Ufficio Documentazione e Studi Gruppo PD Camera dei deputati
|
|
- Davide Colombo
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ufficio Documentazione e Studi Gruppo PD Camera dei deputati Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi (AS 3321) Drastica riduzione dei rimborsi per le spese elettorali dei partiti, istituzione di un sistema di «cofinanziamento», rafforzamento dei controlli e della trasparenza dei bilanci, attraverso una commissione di magistrati, limiti alle spese elettorali, equiparazione delle erogazioni liberali ai partiti a quelle fatte per le Onlus: sono questi i punti principali della proposta di legge approvata dalla Camera il 24 maggio Il testo sostanzialmente accoglie le raccomandazioni contenute nel Rapporto di valutazione dell Italia sulla trasparenza del finanziamento dei partiti politici, adottato dal GRECO (Groupe d'etats contre la corruption) del Consiglio d Europa, a Strasburgo il 23 marzo La riduzione del 50% Con effetto immediato si dispone la riduzione del 50% dei contributi a carico dello Stato a favore dei partiti politici. È stabilito che tali contributi non possano superare i 91 milioni di euro l anno; una somma corrispondente esattamente alla metà dello stanziamento previsto per il 2012 ( euro). Il 70% (63,7 milioni) è destinato a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per l attività politica; il restante 30% (27,3 milioni) è assegnato a titolo di cofinanziamento. In sostanza viene posto, per legge, un tetto predefinito ai contributi, mentre attualmente l ammontare dei fondi è variabile. Inoltre i contributi sono erogati in due forme (come in Germania): la prima ancora a titolo di rimborso per le spese elettorali (ma anche come contributo per l attività politica), la seconda a titolo di cofinanziamento, ossia di partecipazione proporzionale dello Stato alla capacità di autofinanziamento dei partiti, in modo da incoraggiare la raccolta di fondi tra i propri iscritti e simpatizzanti. Una volta definito l ammontare complessivo si provvede a determinare l ammontare di ciascuno dei quattro fondi che alimentano l erogazione dei rimborsi elettorali, uno ciascuno per le elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Finora l importo dei fondi, per ogni anno di legislatura, era determinato moltiplicando 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni della Camera (l. n. 157/1999), d ora in poi l ammontare di ciascun fondo è fissato in 15,925 milioni di euro (un quarto di 63,7 milioni). (Art. 1) Cofinanziamento Il 30% del fondo (27,3 milioni annui) è finalizzato al co-finanziamento dell attività politica ed è attribuito soltanto ai partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è pari a 0,50 euro per ogni euro che i partiti hanno ricevuto a titolo di quote associative e di contribuzioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti, nel limite massimo di euro annui per ogni 1
2 persona fisica o ente erogante. Qualora il sostegno del privato sia superiore a euro, la parte eccedente non concorre alla determinazione dell ammontare cui si commisura (per il suo 50%) il concorrente contributo pubblico (per la sua quota destinata al cofinanziamento). Il rimborso è proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell ultima elezione. Se un partito non raggiunge il tetto le quote dei contributi non attribuite tornano nelle casse dello Stato. Le quote erogate devono risultare nel rendiconto dell ultimo esercizio e essere certificate dalla società di revisione dei bilanci. (Art. 2). I NUOVI CONTRIBUTI (Fonte: Ragioneria dello Stato) Secondo il testo sul finanziamento ai partiti approvato dalla Camera Oneri legislazione vigente * Nuova normativa Risparmio , , , , , , , , , , , ,42 * Cifre che tengono conto delle riduzioni effettuate dai precedenti governi. Atto costitutivo e statuto Pena la decadenza dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste civiche, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell atto pubblico. L atto costitutivo e lo statuto devono indicare in ogni caso l organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e il responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a princìpi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti. È un richiamo a quel metodo democratico stabilito nella nostra Costituzione come limite della lotta politica e come limite della organizzazione interna dei partiti. Altro che norma anti-grillo, com è stato sostenuto da alcuni. (Art. 5). Quote rosa È previsto il taglio di un ulteriore 5% sui contributi pubblici qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nelle 2 proprie liste un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale. Si tratta, realisticamente, di una disposizione volta ad incentivare la presenza in ogni lista di almeno un terzo di candidate donne (Art. 1, co. 7). Detrazioni sulle erogazioni liberali Cambia profondamente anche il sistema di detrazioni per le erogazioni liberali, con l intento dichiarato di uniformare il regime fiscale previsto per le ONLUS a quello previsto per i partiti e movimenti politici, fino ad ora più vantaggioso per quest ultimi. Se da una parte aumenta l importo detraibile delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici (dal 19 al 24% per il 2013 e al 26% a decorrere dal 2014), dall altra diminuiscono i limiti minimi e massimi di ciascun contributo detraibile, fissati fra 50 e euro (prima erano compresi tra 51,64 e ,38 euro). Le detrazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore a euro, salgono anch esse dal 19 al 24% per il 2013 e al 26% a decorrere dal 2014.
3 Viene, inoltre, specificato che danno luogo a detrazione le erogazioni ai partiti che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera o del Senato o del Parlamento europeo oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una clausola di salvaguardia assicura che le eventuali minore entrate graveranno sul finanziamento dei partiti e non su altre voci del bilancio dello Stato. L Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle entrate fiscali e riferisce in merito al Ministro dell economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni il Ministro dell economia e delle finanze interviene, con decreto, riducendo il contributo a titolo di cofinanziamento, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate (Art. 7- Art. 15). Trasparenza e controlli dei bilanci È modificata, rendendola più stringente, la disciplina dei controlli sui bilanci dei partiti e dei movimenti politici, con l obiettivo di rafforzare la trasparenza e la correttezza della gestione contabile. Innanzitutto, viene posto l obbligo di presentazione del bilancio per tutti i partiti e le liste civiche che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati oppure un rappresentante eletto tra Camera, Senato, Parlamento europeo, consigli regionali. Attualmente sono tenuti alla presentazione del bilancio solamente i partiti che usufruiscono dei contributi per le spese elettorali (l. n. 2/1997). Inoltre, i partiti e i movimenti politici, ai fini della certificazione del bilancio, si devono avvalere di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all art. 2 del D.Lgs. 39/2010. Il controllo non può essere affidato alla medesima società di revisione per più di tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. È una novità importante, in linea con le raccomandazioni del Rapporto Greco, che assicura un controllo sui bilanci dei partiti senza precedenti. In Italia, finora, solo il Partito Democratico, dalla sua fondazione, ha sottoposto i propri bilanci al controllo di una società di revisione. Questo tipo di controlli avrebbe impedito ruberie come quelle compiute di recente da tesorieri disonesti, modello Lusi o Belsito, i quali hanno approfittato delle verifiche solo formali che facevano i revisori dei conti, previsti dalla precedente normativa. La società di revisione ha, invece, il compito di certificare la regolarità del rendiconto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla inoltre che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili e alle risultanze degli accertamenti eseguiti. Un controllo tutt altro che formale (Art. 9). Commissione per la trasparenza e il controllo L altra grande novità, anche questa in linea con il Rapporto Greco, riguarda l istituzione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici sul modello francese della Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques alla quale è affidato il compito di controllare i rendiconti dei partiti. La Commissione è composta da 5 magistrati designati dai vertici delle tre massime magistrature: 1 dal Primo presidente della Corte di cassazione, 1 dal Presidente del Consiglio di Stato e 3 dal Presidente della Corte dei conti. I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Inoltre, due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. Con l atto di nomina dei Presidenti delle Camere, pubblicato nella 3
4 Gazzetta Ufficiale, è individuato, tra i componenti, il Presidente-coordinatore della Commissione. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l attività prestata di controllo sui bilanci dei partiti. Il mandato dei membri della Commissione è di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta. Il fatto che i magistrati contabili siano in maggioranza è coerente con il fine di attribuire la funzione di controllo in prevalenza alla Corte dei conti per la natura pubblica delle risorse erogate, coinvolgendo però anche le altre magistrature in considerazione del finanziamento anche privato dei partiti. La sede della Commissione è stabilita presso la Camera; le risorse di personale di segreteria sono garantite congiuntamente e in pari misura da Camera e Senato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. La Commissione effettua il controllo sui bilanci e sulla documentazione dei partiti anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Si tratta di un punto particolarmente innovativo rispetto alla normativa vigente, che si limitava a un controllo meramente formale da parte dei revisori dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere (l.n.2/1997). Se la Commissione individua eventuali irregolarità o inottemperanze invita il partito a sanarli entro i termini di legge. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione trasmette una relazione sull esito del controllo ai Presidenti di Camera e Senato che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet. Sanzioni Per i partiti e movimenti politici inottemperanti, parzialmente o interamente, all obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati (certificazione della società di revisione, verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno ecc.) è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e di cofinanziamento per l anno in corso. Ai partiti e ai movimenti politici che non redigono il bilancio secondo i criteri e le modalità indicati dalla legge, o il cui rendiconto sia giudicato irregolare, o non abbiano pubblicato nei termini il bilancio nel sito internet (obbligo introdotto dalla nuova legge) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cofinanziamento di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie anche per le informazioni omesse o non correttamente rappresentate nonché nel caso di violazione dell obbligo di legge di una quota pari almeno al 5% dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Si prevede l applicazione delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella l. n. 689/1981, Modifiche al sistema penale. Non è ammesso però il pagamento della sanzione in misura ridotta o rateizzato. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica da parte della Commissione, sono pubblicati, anche in formato open data tutti i bilanci e i documenti contabili. La legge chiarisce che l obbligo di rendicontazione si applica non solamente ai partiti che partecipano alla ripartizione dei rimborsi, ma anche a quelli che vi hanno partecipato nel passato. Tale obbligo permane fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell ultima rata dei rimborsi elettorali. La disposizione è finalizzata alla trasparenza dei bilanci dei cosiddetti partiti fantasma, ossia di quei partiti che hanno ricevuto in passato i contributi elettorali e che poi, pur continuando ad esistere e ad amministrare i proventi di tali contributi, non partecipano più alle elezioni e, pertanto, sarebbero così sottratti dall obbligo di presentazione del rendiconto. 4
5 E` fatto divieto ai partiti di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell Unione europea. Alla luce dei recenti scandali è evidente che con questa norma si vogliono evitare operazioni speculative e indebite effettuate con denaro pubblico. Viene infatti ribadito che i rimborsi e i contributi sono strettamente finalizzati all attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti. Si prevede, coerentemente con il Rapporto Greco, l obbligo dei partiti di annotare l identità dell erogante per le donazioni di qualsiasi importo. Queste disposizioni si applicano a regime a partire dall esercizio 2013; tuttavia, la Commissione potrà controllare da subito i bilanci relativi agli anni 2011 e 2012, secondo le procedure vigenti (Art. 9). Trasparenza dei finanziamenti privati alla politica Si aumenta poi la trasparenza dei finanziamenti privati sia ai partiti, sia ai singoli candidati. Si riduce l importo (da 50 mila a 5 mila euro) al di sopra del quale scatta l obbligo di dichiarazione dei contributi dei privati ai partiti (L. 659/1981). È ridotto nella stessa misura, cioè pari a euro, l importo (attualmente di euro) oltre il quale vanno registrati i contributi privati ai candidati. (Art. 11). Limite di spesa per le elezioni europee e comunali Viene fissato un tetto, finora assente, per le spese elettorali sia dei partiti, sia dei singoli candidati, che partecipano alle elezioni europee. I partiti non potranno spendere più di 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per l elezione della Camera (si tratta dello stesso limite stabilito per le elezioni politiche da parte della L. 515/1993). Per i singoli candidati, il tetto è così determinato: cifra fissa di euro per ogni circoscrizione elettorale (si ricorda in proposito che non c è alcun limite al numero di circoscrizioni nelle quali si può presentare lo stesso candidato), più 0,01 euro per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Sono previste sanzioni pecuniarie per chi viola i tetti di spesa. Si estende inoltre ai parlamentari europei la pubblicità della situazione patrimoniale già prevista per deputati e senatori dalla legge 441/1982. (Articolo 14). Sono inoltre introdotti, per la prima volta, limiti alle spese elettorali dei candidati, consiglieri comunali e sindaci, e dei partiti politici per le elezioni comunali. I criteri con cui si provvede a questo tengono conto della popolazione dei comuni interessati dalle elezioni, distinguendo tre fasce: 1) con popolazione superiore a e non superiore a abitanti; 2) con popolazione superiore a e non superiore a abitanti; 3) con popolazione superiore a abitanti (Art. 13). Tesorieri non parlamentari Le norme di legge in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche a coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive (Art. 12). Fondi per le aree e le popolazioni terremotate I risparmi ottenuti dai tagli ai fondi destinati ai partiti sono assegnati al Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità per gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1º gennaio 2009 (Art. 16). 5
6 Referendum 1993 Sull onda del clima causato dallo scandalo Tangentopoli, il referendum del 18 aprile 1993 portò all abrogazione delle disposizioni riguardanti il finanziamento statale ai partiti per i compiti e per l attività funzionale da loro svolta. Non furono oggetto di referendum le disposizioni relative ai rimborsi per le spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere. Dunque non solo la legge n. 195 del 1974 che aveva già superato indenne il referendum dell 11 giugno 1978 non fu travolta dalle deliberazioni referendarie ma addirittura alcune disposizioni sono ancora vigenti, malgrado il Parlamento abbia legiferato più volte sulle materia (legge n. 515 del 1993; legge n. 2 del 1997; legge n. 157 del 1999; ecc. ). Non c è quindi alcun ostacolo politico, giuridico o di altra natura che impedisca oggi di legiferare in materia di finanziamento della politica. Altrettanto legittima sarebbe la riproposizione di un referendum, che però dovrebbe comunque avere il via libera della Corte Costituzionale, cosa non scontata alla luce della più recente giurisprudenza. Roma, 7 giugno
IL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI, DALL ORIGINE AI GIORNI
417 www.freefoundation.com i dossier IL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI, DALL ORIGINE AI GIORNI NOSTRI 25 maggio 2013 a cura di Renato Brunetta INDICE 2 Il finanziamento dei partiti in Italia L introduzione
DettagliC. 5123 e abbinate Proposta di testo unificato dei relatori
C. 5123 e abbinate Proposta di testo unificato dei relatori Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza
DettagliCOME CAMBIA IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI. Antonio Misiani (Tesoriere nazionale PD) Roma, giugno 2012
COME CAMBIA IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI Antonio Misiani (Tesoriere nazionale PD) Roma, giugno 2012 IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI: LA NORMATIVA ATTUALE (1) Il referendum del 18-19 aprile 1993 ha abrogato
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia
DettagliErogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF
Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Il legislatore, con la Legge 6 luglio 2012 n. 96 recante, tra l altro, norme in materia di riduzione dei contributi pubblici
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliLEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DettagliCOMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi
COMI Direzione Affari Generali e Supporto Organi Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione personale, reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive del Comune di Venezia,
DettagliL.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres.
L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
DettagliRegolamento Finanziario del Partito Democratico della Toscana
Regolamento Finanziario del Partito Democratico della Toscana Art. 1 Validità Il presente Regolamento è approvato dalla direzione regionale. Le norme in esso contenute sono in attuazione degli statuti
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliLEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 16
X LEGISLATURA ATTI: 2445 LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 16 Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale Approvata nella
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella
DettagliELEZIONI COMUNALI 2014 LE SPESE ELETTORALI
Vademecum per le elezioni del 25 maggio 7 aprile 2014 2 Fonti normative Le leggi che storicamente regolano le questioni relative alle spese elettorali e alla loro rendicontazione per le elezioni comunali
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
Dettagli1. Oggetto e struttura del disegno di legge
Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliDECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014
DettagliCOMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)
COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI, AGEVOLAZIONI E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 38 del 18 settembre 2012 Novità in materia di detrazioni d imposta per le erogazioni liberali ai partiti politici e alle ONLUS INDICE 1 Premessa... 2 2 Detrazioni
DettagliPROPOSTA DI LEGGE ILLUSTRATA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO I COSTI DELLA DEMOCRAZIA ROMA 8 APRILE 1999
PROPOSTA DI LEGGE ILLUSTRATA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO I COSTI DELLA DEMOCRAZIA ROMA 8 APRILE 1999 NORME PER IL FINANZIAMENTO VOLONTARIO DELL ATTIVITA POLITICA Art. 1. Erogazioni liberali delle persone
Dettaglil agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DettagliLA GIUNTA COMUNALE. premesso:
LA GIUNTA COMUNALE premesso: - che, ai fini della tutela dell'unità economica della repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliREGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO
REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO (approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella riunione del 28 febbraio 2005; coordinato con le modifiche deliberate il 24 luglio 2007, il 16 dicembre
DettagliUNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliVOTO COMITATO ORGANIZZATIVO ASSUNTO PER REGOLAMEN TI SUCCESSIVI RIMANDATO ALLA FASE CONGRESSU ASSUNTO NELLO STATUTO
ARTICOLO COMMA EMANDAMENTI 1. Il finanziamento dell Associazione è rappresentato dalle quote di Norme finanziarie iscrizione. VOTO COMITATO ORGANIZZATIVO ASSUNTO NELLO STATUTO ASSUNTO PER REGOLAMEN TI
DettagliMIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione
DettagliR E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I
COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI
DettagliLegge accesso disabili agli strumenti informatici
Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata
DettagliCONCORDANO Art. 1 PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE
Roma, 29 maggio 2013 Ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle ulteriori risorse disponibili nell ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell anno 2011
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
Dettagliwww.lavoripubblici.it
RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2868 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2004 Nuove norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti
DettagliREGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 216/20.12.2012 In vigore dal 1 febbraio 2013 SOMMARIO TITOLO I 3 Controllo Di
DettagliCOMUNE DI VENTOTENE PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI VENTOTENE PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 26.04.2013 1 CAPO I Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 PRINCIPI GENERALI
DettagliREGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50
REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Articolo 1 - Oggetto
DettagliCOMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149. Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione
DettagliLEGGE 6 luglio 2012, n. 96
LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione
DettagliModificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E
Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche
DettagliREGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,
DettagliREGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali
REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali ALLEGAT O Contributi alle Unioni di Comuni, istituite entro il 31/12/2013, alle Comunità montane ed alle Convenzioni plurifunzionali tra Comuni,
DettagliRegolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007
Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Art. 1 - Soci Ciascun membro del Coordinamento che
Dettagli(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 luglio 2012, n. 158.
L. 6 luglio 2012, n. 96 (1). Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliDocenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.
Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per
DettagliRegol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare
Comune di Spoleto Direzione Politiche della Viabilità Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare Il Regolamento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare
DettagliREGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GHISALBA (Provincia di Bergamo) Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 13/10/2014 REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 Sommario Art. 1 -
DettagliXX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO
XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 RELAZIONE DELL ORGANO ESECUTIVO AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014 Articolo 231
Dettagli* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.
Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE
DettagliREGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
CITTÀ DI LERICI REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI
Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI
COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI 1 Sommario Art. 1 FINALITA DEL REGOLAMENTO Art. 2 ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI Art. 3 INCASSI E VERSAMENTI EFFETTUATI DIRETTAMENTE
DettagliART. 20 DPR 600/73 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI
SLIDE 1/7 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI RIEPILOGO SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (INCLUSE LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO EX L. 266/1991) ART. 20 DPR 600/73 ENTI NON COMMERCIALI CON SOLO
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato
DettagliALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L
DettagliLEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.
Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliOggetto: Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Oggetto: Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio. RELAZIONA IL SINDACO: L art. 193 del testo unico, approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dispone
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento
DettagliELEZIONI COMUNALI 2015 LE SPESE ELETTORALI
Vademecum per le elezioni del 31 maggio 24 aprile 2015 2 Fonti normative Le leggi che storicamente regolano le questioni relative alle spese elettorali e alla loro rendicontazione per le elezioni comunali
DettagliNorme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.
Page 1 of 7 Leggi Regionali d'italia L.R. 26-11-1991, n. 27 Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Pubblicata nel B.U. Basilicata
DettagliRISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza
DettagliNorme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici
Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in
Dettagli730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista
730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
Dettagli1. Premessa e definizioni
Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato
DettagliNOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO CHIUSO AL 31.12.2013
LIFE FOR MADAGASCAR ONLUS VIA MONTE ROSA 15-20145 MILANO CODICE FISCALE 97583110156 NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO CHIUSO AL 31.12.2013 Signori associati, ai fini di una maggiore trasparenza
DettagliConsiglio Regionale della Toscana
Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1
LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
DettagliARTICOLO 100, DPR 917/1986
ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliUFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI
UFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI 2.1) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA ESEGUITE NELL AMBITO DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI DI RICERCA E SVILUPPO
DettagliCOMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI SALUDECIO Provincia di Rimini ******************************** REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI ART. 3 D.L.10.10.2012 n.174 convertito nella L. 07.12.2012 n.213 Approvato con delibera
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA Proposta di legge Norme per la disciplina delle fondazioni e associazioni politiche DI INIZIATIVA DEI DEPUTATI Misiani (Bozza) Onorevoli Colleghi! La proposta di legge
DettagliREGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)
REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) Art. 1 (Costituzione) Il Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) è costituito con Deliberazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull
DettagliNota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativo Roma, 28/11/2008 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliPROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ETICREDITO BANCA ETICA ADRIATICA S.P.A. IN BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ETICREDITO BANCA ETICA ADRIATICA S.P.A. IN BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ETICREDITO BANCA ETICA ADRIATICA
DettagliRegolamento di contabilità
Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliFONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA
FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
DettagliUniversità della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto
Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l
Dettagli