Tabella dei contributi in vigore dal mese di gennaio 2015

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1 Tabella dei contributi in vigore dal mese di gennaio 2015 Impiegati e operai Ente al quale sono dovuti i contributi: INPS Voci azienda Fino a 15 dipendenti lavoratori (imprese fino ed oltre 15 dipendenti) Oltre 15 dipendenti Operai ed impiegati Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti 23, ,81 1 9,19 1 Aliquota aggiuntiva ex art ,00 3-ter, legge n. 438/92 Assicurazione 3 1,61 1, disoccupazione ASpI Contributo per l`indennità di mobilità ex art. 16, , comma 2, l. 223/91 4 Fondo di garanzia per il trattamento di fine 0,20 0, rapporto 5 Assegno per il nucleo 5a 5b 0,68 0, familiare Totale 26,30 26,60 9,19 1 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 6 ORDINARIA 6a E STRAORDINARIA Fino a 50 dipendenti Oltre 50 dipendenti Settore industriale 1,90 2,20 Settore edile 6a 5,20 5,20 Settore lapideo 6b 3,70 3,70 Fino a 15 dipendenti Oltre 15 dipendenti C.I.G. straordinaria 6c ,60 0,30 lavoratori imprese oltre 15 dipendenti

2 CONTRIBUZIONE DI MATERNITÀ E DI MALATTIA Voci azienda (imprese fino ed oltre 15 dipendenti) lavoratori imprese oltre 15 dipendenti Operai ed Impiegati Tutela lavoratrici madri 7 0, Contrib. Ind. economica giornaliera di malattia. Solo per operai ed intermedi: vedi nota 8 2, CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE ASPI Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere da gennaio 2013, l art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 ha introdotto un contributo addizionale, pari all 1,40 della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai soli rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (sostanzialmente, i contratti con termine di durata apposto). Il contributo addizionale riguarda indifferentemente i contratti già in essere al 1 gennaio 2013 e quelli stipulati da tale data in poi, fatti salvi i previsti casi di esclusione. Contributo addizionale ASpI per contratti non a tempo indeterminato azienda 1, lavoratori Esclusioni Il contributo addizionale ASpI non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori: 1. i lavoratori assunti con contratto a termine per sostituire lavoratori assenti; 2. i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963; 3. limitatamente ai periodi contributivi dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati entro il 31 dicembre 2011; 4. gli apprendisti. NOTA BENE Tutti i contributi dovuti all`inps devono essere computati con rispetto dei minimali retributivi giornalieri: 47,68 per operai ed impiegati, compresi quelli del settore dello spettacolo: vedi questa stessa newsletter. Per tutti i contributi di competenza INPS, esposti sopra, non sono fissati limiti

3 massimali relativamente ai lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre Per i lavoratori che ne sono privi e che si iscrivono per la prima volta a decorrere dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie (ovvero che esercitino, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in presenza delle condizioni richieste dalla legge n. 335/1995, l`opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione), la contribuzione pensionistica (Ivs e addizionale 1 ex art. 3-ter, legge n. 438/92) è dovuta, con effetto dal 1 gennaio 2015, entro il massimale di ,00. 1 L`aliquota a carico dell`azienda comprende i seguenti contributi: - 21,50 Fondo pens. lav. dip. (la misura comprende l`aumento di 0,40 punti percentuali in atto dal 1 ottobre 1995 per effetto del d.m. 15 gennaio 1996: AIB Notizie n. 4/96, pagg. 107 e segg.; l`aumento di 0,35 punti percentuali in atto dal 1 gennaio 1996 con contestuale, equivalente, riduzione della contribuzione GES.CA.L. per effetto dell`art. 3, comma 24, legge 8 agosto 1995, n. 335: AIB Notizie n. 2/96, pagg. 51 e segg.; l`aumento di 4,43 punti percentuali in atto dal 1 gennaio 1996 con contestuale, corrispondente, riduzione delle contribuzioni Assicurazione T.B.C., tutela lavoratrici madri e Assegno per il nucleo familiare per effetto del d.m. 21 febbraio 1996: AIB Notizie n. 15/96, pagg. 61 e segg.); - 0,11 percentualizz. contrib. base; - 1,70 aliq. agg.va art. 22, comma 4, legge , n. 41; - 0,50 contrib. agg.vo legge , n L`aliquota a carico lavoratori comprende l`aumento di 0,25 punti percentuali in atto dal 1 maggio 1991 per effetto del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202, in AIB Notizie n. 30/91, pag. 11; gli aumenti di 0,60 e di 0,20 punti percentuali in atto rispettivamente dal 1 luglio 1992 e dal 1 gennaio 1993 per effetto del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, in AIB Notizie n. 44/92, pagg. 7 e segg.; nonché gli aumenti di 0,20 e 0,35 punti percentuali in atto rispettivamente dal 1 ottobre 1995 e 1 gennaio 1996, per effetto del d.m. 16 gennaio 1996 e dell`art. 2, comma 24, legge n. 335/1995 dianzi citati. Infine, l`aliquota comprende l`aumento dello 0,30 disposto dalla legge n. 296/ Aliquota aggiuntiva introdotta dall`art. 3-ter, legge n. 438/1992. Si applica sulla retribuzione eccedente ,00: vedi questa stessa newsletter. L`aliquota non è computata nel totale a fine colonna. 3 Con effetto dal periodo di paga gennaio 2013, le assicurazioni ASpI e mini-aspi sono finanziate, tra l altro, attraverso un contributo ordinario pari all 1,61 della retribuzione imponibile. Si tratta dell aliquota contributiva già versata per la preesistente assicurazione DS, composta dall aliquota 1,30, dalla percentualizzazione dello 0,01 del contributo base e dal contributo incrementale dello 0,30 destinato, per le Aziende che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua e, in caso contrario, ai Fondi di rotazione presso i Ministeri del Lavoro e dell`economia. 4 Contributo interamente a carico impresa, introdotto con effetto dal 1 agosto 1991, dall`art. 16, comma 2, legge 23 luglio 1991, n L`obbligo non riguarda le imprese fino a 15 dipendenti, per le quali non sono ammessi interventi CIG straordinari. 5 L`aliquota 0,20 è in vigore dal 1 gennaio 1992 per effetto del decreto legislativo 27 gennaio 1992 (AIB Notizie n. 8/92, pag. 111). L`aliquota previgente era 0,15. 5a L`art. 120 della legge n. 388/2000 ha disposto, con effetto dal 1 febbraio 2001, un esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare nella misura di 0,8 punti percentuali. Tale esonero, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006", per effetto del sistema di "nettizzazione" dei contributi, opera direttamente in riduzione dell aliquota CUAF. 5b L art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2006, l esonero di un punto percentuale degli oneri contributivi a carico Azienda. Per le imprese del settore industriale, tale esonero opera interamente sull aliquota CUAF, che viene ridotta dall 1,68 allo 0,68. Sono escluse dalla riduzione le Aziende operanti all estero in Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, per i dipendenti ivi impiegati (AIB Notizie n. 2/2006, pagg. 49 e segg.). 6 Con effetto dal 1 agosto 1991 l`obbligo della contribuzione CIG è esteso alle retribuzioni degli impiegati e dei quadri ai sensi dell`art. 14, comma 2, legge 23 luglio 1991, n I contributi per la gestione CIG ordinaria sono tutti interamente a carico delle imprese. Il contributo 0,90 per cento per la Gestione CIG

4 straordinaria è dovuto anche dalle imprese dei settori lapideo ed edile; è ripartito in 0,60 e 0,30, rispettivamente a carico impresa e lavoratore. 6a Il contributo 1,90 e 2,20, è dovuto continuativamente sulle retribuzioni di tutti i periodi di paga. E` inoltre previsto un contributo addizionale, dovuto interamente a carico delle imprese sulla base delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, di fatto corrisposte in esito a specifica autorizzazione (legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 12). Per gli interventi ordinari, il contributo addizionale è dovuto nelle ipotesi di causa oggettivamente evitabile, nelle misure del 4 e dell`8 rispettivamente a carico delle imprese fino ed oltre i 50 dipendenti. Per gli interventi straordinari, il contributo addizionale è dovuto in ogni caso (indipendentemente dalla evitabilità della causa), nelle aliquote del 3 e del 4,50, rispettivamente per le imprese fino ed oltre i 50 dipendenti. (AIB Notizie n. 31/88, pag. 45 e n. 32/88, pag. 5). Ai sensi dell`art. 1, commi 4 e 8, legge n.223/1991, il contributo addizionale per gli interventi straordinari CIG è dovuto nella misura doppia - dal 3 al 6, ovvero dal 4,5 al 9 per le imprese con più di 50 dipendenti - nei seguenti due casi: a) trascorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del trattamento di CIGS; b) inottemperanza al d.m. che stabilisce i meccanismi di rotazione. L`obbligo ha effetto immediato dal decreto non ottemperato. In quest`ultimo caso, trascorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del trattamento, il contributo viene maggiorato del 150. Per il settore edile l`aliquota percentuale del contributo normale, pari al 5,20, è unica e non varia in relazione al numero dei dipendenti; inoltre, con effetto dal 1 gennaio 1998, il contributo normale nella indicata misura del 5,20 resta fermo per i soli operai. Per impiegati e quadri l`aliquota è, invece, dovuta nelle stesse misure previste per il settore industriale, e quindi è pari a 1,90 per le aziende fino a 50 dipendenti e 2,20 per le aziende con oltre 50 dipendenti (art. 2, decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4). 6b L`art. 2, comma 1, della legge 20 marzo 1998, n. 52, di conversione del decreto legge 20 gennaio 1998 (in AIB Notizie n. 13/98, pagg. 49 e segg.) ha ridotto il contributo normale per il finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria a carico delle aziende del settore dei materiali lapidei limitatamente agli impiegati e quadri. Più precisamente, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, e cioè dal mese di marzo 1998, per gli impiegati e quadri del settore lapideo è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell`1,90 per le aziende fino a 50 dipendenti, e del 2,20 per le aziende con oltre 50 dipendenti. Resta, invece, ferma la misura del 3,70 per gli operai. 6c Contributo introdotto dall`art. 9, legge 29 dicembre 1990, n Con effetto dal 1 agosto 1991 l`obbligo non riguarda le imprese fino a 15 dipendenti, per le quali non sono ammessi interventi CIG straordinari. 7 Il contributo per maternità è stato ridotto di 0,20 punti percentuali a decorrere dal 1 luglio Per i viaggiatori e piazzisti (assicurati come tali, separatamente dagli altri impiegati), l`aliquota del contributo per la tutela lavoratrici madri è dello 0,24 interamente a carico del datore di lavoro: decreto ministeriale 21 febbraio 1996: AIB Notizie n. 15/96, pagg. 61 e segg.. Le Aziende operanti all estero in Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale fruiscono, per i dipendenti ivi impiegati, dell esonero contributivo disposto dall art. 120, legge n. 388/2000, in misura dello 0,40. Per queste Aziende l esonero è escluso dal sistema della "nettizzazione" dei contributi, per cui continua ad essere fruito mediante esposizione del relativo importo sul modello Uniemens. 8 Il contributo 2,22 è dovuto per tutti gli operai indistintamente; è versato anche per gli intermedi, qualora si intenda assicurare a tali lavoratori la erogazione dell`indennità giornaliera di malattia a carico dell`inps. Il contributo non è dovuto per gli apprendisti, per gli impiegati, per i quadri e per i dirigenti.

5 * * * LORDIZZAZIONE delle indennità di malattia, infortunio e maternità, per il computo delle integrazioni contrattuali a carico impresa. Con effetto dal 1 gennaio e quindi per il per la generalità dei lavoratori i coefficienti di lordizzazione sono: - 1, presso le imprese fino a 15 dipendenti; - 1, presso le imprese maggiori. Per i lavoratori nel primo anno successivo alla promozione dall`apprendistato e per i primi sei mesi dalla assunzione in qualifica dei giovani muniti del noto diploma professionale i coefficienti sono: 1, e 1, rispettivamente presso le imprese fino, ed oltre 15 dipendenti. Tabella dei contributi in vigore dal mese di gennaio 2015 Dirigenti Ente al quale sono dovuti i contributi: INPS Voci azienda dirigente Fondo Previdenza Dirigenti 1 23,81 9,19 Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto 2 0, Totale 24,21 9,19 Aliquota aggiuntiva ,00 Voci azienda Fino a 15 dipendenti dirigente Assicurazione disoccupazione ASpI 4 1,61 1,61 Assegno per il nucleo familiare 4 4a 0,68 0,68 Oltre 15 dipendenti Contributo per l`indennità di mobilità ex art. 16, comma 2, l. 223/ , Totale 2,29 2,

6 Voci azienda dirigente Tutela lavoratrici madri 0, CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE ASPI Anche per i dirigenti, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere da gennaio 2013, è dovuto, ex art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, il contributo addizionale, pari all 1,4 della retribuzione imponibile, con riferimento ai soli rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (sostanzialmente, i contratti con termine di durata apposto). Il contributo addizionale riguarda indifferentemente i contratti già in essere al 1 gennaio 2013 e quelli stipulati da tale data in poi, fatti salvi i previsti casi di esclusione. Restano ferme le ipotesi di esclusione già illustrate nella sezione dedicata ad impiegati ed operai. Contributo addizionale ASpI per contratti non a tempo indeterminato azienda lavoratori 1, Ente al quale sono dovuti i contributi: FASI Voci azienda fino ed oltre i 15 dipendenti Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in servizio iscritti al Fondo 6 468,00 al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 6 318,00 al trimestre dirigente 240,00 al trimestre Le aliquote 23,81 e 9,19, rispettivamente a carico azienda e dirigente, si calcolano sulla retribuzione fino a ,00 annui per i dirigenti privi di anzianità contributiva al Per i dirigenti con anzianità contributiva presso l INPDAI ovvero presso altro regime obbligatorio al è stato eliminato, con effetto dal 1 gennaio 2003, il massimale contributivo Ivs in vigore presso l INPDAI fino al , e pertanto le aliquote in parola si applicano all`intera retribuzione imponibile. 2 L`aliquota 0,40 è in vigore dal 1 gennaio 1992 per effetto del d. l. 27 gennaio 1992 (AIB Notizie n. 9/92, pag. 127). L`aliquota previgente era 0,35. È dovuta sull`intera retribuzione, senza limiti di massimale. 3 L`aliquota 1, a carico dirigente, è dovuta sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell`assicurazione Generale Obbligatoria, per l`anno 2014 pari a ,00, ed entro il limite massimale di ,00 annui, per i dirigenti privi di anzianità contributiva al ; mentre è dovuta senza limiti di massimale per i dirigenti con anzianità contributiva alla predetta data. 4 Le percentuali indicate si calcolano sull`intera retribuzione, con il limite minimale giornaliero di 131,89 dal 1 gennaio 2015 indicato in questa stessa newsletter ( 131,63, fino al 31 dicembre 2014). Con effetto dal 1 febbraio 2001, l`art. 120 della legge n. 388/2000 ha disposto un esonero dal versamento dei contributi dovuti per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare nella misura di 0,8 punti percentuali. Tale esonero, a

7 decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006", per effetto del sistema di "nettizzazione" dei contributi, opera direttamente in riduzione dell aliquota CUAF. 4a L art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2006, l esonero di un punto percentuale degli oneri contributivi a carico Azienda. Per le imprese del settore industriale, tale esonero opera interamente sull aliquota CUAF, che viene ridotta dall 1,68 allo 0,68. Sono escluse dalla riduzione le Aziende operanti all estero in Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, per i dipendenti ivi impiegati. 5 Contributo interamente a carico impresa, introdotto con effetto dal 1 agosto 1991, dall`art. 16, comma 2, legge 23 luglio 1991, n L`obbligo non riguarda le imprese fino a 15 dipendenti, per le quali non sono ammessi interventi CIG straordinari. 6 Gli importi trimestrali indicati corrispondono a quelli annuali di 1.872,00, e di 1.272,00 a carico azienda; di 960,00 a carico dirigente, fissati dall`accordo 30 dicembre 2014, (v. newsletter associativa 27 gennaio 2015). Per le Aziende che si iscrivano, a partire dal 1 aprile 2006, a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio, il contributo trimestrale di 318,00 è maggiorato del 25. In tale ipotesi, pertanto, il medesimo è pari a 397,50 al trimestre per ciascun dirigente alle dipendenze (vedi AIB Notizie n. 1/2012).

8 Ente al quale sono dovuti i contributi: PREVINDAI (se il dirigente vi aderisce) A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 (classe 1) azienda dirigente sulla retribuzione fino a ,00 annui ,00 * 4,00 Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lett. A), dall l Azienda deve trasferire al Previndai una quota dell accantonamento annuale del TFR, di importo pari al 3 della retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente, sempre che lo stesso non abbia optato per il versamento dell`intero TFR. * Se il dirigente versa anche una quota a proprio carico ed ha un`anzianità dirigenziale presso l`impresa superiore a sei anni compiuti, il contributo annuo a carico azienda dovuto dal 2013 non può essere inferiore a 4.800,00 euro (Accordo 25 novembre 2009). B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1 gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato anteriore al 28 aprile 1993 (classe 2) azienda dirigente sulla retribuzione fino a , ,00 * 4,00 Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l`azienda deve trasferire al Previndai una quota dell`accantonamento annuale del TFR, di importo pari al 4 della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente, sempre che lo stesso non abbia optato per il versamento dell`intero TFR. * Se il dirigente versa anche una quota a proprio carico ed ha un`anzianità dirigenziale presso l`impresa superiore a sei anni compiuti, il contributo annuo a carico azienda dovuto dal 2013, quindi anche per l`anno 2015, non può essere inferiore a 4.800,00 euro (Accordo 25 novembre 2009). C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1 gennaio 1996, di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 (classe 3) azienda dirigente sulla retribuzione fino a , ,00 * 4,00

9 Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l`azienda deve trasferire al Previndai l`intera quota dell`accantonamento annuale del TFR afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. * Se il dirigente versa anche una quota a proprio carico ed ha un`anzianità dirigenziale presso l`impresa superiore a sei anni compiuti, il contributo annuo a carico azienda dovuto dal 2013, quindi anche per l`anno 2015, non può essere inferiore a 4.800,00 euro (Accordo 25 novembre 2009). 1 Dal 1 gennaio 2006 è stato abolito l obbligo del rispetto, nel versamento del contributo base (quota a carico azienda e quota a carico dirigente), del limite di deducibilità fiscale, pari ad 5.164,57. 2 Le misure minime percentuali del contributo - a carico azienda e dirigente - in occasione del versamento trimestrale, indicate nei precedenti punti A), B) e C), sono state fissate dall`accordo 14 aprile 2006 (AIB Notizie n. 15/2006, pagg. 13 e segg.), confermate dall`accordo di rinnovo 25 novembre 2009 (AIB Notizie n. 45/2009) e non modificate dall Accordo di rinnovo 30 dicembre A decorrere dal 1 gennaio 2005 il dirigente iscritto al Fondo può versare un contributo aggiuntivo a quello ordinario, a totale carico dell iscritto. L aliquota contributiva applicabile può essere pari, alternativamente, all 1, all 1,5 o al 2 della retribuzione globale lorda utile ai fini del TFR. Il versamento della contribuzione è soggetto alle stesse modalità ed agli stessi termini stabiliti per la contribuzione ordinaria. Non trovano applicazione i massimali annui (per ulteriori indicazioni, si veda la circolare Previndai n. 29/Imprese del maggio 2006, in AIB Notizie n. 18/2006, pagg. 37 e segg.). 4 Con decorrenza 1 gennaio 2010, l`azienda ha facoltà di versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, anche se il dirigente versa a proprio carico il solo contributo minimo del 4 (Accordo 25 novembre 2009). 5 Con decorrenza 1 gennaio 2010, il massimale è stato elevato a ,00 euro (Accordo 25 novembre 2009, AIB Notizie n. 45/2009) N.B.: Le nuove adesioni a PREVINDAI dal 1 gennaio 2007 possono avvenire anche tramite il solo conferimento del TFR maturando, sia in modalità esplicita che tacita. I dirigenti aderenti a PREVINDAI, che versino solo una quota di TFR, nel corso del rapporto di lavoro possono modificare la loro scelta e destinare al fondo anche il residuo TFR maturando. In tal caso l`azienda trasferirà al fondo l`intera quota.

10 Tabella dei contributi in vigore dal mese di gennaio 2015 Apprendisti Ente al quale sono dovuti i contributi: INPS AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI Criteri di computo dell`organico Le percentuali si applicano sulla retribuzione imponibile. La nuova misura della contribuzione opera, con effetto dal 1 gennaio 2007, indifferentemente per i contratti di apprendistato stipulati da tale data in poi e per i contratti di apprendistato già in essere. La soglia di organico (fino a 9 dipendenti) che consente l applicazione, per il primo ed il secondo anno di durata del contratto, rispettivamente dell aliquota del 1,5 e del 3, va verificata nel momento di costituzione di ciascun rapporto di apprendistato, per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2007 in poi. Nel computo dei dipendenti vanno inclusi tutti i lavoratori di qualunque qualifica (anche i dirigenti e i lavoratori a domicilio), con esclusione di: apprendisti; eventuali CFL ancora in essere; lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex d.lgs. n. 276/2003; lavoratori assunti con contratto di reinserimento, ex art. 20, legge n. 223/1991; lavoratori somministrati, quando il calcolo riguarda l organico dell utilizzatore. I lavoratori part-time si computano in proporzione all orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. I lavoratori assenti vanno esclusi dal computo soltanto se sono stati sostituiti, ed in tal caso si computano i sostituti. I lavoratori intermittenti devono essere computati secondo il criterio stabilito nell art. 39, d.lgs. n. 276/2003, vale a dire in proporzione all orario di lavoro effettivamente svolto nell arco di ciascun semestre. Per ulteriori indicazioni, si veda la circolare INPS 23 gennaio 2007, n A. Assunzioni effettuate entro il Organico Quota Azienda Quota apprendista Totale fino a 9 dipendenti 1 anno 1,5 + 1,61 2 5,84 8,95 2 anno 3 + 1,61 2 5,84 10,45 dal 3 anno ,61 2 5,84 17,45

11 Con messaggio n del 19 ottobre , l`inps ha disposto che la ripartizione, fra le gestioni interessate, dell`aliquota del 10 a carico dei datori di lavoro debba essere effettuata nel seguente modo: FPLD 9,01 CUAF 0,11 MALATTIA 0,53 MATERNITA` 0,05 INAIL 0,30 B. Assunzioni effettuate a decorrere dal Organico Quota Azienda Quota apprendista Totale fino a 9 dipendenti 1 anno 0 + 1,61 2 5,84 7,45 2 anno 0+ 1,61 2 5,84 7,45 3 anno 0+ 1,61 2 5,84 7,45 dal 4 anno ,61 2 5,84 17,45 L`art. 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n ha introdotto un`agevolazione, sotto forma di sgravio contributivo pari al 100 dell`aliquota contributiva a carico azienda, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti. Lo sgravio contributivo per i primi tre anni della formazione in apprendistato si applica ai contratti stipulati successivamente al 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre Per gli anni di apprendistato successivi al terzo, anche per le aziende in parola è dovuta l`aliquota ordinaria dell`11,61. Resta ferma, invece, l`aliquota contributiva del 5,84 a carico apprendista. La concessione al datore di lavoro dello sgravio contributivo totale è subordinata: 1) al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 (sostituito dai nuovi regolamenti CE n. 1407/2013 e n. 1408/2013). Per l accesso allo sgravio, pertanto, le imprese devono presentare all INPS apposita dichiarazione; 2) alla condizione del possesso della regolarità contributiva e del rispetto degli accordi e contratti collettivi di lavoro applicabili. In assenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) che precedono, trovano applicazione le aliquote indicate alla precedente tabella A.

12 AZIENDE CON OLTRE 9 DIPENDENTI Organico Quota Azienda Quota apprendista Totale oltre 9 dipendenti dalla data di assunzione ,61 2 5,84 17,45 PROSECUZIONE DEL RAPPORTO AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO: MANTENIMENTO DEI BENEFICI PER L ANNO SUCCESSIVO Quota Azienda Quota apprendista Totale ,61 2 5,84 17,45 ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO DALLE LISTE DI MOBILITA` Quota Azienda Quota apprendista per i primi 18 mesi 10 5,84 per il residuo periodo di apprendistato aliquota ordinaria 5,84 N.B. Per i lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e soggettivi previsti per una delle tre tipologie di apprendistato (per la qualifica ed il diploma professionale; professionalizzante o di mestiere; di alta formazione e ricerca), la disciplina "speciale" consistente nel regime contributivo proprio delle assunzioni dalla liste di mobilità e nell`esclusione del recesso ad nutum al termine della formazione opera a condizione che nel contratto individuale di lavoro le parti abbiano espressamente e per iscritto inserito la clausola di rinuncia alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione 5. L agevolazione compete sulla base delle medesime condizioni cui sono subordinate le agevolazioni di cui all art. 25, comma 9, legge n. 223/1991, ivi comprese quelle: concernenti il possesso della regolarità contributiva ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi di lavoro applicabili (ex art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006); derivanti dall applicazione dei principi generali in materia di agevolazioni (art. 4, commi 12, 13 e 14, legge n. 92/2012). Se il lavoratore assunto era destinatario dell indennità di mobilità, al datore di lavoro compete, in aggiunta all applicazione dell aliquota contributiva ridotta al 10, anche il beneficio del contributo mensile pari al 50 della predetta indennità ancora spettante al lavoratore 6.

13 ASSUNZIONI AGEVOLATE Quota Azienda Quota Lavoratore 10 aliquota piena La contribuzione dovuta per i lavoratori assunti in forza di disposizioni agevolative che rimandano, per l identificazione dell aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura dovuta per gli apprendisti (es. lavoratori assunti dalle liste di mobilità), non è maggiorata né dell aliquota ordinaria di finanziamento dell ASpI (1,61), né, tantomeno, dell aliquota addizionale (1,4) riferita alle assunzioni a tempo determinato 7. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, e anche per l`anno 2015, in relazione a tali assunzioni agevolate resta confermata l aliquota contributiva del In AIB Notizie n. 4/2007, pagg. 11 e segg.. 2 Anche per gli apprendisti, con l`esclusione di quelli assunti dalle liste di mobilità, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2013", è dovuto il contributo ordinario di finanziamento dell`aspi, nella misura dell`1,61, per effetto dell`avvenuta estensione della nuova assicurazione per l`impiego anche a tale categoria di prestatori. L`aliquota non è abbattuta delle riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e 266/2005. Se il TFR dell`apprendista è versato al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare, trovano applicazione le misure compensative ex art. 8, d. l. n. 203/ AIB Notizie n. 39/2007, pagg. 11 e segg.. 4 In AIB Notizie n. 43/2011. Per le condizioni di accesso e le modalità di fruizione dello sgravio totale, si veda la circolare INPS 2 novembre 2012, n. 128, allegata alla circolare associativa RS/NF/es del 12 novembre Per una disamina più approfondita, v. circolare INPS n. 128/2012, di cui alla nota che precede. 6 V. nota precedente. 7 Art. 2, comma 37, l. 28 giugno 2012, n. 92.

14 * * * 1. Contributo di solidarietà Il contributo di solidarietà 10 non è indicato, perché riguarda erogazioni che non presentano carattere continuativo. La materia, disciplinata dall`art. 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166, è stata rivisitata dall`art. 6 del d. lgs. n. 314/1997. Ferma la disciplina già nota, l`effetto della rivisitazione comporta che, dal 1 gennaio 1998, i premi a carico azienda per polizze assicurative a copertura di rischi extraprofessionali, vita e sanitarie, anche se previste da contratto, accordo o regolamento, sono soggette a contribuzione ordinaria e non al contributo di solidarietà 10, come avvenuto fino al 31 dicembre 1997 (Inserto Redazionale AIB Notizie n. 3/98). 2. Contributo sulle interruzioni dei rapporti a tempo indeterminato Il contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all ASpI, per eventi intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, non è indicato in quanto non è generalizzato. È dovuto in misura pari al 41 del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Per l anno 2015 si attende l`ufficializzazione degli importi da parte dell`inps. Nel computo sono considerati anche i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque ha dato luogo a restituzione del contributo addizionale 1,40, dovuto per i contratti con termine di durata apposto. Sono, invece, esclusi i periodi di aspettativa non retribuita, nonché i periodi di congedo straordinario, ex art. 42, comma 5. d. lgs. n. 151/2001. Le istruzioni operative sono state emanate dall`inps con circolare 22 marzo 2013, n. 44 1, e con messaggio 27 giugno 2013, n Devoluzione TFR e misure compensative I datori di lavoro che devolvono le quote di TFR maturando alle forme di previdenza complementare o che, occupando oltre 49 dipendenti, versano le quote di TFR inoptato al Fondo di Tesoreria, fruiscono delle misure compensative previste dal d.lgs. n. 252/2005, dal d.l. n. 203/2005 ed alla legge 296/2007. Si tratta nello specifico: a) dell abbattimento del contributo al Fondo di Garanzia TFR (0,20, elevato allo 0,40 per i dirigenti) nella stessa percentuale di TFR versato alla previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria b) dell esonero contributivo pari allo 0,28 a far data dal 1 gennaio 2014 sui contributi sociali (in via prioritaria su ANF, maternità e disoccupazione, ed in caso di in capienza sui contributi comunque dovuti all INPS) nella stessa percentuale di TFR devoluto alla previdenza complementare o versato al Fondo Tesoreria c) della deduzione dal reddito di impresa del 4 dell importo annuo di TFR devoluto alla previdenza complementare o versato al Fondo di Tesoreria (elevato al 6 per le aziende con meno di 50 addetti)

15 Delle misure compensative di natura contributiva (lettere a) e b)), l Azienda terrà conto in sede di calcolo e versamento della contribuzione mensile dovuta, in relazione alla percentuale spettante. 4. Quota mensile di TFR in busta paga La Legge di stabilità per il ha esteso le misure compensative indicate al precedente punto 3) alle Aziende che, su richiesta del lavoratore e per i periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, monetizzino in busta paga mensilmente la quota di TFR maturando, quale parte integrativa della retribuzione. Le Aziende fino a 49 dipendenti che, per l erogazione in busta paga delle quote di TFR maturando, faranno ricorso ad un finanziamento bancario specificamente dedicato, fruiranno, invece, del solo esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia TFR (0,20, elevato allo 0,40 per i dirigenti). Le medesime Aziende saranno tenute a versare un contributo pari allo 0,20 della retribuzione imponibile nella stessa percentuale del TFR monetizzato ai dipendenti, al fine di alimentare un Fondo di Garanzia ad hoc che verrà istituito presso l INPS. Per l operatività delle nuove disposizioni sarà emanato un apposito decreto. 1 In AIB Notizie n. 12/ In AIB Notizie n. 26/ art. 1, commi 26-34, legge n. 190/2014

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