PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 1 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS SUPPLEMENTO N. 2 BEIBLATT NR. 2 ANNO 2007 JAHR 2007 DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO [S C190 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2007, n Nuove direttive per l attuazione della LP 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio pag. 2 [S R050 C190 F065 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2007, n Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo del 20 settembre 2005, recante norme relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - piano di sviluppo rurale Misura 111 «Formazione professionale, informazione e divulgazione di conoscenze» - termini di presentazione domande, criteri e modalità di attuazione... pag. 52 [S P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 2007, n LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Fondo: variante al piano regolatore generale - approvazione... pag. 57 [S P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 2007, n LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Flavon: variante al piano regolatore generale - approvazione... pag. 59 COMUNE DI DORSINO [S C110 S110 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 novembre 2007, n. 27 Statuto del Comune di Dorsino... pag. 60

2 2 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II SUPPLEMENTO N. 2 BEIBLATT NR. 2 ANNO 2007 JAHR 2007 DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [S C190 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2007, n Nuove direttive per l attuazione della LP 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007 LA GIUNTA PROVINCIALE La LP 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. prevede la possibilità di concedere contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico ed all impiego delle fonti rinnovabili. In base a quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione settoriale (art. 17 della LP 8 luglio 1996, n. 4), nonché ai sensi dell art. 5, comma 2, della sopracitata LP n. 14/1980, lo strumento amministrativo che consente di dare attuazione puntuale alle disposizioni legislative è una delibera di criteri, che può essere aggiornata in funzione di esigenze di carattere tecnico, economico o normativo. Con deliberazione n di data la Giunta provinciale ha approvato la prima versione dei criteri per la concessione dei contributi di cui alla LP n. 14/1980. Successivamente tali criteri sono stati modificati con deliberazione n di data e n di data , per adeguarli alla nuova disciplina della programmazione di sviluppo di cui al DPGP , n /Leg., per ridefinire le modalità di compilazione della graduatoria di priorità, nonché per tener conto dell introduzione della moneta unica europea. Da ultimo con deliberazione n di data , la Giunta provinciale ha disposto l integrazione della deliberazione n. 2190/2002, introducendo la possibilità di individuare singolarmente gli interventi con rilevanti finalità pubbliche e che rivestono particolari motivi di urgenza da ammettere al contributo nel corso dello stesso anno di presentazione della domanda, riconoscendo loro, all interno della graduatoria, il più alto grado di priorità. Con l istituzione dell Agenzia provinciale per l energia, operante a far data dal 1 gennaio 2007, le competenze relative all attuazione della LP n. 14/1980 e s.m. sono state attribuite all Agenzia stessa che le esercita tramite il Servizio pianificazione energetica ed incentivi. Uno dei compiti assegnati all Agenzia è proprio la revisione della disciplina contenuta nella deliberazione n. 2190/2002 e s.m. per la concessione dei contributi sulla LP n. 14/1980 e s.m.. La finalità principale è quella di semplificare e rendere di conseguenza più rapida l erogazione degli incentivi, superando i ritardi e le difficoltà degli ultimi anni, causati dalla notevole quantità di domande presentate e da una disciplina procedurale non efficace sotto il profilo della tempestività di risposta al cittadino. Risulta necessario, inoltre, tener conto dell evoluzione tecnologica del settore e delle novità introdotte dalle normative statali in tema di energia e di incentivi.

3 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 3 In funzione di attuare questa revisione della disciplina, con la deliberazione n. 208 del 2 febbraio 2007, la Giunta provinciale ha stabilito di sospendere temporaneamente la presentazione di nuove domande a far data dal giorno 8 febbraio 2007 e fino alla definizione di nuovi criteri idonei ad introdurre i necessari elementi di semplificazione nell iter di concessione del contributo. La Giunta provinciale ha stabilito altresì che nel periodo di sospensione non venga in alcun modo pregiudicata la possibilità del cittadino di accedere agli incentivi provinciali. Alla riapertura dei termini saranno pertanto individuati i meccanismi per ammettere al contributo coloro che avranno già iniziato la realizzazione di interventi incentivabili dopo l 8 febbraio Rispetto ai tempi inizialmente individuati per definire la nuova disciplina, è emersa - in fase di pianificazione delle attività di riordino del settore - l esigenza prioritaria di dare attuazione a quanto disposto con deliberazione n. 798 del 20 aprile Nel punto 5) del dispositivo di questo provvedimento la Giunta provinciale affidava infatti all Agenzia il compito di effettuare in via d urgenza una ricognizione nei confronti di tutti i soggetti che avevano presentato domanda di contributo fino al 7 febbraio 2007: si trattava in parte di domande istruite ma non finanziate sull ultima graduatoria approvata (2006) per carenza di risorse, in parte di istanze presentate ma non ancora esaminate ed istruite. Questa ricognizione ha comportato la predisposizione di una comunicazione informativa, corredata da una serie di documenti, inviata in data 12 giugno 2007 a oltre 9000 soggetti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli adempimenti connessi alla gestione di questo gruppo di domande, da trattare secondo i criteri della deliberazione n. 2190/2002 e s.m., si sono conclusi il 10 ottobre scorso con la verifica delle risposte pervenute per le quali si sta provvedendo alla concessione e liquidazione del contributo. Per coloro che non hanno riscontrato la comunicazione RAR inviata il 12 giugno u.s., si stabilisce che siano ricontattati con una seconda comunicazione RAR, finalizzata ad indicare la data del 30 giugno 2008 quale termine ultimo per definire la concessione o la decadenza delle relative domande. Le presenti direttive con cui si approvano i nuovi criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla LP n. 14/1980 e s.m., relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007, sono state redatte tenendo conto delle indicazioni contenute nei seguenti atti: - il Piano energetico-ambientale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 ottobre 2003; - l Accordo di programma della qualità dell aria approvato con deliberazione della Giunta provinciale n di data 29 ottobre 2004; - il Progetto di distretto tecnologico per l energia e l ambiente previsto dal Programma di sviluppo provinciale per la XIII legislatura. Vengono inoltre recepiti i nuovi e più avanzati orientamenti in materia di edilizia a basso consumo e a basso impatto ambientale, approvati rispettivamente con deliberazione della Giunta provinciale n del 20 ottobre 2006 e n. 825 del 20 aprile 2007, nonché le nuove esperienze maturate in alcuni settori tecnologici e dell evoluzione nel settore energetico. Non sono disciplinati dalle presenti direttive i contributi di cui all art. 3 sexies della LP n. 14/1980 e s.m., riguardanti i veicoli a basso impatto ambientale. La deliberazione della Giunta provinciale con cui vengono definiti i criteri di concessione di questa tipologia di incentivo deve essere sottoposta al preventivo parere della competente commissione consiliare, per espressa disposizione di legge. Gli aspetti più significativi che caratterizzano la presente delibera di criteri sono i seguenti: l introduzione di nuove e più avanzate definizioni delle tecnologie ammissibili con la modifica delle priorità fra le stesse e una considerazione privilegiata degli interventi ritenuti più importanti ai fini dell attuazione a livello locale del protocollo di Kyoto, quali la diminuzione dell inquinamento da polveri sottili e lo sviluppo delle politiche del distretto tecnologico per l energia e l ambiente; la previsione, per interventi con spesa ammessa fino ad Euro , di una procedura semplificata ad avvenuta realizzazione delle opere. La domanda di contributo verrà presentata in questi casi contestualmente alla rendicontazione dei lavori eseguiti; la previsione, per interventi con spesa ammessa superiore ad Euro , di una procedura valutativa che prevede la necessità di presentare la domanda di contributo prima di iniziare la realizzazione dell intervento; l introduzione del bando annuale di finanziamento, quale strumento predisposto dall Agenzia e adottato dalla Giunta provinciale per definire tempi, modi e documentazione che il cittadino deve utilizzare per accedere ai contributi, nonché le modalità di impiego delle risorse a disposizione nell esercizio di riferimento; l introduzione di una tendenziale omogeneizzazione delle percentuali di contributo, nonché di una semplificazione nell applicazione delle relative misure, non prevedendo incrementi per interventi in zone svantaggiate o riduzioni in caso di cumulabilità con le detrazioni fiscali del 36%; l introduzione delle schede tecniche che riassumono anche in funzione istruttoria e operativa le n. 19 tipologie/tecnolologie individuate con la rispettiva disciplina applicabile.

4 4 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II Tra gli elementi innovativi introdotti nella nuova disciplina si osserva che la previsione di una procedura semplificata ad avvenuta realizzazione delle opere, pur non essendo preclusa, non trova esplicita autorizzazione nella LP n. 14/1980. Per questa ragione è stata proposta dalla Giunta una apposita norma di legge autorizzativa nel disegno di legge 31 ottobre 2007, n. 273 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2008). L efficacia della presente deliberazione, peraltro subordinata anche all emanazione da parte della Giunta del bando annuale, decorre dall entrata in vigore della disposizione legislativa. Con la presente deliberazione, oltre ad approvare l allegato contenente i nuovi criteri attuativi della LP n. 14/1980, si rende necessario definire indirizzi operativi, legati alla fase transitoria di passaggio alla nuova disciplina, indispensabili per disciplinare ordinatamente ed efficacemente tutte le fattispecie di intervento o di domanda di contributo che richiedono una specifica considerazione, nonché per autorizzare modalità speditive per provvedere alla concessione e liquidazione degli interventi realizzati In particolare si stabilisce: che gli interventi iniziati o realizzati dall 8 febbraio 2007, indipendentemente dall entità della spesa ammessa, siano considerati al fine della concessione del contributo sulla base della nuova disciplina di criteri approvata con il presente provvedimento, a far data dalla riapertura dei termini di presentazione delle domande stabilita con il bando annuale ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione dell Agenzia. Sono comunque fatti salvi e ammessi al contributo gli interventi per tipologie/tecnologie non previste nei nuovi criteri, ma contemplate nei criteri precedenti; che i soggetti titolari di domande, presentate fino al 7 febbraio 2007, che non abbiano riscontrato la comunicazione RAR inviata dall Agenzia in data 12 giugno 2007, in attuazione della fase ricognitiva disposta dalla deliberazione n. 798/2007, siano ricontattati con una seconda comunicazione RAR, finalizzata ad indicare la data del 30 giugno 2008 quale termine ultimo entro il quale gli stessi possono: - presentare la documentazione di completamento dei lavori per ottenere la liquidazione del contributo; - rinunciare al contributo per carenza di interesse o per aver scelto di avvalersi degli incentivi statali; - non riscontrare la comunicazione e in questo caso la decorrenza del termine ultimativo del 30 giugno 2008 comporterà la decadenza della domanda e la conseguente archiviazione della pratica. Qualora la spesa ammessa sia superiore al limite di Euro i predetti soggetti possono, in aggiunta alle opzioni appena considerate, dichiarare motivatamente di non essere in grado di completare l intervento entro il termine del 30 giugno 2008 e richiedere di essere ammessi alla procedura valutativa da attuare nel corso del 2008; che i soggetti titolari di domande di contributo, ai quali non era stato fissato un termine di rendicontazione delle opere, e che finora non hanno presentato richiesta di liquidazione dell incentivo concesso, siano contattati con una comunicazione RAR nella quale viene fissata la data del 30 giugno 2008 quale termine ultimo per presentare la documentazione di completamento dei lavori e chiedere la liquidazione del contributo. Trascorso tale termine si procede alla revoca del contributo e all archiviazione della pratica; che la concessione dei contributi per interventi già realizzati alla data del 31 dicembre 2006, di cui è stata acquisita la documentazione di rendicontazione, a seguito della ricognizione effettuata nel corso del 2007 in attuazione della deliberazione n. 798/2007, possa essere disposta in via forfetaria, secondo la metodologia prevista dal presente provvedimento, cumulativamente per tutti i beneficiari individuati negli elenchi predisposti e da approvare con provvedimento dell Agenzia provinciale per l energia, autorizzando il Servizio competente a determinare, anche in via forfetaria, la misura individuale dell incentivo, senza ulteriori provvedimenti, in sede di liquidazione del contributo. Della nuova disciplina dovrà essere data informazione da parte dell Agenzia provinciale per l energia nelle forme ritenute più opportune. L efficacia dei nuovi criteri sarà completa con l entrata in vigore delle disposizioni legislative contenute nel disegno di legge 31 ottobre 2007, n. 273 e con l approvazione del bando annuale in cui viene fissata la data di riapertura dei termini per la presentazione di domande o di documentazione riguardante la realizzazione degli interventi.

5 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 5 La proposta dei nuovi criteri è stata inviata alle strutture competenti ad effettuare l esame preventivo della stessa, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n del , modificata dalla deliberazione n. 336 del e della deliberazione n del , e sono stati acquisiti i relativi pareri, nonché le osservazioni migliorative e integrative. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui alla LP n. 14/1980 e s.m., relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007, contenuti nell allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di stabilire che l efficacia della presente deliberazione decorre dall entrata in vigore della disposizione legislativa contenuta nel disegno di legge 31 ottobre 2007, n. 273, che autorizza l introduzione nei nuovi criteri attuativi della LP n. 14/1980 e s.m. di una procedura semplificata ad avvenuta realizzazione delle opere, della possibilità di determinazione forfetaria del contributo, nonché l autorizzazione ad applicare i nuovi criteri, limitatamente agli aspetti procedurali, anche ai contributi richiesti e non ancora concessi alla data di entrata in vigore della legge; 3) di stabilire che la data di riapertura dei termini - temporaneamente sospesi con la deliberazione n. 208/ per la presentazione di nuove domande o per la contestuale presentazione di domande con relativa documentazione di effettuazione dei lavori, verrà definita nel bando annuale adottato dalla Giunta provinciale, su proposta dell Agenzia provinciale per l energia; 4) di ribadire che il periodo di sospensione nella presentazione di nuove domande di contributo non va in alcun modo ad incidere sulla possibilità del cittadino di accedere agli incentivi provinciali, così come disposto al punto 4) del dispositivo della deliberazione n. 208/2007; 5) di stabilire che gli interventi iniziati o realizzati a partire dall 8 febbraio 2007, indipendentemente dall entità della spessa ammessa, saranno considerati al fine della concessione del contributo sulla base della nuova disciplina di criteri approvata con il presente provvedimento. Sono fatti salvi e ammessi al contributo gli interventi per tipologie/tecnologie non previste nei nuovi criteri, ma contemplate nei criteri precedenti; 6) di stabilire che ai soggetti titolari di domande presentate fino al 7 febbraio 2007, che non hanno dato riscontro alla comunicazione RAR inviata dall Agenzia in data 12 giugno 2007, in attuazione della fase ricognitiva disposta dalla deliberazione n. 798/2007, venga assegnato un ulteriore termine, fissato al 30 giugno 2008, per la definizione di tali pratiche, secondo le modalità indicate in premessa; 7) di stabilire che ai soggetti titolari di domande di contributo, ai quali non era stato fissato un termine di rendicontazione delle opere e che non hanno finora presentato la documentazione per la liquidazione del contributo, venga assegnato il termine del 30 giugno 2008, per la definizione di tali pratiche, secondo le modalità indicate in premessa; 8) di autorizzare l Agenzia provinciale per l energia - con riferimento agli interventi già realizzati alla data del 31 dicembre 2006 di cui è stata acquisita la documentazione di rendicontazione, a seguito della ricognizione effettuata nel corso del 2007 in attuazione della deliberazione n. 798/ a disporre la concessione dei contributi in via forfetaria, secondo la metodologia prevista dal presente provvedimento, cumulativamente per tutti i beneficiari individuati negli elenchi predisposti e da approvare con provvedimento dell Agenzia stessa, autorizzando il Servizio competente a determinare, anche in via forfetaria, la misura individuale dell incentivo, senza ulteriori provvedimenti in sede di liquidazione del contributo;

6 6 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 9) di stabilire che rimane invariata la vigente disciplina relativa agli investimenti pubblici considerati significativi, rientranti del piano degli investimenti nel settore dell energia di cui al DPGP 25 settembre 2000, n /Leg.; 10) di stabilire che le disposizioni in materia di cumulabilità dei contributi individuate al punto 5.2 dell allegato al presente atto sostituiscono integralmente la previgente disciplina; 11) di promuovere una adeguata informazione pubblica, secondo modalità definite dall Agenzia e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE

7 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 7

8 8 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II INDICE 1. Premesse Riferimenti programmatici nel settore degli incentivi in materia di energia Soggetti beneficiari Tipologie/tecnologie di intervento ammissibili a finanziamento Individuazione delle tipologie/tecnologie Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo e altri casi di inammissibilità Misura dei contributi, spesa ammissibile, disciplina della cumulabilità Percentuali di contribuzione e misure parametrizzate di incentivazione Disciplina sulla cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni Procedure per la concessione di contributi Definizione delle procedure Finanziamento degli interventi e imputazione dei contributi a bilancio Presentazione delle domande e termini per la richiesta del contributo Termini per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi Rendicontazione dell intervento e liquidazione del contributo Disciplina dei controlli Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà Altre tipologie di controllo Schede tecniche... 32

9 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 9

10 10 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II

11 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 11

12 12 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II

13 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 13

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15 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 15

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17 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 17

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19 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 19

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21 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 21

22 22 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II

23 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 23

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25 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 25

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27 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 27

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35 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 35

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39 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 39

40 40 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II

41 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 41

42 42 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II

43 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 43

44 44 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II

45 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 45

46 46 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II

47 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 47

48 48 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II

49 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 49

50 50 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II

51 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 51

52 52 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II [S R050 C190 F065 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2007, n Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo del 20 settembre 2005, recante norme relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - piano di sviluppo rurale Misura 111 «Formazione professionale, informazione e divulgazione di conoscenze» - termini di presentazione domande, criteri e modalità di attuazione omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di approvare i termini, le modalità attuative e le ulteriori condizioni di ammissibilità relativamente alla Misura 111 del piano di sviluppo rurale , così come definiti nell allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di dare atto che i criteri di cui all allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione si applicheranno a partire dalle domande presentate per l anno 2008 ai sensi della Misura 111 del piano; 3) di subordinare l efficacia della concessione dell intervento finanziario all avvenuta decisione della Commissione Europea con la quale si approva il piano di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo ; 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE STRUTTURA DEL DOCUMENTO 1. SOGGETTI COINVOLTI 2. INIZIATIVE FINANZIABILI 3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 4. CONTENUTI DEL PROGETTO ANNUALE DI FORMAZIONE 5. CRITERI DI PRIORITÀ 6. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE DI FORMAZIONE 7. DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE 8. CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 9. PAGAMENTI 10. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ANNUALE DI FORMAZIONE 11. CONTROLLI E SANZIONI

53 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II SOGGETTI COINVOLTI Il compito di promuovere, coordinare e realizzare l attività formativa e di aggiornamento in agricoltura per le azioni dell area Attività Formative e dell area Attività di informazione previste nella Misura 111 del PSR è affidato all Istituto Agrario di San Michele all Adige quale Ente gestore, in quanto Ente funzionale della Provincia Autonoma di Trento, che garantisce conoscenza ed esperienza nel settore della formazione agricola. Ai termini della LP 14/2005 tale Istituto è in fase di riorganizzazione in Fondazione Edmund Mach quale ente di interesse pubblico senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, i cui soci fondatori sono la Provincia Autonoma di Trento e lo stesso Istituto Agrario di San Michele all Adige. L Ente gestore dovrà elaborare annualmente un piano complessivo di attività, denominato Progetto annuale di formazione, da presentare, per la relativa approvazione, al Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole della Provincia Autonoma di Trento. Nell elaborazione del progetto annuale di formazione l Ente gestore può tener conto di proposte formative presentate all Ente stesso da soggetti esterni, interessati all attività di formazione nel settore agricolo, tenendo conto dei criteri presenti nel successivo paragrafo 5. Il termine per la presentazione all Ente gestore delle proposte di corsi/seminari è fissato di anno in anno dalla stesso Ente e dovrà tenere conto dei tempi necessari per la valutazione delle proposte stesse e per l elaborazione del progetto annuale di formazione. Per la realizzazione delle attività formative, l Ente gestore può avvalersi anche di soggetti esterni (di seguito denominati Soggetti Esecutori), a condizione che gli stessi: a) siano selezionati con procedura di evidenza pubblica; b) prevedano, tra le finalità indicate nello Statuto o nell atto di costituzione, anche l attività di formazione professionale in ambito agricolo, agroalimentare e forestale; c) dispongano delle strutture, delle competenze e delle professionalità necessarie all espletamento delle attività formative. 2. INIZIATIVE FINANZIABILI Sono ammissibili a finanziamento le attività formative e informative rientranti nelle seguenti azioni previste dal PSR : Azione 1.1 Interventi formativi per giovani imprenditori agricoli. Azione 1.2 Attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori agricoli e di imprese forestali. Azione 1.3 Iniziative finalizzate all integrazione tra l attività agricola e altre attività. Azione 1.4 Seminari per operatori agricoli e forestali. Azione 1.5 Azioni formative nel campo agro-alimentare e ambientale. Azione 2.1 Attività di informazione per tecnici agricoli e forestali. 3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Il progetto annuale di formazione deve essere presentato dall Ente Gestore al Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole della Provincia Autonoma di Trento entro il 30 novembre dell anno precedente a quello di riferimento o comunque, per l anno formativo 2008, non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige della presente deliberazione. 4. CONTENUTI DEL PROGETTO ANNUALE DI FORMAZIONE Il progetto annuale di formazione deve riportare l elenco dettagliato delle attività formative che l Ente Gestore intende attuare entro l anno successivo a quello di presentazione e l indicazione, per ciascuna di esse, delle seguenti informazioni: a) soggetto proponente; b) titolo del corso o del seminario; c) descrizione dell obiettivo che si intende perseguire; d) durata dell iniziativa e periodo di svolgimento; e) destinatari dell iniziativa/numero partecipanti; f) sede di svolgimento; g) contenuti di massima del programma; h) preventivo di spesa.

54 54 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II Al progetto annuale di formazione deve essere allegata una dichiarazione con la quale l Ente gestore si impegna ad accettare le eventuali modifiche imposte dal Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole della Provincia Autonoma di Trento scaturite in sede di valutazione del progetto. Nel caso in cui il progetto annuale di formazione sia presentato dall Ente gestore durante la fase di approvazione del piano di sviluppo rurale , lo stesso dovrà allegare una dichiarazione con la quale si impegna ad accettare le eventuali modifiche imposte dalla Commissione Europea. 5. CRITERI DI PRIORITÀ Nel predisporre il progetto annuale di formazione l Ente gestore deve tenere in considerazione i seguenti criteri di priorità: 1. interventi formativi rivolti a giovani intenzionati ad assumere la conduzione di un azienda agricola o forestale; 2. interventi formativi o di aggiornamento indirizzati ad operatori di comparti agricoli o forestali con particolari problematiche e/o di zone marginali; 3. iniziative rivolte alle zone svantaggiate come delimitate dal PSR e/o comprese nei progetti Leader; 4. interventi rivolti agli operatori del settore zootecnico; 5. iniziative rivolte all agricoltura eco-compatibile; 6. iniziative rivolte all agriturismo, fattorie didattiche e turismo rurale; 7. altre tipologie di intervento. Il progetto annuale di formazione deve comunque garantire l eterogeneità delle iniziative formative: a tal fine l Ente gestore può stabilire limiti numerici riguardanti il numero di iniziative accoglibili, per ogni tipologia di intervento finanziabile. 6. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE DI FORMAZIONE Il progetto annuale di formazione è approvato con determinazione del Dirigente del Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole previo parere tecnico-amministrativo redatto dal tecnico incaricato ai sensi dell art. 12, primo comma della LP 4/2003. La determinazione deve specificare, per ciascun corso/seminario programmato, la spesa ammessa, il contributo concesso, gli obiettivi e le modalità di realizzazione di ogni singolo corso/seminario. Le attività formative possono iniziare successivamente alla presentazione del progetto annuale di formazione da parte dell Ente gestore. L Ente gestore è tenuto, prima dell avvio di ogni singolo corso o seminario contenuto nel sopraindicato progetto, a trasmettere al Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole, anche in via informale ( ), la documentazione contenente il programma (calendario, orario e sue eventuali variazioni, argomenti, docenti), la sede di svolgimento ed il nominativo (con relativo recapito) del referente organizzativo, al fine di permettere gli opportuni controlli sullo svolgimento delle attività da parte del Servizio stesso. Le attività formative dovranno essere concluse entro di 31 dicembre dell anno a cui si riferisce il finanziamento. Il termine può essere prorogato fino al successivo mese di febbraio, previa richiesta scritta e motivata da parte dell Ente gestore al Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole, nel caso si evidenziasse la necessità di concludere delle iniziative avviate entro l anno di riferimento. Nel caso di interventi formativi per giovani imprenditori agricoli (azione 1.1), il termine di conclusione è fissato in due anni dalla data di inizio del corso. 7. DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE Ai fini della determinazione della spesa ammissibile valgono le seguenti disposizioni: 7.1. Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1 a) Progettazione e gestione didattica, organizzativa ed amministrativa Rientrano in questa voce le spese relative a: - progettazione dell intervento - organizzazione dell intervento (direzione, coordinamento generale e tecnico-organizzativo, ecc..) - amministrazione (segreteria, gestione contabile, cancelleria, posta, telefono, ecc.) - pubblicizzazione dell evento - assicurazione partecipanti

55 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 55 Per l attività di cui al presente punto a) viene riconosciuta complessivamente una quota fissa massima di Euro 1.500,00 per ogni singolo corso e una quota variabile massima, legata alla durata dell iniziativa, di Euro 80,00 per ogni ora di corso. Per i corsi facenti riferimento all azione 1.1 Interventi formativi per giovani imprenditori agricoli", il costo annuo massimo ammissibile per la voce di spesa di cui allo stesso punto a) è pari a Euro ,00. b) Compensi a docenti e coordinatori dell attività in aula (tutor) La tariffa massima è fissata nel limite massimo di 120,00 euro per ora di docenza. Il compenso per i coordinatori dell attività in aula (tutor) è determinato prevedendo nel limite massimo di 50,00 euro per ora di docenza. Nel caso in cui, nell attività di docenza o di tutoraggio, venga impiegato personale dipendente dell Ente gestore e dei soggetti esecutori dei corsi resta comunque l obbligo del rispetto dei limiti previsti dai contratti di categoria e da eventuali contrattazioni aziendali (il costo orario verrà infatti calcolato a consuntivo sulla base delle norme stabilite appunto dai contratti di categoria e da eventuali contrattazioni aziendali). Nel caso di codocenza, il limite massimo orario previsto per ogni singolo docente è fissato in 90,00 euro per ora di docenza. È mantenuto distinto il compenso per l attività di docenza dal rimborso spese sostenute per raggiungere la sede del corso. Le spese di viaggio in auto o con mezzo proprio sono rimborsate in base alle tariffe previste per i dipendenti provinciali più gli eventuali pedaggi autostradali e costi di parcheggio. Per i viaggi effettuati con altri mezzi sarà rimborsato il costo del relativo biglietto (treno, aereo, ecc..). Ai costi di viaggio andranno aggiunti gli eventuali rimborsi per le spese di vitto e di pernottamento giustificabili dalla docenza, con i limiti previsti dal trattamento di missione del personale dirigenziale della PAT. Per taluni corsi sarà possibile prevedere delle codocenze, motivate da precise esigenze didattiche e i relativi costi potranno essere specificatamente previsti a preventivo. Se le codocenze si rendessero necessarie durante la realizzazione dei corsi, i costi relativi dovranno essere coperti da eventuali economie di spese operate all interno delle singole iniziative. Gli eventuali oneri fiscali o previdenziali aggiuntivi (IVA, casse previdenziali di categoria, etc.) saranno riconosciuti in aggiunta ai compensi e rimborsi massimi previsti. c) Materiale e attrezzature didattiche Rientrano in questa voce le spese per l acquisto di materiale didattico di rapido consumo (quaderni, penne, libri, pubblicazioni, ecc..) e la quota di ammortamento o il noleggio delle attrezzature specifiche, nonché per la realizzazione di dispense per i partecipanti delle iniziative. Il costo massimo riconosciuto è stabilito in Euro 1.000,00 per le iniziative previste dalle azioni 1.2, 1.3, 1.5, 2.1 e di Euro ,00 per gli interventi formativi per giovani imprenditori agricoli (azione 1.1). d) Affitto locali necessari al corso Rientrano in questa voce i costi derivanti dall acquisizione, a titolo di locazione, di eventuali locali destinati allo svolgimento delle azioni formative; essi sono rimborsabili fino ad un massimo di Euro 60,00 per ogni ora di corso. e) Visite guidate Rientrano in questa voce gli oneri necessari per il trasporto dei frequentanti presso realtà operative di particolare interesse per gli obiettivi del corso. Per alcuni interventi sarà possibile riconoscere anche un contributo per le spese di vitto e alloggio che i corsisti dovranno eventualmente sostenere per la partecipazione alle visite guidate in programma. Sono rimborsabili al soggetto promotore: a) un importo massimo di Euro 700,00, per il solo noleggio del pullman, per visite guidate svolte in ambito regionale; b) un importo massimo di Euro 1.000,00, per il solo noleggio del pullman, per visite guidate di una sola giornata un ambito extra - regionale; c) un importo massimo di Euro 500,00 per partecipante, per spese di trasporto, vitto e alloggio, per viaggi studio di più giorni in Italia o all estero.

56 56 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II Per eventuali viaggi di studio di particolare interesse o particolarmente onerosi (es. trasporti aerei, ecc..) è possibile prevedere un contributo fino ad Euro 800,00 per partecipante, da concordare preventivamente con il Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole Seminari e workshop (azione 1.4) Per quanto riguarda i parametri di spesa relativi ai seminari e workshop (azione 1.4) si stabiliscono i seguenti limiti di riferimento. - Spese di organizzazione In questa voce rientrano le spese per l affitto di sale e attrezzature didattiche, per il materiale divulgativo da distribuire, per la predisposizione e affissione manifesti, per la diffusione dei bollettini e dei comunicati stampa, spese per la progettazione e ogni altra spesa relativa all organizzazione del seminario o workshop e a preventivo, a seconda delle caratteristiche dell iniziativa, viene prevista una quota fissa, che in ogni caso non potrà superare Euro 5.000,00 per singola iniziativa. - Compenso per i relatori e per i tutor e relativo rimborso spese. Per il compenso dei relatori e dei tutor, nonché per il rimborso spese, si fa riferimento ai criteri indicati al precedente punto 7.1.b Compensi a docenti coordinatori dell attività in aula (tutor). 8. CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE Ogni iscritto deve versare all Ente gestore, al momento dell iscrizione, un contributo di partecipazione, definito di anno in anno dall Ente gestore stesso, in base alla tipologia dei corsi compreso tra Euro 30 e Euro 150. L eventuale esenzione dal versamento di tale contributo è stabilità annualmente all interno del progetto annuale di formazione dall ente gestore. 9. PAGAMENTI Il pagamento al beneficiario finale è effettuato dall Organismo pagatore riconosciuto sulla base degli Elenchi di liquidazione predisposti ed inviati dalla Provincia Autonoma di Trento. Possono essere richieste anticipazioni fino al 20% della spesa ammessa a contributo a fronte di specifica domanda presentata al Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole. L istanza deve essere accompagnata da fideiussione bancaria per un importo almeno pari al 110% dell anticipo richiesto. Il saldo del contributo verrà erogato all Ente Gestore a conclusione dell attività ed a presentazione del rendiconto relativo al progetto annuale di formazione accompagnato da una relazione illustrativa contenente la descrizione dell attività svolta le modalità di svolgimento e gli obiettivi raggiunti, approvati con atto formale dall organo competente dello stesso Ente gestore. Nella rendicontazione delle attività effettuate dovrà essere evidenziato l importo del contributo di partecipazione a carico dei partecipanti introitato dall Ente gestore: tale importo non è ammissibile a contributo. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di realizzazione delle attività richieste a contributo. Nella rendicontazione dei costi sostenuti per il progetto annuale di formazione si garantisce la possibilità di effettuare compensazioni fra le varie voci di spesa di ogni singolo corso/seminario fatto salvo che il costo totale dello stesso corso/seminario non potrà superare l importo ammesso in fase di prima approvazione. In casi particolari e opportunamente motivati sarà possibile effettuare compensazioni dei costi tra i singoli corsi appartenenti alla stessa azione, previa autorizzazione del Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole della Provincia Autonoma di Trento. 10. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ANNUALE DI FORMAZIONE Entro il mese di settembre dell anno di riferimento l Ente gestore può proporre eventuali aggiornamenti del progetto annuale di formazione riguardanti l eliminazione o l inserimento di nuovi corsi/seminari. Il Progetto aggiornato dovrà essere riapprovato dal Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole con eventuale rideterminazione della spesa ammissibile a finanziamento, la quale non potrà comunque superare l importo fissato in sede di prima approvazione.

57 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II 57 Le modifiche al progetto annuale di formazione di carattere strettamente organizzativo riguardanti i singoli corsi/seminari, che non comportano una variazione della spesa ammessa a finanziamento, devono essere comunque segnalate al Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole, al fine di agevolare l attività di controllo in itinere sull attività svolta. Tali comunicazioni possono essere effettuate anche in via informale ( ). 11. CONTROLLI E SANZIONI Valgono le disposizioni di cui al punto 11.2 del Piano di sviluppo rurale (Procedure di gestione e controllo). Nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole e forestali o la Commissione Europea impartiscano ulteriori o diverse disposizioni in materia di controlli e sanzioni, queste ultime potranno essere applicate direttamente. Nel caso in cui il progetto annuale di formazione sia realizzato solo in parte si provvederà a rideterminare il contributo in base all effettiva attività realizzata. Potranno essere rendicontati solamente i corsi o seminari effettivamente portati a conclusione. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si farà riferimento alla normativa in vigore. [S P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 2007, n LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Fondo: variante al piano regolatore generale - approvazione Con verbale di deliberazione consiliare n. 27 di data 5 luglio 2007 il Comune di Fondo ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta, ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), nel testo normativo vigente dopo l entrata in vigore della LP 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia). La variante in esame, legata al Patto territoriale dell Alta Valle di Non, propone l ampliamento dell area produttiva del settore secondario posta a est dell abitato di fondo ed inserita nel PIP3 per consentire il trasferimento di un azienda attualmente insediata in loc. Lago Smeraldo. Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso con verbale di deliberazione n. 47/2007 di data 20 settembre 2007, un parere favorevole nel rispetto delle condizioni poste dai Servizi provinciali interpellati, secondo quanto di seguito rilevato. Contenuti Con deliberazione consiliare n. 27 di data il Comune di Fondo ha adottato -in via preliminare- una variante al piano regolatore generale nell ambito del Patto territoriale dell Alta Valle di Non. La variante riguarda una specifica modifica urbanistica finalizzata all ampliamento della zona produttiva del settore secondario per il trasferimento di un azienda ora insediata in loc. Lago Smeraldo. Considerato che nel 2004 è entrata in vigore la variante al PRG del Comune di Fondo che prevede l ampliamento verso monte della zona produttiva del settore secondario di livello provinciale, con la variante ora adottata si propone l ulteriore ampliamento di tale area con gli obiettivi sopra esposti. La modifica non presenta problemi sotto il profilo urbanistico, tenuto conto che si configura come razionale estensione dell area insediativa già prevista. Il Servizio foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento non evidenzia, per gli aspetti di competenza, sostanziali ostative, visto che la formazione forestale coinvolta è costituita da una fustaia di resinose a prevalenza di pino silvestre in gran parte di proprietà privata e in misura minore pubblica (pp.ff e 1868). Dette realità fondiarie peraltro non vengono considerate dal piano di assestamento forestale.

58 58 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 52/I-II Rispetto alla variante adottata, si richiama in ogni caso quanto evidenziato dal Servizio geologico della Provincia Autonoma di Trento in occasione del precedente ampliamento della zona produttiva del settore secondario, condotto nel 2004: considerata la relativa vicinanza dell area produttiva subordinata al PIP 3 rispetto all area di rispetto della sorgente selezionata captata, individuata in cartografia con il n. 36, in sede di progettazione degli interventi andrà verificata con attenzione la possibile interferenza con la circolazione sotterranea che alimenta la sorgente, al fine di predisporre eventuali opere di protezione. Con comunicazione prot. n. 8000/07-13 V MRC (Prat. 1078N) dd. 4 ottobre 2007, il verbale di deliberazione della CUP n. 47/2007 di data 20 settembre 2007 è stato trasmesso all Amministrazione comunale di Fondo affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all adozione definitiva della variante nei tempi e modi di cui agli articoli 40 comma 5 e 42 comma 3 della surrichiamata LP 5 settembre 1991 n. 22. Con verbale di deliberazione consiliare n. 39 di data 29 ottobre 2007, il Comune di Fondo, preso atto della positiva valutazione della Commissione urbanistica provinciale e recepite le raccomandazioni di natura progettuale poste dal Servizio geologico, ha provveduto alla definitiva adozione della variante. Ai sensi dell articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall articolo 3, comma 7, della LP 15 dicembre 2004, n. 10, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il quale, esaminatane la coerenza rispetto al piano urbanistico provinciale, alle valutazioni espresse dalla CUP e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano, e constatato il recepimento in sede di adozione definitiva della variante delle raccomandazioni poste dal Servizio geologico ha e- spresso, con valutazione tecnica 1078/07 VPC di data 16 ottobre 2007, parere positivo alla approvazione della variante. Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell amministrazione dei beni di uso civico) che ha abrogato la LP 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che, in data 6 dicembre 2007 la Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole alla variante. In considerazione di quanto sopra esposto, sulla base del verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale n. 47/2007 di data 20 settembre 2007, vista la valutazione tecnica n. 1078/07 VPC di data 16 ottobre 2007 formulata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l approvazione della variante negli atti allegati alla deliberazione di adozione definitiva. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di approvare la variante al piano regolatore generale di Fondo adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 39 di data 29 ottobre 2007, negli elaborati allegati alla deliberazione medesima; 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE

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