Allegato A) della determinazione dirigenziale n. 250 del 4 settembre 2013
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1 Allegato A) della determinazione dirigenziale n. 250 del 4 settembre 2013 AVVISO PUBBLICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLA CCIAA DI AVELLINO PER IL MICROCREDITO CAPITOLATO SPECIALE DI GARA Art. 1 PREMESSA La Camera di Commercio di Avellino ha deliberato di attivare nel 2013 una iniziativa per favorire l accesso al microcredito, stimolando la crescita e la competitività del tessuto produttivo irpino. L obiettivo della CCIAA è quello di fornire il proprio sostegno finalizzato al supporto della microimprenditorialità locale e il lavoro autonomo, attraverso il finanziamento di iniziative imprenditoriali promosse da micro e piccole imprese che trovano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali del credito, ovvero la realizzazione di nuovi investimenti e/o il consolidamento dell attività imprenditoriale nell ambito di imprese già esistenti. Attraverso la costituzione di un fondo di garanzia destinato alle microimprese irpine, l Ente Camerale intende stimolare la concessione di finanziamenti da parte degli intermediari creditizi consentendo loro di aumentare il volume di operazioni a parità di capitali disponibili. La garanzia è diretta, esplicita, con privilegio di primo grado, nonché irrevocabile ed incondizionata, secondo quanto previsto dall accordo di Basilea vigente. L iniziativa s inserisce nell ambito delle iniziative promozionali a favore del sistema delle imprese irpine e delle azioni strategiche programmate dalla Camera di Commercio di Avellino nell'interesse del tessuto imprenditoriale locale e dello sviluppo dell economia locale, secondo la mission camerale cosi come individuata dalla legge 580/1993, poi riformata dal recente Decreto Legislativo n. 23 del Art. 2 OGGETTO DELL APPALTO Elemento costitutivo del contratto oggetto del presente capitolato è la gestione tecnica e finanziaria del fondo di garanzia costituito dalla CCIAA per l accesso al microcredito in provincia di Avellino approvato dalla Giunta camerale con delibere n. 4/41 del 12 aprile 2013 e n. 6/56 A del 25 giugno I beneficiari finali del fondo di garanzia sono le microimprese ubicate in provincia di Avellino che desiderino realizzare progetti di crescita e sviluppo aziendale o investimenti a consolidamento dell'impresa e che saranno selezionate tramite un bando della CCIAA di concerto con il Soggetto aggiudicatario della presente gara. In particolare per essere ammissibili alla garanzia, le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: siano microimprese 1 ai sensi dell allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea; abbiano sede legale ed operativa in provincia di Avellino; siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; siano attive al momento della presentazione della richiesta di microcredito ed al momento della relativa erogazione; Saranno ammesse a finanziamento le spese sostenute per i seguenti piani di investimento: le spese di funzionamento e di gestione, le spese per consulenze specialistiche inerenti il programma proposto; le spese per investimenti fissi limitatamente a macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma dei locali, direttamente connessi all attività, acquisto di scorte, consolidamento debiti. 1 Per la definizione di micro, piccola e media impresa si veda l allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea. 1
2 La garanzia concessa sarà pari al 100% del valore del finanziamento concesso che non potrà superare i ,00 euro. Il soggetto gestore aggiudicatario dovrà nel dettaglio fornire i seguenti servizi: redazione e pubblicizzazione del bando di microcredito di concerto con la CCIAA; ricezione ed esame tecnico delle istanze di finanziamento; erogazione dei finanziamenti concessi; controlli e monitoraggio: il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre ed inviare, con cadenza bimestrale, alla CCIAA un rendiconto riepilogativo delle istanze valutate, garanzie concesse, erogazioni eseguite nel corso del periodo, rimborsi programmati, rimborsi ricevuti; archiviazione di tutti i fascicoli relativi alle operazioni presentate sul fondo dall avvio della operatività. Le fasi di esame tecnico della domanda e, concluso in senso positivo l iter istruttorio, concessione del prestito all impresa beneficiaria dovranno essere espletate entro il periodo massimo di 30 giorni dalla ricezione della pratica. Il valore dell appalto è stato quantificato in ,00 euro utilizzando i dati medi rilevati dalla Banca d'italia, sulla base del differenziale tra tassi attivi per il soggetto aggiudicatario sui finanziamenti concessi, le commissioni sulla garanzia ed il tasso passivo che lo stesso soggetto riconoscerà sulla dotazione del fondo. Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono concorrere all affidamento dell incarico gli Istituti di credito che siano regolarmente autorizzati a svolgere l attività creditizia di cui all art. 10 D. Lgs. N. 385/1993 e s.m.i. e iscritti all Albo di cui all art. 13 del D. Lgs. N. 385/1993 e s.m.i., gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. Le persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro dell Unione europea dovranno dichiarare il possesso di autorizzazione all esercizio dell attività sopra indicata in base alla legislazione dello Stato di appartenenza. Gli stessi soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed essere in possesso di adeguata capacità economica, finanziaria e tecnica come di seguito descritta: a) essere in possesso di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio che assicuri, in particolare, esperienza e qualificazione del personale da impiegare; b) capacità di fornire, senza alcun onere aggiuntivo e qualora la Camera di Commercio di Avellino lo ritenga opportuno, assistenza tecnica alla stessa Camera nello svolgimento delle sue funzioni previste nel bando di microcredito, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo attività di promozione, di assistenza e tutoraggio a favore del richiedente per la presentazione della domanda di finanziamento, eventuale supporto all attività di formazione, accompagnamento, ecc. La Camera di Commercio si riserva di chiedere all aggiudicatario prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto, verifiche sull effettivo rispetto degli impegni assunti. Nel caso in cui il Soggetto gestore non abbia un proprio sportello operativo in provincia di Avellino, deve impegnarsi ad attivare, in caso di aggiudicazione, modalità organizzative per fornire informazioni e prestare assistenza ai richiedenti i finanziamenti presso la sede della Camera di Commercio di Avellino o presso sedi delle Associazioni di categoria in provincia di Avellino con cui stipulare appositi accordi. Costituirà uno degli elementi di valutazione della struttura tecnico-organizzativa del soggetto concorrente aver gestito nell ultimo quinquennio ( ) per conto di amministrazioni pubbliche fondi per la concessione di microcrediti a favore delle imprese appartenenti a diversi settori produttivi. 2
3 Art. 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione avverrà con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006, vale a dire che l aggiudicazione del presente appalto verrà disposta a favore del Soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio con l applicazione dei criteri di cui all art. 7 del presente capitolato speciale. In caso di discordanza tra le indicazioni dell offerta economica in cifre ed in lettere, sarà considerata l offerta più favorevole per la Camera di Commercio. Risulterà aggiudicatario il Soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. In caso di parità tra due o più offerte si terrà conto dell ordine cronologico di invio delle offerte. Art. 5 DOTAZIONE DEL FONDO DI MICROCREDITO La dotazione iniziale del fondo di garanzia è di ,00 (un milione e cinquecentomila) di euro e potrà essere ulteriormente implementata dalla CCIAA. La Camera verserà un importo pari al 20% della dotazione al momento della sottoscrizione del contratto con il gestore affidatario del servizio. Il restante importo sarà versato in tranches, sempre pari al venti per cento della dotazione iniziale, una volta che le risorse del fondo risulteranno utilizzate per la copertura dei finanziamenti concessi, entro trenta giorni dalla richiesta scritta del soggetto gestore. Il fondo è alimentato oltre che dai conferimenti della Camera di Commercio e dai rimborsi dei beneficiari del microcredito, anche dagli interessi bancari attivi maturati su tali somme depositate presso il soggetto gestore aggiudicatario. Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE Il servizio in oggetto sarà aggiudicato in favore del Soggetto in possesso dei requisiti di cui all art. 3 del presente capitolato che avrà presentato l offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti parametri, in riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa applicazione dei seguenti criteri. Costituisce un parametro per l elaborazione della proposta economica il tasso Euribor a tre mesi base 360 riferito alla media del mese precedente. La Commissione di valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, nominata dal Segretario Generale della Camera di Commercio, dispone per la valutazione degli elementi di n. 100 (cento) punti come di seguito dettagliati. Agli elementi della proposta tecnico-organizzativa cui è riservato il punteggio totale massimo di punti 30/100 saranno attribuiti i seguenti punteggi parziali massimi: a) Numero di Enti/Amministrazioni che hanno affidato al soggetto servizi analoghi di cui nel quinquennio punteggio massimo attribuibile: 6/100. In particolare A=(a1/a-max)x6. Ove: A è il punteggio totale attribuito al concorrente; a1 è il numero di enti/amministrazioni dichiarati nell offerta in esame; a-max è il numero di enti/amministrazioni dichiarato dal concorrente che ha dichiarato l offerta migliore. b) Importo complessivo gestito di microcredito a favore delle imprese nel quinquennio punteggio massimo attribuibile: 6/100. In particolare B=(b1/b-max)x6. Ove: B è il punteggio totale attribuito al concorrente; b1 è l importo dichiarato nell offerta in esame; b- max è l importo dichiarato dal concorrente che ha dichiarato l offerta migliore; c) Aspetto tecnico organizzativo del servizio da presentare in forma di relazione, sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente, in cui viene descritta l organizzazione proposta del servizio (n. 4 fogli A4 max); punteggio massimo attribuibile: 6/100; d) Proposte aggiuntive e migliorative a titolo gratuito che implementano il servizio oggetto del presente capitolato, come a solo titolo esemplificativo prevedere una fase di pre-istruttoria delle domande a titolo di prima selezione sulla base di criteri oggettivi da definirsi in accordo con la CCIAA; punteggio massimo attribuibile: 6/100; 3
4 e) Tempi medi previsti di risposta alle domande di finanziamento, in ogni caso non superiori a 30 giorni; punteggio massimo attribuibile 6/100; Il punteggio verrà attribuito attraverso l applicazione della seguente formula: offerta migliore/offerta in esame x punteggio massimo attribuibile (6). Alla proposta economica è riservato il punteggio totale massimo di punti 70/100 che saranno così attribuiti: A. moltiplicatore riconosciuto al fondo che non potrà a pena di inammissibilità dell offerta essere inferiore a 2; punteggio massimo attribuibile 40/100- Il punteggio verrà attribuito attraverso l applicazione della seguente formula: offerta in esame/offerta migliore x punteggio massimo attribuibile (40). Verranno considerati 2 decimali dopo la virgola con arrotondamento del secondo decimale all unità superiore nel caso di terzo decimale pari o superiore a cinque. B. spread su tasso d interesse attivo su giacenze di conto su Euribor a 3 mesi base 360; punteggio massimo attribuibile 15/100. Ove lo spread <=0,00% punti 0; spread>0,00% 0,05 punti per ciascun basis point su base annua offerto; spread >=3,00% 15 punti; C. condizioni praticate alle imprese (costo del finanziamento espresso in forma di spread positivo minimo rispetto all Euribor a tre mesi -base 360- rispetto alla media del mese precedente tenuto conto dei seguenti parametri fissi: 1) commissione massimo 0,50% dell importo del finanziamento; 2) spese incasso max 2,00 per ogni rata) ; punteggio massimo attribuibile 15/100. Il punteggio verrà attribuito attraverso l applicazione della seguente formula: offerta migliore/offerta in esame x punteggio massimo attribuibile (15). Verranno considerati 2 decimali dopo la virgola con arrotondamento del secondo decimale all unità superiore nel caso di terzo decimale pari o superiore a cinque. ART. 7 CESSIONE E SUBAPPALTO E fatto divieto all aggiudicatario di cedere il contratto o subappaltare ad altri, totalmente o in parte, l esecuzione del servizio in oggetto, sotto pena della perdita della cauzione e della risoluzione del contratto, salvo il risarcimento, a favore della Camera di Commercio di Avellino, di eventuali ulteriori danni. ART. 8 DURATA DEL SERVIZIO Il contratto avrà durata di cinque anni a partire dalla data di stipula, salvo eventuale differimento del predetto termine di realizzazione del servizio previa revisione delle condizioni contrattuali. Le attività sopra descritte dovranno essere svolte durante il tempo della durata del contratto, fatta salva la necessità di assicurare la regolare attività del fondo fino all estinzione dei finanziamenti in essere allo scadere della durata contrattuale. ART. 9 - SPESE DI CONTRATTO L aggiudicatario dovrà stipulare un contratto ai sensi del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive CE e del DPR n. 254 in data 2/11/2005 recante il nuovo Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. Sono a carico dell aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione dei contratti nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni. Il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario deve presentarsi per la stipula del contratto entro e non oltre il termine comunicato dalla Camera di Commercio. Entro tale termine l aggiudicatario deve dare prova: - di aver versato le spese contrattuali e di registrazione; - di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale. Ove tale termine non venisse rispettato la Camera di Commercio potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall aggiudicazione, dando inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sulla cauzione provvisoria. 4
5 Art. 10 RECESSO ANTICIPATO Viene comunque riconosciuto alla Camera di Commercio la facoltà di poter esercitare il diritto di recesso, dandone preavviso di tre mesi. Art. 11 CAUZIONE A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto l aggiudicatario si impegna a costituire una cauzione secondo le modalità e nella misura fissata dall art. 113 del D. Lgs 163/2006. La mancata ottemperanza a tale adempimento determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell amministrazione. Art. 12 PENALITÀ La Camera, in caso di inesatto adempimento delle prestazione oggetto del presente capitolato speciale e/o di violazione delle norme di legge e/o del contratto, si riserva la facoltà di applicare una penalità il cui ammontare potrà variare, a seconda della gravità del comportamento del Soggetto Gestore, tra un minimo di 250,00 ad un massimo di 500,00 per ogni singola inadempienza e/o violazione. La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Soggetto Gestore, le quali dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di contestazione. Art. 13 EFFICACIA Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l aggiudicatario dal momento in cui viene notificata l offerta, mentre lo sono per la Camera di Commercio solo dopo la stipula del contratto. Art. 14 FORO COMPETENTE Tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il Soggetto Gestore e la Camera di Commercio di Avellino saranno demandate ad un collegio di tre arbitri, secondo la procedura ed il regolamento adottati dalla Camera Arbitrale di Milano. Il collegio sarà composto da due arbitri nominati, rispettivamente, dalle parti e da un terzo arbitro, con funzioni di Presidente, nominati di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal regolamento sopra richiamato. Il collegio arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto. Sede dell arbitrato sarà Avellino. Qualora la procedura di cui sopra abbia esito negativo, le controversie saranno di competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Avellino. Art. 15 RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n.15, di modifica ed integrazione della legge n.241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il procedimento amministrativo riferito al presente appalto è assegnato all Area II Area Impresa, Promozione e Agricoltura della Camera di Commercio di Avellino. Responsabile del procedimento è il responsabile della su indicata Area. I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso pubblico saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l ausilio di sistemi informatici, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali, ed utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall avviso stesso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino con sede legale in Piazza Duomo, n Avellino. L accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Avellino, 4 settembre 2013 IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUCA PEROZZI IL PRESIDENTE DOTT. COSTANTINO CAPONE 5
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