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1 RIFIUTI 49

2 GLOSSARIO Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore abbia la volontà o l obbligo di disfarsi. Il D.Lgs. 22/1997 presenta all Allegato A un elenco, da considerarsi non esaustivo, di tali sostanze. Rifiuti urbani: i rifiuti provenienti da luoghi adibiti ad uso civile ed elencati all art. 7, comma 2 del D.Lgs. 22/1997 (al quale va aggiunto il combustibile derivato da rifiuti). Rifiuti speciali: i rifiuti provenienti dalle attività elencate all art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/1997. Rifiuti inerti: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna alterazione fisica, chimica o biologica significativa e che di conseguenza non comportano effetti nocivi per l ambiente. Rifiuti pericolosi: i rifiuti elencati nell allegato D del D.Lgs. 22/1997. Rifiuti non pericolosi: i rifiuti che per proprie caratteristiche non comportano effetti dannosi per l ambiente e per la salute dell uomo. Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni. Raccolta: le operazioni di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti finalizzate al trasporto degli stessi. Smaltimento: le operazioni previste all Allegato B del D.Lgs. 22/1997. Recupero: le operazioni previste all Allegato C del D.Lgs. 22/1997. Deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti effettuato presso il luogo di produzione degli stessi prima della raccolta, nel rispetto delle specifiche condizioni di cui all art. 6, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 22/1997. Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell Allegato B (D.Lgs. 22/1997), nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell Allegato C (D.Lgs. 22/1997). 50

3 Rifiuti Autorizzazioni allo smaltimento e al recupero dei rifiuti I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, o apportare modifiche sostanziali ad impianti già esistenti, e i soggetti che intendono esercitare nell ambito dei suddetti impianti le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prima richiedere al Servizio Ambiente della Provincia di Parma: L autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 27 D.Lgs 22/1997) L autorizzazione all esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 28 D.Lgs. 22/1997) L autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione (art. 29 D.Lgs. 22/1997) I soggetti che invece intendono essere ammessi ad esercitare attività di recupero rifiuti in procedura semplificata devono presentare al Servizio Ambiente della Provincia di Parma: Una comunicazione di inizio attività, con la quale attestano il rispetto delle specifiche norme tecniche previste da appositi decreti ministeriali. (art. 31, 32, 33 D.Lgs 22/1997) VERIFICHE PRELIMINARI 1) Alcune attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti possono usufruire di procedure semplificate, così denominate in quanto si basano su una comunicazione, da inoltrare alla Provincia, in cui la ditta dichiara di avere i requisiti necessari e di rispettare le particolari norme tecniche stabilite da due appositi Decreti Ministeriali, in particolare: Per le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi: il DM 5/02/1998; Per le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi: il DM 161/2002. Solo se la propria attività di recupero rifiuti rientra tra quelle indicate e disciplinate dai sopracitati decreti, la ditta potrà inviare all Amministrazione Provinciale una comunicazione di inizio attività. Decorsi 90 giorni dalla data di acquisizione agli atti da parte della Provincia di tale comunicazione la ditta otterrà l iscrizione in appositi registri provinciali. Solo allora potrà iniziare a svolgere la propria attività. Se invece il tipo di attività che la ditta intende svolgere non rientra tra quelle elencate e dettagliate nei sopracitati decreti, la ditta dovrà attivare la procedura ordinaria, richiedendo alla Provincia un'autorizzazione espressa (con atto) ai sensi dell art. 28, D.Lgs. 22/ ) L azienda deve inoltre verificare che la propria attività non sia tra quelle soggette a procedure e autorizzazioni alternative, in particolare: 51

4 L azienda, in caso di nuovo impianto o di modifiche sostanziali, deve valutare se rientra o meno nelle attività descritte negli Allegati A o B della Legge Regionale 9/99 che disciplina le procedure di screening e V.I.A.. Nel caso in cui l attività risulti soggetta alle procedure di screening e V.I.A. l iter autorizzativo previsto per la realizzazione di nuovi impianti (ai sensi dell art. 27 del D.Lgs. 22/1997) viene sospeso in attesa della pronuncia dell esito delle procedure stesse da parte dell autorità competente. L azienda deve inoltre verificare se la propria attività rientra o meno tra quelle descritte nell Allegato I del D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 che disciplina la procedura relativa all Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Nel caso in cui l attività risulti soggetta alla procedura A.I.A., non necessita di nessuna ulteriore autorizzazione. Come richiedere le autorizzazioni? La modulistica per richiedere le autorizzazioni allo smaltimento e al recupero dei rifiuti è disponibile presso gli uffici del Servizio Ambiente della Provincia di Parma (P.le della Pace 1, Parma), oppure può essere scaricata dal sito Internet dell Amministrazione Provinciale www2.provincia.parma.it, cliccando su Servizi e Uffici, poi su Ambiente, quindi su Rifiuti ed infine su Modulistica. Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione occorre rivolgersi allo Sportello Ambiente della Provincia di Parma (P.le della Pace 1, Parma). La documentazione necessaria deve essere consegnata in almeno 2 copie (originale + copia) destinate alla Provincia ed una copia a tutti i soggetti/enti coinvolti nell istruttoria. Le modalità e i tempi di istruttoria variano a seconda dell autorizzazione richiesta, in particolare: Autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti Alla domanda di autorizzazione va allegato il progetto definitivo dell impianto e la documentazione tecnica necessaria. Inoltre se l impianto è soggetto alla procedura di V.I.A. alla domanda va allegata la comunicazione del progetto all apposita autorità competente per la pronuncia della valutazione. Entro 15 giorni (30 nei casi di particolare complessità dell istruttoria) dal ricevimento della domanda la Provincia convoca una conferenza dei servizi alla quale è invitato anche il richiedente. Entro 90 giorni dalla sua convocazione la conferenza procede alla valutazione dei progetti e della loro compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali. In caso di richiesta di integrazioni da parte della conferenza e nei casi in cui è prevista la procedura di V.I.A. i tempi di istruttoria vengono sospesi. Conclusa la conferenza dei servizi, la Provincia dispone di 30 giorni per approvare o meno il progetto e autorizzare la realizzazione dell impianto. L autorizzazione alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ha una validità di 5 anni, resta l obbligo di richiedere una nuova autorizzazione in caso vengano apportate agli impianti modifiche sostanziali. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente, che è inoltre tenuto a prestare al Servizio Ambiente della Provincia una fideiussione come garanzia delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell impianto e di ripristino del sito. L importo della fideiussione varia a seconda del tipo di impianto e dei quantitativi di rifiuti trattati, così come previsto dal DGR 1991/

5 Autorizzazione all esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti Dal ricevimento della domanda di autorizzazione la Provincia dispone di 90 giorni per pronunciarsi. L autorizzazione eventualmente rilasciata ha una validità di 5 anni e va rinnovata 180 giorni prima della scadenza. L atto di autorizzazione comprende anche le prescrizioni che il richiedente è tenuto a rispettare nell esercizio delle attività di gestione. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente, che è inoltre tenuto a prestare al Servizio Ambiente della Provincia una fideiussione come garanzia delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell impianto e di ripristino del sito. L importo della fideiussione varia a seconda del tipo di impianto e dei quantitativi di rifiuti trattati, così come previsto dal DGR 1991/2003. Attenzione: l autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti e l autorizzazione all esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere richieste unitamente. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione Per questo tipo di impianti, volti alla sperimentazione di tecnologie innovative in materia di riutilizzo dei rifiuti, i tempi di istruttoria relativi all autorizzazione per la realizzazione degli impianti e per la loro gestione sono ridotti della metà, purché gli impianti stessi non comportino un utile economico e la loro potenzialità non superi le 5 tonnellate al giorno. In particolare: la conferenza dei servizi valuta i progetti presentati entro 45 giorni dalla sua convocazione, e la Provincia dispone di 15 giorni per procedere al rilascio dell autorizzazione. L autorizzazione rilasciata ha una validità di 1 anno. Procedure semplificate di autorizzazione Una volta ricevuta la comunicazione di inizio dell attività da parte della ditta, accompagnata da una relazione tecnica dell attività che si intende svolgere, la Provincia verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per l ammissibilità alle procedure semplificate e successivamente iscrive la ditta in un apposito registro. Il titolare rappresentante della ditta, entro 90 giorni dall invio della comunicazione, riceverà un avviso di avvenuta iscrizione e da quel momento si potrà ritenere autorizzato all esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti. Per l effettuazione dei controlli e per la tenuta dei registri la ditta è tenuta a versare all Amministrazione Provinciale, entro il 30 aprile di ogni anno, un diritto di iscrizione che varia in base alla classe di appartenenza dell attività*. Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale N intestato ad Amministrazione Provinciale di Parma Servizio Tesoreria Parma, indicando come causale il nome della ditta seguito da Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l anno Il mancato versamento dei diritti di iscrizione entro i termini prefissati comporta la sospensione dell efficacia dell iscrizione stessa, con divieto di proseguire lo svolgimento dell attività (ai sensi del DM 350/1998). La comunicazione di inizio attività va rinnovata ogni 5 anni, entro 90 giorni dalla scadenza, ed in caso di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero. *Classe 1 (quantità annua di rifiuti trattati superiore o uguale a tonnellate): 774,69 Classe 2 (q. annua di rifiuti trattati superiore o uguale a t e inferiore a t): 490,63 Classe 3 (q. annua di rifiuti trattati superiore o uguale a t e inferiore a t): 387,34 Classe 4 (q. annua di rifiuti trattati superiore o uguale a t e inferiore a t): 258,23 Classe 5 (q. annua di rifiuti trattati superiore o uguale a t e inferiore a t): 103,29 Classe 6 (q. annua di rifiuti trattati inferiore a t): 51,65 53

6 CONTROLLI Una volta autorizzati rispettivamente l impianto e l esercizio dell attività, la Provincia effettua periodicamente una serie di controlli volti a verificare il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni contenute nell atto di autorizzazione o nell iscrizione, in caso di procedure semplificate, usufruendo della collaborazione di Arpa, della Polizia Provinciale e del Corpo forestale dello Stato. In caso di inosservanza delle prescrizioni o per gravi inadempienze, la Provincia può sospendere, previa diffida, l autorizzazione e l iscrizione nei registri provinciali per un periodo massimo di 12 mesi e poi, se il titolare ancora non provvede a conformare la propria attività, può procedere alla loro revoca. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta comunque una sanzione di carattere penale, così come previsto all art. 51, c. 4, D.Lgs. 22/

7 PREMESSA La normativa vigente in materia di rifiuti (si veda a tal proposito il Quadro normativo ) prevede disposizioni specifiche per ogni tipologia di attività inerente alla gestione e al trattamento dei rifiuti. Nel tentativo di semplificare l operazione di lettura e la comprensione del panorama legislativo in materia sono state individuate per ogni attività e tipologia particolare di rifiuto le relative prescrizioni da rispettare: 1. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI 2. PARTICOLARI ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI 3. TRASPORTO DI RIFIUTI 4. COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI 5. ATTIVITÀ PRODUTTRICI DI RIFIUTI 6. PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI 55

8 1. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI Prima ancora di procedere alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e di richiedere le relative autorizzazioni e approvazioni, ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. 22/1997, è necessario verificare l eventuale presenza, nel territorio in cui si intende costruire l impianto, di particolari limitazioni e vincoli ambientali, fisici, sociali e urbanistici. Nel territorio provinciale sono infatti distinte particolari aree nelle quali la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti può essere subordinata a specifiche prescrizioni o del tutto vietata. Vincoli e limitazioni È vietata la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti o è sottoposta a specifiche condizioni nelle seguenti aree: - Zone esondabili fissate dal PTCP All interno della fascia A, ovvero la fascia di terreno più prossima al corso d acqua e quindi particolarmente soggetta ad esondazioni, e all interno della fascia B, ovvero la fascia di terreno immediatamente prossima alla fascia A, non è consentito realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti o rinnovare per più di una volta l autorizzazione o l iscrizione necessarie per la gestione degli stessi (art. 28 e 29 delle NTA del PAI). - Zone di vulnerabilità degli acquiferi Le zone vulnerabili sono porzioni del territorio provinciale particolarmente suscettibili all inquinamento dell acquifero, e individuate dalla Carta della vulnerabilità posta in allegato al presente testo. All interno delle zone di vulnerabilità dell acquifero la realizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti è consentita ma a determinate condizioni: l impianto deve essere provvisto di una piattaforma impermeabile di stoccaggio, al fine di impedire infiltrazioni inquinanti nel terreno, e non devono di norma esservi conferiti rifiuti pericolosi. - Siti di Importanza Comunitaria (SIC) I soggetti che intendono realizzare impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti all interno di tali aree, individuate dal DPR n. 357 del 08/09/1997 e per la Provincia di Parma cartografate nel PTCP, art. 25, Tabella C.5.1 (vedi Carta dei SIC in allegato), devono presentare alla Regione Emilia-Romagna una valutazione di incidenza del relativo progetto. Per i progetti assoggettati a procedura di VIA che interessano i SIC la valutazione di incidenza è compresa nella VIA, così come previsto dalla LR n. 7 del 14/04/ In prossimità di pozzi ad uso idropotabile Nelle aree che distano meno di 200 m da un pozzo ad uso idropotabile non è consentito realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. - Parchi e Riserve naturali La realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti all interno di zone protette è di norma vietata. In generale si fa comunque riferimento alle norme dettate dal 56

9 Piano Territoriale del Parco, ove già approvate, oppure alle Norme di salvaguardia di cui all art. 5 della LR 11/1988 e s.m.i. che disciplina i parchi regionali e le riserve naturali. Le Norme di salvaguardia sopracitate vietano in particolare la realizzazione di nuove attività edilizie e di nuove discariche. - Zona tipica di produzione del Prosciutto di Parma Ai sensi dell art. 22 della Legge 26 del 13/02/1990, nell ambito di tale zona la realizzazione di stabilimenti che intendono svolgere attività insalubri, così come definite dal Regio Decreto n del 27/05/1934, necessita del parere favorevole dell Arpa territorialmente competente. In particolare per le discariche di rifiuti che ricadono all interno della zona tipica l Arpa ha fissato al 6% la quantità massima di sostanze organiche in esse smaltibili. Per Zona tipica di produzione del Prosciutto di Parma si intende il territorio a sud della via Emilia, ad una distanza da questa non inferiore a 5 Km e fino ad un altitudine non superiore ai 900 m, delimitato ad est dal corso del Fiume Enza e a ovest dal corso del Torrente Stirone (vedi Carta in allegato). - Zone non idonee in base al PTCP e al PPGR La realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti è vietata anche in quelle zone che per particolari caratteristiche ambientali e fisiche sono state giudicate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) non idonee. Tali zone sono individuate all Allegato 6 delle norme di attuazione del PTCP e nel PPGR, consultabile sul sito dell Amministrazione Provinciale www2.provincia.parma.it, cliccando su Servizi e Uffici, poi su Ambiente, su Rifiuti, quindi su PPGR Approvato e infine su Relazione Illustrativa (scorrere fino a pag. 149 e seguenti). - Vincolo idrogeologico In zone sottoposte a tale vincolo i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono richiedere il parere alla Comunità Montana, quale autorità competente, così come previsto dal Regio Decreto 3267/1923. Zone esondabili (PTCP) Vietato realizzare nuovi impianti Consentito il rinnovo dell autorizzazione per 1 sola volta Zone vulnerabili Piattaforma impermeabile di stoccaggio Vietato stoccare rifiuti pericolosi Siti di Importanza Valutazione di incidenza del progetto Comunitaria Per progetti soggetti a Via la valutazione di incidenza è ricompresa nella VIA In prossimità di pozzi Vietato realizzare nuovi impianti a meno di 200 m Parchi e Riserve Si deve richiedere il parere all Ente gestore Zone tutela prosciutto Non più del 6% di sostanze organiche in discarica Zone non idonee (PTCP-PPGR) Vietato realizzare nuovi impianti Vincolo idrogeologico Si deve richiedere il parere alla Comunità Montana 57

10 Ulteriori limitazioni alla realizzazione e alla gestione di impianti finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti intercorrono quando: - L impianto ha necessità di derivare acque superficiali o dal sottosuolo In questo caso è necessario richiedere il parere del competente Servizio Tecnico di Bacino. - L attività risulta tra quelle soggette a C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) Se l attività che si intende effettuare rientra nelle categorie indicate dal DM 16/02/1982, la realizzazione dell impianto necessita del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco. - Il terreno su cui costruire è di proprietà di terzi In questo caso il soggetto che intende realizzare l impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve ottenere l approvazione del proprietario del terreno e assicurarsi l affitto dello stesso almeno per tutta la durata dell autorizzazione rilasciata dalla Provincia (5 anni). I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti, oltre a dover richiedere le apposite autorizzazioni alla Provincia di Parma (ai sensi degli articoli 27 e 28, D.Lgs. 22/1997) sono tenuti al rispetto di determinate prescrizioni: Iscrizione all Albo Nazionale Le imprese che svolgono attività di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi devono essere iscritte all apposito Albo Nazionale, così come previsto dall art. 30 del D.Lgs. 22/1997. Invece le ditte che effettuano predette attività nei propri impianti non sono soggette all iscrizione all Albo. Le imprese soggette ad iscrizione devono presentare l apposita richiesta alla Camera di Commercio di Bologna e devono provvedere al rinnovo della stessa ogni 5 anni. Per tali attività l iscrizione all Albo costituisce solo un abilitazione alla gestione degli impianti, i quali perciò necessitano delle ulteriori autorizzazioni previste, per la costruzione e l esercizio delle attività, dagli art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997. Impianti di smaltimento e di recupero : - Iscrizione all Albo Nazionale (per la gestione di impianti di titolarità di terzi) - Autorizzazione alla realizzazione degli impianti (art. 27 D.Lgs. 22/1997) - Autorizzazione all esercizio dell attività (art. 28 D.Lgs. 22/1997) Il registro di carico e scarico I soggetti che effettuano attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico, conforme ai modelli indicati negli Allegati A e B del DM 148/1998, da utilizzare ai fini della dichiarazione ambientale (MUD) che annualmente sono tenuti a presentare alla Camera di Commercio di Parma. Le uniche attività esonerate da tale obbligo sono indicate all art. 11, comma 3, D.Lgs. 22/

11 Tutti i fogli del registro di carico e scarico devono essere vidimati e numerati dall Ufficio del Registro. Registro di carico e scarico ( Allegati A e B, DM 148/1998) da tenere e utilizzare per la dichiarazione ambientale (MUD) Attenzione: le note esplicative per la compilazione di registri e formulari sono contenute nella Circolare GAB del 4 agosto Il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) Le imprese che esercitano a titolo professionale attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono comunicare alla Camera di Commercio di Parma entro il 30 aprile di ogni anno, attraverso il cosiddetto Modello Unico di Dichiarazione (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti trattati, così come previsto dall art. 11, D.Lgs. 22/1997. Le uniche attività esonerate da tale obbligo sono indicate all art. 11, comma 3, D.Lgs. 22/1997. La mancata presentazione del MUD o la presentazione dello stesso oltre il termine fissato comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 52, c. 1, D.Lgs. 22/1997). MUD da presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di Commercio di Parma 59

12 2. PARTICOLARI ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI Il D.Lgs. 22/1997, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 27 e 28, prevede determinate prescrizioni relative a particolari attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Attenzione: le attività di seguito riportate sono soggette alle disposizioni previste al p. 1 per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, e in particolare: - Autorizzazione ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/ Rispetto dei vincoli e delle limitazioni previste - Iscrizione all Albo Nazionale - Registro di carico e scarico - Modello Unico di Dichiarazione (MUD) Discariche di rifiuti Le norme attuative relative alle discariche di rifiuti sono dettate dal D.Lgs 36/2003. Il D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) disciplina il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento e al recupero dei rifiuti e in particolare classifica i rifiuti in base alla loro provenienza e alla loro pericolosità, distinguendoli in rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti inerti, rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Corrispondentemente a tale distinzione ogni discarica è classificata in una delle seguenti categorie, nelle quali vanno smaltiti i rifiuti come di seguito indicato: Discarica per rifiuti inerti Discarica per rifiuti non pericolosi Discarica per rifiuti pericolosi In essa sono smaltiti senza preventiva caratterizzazione i rifiuti elencati nella Tabella 3 del DM 13/03/2003, e con preventiva caratterizzazione i rifiuti inerti in possesso dei requisiti indicati all art. 2, c. 1, let. b) del DM stesso; In essa sono smaltiti i rifiuti non pericolosi individuati ai commi 1 e 2 dell art. 3 del DM 13/03/2003, e determinati rifiuti pericolosi che soddisfano le condizioni indicate all art. 3 del DM stesso; In essa sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano i requisiti definiti all art. 4, comma 1 del DM 13/03/2003. Discarica per rifiuti inerti Tabella 3 DM 13/03/2003 Rifiuti inerti (ai sensi dell art. 2, comma 1, let. b), DM 13/03/2003) Discarica per rifiuti non pericolosi Rifiuti non pericolosi (ai sensi dell art. 3, commi 1 e 2, DM 13/03/2003) Alcuni rifiuti pericolosi (ai sensi dell art. 3, DM 13/03/2003) Discarica per rifiuti pericolosi Rifiuti pericolosi (ai sensi dell art. 4, DM 13/03/2003) 60

13 Impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti La gestione di tali impianti e l esercizio in essi delle operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti necessitano di due autorizzazioni da richiedere entrambe alla Provincia in cui si colloca la sede legale della ditta: la prima autorizzazione è rilasciata ai sensi del DPR 203/1998, la seconda ai sensi dell art. 28 del D.Lgs. 22/1997. Infine per l effettuazione di ogni campagna di lavorazione l impresa che utilizza impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della stessa, è tenuta a richiedere alla Provincia territorialmente competente un apposito nulla osta, ai sensi dell art. 28, c. 7, D.Lgs. 22/1997. A tale richiesta va allegata copia dell atto di autorizzazione dell impianto stesso precedentemente rilasciata ai sensi dell art. 28 del Decreto stesso. IMPORTANTE Se il sito in cui l impresa intende svolgere il trattamento si trova al di fuori della regione Emilia-Romagna, l autorizzazione ai sensi dell art. 28, c. 7, D.Lgs. 22/1997, non va richiesta alla Provincia ma di norma alla Regione nel cui territorio verrà svolto il trattamento. Gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione, in virtù della Deliberazione Provinciale n del 10/11/2003, non sono soggetti alle procedure di V.I.A.. Provincia in cui ha sede legale l impresa Autorizzazione alla gestione dell impianto (DPR 203/1998) + Autorizzazione ai sensi dell art. 28, D.Lgs. 22/1997 Provincia in cui l impresa intende svolgere le campagne di trattamento rifiuti da richiedere almeno 60 gg prima ai sensi del art 28, c. 7, D.Lgs. 22/1997 Nulla osta Spedizioni transfrontaliere di rifiuti Le imprese che effettuano spedizioni di rifiuti al di fuori dei confini nazionali sono sottoposte alla disciplina del Regolamento CEE n. 259 del 01/02/1993, così come prevede l art. 16 del D.Lgs. 22/1997. Impianti di autodemolizione Ai fini del rilascio delle apposite autorizzazioni, ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997, gli impianti che effettuano attività di smaltimento e di recupero dei veicoli a motore fuori uso e dei loro componenti sono soggetti alle prescrizioni indicate nell Allegato I del D.Lgs. 24 giugno 2003, n Essi sono inoltre tenuti al rispetto di alcuni obblighi: - provvedere nel minor tempo possibile alla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso; - provvedere alla messa in sicurezza del veicolo prima di procedere la suo smontaggio; - in sede di demolizione rimuovere preventivamente i componenti e i materiali etichettati; - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi; - procedere allo smontaggio e al deposito dei componenti del veicolo in modo da favorirne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. 61

14 Il gestore dell impianto di raccolta, o il titolare del concessionario che si incarica di ritirare i veicoli fuori uso, è tenuto alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico (Pra) e rilascia al proprietario del veicolo una dichiarazione con la quale si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla gestione del veicolo stesso. Impianti di autodemolizione Allegato I del D.Lgs. 24 giugno 2003, n

15 3. TRASPORTO DI RIFIUTI Le prescrizioni generali cui sono soggette le imprese che effettuano attività di trasporto dei rifiuti riguardano: Iscrizione all Albo Nazionale Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti devono essere iscritte all apposito Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, così come previsto dall art. 30 del D.Lgs. 22/1997. Le imprese interessate devono presentare la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio di Bologna e devono provvedere al rinnovo della stessa ogni 5 anni. Soltanto le imprese che effettuano attività di trasporto di rifiuti non pericolosi da esse prodotti non sono soggette a tale iscrizione. Per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti l iscrizione all Albo sostituisce a tutti gli effetti l autorizzazione relativa all esercizio delle attività stesse, prevista dall art. 28 D.Lgs. 22/1997. Raccolta e trasporto rifiuti basta l iscrizione all Albo Nazionale Il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati Le ditte che svolgono attività di trasporto di rifiuti devono essere provviste del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, conforme al modello riportato negli Allegati A e B del DM 145/1998. Il formulario, con fogli vidimati e numerati dall Ufficio del Registro, deve essere redatto in 4 esemplari, controfirmato dal trasportatore e conservato per 5 anni. Esso deve obbligatoriamente accompagnare il rifiuto durante tutto il tragitto dal luogo di produzione o stoccaggio fino al luogo di destinazione. La redazione e la conservazione del formulario di identificazione è obbligatoria anche per quelle categorie di trasportatori che non sono soggette all iscrizione all Albo Nazionale, come le imprese che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti. Formulario di identificazione (Allegati A e B, DM 145/1998) 4 esemplari numerati e vidimati da conservare per 5 anni Il registro di carico e scarico I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto di rifiuti hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico, conforme ai modelli indicati negli Allegati A e B del DM 148/1998, da utilizzare ai fini della dichiarazione ambientale (MUD) che annualmente sono tenuti a presentare alla Camera di Commercio. Tutti i fogli del registro di carico e scarico devono essere vidimati e numerati dall Ufficio del Registro. Registro di carico e scarico ( Allegati A e B, DM 148/1998) da tenere e utilizzare per la dichiarazione ambientale (MUD) 63

16 Attenzione: le note esplicative per la compilazione di registri e formulari sono contenute nella Circolare GAB del 4 agosto I dati contenuti nel formulario di identificazione e quelli riportati nel registro di carico e scarico devono corrispondere. Il formulario e il registro sono infatti documentazioni integrali e complementari. Il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) Le imprese che esercitano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, anche se non sono soggette all iscrizione all Albo Nazionale, devono comunicare alla Camera di Commercio di Parma entro il 30 aprile di ogni anno, attraverso il cosiddetto Modello Unico di Dichiarazione (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti raccolti e trasportati, così come previsto dall art. 11, D.Lgs. 22/1997. La mancata presentazione del MUD o la presentazione dello stesso oltre il termine fissato comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 52, c. 1, D.Lgs. 22/1997). MUD da presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di Commercio di Parma 64

17 4. COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI Le imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti, ossia le imprese che mettono in contatto il produttore di rifiuti con l impianto al quale vengono conferiti senza mai detenere i rifiuti direttamente, sono soggette a determinate prescrizioni che riguardano: Iscrizione all Albo Nazionale Le imprese che svolgono attività di commercio e intermediazione di rifiuti devono essere iscritte all apposito Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, così come previsto dall art. 30 del D.Lgs. 22/1997. Le imprese interessate devono presentare la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio di Bologna e devono provvedere al rinnovo della stessa ogni 5 anni. Per le attività di commercio e intermediazione di rifiuti l iscrizione all Albo sostituisce a tutti gli effetti l autorizzazione relativa all esercizio delle attività stesse, prevista dall art. 28, D.Lgs. 22/1997. Commercio e intermediazione di rifiuti basta l iscrizione all Albo Nazionale Il registro di carico e scarico I soggetti che effettuano attività di commercio e intermediazione di rifiuti hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico, conforme al modello indicato all Allegato B del DM 148/1998, da utilizzare ai fini della dichiarazione ambientale (MUD) che annualmente sono tenuti a presentare alla Camera di Commercio. Il registro di carico e scarico deve essere redatto con riferimento ai formulari dei viaggi per i quali si svolge l intermediazione. Tutti i fogli del registro devono essere vidimati e numerati dall Ufficio del Registro. Registro di carico e scarico ( Allegato B, DM 148/1998) da tenere e utilizzare per la dichiarazione ambientale (MUD) Attenzione: le note esplicative per la compilazione di registri e formulari sono contenute nella Circolare GAB del 4 agosto Il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) Le imprese che esercitano a titolo professionale attività di commercio e intermediazione di rifiuti devono comunicare alla Camera di Commercio di Parma entro il 30 aprile di ogni anno, attraverso il cosiddetto Modello Unico di Dichiarazione (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti trattati, così come previsto dall art. 11, D.Lgs. 22/1997. La mancata presentazione del MUD o la presentazione dello stesso oltre il termine fissato comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 52, c. 1, D.Lgs. 22/1997). MUD da presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di Commercio di Parma 65

18 5. ATTIVITÀ PRODUTTRICI DI RIFIUTI Tutte le attività industriali, agricole e artigianali che durante i propri processi di produzione e lavorazione generano rifiuti sono tenute a rispettare determinate disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti stessi: Il registro di carico e scarico Le ditte che producono rifiuti hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico, conforme ai modelli indicati negli Allegati A e B del DM 148/1998, da utilizzare ai fini della dichiarazione ambientale (MUD) che annualmente sono tenuti a presentare alla Camera di Commercio di Parma. Tutti i fogli del registro di carico e scarico devono essere vidimati e numerati dall Ufficio del Registro. Sono esclusi dalla tenuta del registro unicamente i soggetti produttori di rifiuti che non sono tenuti alla presentazione del MUD, così come specificato all articolo 11, c. 3, D.Lgs. 22/1997. Registro di carico e scarico ( Allegati A e B, DM 148/1998) da tenere e utilizzare per la dichiarazione ambientale (MUD) Il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati Nel caso in cui i rifiuti prodotti vengano raccolti e trasportati altrove, il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati deve essere emesso o dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che ne effettua il trasporto, come prevede l art. 2 del DM 145/1998, e deve essere conforme ai modelli riportati negli Allegati A e B del DM stesso. Il formulario, con fogli vidimati e numerati dall Ufficio del Registro, deve essere redatto in 4 esemplari e conservato per 5 anni. Dei 4 esemplari del formulario uno è conservato fin dal momento della partenza del rifiuto dalla ditta produttrice, uno dall impresa che effettua il trasporto e un terzo è firmato e conservato dall impianto di ricevimento. È onere del trasportatore rispedire alla ditta produttrice la quarta copia del formulario attestante l effettivo conferimento del carico di rifiuti all impianto di destinazione. Se entro il termine massimo di tre mesi dalla data di spedizione del rifiuto il produttore non ha ancora ricevuto la quarta copia, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Parma, esentandosi in tal modo da ogni responsabilità connessa al corretto recupero e smaltimento del rifiuto stesso. Formulario di identificazione (Allegati A e B, DM 145/1998) 4 esemplari numerati e vidimati da conservare per 5 anni Attenzione: le note esplicative per la compilazione di registri e formulari sono contenute nella Circolare GAB del 4 agosto I dati contenuti nel formulario di identificazione e quelli riportati nel registro di carico e scarico devono corrispondere. Il formulario e il registro sono infatti documentazioni integrali e complementari. 66

19 Il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) Le ditte che producono rifiuti devono comunicare alla Camera di Commercio di Parma entro il 30 aprile di ogni anno, attraverso il cosiddetto Modello Unico di Dichiarazione (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, così come previsto dall art. 11, D.Lgs. 22/1997. Le uniche attività esonerate da tale obbligo sono indicate all art. 11, comma 3, D.Lgs. 22/1997. La mancata presentazione del MUD o la presentazione dello stesso oltre il termine fissato comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 52, c. 1, D.Lgs. 22/1997). MUD da presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di Commercio di Parma Deposito temporaneo dei rifiuti Il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti è disciplinato dall art. 6 del D.Lgs. 22/1997 ed è consentito alle condizioni di cui al comma 1, lett. m) dello stesso. In particolare: - I rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero e smaltimento o quando il quantitativo in deposito raggiunge i 10 m³ o in alternativa, indipendentemente dalle quantità in deposito, ogni 2 mesi. Vale comunque la norma per cui se il quantitativo di rifiuti in deposito resta al di sotto dei 10 m³ nell arco dell anno, essi debbano essere comunque avviati a smaltimento entro l anno. - I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero e di smaltimento o quando il quantitativo in deposito raggiunge i 20 m³ o in alternativa, indipendentemente dalle quantità in deposito, ogni 3 mesi. Vale comunque la norma per cui se il quantitativo di rifiuti in deposito resta al di sotto dei 20 m³ nell arco dell anno, essi debbano essere comunque avviati a smaltimento entro l anno. Chi rientra nei termini del deposito temporaneo non è soggetto ad alcuna autorizzazione e/o comunicazione ai sensi del D.Lgs. 22/1997 per quanto riguarda tale fase di stoccaggio, restano fermi gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico, del formulario e del MUD Deposito temporaneo: (max 1 anno) Rifiuti pericolosi o smaltiti ogni 2 mesi o quando si raggiungono i 10 m³ Rifiuti non pericolosi o smaltiti ogni 3 mesi o quando si raggiungono i 20 m³ 67

20 6. PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI La normativa vigente prevede determinate disposizioni per il trattamento di particolari categorie di rifiuti. Tali disposizioni vanno ad aggiungersi agli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario in caso di trasporto di rifiuti e alla presentazione annuale del MUD. I rifiuti in questione sono: I rifiuti sanitari I rifiuti sanitari pericolosi provenienti da strutture pubbliche o private devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati. Il loro deposito presso i luoghi di produzione non può superare i 5 giorni, se la quantità dei rifiuti è superiore ai 200 litri, e può essere prolungato fino a 30 giorni per quantità minori, sempre che tale operazione non comporti rischi per la salute dell uomo. (art. 45, D.Lgs. 22/1997). Per la gestione dei rifiuti sanitari si fa inoltre riferimento al recente DPR n. 254 del Gli oli e i grassi animali e vegetali esausti Per questa tipologia di rifiuti il D.Lgs. 22/1997 prevede l istituzione di un consorzio obbligatorio tra le imprese che producono, importano o detengono oli o grassi animali e vegetali esausti, le imprese che riciclano e recuperano tali sostanze e le associazioni nazionali di categoria delle imprese che si occupano della raccolta, del trasporto o dello stoccaggio di queste ultime (art. 46, D.Lgs. 22/1997). I residui animali Per i rifiuti di origine animale si fa riferimento al D.Lgs. n. 508 del 14 dicembre 1992 e al Regolamento CEE n del 3 ottobre Gli oli minerali esausti La gestione di oli industriali o lubrificanti, a base minerale o sintetica, è soggetta al D.Lgs. 22/1997 e al D.Lgs. 95/1992 tuttora vigente. I rifiuti di beni in polietilene Per questa tipologia di rifiuti il D.Lgs. 22/1997 prevede l istituzione di un consorzio tra le imprese che producono, importano o trasformano beni in polietilene, le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano, previa autorizzazione, la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene e le imprese che riciclano e recuperano tali rifiuti. Il consorzio così costituito è finalizzato alla promozione delle attività di riciclaggio e recupero di questa particolare tipologia di rifiuti e a favorirne forme corrette di smaltimento e raccolta. Rifiuti inerti e rifiuti limo-argillosi In relazione alle attività di recupero di particolari fattispecie di rifiuti l Amministrazione Provinciale di Parma ha fissato appositi criteri di indirizzo e linee guida. Di recente approvazione sono le Delibere Consiliari che disciplinano la gestione e il trattamento di determinati rifiuti, in particolare: Per i rifiuti inerti: Delibera del Consiglio Provinciale n. 52 del 18/05/2005; Per i rifiuti limo-argillosi: Delibera del Consiglio Provinciale n. 55 del 24/05/

21 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267: Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani ; Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (1) (2) (3) (4) (5)"; DM 16 febbraio 1982: Modificazioni del DM 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi ; Legge Regionale 2 aprile 1988, n. 11: Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali ; Legge 13 febbraio 1990, n. 26: "Tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma»"; L. 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95: Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati ; D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 : Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l eliminazione, la trasformazione e l immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ; D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio ; DPR 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche : recepimento Direttiva CEE del 1992; DM 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensoi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ; DM 1 aprile 1998, n. 145: Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 22/1997 ; DM 1 aprile 1998, n. 148: Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 ; DM 21 luglio 1998, n. 350: Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovute da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/1997 ; Circolare GAB 4 agosto 1998: Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal DM 1 aprile 1998, n. 145, e dal DM 1 aprile 1998, n. 148 ; Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3: Riforma del sistema regionale e locale ; DM 12 giugno 2002, n. 161: Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate ; Regolamento CEE 3 ottobre 2002, n. 1774: Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ; D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ; DM 13 marzo 2003: Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209: Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso ; 69

22 DPR 15 luglio 2003, n. 254: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ; DGR 13 ottobre 2003, n. 1991: Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 22/1997 ; Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7: Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali ; Delibera del Consiglio Provinciale n. 55 del 24/05/2005: Criteri in ordine alle condizioni di assoggettabilità o meno ad autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 22/1997, per la gestione dei materiali limo-argillosi provenienti da processi di chiarificazione o decantazione di acque da lavaggio di inerti provenienti da attività estrattive Revoca Deliberazione Consiliare n. 34 del 22/03/2005; Delibera del Consiglio Provinciale n. 52 del 18/05/2005: Criteri di indirizzo per favorire ed incentivare recupero e riutilizzo di rifiuti inerti provenienti da limitate demolizioni di costruzioni edili in provincia di Parma. 70

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