AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAM)

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1 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA MPS ed al Gruppo AXA FASCICOLO INFORMATIVO Modello AMAD0111/01 Ed.10/2013 Contratto di assicurazione incendio e responsabilità civile in forma collettiva AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAM) AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Collettiva n Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario), Condizioni di Assicurazione e Proposta di adesione, deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v.,tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Linea Rami Elementari: Via Carlo Veneziani n. 58, Roma (Italia), Tel.: (Advisory Center), Fax: Linea Auto: Casella Postale 187 Roma, Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

2 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di proposta di adesione. A) Informazioni sull impresa di assicurazione 1. Informazioni generali a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA. b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, Roma Italia; l Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni è in Via Carlo Veneziani, Roma Italia c) Recapito telefonico: ; numero verde ; sito internet: info@axa-mpsdanni.it d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese, tenuto dall Ivass, al nr Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Dati riferiti al 31 dicembre 2012 (in milioni di Euro) Patrimonio netto Capitale Sociale i.v. Riserve patrimoniali Indice di solvibilità * 63,31 39,00 5,00 168% * Rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) Informazioni sul contratto Il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo. Avvertenza. Il contratto si rinnoverà tacitamente il 31 dicembre di ogni anno in mancanza di disdetta da comunicarsi per iscritto all Intermediario, presso la Filiale di riferimento o ad AXA MPS Danni, entro 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, le garanzie assicurative cesseranno inderogabilmente alle ore del successivo alla data della disdetta (Art.8 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione) 3. Garanzie assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Garanzia Limite di indennizzo Franchigia Scoperto 1. Incendio Fabbricato : Incendio Fabbricato, fulmine, esplosione e scoppio; Caduta aeromobili; Urto Indicato in Scheda di Copertura veicoli stradali; Onda sonica Fumo gas e vapori Limite dell Incendio Guasti causati per ordine dell Autorità Limite dell Incendio Spese demolizione e sgombero 10% importo liquidato per incendio (max ,00) Eventi sociopolitici 250, Eventi atmosferici 500, Responsabilità civile Responsabilità Civile max , Inquinamento aria, acqua e suolo 10% del capitale per danni a cose (max ,00) Interruzione attività 20% del capitale per danni a cose (max ,00) Le garanzie assicurative di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dagli artt. 11, e 24 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza. Ai sensi degli Artt. 11, 12, 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione la copertura assicurativa contiene limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rimanda alla tabella sintetica di cui sopra e a tali articoli per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza. Ai sensi dell Art. 11 e dell Art. 24 Esclusioni, la copertura assicurativa contiene franchigie e massimali. Si rimanda alla tabella sintetica di cui sopra e a tali articoli per gli aspetti di dettaglio. Esempio relativo all applicazione della franchigia Importo del danno Importo Franchigia Indennizzo 2.000,00 50, ,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per i dettagli. In particolare si veda l Art.1 Dichiarazioni Relative alle circostanze del rischio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAM) Nota Informativa Contratto di Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Modello AMAD0111/02 Ed.10/2013 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. n Pagina 1 di 3 AXA MPS Convenzione Mutui - (Polizza collegata a mutui ex BAM)

3 L Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi dell Art.5 Aggravamento del rischio e Art. 6 Diminuzione del rischio, delle Condizioni di Assicurazione. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art.1898 del c.c. A titolo esemplificativo è considerata causa di aggravamento del rischio, la variazione del rivestimento del fabbricato assicurato con materiali combustibili o la variazione di destinazione d uso da civile abitazione ad esercizio commerciale. 6. Premi Periodicità. Annuale. Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente Frazionamento. Non previsto. Ai sensi dell Art.50 punto 1 del Reg.35/2010 IVASS in tema di trasparenza dei costi contrattuali si precisa che l intermediario percepisce, su ogni adesione, una commissione pari al 57% del premio imponibile corrisposto, pari mediamente ad 45, Rivalse Avvertenza. Il presente contratto non prevede la rivalsa. 8. Diritto di recesso Avvertenza. Ai sensi dell Art. 7 - Recesso in caso di sinistro, delle Condizioni di Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al 60.mo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso AXA MPS Danni, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa la periodo di rischio non corso 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze. 10. Legge applicabile al contratto Ai contratti sarà applicata la Legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza. Ai sensi dell Art.15 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue: momento di insorgenza del sinistro. L insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l evento previsto dalle coperture assicurative; modalità e termini per la denuncia del sinistro. La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro dieci giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l aderente ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dalla documentazione di cui all Art.15 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione; spese per l accertamento del danno. Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo nonché quelle previste dall Art.16 Liquidazione dell indennizzo e mandato dei periti, delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Danni - Advisory Center - Via Aldo Fabrizi n Roma (Italia) Fax reclami.danni@axa-mps.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: Ivass Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è previsto l arbitrato, per i dettagli si veda l Art.16 Liquidazione dell indennizzo e mandato dei periti delle Condizioni di Assicurazioni. Avvertenza. E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. Nota. Ai sensi dell Art.37 punto 2 del Reg.35/2010 IVASS in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito per la consultazione degli aggiornamenti del fascicolo informativo non derivante da innovazioni normative. AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. L Amministatore Delegato (Frédéric de Courtois) Data ultimo aggiornamento del presente documento 01/10/2013 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v.,tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Linea Rami Elementari: Via Carlo Veneziani n. 58, Roma (Italia), Tel.: (Advisory Center), Fax: Linea Auto: Casella Postale 187 Roma, Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 2 di 3 AXA MPS Convenzione Mutui - (Polizza collegata a mutui ex BAM)

4 GLOSSARIO Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Addetti: dipendenti soggetti alle norme del D.P.R n e in regola con gli obblighi di legge, che prestino la loro opera al servizio del condominio Aderente - Assicurato: il titolare di mutuo che aderisce all Assicurazione. AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.. Contraente: la Banca mutuante. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato: l intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cancelli automatici e simili ma esclusi:parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne centralizzate radiotelericeventi, come pure altri impianti o istallazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes. Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Franchigia: parte del danno che resta a carico dell Assicurato Incendio: combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo: somma dovuta da AXA MPS Danni in caso di sinistro Polizza: documento che prova l assicurazione Premio: somma dovuta dall Aderente ad AXAMPS Danni Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Scoperto: percentuale del danno che resta a carico dell assicurato Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione Valore di ricostruzione a nuovo (V.R.A.N.): forma di copertura che prevede in caso di sinistro l integrale risarcimento del danno sino alla concorrenza della somma che deve corrispondere all effettivo valore delle cose assicurate, al rimpiazzo degli impianti e alle installazioni a servizio del fabbricato con altri nuovi od equivalenti per uso e qualità. Qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore effettivo delle cose assicurate si applicherà la regola proporzionale. Valore intero (V.I.): forma di copertura che prevede in caso di sinistro l integrale risarcimento del danno sino a concorrenza della somma che deve corrispondere all effettivo valore delle cose assicurate. Qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore effettivo delle cose assicurate si applicherà la regola proporzionale. Data ultimo aggiornamento del presente documento 01/10/2013 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v.,tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Linea Rami Elementari: Via Carlo Veneziani n. 58, Roma (Italia), Tel.: (Advisory Center), Fax: Linea Auto: Casella Postale 187 Roma, Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 3 di 3 AXA MPS Convenzione Mutui - (Polizza collegata a mutui ex BAM)

5 Norme che regolano l assicurazione in generale Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1984 c.c. Resta comunque convenuto che a deroga del secondo comma dell art 1893 c.c. l omissione da parte dell Assicurato di circostanze varianti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione del contratto di assicurazione, non pregiudica il diritto al risarcimento sempre che ciò sia avvenuto in buona fede. L Assicurato ha però l obbligo di corrispondere il maggior premio proporzionale al maggior rischio con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art.2 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto ad AXA MPS Danni l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio quello dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, AXA MPS Danni è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore del 31/12/2013 se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, fermi successive scadenze ed il diritto di AXA MPS Danni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art c.c.. Il premio, è comprensivo delle imposte, nell attuale misura del 22,25%. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo AXA MPS Danni, tramite la Contraente, restituisce all Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate. In alternativa, su richiesta dell Assicurato, AXA MPS Danni fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. Art.4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art.5 Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell art.1898 del c.c.. Art.6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art.1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art.7 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60.mo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso AXA MPS Danni, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa la periodo di rischio non corso. Art.8 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art.9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art.10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAM) Condizioni di Assicurazione Mod. AMAD0111/03 Ed.10/2013 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. n Norme che regolano l Assicurazione Incendio (Sezione A) Art.11 Rischio assicurato AXA MPS Danni si obbliga a risarcire l assicurato dei costi necessari per ricostruire il fabbricato descritto in polizza escluso il valore dell area distrutta o danneggiata da: - incendio; - fulmine; - scoppio o esplosione; - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi; Pagina 1 di 4 AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAM)

6 - urto di veicoli stradali non appartenenti all assicurato, in transito sulla pubblica via; - onda sonica, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica. AXA MPS Danni risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra: - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse; - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termini di polizza e comunque con il limite massimo di ,00 fermo quanto previsto all art.21. Art.12 Esclusioni Sono esclusi i danni: a. da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato; b. da eventi atmosferici quali trombe d aria, uragani, bufere, tempeste, grandine, sovraccarico di neve, alluvioni, allagamenti, valanghe e slavine; c. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di atti vandalici o dolosi, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; d. da scoppio ed esplosione causati da ordigni esplosivi; e. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; f. causati con dolo dell Assicurato o della Contraente; g. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; h. agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; i. da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; j. dal gelo, da rigurgiti di fogna, da sistemi di scarico e da infiltrazioni in genere; k. causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali; l. ad affreschi e statue che abbiano valore artistico; m. da cedimenti o franamenti del terreno. Art.13 Somme assicurate Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell area. Se l assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune. Art.14 Singolo appartamento in condominio - Fabbricato unifamiliare Se l assicurazione riguarda un singolo appartamento in condominio o un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la garanzia furto fissi ed infissi riguarda la globalità di tali enti. Art.15 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro L Assicurato deve dare avviso del sinistro ad AXA MPS Danni entro 10 giorni dal fatto o dal momento in cui ne viene a conoscenza e ove tenuto, deve farne particolareggiata denuncia all Autorità competente e darne copia ad AXA MPS Danni. Art.16 Liquidazione dell indennizzo e mandato dei periti La valutazione e la liquidazione del danno avvengono mediante accordo tra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno da AXA MPS Danni ed uno dall Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo è ripartita a metà: i periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. I Periti devono: 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2. verificare la rispondenza del rischio alla descrizione di Polizza se al momento del sinistro esistevano delle circostanze non dichiarate che avessero aggravato il rischio e se l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all art.15; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. provvedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, nonché di violazione dei patti contrattuali. I risultati delle azioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. Art.17 - Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art.18 - Riparazioni Sostituzione in natura delle cose danneggiate AXA MPS Danni ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del fabbricato danneggiato invece di pagare l indennizzo. 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7 L Assicurato deve astenersi pertanto dall effettuare o dal fare effettuare, prima di avere avuto il consenso di AXA MPS Danni riparazioni diverse da quelle di prima urgenza necessaria per limitare il danno (Art.1914 c.c.). Art.19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che: 1. il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell area; 2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1 un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si determina stimando al spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. Art.20 - Assicurazione parziale Se dalle stime fatte a norma dell articolo precedente risulta che il valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell area, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, AXA MPS Danni risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime. Art.21 - Limite massimo dell indennizzo L Assicurato acquista il diritto al pagamento dell intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene AXA MPS Danni limita l indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2 dell art.19. Salvo il caso previsto dall art c.c. per nessun titolo AXA MPS Danni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art.22 - Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, AXA MPS Danni deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall art. 12 lettera f). Art.23 Deroga alla proporzionale Se al momento del sinistro i valori di esistenza non superano il limite del 10% delle somme assicurate indicate nella parte prima del contratto Sezione A) non si darà luogo all applicazione della regola proporzionale di cui all art. 20; se tale limite del 10% risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Norme che regolano l Assicurazione di Responsabilità Civile (Sezione B) Art.24 Rischio assicurato AXA MPS Danni tiene indenne l Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per: morte, lesioni personali; danneggiamenti a cose ed animali; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato descritto in polizza compresa la conduzione delle parti comuni per i quali è stipulata l assicurazione. L Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da: a. fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere; b. incendio, esplosione e scoppio; c. inquinamento dell acqua dell aria e del suolo, limitatamente a danni a cose, sino a concorrenza del 10% del massimale per danni a cose indicato nella parte prima del contratto e con un massimo di ,00; d. interruzioni e sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, sino a concorrenza del 20% del massimale per danni a cose indicato nella parte prima del contratto, e con un massimo di ,00. Art.25 Delimitazione dell assicurazione - Esclusioni Non sono considerati terzi: a. il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b. quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a; c. le perone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. Sono esclusi danni: d. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; e. da spargimenti d acqua nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; f. da esercizio, da parte dell Assicurato o di terzi, di industrie, commercio, arti o professioni; attività personale dell Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari; g. da furto; h. alle cose ed agli animali che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; i. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, salvo quanto derogato dal punto d. dell art. 24; l. di qualsiasi natura conseguente a inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo salvo quanto derogato dal punto c. dell art.24. Art.26 Fabbricati in condominio Se l assicurazione è stipulata da un condominio per l intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere Pagina 3 di 4 AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAM)

8 eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In entrambi i casi sono esclusi dall assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui alla Sezione A). Estensioni di garanzia (valide se richiamate nel frontespizio di polizza) Art.27 Eventi atmosferici AXA MPS Danni si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati fino a concorrenza della somma assicurata da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine e sovraccarico di neve sui tetti quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti della zona nonché i danni da bagnamento che si verificassero all interno del fabbricato escluso il contenuto purché direttamente causati dalla pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. AXA MPS Danni non risponde dei danni: a. Causati da: - alluvioni, allagamenti, rigurgiti di fogne e dei sistemi di scarico, infiltrazioni in genere; - gelo; - cedimento o franamento di terreno, valanghe o slavine; - bagnamento diverso da quello sopra precisato; b. Subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; - enti all aperto ed impianti in genere esclusi i serbatoi; - tettoie aperte da uno o più lati e fabbricati in corso di costruzione, incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); - serramenti, vetrate e lucernai in genere; - manufatti in materia plastica per effetto di grandine. La garanzia viene prestata con una franchigia di 500,00 per sinistro. Art.28 Eventi sociopolitici A deroga dell Art.12 lettere c. e d. AXA MPS Danni si obbliga a risarcire fino a concorrenza della somma assicurata: - i danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, sciopero, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato; - gli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Restano in ogni caso esclusi i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, di occupazione militare o di invasione. Tale garanzia viene prestata con franchigia di 250,00 per sinistro. Art.29 Dichiarazioni dell Assicurato I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulle seguenti specifiche dichiarazioni dell Assicurato: a. Rischi civili. - i fabbricati si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione ed hanno strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; - ciascun fabbricato è adibito ad abitazione civile o a uffici per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani coperti, nel residuo quarto non esistono autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio. b. Rischi non civili. - I fabbricati si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione ed hanno strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. Si intendono comunque e sempre esclusi dall assicurazione gli immobili adibiti in tutto o in parte a cinematografi discoteche, night club, sale da ballo, fabbriche o depositi di esplosivi od oggetti pirotecnici. Data ultimo aggiornamento del presente documento 01/10/2013 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v.,tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Linea Rami Elementari: Via Carlo Veneziani n. 58, Roma (Italia), Tel.: (Advisory Center), Fax: Linea Auto: Casella Postale 187 Roma, Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 4 di 4 AXA MPS Convenzione Mutui (Polizza collegata a mutui ex BAM)

9 All. 7/A SIENA, li 1/10/2013 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell esercizio dell attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente -in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile -gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto. Mod Vers. del 13/09/2013 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro ,08 alla data del 10/05/2013 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca Codice Gruppo Iscritta all'albo presso la Banca d'italia al n. 5274

10 All. 7/B Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche. Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I - Ragione o denominazione sociale dell'intermediario Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Sede legale: Piazza Salimbeni, Siena Recapito telefonico e Posta elettronica: info@banca.mps.it Indirizzo Internet: Sito: Sezione RUI: D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane - Divisione Servizi di Bancoposta Numero Iscrizione RUI: D Data Iscrizione RUI: 5 marzo 2007 Imprese di assicurazione per le quali è svolta l'attività: Cardif Assicurazioni SpA Skandia Vita SpA Vittoria Assicurazioni SpA ALICO Life International Limited AXA MPS Assicurazioni Danni SpA AXA MPS Assicurazioni Vita SpA AXA MPS Financial LTD Antonveneta Assicurazioni SpA Antonveneta Vita SpA AXA Assicurazioni SpA Skandia Leben (FL) AG Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: Ivass ovvero Consob (Polizze Ramo III e ramo V) Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ivass ( PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi L'intermediario è detentore di una partecipazione diretta o indiretta AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle seguenti AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. imprese di assicurazione: AXA MPS Financial LTD Antonveneta Assicurazioni S.p.A. Antonveneta Vita S.p.A. L'intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti delle seguenti imprese di assicurazione: L'intermediario propone i contratti delle seguenti imprese di assicurazione pur non avendo obblighi contrattuali di esclusiva. In riferimento agli obblighi informativi a carico degli Intermediari Assicurativi, ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) e dell'art. 9 del Regolamento IVASS n. 23/2008, l'intermediario percepisce i seguenti livelli provvigionali massimi - sui premi globali - dalle imprese di assicurazione: Categorie di veicoli Provvigioni % Autoveicoli 8 Ciclomotori e motocicli 8 Limitatamente ai prodotti di Ramo I: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. AXA MPS Financial LTD Limitatamente alla rete di Promozione Finanziaria: ALICO Life International Limited - Skandia Vita S.p.A. Axa Mps Assicurazioni Danni S.p.A. Mod Vers. del 13/09/2013 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro ,08 alla data del 10/05/2013 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca Codice Gruppo Iscritta all'albo presso la Banca d'italia al n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

11 PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per questioni attinenti al contratto, alla Compagnia assicurativa nei termini indicati in polizza e successivamente, se non soddisfatto e nel termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione dell'esito del reclamo, all'ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n Roma; per questioni attinenti alla trasparenza informativa al Settore Reclami dell'intermediario all'indirizzo di TUT e successivamente, se non soddisfatto alla Consob, via G.B. Martini n.3 Roma. Siena, lì 1/10/2013 BANCA Mod MONTE - Vers. DEI del PASCHI 13/09/2013 DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro ,08 alla data del 10/05/2013 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca Codice Gruppo Iscritta all'albo presso la Banca d'italia al n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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