Comune di Vezzano Ligure (Sp)

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1 Comune di Vezzano Ligure (Sp) Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12/11/2010 Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2013 1

2 INDICE TITOLO I Principi generali... Capitolo 1 Disposizioni generali... ART.1. Campo di applicazione... ART.2. Finalità e obiettivi... ART.3. Competenze del Comune... ART.4. Definizioni... ART.5. Classificazione dei rifiuti urbani... ART.6. Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi... Capitolo 2 Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.... ART.7. Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani..... ART.8. Criteri di assimilazione..... ART.9. Rifiuti sanitari e cimiteriali... ART.10. Rifiuti inerti... ART.11 Rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica soggetti a conferimento separato e gestione di particolari categorie di rifiuti.. TITOLO II Organizzazione del servizio di raccolta... ART.12. Gestione dei rifiuti... Capitolo 1 Raccolta dei rifiuti urbani a smaltimento... ART.13. Servizio rifiuti indifferenziati... ART.14. Raccolta con cassonetti stradali... ART.15. Raccolta RU indifferenziati porta a porta... ART.16. Deposito temporaneo... ART.17. Modalità dello smaltimento... Capitolo 2 Raccolta differenziata... ART.18. Oggetto della raccolta differenziata... ART.19. Modalità di attuazione del servizio... ART.20. Raccolta porta a porta... ART.21. Raccolta del vetro,... ART.22. Raccolta di carta e cartoni... ART.23. Raccolta imballaggi in plastica... ART.24. Raccolta imballaggi in metallo... ART.25. Raccolta della frazione umida... ART.26. Raccolta degli scarti di giardino... ART. 27 Autocompostaggio... ART.28. Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli... ART.29. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi... ART.30. Informazione e sensibilizzazione della popolazione... ART.31. Cooperative sociali ed associazioni di volontariato... Capitolo 3 Spezzamento stradale e servizi di igiene urbana... ART.32. Campo di applicazione... ART.33. Modalità del servizio di spazzamento... ART.34. Spazzamento delle foglie... ART.35. Pulizia delle caditoie stradali... ART.36. Pulizia dei mercati. ART.37. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti ART 38. Carico e scarico di merci e materiali e pulizia aree occupate da cantieri... ART 39 Obblighi dei proprietari di animali domestici... ART.40. Volantinaggio... ART.41 Sgombero della neve. Capitolo 4 Prescrizioni generali dei produttori e del gestore... ART.42. Divieti e cautele... ART.43. Abbandono dei rifiuti... ART.44. Ordinanze con tingibili ed urgenti... ART.45. Ubicazione dei contenitori... ART.46. Lavaggio dei contenitori stradali... ART.47. Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature... ART.48. Regolarità del servizio... ART.49. Trasferimento e trasbordo dei rifiuti... ART.50 Pesatura dei Rifiuti. ART.51. Orari di raccolta e spezzamento meccanizzato... ART.52. Aree di sosta... ART.53. Accesso nella proprietà privata... 2

3 TITOLO III Ecogestione... Capitolo 1 Ecogestione... ART.54. Adempimenti amministrativi obbligatori: Registro di carico e scarico... ART.55 Documentazione obbligatoria e sua conservazione: Formulari di identificazione dei rifiuti ART.56. Smaltimento dei rifiuti a norma... TITOLO IV Personale: formazione, informazione e organizzazione... Capitolo 1 Personale: formazione, informazione e organizzazione... ART.57. Formazione del personale... ART.58. Informazione del personale... ART.59. Organizzazione del personale TITOLO V Norme sanzionatorie e finali... Capitolo 1 Controlli e sanzioni... ART.60. Sanzioni e relativo procedimento... ART.61. Applicazione delle sanzioni conciliazione immediata... ART.62. Mancata conciliazione immediata... ART.63. Procedimento ingiuntivo... ART.64. Rimozioni materiali... Capitolo 2 Principi sulla gestione del servizio... ART.65. Principi fondamentali... ART.66. Standard di qualità e quantità del servizio... ART.67. Danno ambientale... ART.68. Entrata in vigore del Regolamento... ART.69. Casi non previsti dal presente Regolamento... ART.70. Modifiche del Regolamento... ART 71 Abrogazione di norme : 3

4 TITOLO I Principi generali CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI e DEFINIZIONI ART. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell art. 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. 2. In tale regolamento, come previsto dal commi 1 e 2 dell art. 198 del Dlgs 152/06, il Comune di Vezzano Ligure, disciplina la gestione dei rifiuti urbani, fissando: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all art. 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) i criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all art. 195, comma 2, lettera c) e d); 3. Il presente Regolamento riguarda tutti i Rifiuti prodotti sul territorio Comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della Raccolta e Smaltimento ai sensi dell art. 198 e tenuto conto dell art. 184 del D.Lgs n. 152/06: o o Rifiuti Urbani Rifiuti Speciali non Pericolosi Assimilati agli Urbani ART. 2 Finalità e obiettivi 1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all osservanza dei principi contenuti nell art. 178 del Dlgs n. 152/ Il Comune di Vezzano Ligure assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che perseguono, nell esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, così come previsto dall artt. 179 e 180 del D.lgs n. 152/ Il Comune di Vezzano Ligure, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva. 4. Ai sensi di quanto previsto dall art. 181 del D.lgs n. 152/06, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune concorre a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali; d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. 5. Ai sensi di quanto previsto dal art. 182 del D.lgs n. 152/06, lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181 del D.lgs n. 152/06. 4

5 ART. 3 Competenze del Comune 1. Il Comune, concorre, nell ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all art. 200 del D.Lgs n. 152/06 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come previsto all art. 198, comma 1 del D.Lgs n. 152/ Il Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d ambito adottati ai sensi dell art. 201, comma 3 del D.Lgs n. 152/06, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti. Sono di competenza del Comune la gestione dei rifiuti urbani come definiti dall art. 184 del Dlgs n. 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell art. 198 comma 2, lettera g) del Dlgs n. 152/06; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima si inviarli a recupero e allo smaltimento; g) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e). 3. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme stabilite dalla normativa vigente predisposta dal gestore. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di servizio". I diritti dell utenza sono garantiti dalla Carta dei Servizi. 4. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione, alla Provincia e all Autorità d ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi della DGR n del 7/012/2007 il Comune è tenuto entro il termine del 31/03 di ogni anno a comunicare i dati della raccolta dei rifiuti all Osservatorio regionale dei rifiuti; 5. Restano esclusi dalla privativa comunale i rifiuti elencati dall art. 185 del D.lgs n. 152/06. ART. 4 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell art. 183 comma 1 del D.lgs 152/06 ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, combustibile da rifiuti, compost da rifiuti. Vengono riprese le seguenti definizioni: a) rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) rifiuto pericoloso : rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del D.lgs 152/06 ; c) oli usati : qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) autocompostaggio : compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell utilizzo in sito del materiale prodotto; f) produttore di rifiuti : il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; g): produttore del prodotto : qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; h) detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) prevenzione : misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; 5

6 o) raccolta : il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) raccolta differenziata : la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) riutilizzo : qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) recupero : qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; u) riciclaggio : qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; v) rigenerazione degli oli usati qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) smaltimento : qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L Allegato B alla parte IV del D.lgs 152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) stoccaggio : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; cc) combustibile solido secondario (CSS) : il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l applicazione dell articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; dd) rifiuto biostabilizzato : rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; ee) compost di qualità : prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; ff) digestato di qualità : prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) emissioni : le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) scarichi idrici : le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) inquinamento atmosferico : ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) gestione integrata dei rifiuti : il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) centro di raccolta : area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ; pp) circuito organizzato di raccolta : sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All accordo di programma o alla convenzione-quadro deve 6

7 seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) sottoprodotto : qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all articolo 184-bis, comma Si definiscono inoltre: a) utenti domestici (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale; b) utenti non domestici (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani; c) conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore (Utente Domestico o UND); d) servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento che genericamente possono essere: mediante conferimento da parte dell utente in appositi contenitori stradali e svuotati periodicamente dal gestore; mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell utente, in un giorno prestabilito o su chiamata; e) Raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti, Urbani e Speciali Assimilati, a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'ente gestore in accordo con il Comune. f) Raccolta su chiamata: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti: beni durevoli dismessi e/od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive secondo le modalità stabilite tra l Ente Gestore e il Comune e successivamente comunicate e concordate preventivamente dall Utente con l Ente Gestore. g) raccolta differenziata monomateriale: la raccolta in un contenitore di un unica frazione recuperabile di rifiuti; h) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta in un contenitore di più frazioni recuperabili di rifiuti; i) stazioni ecologiche di base: aree non recintate e non presidiate, attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata e di rifiuti misti eccetto gli ingombranti. L'Ente Gestore opererà in modo che i tipi di contenitori (vetro, carta ecc.) mancanti in una stazione ecologica di base siano rintracciabili nelle Piazzole immediatamente vicine. Esse sono accessibili in qualsiasi momento. j) stazioni ecologiche attrezzate: aree recintate e presidiate, attrezzate con contenitori idonei per il conferimento differenziato, da parte degli Utenti, della gran parte dei materiali della raccolta differenziata: vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi di rifiuti urbani ingombranti), RUP (diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi). Esse possono essere attrezzate anche con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali. Esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti. Il richiamo a tali stazioni ecologiche attrezzate, previste dal presente Regolamento, trova applicazione solo ed esclusivamente a realizzazione delle stesse da parte del Comune con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale. k) piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta. Da tali piattaforme escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo stoccaggio definitivo. l) contenitore: manufatto di varia tipologia dedicato al conferimento dei rifiuti. Le diverse tipologie di rifiuti in termini di materiale, consistenza, pericolosità impongono una vasta gamma di "Contenitori" intesi come recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore, eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, ecc. m) trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica). n) valorizzazione: Ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti: pressatura in balle, pellettizzazione ecc. o) rendiconto annuale della raccolta differenziata: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), economici e contenente riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato. p) compostaggio domestico: l attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost; 3. Ai sensi dell art. 218 del D.Lgs n. 152/06, si definiscono infine: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo. 7

8 f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 152/06 esclusi i residui della produzione; g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma fletterà d) del D.Lgs n. 152/06; h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato; l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia; m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto; n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore; o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico; p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto; q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari; u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220; aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso; bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell' imballaggio stesso; dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'allegato E alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06. ART. 5 Classificazione dei rifiuti urbani 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del D.lgs n. 152/06 e agli effetti del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 8

9 3. Sono rifiuti speciali: f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui allegato I della Parte quarta del D.lgs n. 152/ Ai fini di una migliore ed agevole lettura del presente Regolamento i RIFIUTI URBANI (RU) vengono classificati, in base alla provenienza, nel seguente modo: a) RIFIUTI DOMESTICI: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi (art. 184 comma 5, Dlgs 152/06); b) RIFIUTI ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani; c) RIFIUTI ASSIMILATI (RAU = RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell Art. 198 comma 2, lett. g) del Dlgs n. 152/06 (definiti nel capitolo 2 del presente Regolamento); d) RIFIUTI CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall ordinaria attività cimiteriale. 6. Secondo la tipologia merceologica i RIFIUTI URBANI sono classificati in: a) RIFIUTI ORGANICI (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in: 1. Verde (CER rifiuti compostabili): comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; 2. Umido (CER: rifiuti di natura organica): comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili); b) RIFIUTI SECCHI RICICLABILI sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo: 1. Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone (CER: e ); 2. Imballaggi in plastica (CER: e ) : frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico; 3. Vetro e imballaggi in vetro (CER: e ): bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse; 4. Imballaggi metallici (CER: e ): lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici; 5. Prodotti tessili ed abiti (CER: e ); 6. Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti; c) INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.) (CER: e ); d) RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI O RIFIUTI NON DIFFERENZIATI: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o inceneritore) (CER: ); e) RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI 1. Pile alcaline (CER: ) 2. Medicinali (CER: ) 3. Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner, (CER *) 4. Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio (CER: * e *) 5. Tubi Fluorescenti (CER: *) 4. Per la definizione dei RIFIUTI SPECIALI si rimanda alla classificazione dell art. 184 comma 3 D.lgs 152/ Per la definizione dei RIFIUTI PERCOLOSI si rimanda alla Allegato D parte IV del D.Lgs 152/ Per le definizioni di RIFIUTI DA IMBALLAGGIO e di IMBALLAGGIO primario, secondario e terziario, si rimanda a quanto precisato nell art. 218 lett. a), b), c), d), e) del D.lgs 152/ Eventuali modifiche al D.lgs 152/06 in merito alla classificazione dei rifiuti urbani, dovranno essere recepite con modifica al presente regolamento. 9

10 ART. 6 Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi Il Comune, ai sensi dell art. 222 del D.lgs n. 152/06: 1. organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi; 2. garantisce la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico. 3. la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l efficacia, l efficienza, l economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali. 2. incoraggia l utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata per la fabbricazione di vari oggetti anche acquistando prodotti costitutivi da materiali riciclati. CAPITOLO 2 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (NON PERICOLOSI AGLI URBANI ART. 7 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani 1. L art. 198, comma 2 lettera g) del Dlgs n. 152/06 assegna al Comune il compito di determinare l assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell articolo 184, comma 2, lettera c) e d). 2. Le disposizioni di cui ai successivi punti, disciplinano le modalità di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche; tali rifiuti vengono pertanto classificati come Speciali assimilati ai rifiuti urbani. Si adotterà spesso nel seguito il termine "ASSIMILATI" per indicare tali rifiuti. 3. Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dall art. 184 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 152/ I rifiuti speciali prodotti dalle attività commerciali, artigianali, agricole e terziarie soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti negli artt. 8 e 12 del presente Regolamento, rientrano - come servizio di raccolta e smaltimento - nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani. 5. Tutti i rifiuti DOMESTICI, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione sono per definizione, ai sensi dell art. 184 commi 2 e 5, del Dlgs n. 152/06, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Tutti i rifiuti domestici, di qualunque tipo e natura, rientrano nella privativa comunale ed il servizio pubblico deve garantire il ritiro e lo smaltimento degli stessi, compresi i rifiuti etichettati T&F, le vernici, solventi, inchiostri per stampa, toner, ecc. 6. Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d acqua. ART. 8 Criteri di Assimilazione 1. In materia di Rifiuti assimilati agli urbani si applica l art. 195 comma 2 lett e) del D.lgs 152/2006 limitatamente all operatività dello stesso in assenza dei criteri qualitativi e quantitativi per l assimilazione. 2. Pertanto in attesa di tali criteri l assimilazione dei rifiuti ai rifiuti urbani è limitata alla qualità degli stessi così come stabilito dalla Delibera interministeriale che a titolo esemplificativo si riporta qui di seguito: - legno (CER ) scarti di legno, provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - pneumatici fuori uso (CER ); - componenti rimossi da apparecchi fuori uso (CER ); - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all art. 184, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 152/06 (intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, da arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere) (CER ); - rifiuti dei mercati (CER ); - toner per stampa (CER ); - scarti di olio minerale (CER ); - toner per stampa (CER ); - accumulatori al piombo (CER ); - pile esauste (CER ); - farmaci scaduti o non utilizzati (CER ); - lampade al neon, alogene, fluorescenti (CER ), - vernici, inchiostri, adesivi, resine (CER ); - prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli T o F (chimici domestici); 10

11 - apparecchiature elettriche (CER ); - apparecchiature elettriche pericolose (CER ); ART. 9 Rifiuti sanitari e cimiteriali 1. Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, tenuto conto di quanto disposto dall art. 227, comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 152/ Sono definiti rifiuti sanitari assimilati e dunque rientranti nel presente Regolamento i seguenti rifiuti i quali non devono rientrare tra quelli di cui all art. 2, lettere c) e d) DPR n. 254/03: a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; b) i rifiuti derivanti dall attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs n. 152/06; d) la spazzatura; e) i rifiuti costituiti da indumenti monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell ambito delle strutture sanitarie; g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine. 3. Sono rifiuti urbani cimiteriali, i seguenti rifiuti definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 raggruppabili nelle seguenti categorie: a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie); 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo); b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali: 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari; 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione; c) rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. 4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del precedente punto, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi di quanto previso dal D.L.gs n. 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera a5) del punto I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b1) del punto 3 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Mentre i rifiuti di cui alla lettera b2) punto 3 (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero. 6. Ai sensi dell art. 3 del DPR 254/2003, le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni. 11

12 7. Sono rifiuti urbani i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale come definiti al comma 3 lettera c) del presente articolo. ART. 10 Rifiuti inerti 1. E vietato conferire rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi di qualsiasi provenienza all interno dei contenitori per rifiuti urbani. 2. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs n 152/06 o delle procedure ordinarie di cui agli art. 208 dello stesso decreto. ART. 11 Rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica soggetti a conferimento separato e gestione di particolari categorie di rifiuti 1. Fermo restando l effettivo esercizio della Stazione Ecologica Attrezzata, i rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio: - accumulatori al piombo - pile esauste - farmaci scaduti o non più utilizzati - lampade al neon, alogene, fluorescenti - contenitori per olii minerali - vernici - prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T"o "F" (chimici domestici) devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità: a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti del territorio o conferite presso la Stazione Ecologica Attrezzata o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio di concerto con l Ente il quale delibera e approva le modalità con apposito provvedimento; b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso la Stazione Ecologica Attrezzata gestita dal Gestore del Servizio, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore stesso di concerto con l Ente; c. i prodotti farmaceutici scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori presenti, di regola presso le Farmacie o presso la Stazione Ecologica Attrezzata o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio di concerto con l Ente; d. gli accumulatori esausti devono essere di norma consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferiti presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; e. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso la Stazione Ecologica Attrezzata, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate di concerto con l Ente; f. gli olii vegetali usati devono essere conferiti negli appositi contenitori per la loro raccolta differenziata ubicati nelle varie frazioni del territorio comunale e raccolti da Ditta specializzata nel recupero e riciclo dell olio usato con la quale il Comune ha attivato apposita convenzione, oppure presso la Stazione Ecologica Attrezzata. 2. Il gestore del servizio provvede alla periodica raccolta e allo smaltimento finale o recupero, se possibile, dei materiali di cui alle lettere a), b), c) ed e) nonché della frazione da esso raccolta di cui alla lettera d), direttamente o tramite modalità dallo stesso gestore individuate di concerto con l Ente. 3. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con appositi successivi provvedimenti della Giunta Comunale. 12

13 4. Il gestore garantisce la massima diffusione della comunicazione all utenza rispetto alle metodiche di raccolta individuate. 5. Ai sensi di quanto previsto dall art. 227 del D.Lgs n. 152/06, restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: a) rifiuti elettrici ed elettronici: D.lgs 151 del 25/07/05 in Attuazione delle direttive 2002/95/CE 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; e ss.mm.ii.; b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE; d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n

14 TITOLO II Organizzazione del servizio di raccolta ART. 12 Gestione dei rifiuti urbani La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività: a) il conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, secondo le modalità definite dal Gestore in accordo con il Comune e opportunamente comunicate all utenza; b) raccolta e trasporto effettuato con idonei mezzi in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti; c) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, come definito nel capitolo 3 del presente regolamento; d) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti; e) smaltimento, o conferimento ad un recuperatore, in uno dei modi previsti dalla normativa vigente. CAPITOLO 1 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani indifferenziati, o della frazione secca residua, che sono quindi destinati a smaltimento. ART. 13 Servizio rifiuti indifferenziati 1. Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale. 2. E obbligatorio il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio. ART. 14 Raccolta con cassonetti stradali 1. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono essere congrue alle normali esigenze di servizio, in relazione alle entità dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative e devono essere collocati ad una distanza massima di 1000 m dall immobile soggetto a tassazione. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall accesso esterno dell immobile al contenitore. 2. Il gestore del servizio, in accordo con il Comune, determina il numero e l ubicazione dei contenitori, tenendo conto della distribuzione dell utenza e delle particolarità proprie del contesto urbano e delle eventuali richieste dei cittadini/utenti. 3. E richiesto lo svuotamento od il ritiro dei rifiuti il numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio. 4. In caso di eventuali interruzioni del servizio nei giorni prefissati dovuti a festività infrasettimanali non lavorative oppure ad altri eventi, lo svuotamento deve avvenire il primo giorno utile seguente all interruzione. ART. 15 Raccolta RU indifferenziati porta a porta 1. La raccolta avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale nelle aree interessate dal servizio specifico e secondo le modalità gestionali, che saranno individuate attraverso progetti ad hoc. I nuclei famigliari saranno dotati di idonea attrezzatura, e saranno informati delle disposizioni tramite le quali sarà organizzata la raccolta: orari entro i quali conferire i rifiuti, giorni e orari di raccolta del materiale, punto di conferimento dove lasciare il rifiuto prima della raccolta. 14

15 2. La frequenza deve essere almeno un numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio. 3. Il Comune provvede alla predisposizione di piazzole attrezzate da collocarsi in prossimità delle zone adibite alla raccolta porta a porta. Le piazzole sono dotate delle diverse tipologie di cassonetti per la raccolta differenziata e saranno utilizzate come appoggio per l area di raccolta porta a porta limitrofa. Le piazzole sono debitamente delimitate da cordoli e mimetizzate da siepi di essenze vegetali. ART. 16 Deposito temporaneo 1. I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, nel rispetto di quanto previsto dall art. n. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs n. 152/ I rifiuti prodotti all interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati. ART. 17 Modalità dello smaltimento 1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene nel rispetto di quanto disposto dall art. 182 del D.Lgs n. 152/06 e tenuto conto di quanto previsto dal Piano Provinciale dei Rifiuti. CAPITOLO 2 RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 18 Oggetto della raccolta differenziata 1. Le norme del presente capitolo si applicano la raccolta differenziata intesa secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero. 2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata etc.), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F etc), nonché altre tipologie di rifiuti che potranno essere successivamente e opportunamente individuate. 3. I rifiuti di cui al presente capitolo e quelli di cui al Titolo III, per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono più essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 4. Il Gestore dovrà porre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta differenziata dove viene richiamata la norma sanzionatoria per chi effettua gli abbandoni. 5. Il Comune di Vezzano Ligure si impegna a perseguire, per quanto di propria competenza, quanto fissato all art. 205 del D.Lgs n. 152/06. ART. 19 Modalità di attuazione del servizio 1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità: a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori (biocontenitori, bidoncini, cassonetti, campane, scarrabili) per le raccolte differenziate; b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla stazione ecologica attrezzata e/o piattaforma ecologica comunale (loc. Sarciara) o nelle stazioni ecologiche di base per le raccolte differenziate; c) prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con sacchi a perdere o con pattumiere affidate agli utenti in comodato (o altra forma) dal Comune o dal Gestore; d) il sistema di raccolta mediante contenitori o raccolta domiciliare, con le loro varianti, possono coesistere sul territorio comunale, purchè sia garantita l informazione, la chiarezza e la regolarità del servizio. 15

16 2. Lo svuotamento delle campane e contenitori per la raccolta differenziata avviene con frequenza atta a garantire il buon funzionamento del servizio. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il gestore provvederà a passaggi di raccolta straordinari, garantendo comunque maggiore attenzione al giorno successivo alle giornate festive. ART. 20 Raccolta porta a porta 1. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, (a titolo di esempio si indica: umido, carta, plastica, ecc..) devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta. 2. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell introduzione nei sacchetti. 3. E vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, oppure in contenitori dei rifiuti indifferenziati. 4. I contenitori della raccolta differenziata devono essere opportunamente contrassegnati con simboli che rendano certo il conferimento da parte degli utenti. 5. I contenitori a perdere per la raccolta della frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere in materiale idoneo a tale tipo di raccolta (biodegradabili o in polietilene di adeguato spessore a seconda delle caratteristiche impiantistiche dell impianto di compostaggio). ART. 21 Raccolta del vetro 1. Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere in vetro, vetro in lastre, damigiane, ecc. 2. La raccolta dei contenitori in vetro deve avvenire secondo le seguenti modalità: a) per mezzo di appositi contenitori (monomateriali o multimateriali), posti sul territorio comunale, nelle stazioni ecologiche attrezzate e/ piattaforme ecologiche; b) presso la stazione ecologica attrezzata e/o piattaforma ecologica comunale per tipologie di vetro quali lastre, damigiane, ecc. 3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, bidoni, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca, contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti. 4. Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. 5. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti. ART. 22 Raccolta di carta e cartoni 1. Possono essere conferiti qualsiasi tipo di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori; 2. Il conferimento di carta e cartoni può avvenire secondo le seguenti modalità: a) in appositi contenitori, (cassonetti o campane) posti sul territorio comunale nelle stazioni ecologiche di base; b) è istituita la raccolta porta a porta dei cartoni delle attività commerciali/artigianali grandi produttrici di carta; c) presso appositi punti di raccolta per le utenze non domestiche; d) presso la stazione ecologica attrezzata e/o piattaforma ecologica comunale per grossi quantitativi di carta e cartone. 3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti. 16

17 4. Di norma uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati. 4. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti. ART. 23 Raccolta imballaggi in plastica 1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, vaschette di polistirolo, shopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica. 2. La raccolta degli imballaggi in plastica deve avvenire per mezzo di contenitori (monomateriale o multimateriale), posti sul territorio comunale. 3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti. 4. Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurne il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. 5. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti. ART. 24 Raccolta imballaggi in metallo 1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi per bevande ed alimenti in ferro e metallo (alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio, ecc.). 2. Il conferimento degli imballaggi deve avvenire per mezzo di appositi contenitori (monomateriale o multimateriale), posti sul territorio comunale, nelle stazioni ecologiche di base. 3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti. 4. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti. ART. 25 Raccolta della frazione organica 1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle attività (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.), il conferimento degli scarti alimentari potrà avvenire nelle due modalità: a. Cassonetti per l organico : contenitori di dimensioni adeguate posti all interno delle stazioni ecologiche di base o dati in dotazione ai grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, ecc. per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati, utilizzabili secondo le modalità stabilite dal gestore. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori (quali mense, bar ristoranti) è a carico del Gestore. Lo svuotamento avviene con frequenza tale da garantire il decoro e la salubrità del servizio; b. raccolta porta a porta: raccolta mediante piccoli contenitori (bidoni o sacchetti) utilizzabili dalle singole utenze familiari per conferire il rifiuto umido. Tali contenitori devono essere tenuti all interno della proprietà ed esposti sul marciapiede davanti alla propria abitazione nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta. 2. E consentita l utilizzazione diretta - da parte del produttore - dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato; 3. Il Comune, promuove e incentiva il compostaggio domestico per l autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi da parte delle utenze domestiche. ART. 26 Raccolta degli scarti di giardino 17

18 1. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono raccolti con le seguenti modalità: a) conferimento diretto da parte del produttore alla stazione ecologica attrezzata più vicina di proprietà del gestore del servizio; b) servizio di raccolta mediante cassonetti o scarrabili stradali che sono stati posizionati su richiesta del Comune dal Gestore nelle frazioni Comunali dei Prati Loc. Sarciara, Prati- loc. Fornola e Pian di Valeriano. ART. 27 Autocompostaggio 1. L autocompostaggio domestico così come definito dall art. 4 Definizioni del presente Regolamento e cioè compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell utilizzo in sito del materiale prodotto entra a far parte della frazione differenziata dei rifiuti. 2. Il Comune disciplina la pratica dell autocompostaggio con specifico provvedimento prevedendo una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione ed un sistema di controlli idoneo (art. 24 del Regolamento per la disciplina del tributo sui Rifiuti e sui Servizi Tares, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/07/2013), pertanto ai sensi della D.G.R. n. 181 del 23/02/2011 Integrazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla SGR n. 247 del 14/03/2008 All. 1 lettera F) i rifiuti oggetto del compostaggio domestico sono considerati come una frazione raccolta in modo differenziato e può essere computato ai fini del calcolo della raccolta differenziata un coefficiente di auto compostaggio fino ad un massimo di 0,25 Kg/ giorno per ogni abitante che pratica tale operazione. ART. 28 Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli 1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata. 2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità: a) conferimento diretto da parte del produttore presso le stazioni ecologiche dei Comuni limitrofi più vicini, non essendo state ancora organizzate nel territorio comunale, in giorni e orari stabiliti dal Gestore (es. Stazione ecologica degli Stagnoni Via degli stagnoni). Il conferimento sarà gratuito fino ad un massimo di n. 3 colli, mentre per un numero di colli superiore sarà previsto un costo di conferimento che verrà definito successivamente dall Amministrazione comunale. b) mediante un servizio a domicilio gratuito limitato ad un massimo di n. 3 colli fino ad un massimo di 25 Kg cd, a chiamata, contattando il numero verde del gestore e prendendo un appuntamento a seguito dl quale il rifiuto verrà raccolta direttamente a domicilio. 3. Per quanto riguarda i RAEE ( Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), secondo la vigente normativa del settore, i distributori devono assicurare all atto di vendita di nuove apparecchiature il ritiro gratuito di quelli analoghi provenienti da nuclei domestici e giunti a fine vita. Il cittadino può conferire a sua volta il rifiuto presso l isola ecologica individuata dal Gestore del servizio. ART. 29 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi 1. E fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti. 2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto di quanto previsto dall art. 11 del presente Regolamento. 3. Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il gestore predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta. 4. Il Gestore dovrà organizzare anche un servizio porta a porta calendarizzato con mezzo appositamente attrezzato. ART. 30 Informazione e sensibilizzazione della popolazione 1. Il Gestore del servizio di raccolta differenziata deve organizzare periodicamente campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini, destinando a tal fine adeguate risorse economiche. 18

19 2. Il Comune ricercherà la collaborazione del Gestore del servizio al fine di far contribuire attivamente questi alle campagne di sensibilizzazione della cittadinanza e della popolazione scolastica promosse dal Comune stesso all interno di specifici progetti di educazione ambientale. ART. 31 Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato 3. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Gestore del servizio in accordo con l Amministrazione comunale. L associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al Gestore allegando l atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta nonché concordare con lo stesso le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti. I lavori svolti dalle associazioni per altri enti saranno valutate come titolo preferenziale. CAPITOLO 3 SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI DI IGIENE URBANA ART. 32 Campo di applicazione 1. Sono comprese le seguenti operazioni principali: a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali; b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti; c) pulizia delle caditoie stradali e delle griglie. 2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e piazze classificate comunali, i tratti urbani di strade statali e provinciali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di sistema di smaltimento delle acque meteoriche, le aree comunali a verde non recintate, le strade vicinali classificate ad uso pubblico. ART. 33 Modalità del servizio di spazzamento 1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento del territorio comunale, garantendo il rispetto dei principi fondamentali della gestione del servizio di cui all art. 65 del presente Regolamento e comunque secondo lo Standard di qualità del servizio concordato con il soggetto Gestore del servizio. 2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore e scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. 3. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l ora stabiliti dal Comune. L inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada. 4. Gli utenti collaboreranno nello spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e di esercizi pubblici, per quanto concerne foglie o altro, in modo da evitare l ostruzione delle caditoie e dei tombini e assicurandone il regolare transito. 5. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade vengono poi prelevati e getsiti opportunamente. 6. Il Gestore deve provvedere allo svuotamento degli appositi cestini installati dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Lo svuotamento dei cestini deve avvenire con frequenza concordata con il Gestore del servizio. 7. E fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private. 19

20 ART. 34 Spazzamento delle foglie 1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito, sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento. 2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento. 1. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento. ART. 35 Pulizia delle caditoie stradali 1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere dal Gestore del servizio al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurarne il corretto funzionamento. 2. E fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni. ART. 36 Pulizia dei mercati 1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all ingrosso e al dettaglio, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli correttamente. 2. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del Gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale. 3. Il Gestore del servizio, provvederà al posizionamento di idonei contenitori e ad organizzarne il servizio di svuotamento. ART. 37 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti 1. Le disposizioni previste dall articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc. 2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell area occupata, eventualmente anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio. 3. Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni pubbliche è a cura del Gestore. 4. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a cura degli occupanti, ovvero del Servizio tramite apposita convenzione. ART. 38 Carico e scarico di merci e materiali e pulizia aree pubbliche occupate da cantieri. 1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico. 2. Chiunque, durante l esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell aria o propagarsi nell ambiente per effetto del vento. ART. 39 Obblighi dei proprietari di animali domestici. 1. Fermo restando quanto previsto da altri regolamenti comunali, i proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono comunque tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all interno di idonei contenitori o sacchetti, che vanno conferiti negli appositi cassonetti per rifiuti indifferenziati, e ove tali contenitori non siano posizionati, nei cestini portarifiuti. 20

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