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1 Del. n. 459/2012/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: - Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente - Cons. Raimondo POLLASTRINI Relatore - 1 Ref. Laura D AMBROSIO Componente - 1 Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di ulteriori forme di collaborazione tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del UDITO nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2012 il relatore, Cons. Raimondo Pollastrini; PREMESSO Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 8 novembre 2012 prot. n /1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Reggello in materia di incentivi alla progettazione di cui all art. 92 del D.Lgs. 163/2006. In particolare, ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di incentivi al personale, formula tre quesiti: 1. se, con riguardo al parere n. 213/2011 della Sezione Toscana, ai sensi dell art. 92, comma 6 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), si possa 1

2 procedere con l erogazione degli incentivi nel caso di redazione di singole varianti al Piano Strutturale o al Regolamento urbanistico; 2. se, con riguardo al parere n. 213/2011 della Sezione Toscana, ai sensi dell art. 92, comma 5 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), si possa applicare l incentivo medesimo anche nel caso in cui l attività da retribuire sia prodromica alla realizzazione di un lavoro pubblico, intendendo per tale anche la realizzazione di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione di immobili comunali o lavori di sistemazione della segnaletica stradale; 3. se, dovendo conferire un incarico ad un professionista esterno per redigere un nuovo piano strutturale e conseguente regolamento urbanistico, il relativo incarico debba ricomprendersi nei servizi di architettura ed ingegneria di cui all allegato 2b del D.Lgs. 163/2006 e se, indipendentemente dalla qualificazione giuridica, siffatto incarico debba rientrare o meno nel taglio di cui all art. 7, comma 6, del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010. A questo proposito rappresenta che al suo interno manca una figura professionale che possa svolgere questa prestazione. CONSIDERATO Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie. In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche dal punto di vista oggettivo la richiesta è ammissibile. Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di 2

3 orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/contr/2010 delle SSRR adottata nell adunanza del 26 marzo Nel merito del primo quesito, l art. 92, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti) recita: Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, ( ) tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. La Sezione si è già espressa sull argomento, con deliberazione n. 213/2011 (come ricordato dall ente richiedente) e ancor più di recente con deliberazione n. 389 del 27 novembre 2012, nella quale ha chiarito che, a parere del collegio, un atto regolamentare non può essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato mentre l art.90 del D.lgs. n.163/06 sia alla rubrica che al c.1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l art. 92, c1, presuppone l attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell art.92 prevede che l incentivo alla progettazione venga ripartito <tra i dipendenti dell amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un opera di pubblico interesse> riprendendo anche un parere di altra sezione della Corte dei conti (deliberazione Piemonte n. 290 del 30 agosto 2012), che, in riferimento alla disciplina normativa di cui trattasi, recita: La norma àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all interno dell Ente. In merito al secondo quesito, l art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti) recita: Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ( ) è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare( ). Anche in questo caso la Sezione si è già espressa su un caso analogo, oltre che con la deliberazione n. 213/2011 già citata, anche con la deliberazione n. 293 del 23 ottobre 2012, con la quale si è espressa ritenendo che determinati voci (in quella circostanza:taglio del verde, sostituzione infissi, sostituzione apparati termoidraulici) non parevano riconducibili alle opere o lavori pubblici per le quali la legge prescrive la facoltà di erogazione degli incentivi di cui trattasi. Anche nel caso di specie, i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzioni di edifici o di sistemazione della segnaletica stradale non paiono rientrare nelle fattispecie che prevedono la facoltà di incentivare il personale interno. 3

4 In merito al terzo quesito, come ricordato dall ente richiedente questa Sezione, con deliberazione n. 301/2009, chiariva che gli incarichi relativi ai servizi di architettura e ingegneria, quali incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi, (D.Lgs.163/06) fossero (si vedano anche le deliberazioni: Piemonte 3/08; Abruzzo 262/08, Toscana 198/09 e 10/09) esclusi dalla disciplina generale degli incarichi esterni (art. 7 D.Lgs 165/01) sul presupposto (chiarito nella deliberazione n. 198/2009 della Toscana) che la natura della spesa cui si riferiscono gli incarichi in tema di lavori pubblici è diversa rispetto a quella delle altre collaborazioni esterne: spesa in conto capitale, la prima, di parte corrente, la seconda. Il presupposto della loro esclusione è legato al loro inquadramento nell ambito di una specifica opera o lavoro da realizzare, mentre gli incarichi di consulenza legati alla realizzazione di un piano urbanistico o similari, non avendo alcuna connessione diretta con un opera pubblica, sono da considerarsi rientranti nel concetto di incarico esterno e, di conseguenza, nella disciplina, di cui all art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001. Discorso a parte va fatto in riferimento alla spesa e ai limiti derivanti, in particolare dall art. 6, comma 7 1 del DL 78/2010, convertito dalla L. 122/2010. Su quesito del tutto analogo la Sezione si è già espressa con deliberazione n. 183 del 6 luglio 2011, con le conclusioni che si riportano: Aldilà della individuazione della fattispecie in esame quale incarico esterno e per giunta relativo ad un adempimento obbligatorio per legge e inquadrabile nell ambito della normativa di cui all art. 7 D.Lgs. 165/2001, il cui corretto inquadramento spetta all ente richiedente nell ambito nell esercizio della sua autonomia, già le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nell adunanza del 15 febbraio 2005, avevano precisato, in riferimento alla disciplina di cui all art. 1, comma 42 della L. 311/2004 poi in parte superata dall art. 1, comma 173 della L. 266/05, che gli incarichi per la resa di servizi o adempimenti obbligatori di legge non rientrassero nella disciplina legislativa sul conferimento di incarichi esterni. Dello stesso avviso è stata anche la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato che, con deliberazione n. 20 adottata nell adunanza del 12 novembre 2009, ha escluso tali fattispecie dalla normativa in materia di conferimento di incarichi esterni, ai fini del nuovo controllo preventivo di legittimità introdotto per gli atti dello stato e delle sue articolazioni periferiche. Ai fini della risoluzione della richiesta in esame, resta da valutare se possa estendersi la medesima interpretazione anche alla norma di cui all art. 6, comma 7 della L. 122/2010 e cioè se anche in riferimento a questa norma e al conseguente limite di spesa imposto, possa 1 Art. 6, comma 7 DL 78/2010, convertito dalla L. 122/2010: Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita' indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4

5 concludersi per l esclusione degli incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge. A tal proposito, è già stato osservato da altra sezione che la disciplina di cui all art. 6, comma 7 citato, si riferisce alla spesa per studi ed incarichi di consulenza, mentre la disciplina di cui all art. 7 del D.Lgs. 165/01 e di altre norme in materia di incarichi esterni abbracciano una dizione comprensiva anche di incarichi di ricerca e di collaborazione coordinata e continuativa; in tale circostanza (deliberazione Sezione Lombardia n. 6 del 10 gennaio 2011) si è concluso con il ritenere prevalente l interpretazione letterale più restrittiva della norma di cui all art. 6, comma 7, e quindi non coincidente con le altre normative, pur riconoscendo la possibilità di ritenere assimilabili le due terminologie utilizzate, confermando la difficoltà nell interpretazione delle norme in questione. L interpretazione che farebbe rientrare nella limitazione di spesa anche gli incarichi obbligatori per legge finirebbe con il limitare fortemente, se non addirittura impedire, a determinati enti locali di dar corso ai medesimi nelle ipotesi, non rare, in cui l importo di riferimento per il calcolo del limite di spesa per incarichi (spesa sostenuta per incarichi nell anno 2009) fosse nullo o talmente basso (ricordando che la riduzione da operare è dell 80%) da non consentire il conferimento di incarichi esterni nell anno 2011, ciò rappresenterebbe un irragionevole limitazione imposta dalla norma di cui all art. 6, comma 7 della L. 122/2010 che ostacolerebbe di fatto lo svolgimento di servizi o adempimenti obbligatori per legge. La Sezione ritiene, pertanto, di escludere dai limiti di spesa imposti dalla legge 122 citata quegli incarichi che risultano obbligatori per legge. Questa Sezione ritiene, pertanto, tuttora valide le argomentazioni di cui ai precedenti pareri espressi sia da questa sezione che da altre sezioni regionali di controllo. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n / del 8 novembre DISPONE Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Reggello e al Presidente del relativo Consiglio. 5

6 Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 12 dicembre L Estensore f.to Cons. Raimondo POLLASTRINI Il Presidente f.to Vittorio GIUSEPPONE Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2012 Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.to Fabio CULTRERA 6

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