RICOSTRUZIONE CARRIERA PERSONALE DOCENTE
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- Placido Scala
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1 RICOSTRUZIONE CARRIERA PERSONALE DOCENTE Ogni anno viene stabilito, a livello nazionale, con decreto ministeriale il contingente massimo di personale docente da assumere a tempo indeterminato. Tale contingente, ripartito per ciascun ordine di scuola, viene reclutato attingendo per il 50% dalle relative graduatorie per esami e titoli e per il rimanente 50% dalle graduatorie ad esaurimento. Viene individuato così il personale che si trova in posizione utile per essere nominato e che dovrà stipulare con l'ufficio scolastico territorialmente competente un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. L'ufficio scolastico successivamente invia n. 3 copie di ciascun contratto alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il controllo e la successiva apposizione del visto di registrazione. I contratti così registrati vengono inoltrati alle scuole presso le quali i docenti interessati prestano servizio. E' compito, poi, di ogni singola Istituzione Scolastica provvedere all'inserimento dei dati di registrazione del contratto al Sidi e di tutti i dati contenuti nella" dichiarazione dei servizi pre ruolo" inoltrata da ciascun insegnante nominato a tempo indeterminato. Si fa presente che il servizio prestato nelle scuole paritarie. che non è valuta bile ai fini della carriera, non è inserito nelle tabelle di codifica della "dichiarazione dei servizi" ; pertanto per l'inserimento di detto servizio si adopera il codice della "scuole private autorizzate" - P027 - e il codice RBOI per la relativa situazione previdenziale. PERIODO DI PROVA ED ANNO DI FORMAZIONE. Tutti i docenti nominati a tempo indeterminato devono effettuare il periodo di prova prima di ottenere la conferma in ruolo. Per la validità del periodo di prova il servizio effettivamente prestato dall'insegnante non deve essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico, anche se con un orario inferiore a quello di cattedra. Il periodo di prova è soggetto alla valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Infatti, al termine dell'anno di prova, il Capo d'istituto redige la relazione sul periodo di prova, sentito il parere del Comitato di Valutazione del servizio. Il servizio prestato dal docente che ha richiesto il part-time verticale deve essere calcolato. ai fini del raggiungimento dei 180 giorni al pari del part-time orizzontale e cioè come se fosse a tempo pieno. Per i docenti che sono assunti a t.i. dopo il 20 giorno dall'inizio dell'anno scolastico e che sono quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno scolastico successivo, l'anno scolastico in corso sarà valido ai fini della prova solo se prestato - per almeno 180 giorni - e nella cattedra / posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell'insegnamento di materie affini; in questo caso sono utili al superamento del periodo di prova anche le eventuali supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico in corso fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato. Detto personale può svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, anche in assenza di regolare prestazione del servizio. L'anno di formazione viene effettuato una sola volta nel corso della carriera. II periodo di prova va invece sempre effettuato quando vi sia stata l'assegnazione ad un ruolo diverso o quando vi sia stato un passaggio di cattedra.
2 GIORNI UTILI PER IL PERIODO 1)1 PROVA: o I giorni di lezione, compreso il giorno libero; O le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di ferie non godute; O le vacanze natalizie e pasquali; O i periodi d'interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative); O i giorni compresi nel periodo che va dal l settembre alla data d'inizio delle lezioni; D il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; O la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall' Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto; O il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico; D il primo mese di astensione obbligatoria per maternità; D il periodo prestato quale preside incaricato. PERIODI NON COMPUTABILI AI FINI DELLA PROVA: D i periodi di ferie; O permessi retribuiti e non; D le assenze per malattia; D le aspettative, eccetto quelle parlamentari; O i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; O le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge n PROROGA DEL PERIODO DI PROVA La proroga del periodo di prova, si consegue in due ipotesi : 1) Mancata prestazione dei 180 gg. di servizio: in tal caso la proroga può essere disposta per più anni; 2) esito sfavorevole: in tal caso è possibile disporre la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione oppure procedere alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza. Il rinvio dell'anno di formazione all'anno scolastico successivo per esito sfavorevole, sempre che sia stato prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico, può avvenire una sola volta. RETRODATAZIONE DELLA CONFERMA IN RUOLO La retrodatazione della conferma in ruolo può spettare sia ai fini giuridici ed economici oppure ai soli fini giuridici; in quest'ultimo caso la retrodatazione non determina la corresponsione dei benefici economici scaturenti dalla stessa (ossia viene riconosciuto lo status di confermato a partire da una data anteriore, ma senza alcun risvolto di carattere economico). La retrodatazione è prevista da patiicolari disposizioni solo per taluni casi:
3 1) Astensione obbligatoria per maternità: la retrodatazione spetta ai fini giuridici ed economici e cioè con il superamento del periodo di prova nell'anno scolastico successivo, l'insegnante gode degli stessi benefici, anche con gli arretrati, dalla data della conferma retrodatata, senza alcuna differenza rispetto ai suoi colleghi con la medesima anzianità di ruolo e non di ruolo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui sommando i periodi di astensione obbligatoria nell'anno scolastico con i giorni utili alla prova si sarebbero raggiunti i 180 giorni prescritti. Nel caso di mancato superamento del periodo di prova per più anni, la retrodatazione avverrà solamente per l'anno in cui l'astensione obbligatoria si sia rivelata determinante al mancato superamento della prova, ma non anche per gli altri anni legati ad altri tipi di assenze. 2) Assenza per servizio militare e per servizio sostitutivo dell'obbligo del servizio militare (obiettori di coscienza) e servizio equiparato al servizio militare ai sensi dell'art. 33 L. 15/12/1971 n (servizio civile in Paesi in via di sviluppo purchè sia intervenuta la dispensa dal servizio militare e l'equiparazione al compimento della ferma di leva. La retrodatazione spetta ai soli fini giuridici. 3) Ufficio di giudice popolare che non abbia permesso all'insegnante l'effettuazione del periodo di prova. La retrodatazione spetta ai soli fini giuridici
4 RICONOSCIMENTO SERVIZI PRE RUOLO La ricostruzione della carriera consiste nel riconoscere e valutare in carriera i. servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo. La normativa che regola detto riconoscimento è l'art. 485 e seguenti del D.L.vo 297/94 ( che riprende quanto disposto dalla Legge 576/70 e dall'art. 81 e segg. del D.P.R. 417/74 ). Il riconoscimento dei servizi di cui trattasi deve essere effettuato per intero ai fini giuridici ed economici fino ad un massimo di 4 anni, mentre l'eventuale parte eccedente è riconoscibile per due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai soli fini economici. Successivamente il comma 6 art. 66 del C.C.N.L. 4/8/1995, che fa esplicito richiamo al comma 3 - art. 4 - del D.P.R. 399/88, ha stabilito che al personale docente che abbia prodotto domanda di ricostruzione carriera i cui effetti decorrono dallo settembre 1996 (conferma in ruolo) l'eventuale anzianità, valida ai soli fini economici, viene temporaneamente "accantonata" per diventare valutabile sia ai fini giuridici che economici al compimento dei 18 anni di anzianità nella qualifica di appartenenza o di 16 anni solo per i docenti di scuola secondaria di 2 grado. Per ottenere la ricostruzione della carriera, l'insegnante deve obbligatoriamente presentare apposita domanda, in carta libera, alla segreteria della scuola di titolarità. I servizi si riconoscono, a prescindere dal numero di ore settimanali, solo per anno scolastico intero, di durata di almeno 180 giorni anche non continuativi, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dallo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (art. 11 -comma 14- Legge 3/5/99 n.124). Altro requisito indispensabile è che il docente sia in possesso del titolo di studio prescritto. Il sue citato riconoscimento decorre dal superamento del periodo di prova, ossia dalla data di conferma in ruolo. (Durante il periodo di prova il docente viene pagato con lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza ). Dalla conferma in ruolo decorre,inoltre, l'inizio della prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera o dei benefici economici della ricostruzione carriera. La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di lo anni (ossia la domanda tardiva preclude la possibilità di ottenere la ricostruzione ed i suoi benefici), mentre la prescrizione dei benefici a livello economico è di 5 anni, cioè l'interessato può chiedere ed ottenere la ricostruzione di carriera ma perde solo una parte degli arretrati, ossia quelli relativi al periodo anteriore al quinquennio antecedente all'istanza di ricostruzione carriera. Si elencano nella pagina seguente i servizi riconoscibili ai fini della carriera.
5 Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione Ricostruzione carriera e inquadramento: applicazione della normativa nelle procedure automatiche Ed. l Rev.8/ GGI-P-NormCarriera Il riconoscimento dei servizi 1.1 Il riconoscimento dei servizi prestati dal personale docente e direttivo La normativa principale inerente l'argomento è costituita dall'art. 485 e seguenti del D.Lvo 297/94 (che riprende quanto disposto nel D. L. 370/70, convertito con modificazioni nella L. 576/70, e dall'art. 81 e segg. D.P.R. 417/74);a questa vanno aggiunte le disposizioni di natura secondaria. I servizi riconòscibili ai fini della carriera sono i seguenti: per il personale docente di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica: servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine statali (comprese quelle all'estero) e pareggiate (art. 485, comma l, del P.~Y_?,~?7.(21); servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non drruolo nelle scuole elementari statali e parificate (comprese quelle all'estero), nelle scuole sussidiate o sussidiarie e nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali (art. 485, comma 2, del D.Lvo 297/94); servizio non di ruolo,prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria, con il possesso del titolo di specializzazione (C.M. 65/96); servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria, senza il possesso del titolo di specializzazione (art. 7, comma 2, L. 124/99); per il personale docente di ruolo delle scuole elementari statali: servizio prestato in qualità di docente elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali (comprese quelle all'estero), parificate, sussidiate, sussidiarie e nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali (art. 485, comml,l3, del D.Lvo 297/94);, servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali (comprese quelle all'estero) o pareggiate (art. 485, comma 3, del D.Lvo 297/94); servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali ~, elementari e di istruzione secondaria, con il possesso del titolo di specializzazione (C.M. 65/96); servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria, senza il possesso del titolo di specializzazione (art. 7, comma 2, L. 124/99); servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole materne statali, comunali (art. 485, comma 3, del D.Lvo 297/94), regionali, alle dipendenze delle province di Trento o Bolzano, presso ESMAS o ENASARCO; servizio di ruolo prestato in qualità di docente elementare nelle scuole comunali; servizio prestato in qualità di docente elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali (comprese quelle all'estero), parificate, sussidiate, sussidiarie e nei giard:l1i d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali (art. 485, comma 3, del D.Lvo 297/94); servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali (comprese quelle all'estero) o pareggiate (art. 485, comma 3, del D.Lvo 297/94); R.T.I. EDS Ud. - EDS Italia S.p.A. -Ferrovie dello Stato S.p.A. Pagina 5
6 Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione Ricostruzione èarriera e inquadramento: applicazione della normativa nelle procedure automatiche Ed. I Rev. B/ I 526-GGI-P-NorrnCarriera-0 I B servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria, con il possesso del titolo di specializzazione (C.M. 65/96); servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole materne statali, comunali (art. 485, com ma 3, del D.Lvo 297/94), regionali, alle dipendenze delle province di Trento o Bolzano, presso ESMAS o ENASARCO; per tutto il personale docente: servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente presso le scuole degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali statali (art. 485, commi 2 e 3, del D.Lvo 297/94); servizi9 non di ruolo prestato in qualità di docente in attività nelle Libere Attività Complementari, in attività di doposcuola e studio sussidiario nelle scuole medie; servizio non di ruolo prestato in qualità di docente nei corsi di scuola popolare, nelle scuole estive e festive, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS e nei centri di lettura (art. 485, commi 2 e 3, del D.Lvo 297/94; C.M. 256/77); servizio non di ruolo prestato in scuole italiane all'estero in qualità di docente in classi o corsi di scuola elementare o secondaria di I grado con nomina conferita dal Ministero Affari Esteri; servizio prestato nelle Università in qualità di professore incaricato, assistente incaricato o straordinario, docente ordinario, assistente ordinario, ricercatore, associato (art. 485, comma 5, del D.Lvo 297/94); servizio prestato nelle Università in qualità di contrattista in costanza di rapporto di servizio non di ruolo; servizio prestato in qualità di lettore presso Università straniere con nomina del Ministero Affari Esteri. I criteri principali per la valutazione del servizio pre-ruolo prestato dal personale docente sono il possesso del titolo di studio, la qualifica (art. 485, comma 6, del D.Lvo 297/94) e la durata del servizio. Il possesso del titolo di studio stabilito dalle disposizioni vigenti per l'insegnamento, a cui si riferisce l'abilitazione necessaria per l'inclusione in graduatoria, è il requisito fondamentale per il riconoscimento di qualsiasi servizio. l titoli di studio prescritti sono quelli previsti dagli appositi Decreti Ministeriali. Per quanto concerne la qualifica, ogni anno scolastico è valutato se risultano le seguenti condizioni: servizio prestato nelle scuole elementari e materne: servizi prestati dal IO ottobre 1945 al 30 settembre 1974: qualifica non inferiore a buono; servizi prestati dal IO ottobre 1974: servizio prestato senza demerito; servizio prestato negli istituti di istruzione secondaria e artistica: servizi prestati dal IO ottobre 1945 al 30 settembre 1955: si prescinde dalla qualifica; servizi prestati dallo ottobre 1955 al 30 settembre 1974: qualifica non inferiore a buono; servizi prestati dal lo ottobre 1974: servizio prestato senza demerito. Il servizio non di ruolo prestato in un anno scolastico è valut<l;to ad anni interi (art. 489, comma 1, del D.Lvo 297/94); la valutazione è subordinata alla prestazione del servizio minimo utile previsto dalla vigente legislazione, ossia alla durata del medesimo: il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/75, indipendentemente dall'ordine sc'lola, è considerato come anno scolastico R.T.1. EDS Ltd. - EDS Italia S.pA - Ferrovie dello Stato S.pA Pagina 6
7 Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione Ricostruzione carriera e inquadramento: applicazione della normativa nelle procedure automatiche Ed. I Rev GGI-P-NormCarriera-0 l 8 intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal l0 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (art. ] I comma 14 della L. 124/99)'. Per la valutazione del servizio prestato antecedentemente all'anno scolastico 1974/75, il limite minimo è di sette mesi per il personale docente negli istituti di istruzione secondaria e artistica (art. 5 R.D.Lvo 539/46 modificato con D.L.C.P.S. 1687/47), e di sei mesi per il personale docente delle scuole elementari e materne (art. 12 D.Lvo 1127/48 e R.D.Lvo 55/46). Relativamente al calcolo del numero dei giorni di servizio prestati dall'interessato in un anno scolastico, si applica il criterio dettato dalla Delibera n. 32 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del 26 maggio 1992: i mesi sono calcolati pari a 30 giorni indipendentemente dall'effettiva durata (28, 29 o 31 giorni) partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio; le frazioni di mese vengono calcolate secondo il calendario. Nel calcolo del numero dei giorni necessari per la validità dell 'anno scolastico vengono sommati periodi di servizio prestati in scuole di grado diverso ma dello stesso ordine (scuola primaria: materna ed elementare; scuola secondaria: media injeriore e media superiore), ma non periodi di servizio prestati in scuole di diverso ordine 2 Infine, nel conteggio vanno considerati i periodi di servizio di congedo retribuiti e quelli di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio, purché coperti da nomina (art. 489, com ma 2, del D.Lvo 297/94). Gli altri criteri di valutazione sono i seguenti: il servizio prestato nei corsi di scuola popolare, nelle scuole estive e festive, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS e nei centri di lettura è valutato solo se prestato per almeno 5 mesi; se il corso è inferiore a tale durata, il servizio è valutato se prestato per l'intera durata del corso (C.M. 256/77); il servizio prestato in scuole alle dipendenze della provincia è valutato solo per le province di Trento e Bolzano. Il servizio prestato nelle Università viene valutato per la sua effettiva durata. L'art. 81 del D.P.R. 417/74 (ripreso dall'art. 485, comma l, del D.Lvo 297/94) stabilisce il riconoscimento dei servizi pre-ruolo nella misura massima di 4 anni più 2/3 della restante parte ai ~ni giuridici ed economici, ed il rimanente 113 ai soli fini economici. In deroga a quanto sopra, fermi restando i requisiti di valutabilità, il servizio pre-ruolo è riconosciuto in misura intera agli effetti giuridici ed economici alle seguenti categorie: personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, privi della vista (art. 485, comma 4, del D.Lvo 297/94); personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi (art. 485 comma 4 e art. 486 comma 2 del D.Lvo 297/94). I Per quanto riguarda le modalità operative della procedura automatica, in caso di servizio continuativo dal lo febbraio, il periodo viene considerato completo se temlina nel mese di maggio o giugno, e se è presente l'opzione "partecipazione' agli scrutini". 2 Nota del Gabinetto del 7110/82, n R.T.I. EDS Ud. - EDS Italia S.p.A. - Ferrovie dello Stato S.p.A. Pagina 7
8 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO Le assenze e le aspettative (in genere quelle che determinano che determinano una sospensione della retribuzione) interrompono la progressione di carriera; in altre parole, l'anzianità compresa nel periodo di interruzione del servizio viene detratta dall'anzianità utile ai fini giuridici ed economici. In particolare, la sospensione della progressione si applica nei seguenti casi: - aspettativa per motivi di famiglia e di studio; - aspettativa per ricongiungimento al coniuge che presta servizio all'estero; - aspettativa senza assegni come cooperante a pagamento nei Paesi in via di sviluppo; - aspettativa per prole;, - proroga eccezionale dell'assenza per motivi di salute; - assenze ingiustificate; - aspettativa per missione cattolica; assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo. ANCHE LE SANZIONI DISCIPLINARI DETERMINANO INTERRUZIONI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA PASSAGGI DI RUOLO Se avvengono nell'ambito dello stesso ordine di scuola ( da materna ad elementare e viceversa) (oppure dalla secondaria di l grado a quella di 2 grado e viceversa) l'anzianità maturata nel ruolo precedente viene valutata per intero alla data di passaggio nel nuovo ruolo di appartenenza, mediante ricostruzione di carriera. In caso di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria di l o di 2 grado, dato che si tratta di passaggio in un ordine di scuola diverso, si procede alla valutazione ed al riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base alle seguenti modalità: l) - al momento del passaggio di ruolo viene applicata la temporizzazione 2) - all'atto della conferma in ruolo, tutto il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella posizione di provenienza, viene riconosciuto, tramite ricostruzione di carriera, come servizio non di ruolo ( 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici + 1/3 ai soli fini economici ). Si valuta qual' è il riconoscimento più favorevole fra i due tipi di inquadramento e si applica quello più favorevole per il docente. In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria di l o di 2 grado. invece.il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella posizione di provenienza non viene valutato.
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