I servizi offerti dalle Ditte concorrenti devono garantire necessariamente quanto previsto all art. 3 Caratteristiche fondamentali del servizio.

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1 CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROADCASTING, RACCOLTA, EDITOR E PRODUZIONE DI CONTENUTI SU PIATTAFORMA MULTICANALE E IN PARTICOLARE SU CANALE TV DIGITALE TERRESTRE DEDICATO ALLA PROMOZIONE DEGLI SPORT NON PROFESSIONISTICI, ALLA ATTIVITA DI RICERCA E INNOVAZIONE E DI PROMOZIONE DELL EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGETICO DELLA REGIONE PIEMONTE DENOMINATO PIU PIEMONTE ART. 1 PREMESSA Nell ambito del programma regionale per lo sviluppo e la diffusione della banda larga denominato Wi-Pie e degli impegni previsti nel Protocollo d intesa siglato il 1 dicembre 2007 dalla Regione Piemonte con il Ministero delle Comunicazioni e l Associazione DGTVi per la transizione anticipata al digitale del Piemonte è necessario dotarsi di un sistema tecnologico per l organizzazione e distribuzione in modalità multicanale di contenuti propri della Regione Piemonte e di una prima area di contenuti di valore generale e a potenzialmente forte contribuzione da parte dei cittadini stessi distribuibili su reti IP e in particolare su canale digitale terrestre; Nell ambito dell azione della Regione Piemonte a supporto della ricerca così come previsto dalla Legge regionale n. 4/2006 "Sistema Regionale per la Ricerca e l'innovazione" per incentivare la ricerca vista come fattore di sviluppo, di innovazione e di internazionalizzazione della realtà piemontese, promuovendo la collaborazione tra le diverse realtà esistenti (4 Università con 85 Dipartimenti,oltre 200 centri di ricerca, 380 laboratori, 6 parchi scientifici e tecnologici, numerosi servizi per la ricerca e fondazioni di ricerca e di origine bancaria) è necessario valorizzare pienamente tale patrimonio di esperienze e progetti; Nell ambito del programma regionale Uniamo le energie volto a realizzare tre obiettivi - ridurre i consumi di energia primaria del 20%, abbattere il livello dei gas serra del 20% rispetto al 1990 e coprire almeno il 20% del fabbisogno mediante l'uso di fonti rinnovabili è necessaria una forte collaborazione e partecipazione da parte di tutti i cittadini a essere protagonisti di piccoli gesti quotidiani virtuosi che aiutino il raggiungimento degli stessi;

2 Nell ambito di quanto previsto dalla Legge regionale n. 93 del 22 dicembre 1995 Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie per la promozione delle iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali è necessario operare per favorire quanto più l attività di promozione della pratica sportiva nonché di rafforzare il sistema delle relazioni in essere tra tutti gli attori del sistema sportivo; Tutto ciò premesso la Regione Piemonte intende dotarsi di un servizio comprensivo di redazione di contenuti audio-video ospitati su piattaforma idonea alla loro acquisizione, gestione e loro distribuzione multicanale a partire dal canale digitale terrestre. Lo scopo è quello di stimolare la produzione (sia in forma amatoriale che professionale) di contenuti relativi alla pratica sportiva, all innovazione e allo sviluppo di pratiche positive nel campo delle energie rinnovabili (riprese di eventi locali, materiali giornalistici, documentari, ecc.) e al contempo fornire i mezzi per la relativa distribuzione e fruizione sul territorio regionale. A questo fine si intende far leva su tutti gli strumenti attualmente disponibili (reti dati a banda larga, reti di broadcasting digitali, reti digitali per la telefonia mobile) per cercare di raggiungere una diffusione capillare dei contenuti prodotti. Il sistema sarà composto da: - un sistema tecnologico in grado di raccogliere e organizzare contenuti digitali con relativa infrastruttura trasmissiva per il canale digitale terrestre - un servizio di redazione di contenuti per una prima serie di attività di competenza della Regione Piemonte. Il sistema tecnologico dovrà essere in grado oltre agli specifici contenuti digitali oggetto del presente Bando di ospitare ulteriori contenuti digitali di pubblica utilità oggetto di successivi bando a partire dal 2009 e contenuti digitali di fornitori di contenuti terzi. Il fornitore del servizio dovrà indicare in risposta al presente Bando le relative tariffe di accesso dettagliate che non potranno superare i valori economici previsti per analoghi servizi acquisiti a livello nazionale da Consip e/o CNIPA. Il presente Capitolato definisce le caratteristiche tecniche minime cui i servizi devono necessariamente rispondere.

3 I servizi offerti dalle Ditte concorrenti devono garantire necessariamente quanto previsto all art. 3 Caratteristiche fondamentali del servizio. ART. 2 OGGETTO Oggetto dell appalto è la stipula di un contratto tra il Fornitore aggiudicatario e la Regione Piemonte per l acquisizione di servizi di broadcasting, raccolta, editor e produzione di contenuti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 177/2005 (Testo Unico sulla radiodiffusione televisiva), su sistema tecnologico multicanale per consentire alla Regione Piemonte l erogazione, nel territorio regionale, di un servizio denominato Piemonte PIU composto da materiali video, audio e testo e della associate applicazioni e ricevibile attraverso radiofrequenze televisive in tecnologia digitale terrestre nonché fruibile su dispositivi IP. ART. 3 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL SERVIZIO Il servizio deve essere offerto secondo regola chiavi in mano e il Fornitore deve garantire necessariamente le seguenti caratteristiche. Il sistema offerto dovrà includere i seguenti componenti: Centro servizi per la raccolta, catalogazione, storage e playout dei contenuti; Editing dei contenuti e regia (aggregazione e scheduling del palinsesto); Digital head-end per la distribuzione DVB-T e IP (IPTV e WebTV); Infrastruttura di contribuzione (per la distribuzione dei contenuti verso i siti di broadcasting e verso i siti per la distribuzione IP e Web); Eventuale infrastruttura di contribuzione al Centro Servizi per il conferimento di contenuti da studi televisivi o durante la ripresa di eventi dal vivo o, comunque, da siti esterni di produzione; Infrastruttura di broadcasting (per la distribuzione DVB-T dei contenuti; a questo scopo si ritiene necessaria un'aggregazione di reti di broadcasting tale da favorire la distribuzione localizzata - su aree territoriali differenziate dei contenuti prodotti). E possibile prevedere la collocazione in un'unica struttura di alcuni dei componenti sopra elencati (ad esempio, Centro Servizi, Digital head-end IP e DTV). 1) Centro produzione e gestione contenuti Realizzazione del servizio di acquisizione, catalogazione (annotazione), archiviazione (storage) e pubblicazione via web dei contenuti audiovisivi professionali e di quelli prodotti dagli utenti non professionali (User Generated Content).

4 In particolare, sarà necessario predisporre un sistema di Digital Asset Management e pubblicazione dei contenuti che abiliti le seguenti operazioni: Possibilità di supportare l'uso concorrente dei contenuti da parte di una o più entità organizzative differenti; Gestione del workflow management, con gestione dei template in una workflow library e successiva possibilità di modifica (immagazzinamento del percorso del contenuto attraverso l infrastruttura, delle regole di esecuzione, parametri di default, condizioni, permessi); Possibilità di controllo visivo del contenuto precedentemente alla messa in onda; Funzionalità di gestione dinamica dell advertising; Mantenimento di un dizionario dei metadati di annotazione dei contenuti audiovisivi; Sistema di gestione delle essenze: contenuti video/audio con metadati descrittivi; Funzionalità di immagazzinamento del contenuto, tracciamento (dettagliate informazioni di stato e di fase del processo e delle operazioni tecniche), impacchettamento, transcodifica, trasferimento e distribuzione secondo varie possibilità; Funzionalità di aggregazione dei contenuti per la composizione del palinsesto in real-time per diversi canali contemporaneamente; Produzione delle EPG per la descrizione dei contenuti trasmessi in broadcast; Funzionalità per la pubblicazione su web di gruppi selezionati di contenuti (CMS o supporto al deployment di applicazioni web con possibilità di transcodifica nei formati appropriati alla distribuzione via web); Produzione di Transport Stream localizzati, destinati, cioè, al broadcasting su aree geografiche differenziate. 2) Editing dei contenuti e Regia Indicazione dettagliata delle soluzioni tecniche e operative e i prodotti attraverso cui verrà realizzato il servizio di editing e di regia, includendo la possibilità di gestione di contenuti offline e inclusione di contenuti live. 3) Digital Head-end Predisposizione dell'infrastruttura necessaria al playout dei contenuti aggregati nel palinsesto (contributi audio e video, applicazioni MHP, EPG, servizi datacast) in forma di DVB Transport Stream per l'erogazione su rete digitale di broadcasting. Dovranno essere garantiti i seguenti servizi: codifica/transcodifica audio e video; aggregazione dei servizi in uno o più multiplex; gestione object carousel;

5 multiprotocol encapsulation (MPE); gestione e iniezione della service information. L'head-end dovrà permettere la gestione di flussi live così come il playout di contenuti da archivio e supportare l'interfacciamento verso l'esterno per l'aggiornamento costante dei dati applicativi (object carousel e flussi dati). Analogamente, deve essere garantito l'accesso diretto a dati presenti in altri sistemi informativi, evitandone la duplicazione. Il Transport Stream risultante dovrà essere reso disponibile su interfaccia ASI e in forma di streaming IP (trasporto RTP RFC con FEC secondo le linee guida Pro-MPEG Code of Practice #3 release 2). L'head end dovrà permettere la distribuzione di Transport Stream differenziati verso aree di copertura radioelettrica distinte. In parallelo, i servizi destinati al broadcasting dovranno essere resi disponibili per l'inoltro come servizi IPTV (codifica h.264 in streaming rtp). 4) Infrastruttura di contribuzione DVB Realizzazione dell'interconnessione per la contribuzione tra Centro di produzione, head-end e i siti individuati per il broadcasting del segnale. I Transport Stream potranno essere resi disponibili in due modalità: streaming RTP protetto con FEC oppure su interfaccia ASI. 5) Messa a disposizione di una infrastruttura di broadcasting aventi le seguenti caratteristiche: frequenza di broadcasting compresa nelle bande IV e V UHF; capacità di trasmissione con banda non inferiore a 6 Mbps in tutto il territorio regionale, utilizzabile indistintamente per applicazioni, servizi audio/video e trasporto dati; possibilità di erogare simultaneamente contenuti localizzati su almeno 5 aree geografiche diversificate che garantiscano copertura pari almeno al 80% della popolazione regionale; servizio continuativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 6) Impegno a non modificare il flusso delle applicazioni e del materiale audio/video emesso dal head-end e consegnato al punto di trasporto unico di cui sopra, con unica eccezione del logo identificante la funzione editoriale posto in sovraimpressione con la dicitura Piemonte PIU. 7) Realizzazione e gestione di almeno 3 applicazioni MHP correlate ai contenuti trasmessi. Le applicazioni saranno oggetto di validazione da parte di una struttura indipendente per gli aspetti relativi a conformità agli standard, interoperabilità, usabilità e sicurezza. 8) Predisposizione presso un numero pari ad almeno 15 impianti sportivi di idonee attrezzature per la ripresa live di eventi in bassa risoluzione, scelti a rappresentanza e secondo rilevanza all'interno del composito scenario sportivo regionale.

6 9) Svolgimento di funzione di editore e di fornitore di contenuti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 177/2005 (Testo Unico sulla radiodiffusione televisiva), fermo restando che per la durata del contratto tutti i diritti relativi ad applicazioni e contenuti di Piemonte PIU resteranno in capo a Regione Piemonte. 10) Inclusione nella programmazione quotidiana visibile per 24 ore di materiali audio-video prodotti per la Regione Piemonte nell ambito delle sue attività istituzionali di promozione; 11) Impegno a mettere a disposizione della Regione Piemonte servizi di redazione giornalistica, con descrizione dettagliata di tali servizi, nel numero massimo di 3 risorse a tempo pieno. 12) Realizzazione di materiale giornalistico professionale audio-video comprensivo di ripresa, montaggio, produzione e post-produzione nonché di servizio di informazione televisiva nella forma di videogiornale sui contenuti oggetto del presente Bando per un totale di almeno 140 minuti a settimana di materiale video originale, organizzato in notiziari di almeno 10 minuti, trasmettibili per ciascuna settimana per 48 settimane all anno. I contenuti faranno riferimento a tre diversi ambiti: - informazioni giornalistiche relative a iniziative e manifestazioni sportive di tipo non professionistico in cui sono impegnate società sportive piemontesi - informazioni giornalistiche relative a iniziative, manifestazioni e buone pratiche relative alla ricerca e all innovazione del territorio piemontese - informazioni giornalistiche relative a iniziative, manifestazioni e buone pratiche relative alla sviluppo di azioni ed iniziative per la promozione dell efficienza e del risparmio energetico. 13) Realizzazione di materiale giornalistico professionale audio-video comprensivo di ripresa, montaggio, produzione e post-produzione con relativa cronaca di almeno 3 eventi sportivi alla settimana per una durata non superiore alle 6 ore per 44 settimane all anno. I servizi oggetto del presente Bando dovranno essere erogati per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2009 e il 30 settembre Per i servizi previsti dovrà essere fornita un analisi economico finanziaria relativa alla sostenibilità del servizio per il mantenimento successivo dei servizi senza ulteriori oneri per la Regione Piemonte per i successivi 5 anni. ART. 4 AMMONTARE E DURATA DEL CONTRATTO Per l acquisizione dei servizi richiesti è previsto un importo complessivo pari a (duemilionisettecentomila) Euro oneri fiscali esclusi. L importo è riferito alla durata di 24 mesi dalla data di stipula del contratto

7 ART. 5 SERVIZI COMPLEMENTARI Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i., al Fornitore potranno essere affidati servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari all esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso. Il valore complessivo degli eventuali servizi complementari non potrà superare il 50% dell'importo relativo al contratto iniziale. ART. 6 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO I servizi dovranno essere attivati entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Per ogni giorno di ritardo nell attivazione al Fornitore saranno applicate le penali di cui all art. 17. ART. 7 FONTI DEL CONTRATTO Sono parte integrante del contratto: a) il presente Capitolato tecnico; b) l offerta della ditta aggiudicataria corredata di tutta la documentazione sopra indicata; c) le norme del Codice civile; d) la vigente normativa in materia di servizi (D. Lgs. n. 163/2006). ART. 8 BREVETTI E DIRITTI D AUTORE L'Amministrazione regionale non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore fornisca servizi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. Il Fornitore assumerà l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione regionale da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza. ART. 9 PRETESE DI TERZI Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Regione Piemonte da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza del soggetto stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal soggetto medesimo per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

8 ART. 10 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Il Fornitore è tenuto all osservanza delle norme di legge e di regolamento adottate dalle Autorità competenti in materia di contratti di lavoro e sicurezza e di quant'altro possa comunque interessare la presente gara. ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Oltre a quanto è genericamente previsto dall art C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell incarico, ai sensi dell art C.C., i seguenti casi: nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell importo contrattuale; nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate; nel caso di ingiustificata sospensione del servizio; nel caso di subappalto non autorizzato; nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali; nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell offerta; grave inadempimento del servizio tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto del contratto; I casi elencati saranno contestati all appaltatore per iscritto dal Direttore dell esecuzione del contratto (D.E.C.) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell Impresa di qualsivoglia natura.

9 Nel caso di risoluzione, l Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. ART. 12 SUBAPPALTO E ammesso il subappalto, in conformità a quanto previsto dall art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, esclusivamente in relazione ai servizi di redazione giornalistica di cui all art. 3 punto 8) del presente Capitolato. Con riferimento ai restanti servizi oggetto della gara, in considerazione dell innovazione ed elevata criticità dei servizi richiesti, nonché della complessità tecnica degli stessi, è vietato il subappalto. ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO Non sono in alcun modo consentiti la cessione del contratto e le cessioni del credito. ART. 14 CONTROVERSIE FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell interpretazione e nell esecuzione del presente Capitolato tecnico o del successivo contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell autorità giudiziaria ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Torino. ART. 15 MODALITA DI PAGAMENTO L importo contrattuale sarà corrisposto - a corpo - secondo le seguenti modalità: rate posticipate bimestrali di uguale importo a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione dettagliata delle attività svolte; la liquidazione della singola rata avverrà entro i 90 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura subordinatamente all esito positivo della verifica da parte della Committente di regolare esecuzione delle prestazioni; rata di saldo pari al 5% dell importo contrattuale, al termine di tutte le attività previste e previa approvazione da parte del D.E.C. dell attività svolta. L Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione, previo visto di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell esecuzione del contratto (D.E.C.). Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla presentazione da parte dell appaltatore al Committente di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell appaltatore, in corso di validità.

10 In caso di ottenimento da parte del D.E.C. di un D.U.R.C. che segnali un inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, il D.E.C. verifica le denunce previdenziali delle persone fisiche e trattiene dal corrispettivo l importo corrispondente all inadempienza provvedendo direttamente al pagamento di quanto dovuto agli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 4,10%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell art del Codice Civile. Le fatture dovranno essere emesse successivamente all esito favorevole del collaudo ed in osservanza delle normative vigenti in materia. ART. 16 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L'Amministrazione regionale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Fornitore nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nell offerta presentata ed, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente capitolato tecnico, al successivo contratto o agli ordini emessi, il Fornitore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla Amministrazione regionale, pena la applicazione delle penali di cui al successivo art. 17 e fatta salva la facoltà di risoluzione. ART. 17 PENALI Per ogni giorno di ritardo nell attivazione del servizio di cui all art. 8, al Fornitore sarà applicata una penale di 2.000,00. Qualora l ammontare di tali penali superi del 10% il valore del contratto, la Regione ha facoltà di risolvere il contratto stesso e di incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali. Qualora il Fornitore non provveda ad eliminare le disfunzioni rilevate dal controllo qualitativo e quantitativo di cui al precedente art. 18 entro i termini indicati dalla Amministrazione regionale nella contestazione formalmente effettuata ed il ritardo sia dovuto a cause imputabili al Fornitore, escluso il caso fortuito e la forza maggiore, verrà applicata una penale pari a 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai predetti termini.

11 Qualora l ammontare di tali penali superi del 10% il valore del contratto, la Regione ha facoltà di risolvere il contratto stesso e di incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali. Qualora il Fornitore interrompa il servizio oggetto del contratto per più di 2 giorni, sarà applicata una penale di 2.000,00, per ogni giorno di interruzione e sino al ripristino del servizio stesso. Qualora l ammontare di tali penali superi del 10% il valore del contratto, la Regione ha facoltà di risolvere il contratto stesso e di incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall adempimento della obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della penale stessa. L importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all addebito. E inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA ED ASSICURAZIONI A garanzia degli obblighi contrattuali, il Fornitore deve costituire una cauzione garanzia fideiussoria ai sensi dell art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. L'appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà, altresì, presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, e dai rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con polizza da stipulare prima della sottoscrizione del Contratto con una Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata del Contratto stesso con massimali pari a Euro ,00 con sottolimite per singolo prestatore di Euro ,00 restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico dell'appaltatore. ART. 19 REFERENTE UNICO L appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona, il Referente Unico, fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. Il Referente Unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio. Il Referente Unico avrà la piena rappresentanza dell appaltatore nei confronti dell Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo

12 stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell appaltatore. In caso di impedimento personale, l incaricato dovrà comunicare, per iscritto, all Amministrazione il nominativo di un sostituto. ART. 20 DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione, prima dell inizio dell esecuzione del contratto, nominerà un Direttore dell esecuzione del contratto ( D.E.C.), il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del lavoro per la parte evolutiva e la sua eventuale messa in opera, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell Amministrazione. Il Direttore dell esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all applicazione delle penali. ART. 21 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI L appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l igiene del lavoro. Il presente affidamento non comporta rischi da interferenza dei lavori, pertanto il costo della prevenzione da tali rischi (DUVRI) è pari a zero. ART. 22 SPESE, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al successivo contratto (bolli, registro, quietanza, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico della ditta aggiudicataria.

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