale verificatosi in relazione all esercizio della propria attività. La copertura assicurativa deve comprendere la gestione degli uffici dell Ente ivi compresi: appositi spazi riservati a parcheggio, insegne, cartelli, l impiego di guardiani anche armati, la proprietà e l uso di macchinari in genere. La garanzia richiesta comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le seguenti figure professionali per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle mansioni contrattali: Dirigenti, quadri, dipendenti dal contraente. Lavoratori subordinati in genere; Lavoratori a rapporto interinale; Personale assunto a contratto a termine; Personale in servizio con borsa di studio o tirocinio formativo La garanzia deve essere prestata con rinuncia alla rivalsa. Il massimale di garanzia non può essere inferiore a euro ,00 per sinistro ,00 per danni a persone e ,00 per danneggiamenti a cose o animali. Base di calcolo per il premio saranno le retribuzioni lorde erogate nell anno precedente, attualmente quantificate, con riferimento al 2012, in ,00 euro. L'offerta relativa alla polizza 1.C, dovrà contenere il premio annuo complessivo, per la copertura di tutte le garanzie e rischi richiesti, comprensivo di tutti gli oneri e tasse. 2 - ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI: 4

5 2.A - INFORTUNI AMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE L'assicurazione dovrà comprendere i danni derivanti da infortuni che potessero verificarsi ai dipendenti ed agli Amministratori dell'ente, durante lo svolgimento delle attività istituzionali e di servizio. La garanzia riferita solo all attività di lavoro, dovrà comprendere: gli infortuni eventualmente subiti dagli assicurati, sia all'interno che fuori dalla sede istituzionale, per partecipazioni a convegni, riunioni, ecc., nell'interesse dell'ente, senza alcun limite territoriale; gli infortuni dovuti alla circolazione di autoveicoli, di proprietà dell'ente, del dipendente e di terzi, subiti dagli assicurati, sia nella qualità di guidatori che di passeggeri, durante l'esercizio delle funzioni proprie di dipendente; gli infortuni derivanti da aggressioni, vandalismo e tumulti popolari; gli infortuni eventualmente subiti dagli assicurati, durante l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in qualità di passeggeri di treni, aerei ed altri mezzi di trasporto; Persone da assicurare: N. 1 Amministratore N. 2 Dirigenti N. 15 Funzionari Responsabili di U.O.C. N. 41 Impiegati Massimali di copertura per ogni assicurato con esclusione di franchigie: Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Impiegati: -Morte EURO ,00 -Invalidità permanente EURO ,00 -Rimborso spese di cura EURO ,00 Il numero degli assicurati sarà quello effettivo risultante dagli elenchi ufficiali dell'ente al momento della stipula della polizza e sarà regolarmente aggiornato ad ogni variazione successiva. 2.B - TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI L'assicurazione dovrà comprendere la tutela giudiziaria, per le spese che gli assicurati dovessero affrontare per atti compiuti in ogni ordine e grado della Magistratura civile e penale, amministrativa e contabile nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nel caso in cui siano chiamati a rispondere di un danno, sia nel caso in cui gli stessi risultino danneggiati. Il massimale di copertura per la presente garanzia dovrà essere di EURO ,00 per persona assicurata e per anno assicurativo. Le garanzie prestate dovranno essere valide per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'ente o all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizioni che tali richieste siano conseguenti a comportamento colposi posti in essere dall'assicurato non oltre 3 anni prima dalla data di effetto dell'assicurazione. L'assicurazione deve intendersi operante a tutela di tutti i danni derivanti da qualsiasi atto posto in essere durante il periodo di validità del contratto, anche 5

6 se la chiamata a rispondere di eventuali danni dovesse avvenire nei cinque anni successivi alla cessazione dalla carica di amministratore. - Persone da assicurare: N. 1 Amministratore (Commissario Straordinario) 2.C - RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE DIRIGENTI E FUNZIONARI RESPONSABILI (P.O./Staff) DI CUI ALL ART.8 DEL CCNL E PERSONALE CON RESPONSABILITA ESTERNA La garanzia assicurativa deve tenere indenne l Ente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontarie cagionate a terzi da fatto colposo commesso dai propri dipendenti (DIRIGENTI - FUNZIONARI incaricati di responsabilità di Ufficio di cui all art. 8 del CCNL 31/3/99) nonché, DIPENDENTI dell Ente, incaricati di specifiche funzioni, con assunzione di responsabilità diretta all esterno. Tra le persone dichiarate "Terzi" dovranno essere compresi anche i dipendenti dell'ente, in quanto tali. La garanzia dovrà necessariamente comprendere la responsabilità derivante dall attività Amministrativa Contabile e Tecnica dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici e/o personale incaricato di specifici procedimenti con assunzione diretta di responsabilità all esterno, (direzione lavori, validazione progetti, responsabile unico del procedimento, ecc..) ivi compresa quella derivante dalla distruzione o deterioramento di atti, documenti. A maggiore chiarimento si precisa che: La responsabilità Amministrativa incombe sull assicurato che, avendo violato obblighi doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. La responsabilità Amministrativa-Contabile implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte dell assicurato ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. La garanzia richiesta deve tenere indenni i Dirigenti dei Servizi e i Responsabili degli Uffici per danni patrimoniali arrecati involontariamente nell esercizio dell attività assegnata a ciascuno di essi ivi compresa la responsabilità di procedimento (L. 241/90) e/o di Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 10 del D.Lgs. 163/2006). In relazione alle attività istituzionali svolte dal personale dell Ente ed in particola all attività Tecnica, riguardate la costruzione la manutenzione e la gestione del patrimonio dell Ente, deve intendersi garantita anche la responsabilità professionale, derivante dalla Progettazione, Aggiudicazione e Direzione dei Lavori, prevista dalla normativa di Legge ivi compresa quella di validazione e verifica dei progetti di cui all art. 49 del D.P.R. 207/2010. Il massimale di garanzia richiesto è pari a ,00 di euro per sinistro e per anno assicurativo. PATROCINIO LEGALE 6

7 La garanzia richiesta per le figure professionali sopra richiamate, dovrà necessariamente comprendere la tutela giudiziaria ed il rimborso delle spese che gli assicurati dovessero affrontare, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nel caso in cui gli assicurati siano chiamati a rispondere di un danno, sia nel caso in cui essi stessi risultino danneggiati ed intendano agire in giudizio nei confronti dell'autore del danno. Il massimale di copertura per la presente garanzia non dovrà essere inferiore a EURO ,00 per persona assicurata (per anno assicurativo) e non inferiore a euro ,00 complessivamente per anno assicurativo. Le garanzie prestate dovranno essere valide per i procedimenti e/o richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'ente o all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione. L'assicurazione deve intendersi operante per danni posti in essere durante il periodo di validità del contratto, anche nei cinque anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per dimissioni volontarie o per pensionamento. La copertura assicurativa dovrà garantire il rimborso delle spese sostenute per la difesa legale sia nel giudizio civile, sia in quello penale; Indicazioni, sul personale da assicurare: - Dirigenti: - n. 1 amministrativo, n. 1 tecnico con attività anche su cantieri; - n.15 Funzionari Responsabili ex art. 8 del CCNL di cui n. 4 tecnici con attività sui cantieri. Il numero dei Dirigenti, dei Responsabili di U.O.C./STAFF oltre al personale dipendente comunque incaricato di procedimenti a valenza esterna da assicurare, sarà quello effettivo risultante dagli elenchi ufficiali dell'ente, al momento della stipula della polizza. 2.D- PATROCINIO LEGALE PERSONALE DIPENDENTE L'assicurazione dovrà comprendere la tutela giudiziaria per le spese che gli assicurati dovessero affrontare, per l'esercizio delle proprie funzioni di servizio, sia nel caso in cui il personale sia chiamato a rispondere di un danno, sia nel caso in cui essi stessi risultino danneggiati ed intendano agire in giudizio nei confronti dell'autore del danno. La copertura assicurativa dovrà garantire il rimborso delle spese sostenute per la difesa legale sia nel giudizio civile, sia in quello penale; Il massimale di copertura per la presente garanzia non dovrà essere inferiore a EURO ,00 per persona assicurata (per anno assicurativo) e complessivamente euro ,00 per ogni anno assicurativo. Le garanzie prestate dovranno essere valide per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'ente o all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione. L'assicurazione deve intendersi operante per danni posti in essere durante il periodo di validità del contratto, anche nei cinque anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per dimissioni volontarie o per pensionamento. Indicazioni, sul personale da assicurare: 7

8 N. 41 unità tra Funzionari ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di categoria A B C e D non incaricati di responsabilità di Ufficio ex art. 8 del CCNL E - RITIRO PATENTE PERSONALE DIPENDENTE L'assicurazione contro i danni da ritiro temporaneo della patente da parte della competente Autorità in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione verificatisi per il personale dipendente alla guida, per motivi di servizio, di un autoveicolo dell'ente, o di altro veicolo. L'assicurazione garantisce il risarcimento del sinistro, che si sia verificato anche per colpa grave del dipendente. L'indennità giornaliera da corrispondere deve essere pari a EURO 30,00 per ogni giorno di ritiro della patente. Personale da assicurare: - n. 20 persone; l'elenco nominativo ed il numero dei dipendenti da assicurare potrà variare con comunicazione da parte dell'ente. L OFFERTA RIFERITA ALLE POLIZZE DI CUI AL PUNTO 2 deve essere riferita al premio annuo per ogni singola polizza. 3 - ASSICURAZIONE AUTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE: POLIZZE DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO L'I.A.C.P. dovrà stipulare alle rispettive scadenze di contratto, polizze di assicurazione R. C. AUTO per i seguenti automezzi: - n. 1 FORD FIESTA 1.4 TDCI 5 PORTE CLEVER DIESEL CV 16 KW 50 ANNO 1 IMM CU 1 (S4) - n. 1 FORD FIESTA 1.4 TDCI 5 PORTE CLEVER DIESEL CV 16 KW 50 ANNO 1 IMM CU 1 (S6) L'OFFERTA dovrà contenere per ogni singolo automezzo, il prezzo di tariffa nella classe di appartenenza comprensivo di oneri e tasse. Per quanto attiene la durata dei contratti, l'iacp Lecce, si impegna a riassicurare le polizze R.C.A., per la stessa durata dei contratti Rami Elementari", con l'obbligo da parte della Compagnia assicuratrice di applicare la tariffa prevista nelle classi di merito di appartenenza e di anno in anno, in base alla classe nuova acquisita. Le auto da assicurare saranno indicate al momento della stipula del contratto, in funzione di quale effettivamente possedute. ARTICOLO 2 CLAUSOLE PARTICOLARI Nei contratti dovranno essere inserite tutte le garanzie richiamate per ogni singola polizza al precedente art. 1) nonché le clausole di seguito riportate, anche, in deroga delle condizioni generali e particolari di polizza: a) In tutti contratti dovrà essere chiaramente riportato che in caso di divergenza tra le clausole contenute nelle polizze e il presente capitolato, 8

9 sarà ritenuta valida e accettata tra le parti, l interpretazione più favorevole agli Assicurati. A tale proposito ogni polizza o contratto sottoscritti, dovrà specificatamente contenere tale dichiarazione come parte integrante, tutte le condizioni richieste dal capitolato speciale di appalto, dal quale dipende l aggiudicazione del contratto medesimo. b) che i termini per la denuncia di ogni sinistro, con esclusione di quelli RCA, siano in ogni caso estesi per l'istituto, ad almeno 45 giorni dalla data del sinistro stesso e/o dalla richiesta di finanziamento; c) che in caso di eventuale recesso anticipato da parte della Compagnia di Assicurazione, dopo ogni sinistro, il termine di preavviso venga fissato in almeno 180 giorni dalla data del preavviso stesso; d) che la Compagnia Assicuratrice si impegni, qualora nel corso del contratto venga trasferita la proprietà di interi fabbricati o parte di essi, dall' IACP agli assegnatari, a stornare detti fabbricati ceduti o porzione degli stessi, con decurtazione del relativo premio corrispondente, e ad una automatica risoluzione del contratto se vengono ceduti tutti gli immobili contenuti in una polizza; e) che i singoli fabbricati, destinati ad abitazioni civili, si intendono assicurati nel loro insieme, compreso eventuali posti auto, box auto, ripostigli, portici, locali (non adibiti ad abitazioni),accessori, servizi ed impianti di pertinenza (anche se fuori corpo di fabbrica principale), nonché cortili, recinzioni, alberature e tutte le parti di uso comune, ecc., secondo lo stato effettivo dei luoghi, anche se non meglio descritti nell'elenco degli immobili Allegato A; f) In tutte le polizze di Responsabilità Civile, la Società assicuratrice assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell assicurato, designando, ove occorra, legali, medici e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso e dandone immediata comunicazione di MANLEVA. Sono a carico della Società assicuratrice le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all azione promossa contro l assicurato entro il limite previsto dall art c.c.. ARTICOLO 3 DURATA DEI CONTRATTI E PAGAMENTO DEI PREMI Il premio annuo offerto, resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, ad eccezione delle variazioni di legge e di quelle che potranno intervenire a seguito di eventuale aumento di imposte e tasse. Per le polizze "fabbricati" l'eventuale variazione dei capitali assicurati, nel corso del contratto, sarà sempre riferito al premio annuo per migliaia di Euro risultante dall'offerta. Le polizze dovranno essere stipulate subito dopo la comunicazione di aggiudicazione della gara. Tutte le polizze avranno durata contrattuale di mesi 60 (sessanta) salvo, nel caso di decorrenza anticipata o successiva al a1 gennaio. 9

10 La decorrenza contrattuale presunta, avrà inizio dall' e scadenza alle ore 24 (ventiquattro) del e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Il premio annuale sarà versato, in deroga all'art.1901 C.C. entro il 30 gennaio dalla decorrenza contrattuale annuale con impegno della Compagnia a garantire la copertura delle polizze durante tale periodo fino al 31 gennaio. In caso di impossibilità ad eseguire il pagamento nei termini, per inadempienza della Compagnia o dall Agenzia incaricata, dovranno essere garantite le coperture assicurative previste dal presente contratto. La data di decorrenza della copertura assicurativa è quella indicata nel presente capitolato. Qualora l aggiudicazione dovesse avvenire in data anteriore o posteriore al 1 gennaio p.v., la decorrenza sarà stabilita dall I.A.C.P. al momento della sottoscrizione del contratto, mentre la scadenza del contratto rimarrà definitivamente fissata al 31/12/2018. In tal caso il premio relativo al primo periodo di garanzia assicurativa, sarà proporzionalmente ridotto in funzione dei mesi effettivi di copertura assicurativa con scadenza il 31dicembre successivo e sarà corrisposto entro 30 gg. successivi alla data di stipula del contratto. I premi potranno essere corrisposti direttamente alla Direzione della Compagnia Assicuratrice, ovvero, all Agente incaricato, previa comunicazione del conto dedicato, dove accreditare quanto dovuto. Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte le spese inerenti la gara e la stipula del contratto ( copie, bolli, reg.ne fiscale, ecc.) ivi comprese le spese di pubblicità, come previsto dall art. 34 c. 35 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. Art.4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE Alla scadenza del contratto, la Società assicuratrice si impegna, su richiesta del contraente, a prorogare le coperture assicurative alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di mesi sei oltre la scadenza contrattuale. In caso di proroga, il pagamento del relativo premio avverrà nel termine previsto contrattualmente ed in misura proporzionale al periodo di proroga concesso. Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DALL'ASSICURAZIONE Eventuali variazioni del valore dei fabbricati o del numero di persone da assicurare, per effetto di nuove assunzioni e/o di cessazioni dal servizio, saranno comunicate dall I.A.C.P. per l adeguamento della copertura assicurativa e del premio dovuto. Oltre che a mezzo di raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche con e- mail, a mezzo telegramma e telefax. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 10

11 Art.6 FORO COMPETENTE Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello dell'autorità Giudiziaria ove ha sede legale il contraente. Art.7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'assicurato. Art. 8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Art.9 COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE SINISTRI La Società si impegna a fornire con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno: - numero del sinistro della società; - data di accadimento; - sezione di polizza attivata a copertura del rischio; - nome della controparte; - stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito"); - importo a riserva; - importo liquidato; - data della liquidazione; - numero totale dei sinistri "in trattativa" / "liquidati" / "senza seguito"; - importo totale "liquidato", " a riserva"; Art. 10 RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli assegnatari delle unità immobiliari e dei dipendenti, salvo il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicata l'azione di rivalsa cui il Contraente fosse tenuto per legge. 11

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