FAQ sui corsi per il conseguimento dell attestato di competenza per detentori di cani e sulla preparazione dei formatori dei detentori di cani

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1 Dipartimento federale dell economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Attuazione della legislazione FAQ sui corsi per il conseguimento dell attestato di competenza per detentori di cani e sulla preparazione dei formatori dei detentori di cani Qual è la finalità di un corso di educazione canina obbligatorio? Un corso di questo tipo permette di conoscere le esigenze basilari del cane, cosa è indispensabile offrirgli e come gestirlo. Rappresenta pertanto un valore aggiunto per il cane: una detenzione corretta dell animale e un esperienza in un ambiente non familiare e con esemplari sconosciuti. Allo stesso tempo, il corso favorisce un maggiore controllo dell animale da parte del detentore. Il corso teorico effettuato prima dell acquisto ha un ulteriore obiettivo: i nuovi detentori di cani devono acquisire coscienza dell impegno a lungo termine che questo rappresenta e domandarsi nuovamente se sono in grado di assumersi una simile responsabilità. Si tratta di una domanda che tutti dovrebbero porsi prima dell acquisto di un animale. Ho acquistato il mio cane prima del 1 settembre Devo mettermi in regola con l obbligo di formazione? No. Le disposizioni in materia di formazione sono entrate in vigore il 1 settembre 2008 senza effetto retroattivo. In concreto ciò significa che, nel caso sopracitato, non sussiste alcun obbligo di possedere un attestato di formazione. Qualora si sia acquistato un secondo cane successivamente al 1 settembre 2008, è necessario partecipare con lui a un corso pratico per il conseguimento dell attestato di competenza e, in virtù del periodo transitorio, si ha tempo fino al 1 settembre 2010 per adempiere all obbligo di formazione. È obbligatorio conseguire l attestato di competenza con qualsiasi nuovo cane si decida di acquistare. A partire da settembre 2010 il termine entro cui frequentare il corso pratico è fissato a un anno dall acquisto del cane. È necessario svolgere il corso pratico per il conseguimento dell attestato di competenza a prescindere dal tipo di cane che si possiede? Sì. L ordinanza sulla protezione degli animali non opera alcuna distinzione in base alla dimensione o alla razza del cane. È importante che tutti i detentori conoscano le esigenze del cane e gli obblighi insiti nella detenzione. Dove posso trovare un formatore dei detentori di cani presso il quale frequentare un corso per il conseguimento dell attestato di competenza? Per trovare il formatore dei detentori di cani più vicino è possibile consultare l apposita banca dati nelle pagine Internet del sito > Mi prendo cura del mio animale. Nella banca dati sono registrati tutti i formatori che ci vengono comunicati dai centri di formazione riconosciuti. Per informarsi personalmente sui formatori attraverso i singoli centri di formazione, è possibile contattare questi ultimi direttamente. La lista dei centri di formazione attualmente abilitati con i relativi dati di contatto è disponibile sul sito Internet dell UFV: > Mi prendo cura del mio animale > Cani > Il cane e l uomo > Formazione per i detentori di cani > Organizzazioni riconosciute per la formazione di persone che saranno abilitate a formare detentori di cani. Chi può proporre i corsi per il conseguimento dell attestato di competenza? Le disposizioni legali relative alla formazione e ai formatori sono contenute nell ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e nell ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali. Sulla base dei criteri stabiliti in questi documenti, l Ufficio federale di veterinaria (UFV) riconosce i centri di formazione abilitati a preparare coloro che andranno a tenere i corsi per il conseguimento dell attestato di competenza. Chi desidera proporre corsi obbligatori di educazione canina per i detentori di cani deve aver conseguito una simile formazione e aver superato l esame previsto. I nomi di coloro che concludono la formazione con esito positivo vengono comunicati all UFV dai centri di formazione e registrati in una banca dati consultabile via Internet. Immettendo la località o 1/7

2 il numero postale di avviamento è possibile trovare il formatore dei detentori di cani più vicino presso il quale frequentare il corso per il conseguimento dell attestato di competenza. La banca dati relativa ai formatori è disponibile al seguente link: > Mi prendo cura del mio animale. In cosa consiste concretamente il corso per il conseguimento dell attestato di competenza? La formazione consiste in un corso teorico e un corso pratico da svolgere insieme al cane. D ora innanzi le persone che desiderano acquistare un cane per la prima volta devono frequentare, prima dell acquisto, un corso teorico della durata minima di quattro ore. In seguito, una volta divenuti proprietari effettivi, devono partecipare insieme al cane, nell arco del primo anno, a un corso pratico per il conseguimento dell attestato di competenza. Il corso pratico comprende almeno 4 unità di esercitazione della durata massima di 1 ora. Poiché si tratta solo di disposizioni minime, una scuola per l addestramento dei cani può offrire anche corsi articolati in oltre 4 lezioni. È previsto un controllo di qualità per i corsi volti al conseguimento dell attestato di competenza? Chi ne è responsabile? I centri di formazione presso i quali vengono preparate le persone autorizzate a tenere i corsi per i detentori di cani devono sottoporsi a un controllo esterno di qualità (sotto forma di certificazione, ad es. EduQua) nonché sottoporre a verifica, nel quadro della procedura di riconoscimento, la qualifica dei referenti e il relativo concetto formativo. Il controllo di qualità avviene quindi sotto tre diversi aspetti: Procedura di riconoscimento dell UFV per i centri di formazione presso i quali vengono preparati i futuri formatori dei detentori di cani Certificazione dei centri di formazione da parte di un istanza esterna (ad es. EduQua) Controllo di qualità dei corsi per il conseguimento dell attestato di competenza da parte dei centri di formazione che hanno preparato le persone autorizzate a tenere detti corsi Le persone autorizzate a tenere i corsi per i detentori di cani hanno inoltre l obbligo di seguire regolarmente corsi di aggiornamento (art. 190 cpv. 1 OPAn: almeno 4 giorni sull arco di 4 anni). Cosa si intende per obbligo di notifica in presenza di cani che manifestano disturbi comportamentali per i formatori dei detentori di cani? Ai sensi dell art. 78 dell ordinanza sulla protezione degli animali, i formatori dei detentori di cani sono soggetti all obbligo di notifica, anche quando il detentore è un cliente. I formatori, in qualità di esperti, sono tenuti a notificare i casi in cui un cane mostri un comportamento oltremodo aggressivo o abbia ferito gravemente una persona o un animale. Una ferita è considerata grave se richiede la visita di un medico o veterinario. Sulla base delle notifiche ricevute, gli uffici veterinari cantonali provvedono a verificare il fatto e a emettere un giudizio, sulla base del quale sarà possibile, se necessario, intraprendere le dovute misure. In che modo viene definita la persona responsabile dell accudimento? Si tratta dello stesso soggetto registrato nella banca dati ANIS? Chi deve frequentare il corso? A chi viene rilasciato l attestato di competenza? Responsabile dell accudimento di un cane è il detentore stesso. Poiché, ai sensi dell art. 17 dell ordinanza sulle epizoozie (in cui è disciplinato l obbligo di registrazione per i cani), chi acquista un cane o lo ha in custodia per oltre tre mesi è tenuto a darne notifica, entro 10 giorni, alla banca dati ANIS, di norma la persona registrata presso l ANIS è ritenuta il detentore. Nel caso siano registrati più soggetti, tutti sono considerati detentori. E poiché tutti sono parimenti responsabili, ognuno dei soggetti registrati deve possedere un attestato di competenza. Al termine del corso ogni partecipante riceve un attestato di competenza a proprio nome. Come viene considerato chi in passato ha tenuto un cane all interno della propria famiglia, ma senza essere registrato presso l ANIS? È considerato alla stregua di persone che tengono un cane per la prima volta? Chi non è in grado di dimostrare di aver posseduto un cane è considerato alla stregua delle persone che tengono un cane per la prima volta. Il semplice fatto di aver avuto in famiglia un cane in un determinato momento nel passato non è sufficiente a dimostrare che si è stati detentori di cani. Nel caso specifico, gli organi d esecuzione (uffici veterinari cantonali) decidono quali prove riconoscere qualora 2/7

3 non sussista alcuna registrazione presso l ANIS. Lo stesso dicasi per le persone che non hanno mai registrato un cane a proprio nome (bensì a nome, ad es. dell [ex] partner): se non sono in grado di dimostrare di aver tenuto un cane a proprio nome, esse vengono considerate alla stregua di persone che tengono un cane per la prima volta. Quali prove della detenzione di un cane vengono accettate e danno quindi diritto all esonero dal corso teorico? A chi spetta la verifica? Gli uffici veterinari cantonali hanno il compito di verificare se un detentore di cani adempie ai propri obblighi e, nel caso specifico, anche quali prove si possono considerare sufficienti. Un allevatore o una pensione o un rifugio per animali è tenuto a controllare, prima di consegnare un cane, se il nuovo detentore ha superato con esito positivo il corso teorico per il conseguimento dell attestato di competenza? No. In linea di principio né le pensioni o i rifugi per animali né gli allevatori sono tenuti a effettuare un simile controllo. È responsabilità del detentore di cani adempiere al proprio obbligo di formazione. È tuttavia opportuno che gli allevatori e le pensioni o i rifugi per animali si assicurino che il futuro detentore soddisfi i requisiti legali correlati alla detenzione dei cani. Dopo il periodo transitorio si può vendere un cane (anche da privato a privato) senza controllare che l acquirente abbia svolto il corso teorico per il conseguimento dell attestato di competenza? Sì. L acquirente, in quanto futuro detentore, è in prima persona responsabile dell adempimento dell obbligo di formazione cui è soggetto. Tuttavia, anche in questo caso, vale quanto segue: è opportuno che il venditore si assicuri del fatto che il futuro detentore del cane soddisfi i requisiti legali correlati alla detenzione dell animale, eventualmente facendosi anche rilasciare una dichiarazione al riguardo nel contratto di compravendita. I servizi di dog sitting o le pensioni private senza cani propri sono tenuti a dimostrare di aver svolto una formazione finalizzata al conseguimento dell attestato di competenza? In caso affermativo, a partire da quando e con quali cani? Le persone che accudiscono i cani a titolo professionale (con servizi di dog sitting) devono svolgere almeno il corso teorico (se personalmente non hanno mai detenuto un cane) nonché seguire un corso pratico per il conseguimento dell attestato di competenza (eventualmente insieme al cane di una terza persona, qualora essi stessi non posseggano un cane proprio). Dal punto di vista legale, una pensione privata per cani è equiparata a un rifugio per animali. In questo caso non basta conseguire l attestato di competenza. In presenza di un numero massimo di 19 posti, è necessario possedere una formazione specialistica non legata a una professione. Se la pensione dispone di oltre 19 posti, i cani devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali. La gestione di una pensione o un rifugio per animali anche con un solo unico posto va obbligatoriamente notificata all ufficio del veterinario cantonale competente. Anche le persone che svolgono professioni veterinarie (guardiani di animali, veterinari ecc.) sono tenute a conseguire l attestato di competenza ogniqualvolta acquistano un nuovo cane? Le persone esonerate dall obbligo di frequentare il corso pratico per il conseguimento dell attestato di competenza sono definite in maniera esaustiva all art. 68 cpv. 2 OPAn: solo i formatori dei detentori di cani e gli specialisti incaricati di individuare le cause dei disturbi comportamentali nei cani sono esentati dall obbligo di formazione. Tutte le altre categorie professionali sono tenute a conseguire l attestato di competenza. Le persone che conducono regolarmente a passeggio i cani di una pensione o un rifugio per animali hanno l obbligo di frequentare un corso per il conseguimento dell attestato di competenza? Solo se svolgono l attività a titolo professionale. Generalmente si tratta di attività private, per le quali non è richiesto alcun attestato di competenza. Tuttavia, la pensione o il rifugio per animali dovrebbe assicurarsi che la persona alla quale viene affidato il cane sia in grado di trattarlo con le dovute maniere. 3/7

4 I detentori di cani con disabilità (fisiche o mentali) possono richiedere di essere esonerati dall obbligo di frequentare un corso per il conseguimento dell attestato di competenza? Viene concessa una deroga all obbligo di frequentare il corso solo se il detentore è in grado di dimostrare di possedere conoscenze e abilità equiparabili a quelle che vengono insegnate durante la formazione. Tutti gli altri casi vanno analizzati nello specifico. Occorrerà anche valutare se una persona, che a causa di una disabilità non può partecipare al corso, sia effettivamente in grado di detenere un cane in modo adeguato alla specie e di condurlo evitando che l animale costituisca un pericolo per gli altri. Le persone non in grado di frequentare il corso possono contattare l ufficio del veterinario cantonale e informarsi sulla possibilità di esonero dall obbligo di formazione. Esiste una disposizione circa l età che un cane deve avere per poter frequentare il corso per il conseguimento dell attestato di competenza insieme al proprio padrone? I corsi per il conseguimento dell attestato di competenza non intendono sostituire né le ore di gioco per cuccioli né i corsi di educazione canina per i cani adulti. Per questo motivo nell ordinanza sulla protezione degli animali si è rinunciato a definire un limite di età per frequentare i corsi. In base alla preparazione ricevuta, chi tiene i corsi per il conseguimento dell attestato di competenza dovrebbe essere in grado di spiegare ai detentori di cani il significato e l utilità della formazione. Inoltre, dovrebbe essere svolto un colloquio di consulenza in cui si indichi il momento più opportuno per frequentare il corso. Esiste una disposizione circa l età che un detentore di cani deve avere per poter frequentare il corso per il conseguimento dell attestato di competenza? L ordinanza sulla protezione degli animali non stabilisce alcuna età minima per quanto concerne la partecipazione ai corsi e il rilascio dell attestato di competenza per la detenzione dei cani. L UFV ha quindi pubblicato la seguente raccomandazione: I corsi per ottenere l attestato di competenza devono fornire al detentore le nozioni fondamentali, pratiche e teoriche, necessarie per detenere gli animali in modo adeguato alla specie e per condurre i cani in pubblico con le dovute attenzioni. I giovani che partecipano ai corsi devono quindi avere un età che consenta loro di seguire i contenuti trattati e riconoscere l importanza degli obblighi giuridici legati alla detenzione degli animali nonché l impegno nei confronti dell animale detenuto. L UFV ritiene che i giovani a partire dai 12 anni di età siano di norma in grado di seguire lezioni teoriche e pratiche riguardanti il trattamento corretto da riservare agli animali o di attuare concretamente, nella vita di tutti i giorni, le conoscenze acquisite. Si consiglia di ammettere i giovani a partire dai 12 anni di età ai corsi di formazione e di rilasciare loro, alla conclusione degli stessi, l attestato di competenza. Ai partecipanti di età inferiore potrà essere consegnato, anziché l attestato di competenza, un certificato di partecipazione. Per i giovani di età inferiore a 16 anni, occorre analogamente a quanto avviene per l'acquisto di un animale (art. 110 OPAn) l esplicito consenso e/o la firma di un genitore. In tali casi, è bene puntualizzare alle persone autorizzate all educazione di tali giovani che la partecipazione del figlio ai corsi non li esenta dal loro obbligo di formazione in quanto detentori di animali. Chi può proporre i corsi di formazione per le persone che saranno abilitate a formare i detentori di cani? Solo guardiani di animali, biologi o veterinari in grado di dimostrare di aver conseguito un perfezionamento specialistico in materia di accudimento e terapia dei cani possono essere riconosciuti direttamente dall UFV quali soggetti abilitati tenere i corsi per il conseguimento dell attestato di competenza. Tutte le altre persone che intendono offrire corsi per detentori di cani devono frequentare una formazione specialistica non legata a una professione presso un centro di formazione riconosciuto dall UFV. Sono riconosciuti i centri che possono dimostrare di avvalersi di un controllo esterno di qualità (certificazione) e il cui concetto formativo è in linea con le disposizioni legali quanto a forma, contenuti e durata. Il riconoscimento va richiesto all UFV e, se vengono soddisfatti tutti i requisiti previsti, viene concesso per un periodo massimo di 5 anni. I centri di formazione attualmente riconosciuti e pubblicati dall UFV sono disponibili a questo indirizzo: > Mi prendo cura del mio animale > Cani > Il cane e l uomo > Formazione per i detentori di cani > Organizzazioni riconosciute per la formazione di persone che saranno abilitate a 4/7

5 formare detentori di cani I candidati che non superano l esame finale sostenuto presso un organizzazione riconosciuta possono presentare ricorso all UFV? Gli esami che concludono la formazione vengono tenuti dai centri di formazione riconosciuti. L UFV in quanto autorità amministrativa non può fungere da istanza di ricorso per quanto concerne gli esami. Pertanto è possibile presentare ricorso soltanto all organizzazione presso la quale viene svolto l esame. Di quale titolo possono fregiarsi i formatori dei detentori di cani una volta concluso con esito positivo la formazione presso un centro riconosciuto? I formatori dei detentori di cani che hanno concluso con esito positivo la formazione presso un centro riconosciuto ricevono una conferma rilasciata dal centro stesso. I centri di formazione riconosciuti rilasciano la Conferma di conseguimento della formazione specialistica non legata a una professione per formare i detentori di cani secondo il modello predefinito dall UFV. Poiché la formazione specialistica non legata a una professione non equivale a una formazione professionale completa, non è possibile ottenere alcun titolo protetto. Non esiste una disposizione che indichi come i centri di formazione denominano i candidati che hanno superato l esame con esito positivo. Titoli di fantasia fuorvianti non sono tuttavia ammessi (ad es. formatore dei detentori di cani con diploma UFV, formatore dei detentori di cani diplomato UFV, certificato dall UFV, con licenza UFV ecc.). Esiste un diploma UFV o addirittura una certificazione dell UFV per i formatori dei detentori di cani? I formatori dei detentori di cani che hanno concluso con esito positivo la formazione presso un centro riconosciuto non ricevono alcun diploma né un certificazione da parte dell UFV, bensì un attestazione riguardante l avvenuta formazione da parte del centro di formazione. L UFV non può rilasciare certificazioni, ma riconosce le formazioni eseguite dalle organizzazioni in virtù dell art. 199 dell ordinanza sulla protezione degli animali. Pertanto non esistono denominazioni particolari. Viene soltanto pubblicato un elenco delle organizzazioni riconosciute sul portale relativo alla protezione degli animali affinché le persone interessate si possano rivolgere alle organizzazioni indicate nell elenco. La denominazione giuridica dei corsi è Formazione specialistica non legata a una professione per i formatori dei detentori di cani. I centri di formazione riconosciuti possono / devono tenere conto delle conoscenze pregresse dei formatori dei detentori di cani che dispongono di una certa esperienza? I formatori esperti possono essere riconosciuti retroattivamente? I formatori dei detentori di cani devono aver svolto una formazione presso un centro riconosciuto dall UFV. Il corso deve corrispondere al concetto formativo riconosciuto dall UFV e deve concludersi con il superamento di un esame. Pertanto non è previsto un riconoscimento automatico della formazione svolta in precedenza. I centri di formazione riconosciuti possono tuttavia computare le formazioni svolte dai formatori dei detentori di cani prima del 01/10/2008 nonché le esperienze pluriennali maturate nel settore, adeguandole alla formazione equivalente. Le parti computate non vanno quindi ripetute. Tuttavia, i centri di formazione non sono tenuti a un tale riconoscimento. Nel caso specifico, occorre chiedere ai centri stessi se e in che misura è possibile farsi riconoscere eventuali conoscenze pregresse. Nel tenere conto delle formazioni e delle esperienze maturate nel settore, il centro di formazione deve assicurarsi che i canditati siano in grado di dimostrare di essere in possesso di una formazione equivalente, nei contenuti e nell entità delle nozioni apprese, a quella specificata nell ordinanza sulla protezione degli animali e nell ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali. In che misura un formatore dei detentori di cani è autorizzato a modificare la documentazione dei corsi prestabilita da un centro di formazione (slide, filmati, testi vari) affinché possa comunque rilasciare gli attestati con il rispettivo numero di autorizzazione? Ad essere tassativi sono i contenuti o il rispetto degli obiettivi di apprendimento? La documentazione dei corsi prestabilita dai centri di formazione è parte integrante del concetto for- 5/7

6 mativo riconosciuto dall UFV. I centri di formazione sono tenuti a garantire che gli attestati di competenza rilasciati con il numero di autorizzazione del centro stesso corrispondano anche al concetto riconosciuto (contenuti, obiettivi di apprendimento, durata). I centri possono mettere a disposizione dei partecipanti una documentazione il cui utilizzo è protetto da copyright. Tuttavia, ciò non influisce in alcun modo sull essere più o meno abilitati a offrire i corsi. Fintantoché i corsi proposti soddisfano i contenuti, gli obiettivi di apprendimento e le indicazioni temporali riconosciuti dall UFV, in virtù della loro preparazione i formatori sono autorizzati a tenerli anche se il centro di formazione proibisce loro di utilizzare la documentazione modificata. È previsto un numero massimo di partecipanti per le unità di corso pratiche svolte da ogni singolo formatore? No. I formatori dei detentori di cani dovrebbero aver ricevuto conoscenze di base in formazione degli adulti tali da permettere loro di riconoscere quando, sulla base del numero dei partecipanti, non è possibile svolgere il corso in maniera ottimale. Il centro di formazione può tuttavia fornire indicazioni circa il numero massimo dei partecipanti ammessi al corso. Quanto dura la pausa minima che intercorre tra due lezioni pratiche consecutive? L ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali prevede che le lezioni pratiche non durino oltre un ora. Non è ammesso proporre più lezioni in un giorno intervallate da una pausa. Proporre lezioni separate tra loro serve a non sovraffaticare la capacità di concentrazione dell animale e del detentore. Quest ultimo dovrebbe aver la possibilità di esercitarsi insieme al proprio cane per poi discutere dei problemi riscontrati nella lezione successiva. Solo allora il formatore potrà sapere in che misura il cane, e con lui il padrone, è in grado di mettere in pratica quanto appreso. Esperti esterni (ad es. veterinari) che non sono formatori riconosciuti possono essere chiamati a tenere lezioni durante un corso? È possibile coinvolgere durante le lezioni pratiche persone ausiliarie (formatori non riconosciuti) che si occupino dello svolgimento delle esercitazioni con mansioni di responsabili o di assistenti? Le lezioni del corso per il conseguimento dell attestato di competenza devono essere svolte sotto la responsabilità del formatore autorizzato a tenere il corso. Qualora si ricorra a persone ausiliarie o a esperti esterni, è necessario garantire che i corsi avvengano comunque sotto la vigilanza del formatore abilitato. Non è ammesso che i partecipanti non vedano il formatore durante gran parte della lezione e che questi si limiti semplicemente a firmare gli attestati. La legge prescrive almeno 4 lezioni, tuttavia il concetto formativo dei centri di formazione ne prevede 5 o 6, a seconda delle circostanze. Un formatore autorizzato a tenere i corsi per il conseguimento dell attestato di competenza che ha ricevuto la preparazione presso uno di questi centri di formazione può comunque proporre corsi costituiti da solo 4 lezioni, come richiesto dalla legge? Le 4 lezioni prescritte legalmente sono il requisito minimo. I centri di formazione il cui concetto riconosciuto prevede un numero superiore di lezioni possono richiedere ai rispettivi formatori di proporre i corsi secondo quanto prestabilito. Esistono direttive o raccomandazioni dell UFV riguardanti i prezzi dei corsi? No. Come in passato, le scuole per l addestramento dei cani e i centri di formazione sono tuttora liberi di stabilire le tariffe. L UFV non ha alcun potere legale di imporre o controllare i prezzi. Un detentore di cani che in passato ha già tenuto un cane all estero e ne acquista ora uno in Svizzera per la prima volta, deve conseguire l attestato di competenza? Chi è in grado di comprovare di essere già stato una volta detentore di un cane prima del 1 settembre 2008, deve frequentare soltanto il corso pratico. Non è regolamentata la forma con cui la persona che si trasferisce in Svizzera dall estero deve fornire tale prova. La persona interessata deve rivolgersi all Ufficio veterinario cantonale per stabilire quali documenti vengono accettati 6/7

7 come prova in quel Cantone (ad es. conferma da parte del precedente Comune di domicilio). Se un partecipante al corso per il conseguimento dell attestato di competenza contesta la procedura del formatore perché è in disaccordo con l obbligo di formazione o non accetta il suo metodo di insegnamento disturbando continuamente il corso e gli altri partecipanti, ignorando gli ordini e i suggerimenti e manifestando la sua protesta è ugualmente opportuno che gli venga rilasciato l attestato di competenza? Il partecipante al corso si è iscritto al corso presso una scuola cinofila. Come per i normali corsi di addestramento dei cani o per le manifestazioni della scuola cinofila, si è dichiarato disposto ad accettare le condizioni del corso. Se rifiuta di partecipare al corso o lo disturba, il formatore può escludere la persona che disturba da un ulteriore partecipazione al corso, come già avveniva finora. Se vi sono punti concreti di cui il partecipante al corso non è soddisfatto, lo può comunicare al formatore. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un corso volontario o di un corso per conseguire l attestato di competenza, è necessario chiarire nel contratto tra la scuola cinofila e il partecipante al corso quali siano le conseguenze per chi non adempie ai propri obblighi (offerente del corso o partecipante al corso). Il formatore può rifiutare di rilasciare l attestato di competenza e, se sì, in quale caso? Con l attestato di competenza si certifica che il partecipante al corso ha acquisito i contenuti e le competenze necessari ai sensi dell ordinanza sulla protezione degli animali e dell ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali. Se una persona rifiuta di partecipare al corso e agli esercizi pratici che rientrano nella porzione legittima dell attestato di competenza, l attestato di competenza non viene rilasciato. In determinate circostanze è opportuno indicare all inizio del corso che gli esercizi fanno parte dell attestato di competenza e che con quest ultimo non si attesta soltanto la presenza. 7/7

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