CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

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1 CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (CLASSIFICAZIONE DI LOCARNO) NONA EDIZIONE ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE GINEVRA 2008

2 Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre la presente pubblicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro) senza aver ottenuto preventivamente l autorizzazione del titolare del diritto d autore. PUBBLICAZIONE OMPI N 501F/9 ISBN

3 INDICE Premessa... (v) Accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e i modelli industriali... (vii) Raccomandazioni relative all applicazione della classificazione di Locarno...(xvi) Classificazione di Locarno: Lista delle classi...1 Lista delle classi e sottoclassi con note esplicative...2 (compresi i commenti generali) Lista dei prodotti: Guida all uso...25 Prodotti in ordine alfabetico...29 Prodotti ordinati per classe (iii)

4 (iv)

5 PREMESSA Una conferenza diplomatica alla quale erano invitati i paesi membri dell 'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e che si tenne a Locarno (Svizzera) adottò l 8 ottobre 1968 l'accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e i modelli industriali (da ora in avanti denominati rispettivamente "Accordo di Locarno" e "classificazione di Locarno"). Il testo dell Accordo di Locarno è riprodotto nel presente volume. La classificazione di Locarno comprende: i) una lista delle classi e delle sottoclassi; ii) un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli con l indicazione delle classi e delle sottoclassi cui sono assegnati; iii) delle note esplicative. La lista delle classi e delle sottoclassi è quella allegata all Accordo di Locarno al momento della sua adozione. L'Accordo di Locarno istituì un Comitato di esperti nel quale erano rappresentati tutti i paesi membri firmatari dell Accordo. In forza dell Accordo di Locarno il Comitato può apportare "modifiche" o aggiunte" alla lista delle classi e delle sottoclassi, ha il compito di definire l elenco alfabetico e le note esplicative (non ancora definite alla conferenza diplomatica) e ha inoltre il potere di modificare e completare ciascuna delle tre parti della classificazione di Locarno, vale a dire la lista delle classi e delle sottoclassi, l elenco alfabetico e le note esplicative. La classificazione di Locarno è stata rivista a più riprese dal Comitato di esperti. La presente edizione (la nona) è il risultato complessivo di tutte le revisioni precedenti, comprese quelle del novembre 2005 e dell ottobre In questa ultima edizione la lista delle classi (riprodotta a pag. 1) e quella delle classi e sottoclassi (riprodotta alle pagg. 2-23) comprende 32 classi e 219 sottoclassi. L elenco alfabetico dei prodotti, con 6797 voci, è diviso in due parti: la prima parte (riprodotta alle pagg ) riporta tutti i prodotti in ordine alfabetico a prescindere dalla classe di appartenenza, la seconda (riprodotta alle pagg ) riporta separatamente per ogni sottoclasse i prodotti di quella sottoclasse in ordine alfabetico. Le note esplicative sono incluse nella lista delle classi e delle sottoclassi. La classificazione di Locarno ha "carattere meramente amministrativo" e non vincola i paesi aderenti "circa la natura e la portata della protezione del disegno o del modello [industriale, classificato secondo un certo criterio]" (articolo 2.1 dell Accordo di Locarno). L'Accordo di Locarno prevede che l ufficio della proprietà industriale di ciascun paese aderente faccia figurare "nei documenti ufficiali di deposito o registrazione dei disegni o dei modelli [industriali] e (se pubblicati ufficialmente) nelle relative pubblicazioni i numeri delle classi e delle sottoclassi della classificazione di Locarno associati ai prodotti che incorporano quei disegni o quei modelli [industriali]" (articolo 2.3). Alcune raccomandazioni del Comitato di esperti definiscono il modo in cui le classi e le sottoclassi vanno riportate nei documenti e nelle pubblicazioni; le raccomandazioni si trovano a pagina (xvi). (v)

6 Alla data del 15 ottobre 2007 i paesi aderenti all'accordo di Locarno erano 49: Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cina, Croazia, Cuba, Danimarca, Estonia, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guinea, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Malawi, Messico, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan. L ufficio internazionale dell Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), l'ufficio per l Armonizzazione del Mercato Interno (registrazione di marchi, disegni e modelli) (UAMI), l Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), l'organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) e l Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO) utilizzano la classificazione di Locarno nei loro registri e nelle loro pubblicazioni. La nona edizione della classificazione di Locarno che è stata pubblicata nei testi che fanno fede (in francese e in inglese) nel giugno 2008, entrerà in vigore il 1 gennaio 2009 e sostituirà la precedente edizione. * * * Le versioni francese e inglese della nona edizione della classificazione di Locarno si possono ordinare presso l Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), 34 chemin des Colombettes, B.P. 18, CH-1211 Genève 20 o alla libreria elettronica del sito dell'ompi all indirizzo che segue: Ginevra, giugno 2008 (vi)

7 Accordo di Locarno ACCORDO DI LOCARNO CHE ISTITUISCE UNA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALEPER I DISEGNI E I MODELLI INDUSTRIALI redatto l 8 ottobre 1968, modificato il 28 settembre 1979 Articolo 1 Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale 1) I paesi ai quali si applica l Accordo sono costituiti in Unione particolare. 2) Essi adottano per i disegni e i modelli una classificazione comune (denominata in seguito "classificazione internazionale"). 3) La classificazione internazionale comprende: i) una lista delle classi e delle sottoclassi; ii) un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli con l indicazione delle classi e delle sottoclassi cui sono assegnati; iii) delle note esplicative. 4) La lista delle classi e sottoclassi è quella allegata all Accordo salvo modifiche e aggiunte eventualmente introdotte dal Comitato di esperti costituito in base all articolo 3 (denominato in seguito "Comitato di esperti"). 5) L elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno assunti dal Comitato di esperti secondo la procedura definita all articolo 3. 6) La classificazione internazionale potrà essere modificata o completata dal Comitato di esperti secondo la procedura definita all articolo 3. 7) a) La classificazione internazionale è redatta nelle lingue inglese e francese. b) Alcuni testi ufficiali saranno redatti previa consultazione dei Governi interessati anche in altre lingue, su decisione dell Assemblea e in base all articolo 5, a cura dell Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito "Ufficio internazionale") previsto dalla Convenzione istitutiva dell Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (denominata in seguito "Organizzazione"). (vii)

8 Accordo di Locarno Articolo 2 Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale 1) Fatti salvi gli obblighi imposti dall Accordo, la classificazione internazionale ha di per sé carattere esclusivamente amministrativo. Tuttavia ciascun paese può attribuirle la portata giuridica che ritiene conveniente. In particolare la classificazione internazionale non vincola i paesi dell Unione quanto alla natura e alla portata della protezione del disegno o del modello riconosciute nei singoli paesi. 2) Ciascun paese dell Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione internazionale a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario. 3) I governi dei paesi dell Unione faranno figurare nei titoli ufficiali dei depositi o delle registrazioni dei disegni o dei modelli e nelle eventuali pubblicazioni ufficiali pertinenti i numeri delle classi e sottoclassi di appartenenza dei prodotti incorporanti i disegni o i modelli. 4) Nella scelta delle denominazioni da inserire nell elenco alfabetico dei prodotti il Comitato di esperti eviterà per quanto possibile di usare denominazioni per le quali esistono diritti esclusivi. Tuttavia l inclusione di una qualsiasi denominazione nell elenco alfabetico non potrà essere interpretata come espressione di un parere del Comitato di esperti circa l esistenza o meno di diritti esclusivi. Articolo 3 Comitato di esperti 1) È istituito presso l Ufficio internazionale un Comitato di esperti incaricato di svolgere i compiti previsti dall articolo 1.4), 1.5) e 1.6). Ciascun paese dell Unione particolare è rappresentato nel Comitato di esperti il quale si organizza sulla base di un regolamento interno adottato a maggioranza semplice dai paesi rappresentati. 2) Il Comitato di esperti assume con la maggioranza semplice dei paesi dell Unione particolare l elenco alfabetico e le note esplicative. 3) Il governo di ciascun paese dell Unione particolare e l Ufficio internazionale possono avanzare proposte di modifiche o aggiunte alla classificazione internazionale. I governi comunicano ogni loro proposta all Ufficio internazionale. Quest ultimo trasmette le sue proposte e quelle dei governi ai membri del Comitato di esperti almeno due mesi prima che il Comitato si riunisca per esaminarle. 4) Le decisioni del Comitato di esperti sulle modifiche e le aggiunte da apportare alla classificazione internazionale sono prese con la maggioranza semplice dei paesi dell Unione particolare. Tuttavia se implicano la creazione di una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un altra la decisione deve essere unanime. 5) Gli esperti hanno facoltà di votare per corrispondenza. (viii)

9 Accordo di Locarno 6) Qualora un paese non abbia designato un esperto per rappresentarlo a una sessione del Comitato di esperti oppure l esperto designato non abbia espresso il suo voto seduta stante o entro un termine stabilito dal regolamento interno del Comitato si riterrà che il paese in questione abbia accettato la decisione. Articolo 4 Notifica e pubblicazione della classificazione e delle sue modifiche e aggiunte 1) L elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative adottate dal Comitato di esperti nonché qualsiasi modifica o aggiunta alla classificazione internazionale decisa dal Comitato stesso sono notificate ai governi dei paesi dell Unione particolare a cura dell Ufficio internazionale. Le decisioni del Comitato di esperti entreranno in vigore alla ricezione della notifica. Tuttavia se esse implicano la creazione di una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un altra diventeranno esecutive entro sei mesi dalla data di invio della notifica. 2) Nella sua qualità di depositario della classificazione internazionale l Ufficio internazionale vi inserisce le modifiche e le aggiunte già esecutive. Modifiche e aggiunte saranno oggetto di avvisi pubblicati nei periodici che l Assemblea designerà. Articolo 5 Assemblea dell Unione 1) a) L Unione particolare ha un Assemblea composta dei paesi dell Unione particolare. b) Il governo di ogni paese dell Unione particolare è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del governo che l ha indetta. 2) a) Fatte salve le disposizioni dell articolo 3, l Assemblea: i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell Unione particolare e l applicazione del presente Accordo; ii) impartisce all Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione; iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") relative all Unione particolare e detta le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell Unione particolare; iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio biennale dell Unione particolare e ne approva i conti di chiusura; v) adotta il regolamento finanziario dell Unione particolare; vi) decide che vengano stabiliti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall inglese e dal francese; (ix)

10 Accordo di Locarno vii) viii) istituisce oltre al Comitato di esperti indicato nell articolo 3 gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell Unione particolare; decide quali paesi non membri dell Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammesse alle riunioni come osservatori; ix) assume le modifiche da apportare agli articoli da 5 a 8; x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell Unione particolare; xi) svolge qualsiasi altro compito che l Accordo comporti. b) L Assemblea delibera su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall Organizzazione dopo averne consultato il Comitato di coordinamento. 3) a) Ciascun membro dell Assemblea dispone di un voto. b) La metà dei paesi membri dell Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del sottocomma b), qualora il numero dei paesi rappresentati in una sessione sia inferiore alla metà ma uguale o superiore a un terzo dei paesi membri dell Assemblea, questa può deliberare; tuttavia le risoluzioni dell Assemblea, tranne quelle che riguardano la procedura, diventeranno esecutive solo quando siano soddisfatte le condizioni indicate nel seguito. L Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi membri non rappresentati invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se allo scadere del termine il numero dei paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei paesi che mancavano per avere il quorum, le risoluzioni diventeranno esecutive a patto che nel frattempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria. d) Fatte salve le disposizioni dell articolo 8.2) l Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L astensione non è considerata voto. f) Ogni delegato può rappresentare un solo paese e votare solo a nome di quello. 4) a) L Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l Assemblea generale dell Organizzazione. b) L Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei paesi membri. c) L'ordine del giorno di ogni sessione è definito dal Direttore generale. 5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno. (x)

11 Accordo di Locarno Articolo 6 Ufficio internazionale 1) a) I compiti amministrativi spettanti all Unione particolare sono svolti dall Ufficio internazionale. b) In particolare l Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l Assemblea o il Comitato abbiano istituito. c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell Unione particolare e la rappresenta. 2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l Assemblea o il Comitato abbiano istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è d ufficio segretario di questi organi. 3) a) L Ufficio internazionale prepara in base alle direttive dell Assemblea le conferenze di revisione delle disposizioni dell Accordo eccettuate quelle contenute negli articoli da 5 a 8. b) L Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano alle conferenze e intervengono nelle decisioni ma senza diritto di voto. 4) L Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli competono. Articolo 7 Finanze 1) a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo dell Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e ove sia il caso la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell Organizzazione. c) Sono considerate spese comuni alle Unioni quelle che non vengono attribuite esclusivamente all Unione particolare bensì anche a un altra o ad altre Unioni amministrate dall Organizzazione. Il contributo dell Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all interesse che presentano per essa. (xi)

12 Accordo di Locarno 2) Il bilancio dell Unione particolare è definito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall Organizzazione. 3) il bilancio dell Unione particolare si finanzia grazie alle seguenti risorse: i) i contributi dei paesi dell Unione particolare; ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall Ufficio internazionale in relazione all Unione particolare; iii) i ricavi della vendita di pubblicazioni dell Ufficio internazionale relative all Unione particolare e i diritti connessi con quelle pubblicazioni; iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri proventi di varia natura. 4) a) Per determinare la quota contributiva secondo il comma 3)i) i paesi dell Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quella Unione. b) Il contributo annuo di ciascun paese dell Unione particolare consiste in una somma il cui rapporto con il totale dei contributi annui dei singoli paesi sia uguale al rapporto tra il numero di unità della classe di appartenenza e il numero totale delle unità di tutti i paesi. c) I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno. d) Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell Unione particolare se la somma arretrata risulti uguale o superiore a quella dei contributi da esso dovuti per i due anni appena trascorsi. Tuttavia il paese può essere autorizzato a conservare il diritto di voto in quell organo finché quest ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. e) Qualora il bilancio non sia stato ancora definito all inizio di un nuovo esercizio, va ripreso il bilancio dell anno precedente secondo le modalità del regolamento finanziario. 5) L ammontare di tasse e somme dovute per servizi resi dall Ufficio internazionale in relazione all Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all Assemblea. 6) a) L Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun paese membro. Quando il fondo diventa insufficiente l Assemblea ne decide l aumento. b) L ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione a un aumento è proporzionale al contributo dei paese per l anno in cui il fondo di cassa sia stato costituito o l aumento sia stato deciso. c) L entità e le modalità di pagamento sono stabilite dall Assemblea su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell Organizzazione. (xii)

13 Accordo di Locarno 7) a) L accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l organizzazione risiede prevede che ove il fondo di cassa si riveli insufficiente questo paese conceda degli anticipi. L ammontare degli anticipi e le condizioni di concessione saranno oggetto di volta in volta di un particolare accordo tra il paese e l organizzazione. b) Il paese previsto dal comma a) e l Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l impegno di concedere anticipazioni mediante notifica scritta. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell anno in cui è stata notificata. 8) La verifica dei conti è effettuata secondo le modalità previste dal regolamento finanziario da uno o più paesi dell Unione particolare oppure da controllori esterni designati dall Assemblea con il loro consenso. Articolo 8 Modifica degli articoli da 5 a 8 1) Il Direttore generale e ciascun paese dell Unione particolare possono proporre modifiche agli articoli 5, 6, 7 e 8. Il Direttore generale comunica le proposte ai paesi dell Unione particolare almeno sei mesi prima che siano sottoposte all esame dell Assemblea. 2) L Assemblea assume le modifiche degli articoli elencati al comma 1). La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti; tuttavia le modifiche dell articolo 5 e del presente comma esigono una maggioranza pari ai quattro quinti. 3) Ciascuna modifica degli articoli prevista dal comma 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto per iscritto le notifiche di accettazione effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell Unione particolare al momento in cui la modifica è stata adottata. Una modifica degli articoli accettata in tal modo vincola tutti i paesi che siano già membri al momento in cui entra in vigore o che lo diventino più tardi; ma una modifica che implichi l aumento degli obblighi finanziari dei paesi dell Unione particolare vincolerà solo quelli che abbiano notificato di accettarla. Articolo 9 Ratifica, adesione; entrata in vigore 1) Qualsiasi paese partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che abbia firmato l Accordo potrà ratificarlo e se non lo ha firmato potrà comunque aderirvi. 2) Gli strumenti di ratifica e di adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 3) a) Per i primi cinque paesi che abbiano depositato strumenti di ratifica o di adesione l Accordo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento. (xiii)

14 Accordo di Locarno b) Per tutti gli altri paesi l Accordo entra in vigore tre mesi dopo la data della notifica da parte del Direttore generale della ratifica o dell adesione, tranne il caso in cui nello strumento sia indicata una data posteriore. In tale evenienza per quei paesi l Accordo entrerà in vigore alla data indicata. 4) La ratifica o l adesione implicano di diritto il pieno accesso a tutte le clausole e la fruizione di tutti i benefici riconosciuti dall Accordo. Articolo 10 Valore e durata dell Accordo L Accordo ha lo stesso valore e la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Articolo 11 Revisione degli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15 1) Gli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15 dell Accordo potranno essere rivisti per introdurvi i miglioramenti auspicati. 2) Ogni revisione sarà oggetto di una conferenza dei delegati dei paesi dell Unione particolare. Articolo 12 Denuncia 1) Ciascun paese potrà denunciare l Accordo mediante notifica indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia avrà effetto solo nei riguardi del paese che l avrà inoltrata, l Accordo rimanendo in vigore ed esecutivo per gli altri paesi dell Unione particolare. 2) La denuncia diverrà esecutiva a un anno dal giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto notifica. 3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il paese è divenuto membro dell Unione particolare. (xiv)

15 Accordo di Locarno Articolo 13 Territori Sono applicabili all Accordo le disposizioni dell articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Articolo 14 Firma, lingue, notifiche 1) a) L Accordo firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese (i due testi facendo ugualmente fede) è depositato presso il Governo della Svizzera. b) L Accordo rimane aperto alla firma a Berna fino al 30 giugno ) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, in altre lingue che l assemblea potrà indicare. 3) Il Direttore generale trasmette due copie (certificate conformi dal governo svizzero) del testo firmato dell Accordo ai governi che l hanno firmato e al governo di qualsiasi altro paese che ne faccia domanda. 4) Il Direttore generale fa registrare l Accordo presso la Segreteria dell Organizzazione delle Nazioni Unite. 5) Il Direttore generale notifica ai governi di tutti i paesi dell Unione particolare la data di entrata in vigore dell Accordo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica o di adesione, le accettazioni di modifiche del presente Accordo e le date in cui queste modifiche entrano in vigore nonché le notifiche di denuncia. Articolo 15 Disposizione transitoria Fino all entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all Ufficio internazionale dell Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI) o al loro Direttore. (xv)

16 Raccomandazioni relative all applicazione della Classificazione di Locarno RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI LOCARNO Il Comitato di esperti costituito in base all articolo 3 dell Accordo di Locarno raccomandò nelle sessioni del settembre 1971 e del marzo 1993 ai paesi membri dell Unione di Locarno di applicare nel modo sotto indicato la classificazione internazionale per i disegni e i modelli industriali nei propri documenti e pubblicazioni ufficiali relativi alle registrazioni e ai rinnovi di disegni o modelli industriali. a) il numero della classe verrà espresso in cifre arabe; il numero della sottoclasse sarà anch esso espresso in cifre arabe e sarà sempre di due cifre; per le sottoclassi i numeri da 1 a 9 saranno preceduti da uno 0; il numero della classe sarà separato da quello della sottoclasse da un trattino (ad esempio la classe 1 sottoclasse 4 sarà indicata come segue: 1-04); b) i numeri della classe e della sottoclasse saranno preceduti dall indicazione "Cl." (ad esempio: Cl. 1-04); c) se un deposito o una registrazione comportano l indicazione di più numeri di classi o sottoclassi, le classi saranno separate dal punto e virgola e le sottoclassi dalla virgola (ad esempio: Cl. 8-05, 08; 11-01); d) i numeri delle classi e delle sottoclassi della classificazione di Locarno saranno preceduti dall abbreviazione "LOC" e l edizione della classificazione cui sono assegnati i disegni e i modelli industriali sarà indicata da una cifra araba tra parentesi (ad esempio: LOC (9) Cl. 8-05). (xvi)

17 CLASSIFICAZIONE DI LOCARNO

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19 Classificazione di Locarno (nona edizione) Lista delle classi LISTA DELLE CLASSI CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSE 6 CLASSE 7 CLASSE 8 CLASSE 9 CLASSE 10 CLASSE 11 CLASSE 12 CLASSE 13 CLASSE 14 CLASSE 15 CLASSE 16 CLASSE 17 CLASSE 18 CLASSE 19 CLASSE 20 CLASSE 21 CLASSE 22 CLASSE 23 CLASSE 24 CLASSE 25 CLASSE 26 CLASSE 27 CLASSE 28 CLASSE 29 CLASSE 30 CLASSE 31 CLASSE 32 PRODOTTI ALIMENTARI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E MERCERIA ARTICOLI DA VIAGGIO, ASTUCCI, OMBRELLONI E OGGETTI PERSONALI NON INCLUSI NELLE ALTRE CLASSI SPAZZOLE ARTICOLI TESSILI NON CONFEZIONATI, FOGLI DI MATERIALE ARTIFICIALE O NATURALE ARREDAMENTO ARTICOLI CASALINGHI NON INCLUSI NELLE ALTRE CLASSI UTENSILI E FERRAMENTA IMBALLAGGI E RECIPIENTI PER IL TRASPORTO O PER LA MANUTENZIONE DI MERCI OROLOGI E ALTRI STRUMENTI DI MISURAZIONE, STRUMENTI DI CONTROLLO E DI SEGNALAZIONE OGGETTI ORNAMENTALI MEZZI DI TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO STRUMENTI PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE E LA TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA STRUMENTI DI REGISTRAZIONE, DI TELECOMUNICAZIONE E DI ELABORAZIONE DEI DATI MACCHINARI, NON COMPRESI NELLE ALTRE CLASSI ARTICOLI DI FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA O DI OTTICA STRUMENTI MUSICALI TIPOGRAFIA E MACCHINE DA UFFICIO CANCELLERIA, ARTICOLI PER UFFICIO, MATERIALE DIDATTICO O PER ARTISTI ATTREZZATURE DI VENDITA O PUBBLICITARIE, CARTELLI INDICATORI GIOCHI, GIOCATTOLI, TENDE E ARTICOLI SPORTIVI ARMI, ARTICOLI PIROTECNICI, ARTICOLI PER LA CACCIA INSTALLAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI FLUIDI, INSTALLAZIONI SANITARIE, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI VENTILAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA, COMBUSTIBILI SOLIDI MEDICINA E LABORATORI COSTRUZIONI ED ELEMENTI EDILI ILLUMINAZIONE TABACCHI E ARTICOLI PER FUMATORI PRODOTTI FARMACEUTICI O COSMETICI, ARTICOLI E PRODOTTI PER LA TOILETTE DISPOSITIVI ED EQUIPAGGIAMENTI CONTRO IL FUOCO, PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI E IL SOCCORSO ARTICOLI PER LA CURA E LA GESTIONE DEGLI ANIMALI MACCHINE E APPARECCHI PER LA PREPARAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, NON COMPRESI IN ALTRE CLASSI SIMBOLI GRAFICI E LOGO, MOTIVI DECORATIVI PER SUPERFICI, ORNAMENTI 1

20 Classificazione di Locarno (nona ed.) Lista classi e sottoclassi con note esplicative LISTA DELLE CLASSI E DELLE SOTTOCLASSI CON NOTE ESPLICATIVE OSSERVAZIONI GENERALI a) I titoli delle classi e delle sottoclassi sono una indicazione generale relativa del dominio di appartenenza dei prodotti. Peraltro può accadere che alcuni prodotti siano indicati con più di un titolo. Per tale ragione è bene accertare la classificazione dei vari prodotti consultando l elenco alfabetico. b) Le note esplicative relative a una classe non vengono riprese nelle note alle sottoclassi di pertinenza. È perciò importante consultarle insieme con le note relative alle sottoclassi. c) Come criterio di massima i prodotti sono classificati in prima battuta secondo la destinazione e in seconda battuta (e ove sia possibile) in base all oggetto che rappresentano. La seconda designazione è facoltativa. d) Nel caso in cui una specifica classificazione non sia espressamente prevista per i prodotti destinati a fare parte di un altro prodotto, quei prodotti sono assegnati alle stesse classi e sottoclassi del prodotto cui sono destinati e pertanto non potranno avere di norma una diversa assegnazione. e) I prodotti combinati per uso multiplo sono assegnati, con l eccezione degli articoli da arredamento combinati per uso multiplo, a tutte le classi e le sottoclassi corrispondenti a ciascuno degli usi previsti. 2

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