SVALUTAZIONE MONETARIA E RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SVALUTAZIONE MONETARIA E RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDO"

Transcript

1 SVALUTAZIONE MONETARIA E RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDO NELL ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Sommario: 1. L evoluzione giurisprudenziale 2. Il danno risarcibile in caso di ritardo nell adempimento di obbligazioni pecuniarie 3. La svalutazione monetaria e il danno risarcibile 4. La prova. 1. L EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE Con la sentenza n del 5 ottobre 2005 la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi in tema di ritardo nell adempimento delle obbligazioni pecuniarie e del conseguente diritto al risarcimento del danno connesso alla svalutazione monetaria. Con tale pronunciamento la Corte ribadisce un recente filone interpretativo 1 che, pur allineandosi sostanzialmente all'indirizzo prevalente in materia, ne specifica taluni aspetti rafforzando l onere probatorio a carico del creditore di obbligazioni pecuniarie per il risarcimento, in applicazione dell art. 1224, comma 2, c.c., oltre degli interessi, anche del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora. In ordine alla travagliata questione della prova del maggior danno da svalutazione monetaria, nel corso del tempo, si è riscontrata una profonda evoluzione giurisprudenziale. L orientamento tradizionale richiedeva una puntuale e rigorosa applicazione del principio generale dell onere probatorio a carico del creditore, essendo questi tenuto a fornire la specifica prova in ordine ad un puntuale impiego del danaro che, in caso di tempestivo adempimento dell obbligazione, ne avrebbe salvaguardato il potere d acquisto 2. Tale orientamento rigoroso è stato in seguito abbandonato (anche dietro le critiche mosse dalla dottrina ed in coincidenza con la crisi degli anni '70 caratterizzati da una forte spinta inflazionistica e da una notevole svalutazione monetaria) e sostituito da un filone giurisprudenziale di stampo permissivo che ha drasticamente affermato il principio secondo cui la perdita del valore d acquisto della moneta realizza un danno concreto e reale del quale il creditore non deve fornire alcuna prova, rilevando la svalutazione monetaria quale fatto notorio la cui entità può desumersi da appositi indici ufficiali di rilevazione 3. La tesi oggi prevalente, risultante quale soluzione intermedia tra i suddetti due estremi orientamenti giurisprudenziali 4, è quella introdotta dalle fondamentali sentenze Cassazione Sezioni Unite, 4 luglio 1979, n , Cassazione Sezioni Unite, 25 ottobre 1979, n , e confermata con alcuni correttivi da Cassazione Sezioni Unite, 5 aprile 1986, n Vedi Cass. n. 2878/1999, Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2003, n. 3158, Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2003, n e Cass. Civ. Sez. II, 28 luglio 2004, n si veda: Cass., 11 gennaio 1951, n. 47, in Foro it., 1951, I, 163; Cass., 6 ottobre 1962, n. 2853, in Rep.Foro it., voce "Danni per inadempimento di contratto", n.12; Cass., 17 febbario 1961, n. 343, in Giust.civ., 1961, I, 808; Cass., 12 dicembre 1978, n. 5895, in Riv.not., 1979, 568; Cass., 5 agosto 1969, n. 2950, in Rep.Foro it., 1969, voce "Danni per inadempimento di contratto", n. 40; Cass., 13 luglio 1951, n. 1942, in Foro it., 1951, I, 1329; Cass., 14 ottobre 1960, n. 2744, in Rep.Foro it., 1960, voce "Danni per inadempimento di contratto", n.8; Cass., 19 settembre 1963, n. 2565, in Giust.civ., 1964, I, 135; Cass., 14 ottobre 1971, n.2889, in Rep. Foro it., 1971, voce "Danni civili", n ; Cass., 13 novembre 1970, n. 2381, in Giust.civ., 1971, I, si veda: Cass., 11 gennaio 1988, n. 24, in Rep Foro it., 1988, voce "Danni civili", n. 220; Cass., 21 maggio 1988, n. 3556, ibid., voce cit., n. 210; Cass., 5 giugno 1985, n. 3356, in Foro it., 1985, I, 2239; Cass., 27 gennaio 1984, n. 651, in Arch.civ., 1984, 868; Cass., 7 gennaio 1983, n. 123, in Giust.civ., 1983, I, 766; Cass., 30 novembre 1978, n. 5670, in Giur.it., 1979, I, 1, Vedi, infra, par. 3 e 4. 5 in Giur.it., 1979, I, 1, 1410, in Foro it., 1979, I, in Giur.it., 1980, I, 1, in Giur.it., 1986, I, 1, 1160, in Foro it., 1986, I,

2 La massima che si è venuta così consolidando, mentre da un lato esclude che la svalutazione monetaria costituisca un danno ex se risarcibile in via automatica, potendo invece rilevare solo quale causa efficiente di effetti pregiudizievoli che il singolo creditore ha l'onere di allegare, sul piano probatorio ammette l utilizzo da parte del giudice di presunzioni relative fondate su condizioni e qualità personali dei creditori atti ad evidenziarne le propensioni economiche e le coerenti modalità di impiego del denaro, sempre che questi forniscano concreti elementi che permettano di individuare le suddette situazioni e non si limitino a dedurre il maggior danno 8. Con la sentenza in epigrafe, la Corte, ricalcando l orientamento citato ed accentuandone a mio avviso- il rigore probatorio, afferma che l inflazione non consente un automatico adeguamento dell ammontare del debito, né costituisce di per sé danno risarcibile, ma può implicare ex art. 1224, comma 2, c.c., il riconoscimento, in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, a condizione che, e nei limiti in cui, il creditore deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o di ridurre gli effetti economici depauperativi dell'inflazione a carico di tutti i possessori di denaro. Tale prova può essere anche presuntiva, ma dev'essere correlata a criteri personalizzati, cioè ad una classificazione dei creditori in categorie economiche, come gli imprenditori, i modesti consumatori e i creditori occasionali, e deve essere idonea a facilitare la dimostrazione delle maggiori utilità che nei singoli casi la somma non pagata avrebbe potuto procurare al creditore IL DANNO RISARCIBILE IN CASO DI RITARDO NELL ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE. Il problema dell individuazione del soggetto (creditore o debitore) su cui grava la diminuzione di valore della prestazione pecuniaria, non si presenta allo stesso modo per tutte le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro. In via generale, vigente nel nostro ordinamento il principio nominalistico fissato dall art c.c., nelle obbligazioni pecuniarie costituenti debiti di valuta 10 il fenomeno della svalutazione monetaria non ha alcun rilievo, almeno nella fase fisiologica del rapporto obbligatorio, e quindi nel tempo intercorrente tra il sorgere del debito e la scadenza dello stesso. Ben altra, invece, risulta l incidenza - già in questa fase - della svalutazione monetaria sui debiti di valore nei quali la moneta rileva sin dalla nascita dell obbligazione per il suo intrinseco potere di acquisto. L irrilevanza nel primo caso (debiti di valuta) e la rilevanza nel secondo caso (debiti di valore) della svalutazione monetaria, riflettendo scelte ben precise dell ordinamento riguardo all individuazione del soggetto su cui addossare la perdita di valore della somma dovuta, finiscono per incidere anche nella fase patologica del rapporto, successiva alla scadenza dell obbligazione con riguardo agli effetti della svalutazione verificatisi durante il ritardo, consistenti nella diminuzione di valore della somma non consegnata esattamente alla scadenza dal debitore. In questa seconda fase, mentre per i debiti di valore in caso di ritardo continua pacificamente ad operare il meccanismo valoristico sino all effettivo pagamento, diversamente, per i debiti di valuta, si pongono delicati problemi circa la configurabilità giuridica del danno da svalutazione monetaria verificatasi successivamente alla scadenza. 8 In tal senso si veda anche: Cass., 28 marzo 1990, n. 2531, in Giur.it., 1991, I, 1, 1078; Cass., 27 novembre 1989, n. 5138, ivi, 1990, I, 1, 762; Cass., 29 novembre 1988, n. 6430, in Rep.Foro it., 1988, voce "Danni civili", n. 248; Cass., 26 ottobre 1988, n. 5809, ibid., voce cit., n. 216; Cass., 4 novembre 1987, n. 8087, ivi, 1987, voce cit., n. 251; Cass., 11 febbraio 1987, n. 1492, ibid., voce cit., n. 248; Cass., 5 marzo 1987, n. 2312, ibid., voce cit., n. 246; Cass., 24 aprile 1987, n. 4011, ibid., voce cit., n. 230; Cass., 16 marzo 1987, n. 2690, ibid., voce cit., n. 240; Cass., 4 novembre 1987, n. 8087, in Giur.it., 1988, I, 1, 1172; Cass., 23 gennaio 1987, n. 633, in Rass.trib., 1987, II, 527, in Fisco, 1987, 3614; Cass., 26 febbraio 1986, n. 1212, in Foro pad., 1987, I, Sentenza in commento Corte di Cassazione, sez. trib., 5 ottobre 2005, n , punto Le obbligazioni di valuta sono quelle in cui la moneta oggetto dell obbligazione non viene in considerazione per il suo valore intrinseco, cioè per il suo potere di acquisto che è insito nella stessa, ma soltanto per il suo valore nominale. Tra i debiti di valuta rientrano pacificamente anche quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente percepite che hanno il proprio fondamento nell art c.c. 2

3 La ricostruzione generalmente seguita in dottrina e in giurisprudenza, sostiene che in forza del principio nominalistico, l obbligazione di valuta permane in vita anche durante il ritardo nell adempimento, estinguendosi solo con il pagamento della somma dovuta. La sussistenza dell obbligazione principale fino all effettivo pagamento tuttavia non esclude che, in caso di ritardo, nasca un obbligazione risarcitoria accessoria ex art c.c. nella quale viene fatto rientrare, in modo diretto o indiretto, anche il danno conseguente alla svalutazione monetaria. Non sono mancate ipotesi ricostruttive di segno diverso. Secondo una prima tesi l obbligazione pecuniaria di valuta, a far tempo dalla scadenza senza che si sia provveduto al suo pagamento, si trasforma da obbligazione di valuta in obbligazione di valore. Secondo una variante della precedente tesi, si ritiene che, con l inadempimento, l obbligazione pecuniaria originaria si estingua e nasca in sua vece una nuova obbligazione risarcitoria avente per oggetto il danno quantificabile nella somma di denaro non consegnata rivalutata 11. Tuttavia, a contrasto delle suddette tesi, deve rilevarsi come la peculiare natura del denaro quale bene generico faccia sì che non sia configurabile un inadempimento ma solo un ritardo come unica forma di possibile inadempimento. L obbligazione pecuniaria originaria persiste, dunque fino al pagamento e conseguentemente non possono aversi la sua trasformazione o estinzione/sostituzione con un obbligazione risarcitoria avente ad oggetto la somma originaria. Le suddette tesi, vertenti sulla trasformazione oggettiva dell obbligazione pecuniaria da debito di valuta a debito di valore, non possono essere accolte per l ostacolo insuperabile dell art c.c. la cui lettera e la cui ratio, ben lungi dal volere la sostanziale parificazione dei debiti di valuta con quelli di valore, finirebbe per accordare un favor creditoris normativamente non giustificato e concedendo alla svalutazione monetaria una rilevanza autonoma al di fuori del rimedio giuridico di cui alla norma suddetta. Del resto, a fugare ogni dubbio sulla piena accoglibilità della ricostruzione prevalente, basta osservare che nelle obbligazioni pecuniarie, in caso di ritardo del debitore, un obbligazione accessoria di risarcimento (quella degli interessi) sorge necessariamente in base al disposto dell art. 1224, comma 1, c.c. Quest ultimo infatti, a decorrere dalla costituzione in mora, in caso di colpevole inadempimento (ritardo), deve corrispondere al creditore, gli interessi legali moratori, anche se non dovuti precedentemente e senza bisogno che il creditore dimostri di avere sofferto un danno 12. Gli interessi moratori, in sostanza costituiscono la liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie, fondata su una presunzione legale tipica circa l an ed il quantum di danno conseguente al colpevole ritardo del debitore, suscettibile di essere vinta dal creditore attraverso la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. 3. LA SVALUTAZIONE MONETARIA E IL DANNO RISARCIBILE Si è osservato che nell ambito dell obbligazione principale pecuniaria e delle sue possibili vicende in caso di ritardo nell adempimento, la diminuzione del potere d acquisto della somma di denaro non può rilevare e che l unica possibilità di far fronte in qualche modo al fenomeno della svalutazione monetaria può derivare da un adeguata considerazione della portata dell obbligazione risarcitoria accessoria nell ambito della previsione normativa dell'art. 1224, c.c. L orientamento dominante della giurisprudenza, prevalso anche a seguito degli importanti pronunciamenti della Cassazione a sezioni unite di cui in premessa, nega la rilevanza autonoma sub specie damni della svalutazione monetaria; ed anzi, nei primi pronunciamenti (Cassazione Sezioni Unite, 4 luglio 1979, n. 3776) si afferma - adottando così una soluzione senz altro favorevole al debitore - che il rischio della diminuzione di valore della somma ricade interamente, e fino all effettivo pagamento, sul 11 In questo caso la svalutazione monetaria sarebbe solo un indice di riferimento per mantenere costante in termini monetari il valore dovuto dal debitore con l effetto di trattare allo stesso modo le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro (bene generico) rispetto a quelle avente ad oggetto ogni altro bene specifico la cui mancata consegna per fatto del debitore obbliga quest ultimo a risarcirne il valore reale. 12 In ogni caso, il debitore, dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile (senza che occorra alcuna indagine sulla colpevolezza del ritardo, nè alcun atto di messa in mora da parte del creditore) deve corrispondere, gli interessi legali corrispettivi ex art c.c. 3

4 creditore (salvo la prova del maggior danno da parte di quest ultimo). Il fondamento di questa tesi viene riposto su un dato di diritto positivo, l art c.c., in forza del quale il principio nominalistico opererebbe fino al momento del pagamento (anche se tardivo). Né, d altro canto, il diminuito potere d acquisto della moneta può costituire ex se un obbligazione risarcitoria (di valore), avente ad oggetto la somma necessaria a reintegrare il patrimonio del creditore delle perdite subite e dei mancati guadagni. L affermazione secondo cui è risarcibile la svalutazione verificatasi durante la mora, richiedendo al creditore la prova di avere risentito un particolare pregiudizio per non avere potuto, a tempo opportuno, disporre della somma dovutagli 13, va intesa senz altro nel senso di far rilevare solo la potenziale efficienza dannosa della svalutazione consistente nella differenza della quantità di unità monetarie necessarie per un determinato impiego al tempo dell effettivo pagamento (liquidazione) rispetto al momento della scadenza, negando sostanzialmente che detta svalutazione, in quanto tale, possa essere risarcita. Nei casi in cui, di fronte ad un obbligazione di valuta, non c è coincidenza tra il momento della valutazione del danno (aestimatio) ed il momento della liquidazione dello stesso (taxatio), avendosi la prima al tempo della verificazione del danno (alla scadenza) e la seconda successivamente, la somma di denaro astrattamente ritenuta idonea al tempo dell accadimento del danno, a compensare il pregiudizio subito dal patrimonio del creditore, va rivalutata sino al momento della liquidazione, in modo da consentire realmente la riparazione di tale pregiudizio. Si fa, cioè, applicazione delle normali regole valide per le obbligazioni di risarcimento dei danni che, quali obbligazioni di valore, sono soggette, appunto, a tale meccanismo. Il deprezzamento della moneta viene, quindi, in rilievo, in sede di liquidazione, come criterio per determinare l entità monetaria idonea a risarcire il creditore dei mancati guadagni e delle perdite subite per non avere potuto disporre della somma dovutagli. Si tratta, allora, di una rilevanza della svalutazione completamente distinta da quella che tale fenomeno può presentare in quanto danno; il danno, infatti si presuppone già valutato e la svalutazione viene utilizzata al solo fine di adeguare la somma corrispondente al danno già prodottosi al potere d acquisto della moneta al tempo della liquidazione. In definitiva, la svalutazione monetaria non determina un danno ex se, in via automatica, dal momento che un danno per il creditore potrebbe anche non esserci; ciò che il creditore potrà pretendere è il danno in concreto subito anche in conseguenza dell intervenuto processo inflattivo. Quindi, il primo principio statuito dalla giurisprudenza dominante in materia è che al creditore non spetta la svalutazione monetaria come danno in se, ma il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., che sia anche conseguenza della svalutazione. Altro principio è che il danno, in ogni caso, deve essere provato sia con riferimento all an, sia con riferimento al quantum: il creditore dovrà, di volta in volta, dimostrare di avere subito un danno, quale danno e in che misura. Notevole appare il salto compiuto dalla giurisprudenza rispetto al precedente orientamento, più permissivo, che ammetteva senz'altro il diritto alla rivalutazione automatica delle somme dovute, commisurata al tasso d'inflazione, salvo prova contraria o la prova del maggior danno. Mentre per quest ultimo orientamento la svalutazione configurava un danno ex se da provare con la semplice allegazione degli indici ufficiali di svalutazione, per l orientamento poi prevalso, la svalutazione rappresenta solo il fatto causativo dell eventuale danno il quale deve essere specificamente provato con riferimento sia all an, che al quantum Cass. Sez. Un., n. 3776/1979 in Giur.it., 1979, I, 1, Si ritiene opportuno riportare integralmente la massima della sentenza Cass. Sez. Un., 5 aprile 1986, n. 2368, la quale ha apportato alcune opportune precisazioni all indirizzo in parola: con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, 2 comma, c. c., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre gli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare e ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro; al fine dell'individuazione e quantificazione di tale danno, il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza non può tradursi nell'applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili degli indici Istat o dal tasso corrente degli interessi bancari, né può implicare l'esonero dal suddetto onere di allegazione e prova, ma deve ritenersi consentito soltanto in stretta correlazione con le qualità e condizioni della categoria cui appartiene il creditore, atteso che, esclusivamente alla luce di tali dati, che l'interessato deve fornire sussistono i presupposti per una valutazione, secondo criteri di probabilità e normalità, delle modalità di utilizzazione del denaro, e, quindi, degli effetti nel caso concreto della 4

5 4. LA PROVA Sul piano probatorio, sin da subito l orientamento prevalente ha cercato di stabilire dei criteri generali per la prova del danno e della relativa quantificazione, preferendo così distaccarsi dal rigoroso orientamento tradizionale che riconosceva il "risarcimento ulteriore" solo a chi fornisse la prova specifica che per la somma non corrisposta era già stata predisposta una forma di investimento la cui redditività ne avrebbe salvaguardato il potere di acquisto. La giurisprudenza ha cercato di seguire una via di mezzo, e quindi di contemperare, gli opposti interessi del debitore e del creditore. Fare l interesse del debitore significherebbe costringere, di volta in volta, il creditore a fornire la prova che dalla svalutazione egli ha avuto un danno e provare anche la misura dello stesso. Questo significherebbe proteggere al massimo grado l interesse del debitore. Al contrario, fare l interesse del creditore significherebbe riconoscergli un danno tutte le volte in cui si verifica la svalutazione come mero fatto potenzialmente causativo di danno. Con la sentenza n del 1986 cit., le Sezioni unite, pur escludendo in radice qualsiasi ipotesi di rivalutazione automatica del credito pecuniario, semplificano l'onere della prova 15. La giurisprudenza ha finito per fare ricorso a presunzioni relative per la dimostrazione del danno conseguente a svalutazione; così per quanto riguarda la prova dell an ha finito per elaborare dei criteri di comune esperienza collegati alle qualità dei soggetti creditori raggruppati in categorie tipiche 16, mentre per quanto riguarda il quantum sono state elaborate presunzioni basate su criteri normali di impiego che il creditore tipizzato fa del denaro: per i risparmiatori nel rendimento dei titoli di stato, per i creditori occasionali nel rendimento medio annuo dei depositi bancari, per i modesti consumatori nella allegazione degli indici ISTAT, mentre per gli esercenti un attività imprenditoriale nella prova dell effettivo costo del denaro praticato loro dalle banche. Una volta allegata l appartenenza ad una di queste categorie e prodotta l ulteriore prova, più rigorosa, circa le normali modalità di impiego del denaro, si può presumere in via relativa, salva la prova del contrario, che il creditore così tipizzato abbia subito un danno in conseguenza della svalutazione monetaria. Al contrario, se il creditore dell obbligazione avesse la disponibilità materiale della moneta al momento della scadenza, ma non la impiegasse in alcun modo, subirebbe ugualmente gli effetti della svalutazione e non potrebbe certo addurre nessun danno. La pronuncia in epigrafe, in linea con altre immediatamente antecedenti (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2003, n. 3158, Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2003, n e Cass. Civ. Sez. II, 28 luglio 2004, n ), pur inserendosi appieno in quest'orientamento giurisprudenziale "intermedio" sembra volere ulteriormente specificare rafforzandolo - l onere probatorio a carico del creditore dell obbligazione pecuniaria al quale viene riconosciuto il risarcimento del maggior danno a condizione che, e nei limiti in cui, il creditore deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o di ridurre gli effetti economici depauperativi dell'inflazione a carico di tutti i possessori di denaro. Ed inoltre, nell ammettere il ricorso sua ritardata disponibilità; in particolare, e sempre nei limiti degli elementi forniti dal danneggiato, il suddetto principio può comportare, in favore del creditore esercente attività imprenditoriale, la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario, e quindi il calcolo forfettario del danno in questione, rispettivamente, alla luce dei proventi medi dell'attività imprenditoriale e del costo del prestito bancario; in favore del risparmiatore abituale, cioè di quello che sistematicamente investe in impieghi di risparmio il residuo non assorbito dai consumi, la utilizzazione come parametro dell'investimento che è solito effettuare; in favore del creditore occasionale, cioè di chi beneficia una tantum di una somma di un certo rilievo per la quale debba escludersi la destinazione al consumo, il raffronto con gli investimenti che si presentino più probabili, ivi incluso il deposito bancario; in favore del modesto consumatore, cioè di chi abitualmente spende il denaro per bisogni personali e familiari, il ricorso al crierio degli indici inflattivi, in quanto idonei ad evidenziare il maggior esborso per quei beni di consumo che non ha potuto acquistare, per l'inadempienza del debitore, alla data di scadenza dell'obbligazione. 15 In senso conforme: Cass., 1 marzo 1991, n. 2182, in Rep Foro it., voce "Danni civili", n. 220; Cass., 23 maggio 1989, n. 2472, ivi, 1989, voce cit., n. 211; Cass., 29 novembre 1988, n. 6430, in Giur.it., 1989, I, 1, 982; Cass., 19 ottobre 1988, n. 5681, in Rep.Foro it., 1988, voce "Danni civili", n. 209; Cass., 9 maggio 1988, n. 3400, ibid., voce cit., n. 211; Cass., 5 ottobre 1988, n. 5365, ibid., voce cit., n. 212; Cass., 3 ottobre 1988, n. 5338, ibid., voce cit., n. 213; Cass., 5 marzo 1987, n. 2312, ivi, 1987, voce cit., n. 246; Cass., 4 novembre 1987, n. 8087, in Giur.it., 1988, I, 1, 1172; Cass., 23 gennaio 1987, n. 633, in Rass.trib., 1987, II, 527, in Fisco, 1987, In senso contrario: Cass., 27 luglio 1987, n. 6483, in Rep. Foro it., 1987, voce "Danni civili", n. 253; Cass., 26 febbraio 1986, n. 1212, in Foro pad., 1987, I, 221; App.Cagliari, 14 aprile 1988, in Riv.giur.sarda, 1990, tra le categorie tipiche individuate dalla giurisprudenza, per altro in modo non esaustivo, le piu importanti sono quelle degli esercenti un attività imprenditoriale, dei risparmiatori, dei creditori occasionali e dei modesti consumatori. 5

6 a presunzioni correlate a criteri personalizzati nell ambito della categoria economica soggettiva di appartenenza, richiede che tale prova deve essere idonea a facilitare la dimostrazione delle maggiori utilità che nei singoli casi la somma non pagata avrebbe potuto procurare al creditore. Carmelo Faliti Funzionario della Scuola Superiore dell economia e delle finanze 6

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Dettagli

Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento. Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010

Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento. Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010 Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010 Mezzi di pagamento alternativi e solutorietà Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

Piccolo imprenditore

Piccolo imprenditore Piccolo imprenditore Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute

Dettagli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012

Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012 Focus di pratica professionale di Francesco Facchini Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012 Nel modello Unico Società di Capitali 2012 devono essere indicati i dati relativi al calcolo degli

Dettagli

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore. Così si è espressa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

INDICE SOMMARIO I DEBITI DI VALORE: PROFILI GENERALI

INDICE SOMMARIO I DEBITI DI VALORE: PROFILI GENERALI CAPITOLO I I DEBITI DI VALORE: PROFILI GENERALI Premessa... Pag. 1 1.1. La dottrina dei debiti di valore...» 4 1.1.1. Moneta come mensura e come mensuratum nel sistema della moneta immaginaria e nella

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Aumenti reali del capitale sociale

Aumenti reali del capitale sociale Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015 A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009 RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012 INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

RISOLUZIONE N. 209/E

RISOLUZIONE N. 209/E RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

7. CONTABILITA GENERALE

7. CONTABILITA GENERALE 7. CONTABILITA GENERALE II) SCRITTURE DI GESTIONE OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 1 Definizione Per poter acquisire i fattori produttivi da impiegare nel processo produttivo l impresa necessita del fattore

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012 CITHEF S.C. a R.L. Sede Legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli Capitale Sociale:euro 610.330 i.v. R.E.A. Napoli n.507434 Registro Imprese di Napoli e C.F. 06629110633 Elenco Intermediari operanti nel

Dettagli

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A. RISOLUZIONE N. 58/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 marzo 2003 OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 13 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine DPR 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti Contratti

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale del Lazio Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale del Lazio Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 PREMESSA Il Rendiconto Generale che viene presentato al dell Ordine degli Assistenti Sociali per l esercizio finanziario

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Ai gentili clienti Loro sedi Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Premessa L articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato, tra l altro, la disciplina dell imposta di bollo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

TEMI D ESAME. Valore contabile Valore corrente Brevetti 20.000 35.000 Magazzino 26.000 22.000

TEMI D ESAME. Valore contabile Valore corrente Brevetti 20.000 35.000 Magazzino 26.000 22.000 TEMI D ESAME N.1 QUESITO In data 1 gennaio 2005 Alfa S.p.A. ha acquistato una partecipazione dell 80% in Beta S.p.A., pagando un prezzo pari a euro 60.000. Il patrimonio netto contabile di Beta alla data

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di in conto corrente 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono*

Dettagli

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO

REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO 22 REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO Mevio e Mevia, coniugi senza figli, decidono di divorziare in seguito ad una separazione consensuale omologata. In sede di giudizio, viene disposto in favore della

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA ANNO 2015 1. FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Dettagli

17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO

17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO 17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO di Luciano Quattrocchio, Professore Sommario: 1. I riferimenti normativi - 2. La disciplina nel contesto fallimentare - 3.

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Ritardi di Pagamento

Ritardi di Pagamento Ritardi di Pagamento Recepimento Direttiva Late Payments Direttiva 2011/7/UE (Late Payments) Recepita con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

GILDA DEGLI INSEGNANTI FEDERAZIONE GILDA-UNAMS. Il fondo d istituto

GILDA DEGLI INSEGNANTI FEDERAZIONE GILDA-UNAMS. Il fondo d istituto Il fondo d istituto Il Fondo è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ata (solo personale interno, sia a tempo determinato che indeterminato) per sostenere il processo

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 251/E

RISOLUZIONE N. 251/E RISOLUZIONE N. 251/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 settembre 2007 Oggetto: Interpello - Alfa S.p.a. - Disciplina applicabile, ai fini IRES e IRAP, agli indennizzi assicurativi spettanti

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI

INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI Milano 12 marzo 2013 Fedart Relatore: Dott. Ferruccio Dal Lin Determinazione Base Imponibile Trattamento delle ritenute sui frutti di capitale Ace Altre considerazioni

Dettagli

Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario

Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Per sostenere le PMI in difficoltà 3 Marzo 2011, ore 08:56 Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli