Decisione N del 11 giugno 2015

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SANTORO VITTORIO Nella seduta del 28/05/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Parte ricorrente rappresenta che il coniuge dell odierna ricorrente stipulava presso la convenuta un contratto di mutuo per un importo di ,00 in data 10/11/2004 ed in data 16/05/2007 un secondo contratto di mutuo per un importo di ,00, in entrambi casi con contestuale sottoscrizione di una collegata polizza assicurativa temporanea causa morte; in data 19/12/2011 il mutuatario decedeva; nei giorni successivi al decesso del coniuge la ricorrente si recava presso la filiale dell intermediario convenuto per avere informazioni in ordine ai pagamenti delle restanti rate dei mutui ed i funzionari, in quell occasione, non informando la ricorrente circa l esistenza delle polizze, provvedevano a modificare il conto corrente d appoggio ai rapporti in corso da quello del de cuius ad altro intestato agli eredi presso altra banca. Le rate mensili dei mutui continuavano ad essere pagate dagli eredi del mutuatario, i quali versavano mensilmente una somma pari a 1.291,76. Nel novembre 2012 la ricorrente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi presso un CAF veniva a conoscenza dell esistenza delle polizze assicurative associate ai contratti di mutuo; gli eredi chiedevano a mezzo raccomandata l intervento delle Compagnie Assicurative le quali nel marzo 2013 provvedevano ad estinguere i due mutui mediante versamento di un importo di ,00 per il primo contratto, di Pag. 2/6

2 31.528,59 per il secondo, corrispondenti al capitale residuo dei mutui a far data dal 19/12/2011, giorno del decesso del mutuatario. Gli eredi del de cuius avevano provveduto a versare le rate relative ai contratti di mutuo per quindici mensilità, dal dicembre 2011 al febbraio 2013, per complessivi ,40; alla richiesta degli eredi di vedersi restituito quanto versato nel periodo intercorso tra il decesso del mutuatario e la liquidazione da parte delle Compagnie Assicurative, la convenuta rispondeva negativamente rendendo disponibile per entrambi i contratti il rimborso della minor somma pari a 6.116,56; la ricorrente lamenta la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell intermediario convenuto, il quale, pur immediatamente informato del decesso del mutuatario, ometteva di informare circa l esistenza delle polizze assicurative provvedendo, anzi, alla domiciliazione delle rate dei mutui presso diverso conto corrente intestato agli eredi del de cuius; poiché i contratti di assicurazione sono stati sottoscritti anche dalla resistente quale beneficiaria della copertura assicurativa, su di essa incombeva tanto più un dovere di informativa nei riguardi della ricorrente; l intermediario ricevendo integrale pagamento del debito residuo alla data del decesso del mutuatario ha percepito indebitamente tutte le rate mensili corrisposte dagli eredi; l intermediario metteva a disposizione una minor somma rispetto a quella versata complessivamente dagli eredi considerando erroneamente l estinzione avvenuta a causa della morte del mutuatario e dall intervento delle Compagnie assicurative al pari di una estinzione anticipata volontaria, imputando talune voci tra cui recupero interessi per sospensione rata. Il ricorrente chiede che sia dichiarato previo accertamento della violazione dei doveri di correttezza e di buona fede da parte dell intermediario, il diritto alla restituzione delle somme versate, a titolo di rate mensili inerenti i due contratti di mutuo- successivamente alla morte del [mutuatario] e sino alla liquidazione delle Compagnie Assicuratrici degli importi residui alla data del decesso- pari a ,40, indebitamente trattenute dall intermediario. La resistente si difende come segue: il 7/10/2010 il mutuatario e la ricorrente chiedevano la sospensione delle rate di entrambi i mutui, avvalendosi del Piano Famiglie ABI, accordo stipulato da ABI con le Associazioni dei consumatori il 18/12/2009, e la richiesta veniva accolta dalla resistente; secondo tale Accordo la sospensione non è realizzata mediante la postergazione delle sole rate sospese mantenendo ferma la data di scadenza delle altre, con un effetto di accodamento delle prime alle seconde, bensì mediante la differente modalità costituita dal congiunto differimento per il medesimo periodo di tempo della data di scadenza di tutte le residue rate, a partire da quella in corso mantenendo il medesimo ordine, con un effetto di complessivo slittamento in avanti del piano di ammortamento originario ; la ricorrente si recava presso la filiale prima del decesso del coniuge in data 22/11/2011 chiedendo che fosse modificato il conto corrente di addebito delle rate dei mutui con la motivazione di una maggiore comodità; soltanto il 27/1/2012 la ricorrente comunicava alla banca il decesso del mutuatario; la ricorrente aveva a sua disposizione i documenti relativi ai due contratti di assicurazione come dimostrato dal fatto che in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi presso un CAF veniva informata della loro esistenza; la ricorrente, in qualità di terzo datore di ipoteca e, dunque, di partecipante attiva alle operazioni, aveva piena consapevolezza riguardo ai due rapporti di mutuo sicché il ritardo nella denuncia del sinistro alle Compagnie Assicurative, avvenuta con note datate rispettivamente 23/11/2012 e 26/11/2012, è soltanto ad essa imputabile, non potendosi contestare la diligenza e la correttezza dell intermediario; il pagamento del capitale residuo dei due mutui avvenuto dopo circa quindici mesi dal decesso dell assicurato è dipeso da fatti ascrivibili soltanto agli eredi del de cuius; la banca precisa altresì che apponendo sui contratti di assicurazione il timbro della filiale non è divenuta parte contrattuale giacché il timbro ha mero valore di verifica della provenienza della sottoscrizione del contraente, risultando l intermediario tutt al più soggetto collocatore della Pag. 3/6

3 polizza; la banca, estinti i due mutui, ha messo a disposizione degli eredi (i quali non hanno provveduto al ritiro) la somma di 6.116,56 in base ai seguenti calcoli: le Compagnie Assicuratrici il 5 e 6 marzo 2013 per entrambi i mutui hanno liquidato la somma di ,59 (79.397, ,59), equivalente al residuo a far data dal sinistro; il capitale residuo al 6 marzo 2013 era di ,56 (73.526, ,19); alla differenza pari a ,03 venivano detratti gli interessi maturati a seguito di sospensione delle rate, determinando in definitiva un importo di 6.116,56; gli interessi maturati per via della sospensione sono oggetto di autonoma obbligazione nascente successivamente alla stipulazione dei mutui in ragione dell accordo di sospensione sottoscritto; la predetta obbligazione non ha nulla a che vedere con l obbligazione delle compagnie assicuratrici, riguardante l equivalente del capitale residuo dei mutui al momento della morte dell assicurato ; la resistente, infine, nega che la minor somma offerta agli eredi dipenda da una erronea considerazione dell estinzione dei mutui al pari di una estinzione anticipata volontaria. In sede di repliche, parte ricorrente rappresenta quanto segue: in data 22/11/2011, prima del decesso del mutuatario, la ricorrente ha chiesto la modifica del conto corrente d appoggio, sostituendo quello intestato al coniuge ad altro di cui entrambi erano cointestatari; nei giorni successivi al decesso la ricorrente si recava nuovamente in filiale per comunicare l evento e, in quell occasione, le veniva comunicato una nuova modifica del conto corrente di addebito delle rate dei mutui (da quello intestato al de cuius e alla ricorrente ad uno intestato agli eredi); l intermediario prelevava per quindici mensilità le somme relative alle rate dei mutui da quel conto corrente; non corrisponde al vero che la ricorrente comunicava all intermediario il decesso del coniuge soltanto il 27/1/2012, atteso che dall allegato estratto conto del 2/1/2012 del conto intestato agli eredi risultano i pagamenti delle rate; le polizze assicurative, sottoscritte anche dall intermediario convenuto, si pongono in stretta accessorietà con i contratti di mutuo, fra i quali intercorre un collegamento negoziale; parte resistente mancando di riferire alla ricorrente l esistenza delle polizze assicurative violava i doveri di correttezza e buona fede quanto meno in riferimento ai contratti di mutuo in corso; la ricorrente qualora fosse stata informata delle polizze si sarebbe rivolta senza indugio alle Compagnie Assicurative evitando di corrispondere insieme agli altri eredi, quindici mensilità di rate; nel novembre 2012 le lettere di denuncia del sinistro alle Compagnie Assicurative erano altresì inoltrate all intermediario convenuto al quale era richiesta la sospensione degli ordini di pagamento delle rate (cfr. all. 6 e 7 del ricorso); ciò nonostante somme corrispondenti alle rate continuavano ad essere prelevate sino alla estinzione dei rapporti; la ricorrente contesta l affermazione della resistente secondo la quale ad essa spetterebbero in ogni caso gli interessi maturati a seguito della richiesta di sospensione rate richiesta nel 2010; in entrambe le polizze è specificato che in caso di morte dell assicurato le Compagnie Assicuratrici garantivano la corresponsione di un capitale pari al debito risultante alla data del decesso e non soltanto al capitale residuo mutuato. In sede di controrepliche, la resistente, replicando all affermazione avversaria secondo cui gli interessi maturati per via della sospensione del pagamento delle rate non sarebbero dovuti giacché la copertura assicurativa risulterebbe onnicomprensiva del debito residuo alla data del decesso del mutuatario, afferma che: non si tratta qui di verificare se la prestazione prevista a carico delle compagnie assicuratrici è stata eseguita oppure no (e, in caso non si sia stata eseguita, invocare, sulla base del collegamento negoziale la responsabilità solidale della banca). La prestazione è stata, infatti, eseguita. La contestazione riguarda, invece, la determinazione dell ammontare della prestazione regolarmente eseguita da entrambe le compagnie assicuratrici. Solleva pertanto un eccezione di incompetenza ratione materiae dell ABF riguardando la questione Pag. 4/6

4 sottoposta l applicazione/interpretazione di clausole di contratti assicurativi. In subordine, rappresenta quanto segue: viene contestato il fatto che la ricorrente si sia recata nei giorni successivi al decesso del coniuge presso la filiale e che in quell occasione sia stato modificato il conto corrente d appoggio; l estratto conto allegato dalla ricorrente, datato 2/1/2012, non proverebbe la predetta modifica, attestando soltanto che le rate dei mutui sono state pagate da conto corrente diverso; ove fosse riconosciuto imputabile alla banca un contegno contrario alla buona fede si sarebbe comunque in presenza di una corresponsabilità con la ricorrente la quale era in possesso della documentazione relativa ai contratti di assicurazione potendo da sé attivarsi per rendere operative le polizze. DIRITTO Parte resistente ha sollevato una questione pregiudiziale di rito affermando che la contestazione di parte attrice, riguardando l interpretazione/applicazione della polizza e dunque il quantum della prestazione assicurativa, esuli dalla competenza dell ABF. L eccezione non è fondata. Essa non assorbe la domanda di parte ricorrente la quale chiede cosa diversa, vale a dire il rimborso delle rate pagate successivamente al decesso del coniuge e ciò a causa della violazione da parte dell intermediario del dovere di buona fede e correttezza. Dunque, la controversia riguarda la correttezza del comportamento della banca per avere incassato dagli eredi le rate dei mutui accesi dal de cuius (per un periodo di oltre un anno dalla morte), senza avvertire gli eredi stessi dell esistenza di polizze assicurative, associate ai mutui, a copertura proprio dell evento morte. In particolare, parte attrice afferma che l intermediario non ha dato alcuna informazione in ordine alla facoltà di attivazione delle polizze assicurative e che, nonostante la richiesta di sospensione del pagamento delle rate rivolta all intermediario in occasione della denuncia del sinistro alle Compagnie Assicurative, la banca convenuta ha continuato ad addebitare agli eredi le somme corrispondenti. Sul punto la resistente si è limitata a dedurre soltanto che la ricorrente aveva la disponibilità delle polizze e, pertanto, consapevolezza circa le coperture assicurative. Osserva in primo luogo il Collegio che, con ricorso, hanno agito tutti gli eredi non solo il coniuge del de cuius, non è pertanto sufficiente opporre che uno tra gli eredi avrebbe dovuto avere consapevolezza delle coperture assicurative; di più il coniuge superstite non era mutuatario ma solo terzo datore di ipoteca. Ciò posto, considerata la specifica professionalità della banca; considerato, conseguentemente, il rigore con cui si devono valutare i comportamenti della stessa con riguardo all applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede stabiliti negli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.; considerato, in particolare, che in forza di tali principi la banca ha un obbligo di protezione e di avviso; considerato che è trascorso un notevole lasso di tempo dopo che la banca ha conosciuto della morte del mutuatario senza che tale avviso fosse dato agli eredi; considerato che la banca è beneficiaria delle polizze e, quindi, avrebbe dovuto informare anche a protezione di un interesse proprio; tutto quanto premesso considerato, il Collegio ritiene che il comportamento della resistente non sia stato corretto. Poste queste premesse, si deve ora affrontare il nodo principale della controversia (restando le altre questioni assorbite in questa), vale a dire se la banca, nell attesa che l assicurazione terza rispetto al rapporto contrattuale di credito fondiario paghi quanto dovuto alla banca per l estinzione del rapporto di mutuo in conseguenza della morte del mutuatario, sia legittimata a continuare ad addebitare le rate di mutuo. A tale riguardo entrambi i contratti di assicurazione (accessori ai due rapporti di mutuo), in modo pressoché identico, prevedono che l assicurazione garantisca, in caso di decesso Pag. 5/6

5 dell assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale il cui importo è pari all ammontare del debito che, alla data del decesso dell assicurato, residua dal rapporto di mutuo contratto dall assicurato verso il contraente. Queste disposizioni dei contratti indicano che il momento del decesso dell assicurato è quello rilevante, rispetto al quale va calcolato l ammontare dell obbligo di indennizzo dell impresa assicurativa. Esistono tuttavia tempi tecnici affinché si possa realizzare la liquidazione dell importo dovuto dalla compagnia assicurativa e, nel caso che ci occupa, si sono verificati anche i descritti ritardi per il mancato avviso dalla banca agli eredi. Nel caso di specie, la morte dell assicurato si è verificata il 19 dicembre 2011, mentre nei quindici mesi successivi la banca ha continuato ad addebitare le rate di mutuo. Si tratta allora di comprendere se tali addebiti siano legittimi. Sulla base della documentazione in atti, il rimborso effettuato dall impresa di assicurazione comprende (o, quantomeno, avrebbe dovuto comprendere) tutto l ammontare del debito residuo alla data del decesso dell assicurato. La banca, in altre parole, ottiene copertura del rischio di insolvenza del proprio cliente conseguente al suo decesso dal momento in cui la morte si verifica. Così essendo, la banca non è in linea di principio legittimata a operare ulteriori addebiti sul conto dei mutuatari dopo il decesso. Anche laddove tali addebiti potessero ritenersi legittimi nelle more della liquidazione dell importo dovuto da parte dell impresa assicurativa, si tratta di importi che devono essere successivamente restituiti, non avendo l intermediario alcun titolo per trattenerli, verificandosi altrimenti un indebito arricchimento della banca a danno del mutuatario. In definitiva, nel caso di specie, gli addebiti contestati paiono essere avvenuti in assenza di causa legittimante e devono pertanto essere restituiti agli eredi. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie il ricorso e stabilisce che la banca restituisca la somma di ,40 alla parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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