LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Daniele Verzari Boaglio per violazione dell art. 101, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO, in particolare, l art. 101, comma 2, del citato d. lgs. n. 58 del 1998, che prevede che prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari ; VISTA la mail in data 27 gennaio 2013, con la quale il Sig. [ omissis ] ha segnalato l esistenza del sito internet che sarebbe stato utilizzato per lo svolgimento di attività finanziaria in violazione della normativa di settore; VISTA la nota del 14 febbraio 2013, con la quale la Divisione Ispettorato/Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio, facendo seguito alla richiesta della Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi in data 7 febbraio 2013, ha comunicato quanto emerso dagli accertamenti effettuati su quanto oggetto di segnalazione, trasmettendo una nota tecnica delle evidenze raccolte e la relativa documentazione di supporto; CONSIDERATO che, dall esame della predetta documentazione, è emerso, in particolare, che il sito era disponibile in italiano e, attraverso i sistemi di traduzione automatica, anche in lingua inglese, francese, spagnolo e cinese, che l autore del sito asseriva di promuovere sistemi che aveva provato e in cui aveva già guadagnato, che gli utenti interessati ai sistemi in parola o ad essere contattati erano invitati a compilare un form specificando nome e indirizzo mail; CONSIDERATO, altresì, che, nello specifico, i sistemi inseriti all interno della sezione Guadagnare erano: Vityazi, Profitable Sunrise, Uinvest e BannersBroker. In particolare: a) Vityazi era presentato come un sistema che si pone tra le piramidi finanziarie o i sistemi di condivisione del denaro, con la promessa di rendimenti del 35% al mese fino al 31 dicembre 2012 e del 30% al mese dal 1 gennaio Ai potenziali clienti era consigliato di registrarsi, al fine di per poter fruire della costante assistenza dell autore del sito o dei suoi collaboratori; b) Profitable Sunrise offriva 5 piani di investimento, con un deposito minimo pari a $ 10 e massimo pari a $ 2.500, un rendimento promesso dall 1,6% al 2,7% per ogni giorno lavorativo e un orizzonte temporale di investimento dai 180 ai 240 giorni lavorativi; c) Uinvest era una società ucraina registrata anche negli Stati Uniti che si occupava di fare da tramite tra proprietari di imprese e investitori e offriva la possibilità di acquistare quote di varie imprese prospettando tassi di interesse che si aggiravano attorno al 13% ogni 30 giorni, pur variando in base all attività scelta; d) BannersBroker era un circuito di sponsorizzazione privato che permetteva di pubblicizzare la propria attività, al tempo stesso guadagnandoci, con un ingresso minimo pari a $ 25 (il costo del pannello pubblicitario più piccolo); 1

2 CONSIDERATO, inoltre, che la Divisione Ispettorato/Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio nella cennata nota ha fatto presente che non era stato possibile risalire all indirizzo IP, all ISP (Internet Service Provider) e al registrant in quanto il sito www. vdprojectitaly.wordpress.com si appoggiava al dominio [ omissis ] il cui registrant era [ omissis ], localizzato a San Francisco, che il sito in parola, inoltre, sembrava riconducibile al Sig. Daniele Verzari, che nelle pagine di cui sopra si qualificava quale fondatore dell iniziativa VDproject Italy, che, infine, dalle statistiche circa la provenienza geografica dei visitatori è emerso che l Italia era il primo Paese che aveva generato traffico verso il sito in parola con una percentuale pari al 62,6% dell intero flusso di visitatori in entrata; VISTA la nota del 20 febbraio 2013, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi avuto riguardo alla circostanza che, con riferimento ai programmi Vityazi, Profitable Sunrise e BannersBroker, l autore del sito metteva a disposizione degli utenti un link che, in relazione al primo programma, rimandava alla home page del sito proponente ( e, con riguardo agli altri due programmi, rimandava alla sottopagina del sito del soggetto proponente ( e dedicata alle iscrizioni al programma tramite referall ha chiesto alla Divisione Ispettorato/Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio di verificare l eventuale disponibilità in lingua italiana dei contenuti presenti nei siti proponenti i predetti programmi, ciò al fine di verificare l eventuale sussistenza di un ipotesi di offerta abusiva dei programmi di cui si tratta; VISTA la nota del 26 febbraio 2013, con la quale la Divisione Ispettorato/Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio, nel riscontrare la cennata nota della Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, ha fornito aggiornamenti e ulteriori informazioni inerenti a quanto aveva costituito oggetto della precedente nota del 14 febbraio 2013, comunicando, in particolare, che i programmi Vityazi, Profitable Sunrise, Uinvest e BannersBroker non risultavano disponibili in lingua italiana né presentavano sistemi di traduzione automatica; CONSIDERATO che, con la citata nota del 26 febbraio 2013, a integrazione di quanto precedentemente comunicato, la Divisione Ispettorato/Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio ha fatto presente che nella sezione Guadagnare era stato ampliato il numero di programmi di investimento e, in particolare, erano stati inseriti i seguenti programmi: Bestforinvest, Gild Club e Tibox. Nello specifico: a) il primo programma offriva rendimenti pari al 5% al giorno con un investimento iniziale pari a $ 100, il rimborso del capitale giornalmente sul conto Perfect Money o Liberty Reserve, con la prospettiva di incassare l investimento iniziale in 20 giorni. Nella pagina dedicata al programma, l autore del sito metteva a diposizione il link che rimandava direttamente alla home page del sito proponente l investimento ( che, oltre che in lingua italiana, era disponibile in altre 5 lingue (spagnolo, inglese, francese, russo e cinese). Bestforinvest si presentava come un opportunità di investimento costruita in base al principio di piramide, in grado di assicurare un utile pari al 100% nell arco di 40 giorni a ognuno dei suoi partecipanti in modo stabile e duraturo. Il sito risultava registrato in capo a un utente sconosciuto, la cui identità era protetta dal fornitore di servizi [ omissis ]. L indirizzo IP del server presso il quale era stato collocato il sito risultava localizzato negli Stati Uniti e fornito dal provider [ omissis ]. Infine, dalle informazioni statistiche circa la provenienza geografica dei visitatori, l Italia non figurava nella lista dei Paesi che avevano generato traffico verso il sito in oggetto; b) Gild Club International si presentava come partner di una delle più grandi raffinerie d oro del Sud Africa, attraverso la quale promuoveva la commercializzazione di lingotti in oro saggiati 999,99. Il network offriva l opportunità di accumulare acquistandolo o semplicemente utilizzando gli sconti ottenuti sponsorizzando altre persone una quantità d oro maggiore di quella 2

3 che si era voluto acquistare e per cui si era pagato un piccolo acconto. Nell ipotesi in cui non si fossero sponsorizzate altre persone, alla fine del contratto era possibile riscattare l oro pagando la somma mancante al totale d acquisto, scalati l acconto e i bonus accumulati. Il sito disponibile nella versione in lingua italiana e in altre 5 lingue, risultava registrato in capo a un utente sconosciuto, la cui identità era protetta dal fornitore di servizi [ omissis ]. L indirizzo IP del server presso il quale era stato collocato il sito risultava localizzato negli Stati Uniti e fornito dal provider [ omissis ]. Dalle informazioni statistiche circa la provenienza geografica dei visitatori, l Italia risultava il primo Paese che aveva generato traffico verso il sito in discorso con una percentuale pari al 66% dell intero flusso di visitatori in entrata; c) la pagina dedicata a eventuali iniziative del programma denominato Tibox risultava in preparazione; VISTA la nota dell 11 marzo 2013 con la quale la Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha chiesto al Comune di Torino, presso il quale il Sig. Daniele Verzari sarebbe risultato residente, di far conoscere dati anagrafici e indirizzo del medesimo Sig. Verzari; VISTA la nota del 25 marzo 2013 con la quale il Comune di [ omissis ], nel fornire riscontro alla cennata nota dell 11 marzo 2013, ha comunicato di non avere dati sufficienti per una ricerca approfondita e di non poter rilasciare certificazione con riguardo a persone eventualmente presenti sul territorio con generalità simili; VISTA la propria delibera n del 27 marzo 2013, con la quale la Commissione ha sospeso in via cautelare per il periodo di 90 giorni l attività pubblicitaria nei confronti del pubblico residente in Italia relativo all offerta al pubblico dei programmi di investimento denominati Vityazi, Profitable Sunrise e Bestforinvest effettuata tramite il sito internet VISTE le separate note del 27 maggio 2013, con le quali la Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha chiesto, rispettivamente, all Ufficio Relazioni Internazionali di attivare la procedura di cooperazione con la competente autorità statunitense (Securities & Exchange Commission SEC) al fine di reperire dalla società [ omissis ] informazioni circa la nazionalità e il recapito del soggetto che aveva proceduto alla registrazione del sito internet e alla Divisione Ispettorato/Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio di effettuare un follow up sul sito al fine di verificare se fosse ancora attivo e, in caso affermativo, presentasse gli stessi contenuti rilevati in sede di primo accertamento, nonchè, tenuto conto della circostanza che, in esito a ulteriori verifiche condotte sul web tramite il motore di ricerca Google finalizzate all acquisizione di eventuali elementi informativi in ordine alla persona del Sig. Daniele Verzari, era stata rilevata la presenza del sito internet che sembrava riconducibile al predetto Sig. Verzari, di svolgere le consuete verifiche per acquisire ogni elemento utile sul sito in questione e sui soggetti che lo gestivano; VISTA la nota del 30 maggio 2013, con la quale la Divisione Ispettorato/Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio ha comunicato che il sito già riconducibile al Sig. Daniele Verzari, non risultava allo stato attivo, e che, per quanto riguarda il sito questo risultava riconducibile al Sig. Verzari, il quale si qualificava nelle pagine del sito stesso quale fondatore dell iniziativa VDproject Italy, e riproponeva lo stesso format grafico e sostanzialmente anche di contenuti del sito oggetto dei riscontri precedenti; più particolarmente, il sito risultava registrato dal Sig. Daniele Verzari, domiciliato [ omissis ]; VISTA la nota del 30 maggio 2013, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha nuovamente scritto al Comune di [ omissis ] comunicando i 3

4 nuovi elementi informativi relativi al Sig. Daniele Verzari, di cui sopra, chiedendo di comunicare i dati anagrafici, nel caso di conferma della residenza; VISTA la nota del 31 maggio 2013 con la quale il Comune di [ omissis ] ha comunicato che nessun individuo risultava reperito con i suddetti dati nell anagrafe della popolazione residente o già residente e nei registri di stato civile; VISTA la propria delibera n del 20 giugno 2013, con la quale la Commissione ha disposto il divieto dell attività pubblicitaria nei confronti del pubblico residente in Italia relativo all offerta al pubblico dei programmi di investimento denominati Vityazi, Profitable Sunrise e Bestforinvest effettuata tramite il sito internet VISTA la nota del 13 giugno 2013 con la quale il Comune di [ omissis ], nel confermare che i dati comunicati non erano sufficienti per una precisa identificazione dell individuo cercato, ha fatto presente che un probabile omonimo, tale Sig. Daniele Verzari Boaglio (nato il 21 novembre 1979) aveva risieduto nel Comune di [ omissis ] alla via comunicata dalla Consob, trasferendosi nel 2010 nel Comune di [ omissis ]; VISTA la nota del 21 giugno 2013 con la quale la Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha chiesto la collaborazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza al fine di acquisire ogni elemento informativo circa l identificazione del Sig. Daniele Verzari; VISTA la nota del 21 giugno 2013 con la quale la Securities & Exchange Commission (SEC) ha comunicato di non avere informazioni in merito ai programmi Vityazi e Bestforinvest, al sito internet e alla società [ omissis ], e di aver invece intrapreso una azione rispetto allo schema di investimento Profitable Sunrise; VISTA la nota del 26 giugno 2013 con la quale la Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha chiesto al Comune di [ omissis ] di comunicare l indirizzo del Sig. Daniele Verzari Boaglio, nato il 21 novembre 1979; VISTA la nota del 26 giugno 2013 con la quale il predetto Comune ha comunicato l indirizzo di residenza del Sig. Daniele Verzari Boaglio; VISTA la nota del 9 agosto 2013 con la quale il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha confermato che l individuo di cui la Consob chiedeva riferimenti precisi era il Sig. Daniele Verzari Boaglio, nato a Saluzzo (CN) il 21 novembre 1979 e residente a [ omissis ]; VISTA la nota del 19 dicembre 2013 con la quale la Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha contestato al Sig. Daniele Verzari Boaglio la violazione dell art. 101, comma 2, del d. lgs. n. 58 del 1998, in quanto fondatore di VDProject attraverso il cui sito egli ha promosso l adesione ai programmi Vityazi, Profitable Sunrise e Bestforinvest e nella cui home page si presenta agli utenti in tale veste; VISTA la nota del 10 gennaio 2014 con la quale il Sig. Verzari Boaglio ha chiesto maggiori informazioni sulla procedura da seguire per regolarizzare la propria posizione e far pervenire alla Consob la propria versione dei fatti; 4

5 VISTA la nota del 23 gennaio 2014 con la quale la Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha fornito informazioni in merito al procedimento sanzionatorio della Consob nonché agli strumenti di difesa a disposizione delle parti del procedimento stesso; VISTA la nota dell 11 luglio 2014 con la quale la Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la relazione istruttoria e il fascicolo istruttorio relativi al procedimento in oggetto; CONSIDERATO che nella propria relazione istruttoria, la cennata Divisione ha ritenuto accertato l illecito contestato; VISTA la nota del 21 luglio 2014 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Verzari Boaglio l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione e allegando alla stessa copia dell anzidetta relazione istruttoria; VISTA la nota del 25 luglio 2014 con la quale il Sig. Verzari Boaglio ha dichiarato di aver tenuto un suo blog gratuito personale senza nessun fine, in cui parlava di programmi per guadagnare su internet senza voler fare nessuna forzatura all investimento da parte di nessuno, volendo soltanto offrire la propria esperienza; inoltre, ha asserito di aver scoperto poi che i cennati programmi erano tutte delle truffe e di essere stato truffato anch egli, apparendo tuttavia soltanto lui come un malfattore, quando in realtà continuano a essere on line siti che truffano palesemente la gente; infine, nel sottolineare di essere una normalissima persona, di non aver truffato nessuno e di aver dato solo informazioni su questi programmi che promettevano di far guadagnare qualcosa, il deducente ha precisato di non aver avuto niente a che vedere con i siti di cui ha parlato nel suo blog prima che questo fosse oscurato, sottolineando di non aver causato investimenti sbagliati a persone che lo hanno contattato, limitandosi a fornire informazioni al riguardo in modo che le persone potessero compiere autonome valutazioni, non facendo alcuna promessa; VISTA la Relazione per la Commissione del 10 novembre 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e avuto riguardo alla posizione difensiva rappresentata dal Sig. Verzari Boaglio, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nei termini di seguito rappresentati: A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto accertata la contestata violazione dell art. 101, comma 2, del d. lgs. n. 58 del 1998, ai sensi del quale prima della pubblicazione del prospetto, è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, e ciò in quanto dalle evidenze in atti risulta che, tramite il sito il Sig. Daniele Verzari Boaglio ha posto in essere un attività volta a pubblicizzare sul territorio dello Stato i programmi di investimento Vityazi, Profitable Sunrise e Bestforinvest. Difatti, il Sig. Verzari Boaglio ha reso informazioni sulle società che offrivano tali programmi e sull opportunità di aderire all iniziativa, ne ha descritto il relativo meccanismo di funzionamento, ha fornito appositi link di collegamento ai relativi siti internet e ne ha incoraggiato l adesione, soprattutto mediante la rappresentazione di conseguenti elevati rendimenti. I programmi in parola possono essere qualificati alla stregua di prodotto finanziario sub specie di forma di investimento di natura finanziaria ex art. 1, comma 1, lett. u) del d. lgs. n. 58 del 1998 in ragione della rilevata compresenza degli elementi qualificanti tali fattispecie, rinvenibili nell impiego del capitale, in un aspettativa di rendimento e nel rischio connesso all impiego del capitale conferito. 5

6 In relazione a tutti e tre i programmi di investimento, sul sito erano rese informazioni sull offerente, era riscontrabile una comunicazione che conteneva una rappresentazione delle caratteristiche dei singoli programmi di investimento, erano presenti appositi link di collegamento ai siti internet ufficiali dei soggetti offerenti, erano illustrati e messi in evidenza gli elevati rendimenti che l utente poteva conseguire aderendo agli stessi al fine di incoraggiarne l adesione. Sui siti offerenti, l adesione ai programmi di investimento di cui si tratta e di cui erano indicate le caratteristiche, era promossa in termini standardizzati e uniformi, mettendo così gli utenti in grado di decidere se aderire al programma. L attività pubblicitaria svolta per il tramite del sito era rivolta agli investitori italiani in quanto il sito era redatto in lingua italiana. Quanto sopra integra i presupposti di un offerta al pubblico di prodotti finanziari come definita dall art. 1, comma 1, lett t) del d. lgs. n. 58 del 1998, ai sensi del quale per offerta al pubblico di prodotti finanziari deve intendersi ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati. L offerta dei programmi di cui si tratta non sembra peraltro ricadere in alcune delle ipotesi di esenzione previste dal combinato disposto degli artt. 100 del d. lgs. n. 58 del 1998 e 34- ter del Regolamento Emittenti dall applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del d. lgs. n. 58 del La sopra descritta attività pubblicitaria è stata effettuata senza che il prospetto informativo relativo all offerta di citati programmi fosse stato pubblicato come previsto dall art. 94, comma 1, del d. lgs. n. 58 del 1998 e in violazione dell art. 101, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ai sensi del quale prima della pubblicazione del prospetto, è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari. Peraltro, le affermazioni del Sig. Verzari Boaglio non consentono una differente qualificazione dei fatti ascritti. A questi fini, priva di rilievo, infatti, risulta l asserita circostanza che il blog sarebbe stato tenuto al solo fine di offrire la propria esperienza per poter guadagnare su internet senza voler indurre nessuno a porre in essere investimenti. Sul punto, giova rilevare, peraltro, che il Sig. Verzari Boaglio asseriva di promuovere sistemi che aveva provato e grazie ai quali aveva già guadagnato. Così come privo di rilievo, quand anche dimostrato, sarebbe il fatto che anche il medesimo Sig. Verzari Boaglio sarebbe stato truffato o che egli non avrebbe truffato nessuno o, ancora, che egli non avrebbe causato investimenti sbagliati a persone che lo avevano contattato. Anzi, tale ultima circostanza, riferita dal medesimo Sig. Verzari Boaglio, avvalora la ricostruzione in base alla quale, tramite il sito in parola, è stata effettuata attività pubblicitaria, tanto che, per l appunto, alcuni soggetti avevano contattato il Sig. Verzari Boaglio. Né a smentire quanto sopra contribuiscono le affermazioni tese a evidenziare come egli avrebbe solo fornito informazioni su taluni programmi che promettevano guadagni, non avendo egli niente a che vedere con i siti di cui aveva parlato nel suo blog prima che questo fosse oscurato, limitandosi a fornire informazioni al riguardo in modo che le persone potessero compiere autonome valutazioni, senza alcun tipo di promessa da parte sua. 6

7 In virtù di tali considerazioni si ritiene conclusivamente che il Sig. Verzari Boaglio ha violato l art. 101, comma 2, del d. lgs. n. 58 del 1998, avendo diffuso, via internet, annunci pubblicitari relativi all offerta al pubblico di prodotti finanziari, in relazione ai quali non era stata effettuata la preventiva pubblicazione del relativo prospetto; B) relativamente alla quantificazione delle sanzioni, il medesimo Ufficio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l applicazione nei confronti del sig. Daniele Verzari Boaglio della sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00, considerato che: - l art. 191, comma 2, del d. lgs. n. 58 del 1998 prevede l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 ad ,00 per la violazione dell art. 101 del medesimo decreto legislativo; - nel caso di specie non vi sono evidenze agli atti che l attività pubblicitaria posta in essere, ancorché diretta a un numero indefinito di potenziali investitori, abbia prodotto l adesione all offerta da parte di alcuno; VISTE le note dell 11 maggio 2015 e del 4 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; RILEVATO che il Sig. Daniele Verzari Boaglio non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte; ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione della sanzione da applicare al caso di specie; D E L I B E R A: Per effetto di quanto sopra, nei confronti del Sig. Daniele Verzari Boaglio, nato a Saluzzo (CN) il 21 novembre 1979, residente a [ omissis ], è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00 per la violazione accertata, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento. 7

8 Il pagamento della somma di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F 23, del quale si allega alla presente facsimile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi dimora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 17 settembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 8

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