Dal 17 dicembre 2009 la Convenzione di Roma sulla legge applicabile è stata sostituita dal Regolamento CE 593/2008
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- Ladislao Maggio
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1 Dal 17 dicembre 2009 la Convenzione di Roma sulla legge applicabile è stata sostituita dal Regolamento CE 593/ Durante la negoziazione del contratto vi sono delle clausole che incideranno in maniera sostanziale e fatale sulle possibilità di risolvere in modo favorevole le liti che potrebbero insorgere nel corso dell esecuzione del contratto. In particolare: 2 1
2 A) la scelta della legge da applicare al rapporto contrattuale, legge che sarà utilizzata per dirimere eventuali controversie B) la scelta del giudice che dovrà giudicare su eventuali controversie. 3 Nella scelta della legge due possono essere le ipotesi: Le parti indicano nel contratto la legge Il contratto nulla dice al riguardo 4 2
3 Il nuovo Regolamento conferma il principio fondamentale della Convenzione di Roma, secondo il quale: il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. 5 In particolare: Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. È il cosiddetto depeçage 6 3
4 L'ampia libertà rimessa all'autonomia delle parti per la scelta della legge applicabile al contratto incontra due soli limiti: A) le "norme imperative o di applicazione necessaria" (es. norme di ordine pubblico, leggi tributarie, regolamentazioni amministrative non disponibili dalle parti, ecc.), che per legge di un determinato paese devono trovare applicazione anche se il contratto è sottoposto ad una legge straniera; B) le norme inderogabili proprie della legge di quel paese al quale si riferiscano tutti gli "altri" dati del contratto (es. luogo dell'adempimento dell'obbligazione, della consegna del bene, dove viene effettuato il pagamento dei corrispettivi, ecc.). 7 Il Regolamento comunitario, innovando decisamente rispetto alla Convenzione di Roma dice quale legge deve applicarsi ad alcune specifiche tipologie contrattuali in mancanza di scelta: il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del Paese nel quale l affiliato ha la residenza abituale il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale. 8 4
5 Se nessuno di detti criteri aiuta ad individuare la legge applicabile: il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale (Art. 4.2) 9 Nel caso in cui nessuno dei predetti criteri è di aiuto: Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese. (Art. 4.3) 10 5
6 E ancora: Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. (Art. 4.4) 11 Il Regolamento consente di individuare quale sia la legge applicabile ipotizzando il normale svolgimento del contratto di eliminare il rischio che una parte possa, in un secondo momento, fondatamente sostenere l applicazione di una legge o di un altra 12 6
7 Nella quasi totalità dei casi, si preferisce prevedere che il Foro competente sia quello del proprio paese. Questo, però, non sempre, è possibile. Bisogna valutare i singoli casi e sapere quali sono le possibilità di ottenere il riconoscimento di una eventuale sentenza nel paese della controparte estera. 13 Al riguardo occorre considerare che questo problema non esiste nel caso di paesi coinvolti appartenenti all UE, in virtù della sottoscrizione di convenzioni sul reciproco riconoscimento di tali sentenze 14 7
8 Le Convenzioni stesse prevedono alcuni vincoli circa l'organo giurisdizionale competente a risolvere le eventuali controversie 15 i giudici di paesi extracomunitari di norma non riconoscono le sentenze dei giudici di altri paesi come nel caso, ad esempio, degli Stati Uniti d'america dove i giudici dei singoli Stati tendono a non considerare le sentenze emesse da giudici di qualsiasi Paese diverso dagli Stati Uniti. 16 8
9 Possibili soluzioni: Conciliazione Arbitrato internazionale 17 Conciliazione: Le parti, con l aiuto di un terzo neutrale, cercano una soluzione, di norma commerciale, per porre fine ad un insorgenda o insorta controversia: Non viene emessa nessuna decisione, la soluzione decisa in condivisione dalle parti ha un forte carattere commerciale, i tempi ed i costi sono contenuti sia rispetto all arbitrato che al foro ordinario 18 9
10 I tentativi di conciliazione possono essere istituiti presso organismi terzi neutrali siano essi pubblici che privati: Camere di Commercio Organismi terzi neutrali sia nazionali che internazionali 19 Altra soluzione out of the court è l arbitrato, dove professionisti competenti nella materia svolgono la funzione di "arbitri" per risolvere con "equità" una lite sorta tra le parti contraenti
11 È importante verificare però che il Paese della controparte abbia aderito alla Convenzione di New York del 1958 secondo cui: Si accettano le risoluzioni arbitrali emesse dall'arbitro; Si riconoscono e si dà esecuzione alle sentenze arbitrali. Tuttavia, se questa è una condizione necessaria, occorre che il paese della controparte non ponga limiti all'applicazione dell'arbitrato, cosa questa che renderebbe prive di effetto le sentenze arbitrali. 21 Altra scelta importante è capire se adottare: l'arbitrato ad hoc, regolando dettagliatamente tutti i punti dell'eventuale arbitrato, oppure l'arbitrato amministrato, affidandosi al regolamento di un organismo specializzato 22 11
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