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1 LONG TERM CARE Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per la perdita dell autosufficienza Il presente Fascicolo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario; Condizioni di assicurazioni; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Edizione 06/2012

2 LONG TERM CARE ITALIANA NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza. Aggiornata al 01/06/2012. Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: Nota Informativa 1di 6

3 A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a. Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua b. Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, Milano Italia c. Telefono 02/ fax 02/ Sito Internet: benvenutinitaliana@italiana.it d. Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella Legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero all albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA Il patrimonio netto dell Impresa è pari a 292 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 252 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 142%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La durata iniziale è stabilita in 1 anno ed è presente in polizza la clausola di tacito rinnovo. Ad ogni scadenza contrattuale Italiana Assicurazioni si impegna a rinnovare annualmente l assicurazione per tutta la vita dell Assicurato, salvo quanto previsto all articolo 2.4 delle Condizioni Contrattuali. La scelta effettuata si può rilevare nella relativa casella ( tacito rinnovo ) presente sulla scheda di polizza. È facoltà del Contraente comunque impedirne il rinnovo, ovvero rinunciare al contratto, mediante la disdetta, da effettuare con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. La disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all articolo 2.3 delle Condizioni Contrattuali. 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il prodotto Long Term Care Italiana contiene garanzie assicurative per tutelarsi da rischi relativi alla perdita dell autosufficienza. Nella scheda di polizza sono indicate le garanzie acquistate e quindi operanti, nonché le relative somme assicurate. Eventuali pattuizioni extracontrattuali non rientranti nello standard del prodotto, saranno oggetto di appositi allegati o appendici che entreranno a far parte del contratto medesimo. Riportiamo di seguito le garanzie offerte dalla polizza. GARANZIA RENDITA - regolamentata all articolo 4.4 (primo punto) delle Condizioni Contrattuali. Corrisponde all Assicurato una rendita vitalizia mensile dell importo pattuito e riportato nella scheda di polizza, in caso di perdita dell autosufficienza, considerando non autosufficiente la persona che: perde tre delle quattro seguenti facoltà della vita quotidiana: lavarsi, nutrirsi, muoversi e vestirsi; a seguito di demenza senile o sindrome similare (morbo di Alzheimer) ha necessità dell assistenza costante di un altra persona per arrivare a compiere almeno tre delle quattro facoltà sopra elencate. Nota Informativa 2di 6

4 La rendita assicurata viene erogata mediante l accensione di una polizza Vita di rendita vitalizia immediata rivalutabile, emessa in base alle tariffe di Italiana Assicurazioni, che avrà effetto dalla data di formalizzazione da parte di Italiana Assicurazioni dello stato di non autosufficienza, con inizio dei versamenti una volta trascorsi 90 giorni da tale data. GARANZIA CAPITALE in caso di perdita dell autosufficienza, regolamentata all articolo 4.4 (secondo punto) delle Condizioni Contrattuali. Secondo le medesime modalità previste per la precedente garanzia di Rendita, Italiana Assicurazioni corrisponde il capitale indicato nella scheda di polizza. Le norme relative alla perdita dell autosufficienza sono riportate in dettaglio agli articoli 4.2 delle Condizioni Contrattuali. Le norme relative all erogazione della rendita e del capitale sono riportate in dettaglio agli articoli 5.3 e 5.4 delle Condizioni Contrattuali. Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo o all interruzione dell erogazione della rendita. Gli aspetti di dettaglio sono riportati ai seguenti articoli: 3.1 Chi non assicuriamo; 3.2 Cosa non assicuriamo; 5.3 Pagamento della rendita Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. 4. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALE Sono presenti nelle Condizioni Contrattuali delle carenze, ovvero periodi di tempo che intercorrono tra la data di stipulazione della polizza e l effettiva decorrenza della garanzia. Gli aspetti di dettaglio sono riportati all articolo 4.3 delle Condizioni Contrattuali. 5. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO QUESTIONARIO SANITARIO - NULLITÀ È necessario rispondere in maniera precisa e veritiera, senza omettere circostanze o informazioni concernenti il proprio stato di salute, alle domande previste dal questionario sanitario in quanto l assicurazione è prestata in base a tali dichiarazioni. Ai sensi degli artt e 1893 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione. 6. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell art del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Nell ambito del ramo malattia non è da considerarsi aggravamento di rischio un peggioramento dello stato di salute dell Assicurato, se ed in quanto sopravvenuto in corso di contratto e non ad esso preesistente, fatta eccezione per i peggioramenti dello stato di salute elencati all articolo 3.1 Nota Informativa 3di 6

5 delle Condizioni Contrattuali, per i quali si configura invece un aggravamento di rischio che comporta la cessazione dell assicurazione. Tali circostanze riguardano le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, schizofrenia, psicosi ed infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. 7. PREMI Il periodo indica la durata del contratto in rapporto al premio (appunto, periodico), il frazionamento riguarda solo il pagamento del premio che, pur se frazionato, resta unico. Esiste la possibilità di frazionare il premio annuo imponibile in rate non inferiori ad un mese, con onere aggiuntivo pari al 2% del premio totale annuo e sempreché il premio totale di rata che ne risulta non sia inferiore a 60,00. L eventuale frazionamento del premio è quello indicato nella scheda di polizza nell apposito campo rateazione. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi: denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; assegni bancari e circolari; bonifici bancari; bollettini postali; bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS). 8. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Il contratto non prevede la possibilità di indicizzazione, ovvero di adeguamento del premio e delle somme assicurate. 9. DIRITTO DI RECESSO Il contratto non prevede possibilità di disdetta tra le parti in caso di sinistro. Nell ipotesi di un evoluzione consistente del rischio, rispetto alle basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi, è prevista la possibilità da parte di Italiana Assicurazioni di procedere a modifiche tariffarie. Il Contraente avrà facoltà di accettare il rinnovo contrattuale o rinunciare. La rinuncia ha come effetto la risoluzione del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli articoli 2.4 e 2.5 delle Condizioni Contrattuali. 10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 11. LEGGE APPLICABILE Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Italiana Assicurazioni indica come opzione prescelta l applicazione della legge italiana. 12. REGIME FISCALE L attuale aliquota d imposta è pari al 2,5%. Nota Informativa 4di 6

6 C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO La data di insorgenza del sinistro corrisponde al verificarsi dell evento per cui è prestata la garanzia, ovvero il momento della perdita dell autosufficienza. L evento è rappresentato dal sopravvenuto stato di non autosufficienza In caso di sinistro l Assicurato deve dare, appena possibile, avviso scritto a Italiana Assicurazioni, allegando la certificazione medica sulla natura della patologia e fornire tutta la documentazione successiva, secondo quanto riportato all articolo 5.1 delle Condizioni Contrattuali. Si evidenzia che l Assicurato sarà tenuto a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Italiana Assicurazioni, produrre la documentazione medica del caso sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese relative a certificati medici e altre documentazioni mediche richieste da Italiana Assicurazioni sono a carico dell Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio circa gli obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, si rimanda all articolo 5.1 delle Condizioni Contrattuali. 14. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Benvenuti in Italiana Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, Milano, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , benvenutinitaliana@italiana.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In caso di controversia con un Impresa d assicurazione con sede in uno Stato membro dell Unione Europea diverso dall Italia, l interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet sezione Per il consumatore, oppure inoltrando reclamo all ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. 15. ARBITRATO Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all arbitrato, in tal caso il Collegio Medico, per lo svolgimento dell arbitrato stesso, risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In alternativa sarà sempre possibile rivolgersi all Autorità Giudiziaria. La norma è contenuta nell articolo 2.6 delle Condizioni Contrattuali. 16. MEDIAZIONE Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. GLOSSARIO Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente: ASSICURATO La persona protetta dall assicurazione. Nota Informativa 5di 6

7 CENTRI DIAGNOSTICI Strutture poliambulatoriali regolarmente autorizzate per le indagini diagnostiche. CONTRAENTE La persona che stipula il contratto con Italiana Assicurazioni. DAY HOSPITAL / DAY SURGERY Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica. INDENNIZZO La somma dovuta da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. LUOGO DI CURA Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital / day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. MALATTIA Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. MALFORMAZIONE DIFETTO FISICO Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticata prima della stipulazione della polizza. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. RESIDENZA Luogo in Italia in cui l Assicurato ha stabilito la dimora abituale. RICOVERO DEGENZA Permanenza in luogo di cura con pernottamento o in day hospital / day surgery. SCHEDA DI POLIZZA Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato e la sottoscrizione delle Parti. È indicato con Mod. INF SINISTRO Il verificarsi dell evento per cui è prestata la garanzia. STRUTTURE SANITARIE Luoghi di cura, poliambulatori medici, centri diagnostici autorizzati. Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Tommaso Montelli Nota Informativa 6di 6

8 LONG TERM CARE ITALIANA CONDIZIONI CONTRATTUALI DISCIPLINA DEL CONTRATTO La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libretto modello INF54261 e dalla scheda di polizza modello INF54260 riportante le somme assicurate: insieme formano il contratto di assicurazione. Con la firma della scheda di polizza modello INF54260 il Contraente approva le condizioni contrattuali previste nel presente libretto modello INF Aggiornata al 01/06/2012. GARANZIE Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alla Sezione: Long Term Care Sono operanti le garanzie ed i relativi importi espressamente indicati nella scheda di polizza modello INF Condizioni Contrattuali 1di 7

9 DEFINIZIONI Pag. 3 CONDIZIONI GENERALI 4 SEZIONE LONG TERM CARE 5 Delimitazioni di garanzia 5 Disciplina della garanzia 5 Come avviene la liquidazione del sinistro 6 Condizioni Contrattuali 2di 7 Indice

10 NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: ASSICURATO La persona protetta dall assicurazione. CENTRI DIAGNOSTICI Strutture poliambulatoriali regolarmente autorizzate per le indagini diagnostiche. CONTRAENTE La persona che stipula il contratto con Italiana Assicurazioni. DAY HOSPITAL/DAY SURGERY Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica. INDENNIZZO La somma dovuta da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. LUOGO DI CURA Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. MALATTIA Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. MALFORMAZIONE DIFETTO FISICO Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticata prima della stipulazione della polizza. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. RESIDENZA Luogo in Italia in cui l Assicurato ha stabilito la dimora abituale. RICOVERO DEGENZA Permanenza in luogo di cura con pernottamento o in day hospital/day surgery. SCHEDA DI POLIZZA Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato e la sottoscrizione delle Parti. È indicato con Mod. INF SINISTRO Il verificarsi dell evento per cui è prestata la garanzia. STRUTTURE SANITARIE Luoghi di cura, poliambulatori medici, centri diagnostici autorizzati. Condizioni Contrattuali 3di 7 Definizioni

11 NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato CONDIZIONI GENERALI ART PAGAMENTO DEL PREMIO - EFFET- TO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. ART DURATA DELL ASSICURAZIONE La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza. Italiana Assicurazioni, oltre la scadenza del con tratto, si impegna a rinnovare annualmente l assicurazione per tutta la vita del l Assicu - rato, salvo quanto previsto all articolo 2.4. ART RINUNCIA AL CONTRATTO DA PARTE DEL CONTRAENTE Il Contraente può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata ad Italiana Assicurazioni almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto indicata nella scheda di polizza e, successivamente, ad ogni scadenza annuale sempre entro i termini di preavviso sopra previsti. Inoltre, in caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. In assenza di disdetta la garanzia si intende rinnovata. ART UNICI CASI IN CUI ITALIANA ASSI- CURAZIONI PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO Ferma restando l operatività dell articolo 3.1, Italiana Assicurazioni può risolvere il contratto unicamente in caso di: mancata accettazione da parte del Contraente del nuovo premio richiesto ai sensi dell articolo 2.5; rinuncia del Contraente all assicurazione di una o più delle persone assicurate; cessazione dell esercizio del Ramo Malattie. L eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga; il premio medesimo sarà restituito da Italiana Assicurazioni. ART VARIAZIONE DEL PREMIO Italiana Assicurazioni si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie al verificarsi di una evoluzione consistente del rischio rispetto alle basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. L eventuale variazione del premio riguarderà l intera categoria di contratti emessi alle medesime condizioni e avverrà mediante la sostituzione della polizza in corso. In tal caso Italiana Assicurazioni comunica al Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa, il nuovo premio da pagare per l annualità successiva. In assenza di tale comunicazione, la polizza si intende rinnovata ad un premio corrispondente a quello precedentemente pagato. Si conviene comunque che il premio rimane invariato fino alla data indicata nella scheda di polizza come scadenza del contratto. ART CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRI- TUALE In caso di divergenza sull indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordi tra l Assicurato e Italiana Assicurazioni, in alternativa al ricorso all Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti del Collegio saranno designati dall Assicurato e da Italiana Assicurazioni e il terzo d accordo dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. ART RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA Italiana Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa di cui all articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio o della malattia che sono causa della perdita dell autosufficienza. Condizioni Contrattuali 4di 7 Condizioni Generali

12 NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato SEZIONE LONG TERM CARE DELIMITAZIONI DI GARANZIA ART CHI NON ASSICURIAMO Non sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza siano già in condizione di non autosufficienza, definita secondo quanto previsto dal successivo Art Italiana Assicurazioni non assicura inoltre le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate. La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni previste al capoverso precedente. L'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga; il premio medesimo sarà restituito da Italiana Assicurazioni. Il verificarsi di situazioni patologiche diverse da quelle sopra indicate non configura aggravamento del rischio. ART COSA NON ASSICURIAMO Italiana Assicurazioni non riconosce le prestazioni assicurate per: A. infortuni derivanti dalla pratica di sports aerei in genere, dalla partecipazione a gare motoristiche non di regolarità pura e alle relative prove; B. infortuni derivanti da stato di ubriachezza accertata; infortuni e malattie determinati da alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci; C. conseguenze di: infortuni occorsi, malattie diagnosticate e/o che abbiano resi necessari cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio), prima dell effetto dell assicurazione; D. malformazioni o difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; E. patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze; F. sieropositività da virus H.I.V.; G. conseguenze di: atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato, partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo), trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo (naturali o provocati) e accelerazione di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia. DISCIPLINA DELLA GARANZIA ART RICHIAMO AL QUESTIONARIO SANI- TARIO L assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese nel questionario Mod. INF54262, che forma parte integrante della polizza. ART DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFI- CIENZA Italiana Assicurazioni garantisce gli Assicurati contro il rischio di perdita di autosufficienza. È considerata non autosufficiente la persona che: A. si trova nell impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di poter compiere senza l assistenza di un altra persona, 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana: lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale; nutrirsi: capacità di mangiare e bere; muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi; vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti; B. è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici, e necessita di assistenza costante di un altra persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana. ART DECORRENZA DELLA GARANZIA Fermo quanto previsto all Art. 2.1 e le esclusioni dell Art. 3.2, la garanzia de corre: A. dal giorno di effetto dell assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente ad infortunio; B. dopo 3 anni dall effetto dell assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente all insorgenza della malattia di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica; C. dopo 6 mesi dall effetto dell assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a cause diverse da quelle specificate ai precedenti punti Condizioni Contrattuali 5di 7 Sezione Long Term Care

13 NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato A e B. I casi di non autosufficienza verificatisi: dopo i periodi di tempo suindicati, anche se causati da una malattia iniziata durante tali periodi, sono compresi in garanzia; durante i periodi di tempo suindicati, determinano l annullamento della polizza nei confronti del singolo Assicurato; l eventuale incasso del premio non costituisce deroga; il premio medesimo sarà restituito da Italiana Assicurazioni. ART COSA ASSICURIAMO Italiana Assicurazioni presta le garanzie sottoindicate solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza: garanzia rendita: in caso di perdita dell autosufficienza, riconosciuta secondo le modalità previste all articolo 5.2, Italiana Assicurazioni assicura la rendita vitalizia mensile rivalutabile dell importo iniziale indicato nella scheda di polizza, mediante una polizza Vita di rendita vitalizia immediata rivalutabile emessa in base alla tariffa di Italiana Assicurazioni in vigore al momento del suo effetto. L effetto della polizza Vita è quello della data di formalizzazione da parte di Italiana Assicurazioni del riconoscimento dello stato di non autosufficienza e la corresponsione della rendita inizia trascorsi 90 giorni da tale data, sempre che l Assicurato risulti in vita; garanzia capitale: in caso di perdita dell autosufficienza, riconosciuta secondo le modalità previste all articolo 5.2, Italiana Assicurazioni corrisponde il capitale indicato nella scheda di polizza, sempre che l Assicurato risulti in vita. COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL SINI- STRO ART OBBLIGHI DELL ASSICURATO L Assicurato o chi per esso deve: dare avviso del sinistro ad Italiana Assicurazioni nel più breve tempo possibile; produrre tutta la documentazione medica del caso, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato; sottoporsi anche in fase di ricovero ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Italiana Assicurazioni o da suoi incaricati, fornendo alla stessa ogni informazione; fornire delega scritta a Italiana Assicura - zioni al fine di poter verificare l esistenza in vita dell Assicurato; fornire certificato del medico curante o medico ospedaliero che documenti lo stato di non autosufficienza dell Assicu - rato, precisando la data di inizio e la causa che lo ha determinato; in caso di perdita delle capacità cognitive, fornire gli esiti di un accertamento diagnostico comprendente l esito di un test di valutazione delle funzioni cognitive (ad esempio il test M.M.S. di Folstein con punteggio non inferiore a 15). Le spese relative a certificati medici e altre documentazioni mediche richieste da Italiana Assicurazioni sono a carico dell Assi - curato. ART RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA Italiana Assicurazioni provvede a formalizzare per iscritto all Assicurato, o a chi per esso, il riconoscimento dello stato di non autosufficienza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Entro tale periodo Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di accertare lo stato di non autosufficienza con propri medici fiduciari, i cui costi saranno a suo totale carico. ART PAGAMENTO DELLA RENDITA RIVEDIBILITÀ DELLO STATO DI NON AUTO- SUFFICIENZA Dopo il riconoscimento da parte di Italiana Assicurazioni dello stato di non autosufficienza, come indicato all articolo 5.2, l Assicurato matura il diritto a percepire la rendita. Il pagamento della rendita inizia trascorsi 90 giorni dalla data di formalizzazione dello stato di non autosufficienza, di cui all articolo 5.2, ed è corrisposto fino a quando perdura lo stato di non autosufficienza dell Assicurato o fino al suo decesso. Italiana Assicurazioni si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad un controllo dello stato di salute dell Assicurato e di farlo visitare da un medico; può inoltre richiedere tutti i documenti necessari a comprovare il suo effettivo stato di salute. In caso di rifiuto dell Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della rendita è sospeso. Se l Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, l erogazione della rendita viene sospesa dal momento Condizioni Contrattuali 6di 7 Sezione Long Term Care

14 NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato in cui è stata recuperata l autosufficienza. Il diritto alla corresponsione della rendita comporta, per l Assicurato al quale si riferisce, l interruzione del versamento del relativo premio a partire dalla data di denuncia del sinistro. ART PAGAMENTO DEL CAPITALE Dopo il riconoscimento da parte di Italiana Assicurazioni dello stato di non autosufficienza, come indicato all articolo 5.2, l Assicurato matura il diritto a percepire il capitale indicato nella scheda di polizza. La corresponsione del capitale comporta, per l Assicurato che ne ha usufruito, l annullamento contrattuale di tale garanzia. Il diritto all indennizzo per il capitale non è trasmissibile agli eredi o aventi causa. Tuttavia, se l Assicurato muore, dopo che sia stato formalizzato lo stato di non autosufficienza ai sensi dell articolo 5.2, Italiana Assicurazioni paga agli eredi o aventi causa il capitale indicato nella scheda di polizza. Condizioni Contrattuali 7di 7 Sezione Long Term Care

15 Mod. INF54261 Per la tutela della persona Capitale Sociale E ,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA R.E.A. Milano N Iscritta al numero dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi.

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