LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE"

Transcript

1 LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE INDICE Premessa pag. 7 - I CAPITOLO Nozione e funzioni del contratto internazionale pag Definizione del contratto secondo gli ordinamenti nazionali pag Gli elementi essenziali pag Definizione generale di contratto internazionale pag CAPITOLO Le fonti del diritto del commercio internazionale pag Classificazione delle fonti pag Le Convenzioni Internazionali pag Regolamenti CE pag Direttive CE pag La lex mercatoria pag I principi Unidroit pag I modelli contrattuali ICC e FIDIC pag CAPITOLO La scelta della legge pag Finalità della scelta pag I criteri di collegamento pag La Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali pag. 33 Indice

2 Le norme di applicazione necessaria pag Le Convenzioni Internazionali di diritto uniforme pag Le norme interne di diritto internazionale privato pag La scelta del giudice pag CAPITOLO Le tecniche di redazione del contratto internazionale pag Differenze tra le tecniche di redazione tra common law e civil law pag Ambito di utilizzo delle tecniche di redazione pag L lingua pag I requisiti del testo dell accordo pag Le premesse pag Le definitions pag La clausola Representations and Warranties pag. 53 Scheda n. 1 pag L entrata in vigore dell accordo pag Condition precedent e closing pag. 55 Scheda n. 2 pag Il corrispettivo pag Gli allegati pag La clausola di hardship pag Gli articoli del contratto pag CAPITOLO Le fasi del rapporto contrattuale pag La negoziazione pag. 65 2

3 I documenti precontrattuali pag. 66 Scheda n. 3 pag Le lettere di patronage e gli accordi di segretezza pag La buona fede nelle trattative pag Le condizioni generali di contratto pag Il perfezionamento del contratto pag Il principio di cognizione pag Il principio di ricezione pag Il principio di spedizione pag L esecuzione del contratto pag Le garanzie pag Le patologie contrattuali pag La T ermination clause pag Diritti già maturati alla data della risoluzione pag Eccessiva onerosità sopravvenuta pag. 81 Scheda n. 4 pag. 82 Scheda n. 5 pag I rimedi alla patologia del contratto pag Risoluzione del contratto e risarcimento del danno pag Conditions e Warranties pag. 85 Scheda n. 6 pag Le clausole penali pag L estinzione del rapporto contrattuale pag. 89 3

4 Contratti ad esecuzione istantanea e differita pag I contratti a tempo indeterminato ed il recesso pag Il preavviso pag I contratti ad esecuzione continuata pag CAPITOLO La risoluzione delle controversie pag Il giudizio ordinario pag La Convenzione di Bruxelles del 1968 pag La Convenzione di Lugano del 1988 pag La Legge 218/95 pag. 101 Scheda n. 7 pag L arbitrato pag. 106 Scheda n. 8 pag CAPITOLO Le figure contrattuali internazionali più diffuse pag Caratteristiche generali dei contratti commerciali pag La compravendita internazionale pag Differenze tra i sistemi giuridici sull individuazione del momento traslativo pag La Convenzione di Vienna del 1980 aspetti generali pag Il perfezionamento della vendita pag

5 Gli obblighi dell alienante pag Gli obblighi dell acquirente pag Le condizioni generali di contratto pag. 131 Scheda n. 9 pag. 132 Scheda n. 10 pag La distribuzione internazionale: problematiche generali pag Il contratto internazionale di agenzia pag La forma del contratto di agenzia pag I diritti e gli obblighi dell agente pag L esclusiva pag La provvigione pag La cessazione del contratto di agenzia pag Lo star del credere pag. 154 Scheda n. 11 pag Il contratto internazionale di concessione di vendita pag la legge applicabile pag Obblighi del concedente pag Obblighi del concessionario pag La cessazione del rapporto pag Indennità di fine rapporto pag Altre tipologie contrattuali: franchising e licenza di know-how pag Il franchising pag

6 La licenza di brevetto e di know-how pag Cenni sulle Joint Ventures pag. 185 Appendice normativa pag. 6

7 Premessa La redazione di una guida sui contratti internazionali e sulle problematiche ad essi inerenti non può prescindere da uno studio preliminare sulla nozione e sulle funzioni del contratto, nonché sulle fonti del diritto nel settore del commercio, nel quale operatori appartenenti a diverse Nazioni pongono in essere rapporti assai articolati, per espandere al massimo le loro potenzialità in un contesto ultranazionale. Tali rapporti, per la loro complessità ed atipicità, richiedono una disciplina esaustiva, al fine di tutelare gli interessi delle parti nel miglior modo possibile. Tale disciplina è offerta dal contratto, la cui redazione deve essere effettuata con grande accortezza, poiché le sue clausole sono destinate a regolamentare ogni aspetto relativo al rapporto, ivi comprese la legge ad esso applicabile e la giurisdizione competente alla risoluzione delle eventuali controversie che possono sorgere tra le parti. E dunque importante analizzare il contratto in ogni suo aspetto, dalla formazione del consenso agli elementi essenziali, dalle fasi in cui si articola la 7

8 negoziazione alle tecniche di redazione, fino allo studio delle patologie del rapporto e dei relativi rimedi. Nella trattazione che segue, oltre alle tematiche appena elencate, verranno prese in esame le fattispecie contrattuali ricorrenti nel commercio internazionale, al fine di offrire un quadro generale sullo svolgimento dei rapporti commerciali tra imprese appartenenti a diversi Paesi, anche alla luce della normativa comunitaria antitrust. 8

9 I CAPITOLO Nozione e funzioni del contratto internazionale. Indice 1.1.Definizione del contratto secondo gli ordinamenti nazionali pag Gli elementi essenziali pag Definizione generale di contratto internazionale pag. 12 9

10 I CAPITOLO Nozione e funzioni del contratto internazionale. 1.1 Definizione del contratto secondo gli ordinamenti nazionali Secondo la disciplina dettata dal nostro codice civile all art. 1321, il contratto è definito l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Altri ordinamenti giuridici offrono sostanzialmente analoghe definizioni: per il codice civile francese (art. 1101) il contratto è infatti une convention par la quelle une ou plusieurs personnes s obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, e per il diritto civile spagnolo (art cod.civ.) el contrato esiste desde una o varias personas consiesten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algun servicio. 10

11 1.2 Gli elementi essenziali Elementi essenziali del contratto sono dunque l accordo delle parti, la causa, l oggetto e la forma, quando essa è prescritta dalla legge a pena di nullità. Anche se la legge stabilisce diritti ed obblighi, scaturenti dai contratti espressamente disciplinati dalla previsione normativa (contratti cd. tipici, quali ad esempio compravendita, appalto, locazione ecc..), spesso le parti possono modificare il regime legale, ove la legge lo consenta (nel caso di norme dispositive), per poter adeguare la regolamentazione dei loro rapporti in base alle loro particolari esigenze. In tal caso appaiono fondamentali le tecniche di redazione del contratto, con cui predisporre l atto più idoneo a soddisfare le esigenze delle parti ed a tutelarne gli interessi. Nell ampio quadro dei contratti internazionali, assumono rilevanza preminente sia l individuazione della legge applicabile al contratto, sia l individuazione delle norme imperative che disciplinano il contratto, onde evitare di utilizzare ad esempio clausole contrattuali contrarie alla legge, che potrebbero comportare l annullamento o 11

12 addirittura la nullità del negozio. Nella contrattualistica internazionale, in alcuni casi, si può anche eludere l applicazione di norme imperative tramite l applicazione di una legge diversa, come sarà chiarito nel corso della presente trattazione. Se le parti concludono un contratto inquadrato in uno schema tipico, esso verrà disciplinato da un complesso di norme previste nella legge applicabile al contratto. Trattandosi al contrario di contratto atipico, varranno solo i principi generali sul contratto. In tal caso occorre una redazione più accurata, per regolamentare in modo completo i rapporti negoziali in assenza di una specifica disciplina legale. 1.3 Definizione generale di contratto internazionale Secondo l accezione generale, il contratto internazionale è l accordo tra parti appartenenti a diversi Paesi. Con tale negozio viene dunque posta in essere una relazione giuridica ed economica tra soggetti appartenenti a sistemi giuridici differenti. Il contratto internazionale, in sostanza, assume la valenza di strumento degli operatori economici che agiscono con partners stranieri, su base 12

13 continuativa e per periodi di breve o lunga durata. Esso presenta in primo luogo un problema di determinazione della legge applicabile, occorrendo l utilizzo di norme specificamente destinate a disciplinare i contratti internazionali, come ad esempio le convenzioni internazionali. Altro problema riguarda la risoluzione di eventuali future controversie, nonché il riconoscimento di eventuali sentenze, operato da un Paese all altro. Anche un contratto tra soggetti appartenenti allo stesso Paese può qualificarsi come internazionale, quando i suoi effetti non si esauriscono nell ambito del loro Stato (ad es. il contratto di distribuzione all estero, stipulato da due italiani). Il contratto assume un ruolo fondamentale nel commercio internazionale, alla luce delle profonde differenze che possono ostacolare gli operatori commerciali nella loro comunicazione e collaborazione: tali differenze, di tipo comportamentale, culturale, politico e giuridico, rendono complicati i rapporti economici tra imprese appartenenti a diversi Stati, in assenza di una regolamentazione che abbia ad oggetto ogni singola 13

14 attività posta in essere dalle parti, dalla fase delle trattative alla conclusione ed esecuzione del contratto, fino alla risoluzione di eventuali controversie. In quest ottica appare ancora più importante cercare di individuare delle tecniche di redazione dei contratti, al fine di predisporre accordi volti a disciplinare rapporti esterni al sistema giuridico italiano, il cui complesso normativo può rivelarsi inadeguato per la complessità e atipicità che involgono i rapporti economici tra parti di Nazioni diverse. Per alcune fattispecie atipiche di rapporti (leasing, factoring, franchising), spesso solo in parte riconducibili alle categorie contrattuali espressamente previste dal diritto civile italiano, la pratica commerciale del nostro Paese si è sovente adeguata alle esperienze del commercio internazionale. Nella prassi commerciale internazionale spesso non si può fare riferimento ad un sistema organico di norme giuridiche, che possa garantire eventualmente un integrazione delle pattuizioni sottoscritte, ed assume fondamentale importanza la 14

15 disciplina adottata dai contraenti e la legge applicabile al negozio. E dunque necessario individuare già nel testo contrattuale quale sia la legge applicabile, poiché, mancando tale indicazione, la determinazione della proper law applicabile è rimessa alle norme di diritto internazionale privato proprie dei singoli ordinamenti giuridici. La conseguenza di una tale indeterminatezza è evidentemente il conflitto di competenze tra vari giudici nazionali, che possono essere chiamati ad interpretare il contratto. 15

16 2 CAPITOLO Le fonti del diritto del commercio internazionale Indice 2.1. Classificazione delle fonti pag Le Convenzioni Internazionali pag Regolamenti CE pag Direttive CE pag La lex mercatoria pag I principi Unidroit pag I modelli contrattuali ICC e FIDIC pag

17 2 CAPITOLO Le fonti del diritto del commercio internazionale 2.1 Classificazione delle fonti Le fonti vanno individuate in: a) leggi nazionali, ossia quelle del Paese la cui legge risulta applicabile; b) convenzioni internazionali, nella misura in cui esse vengano recepite dal Paese in cui la legge viene applicata; c) norme comunitarie, per i rapporti che interessano i Paesi facenti parte dell Unione Europea; d) norme transnazionali, ossia i principi generali di diritto, lex mercatoria; e) usi del commercio internazionale; f) eventuali codificazioni private di principi o usi del commercio internazionale (come ad esempio gli Incoterms ed i principi Unidroit). La fonte primaria resta la legge nazionale, poiché, come già rilevato, non esiste una vera e propria disciplina uniforme dei contratti internazionali. La legge nazionale risulta quindi essere il punto di riferimento principale. 17

18 2.2. Le Convenzioni Internazionali Per quanto riguarda le Convenzioni Internazionali, esse possono essere multilaterali (adesione di più Stati) o bilaterali (concluse da due Stati: ad es. le convenzioni contro le doppie imposizioni) e si suddividono in tre grandi categorie: le Convenzioni Sostanziali, le Convenzioni di Diritto Internazionale Privato e le Convenzioni di Diritto Processuale Internazionale. Le Convenzioni Sostanziali sono suddivise a loro volta in Convenzioni di diritto materiale uniforme e Convenzioni che determinano un avvicinamento tra le legislazioni: queste ultime, al contrario delle prime, non creano un diritto uniforme e non vincolano gli Stati ad introdurre un identico testo di legge. Le Convenzioni di Diritto Internazionale Privato hanno lo scopo di ridurre i conflitti di legge, ossia intendono risolvere il problema dell applicazione ad una stessa fattispecie negoziale di leggi differenti. La più importante è la Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali: essa infatti ha 18

19 introdotto, nei Paesi ratificanti, un sistema omogeneo di diritto internazionale privato. Le convenzioni di diritto materiale uniforme mirano invece a stabilire norme omogenee sui singoli istituti o contratti, applicabili a tutti gli Stati aderenti, per rendere meno rilevante la questione della scelta di applicare una legge nazionale in luogo di un altra. Le convenzioni di diritto processuale internazionale (ad es. la Convenzione di Bruxelles del ) offrono criteri uniformi per la determinazione della competenza giurisdizionale e per il riconoscimento delle sentenze, anche in tema di arbitrato internazionale, onde facilitare la risoluzione delle controversie commerciali tra soggetti appartenenti a Stati diversi. 2.3 Regolamenti CE I Regolamenti (art. 189 Trattato CEE) hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi, dunque sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 19

20 2.4 Direttive CE Le Direttive vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ferma restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi di attuazione. Le Direttive hanno destinatari precisi e determinati, ossia gli Stati membri. L attuazione delle stesse è sottoposta ad un termine ed è controllata dalla Commissione Europea che, in caso di inadempimento, ricorre alla Corte di Giustizia perché dichiari l inadempimento con sentenza. Se le Direttive relative ai cd. rapporti verticali (cittadini Stato) sono precise, esse hanno efficacia diretta e possono essere applicate dai giudici nazionali. Se sono relative ai rapporti orizzontali (intercorrenti tra i cittadini), non possono essere applicate direttamente, ma occorre riferirsi esclusivamente alle norme nazionali di attuazione. L istituzione del mercato unico, in Europa, ha determinato la necessità di predisporre delle regole antitrust che assicurassero il corretto svolgimento degli scambi commerciali tra gli operatori economici degli Stati membri. Per tale motivo è sorta 20

21 l esigenza di disciplinare la concorrenza tra le imprese, per quanto attiene ai rapporti verticali (ad es. tra le imprese che producono e quelle che distribuiscono) ed a quelli orizzontali (tra le imprese che operano ad un uguale livello, di produzione o di distribuzione). Esistono diverse disposizioni comunitarie che disciplinano ipotesi di concorrenza sleale, ad esempio in tema di abuso di posizione dominante e di controllo delle concentrazioni. Il Trattato CE, all art. 81, par. 1, a tal proposito pone il divieto di accordi, tra le imprese, che possano condizionare e pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, impedendo, restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato comune europeo: ad esempio sono vietati gli accordi con i quali gli operatori commerciali si ripartiscono i mercati, predeterminando in maniera concordata i prezzi, o applicando condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o, ancora, imponendo prestazioni supplementari come condizioni di efficacia del contratto. In tal caso, la Commissione Europea può infliggere sanzioni amministrative ai contraenti e 21

22 dichiarare nullo l accordo: tale nullità sarà rilevabile dai giudici nazionali. Qualora invece gli operatori predispongano accordi i cui effetti non siano tali da pregiudicare il commercio per gli Stati membri, oppure le imprese non siano indipendenti tra loro (nel caso ad esempio dei rapporti di rappresentanza esclusiva o di quelli tra società madre e società figlia), il divieto imposto dall art. 81 non è applicabile. Esiste poi la cd. esenzione, a beneficio di un singolo accordo commerciale o di categorie contrattuali diverse: essa comporta l inapplicabilità del divieto agli accordi che apportano miglioramenti nel progresso tecnologico e nel commercio, ossia nella produzione e distribuzione, pur essendo in astratto in grado di incidere sul gioco della concorrenza. 2.5 La lex mercatoria La lex mercatoria può definirsi come un sistema di norme a-nazionali, applicabile direttamente ai contratti commerciali internazionali senza l intermediazione del potere legislativo degli Stati. Tale sistema comprende generalmente gli usi del 22

23 commercio internazionale, ossia i comportamenti che vengono adottati ripetutamente e volontariamente dagli operatori economici, con la consapevolezza che tali comportamenti siano obbligatori, ed i principi generali del diritto (ad es., pacta sunt servanda, buona fede dei contraenti, ecc..), che vengono richiamati nelle sentenze arbitrali. La scelta della lex mercatoria permette alle parti di sottrarsi all applicazione delle leggi nazionali, aumentando di fatto i loro poteri di autoregolamentazione, a meno che non si tratti di leggi sull ordine pubblico internazionale, ma il contenuto di un così vasto complesso di principi è per lo più indeterminato. Tale scelta è pertanto da utilizzarsi solo in casi eccezionali, poiché non assicura certezza sul complesso delle norme regolatrici del contratto, essendo i principi della lex mercatoria in continua trasformazione. L applicabilità degli usi va comunque stabilita in base alla legge disciplinatrice del contratto, che fornisce i criteri per stabilire quali prassi possano essere qualificate come usi del commercio, per la loro piena efficacia nel sistema normativo 23

24 applicabile. Se le convenzioni internazionali di diritto materiale uniforme offrono criteri autonomi ed omogenei per stabilire validità ed efficacia degli usi per un determinato tipo di contratti, tali criteri saranno applicabili al posto di quelli previsti dalle singole legislazioni nazionali. Molte disposizioni nazionali ed internazionali impongono agli arbitri di tenere conto, ai fini della decisione, degli usi del commercio internazionale (ad es., la Convenzione di Ginevra del 1961, art. VII, oppure l art. 834, 2 comma, del codice di procedura civile italiano). In ogni caso le regole che vengono stabilite dalla giurisprudenza arbitrale internazionale creano di fatto un corpus di diritto basato sui precedenti, e dunque contribuisce a formare una casistica che in molti casi può essere considerata vincolante. Le regole uniformi private possono consistere in codificazioni di usi esistenti o in regole appositamente elaborate per rispondere alle esigenze del commercio internazionale. Esse sono applicabili solo se le parti le richiamano espressamente nel contratto, per cui non sono vere e proprie fonti dei contratti internazionali; è però 24

25 probabile che, con il trascorrere del tempo, esse entrino a far parte della categoria degli usi commerciali, divenendo pertanto applicabili anche senza un espresso riferimento nel contratto. Esempi di regole uniformi sono gli Incoterms ed i Principi dei contratti commerciali internazionali dell Unidroit, pubblicati nel 1994 dall Istituto internazionale per l unificazione del diritto privato, con sede in Roma. 2.6 I principi Unidroit Questi principi, in applicazione dei criteri di chiarezza e prevedibilità, hanno il fine di predisporre una disciplina organica generale dei contratti, e sono applicabili ad ogni aspetto dell accordo, dalla sua formazione e conclusione alla sua validità, dalle modalità di esecuzione all inadempimento; essi rappresentano sostanzialmente le esperienze giuridiche dei principali ordinamenti, e possono anche essere utilizzati per l interpretazione dei principi generali internazionali o come modello per i legislatori nell elaborazione di nuove leggi in materia contrattuale. Nel 1980, al fine di codificare tali 25

26 principi, venne composto un gruppo di lavoro, in seno al quale collaboravano esperti di diritto del commercio internazionale e rappresentanti dei sistemi giuridici più importanti, sia di civil law che di common law. Il risultato fu che le regole elaborate e successivamente pubblicate corrispondevano il più possibile ai criteri vigenti nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, al fine di assicurare il più possibile uniformità e correttezza nelle relazioni commerciali internazionali. In appendice alla presente trattazione è riportato il testo integrale in lingua inglese dei principi suddetti, i quali possono risultare utili per la compilazione del testo di un contratto internazionale e per la corretta individuazione delle diverse problematiche inerenti la validità, l efficacia e le patologie dell accordo sottoscritto dalle parti. 2.7 I modelli contrattuali ICC e FIDIC Esistono poi modelli di contratto uniformi a livello internazionale, che vengono resi legittimi dal principio dell autonomia contrattuale: alcuni esempi vengono offerti dai modelli, quali il 26

27 contratto internazionale di agenzia e di concessione di vendita, elaborati dalla ICC (Camera di Commercio Internazionale di Parigi), oppure dai formulari di contratti elaborati dalle associazioni internazionali di categoria (ad es. gli appalti internazionali in materia edile, elettrotecnica e meccanica approntati dalla FIDIC Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), o ancora dalle grandi multinazionali, che hanno predisposto una sorta di uniformità contrattuale, tramite l elaborazione di condizioni generali, cui si sono adeguate le società nazionali controllate. Una valida definizione degli usi contrattuali è data dallo statunitense Uniform Commercial Code: Qualsiasi pratica o modo di comportarsi che abbia una regolarità di osservanza in un dato luogo o in un dato commercio è tale da giustificare l aspettativa che verrà osservato anche nel contratto in questione. L importanza di tale assunto è fondamentale, perché chiarisce la portata del significato di uso come regola contrattuale non scritta, nella quale i contraenti ripongono un 27

28 affidamento tutelato, in quanto tale regola viene generalmente osservata nella prassi contrattuale. 28

29 3 CAPITOLO La scelta della legge Indice 3.1. Finalità della scelta pag I criteri di collegamento pag La Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali pag Le norme di applicazione necessaria pag Le Convenzioni Internazionali di diritto uniforme pag Le norme interne di diritto internazionale privato pag La scelta del giudice pag

30 3 Capitolo La scelta della legge 3.1. Finalità della scelta Il primo problema che può presentarsi all atto della redazione del contratto è l individuazione del contesto giuridico nel quale può inserirsi il negozio. Occorre poi porre in evidenza i punti principali sui quali la trattativa verterà, ed individuare le soluzioni ottimali ed i margini di negoziazione accettabili. Per quanto attiene all individuazione del contesto giuridico, occorre valutare se la disciplina legale corrisponde o meno alle esigenze di chi redige il contratto, e se occorrono modifiche o integrazioni alla normativa, e ancora, se esistono norme che non possono pattiziamente essere derogate. In base ad una comparazione delle soluzioni offerte dagli ordinamenti potenzialmente applicabili, sarà possibile scegliere l alternativa più conforme alle esigenze di chi redige il contratto, e sarà possibile stabilire, qualora insorgesse una controversia sull applicazione o sull interpretazione del negozio, se si adirà la giurisdizione ordinaria o l arbitrato. E necessario pertanto un 30

31 contemperamento tra scelte economiche e giuridiche. Il testo risultante sarà frutto di un compromesso tra le esigenze delle parti, ed i suoi scopi saranno quelli di stabilire quali saranno gli impegni effettivamente assunti dalle parti, di determinare i rimedi in caso di inadempimento della controparte, e di evitare l insorgere di interpretazioni difformi durante l esecuzione del contratto. Come già rilevato, nella contrattualistica internazionale assume importanza fondamentale la scelta della legge applicabile al contratto, poiché le parti non possono non prendere in considerazione le norme dell ordinamento cui l accordo è connesso in base ai criteri di collegamento. Ciò appare assai evidente nel caso di lacune del testo contrattuale, ossia di elementi non espressamente disciplinati dalle parti: occorrerà dunque un integrazione, costituita dalle norme del sistema giuridico che deve essere applicato al contratto. Si pensi inoltre alle norme applicabili, che possono condizionare in maniera determinante l esercizio dei diritti scaturenti dall accordo, e di quelle inderogabili, che 31

32 stabiliscono la nullità del contratto o, in un dato ordinamento giuridico, determinano la nullità di singole disposizioni contrattuali, le quali spesso vengono del tutto soppresse o sostituite ope legis con disposizioni non in contrasto con le norme imperative. Il criterio principe in materia di contratti internazionali è quello della scelta delle parti: tale principio, come si vedrà durante il presente studio, prevale su ogni altro criterio previsto dalle Convenzioni internazionali e dalle norme interne di diritto internazionale privato, le quali possono essere prese in considerazione qualora le parti contrattuali non abbiano espressamente previsto l applicazione della legge di uno specifico ordinamento I criteri di collegamento In ogni sistema giuridico nazionale esistono poi norme che, in assenza di una precisa scelta dei contraenti, indicano criteri di collegamento, la cui funzione è quella di determinare a quale specifico ordinamento possa connettersi una fattispecie caratterizzata dall internazionalità, soggettiva od 32

33 oggettiva, dei suoi elementi. Spesso, infatti, i contratti comportano un conflitto di leggi, poiché possono essere soggetti all applicazione di più leggi nazionali. Ciò si verifica, come già rilevato, sia quando i contratti sono stipulati da parti che hanno sede in Paesi diversi, sia quando i contratti sono conclusi in uno Stato ma devono essere eseguiti in uno o più Paesi. La pluralità dei sistemi giuridici rende dunque alquanto complessa l individuazione delle norme interne applicabili, ma tale problema, sia con la diffusione degli usi internazionali sia con la regolamentazione offerta dalla lex mercatoria, sia con l adesione alle Convenzioni internazionali di un numero di Stati che aumenta sempre di più con il trascorrere degli anni, sta assumendo un importanza minore La Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Il processo con il quale la disciplina dell individuazione della legge regolatrice del contratto sta conoscendo una sempre più notevole uniformità è stato agevolato dalla Convenzione sulla 33

34 legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 19 giugno 1980, entrata in vigore nel 1991: con tale Convenzione undici Paesi della Comunità Europea hanno reso uniformi i criteri di scelta della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, prevedendo che tali criteri siano applicabili anche quando individuano l applicazione delle norme di uno Stato non ricompreso tra i firmatari della Convenzione. I criteri espressi dalla Convenzione non sono applicabili ai contratti di trasporto, ai contratti con i consumatori ed a quelli che hanno ad oggetto diritti reali di godimento su beni immobili, poiché per tali fattispecie contrattuali esistono altri criteri di collegamento. Prima dell elencazione dei principi per l individuazione dell ordinamento interno regolatore del rapporto, gli Stati firmatari hanno stabilito che le norme di ordine pubblico del Paese di appartenenza dell Autorità Giudiziaria che ha competenza a decidere su una controversia insorta tra le parti contrattuali debbano essere applicate in ogni caso, a prescindere dalle regole indicate nella 34

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. RISOLUZIONE N. 63/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. Con

Dettagli

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y SLOVACCHIA CONTRATTI COMMERCIALI IN SLOVACCHIA di Avv. Francesco Misuraca Contratto di agenzia in Slovacchia La disciplina degli art. 577 e seguenti del Codice commerciale slovacco regola un contratto

Dettagli

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITÀ SU BREVETTO 1 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra XY,

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI 2 Sommario Prima parte: disposizioni generali... 5 1. Finalità... 5 2. Accettazione del Protocollo deontologico... 5 3. Comitato

Dettagli

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

PROCEDURA --------------------------------------

PROCEDURA -------------------------------------- PROCEDURA PER L ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (AREE O FABBRICATI) FUNZIONALI ALL EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -------------------------------------- La PROVINCIA DI GENOVA, nella sua qualità

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

Dal 17 dicembre 2009 la Convenzione di Roma sulla legge applicabile è stata sostituita dal Regolamento CE 593/2008

Dal 17 dicembre 2009 la Convenzione di Roma sulla legge applicabile è stata sostituita dal Regolamento CE 593/2008 Dal 17 dicembre 2009 la Convenzione di Roma sulla legge applicabile è stata sostituita dal Regolamento CE 593/2008 1 Durante la negoziazione del contratto vi sono delle clausole che incideranno in maniera

Dettagli

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Contabilità generale e contabilità analitica

Contabilità generale e contabilità analitica 1/5 Contabilità generale e contabilità analitica La sfida della contabilità analitica è di produrre informazioni sia preventive che consuntive. Inoltre questi dati devono riferirsi a vari oggetti (prodotti,

Dettagli

Condizioni derivati DEGIRO

Condizioni derivati DEGIRO Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 209/E

RISOLUZIONE N. 209/E RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

1. Introduzione e finalità delle Linee guida

1. Introduzione e finalità delle Linee guida LINEE GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO - Versione finale, 09.11.2005 1. Introduzione e finalità delle Linee guida Il Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica ha deciso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA RELATIVI AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE (INSTALLAZIONE,

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA ALLEGATO IV SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA Premesso che: La Regione Basilicata, con deliberazione della Giunta Regionale n. del, ha approvato il bando pubblico Progetti Integrati di Filiera, che disciplina

Dettagli

Concessionari di vendita: distributori e importatori esclusivi

Concessionari di vendita: distributori e importatori esclusivi Concessionari di vendita: distributori e importatori esclusivi Per poter competere con successo nei mercati stranieri è fondamentale la consapevolezza delle regole del gioco, dei rischi da evitare e delle

Dettagli

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A. Accordo Quadro Confesercenti nazionale Intesa SanPaolo S.p.A. Data di sottoscrizione: 15 aprile 2002 Validità : annuale Anno 2007: in vigore Art. 1 Intesa SanPaolo e Confesercenti valuteranno congiuntamente

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 2 Premessa Con il la Belli S.r.l. vuole creare una sorta di carta dei diritti e doveri morali che definiscono la responsabilità etico-sociale di

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

La responsabilità delle imprese nella conclusione dei contratti di vendita internazionali e aspetti doganali

La responsabilità delle imprese nella conclusione dei contratti di vendita internazionali e aspetti doganali La responsabilità delle imprese nella conclusione dei contratti di vendita internazionali e aspetti doganali *** Avv. Piero Bellante *** Vicenza Confindustria Vicenza - 13 giugno 2014 ART. 1218 C.C. RESPONSABILITA

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. CIRCOLARE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 dicembre 2010 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. PREMESSA Come noto, l articolo 1, commi da 74 a 76, della

Dettagli

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche Premessa al REGOLAMENTO Il 22 novembre 2014 le Associazioni A.B.I., A.C.T.I.F., AFI. GE., AFI.T., A.I.M.I., L.A.A. e U.P.I.L.G., hanno dato vita al Registro Nazionale Professionale delle, Associazione

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI

CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI La fiducia dei Risparmiatori in un mercato amico dei loro diritti è il primo e fondamentale requisito su cui i Promotori finanziari basano le prospettive di sviluppo

Dettagli

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA TRA Infrastrutture Lombarde S.p.A. (P.I. 04119220962) con sede in Milano, via Pola n.12/14, qui rappresentata da [ ], in qualità di

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI CASA DI RIPOSO- RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE "CECI" Via G.P. Marinelli, n. 3, 60021 Camerano (AN) SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI (art. 279, c. 1, lett. f) DPR 5.10.2010, n. 207) Lì.. IL

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

I contratti del commercio in Francia: specificità per l'imprenditore italiano

I contratti del commercio in Francia: specificità per l'imprenditore italiano I contratti del commercio in Francia: specificità per l'imprenditore italiano I contratti commerciali sono uno strumento indispensabile per iniziare a sviluppare le vendite all'estero. Proponiamo alcuni

Dettagli

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS?

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? Dalla Direttiva Europea al art. 22 del DL Cresci Italia 2.0 PREMESSA E QUADRO GENERALE DALLA PRIMA DIRETTIVA EUROPEA ALLA LEGGE BERSANI PASSANDO

Dettagli

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale,

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale, CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI IMMOBILIARI DIVIETO DI TRADING IMMOBILIARE A prescindere da eventuali prescrizioni applicabili in materia per disposizione di legge o regolamentare ovvero

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Firenze, 18 febbraio 2014 NUOVI RUOLI NEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

Consorzio Sviluppo Italia

Consorzio Sviluppo Italia RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: CITTA : PROVINCIA: CAP: TELEFONO: FAX: EMAIL: WEB SITE: CODICE FISCALE: P. IVA: SETTORE MERCEOLOGICO: ATTIVITA PRINCIPALE RESPONSABILE RAPPORTI CON IL CSI: PRODUTTORE: COMMERCIANTE:

Dettagli

ACCORDO DI RISERVATEZZA

ACCORDO DI RISERVATEZZA ATTENZIONE Il presente modello contrattuale ha valore di mero esempio e viene reso disponibile a solo scopo informativo. Non rappresenta in alcun modo consulenza legale. L autore non garantisce in alcun

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli