Ufficio Documentazione e Studi Gruppo PD Camera dei deputati

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1 Ufficio Documentazione e Studi Gruppo PD Camera dei deputati Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi (AS 3321) Drastica riduzione dei rimborsi per le spese elettorali dei partiti, istituzione di un sistema di «cofinanziamento», rafforzamento dei controlli e della trasparenza dei bilanci, attraverso una commissione di magistrati, limiti alle spese elettorali, equiparazione delle erogazioni liberali ai partiti a quelle fatte per le Onlus: sono questi i punti principali della proposta di legge approvata dalla Camera il 24 maggio Il testo sostanzialmente accoglie le raccomandazioni contenute nel Rapporto di valutazione dell Italia sulla trasparenza del finanziamento dei partiti politici, adottato dal GRECO (Groupe d'etats contre la corruption) del Consiglio d Europa, a Strasburgo il 23 marzo La riduzione del 50% Con effetto immediato si dispone la riduzione del 50% dei contributi a carico dello Stato a favore dei partiti politici. È stabilito che tali contributi non possano superare i 91 milioni di euro l anno; una somma corrispondente esattamente alla metà dello stanziamento previsto per il 2012 ( euro). Il 70% (63,7 milioni) è destinato a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per l attività politica; il restante 30% (27,3 milioni) è assegnato a titolo di cofinanziamento. In sostanza viene posto, per legge, un tetto predefinito ai contributi, mentre attualmente l ammontare dei fondi è variabile. Inoltre i contributi sono erogati in due forme (come in Germania): la prima ancora a titolo di rimborso per le spese elettorali (ma anche come contributo per l attività politica), la seconda a titolo di cofinanziamento, ossia di partecipazione proporzionale dello Stato alla capacità di autofinanziamento dei partiti, in modo da incoraggiare la raccolta di fondi tra i propri iscritti e simpatizzanti. Una volta definito l ammontare complessivo si provvede a determinare l ammontare di ciascuno dei quattro fondi che alimentano l erogazione dei rimborsi elettorali, uno ciascuno per le elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Finora l importo dei fondi, per ogni anno di legislatura, era determinato moltiplicando 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni della Camera (l. n. 157/1999), d ora in poi l ammontare di ciascun fondo è fissato in 15,925 milioni di euro (un quarto di 63,7 milioni). (Art. 1) Cofinanziamento Il 30% del fondo (27,3 milioni annui) è finalizzato al co-finanziamento dell attività politica ed è attribuito soltanto ai partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è pari a 0,50 euro per ogni euro che i partiti hanno ricevuto a titolo di quote associative e di contribuzioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti, nel limite massimo di euro annui per ogni 1

2 persona fisica o ente erogante. Qualora il sostegno del privato sia superiore a euro, la parte eccedente non concorre alla determinazione dell ammontare cui si commisura (per il suo 50%) il concorrente contributo pubblico (per la sua quota destinata al cofinanziamento). Il rimborso è proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell ultima elezione. Se un partito non raggiunge il tetto le quote dei contributi non attribuite tornano nelle casse dello Stato. Le quote erogate devono risultare nel rendiconto dell ultimo esercizio e essere certificate dalla società di revisione dei bilanci. (Art. 2). I NUOVI CONTRIBUTI (Fonte: Ragioneria dello Stato) Secondo il testo sul finanziamento ai partiti approvato dalla Camera Oneri legislazione vigente * Nuova normativa Risparmio , , , , , , , , , , , ,42 * Cifre che tengono conto delle riduzioni effettuate dai precedenti governi. Atto costitutivo e statuto Pena la decadenza dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste civiche, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell atto pubblico. L atto costitutivo e lo statuto devono indicare in ogni caso l organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e il responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a princìpi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti. È un richiamo a quel metodo democratico stabilito nella nostra Costituzione come limite della lotta politica e come limite della organizzazione interna dei partiti. Altro che norma anti-grillo, com è stato sostenuto da alcuni. (Art. 5). Quote rosa È previsto il taglio di un ulteriore 5% sui contributi pubblici qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nelle 2 proprie liste un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale. Si tratta, realisticamente, di una disposizione volta ad incentivare la presenza in ogni lista di almeno un terzo di candidate donne (Art. 1, co. 7). Detrazioni sulle erogazioni liberali Cambia profondamente anche il sistema di detrazioni per le erogazioni liberali, con l intento dichiarato di uniformare il regime fiscale previsto per le ONLUS a quello previsto per i partiti e movimenti politici, fino ad ora più vantaggioso per quest ultimi. Se da una parte aumenta l importo detraibile delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici (dal 19 al 24% per il 2013 e al 26% a decorrere dal 2014), dall altra diminuiscono i limiti minimi e massimi di ciascun contributo detraibile, fissati fra 50 e euro (prima erano compresi tra 51,64 e ,38 euro). Le detrazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore a euro, salgono anch esse dal 19 al 24% per il 2013 e al 26% a decorrere dal 2014.

3 Viene, inoltre, specificato che danno luogo a detrazione le erogazioni ai partiti che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera o del Senato o del Parlamento europeo oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una clausola di salvaguardia assicura che le eventuali minore entrate graveranno sul finanziamento dei partiti e non su altre voci del bilancio dello Stato. L Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle entrate fiscali e riferisce in merito al Ministro dell economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni il Ministro dell economia e delle finanze interviene, con decreto, riducendo il contributo a titolo di cofinanziamento, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate (Art. 7- Art. 15). Trasparenza e controlli dei bilanci È modificata, rendendola più stringente, la disciplina dei controlli sui bilanci dei partiti e dei movimenti politici, con l obiettivo di rafforzare la trasparenza e la correttezza della gestione contabile. Innanzitutto, viene posto l obbligo di presentazione del bilancio per tutti i partiti e le liste civiche che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati oppure un rappresentante eletto tra Camera, Senato, Parlamento europeo, consigli regionali. Attualmente sono tenuti alla presentazione del bilancio solamente i partiti che usufruiscono dei contributi per le spese elettorali (l. n. 2/1997). Inoltre, i partiti e i movimenti politici, ai fini della certificazione del bilancio, si devono avvalere di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all art. 2 del D.Lgs. 39/2010. Il controllo non può essere affidato alla medesima società di revisione per più di tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. È una novità importante, in linea con le raccomandazioni del Rapporto Greco, che assicura un controllo sui bilanci dei partiti senza precedenti. In Italia, finora, solo il Partito Democratico, dalla sua fondazione, ha sottoposto i propri bilanci al controllo di una società di revisione. Questo tipo di controlli avrebbe impedito ruberie come quelle compiute di recente da tesorieri disonesti, modello Lusi o Belsito, i quali hanno approfittato delle verifiche solo formali che facevano i revisori dei conti, previsti dalla precedente normativa. La società di revisione ha, invece, il compito di certificare la regolarità del rendiconto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla inoltre che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili e alle risultanze degli accertamenti eseguiti. Un controllo tutt altro che formale (Art. 9). Commissione per la trasparenza e il controllo L altra grande novità, anche questa in linea con il Rapporto Greco, riguarda l istituzione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici sul modello francese della Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques alla quale è affidato il compito di controllare i rendiconti dei partiti. La Commissione è composta da 5 magistrati designati dai vertici delle tre massime magistrature: 1 dal Primo presidente della Corte di cassazione, 1 dal Presidente del Consiglio di Stato e 3 dal Presidente della Corte dei conti. I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Inoltre, due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. Con l atto di nomina dei Presidenti delle Camere, pubblicato nella 3

4 Gazzetta Ufficiale, è individuato, tra i componenti, il Presidente-coordinatore della Commissione. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l attività prestata di controllo sui bilanci dei partiti. Il mandato dei membri della Commissione è di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta. Il fatto che i magistrati contabili siano in maggioranza è coerente con il fine di attribuire la funzione di controllo in prevalenza alla Corte dei conti per la natura pubblica delle risorse erogate, coinvolgendo però anche le altre magistrature in considerazione del finanziamento anche privato dei partiti. La sede della Commissione è stabilita presso la Camera; le risorse di personale di segreteria sono garantite congiuntamente e in pari misura da Camera e Senato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. La Commissione effettua il controllo sui bilanci e sulla documentazione dei partiti anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Si tratta di un punto particolarmente innovativo rispetto alla normativa vigente, che si limitava a un controllo meramente formale da parte dei revisori dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere (l.n.2/1997). Se la Commissione individua eventuali irregolarità o inottemperanze invita il partito a sanarli entro i termini di legge. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione trasmette una relazione sull esito del controllo ai Presidenti di Camera e Senato che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet. Sanzioni Per i partiti e movimenti politici inottemperanti, parzialmente o interamente, all obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati (certificazione della società di revisione, verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno ecc.) è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e di cofinanziamento per l anno in corso. Ai partiti e ai movimenti politici che non redigono il bilancio secondo i criteri e le modalità indicati dalla legge, o il cui rendiconto sia giudicato irregolare, o non abbiano pubblicato nei termini il bilancio nel sito internet (obbligo introdotto dalla nuova legge) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cofinanziamento di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie anche per le informazioni omesse o non correttamente rappresentate nonché nel caso di violazione dell obbligo di legge di una quota pari almeno al 5% dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Si prevede l applicazione delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella l. n. 689/1981, Modifiche al sistema penale. Non è ammesso però il pagamento della sanzione in misura ridotta o rateizzato. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica da parte della Commissione, sono pubblicati, anche in formato open data tutti i bilanci e i documenti contabili. La legge chiarisce che l obbligo di rendicontazione si applica non solamente ai partiti che partecipano alla ripartizione dei rimborsi, ma anche a quelli che vi hanno partecipato nel passato. Tale obbligo permane fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell ultima rata dei rimborsi elettorali. La disposizione è finalizzata alla trasparenza dei bilanci dei cosiddetti partiti fantasma, ossia di quei partiti che hanno ricevuto in passato i contributi elettorali e che poi, pur continuando ad esistere e ad amministrare i proventi di tali contributi, non partecipano più alle elezioni e, pertanto, sarebbero così sottratti dall obbligo di presentazione del rendiconto. 4

5 E` fatto divieto ai partiti di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell Unione europea. Alla luce dei recenti scandali è evidente che con questa norma si vogliono evitare operazioni speculative e indebite effettuate con denaro pubblico. Viene infatti ribadito che i rimborsi e i contributi sono strettamente finalizzati all attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti. Si prevede, coerentemente con il Rapporto Greco, l obbligo dei partiti di annotare l identità dell erogante per le donazioni di qualsiasi importo. Queste disposizioni si applicano a regime a partire dall esercizio 2013; tuttavia, la Commissione potrà controllare da subito i bilanci relativi agli anni 2011 e 2012, secondo le procedure vigenti (Art. 9). Trasparenza dei finanziamenti privati alla politica Si aumenta poi la trasparenza dei finanziamenti privati sia ai partiti, sia ai singoli candidati. Si riduce l importo (da 50 mila a 5 mila euro) al di sopra del quale scatta l obbligo di dichiarazione dei contributi dei privati ai partiti (L. 659/1981). È ridotto nella stessa misura, cioè pari a euro, l importo (attualmente di euro) oltre il quale vanno registrati i contributi privati ai candidati. (Art. 11). Limite di spesa per le elezioni europee e comunali Viene fissato un tetto, finora assente, per le spese elettorali sia dei partiti, sia dei singoli candidati, che partecipano alle elezioni europee. I partiti non potranno spendere più di 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per l elezione della Camera (si tratta dello stesso limite stabilito per le elezioni politiche da parte della L. 515/1993). Per i singoli candidati, il tetto è così determinato: cifra fissa di euro per ogni circoscrizione elettorale (si ricorda in proposito che non c è alcun limite al numero di circoscrizioni nelle quali si può presentare lo stesso candidato), più 0,01 euro per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Sono previste sanzioni pecuniarie per chi viola i tetti di spesa. Si estende inoltre ai parlamentari europei la pubblicità della situazione patrimoniale già prevista per deputati e senatori dalla legge 441/1982. (Articolo 14). Sono inoltre introdotti, per la prima volta, limiti alle spese elettorali dei candidati, consiglieri comunali e sindaci, e dei partiti politici per le elezioni comunali. I criteri con cui si provvede a questo tengono conto della popolazione dei comuni interessati dalle elezioni, distinguendo tre fasce: 1) con popolazione superiore a e non superiore a abitanti; 2) con popolazione superiore a e non superiore a abitanti; 3) con popolazione superiore a abitanti (Art. 13). Tesorieri non parlamentari Le norme di legge in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche a coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive (Art. 12). Fondi per le aree e le popolazioni terremotate I risparmi ottenuti dai tagli ai fondi destinati ai partiti sono assegnati al Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità per gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1º gennaio 2009 (Art. 16). 5

6 Referendum 1993 Sull onda del clima causato dallo scandalo Tangentopoli, il referendum del 18 aprile 1993 portò all abrogazione delle disposizioni riguardanti il finanziamento statale ai partiti per i compiti e per l attività funzionale da loro svolta. Non furono oggetto di referendum le disposizioni relative ai rimborsi per le spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere. Dunque non solo la legge n. 195 del 1974 che aveva già superato indenne il referendum dell 11 giugno 1978 non fu travolta dalle deliberazioni referendarie ma addirittura alcune disposizioni sono ancora vigenti, malgrado il Parlamento abbia legiferato più volte sulle materia (legge n. 515 del 1993; legge n. 2 del 1997; legge n. 157 del 1999; ecc. ). Non c è quindi alcun ostacolo politico, giuridico o di altra natura che impedisca oggi di legiferare in materia di finanziamento della politica. Altrettanto legittima sarebbe la riproposizione di un referendum, che però dovrebbe comunque avere il via libera della Corte Costituzionale, cosa non scontata alla luce della più recente giurisprudenza. Roma, 7 giugno

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