Gli aspetti procedurali e gli effetti della procedura nei confronti del sovraindebitato e dei creditori
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1 Gli aspetti procedurali e gli effetti della procedura nei confronti del sovraindebitato e dei creditori LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE Firenze, 5 maggio 2017 Relatore: Avv. Tommaso Ariani tommaso.ariani@gmail.com
2 Questione preliminare I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento sono procedure concorsuali? Si (v. anche Trib. Massa 28 gennaio 2016; in dottrina Vattermoli; Giannelli) : 1) Ragioni di carattere formale: art. 6, art. 7 comma 2, Allegato A del Regolamento UE 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere; 2) Ragioni di carattere sostanziale: Art.12/5: esenzione da revocatoria e prededuzione; art. 13, comma 4 bis e art. 14-duodecies prededuzione; art. 9, comma 3 quater: sospensione interessi ; art. 10, comma 2 blocco delle azioni esecutive; art. 12, comma 3 efficacia verso tutti i creditori concorsuali; art. 12, comma 3bis inefficacia atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice. Conseguenze: applicazione dei principi generali in materia concorsuale (così Vattermoli; cfr. anche Trib. Fermo 26 ottobre 2015: «è possibile ritenere applicabile anche alla procedura di sovraindebitamento (..) quanto statuito dalla Suprema Corte in materia di concordato con continuità aziendale») 2
3 Alternativa fra procedure Sotto il profilo processuale, il debitore in stato di sovraindebitamento ha due opzioni, tre nel caso in cui sia un consumatore: 1) Accordo di composizione della crisi 2) Piano del consumatore 3) Liquidazione dei beni Si tratta di domande fra loro alternative, secondo quanto disposto dall art. 14-ter. 3
4 I. Gli Accordi di sovraindebitamento (e il piano del consumatore) La procedura degli accordi di sovraindebitamento può essere scomposta in 3 macrofasi, che andremo ad esaminare in dettaglio: 1) una prima fase diretta ad investire il giudice della proposta e ad instaurare il contraddittorio con i creditori; 2) una seconda fase in cui ha luogo la votazione dei creditori e si svolge il giudizio di omologazione in senso proprio; 3) una terza fase di esecuzione dell accordo, cui può eventualmente seguire il giudizio di risoluzione e/o annullamento. 4
5 I. Gli Accordi di sovraindebitamento 1. La fase iniziale del procedimento La fase iniziale del procedimento a sua volta può essere scomposta in 2 sottofasi: 1) la fase di deposito della domanda (artt. 7-9) 2) la decisione del giudice (art. 10) 5
6 I. Gli Accordi di sovraindebitamento 1. La fase iniziale del procedimento a) la domanda riveste la forma di un ricorso rivolto al Tribunale e apre un procedimento giudiziale (Filocamo) b) effetti: - Processuali: apertura di un giudizio di fronte al Tribunale in composizione monocratica, che si deve pronunciare quanto meno sull ammissione, regolato dagli artt. 737 ss., in quanto compatibili; - Sostanziali: produce immediatamente gli effetti di cui all art. 9, 3-quater: sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi dei crediti chirografari. Continuano a maturare gli altri interessi secondo le ordinarie regole vigenti in materia concorsuale. La domanda di per sé non sospende le procedure esecutive 6
7 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento - La decisione del giudice sull ammissione Il giudizio di ammissione può avere due esiti diversi: 1) Ammissione 2) Dichiarazione di inammissibilità, che può essere pronunziata per due ragioni: a) mancanza dei presupposti b) mancanza dei documenti 7
8 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento - La decisione del giudice sull ammissione L art. 10 prevede che: A) Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l udienza ; B) dispone la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto ; C) il Giudice, con il decreto di cui al comma 1: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 8
9 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento - Effetti Effetti automatici nei confronti dei creditori e del debitore discendenti dalla ammissione: a. (effetto nei confronti dei creditori) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (nel piano del consumatore l inibitoria è eventuale, solo nel caso in cui la prosecuzione di specifici procedimenti potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano ) b. (effetto nei confronti dei creditori) il decreto è equiparato all atto di pignoramento, con applicazione degli artt c.c. c. (effetto nei confronti dei creditori) le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano d. (effetto nei confronti del debitore) il debitore non può compiere atti eccendenti l ordinaria amministrazione, senza autorizzazione del giudice 9
10 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento Effetti sui creditori L inibitoria Quali atti copre l inibitoria e quali sono le conseguenze (processuali) della stessa? La disposizione normativa in esame dispone: non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 10
11 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento Effetti sui creditori L inibitoria (segue) Quindi: i. non copre i crediti impignorabili che consentono senz altro l attivazione di una azione esecutiva; ii. non copre i debiti sorti in corso di procedura, facendo la norma riferimento dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Ma anteriore a cosa? Tre opzioni: (1) deposito in cancelleria della domanda (2) emissione del decreto di ammissione (3) pubblicazione del decreto di ammissione iii. protegge il patrimonio del debitore fino all omologazione dell accordo (il che è ovvio, trattandosi di procedura concorsuale); 11
12 iv. I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento Effetti sui creditori L inibitoria (segue) commina la sanzione della nullità sia alle azioni che vengono iniziate dopo il decreto, sia a quelle ancora in corso. Che significa? - Nel concordato preventivo tre posizioni: 1. estinzione della procedura; 2. dichiarazione di improseguibilità della procedura; 3. sospensione, finché pende il concordato. - dottrina (Pagni, Filocamo, Battaglia; cfr. anche Cass. 2 dicembre 2015, n : sospensione azioni esecutive in attesa dell esito del concordato preventivo) distingue se l azione è iniziata prima o dopo il decreto di ammissione: a: se dopo, nullità con estinzione (o declaratoria di improseguibilità) del relativo giudizio; b: se prima, sospensione (Trib. Verona 20 aprile 2016). Rilevanza pratica: cosa deve fare il terzo debtor debitoris, nei confronti del quale sia iniziato un pignoramento presso terzi? Cfr. art. 13, comma 3: si può applicare anche in via anticipata? 12
13 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento Effetti sui creditori L inibitoria (segue) v. non sembra proteggere il patrimonio dell imprenditore: a. dai sequestri giudiziari (e dalle altre misure cautelari diverse dal sequestro conservativo), che quindi rimangono possibili, fermi gli effetti dell art. 10, comma 5, che equipara gli effetti del decreto al pignoramento; b. dalle azioni di cognizione (che quindi rimangono possibili come nel c.p.); c. dalle azioni costitutive; d. dalle azioni esecutive e cautelari su beni di terzi (fideiussori, terzi datori di ipoteca, ecc.); 13
14 vi. vii. I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento Effetti sui creditori L inibitoria (segue) riguarda solo le azioni esecutive individuali, cosicché in presenza dei presupposti potrebbe essere proposta istanza di fallimento (cfr. Trib. Prato 11 novembre 2016; Pagni; Panzani; Manente; Maffei Alberti); quid dei diritti di prelazione? La norma disponeva che non fossero acquisibili diritti di prelazione non concordati. Essa è stata modificata, la disposizione sembra doversi interpretare nel senso che è ammissibile la concessione di titoli di prelazione, laddove previsti dal piano e autorizzati dal giudice, (Battaglia); viii. quid del pagamento di crediti? - se anteriori (alla pubblicazione del decreto): atto di straordinaria amministrazione. Necessità di autorizzazione del giudice - se posteriori: (a) ammesso senza formalità, se di ordinaria amministrazione (ma deve essere conforme al piano!); (b) altrimenti non è ammesso (senza autorizzazione); ix. non impedisce il perfezionamento di esecuzioni in cui vi sia già stata l aggiudicazione ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. (Trib. Firenze 6 luglio 2016). 14
15 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento Effetti sui creditori L equiparazione al pignoramento L art. 10, comma 5, dispone: «Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento» a) Qual è la ratio? b) Quali effetti? Quelli ex artt ss. 15
16 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento Effetti sui creditori Decadenze e prescrizioni L art. 10, comma 4, dispone: «Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano» 16
17 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 1. La fase iniziale del procedimento Effetti sul debitore Atti di disposizione L art. 10, comma 3-bis, dispone: «A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto». - Il debitore può quindi compiere atti di ordinaria amministrazione. Quid degli atti di ordinaria amministrazione non previsti nel piano? - Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti sono con l autorizzazione del giudice - Qual è il criterio distintivo? Nel c.p. «è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell incarico stesso - anche se di costo elevato - allo scopo di conservare e/o risanare l impresa» (cfr. Cass. 8 novembre 2006, n ). 17
18 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 2) La votazione e l omologazione Ammessa la domanda per la composizione dell accordo, il giudice fissa «l udienza» e dà termine ai creditori per votare. Questi i tratti essenziali della normativa: i. meccanismo di voto silenzio assenso; ii. le dichiarazione di voto devono essere fatte all OCC, il quale trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (quindi sia che essa sia stata raggiunta, sia che essa non sia stata iii. raggiunta); la fase di omologazione si apre automaticamente, una volta che l OCC abbia trasmesso la relazione definitiva iv. l omologazione deve intervenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta (sembra essere un termine ordinatorio, come nel c.p.: Trib. Torino 30 settembre 2015; in dottrina Panzani, Manente) 18
19 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 2) Principi sul raggiungimento dell accordo e sull omologazione dello stesso L omologazione (segue) Effetti dell omologazione a. l accordo diviene obbligatorio per tutti i creditori aventi titolo anteriore al momento in cui è stata effettuata la pubblicità ex art. 10, comma 2; b. destinazione del patrimonio alla soddisfazione dei creditori anteriori, così che i creditori posteriori non possono agire esecutivamente sui beni oggetto del piano (cfr. art. 13, comma 4, secondo cui: «I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3»); c. non produce effetto nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati di regresso (salvo che non sia previsto diversamente). 19
20 I. Gli Accordi di sovraindebitamento - 2) Principi sul raggiungimento dell accordo e sull omologazione dello stesso Piano del consumatore i. non è prevista approvazione dei creditori, ma solo possibilità di presentare contestazioni; ii. udienza unica in contraddittorio, qualora siano state presentate contestazioni (ma v. Trib. Torino 5 novembre 2015 che ha disposto udienza anche in assenza di contestazioni); iii. non c è termine per la presentazione di contestazioni, ma il termine ultimo non può che essere l udienza (o il diverso termine stabilito dal giudice con il decreto di cui al 12bis, comma 1); iv. in caso di contestazioni, deve essere consentito il diritto di difesa al debitore. 20
21 Vendite di beni del sovraindebitato a) Natura della vendita di beni del sovraindebitato: si tratta di vendita coattiva? b) Conseguenze se fosse ritenuta vendita forzata: applicabilità degli artt ss.? c) quid dei difetti urbanistici e delle menzioni urbanistiche previste a pena di nullità? (cfr. art. 40 l. 47/85 e art. 46 DPR 380/2001) 21
22 Purgazione dei gravami L art. 13, comma 3, dispone che: «il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi». 22
23 II. Il procedimento di liquidazione Scomposizione in 4 momenti: 1) Apertura del procedimento 2) Accertamento del passivo 3) Liquidazione e ripartizione dell attivo 4) Chiusura della procedura ed eventuale esdebitazione 23
24 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione 1. Apertura del procedimento di liquidazione - Richiesta di apertura del procedimento da parte del debitore - Conversione della procedura di composizione in liquidazione 24
25 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione su richiesta del debitore 1.1. Richiesta di apertura del procedimento da parte del debitore (Art. 14ter) i. Legittimazione esclusiva in capo al debitore ii. Il Tribunale competente è lo stesso che può ricevere l accordo di composizione della crisi iii. anche in questo caso c è una valutazione di ammissibilità preliminare che si fonda su: a. (formali) deposito di determinati documenti (quelli di cui all art. 9, oltre una relazione particolareggiata della crisi con le caratteristiche di cui all art. 14ter, comma 3; b. (sostanziali): b1. non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle della l. 3/2012; b2. non abbia beneficiato di dette procedure negli ultimi 5 anni; b3. assenza di atti in frode; iv. al subprocedimento che porta all apertura della liquidazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., ivi incluso il reclamo ex art. 739 c.p.c.; v. possibile applicazione analogica della facoltà di concedere termini ex art. 9, comma 3ter (Donzelli); vi. obbligo di assistenza tecnica (Donzelli); 25
26 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione Conversione della procedura di composizione 1.2. Conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 14-quater) i. La procedura di liquidazione può essere aperta anche mediante conversione. ii. quando si verifica la conversione? a. su istanza di parte: debitore o creditori (art. 14-quater, comma 1). Anche d ufficio per lo meno nel caso ex art. 11, comma 5? (in senso positivo per la fattispecie Lamanna, Maffei Alberti; in senso positivo generale Donzelli; Panzani; sembra Lo Cascio) b. nell ipotesi in cui: b1. accordo: - cessazione di diritto degli effetti (e revoca) dell accordo per inadempimenti qualificati e atti in frode (evidentemente se la revoca avviene per atti in frode, la liquidazione può comunque essere aperta per gli atti in frode) - annullamento - risoluzione b2. piano del consumatore - cessazione di diritto degli effetti - annullamento del piano (14-bis, comma 2, lett. a) - risoluzione del piano (14-bis, comma 2, lett. b) iii. conservazione degli effetti sostanziali e processuali delle procedure convertite 26
27 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione Effetti apertura della liquidazione (segue) ii. Ufficio concorsuale: a. giudice b. liquidatore (eventualmente nominato nell OCC) c. OCC 27
28 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione Effetti apertura della liquidazione (segue) iii. Effetti del decreto di ammissione a. nei confronti del debitore: a1. Spossessamento (art. 14-quinquies, comma 3): il decreto di cui al comma 2, deve intendersi equiparato all atto di pignoramento, esteso a tutto il patrimonio liquidabile, ivi compresi i beni sopravvenuti (purché sopravvengano entro 4 anni art. 14-undecies); - alcuni beni sono esclusi (quelli di cui al 46 l. fall. in sostanza); - il giudice può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni (se ricorrono gravi e specifiche ragioni, art. 14- quinquies, comma 2, lett. e); - la titolarità dei beni rimane in capo al debitore, che non può disporne (v. slide successiva) 28
29 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione Effetti apertura della liquidazione (segue) a2. Perdita della legittimazione sostanziale da parte del debitore: - Amministrazione. L art. 14-novies, comma 2, dispone che «il liquidatore ha l amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione» - Legittimazione attiva. L art. 14-decies dispone che «il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione» - Controlli. Controllo da parte di debitore, creditori e giudice. l art. 14 novies, comma 3, dispone: «il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14- quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta» 29
30 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione Effetti apertura della liquidazione (segue) b. nei confronti dei creditori: b1. si apre il concorso sostanziale dato che, secondo l art. 14-quinquies, comma 1, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ; - il riferimento all omologazione rappresenta un errore (Trib. Verona 4 luglio 2016); - da quando partono gli effetti del decreto nei confronti dei terzi? 1) dalla data di pubblicazione del decreto? 2) dal momento di esecuzione della pubblicità disposta dal giudice? 3) dal momento dell annotazione del decreto nel registro delle imprese? 4) dal momento della trascrizione? - formulazione più ampia di quella dell accordo del debitore, dato che include tutte le azioni cautelari; b2. apertura anche del concorso formale: i creditori vengono soddisfatti, nella misura in cui parteciperanno ai riparti; 30
31 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione Liquidazione e ripartizione dell attivo L art. 14-novies, comma 2, dispone: «Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati». - Si tratta di vendite coattive? - Purgazione dei gravami ex art. 14-novies comma 3 31
32 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione Liquidazione e ripartizione dell attivo Sotto il profilo processuale la fase di liquidazione, in larga parte mutuata dalla legge fallimentare (con gravi lacune) ha due peculiarità: i. non sono menzionate forme di controllo dell attività di liquidazione e di ripartizione: a. pur in assenza di una norma, sembra convincente l opinione di chi ritiene che il potere del giudice di sospendere le operazioni di liquidazione ex artt. 14-novies, comma 2, consenta anche di reclamare gli atti di liquidazione; b. anche in questo caso, nonostante l assenza di disposizioni, dovrebbe riconoscersi il potere di impugnare atti di ripartizione, sulla falsariga dell art. 110 l. fall. (Donzelli); ii. l art. 14-novies, comma 2, ultimo periodo prevede sulla falsariga dell art. 107 l. fall. che se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi. Sembra trattarsi di opzione che il liquidatore può esercitare o meno, anche senza autorizzazione del giudice. 32
33 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione Chiusura della procedura ed eventuale esdebitazione i. Sulla chiusura della procedura la legge (art. 14-novies, comma 5) prevede: Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura ; ii. problemi: a. perché la procedura dovrebbe andare avanti senza domande di insinuazione al passivo e/o soddisfazione integrale dei creditori? b. perché in tali casi occorre comunque attendere 4 anni? 33
34 II. Il procedimento di liquidazione - 1. Apertura del procedimento di liquidazione Chiusura della procedura ed eventuale esdebitazione iii. sulla esdebitazione c è articolo ad hoc a. deve essere chiesta con ricorso dal debitore entro un anno dalla chiusura della procedura di liquidazione; b. non è chiaro chi deve portare a conoscenza dei creditori l apertura del procedimento, posto che questi (almeno quelli non interamente soddisfatti) devono essere sentiti dal giudice; c. il giudice verificate le condizioni di cui all art. 14-terdecies dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti insoddisfatti d. i creditori possono proporre reclamo nelle forme di cui all art. 739 c.p.c.; e. il provvedimento è comunque revocabile in ogni momento su istanza dei creditori, quando ricorrano le ipotesi dell art. 14-terdecies, comma 5, nelle forme di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.; 34
35 Grazie per l attenzione Per domande sulle questioni trattate: tommaso.ariani@gmail.com 35
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