D:Il CAD, il Codice dell Amministrazione Digitale, cos è? D:Quali sono i principi guida del nuovo CAD?

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "D:Il CAD, il Codice dell Amministrazione Digitale, cos è? D:Quali sono i principi guida del nuovo CAD?"

Transcript

1 D:Il CAD, il Codice dell Amministrazione Digitale, cos è? R:Con il codice dell Amministrazione digitale i cittadini e le imprese hanno nuovi diritti che la normativa precisa e definisce e che rende quindi effettivamente esigibili; essi sono basati su strumenti che aiutano anche le amministrazioni a lavorare meglio e a spendere meno. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 sono stabilite le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale. Il provvedimento, pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2011, n.77, è stato emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice (decreto legislativo n. 82 del 2005), che ha previsto l'emanazione di uno o più Dpcm che regolino l'applicazione di specifiche norme del CAD demandando alla competenza della Presidenza del Consiglio qualora risultino non compatibili con il suo particolare assetto organizzativo e con le sue particolari funzioni istituzionali. D:Quali sono i principi guida del nuovo CAD? R:Come ogni provvedimento legislativo il CAD si propone di sancire nuovi diritti, nuove opportunità, nuovi doveri per i cittadini e la P.A., offrendo chiarezza e validità degli strumenti operativi all innovazione,in un ottica orientata alla massimizzazione della performance e della meritocrazia. Le linee guida possono essere così sinteticamente riportate: Diritto all uso delle tecnologie verso amministrazioni e gestori di servizi pubblici Opportunità per le amministrazioni di capitalizzare il dividendo dell efficienza che l innovazione digitale consente Obbligo di coordinarsi, di lavorare insieme, di fare sistema Più stringente definizione della validità dei documenti e dei procedimenti Maggiore sostenibilità organizzativa per l innovazione Creare un collegamento stretto con il ciclo della performance e la valutazione del merito D:Cosa si intende per Diritto all uso delle tecnologie verso amministrazioni e gestori di servizi pubblici? R:L art. 3 del CAD dispone le modalità con cui i cittadini e le imprese hanno diritto di usare le tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione pubblica. Non sarà più possibile quindi per un amministrazione o per un gestore di pubblico servizio obbligare i cittadini a recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei, per firmare fisicamente domande o istanze, per fornire chiarimenti: per tutto questo deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro (nella maggior parte dei casi costituito dalla PEC Posta Elettronica Certificata), certificato e con piena validità giuridica che permetta di dialogare con la PA dal proprio computer. Il nuovo codice amplia questo diritto anche verso i gestori di servizi pubblici. Il complesso della riforma della PA permette poi di esigere questo diritto anche mediante l uso

2 dell azione collettiva e introduce l effettiva disponibilità degli strumenti necessari nella valutazione dei dirigenti e delle organizzazioni. D:Che vuol dire capitalizzare il dividendo dell efficienza che l innovazione digitale consente? R:L art.15 del CDA regola le modalità da seguire per far si che i risparmi ottenuti attraverso l innovazione tecnologica e organizzativa (reingegnerizzazione dei processi) possano essere effettivamente misurati e così destinati in parte ad incentivare il personale interessato, secondo le norme del d.lgs. 150/09 ed in parte a finanziare nuova innovazione. D:Cosa si intende per obbligo di coordinarsi, di lavorare insieme e di fare sistema? R:Così come disposto dall art. 14 l amministrazione digitale non può lavorare a compartimenti stagni: se lo Sato ha l obbligo del coordinamento dell intero sistema, il nuovo codice impone alle regioni di promuovere un processo di digitalizzazione dell azione amministrativa coordinato e condiviso con le autonomie locali e dà il compito allo Stato di favorire la collaborazione interregionale. D:Com è prevista la definizione della validità dei documenti e dei procedimenti? R:Un intera sezione del nuovo CAD, e precisamente dagli art. 20 al 23-quater, prevede una radicale rivisitazione delle tematiche rispetto alla vecchia versione, diradando quel velo d incertezza l incertezza sul complesso processo di dematerializzazione dei documenti, disponendo le regole che rendono effettivamente praticabile l obiettivo di una PA senza carta. D:Cosa si intende per maggiore sostenibilità organizzativa per l innovazione? R:L innovazione non si fa da sola: richiede di essere sostenuta da una robusta organizzazione. Nel disposto dell art.17 il codice impone a tutte le amministrazioni centrali ( e suggerisce alle regioni e agli Enti locali) di costituire una nuova posizione di dirigente generale responsabile in toto dei processi di informatizzazione e crea una Conferenza perché questi soggetti si parlino, si confrontino, imparino a collaborare tra loro. D:Come viene regolato il ciclo della performance e la valutazione del merito all interno della P.A. digitale? R:Così come previsto dall art. 12 l attuazione delle disposizioni del CAD è comunque rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti. Alle opportunità si accompagnano quindi sia gli incentivi, sia le sanzioni. L innovazione diventa per la prima volta materia di valutazione del personale, da cui dipendono sanzioni ed incentivi.

3 D:Il CAD è già operativo? R:A ben vedere il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 ha dato il via ad un processo che consentirà di avere entro i prossimi 3 anni (in linea quindi con il Piano e-gov 2012) un'amministrazione nuova, digitale e sburocratizzata, individuando la seguente tempistica: Nei tre mesi alla entrata in vigore del DPCM, la PA utilizzerà soltanto la pec o altre soluzioni tecnologiche equivalenti per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che preventivamente hanno dichiarato il proprio indirizzo; o Nello stesso periodo saranno individuate le regole tecniche emanate da DigitPA sulla base delle quali potrà essere effettuata la consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi da parte delle pubbliche amministrazioni. o Nello stesso termine saranno nominate le linee guida secondo cui le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. entro 4 mesi le PA individueranno un unico ufficio responsabile delle attività Ict; In altri termini, dovranno essere predisposti gli atti organizzativi propri delle pubbliche amministrazioni centrali con cui individuare l'ufficio dirigenziale generale, che sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa previgente, e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati. entro sei mesi i bandi di concorso saranno pubblicati sui siti istituzionali; Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (che individua le operazioni di pagamento che i contribuenti potranno effettuare tramite tecnologie informatiche e della comunicazione) detta i tempi e le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Dovrà essere predisposto un Dpcm con cui sono fissati i termini e adottate le modalità secondo cui le PA comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. I siti web delle PA dovranno pubblicare tutti i dati indicati nell'art.54 c.1. entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche per dare piena validità alle copie cartacee e digitali dei documenti informatici e per l effetto saranno individuate: Le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, salvo quanto gia' disposto in materia di firma digitale. o Le regole tecniche per la creazione di copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico.

4 o Le regole tecniche di creazione delle copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. o Il dpcm sui certificati qualificati. o Le convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. o Il Dpcm che individua le basi di dati di interesse nazionale (insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti). o Inoltre, la PA non potrà richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti e il cittadino fornirà una sola volta i propri dati: sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare,tramite convenzioni, l accessibilità delle informazioni alle altre PA richiedenti; entro 15 mesi le PA predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività,così come previsti all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8. D:Come saranno utilizzate le economie ottenute con l implementazione del nuovo CAD? R:Così come disposto dall art. 15 c.2-ter del CAD Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione della riorganizzazione e digitalizzazione dell'azione amministrativa. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi per premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa, e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. D:Cosa si intende per copia informatica? R:Con l'introduzione delle lett. i-bis, i-ter, i-quater e i-quinques nell'art. 1 del CAD si è messo finalmente ordine nel dibattuto concetto di copia informatica. Partendo dall'assunto che forma informatica e contenuto del documento informatico sono due concetti da tenere distinti, si è arrivati a individuare varie categorie di copia informatica. Ulteriore elemento distintivo è la forma originariamente assunta dal documento copiato. La norma così dispone: i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

5 i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; D:Cosa si intende per firma elettronica avanzata? R:Con l'aggiunta della nuova lettera q-bis dell'art 1, comma 1 del D.lgs. 82/2005 è stato reintrodotto, in Italia, il concetto di firma elettronica avanzata: q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. Tale firma, già presente in Italia in seguito al recepimento della direttiva comunitaria 1999/93/CE, è stata eliminata nel 2005 con l'introduzione della prima stesura del CAD che non ne faceva più menzione, contenendo solo i concetti di firma elettronica, firma elettronica qualificata e firma digitale. Con l'introduzione della firma elettronica avanzata si ha ora, finalmente, un quadro completo di firme elettroniche che tiene conto delle differenti soluzioni tecnologiche utilizzabili ai fini di garantire la corretta associazione di un documento ad un soggetto e l'integrità del documento stesso. A prescindere dagli scopi alla base di tale reintroduzione, per capirne di più bisognerà attendere le Regole Tecniche richiamate dall'art. 20 comma 3 e stabilite ai sensi dell'art. 71 del CAD. Risulta molto probabile che si sia voluto dare un concreto valore giuridico a strumenti di firma che non prevedono l'uso di certificati qualificati ma che, comunque, garantiscano l'univoca interconnessione con il firmatario, ne permettano la corretta identificazione e consentano l'individuazione di eventuali modifiche ai dati firmati. Tali strumenti, in effetti, potrebbero risultare utili in tantissimi casi in cui, più che di vera e propria firma/sottoscrizione, sia necessario ricorrere ad una firma/visto che assolva esigenze di sicurezza e integrità del documento piuttosto che di paternità e/o appropriazione del contenuto. Quel che per il momento è certo è che, al pari della firma digitale e delle altre firme elettroniche qualificate, la firma elettronica avanzata permetterà ai documenti firmati di avere lo stesso valore probatorio riconosciuto alle scrittura private ex art cod. civ.. D:Quali sono le nuove regole per il documento digitale? R:Con la modifica degli articoli 20 e seguenti del CAD è stata rivista la sistematica complessiva delle norme relative al valore giuridico e probatorio del documento informatico e delle sue copie.

6 La ricca attività normativa ha avuto lo scopo, a quanto si legge nella Relazione illustrativa del D.Lgs 235/2010, di dare al Codice una struttura più organica, completa e fruibile. Le riforme sono, inoltre, state dettate dall'evoluzione tecnologica e prendono in considerazione le modifiche dell'art. 1 relative alle copie informatiche dei documenti e alla firma elettronica avanzata. L'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice restano sempre liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, mentre il successivo richiamo alle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 viene allargato anche alla firma elettronica avanzata. Proprio la necessità di aggiungere, accanto alla firma elettronica qualificata e alla firma digitale, la nuova firma elettronica avanzata ha dettato le modifiche dell'art. 21, che parifica le tre tipologie di firma relativamente al loro valore giuridico, stabilendo che solo per le scritture private di cui all'art (primo comma, numeri 1-12) del codice civile è necessario ricorrere a una firma elettronica qualificata o alla firma digitale. D:Qual è il valore giuridico delle copie informatiche di documenti analogici? R:Il nuovo art. 22, poi, prevede grosse modifiche nell'assetto normativo relativo al valore giuridico delle copie informatiche di documenti analogici. Viene eliminata la debole figura del detentore e tutta la materia viene riequilibrata rispetto alle norme del codice civile che regolano le copie analogiche. L'attuale assetto normativo prevede, infatti, che le copie informatiche di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi atti e documenti amministrativi, spedite o rilasciate dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, abbiano la stessa efficacia degli originali analogici da cui sono tratte, purché ad esse sia apposta o associata una firma digitale o altra firma elettronica qualificata da parte di colui che li spedisce o li rilascia, richiamando espressamente gli artt e 2715 del codice civile. Le copie per immagine di documenti analogici non depositati hanno, invece, la stessa efficacia degli originali da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale è attestata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In assenza di tale attestazione, tali copie per immagine avranno comunque, così come accade per le copie analogiche, efficacia probatoria pari agli originali da cui sono tratte, a meno che non vengano disconosciute. Le copie per immagine formate nei modi appena richiamati, e comunque sempre nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del CAD, sono idonee anche ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti per legge. Per la distruzione degli originali, però, nel caso di documenti unici, si dovrà comunque attendere ancora un decreto che, sulla base di ragioni di ordine pubblicistico, individui categorie di documenti per i quali sarà obbligatoria la conservazione dell'originale analogico (art. 22 CAD).

7 D:Qual è l efficacia probatoria dei documenti informatici? R:Per quanto riguarda le copie analogiche di documenti informatici, l'art. 23 riconosce loro la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, a meno che la loro conformità non sia espressamente disconosciuta. Al fine di evitare il rischio del disconoscimento in giudizio, si potrà richiedere ad un pubblico ufficiale a ciò autorizzato un'attestazione della loro conformità, in ogni loro componente, all'originale da cui sono tratte. D:Si possono ottenere duplicati informatici dei documenti informatici? R:L art. 23-bis stabilisce che, per ottenere duplicati informatici aventi lo stesso valore giuridico degli originali da cui sono tratti, basterà rispettare le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del CAD. Relativamente alle copie informatiche e agli estratti di documenti informatici sarà, invece, necessario ricorrere ad un pubblico ufficiale qualora si voglia evitare il rischio di un loro disconoscimento in giudizio. D:Cosa si intende per Documenti amministrativi informatici? R:Le novità in tema di documento amministrativo informatico sono contenute nel nuovo art. 23-ter: Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Continua, poi, al comma II, disponendo nuove indicazioni su come i documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata acquisiscano l'efficacia prevista dall'art del codice civile. D:E possibile ottenere delle copie dei documenti amministrativi informatici? R:Per le copie informatiche di tali documenti, originariamente analogici, sarà necessaria un'attestazione di conformità rilasciata da un funzionario a ciò autorizzato. Per le copie analogiche di documenti informatici, invece, viene introdotto il Timbro Digitale (detto Glifo ), ovvero un contrassegno generato elettronicamente e apposto in fase di stampa che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico. Infine, l'art. 23-quater conferma la modifica all'art del Codice Civile, inserendo nel novero delle riproduzioni meccaniche anche quelle informatiche. D:Quali sono i dispositivi sicuri di firma? R:Relativamente ai dispositivi sicuri di firma, sono state apportate alcune modifiche così da permetterne un più disteso utilizzo e rendere più solido l'impianto normativo. Con la modifica dell'art. 35 del CAD, infatti, è stata ribadita la necessità che ogni dispositivo sia dotato di certificazione di sicurezza ed è stato individuato, nell'organismo di

8 Certificazione di Sicurezza (OCSI), l'ente deputato ad accertare la conformità di tali dispositivi ai requisiti di sicurezza richiesti per la creazione di una firma qualificata. D:Cosa si intende per procedure automatiche di firma? R:Le modifiche apportate ex art. 35 hanno reso più semplice il ricorso alle procedure automatiche di firma, che oggi potranno essere validamente utilizzate previo consenso del Titolare del certificato di firma utilizzato. In pratica, si potrà tranquillamente utilizzare una procedura automatica di firma certificata senza presentare volta per volta il documento da firmare al titolare del certificato di firma, essendo sufficiente il suo consenso preventivo all'utilizzo di tale procedura. In altri termini, poi, è stata esplicitamente riconosciuta la validità delle certificazioni di sicurezza rilasciate da organismi all'uopo designati da un altro degli Stati membri e la cui investitura sia stata correttamente notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, lett. b, della Direttiva 1999/93/CE. D:Come si effettua la conservazione dei documenti digitali? R:Il D.lgs. 235/2010 ha introdotto alcune interessanti modifiche anche in tema di conservazione digitale. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 44 stabilisce, infatti, che il sistema di conservazione deve essere gestito da un responsabile [della conservazione] che lavori d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e, ove presente, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Inoltre, il successivo comma 1-ter, oltre a ribadire la possibilità che il processo di conservazione sia affidato in outsourcing, riconosce anche la possibilità che soggetti terzi certifichino la conformità di tale processo a quanto stabilito dall'art. 43 del CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti) e dalle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art.71 del codice medesimo. D:Chi sono i Conservatori? R:Secondo quanto stabilito dall art. 44/Bis, i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti e di certificazione dei relativi processi, possono accreditarsi presso il DigitPa per conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti di livello più elevato in termini di qualità e sicurezza. I soggetti privati che decidono di dedicarsi a tale attività sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro D:Cosa si intende per continuità operativa? R:L'articolo 50-bis introduce una piccola rivoluzione all'interno della PA italiana rendendo obbligatoria la definizione di un piano di continuità operativa e di un piano di disaster recovery.

9 In relazione ai nuovi scenari di rischio e alla crescente complessità dell attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell informazione, le pubbliche amministrazioni dovranno, quindi, predisporre piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività. Fino a questo momento, in Italia ci si è posti esclusivamente il problema di stabilire procedure onde ovviare ai rischi di una possibile perdita, cancellazione, distruzione o danneggiamento di tutti i dati, principalmente dati personali, che fossero di notevole rilevanza per cittadini, aziende, enti e amministrazioni. A tale scopo sono state sviluppate svariate tecniche di back-up che permettono di duplicare su differenti supporti di memoria le informazioni e, quindi, mettere al sicuro tali dati. Nel caso in cui si dovessero verificare guasti o manomissioni, è vero che il backup consente di recuperare i dati, ma è altrettanto vero che lo stesso non prevede anche la duplicazione delle risorse informatiche necessarie per utilizzare questi dati; considerato, inoltre, che a seguito di eventi di maggiore impatto non è possibile ripristinare in tempi brevi l operatività, si può ben comprendere quanto sia importante il disagio creato. D:Cosa si intende per Business Continuity? R:Oggi viene definita Business Continuity quel complesso di regole, metodi e tecnologie da implementare per garantire il ripristino non solo dei dati, ma anche dei sistemi informativi, delle risorse umane e strutturali colpiti da un evento disastroso. Come deve essere organizzata la continuità operativa all interno della P.A.? Con l introduzione del CAD diventa, quindi, obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni italiane la definizione di : a) un piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale; b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione. D:Quali sono le modifiche in tema di PEC nei rapporti con la PA? R:L art. 6 del CAD viene integralmente riscritto dalla novella, al fine di allinearne il contenuto alle modifiche che, di volta in volta, ne hanno ritoccato il testo fino quasi a renderlo una rappresentazione stratificata delle volontà del legislatore succedutesi nel

10 tempo. Viene ulteriormente rafforzato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni in cui sia necessaria una ricevuta di invio e una di consegna con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione alla PA del proprio indirizzo di posta elettronica certificata comporta, infatti, due ordini di conseguenze: in primo luogo, essa costituisce espressa accettazione del dichiarante dell invio degli atti e documenti che lo riguardano da parte dell amministrazione; in secondo luogo, comporta un vincolo, solo per il soggetto, a ricevere tali atti di cui è necessaria la conferma di avvenuta consegna e ricezione presso quella casella di posta. Inoltre, al fine di razionalizzare e uniformare il sistema di consultazione degli indirizzi di posta elettronica, viene disposta l'emanazione di un apposito regolamento a cura di DigitPA, sentito il Garante Privacy. A tal riguardo assumono fondamentale importanza le modifiche dell'art. 48 del codice che hanno lo scopo di allineare il CAD su vari aspetti della posta elettronica certificata regolati successivamente al 2005 in altri atti normativi e regolamentari. In altri termini, l'unica vera novità è l'equiparazione dell'invio tramite PEC alla Notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente e non più nei soli casi previsti dalla legge. D:Possono presentarsi istanze e dichiarazioni tramite PEC? R:Con la modifica dell'art. 65 del CAD si riconosce la Posta Elettronica Certificata come valido sistema di presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alla PA: le istanze saranno valide, però, solo ove le credenziali di accesso alle PEC siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal Gestore di PEC nel corpo del messaggio o in un apposito allegato. La precedente formulazione della lett. c-bis), del comma 1 dell'art. 65 del CAD, invece, faceva riferimento alle sole istanze inviate tramite la posta elettronica certificata rilasciati gratuitamente dalla PA ai cittadini ai sensi dell'art. 16 della Legge 2/2009 (la cosiddetta CEC) D:Qual è la differenza tra firma digitale e firma autenticata? R:Nella nuova definizione di firma digitale cambia l'inquadramento di genere: la firma digitale non è più un particolare tipo di firma elettronica qualificata, ma di firma elettronica avanzata. Nell'incrocio delle tre definizioni si perde, a livello definitorio, il riferimento della firma digitale al dispositivo sicuro, contenuto solo nella definizione di firma elettronica qualificata. Inalterate rimangono le definizioni di chiave privata e chiave pubblica, nonché di certificato qualificato, tutti connessi alla firma digitale che, pertanto, già a livello

11 definitorio, continua ad essere l'unico tipo di firma elettronica legata ad una determinata tecnologia. Così come previsto dall art. 24 la firma digitale continua a riferirsi univocamente a un solo soggetto e a un documento o insieme di documenti, ed è imprescindibilmente subordinata alla validità e completezza del certificato qualificato, secondo quanto disciplinato nelle relative regole tecniche. La rilevante novità disposta nell art. 25 (dedicato alla firma autenticata), consiste nell'aver allargato l'area delle firme autenticabili, sganciandole dalla necessaria sussistenza di un certificato qualificato (o addirittura da qualsivoglia certificato elettronico). Nella precedente stesura della norma l'autenticazione poteva avere ad oggetto solo la firma digitale o elettronica qualificata, con una verifica del relativo certificato da parte del notaio. La nuova autenticazione, invece, può riguardare qualsiasi firma elettronica, inclusa l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. D'altro canto, il nuovo art. 52 bis della legge 89/1913 (come introdotto dal D.Lgs. n. 110/2010 sull'atto pubblico informatico notarile) ha già previsto che le parti possano sottoscrivere l'atto pubblico informatico, in presenza del notaio, anche con una semplice firma elettronica consistente nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. Occorre rilevare, inoltre, che il nuovo art. 68 bis della legge 89/1913 rimanda a successivi decreti per individuare le tipologie di ulteriori firme elettroniche che potranno essere utilizzate per la firma dell'atto pubblico. In mancanza di tali decreti, l'area di tali firme elettroniche non appare concretamente identificabile; analogamente potrebbe ritenersi per le firme elettroniche prive di certificato qualificato o elettronico di cui all'art. 25 del nuovo CAD. D:Quali sono i dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma? R:L art. 35 individua i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme stabilendo i requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi. I dispositivi sicuri e le procedure di cui devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all' articolo 71. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, dall'organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello

12 Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La conformità di cui sopra è altresì riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE. D:Come si intende migliorare la qualità dei servizi e delle informazioni on line nei siti della P.A.? R:Con l emanazione della direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l innovazione per la riduzione dei siti web delle PA e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino, il Governo ha voluto fornire alle PA un indirizzo utile a realizzare il loro processo di digitalizzazione, così come previsto dal Codice dell Amministrazione Digitale, che, all art. 12, stabilisce: le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all art. 7. L art. 15, inoltre, evidenzia che: la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni avviene attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nell ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione tenendo conto degli effettivi risparmi derivanti da tale razionalizzazione in considerazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica. La direttiva intende sviluppare, promuovere e diffondere nelle PA un processo volto a fornire, attraverso i propri siti web, un accesso diretto, semplificato e qualitativamente valido alle informazioni e ai servizi resi all utenza, migliorandone la fruibilità. Di conseguenza, la direttiva ha voluto porre in evidenza come, nell ambito della riorganizzazione delle PA, assuma un ruolo rilevante l adozione di iniziative e strumenti di trasparenza proiettati alla costruzione di un rapporto efficace con i cittadini. Per realizzare questi obiettivi gli strumenti più idonei e di immediata percettibilità sono sicuramente i siti web delle PA, attraverso i quali è possibile diffondere in maniera veloce e proficua le informazioni e l accessibilità ai servizi per i cittadini. Attraverso l emanazione della direttiva n. 8 del 2009, e in particolare in base all art. 4, che stabilisce: al fine di assicurare la pubblicazione e l aggiornamento dei contenuti dei siti secondo criteri che favoriscano il pieno raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e di servizio al cittadino e di favorire l applicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 recante codice dell amministrazione digitale, il ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, entro 90 giorni dall emanazione della presente direttiva, rende disponibile, per la consultazione pubblica, sul proprio sito un documento denominato Linee guida per i siti web della PA, si è voluto dare un indirizzo omogeneo alle PA sulle modalità di costruzione dei siti web, che fino ad ora erano rimaste all iniziativa dei singoli enti, col conseguente utilizzo di modalità differenti a seconda della discrezionalità di ogni singola pubblica amministrazione. Le stesse linee guida intendono, quindi, fornire le indicazioni necessarie alla razionalizzazione dei contenuti on line, la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e il miglioramento della qualità dei servizi anche attraverso la riduzione dei costi di gestione

13 degli stessi. I criteri che le linee guida intendono regolamentare riguardano, dunque, aspetti tecnici, normativi e relativi alle modalità di sviluppo e diffusione dei siti web delle PA. Attraverso le linee guida per i siti web della PA si intende raggiungere non solo l obiettivo dell efficacia e dell efficienza dell azione amministrativa, ma anche la customer satisfaction, intesa come soddisfazione del cittadino (che tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero assicurare) attraverso la omogeneizzazione e la standardizzazione dei processi che conducono alla fruibilità dell informazione in modalità digitale nei servizi delle PA. In tal modo, si riuscirebbe a rendere applicabili ai siti web le caratteristiche di qualità intese come accertata utilità, semplificazione dell interazione tra amministrazione e utenza, trasparenza dell azione amministrativa, facile reperibilità e fruibilità dei contenuti, costante aggiornamento e si concretizzerebbe il progetto di digitalizzazione attraverso le regole del Codice dell Amministrazione Digitale consentendo l accesso telematico ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni. Le Linee guida del 6 maggio 2011, aggiornate al D.Lgs. 235/10, insieme alle Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche-civit (Delibera n. 105/2010) e alle Linee guida emanate dal Garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (Deliberazione del 2 marzo 2011), forniscono, inoltre, le operazioni utili a realizzare le diverse tipologie di siti (siti istituzionali e siti tematici), le indicazioni per la riduzione e l aggiornamento dei siti obsoleti e per la migliore qualità dei servizi resi ai cittadini. Le linee guida contengono, anche, le regole da applicare per il trattamento dei dati e dei documenti pubblici e infine forniscono gli orientamenti e principi generali utili a offrire elementi di indirizzo per le pubbliche amministrazioni interessate a confrontarsi su temi innovativi come la valutazione da parte degli utenti, le rilevazioni di qualità attraverso il benchmark tra amministrazioni, il confronto e l'interazione dei cittadini. D:Quali sono le modalità previste per la fruizione del dato informatico? R:Stando a quanto contenuto nel Codice della PA Digitale (CAD) le amministrazioni devono stipulare - attenendosi alle linee guida emanate da DigitPA - delle convenzioni per consentire l accesso alle banche dati di cui sono titolari. In realtà già la versione precedente del CAD prevedeva qualcosa di simile, ma ciò che cambia è l esistenza di linee guida specifiche a cui le amministrazioni devono adeguarsi. La modifica dell art. 58, comma 2, del CAD introdotta dal D. Lgs. 235/10 prevede che ai sensi dell articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l acquisizione d ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni

14 valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del Ai sensi dell art. 58 comma 2 dunque, le amministrazioni devono stipulare - attenendosi alle linee guida emanate da DigitPA - delle convenzioni per consentire l accesso alle banche dati di cui sono titolari. Le linee guida pubblicate sul sito di DigitPa costituiscono una prima bozza di indicazioni volte a regolamentare le convenzioni tra pubbliche amministrazioni titolari e amministrazioni richiedenti, al fine di mettere a disposizione tra PA banche dati accessibili per via telematica. Il testo è stato sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali, con lo scopo di rappresentare delle regole quanto più corrispondenti alla disciplina in materia di privacy. Il testo sarà aggiornato da DigitPA. A ben vedere la norma di cui all art. 58 non è una novità assoluta, nel senso che il testo precedente alla modifica prevedeva: Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui sono titolari. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d intesa con la conferenza unificata di cui all art. 8 del decreto legislativo 28 agosto del 97 n. 281, tra le Amministrazioni centrali medesime, le regioni e le autonomie locali. La novità introdotta dal D.Lgs. 235/10 non è però di poco conto, stabilisce infatti che le Amministrazioni si adeguino a tale precetto del Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/05) rispettando le linee guida emanate da DigitPa. Inoltre, il comma 3 dell art. 58, sempre introdotto dal D.Lgs. 235/10, prevede un monitoraggio da parte di DigitPa per verificare che le PA diano applicazione alla norma. In conseguenza di tale controllo, DigitPa dovrà riferire annualmente al Ministero per la pubblica amministrazione e l innovazione e alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche l effettivo rispetto della norma. Qualora ciò non avvenga sarà lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri - in base all art. 58, comma 3 bis - a prevedere un termine entro il quale le amministrazioni interessate debbano stipulare tali convenzioni. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. È stata dunque introdotta dal legislatore una forma di controllo fino ad ora inesistente. Si consideri che nel vecchio articolo non erano prescritti dei tempi relativi alla stipulazione di dette convenzioni, tanto è vero che molte pubbliche amministrazioni non si sono ancora adeguate; si pensi, inoltre, che il Codice dell Amministrazione Digitale risale al 2005 e che nel corso di questi anni si sono verificati non pochi problemi di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni, relativi proprio alla possibilità di rendere accessibili banche dati fra Enti. Addirittura lo scambio di informazioni non è stato possibile, spesso, proprio per mancanza di direttive regolanti il trasferimento dei dati. D:Quali sono le linee guida da seguire per garantire la fruibilità dei dati delle P.A.?

15 R:L ultimo intervento in ordine temporale so certamente Le linee guida del 22 aprile 2011, per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ex art. 58, comma 2, D.Lgs 82/05, che hanno lo scopo di dare le indicazioni necessarie a predisporre le convenzioni per la corretta ed efficiente fruibilità dei dati tra le PA. In particolare, le linee guida prevedono: l individuazione dei destinatari, con i termini di adempimento previsti dal recente D. Lgs. 235/2010, oltre che la normativa cui ci si riferisce; il contesto di riferimento; le modalità di raccolta e formazione dei dati, con le indicazioni per la raccolta dei dati anche ai fini statistici, come previsto dalla normativa vigente in materia; i servizi messi a disposizione e le modalità di accesso che dovranno essere utilizzate per l accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni, prevedendo modalità residuali per casi particolari; gli aspetti di sicurezza e privacy per l accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni; i criteri per la definizione dei livelli di servizio che le convenzioni potranno stabilire; uno schema di convenzione, con un contenuto minimo delle disposizioni che dovranno essere previste; le modalità di pubblicazione della convenzione, anche ai fini delle attività di monitoraggio poste in capo a DigitPA. I destinatari sono tutti i soggetti di cui all art. 2, commi 2 e 4, del D.Lgs. 82/2005 che hanno la necessità di accedere ai dati di altre amministrazioni per svolgere adempimenti istituzionali. Le Amministrazioni aderiscono alle regole di cui alle linee guida, facendo riferimento al Sistema Pubblico di Connettività (SPC) che ai sensi dell art. 73 del CAD, consente di assicurare il coordinamento informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzati allo scambio e diffusione tra le Pubbliche Amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati. I soggetti che invece non aderiscono al SPC dovranno comunque prevedere misure di sicurezza all interno delle convenzioni, in grado di rispettare le indicazioni previste dalle linee guida. La raccolta delle informazioni deve avvenire verificando che le informazioni possano essere acquisite attraverso la fruibilità dei dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici. Le modalità di accesso per la fruibilità dei dati sono: la cooperazione applicativa e l accesso via web. In particolari casi le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare modalità di accesso alternative: soluzioni di trasferimento di file in modalità FPT e posta elettronica certificata Sarà necessario porre particolare attenzione alla tutela dei dati personali: le convenzioni, infatti, dovranno prevedere una policy sul corretto trattamento dei dati ed evitare attraverso opportune regole di sicurezza la possibilità di duplicazione dei dati. Le convenzioni redatte in base alle linee guida sopra descritte, dovranno contenere in allegato anche le regole tecniche relative alle specifiche banche dati oggetto della

16 convenzione, e dovranno contenere le indicazioni relative all amministrazione erogatrice che mette a disposizione l acceso ai dati di cui è titolare, le indicazioni relative all amministrazione richiedente che accede ai dati di un amministrazione erogatrice, le norme di riferimento in base alle quali viene stipulata la convenzione e, infine, gli obiettivi specifici per i quali si stipula la convenzione. Dovrà, inoltre, essere data comunicazione della stipulazione della convenzione all ufficio dati pubblici di DigitPa da parte dell Amministrazione erogatrice. D:Con il nuovo CAD è stato predisposto un servizio di pagamento per i contribuenti digitali? R:L art. 5 del nuovo CAD affronta un nodo cruciale per le vite di cittadini ergo contribuenti digitali: i pagamenti alla pubbliche amministrazioni. Già previsti nel 2005, hanno faticato a decollare per la mancanza di regole tecniche e per il mancato coraggio dello switch-off che in generale rende sofferta e prolungata la transizione verso l amministrazione digitale. Nella stesura della normativa è possibile riscontrare tre novità introdotte dall articolo in questione: l estensione a regioni e enti locali, l indicazione di strumenti operativi di pagamento elettronico, l apertura a soggetti privati per la riscossione, in qualità di payment service provider. Ad ogni modo, per una migliore comprensione, si riporta il testo integrale dell art. 5 del nuovo CAD che così dispone: Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l importo dell operazione di pagamento, effettua il riversamento dell importo trasferito al tesoriere dell ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d entrata oppure le contabilità speciali interessate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio. (Il decreto in questione dovrà essere adottato entro sei mesi dall entrata in vigore del D. Lgs. n. 235/2010, dunque il prossimo giugno, ndr).

17 Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1. (cioè anche questi enti devono consentire i pagamenti elettronici, ndr) D:Quali sono le regole da seguire per organizzare il Disaster Recovery secondo la vigente normativa? R:Richiamando quanto già espresso affrontando analoghe questioni, fino all entrata in vigore del CAD, in Italia ci si era posti esclusivamente il problema di stabilire procedure onde ovviare i rischi di una possibile perdita, cancellazione, distruzione o danneggiamento di tutti i dati, principalmente dati personali, che fossero di notevole rilevanza per cittadini, aziende, enti e amministrazioni. Il D.Lgs. 196/2003, infatti, tra le misure minime di sicurezza, prevede (al numero 18 dell'allegato B) che il titolare fornisca agli incaricati istruzioni relative al salvataggio almeno settimanale dei dati. L'unico obbligo, quindi, era quello di prevedere opportuni sistemi di back-up che permettono di duplicare su differenti supporti di memoria le informazioni e, quindi, mettere al sicuro tali dati. In seguito a guasti, manomissioni, o disastri il backup consente però di recuperare solo i dati salvati, ma non prevede anche la duplicazione delle risorse informatiche necessarie per utilizzare questi dati e a seguito di eventi di maggiore impatto non è possibile ripristinare in tempi brevi l operatività dell Ente, mettendo così in serio pericolo il suo ruolo istituzionale. Il discorso si è così evoluto in quello che oggi viene definito Disaster Recovery ovvero quel complesso di regole, metodi e tecnologie da implementare per garantire il ripristino non solo dei dati ma anche dei sistemi informativi colpiti da un evento disastroso. Ovviamente, un buon Piano di disaster recovery che permetta di preservare dati e tecnologie, non assicura, però, una veloce ripresa delle attività lavorative. Occorre fare un ulteriore passo in avanti e parlare di continuità operativa, cioè garantire il ripristino non solo dei dati ed i sistemi informativi, ma anche le risorse umane e strutturali colpite da un evento disastroso. Ecco come il disaster recovery diventa solo una parte di un più complesso insieme di regole per gestire i danni provocati da eventi disastrosi e permettere un rapido ripristino delle attività istituzionali. La realizzazione di un processo di continuità operativa e di disaster recovery prevede varie fasi per la sua realizzazione e la redazione dei rispettivi piani è solo una delle attività da compiere. Facendo espresso riferimento alle risultanze dei lavori realizzati da esperti del settore, alcune delle fasi più importanti nella predisposizione di una soluzione che permetta di gestire la continuità operativa (BCM business continuity management) possono essere così sintetizzate: Analisi dell'organizzazione e analisi dell'impatto scelta della strategia

18 Implementazione della strategia Manutenzione Verifica Aggiornamento continuo D:Cosa si intende per analisi dell organizzazione e analisi dell'impatto nell ambito del Disaster Recovery? R:Per poter sviluppare un adeguata soluzione di continuità operativa e disaster recovery occorre innanzitutto comprendere la propria organizzazione, individuando tutti i processi di cui si compone. Subito dopo occorre stabilire l importanza di ogni singolo processo nel complesso dell attività istituzionale. Strumento essenziale in questa fase è la BIA (Business Impact Analisys), ovvero un analisi dell impatto prodotto nel tempo dall interruzione di ogni singolo processo. Tale analisi permette, quindi, di identificare, quantificare e qualificare gli impatti sull attività in caso di perdita, interruzione o arresto dei processi aziendali, fornendo le basi sulle quali definire un appropriata strategia di continuità operativa e Disaster Recovery. L'analisi di impatto andrà, poi, incrociata con l'analisi dei rischi (la probabilità che un determinato evento disastroso possa colpire l'ente) per valutare correttamente quali siano le risorse e le strutture più a rischio. È ovvio che le possibili variante di queste analisi sono numerose; in queste poche righe offriamo alcuni spunti relativi al disaster recovery (approntati da esperti del settore), che possono essere mutuati anche per la continuità operativa. D:Esistono delle strategie già elaborate e delle modalità predefinite per la BIA? R:Relativamente al disaster recovery sono numerose le strategie elaborate e una corretta BIA permetterà di valutare la strategia migliore da seguire. L analisi d impatto dovrà permettere di classificare ogni singolo processo sulla base di due parametri fondamentali: RTO (Recovery Time Objective), tempo massimo per cui è possibile tollerare la sospensione del processo; RPO (Recovery Point Objective), tempo massimo che intercorre tra la produzione di un dato e la sua messa in sicurezza (ad esempio attraverso backup) e, conseguentemente, fornisce la misura della massima quantità di dati che il sistema può perdere a causa di un guasto improvviso. Sulla base di questi parametri si potrà valutare quale tra le strategie attualmente esistenti scegliere: è possibile, infatti, classificarne vari livelli differenti che si differenziano per tempi di ripristino e costi da sostenere per la loro realizzazione. Soluzioni cd. Cold site (predisposizione di un secondo sito senza un sito non immediatamente operativo), permettono, ad esempio, di contenere i costi, ma allungano i tempi di ripristino. D altro canto soluzioni cd. di Mirror Site (soluzioni che prevedono la creazione di un sito informatico identico a quello di produzione con un mirroring dei

19 dati in tempo reale e quindi immediatamente operativo) permettono il ripristino dei processi in tempi brevissimi ma a costi molto alti. La strategia più adatta sarà quindi quella in grado di garantire il rispetto dei parametri di RTO ed RPO individuati nella fase di analisi dell attività, con il minor costo. D:Quali sono le caratteristiche delle fasi di implementazione e collaudo nel Disaster Recovery? R:Una volta individuata la Strategia più adatta alle esigenze dell amministrazione potrà iniziare la fase di Implementazione. Tale fase si svolge attraverso due momenti che procedono in modo parallelo: la predisposizione delle strutture di continuità operativa e disaster recovery; la predisposizione di un'adeguata organizzazione del personale per la gestione dell'evento disastroso; la redazione di un Piano di continuità operativa e disaster recovery. In particolare, in una fase iniziale di adeguamento delle strutture, i piani di Continuità operativa e Disaster Recovery consisteranno in procedure minimali atte ad evidenziare soprattutto ruoli e macroprocessi; un maggior dettaglio del Piano sarà fornito in parallelo alla predisposizione delle strutture e verrà completato al termine degli interventi previsti dalla strategia selezionata. A valle di questi due momenti paralleli, un momento conclusivo avrà l obiettivo di collaudare la validità e l efficacia delle soluzioni implementate. Nella fase di implementazione sarà indispensabile anche definire la struttura organizzativa (unità organizzative e loro composizione, autonomie decisionali e livelli gerarchici) che meglio si adatta a governare lo stato di crisi in cui l'ente potrebbe venire a trovarsi. Scopo della struttura organizzativa per la continuità sarà quello di assicurare la corretta esecuzione dei Piani, l attivazione e l utilizzo delle strutture di continuità ed il coordinamento delle attività pianificate e delle eccezioni da adottare nello stato di crisi. D:Cosa si intende per stato di crisi? R:Tra le varie attività del recovery occorrerà definire il processo che porta alla dichiarazione dello stato di crisi. Sarà necessario, infatti, definire il processo attraverso il quale si articola la gestione della crisi: i criteri di valutazione della crisi (portata dei danni e perimetro dei processi coinvolti) e di identificazione degli scenari di riferimento previsti nella strategia di continuità; le modalità di dichiarazione dello stato di crisi e di ripristino della normale operatività. D:Esistono regole codificate per una corretta manutenzione, per la verifica e per aggiornamento continuo del sistema? R:L insieme di soluzioni e interventi implementati dall'ente a supporto della continuità operativa possono mantenere reale validità ed efficacia solo se, a seguito dell'implementazione iniziale, viene mantenuta un ottica di miglioramento continuo del processo di continuità.

20 Da un lato occorrerà mantenere il Piano e la stratregia di continuità costantemente allineati all evoluzione dell'ente; dall'altro si dovrà continuamente testare il piano per verificare che sia il personale, che le strutture siano sempre in grado di rispondere con efficacia agli eventi disastrosi. Ogni verifica comporterà una successiva fase di adeguamento e miglioramento del processo sulla base delle criticità riscontrate. Sono numerosi gli standard internazionali in tema di disaster recovery e continuità operativa ai quali le Amministrazioni Pubbliche possono fare riferimento per avere una guida nell'implementazione di idonee soluzioni. Citiamo, ad esempio, lo standard BS per la gestione della continuità operativa o lo standard ISO/IEC per il disaster recovery delle infrastrutture tecnologiche. Soprattutto nell'individuazione di adeguate soluzioni tecnologiche sarà fondamentale il ruolo di DigitPa (di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali) che, secondo quanto previsto dall'art. 50-bis del CAD, dovrà definire delle "linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche" e monitorarne la corretta implementazione. D:Che cos è il Glifo? R:Grande novità del CAD. Il comma 5 dell art. 23-ter specifica che al fine di assicurare la provenienza e la conformità all originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico. A tal riguardo è opportuno evidenziare la mancanza di regole tecniche in merito al rivoluzionario Glifo ma nel frattempo diverse sono le soluzioni proposte da pubbliche amministrazioni che così permettono di stampare i documenti informatici direttamente scaricandoli dai siti web istituzionali. D:Quale valore assume una comunicazione a mezzo fax con l entrata in vigore del CAD? R:Una recente sentenza del TAR di Lecce riabilita il FAX come strumento "idoneo" e giuridicamente valido, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. Un autorevole indirizzo della Giurisprudenza, commenta la sentenza alla luce delle indicazioni sulla Posta elettronica certificata contenute nel Codice della PA Digitale. LA recentissima sentenza del TAR Lecce Sez. I, n del , che si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato (ex multis Cons. di Stato, sez. V, sent. del , n. 5213; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, sent. del , n. 861; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, sent. del , n. 247), ripropone l assunto che le comunicazioni a mezzo fax, poste in essere tra diverse pubbliche amministrazioni siano idonee a determinare conoscenza legale da parte del soggetto pubblico destinatario. Premesso l indiscusso obbligo di accettazione delle Pubbliche Amminsitrazioni delle istanze inviate via fax dai privati cittadini, pare opportuno rilevare tuttavia come, sebbene alla luce dell art. 47 CAD (d. lgs. n. 82/2005), così come novellato dal d. lgs. 235/2010, il Legislatore sembri prediligere la strada maestra delle comunicazioni

IL NUOVO CODICE DELLA

IL NUOVO CODICE DELLA IL NUOVO CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE Il nuovo CAD in pillole Collana di Minigrafie Tecnologia dei Processi Documentali fondazione siav academy Il Nuovo Codice dell amministrazione digitale in

Dettagli

Continuità operativa e disaster recovery nella pubblica amministrazione

Continuità operativa e disaster recovery nella pubblica amministrazione Continuità operativa e disaster recovery nella pubblica amministrazione DEFINIZIONI Linee Guida per il DR delle PA, DigitPA 2011 Continuità Operativa (CO) Continuità Operativa: l insieme delle attività

Dettagli

Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta

Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 21, comma 1 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n 165 Circolare n. 1/2010/DDI Oggetto:Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche. Aumentare

Dettagli

Il nuovo CAD in pillole

Il nuovo CAD in pillole Di 14 gennaio 2001 Il 10 gennaio 2011 è stato pubblicato il G.U. il d.lsg. 235/2010 Nuovo Codice dell Amministrazione Digitale Ecco cosa cambia 2 Il Nuovo CAD: Sancisce nuovi diritti 1. Diritto all uso

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia?

Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia? Università degli studi dell'insubria L'amministrazione digitale italiana a 10 anni dal CAD (2015-2015): e poi? Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia? Gea Arcella Notaio

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE Università degli Studi di Macerata NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE La società dell informazione e della conoscenza Tutte le organizzazioni, pubbliche

Dettagli

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche

Dettagli

La Dematerializzazione in Regione Lombardia Case History: La Piattaforma Documentale il percorso ed i nuovi traguardi A cura di Marco Ceccolini Responsabile Area Servizi Documentali Lombardia Informatica

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA Approvazione deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13/01/2012 del Consiglio comunale n. del Art.

Dettagli

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016.

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. Indice: Premessa 1. FONTI NORMATIVE 2. STRUMENTI 3. DATI DA PUBBLICARE 4. INIZIATIVE DI

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE

DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE Prof. Stefano Pigliapoco DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE s.pigliapoco@unimc.it Codice dell amministrazione digitale Il codice dell amministrazione digitale (Co.A.Di.) è contenuto

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ART. 40. FORMAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE DISPONGONO DI IDONEE RISORSE TECNOLOGICHE FORMANO GLI ORIGINALI

Dettagli

Manuale informativo per l utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) e Servizio Dematerializzazione Documenti

Manuale informativo per l utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) e Servizio Dematerializzazione Documenti Manuale informativo per l utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) e Servizio Dematerializzazione Documenti Documento predisposto ai sensi dell art. 57 commi 1 e 3 del DPCM 22.2.2013 Regole

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa. Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it

I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa. Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa L atto notarile informatico e l atto amministrativo informatico Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Trieste 18 ottobre 2013 1

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE TECNOLOGICA Alle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.

Dettagli

Accesso ai documenti amministrativi informatici

Accesso ai documenti amministrativi informatici Accesso ai documenti amministrativi informatici Circolo Giuristi Telematici 1 Definizione di documento amministrativo art. 22 l. 241/90: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica

Dettagli

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Belluno 28 gennaio 2014 www.feinar.it PEC: Posta Elettronica Certificata Che cos'è e come funziona la PEC 3 PEC: Posta Elettronica

Dettagli

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Questo vademecum ha lo scopo di riassumere i concetti relativi alla PEC. Per approfondimenti e verifiche, si rimanda alla legislazione vigente. 1 COS E ED A COSA SERVE PEC

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Normativa Le disposizioni della Legge finanziaria 2008 prevedono che l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti

Dettagli

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) (GU n. 166 del 19-7-2010

Dettagli

il Rettore Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n 501 in data 27 marzo 2000 e successive modificazioni;

il Rettore Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n 501 in data 27 marzo 2000 e successive modificazioni; DR n 176 Reg.XLVI il Rettore Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n 501 in data 27 marzo 2000 e successive modificazioni; vista la deliberazione n 433/14695 in data 06 febbraio 2008 con cui

Dettagli

Riconoscibilità dei siti pubblici: i domini della Pa e le regole di.gov.it

Riconoscibilità dei siti pubblici: i domini della Pa e le regole di.gov.it Riconoscibilità dei siti pubblici: i domini della Pa e le regole di.gov.it Gabriella Calderisi - DigitPA 2 dicembre 2010 Dicembre 2010 Dominio.gov.it Cos è un dominio? Se Internet è una grande città, i

Dettagli

LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DIGITALE

LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DIGITALE Prof. Stefano Pigliapoco LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DIGITALE ANAI, Cagliari 6 marzo 2006 s.pigliapoco@fastnet.it L Amministrazione Pubblica Digitale Il complesso delle norme di recente

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono: Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.

Dettagli

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale Una rivoluzione importante Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale I nuovi scenari Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione Digitale sulla

Dettagli

COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo

COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2012/2014 Premessa Le recenti e numerose modifiche previste nell ambito del vasto progetto di riforma

Dettagli

DPCM 31 OTTOBRE 2000 (G. U. 21.11.2000, SERIE GENERALE, N. 272) REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

DPCM 31 OTTOBRE 2000 (G. U. 21.11.2000, SERIE GENERALE, N. 272) REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA DPCM 31 OTTOBRE 2000 (G. U. 21.11.2000, SERIE GENERALE, N. 272) REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE 1998, N. 428 TITOLO I AMBITO DI

Dettagli

Il Nuovo Codice dell Amministrazione Digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per le amministrazioni Napoli, 28 aprile 2011

Il Nuovo Codice dell Amministrazione Digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per le amministrazioni Napoli, 28 aprile 2011 Il Nuovo Codice dell Amministrazione Digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per le amministrazioni Napoli, 28 aprile 2011 IL DOCUMENTO INFORMATICO E LA SUA GESTIONE Enrica Massella Ducci Teri

Dettagli

Integrazioni Volontarie Firma Elettronica o Firma Autografa? Certificato di Ruolo

Integrazioni Volontarie Firma Elettronica o Firma Autografa? Certificato di Ruolo Integrazioni Volontarie Firma Elettronica o Firma Autografa? Certificato di Ruolo Hanno inviato pratiche 76 professionisti Pratiche inviate al 17/10/2014: 164 Hanno inviato pratiche 76 professionisti Pratiche

Dettagli

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ;

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ; SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERRITORIO PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI tra la Regione Marche, rappresentata dal Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici

Dettagli

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 1 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE N. 122/DG DEL 25/11/2015 Oggetto: Nomina del Responsabile della conservazione dei documenti informatici

Dettagli

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Art. 1. Aventi diritto alle Credenziali-People 1. Per l accesso ai Servizi-People sviluppati

Dettagli

Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. 01/ALBO/CN 23 LUGLIO 2014 Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Deliberazione 23 Luglio 2014 Modalità per la fruizione telematica dei

Dettagli

Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione

Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Area Rete Unitaria - Sezione Interoperabilità Linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica

Dettagli

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013

Dettagli

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione

Dettagli

Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000)

Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000) Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000) Ricerca veloce degli atti, archiviazione, fascicolazione ed inventario Inserimento semplice e funzionale Collegamento tra protocolli tramite la gestione dei fascicoli

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione Il Presidente del Consiglio di Stato PROTOCOLLO D INTESA Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi

Dettagli

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO PROVINCIA DI LODI PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI Allegato 1) al Manuale di gestione APPROVATO CON ATTO DI G.C. N. 96 DEL 28.12.2015 PIANO PER LA SICUREZZA

Dettagli

1. I principi guida del nuovo CAD

1. I principi guida del nuovo CAD 1. I principi guida del nuovo CAD Sancire nuovi diritti, nuove opportunità, nuovi doveri: Diritto all uso delle tecnologie verso amministrazioni e gestori di servizi pubblici (art.3) I cittadini e le imprese

Dettagli

Seminario formativo. Firma Digitale

Seminario formativo. Firma Digitale Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario formativo sull utilizzo della Firma Digitale Viterbo 7 febbraio 2011 (Ce.F.A.S.) Viterbo 22 febbraio 2001

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA L INTEGRITA 2014-2016

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA L INTEGRITA 2014-2016 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI VIA SOLFERINO, 13 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014-2016 Con la redazione del programma triennale per la

Dettagli

CAD Codice dell'amministrazione digitale Ultimo aggiornamento: 12/01/2012

CAD Codice dell'amministrazione digitale Ultimo aggiornamento: 12/01/2012 Il sito web della scuola Efficiente strumento del CAD CAD Codice dell'amministrazione digitale Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 Dlgs 30 dicembre 2010, n. 235 Testo vigente al 22/12/2011 Testo redatto al solo fine

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Edok Srl. FatturaPA Light. Servizio di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Brochure del servizio

Edok Srl. FatturaPA Light. Servizio di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Brochure del servizio Edok Srl FatturaPA Light Servizio di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione Brochure del servizio Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione LA FATTURAPA La FatturaPA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Pagina: 1 di 5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.0 SCOPO DELLA SEZIONE Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità SGQ dell Istituto. Per gli aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ Premessa PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ Le recenti e numerose modifiche previste nell ambito del vasto progetto di riforma della P.A. impongono agli Enti Locali il controllo e la

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009 PEC per i professionisti Roma, 1 dicembre 2009 La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con

Dettagli

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 9 del 10.01.2011 INDICE 1. Premessa 2. Accesso al servizio 3. Finalità della

Dettagli

DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO DIGITALE: DEFINIZIONI E CENNI SULLA NORMATIVA Elisabetta Bombardieri Insiel S.p.A.

DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO DIGITALE: DEFINIZIONI E CENNI SULLA NORMATIVA Elisabetta Bombardieri Insiel S.p.A. DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO DIGITALE: DEFINIZIONI E CENNI SULLA NORMATIVA Elisabetta Bombardieri Insiel S.p.A. Udine, 11 giugno 2013 Evoluzione della normativa Fonte: P. Ridolfi «Il nuovo codice dell

Dettagli

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Documento n. 8 - Allegato al manuale di gestione PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 1. Composizione del piano Il piano di conservazione oltre che dai seguenti articoli

Dettagli

Fatturazione Elettronica e CAD

Fatturazione Elettronica e CAD Fatturazione Elettronica e CAD Agenzia per l Italia Digitale fabio.massimi@agid.gov.it Processo fatturazione elettronica PA Sistema di Interscambio OPERATORI ECONOMICI INTERMEDIARI INTERMEDIARI PA Fattura

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

DATI IDENTIFICATIVI DEL SUAP. Tipologia Il Comune esercita le funzioni inerenti il SUAP in associazione con altri Comuni e non e' capofila

DATI IDENTIFICATIVI DEL SUAP. Tipologia Il Comune esercita le funzioni inerenti il SUAP in associazione con altri Comuni e non e' capofila Il sottoscritto Davide Colloca, codice fiscale CLLDVD71C23I968S, in qualità di Responsabile SUAP del Comune di ZERBOLO' (PV) dichiara che il Comune ha instituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1 FIRMA DIGITALE Aspetti normativi Novembre 2004 Paoli Luigi 1 Documento informatico D.P.R. 445/2000 art.8 c.1 Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2012-2014. (Art. 11, D. Lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2012-2014. (Art. 11, D. Lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150) COMUNE DI SANT ANGELO A SCALA Provincia di Avellino PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2012-2014 (Art. 11, D. Lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150) Cod. SAS-PTI01 Data: 30/04/2012 Adottato con

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

REGOLAMENTO PER L USO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA REGOLAMENTO PER L USO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SOMMARIO Art.1 Oggetto del regolamento...... Pag. 2 Art.2 Disposizioni e principi generali 2 Art.3 Definizioni 2 Art.4 Posta elettronica certificata..

Dettagli

Servizio Tesorerie Enti. Servizi on line FATTURAZIONE ELETTRONICA

Servizio Tesorerie Enti. Servizi on line FATTURAZIONE ELETTRONICA Servizio Tesorerie Enti Servizi on line FATTURAZIONE ELETTRONICA L introduzione, a norma di Legge, dell obbligatorietà della fatturazione in forma elettronica nei rapporti con le amministrazioni dello

Dettagli

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line Settore Affari Generali e Istituzionali Disciplinare per le Pubblicazioni on line ANNO 2014 INDICE Art. 1 Principi generali... 3 Art. 2 Modalità di accesso al servizio on line... 3 Art. 3 Atti destinati

Dettagli

La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali

La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali Artt. 4 e 6 Diritti di cittadini e imprese Art4. 1)... 2) Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) ------------------------------------- BRESCIA Via Bianchi, 9 25124 BRESCIA

Dettagli

COMUNE DI GANDOSSO PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'

COMUNE DI GANDOSSO PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' COMUNE DI GANDOSSO PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' 2014 2016 PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA Con il presente documento ci si propone di fornire una visione organica dei compiti istituzionali e

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n 95 (convertiti con modificazioni,

Dettagli

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile L. 18 giugno 2009, n. 69 1 e 2 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Estratto relativo all Amministrazione digitale) Art. 24

Dettagli

Fatturazione Elettronica PA Specifiche del Servizio

Fatturazione Elettronica PA Specifiche del Servizio Fatturazione Elettronica PA Specifiche del Servizio Andrea Di Ceglie 25/09/2014 Premessa Data la complessità del processo e la necessità di eseguirlo tramite procedure e canali informatici, il legislatore

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto

Dettagli

Allegato alla delibera n. 75GC/2012 COMUNE DI CORNELIANO D ALBA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2013-2015

Allegato alla delibera n. 75GC/2012 COMUNE DI CORNELIANO D ALBA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2013-2015 Allegato alla delibera n. 75GC/2012 COMUNE DI CORNELIANO D ALBA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2013-2015 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (AI SENSI DELL ARTICOLO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Modalità di accesso al servizio on-line Art. 3 Atti soggetti alla pubblicazione Art. 4 Modalità di pubblicazione Art.

Dettagli

MANUALE DI CONSERVAZIONE

MANUALE DI CONSERVAZIONE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO Azienda pubblica di servizi alla persona ex L.r. 19/2003 Viale Barbacane, 19-33097 Spilimbergo PN Tel. 0427 2134 Fax 0427 41268 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

Attività relative al primo anno

Attività relative al primo anno PIANO OPERATIVO L obiettivo delle attività oggetto di convenzione è il perfezionamento dei sistemi software, l allineamento dei dati pregressi e il costante aggiornamento dei report delle partecipazioni

Dettagli

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale

Dettagli

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot.

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot. Quadro normativo di riferimento Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com BLOG: http://scialdone.blogspot.com La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dalla G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 (s.o. n. 20) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi

Dettagli