SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

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1 CONSORZIO INTERCOMUNALE dei SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI REGOLAMENTO CONSORTILE PER GLI AFFIDAMENTI FAMIGLIARI DI MINORI, ANZIANI, DISABILI E PER IL SOSTEGNO DI ADOZIONI DIFFICILI DI MINORI. Approvato con deliberazione dell Assemblea Consortile n. 17 del 28/9/2004

2 INDICE ART OGGETTO... 3 ART FINALITA DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE... 3 ART DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE... 3 ART AFFIDAMENTO DIURNO O A TEMPO PARZIALE... 4 ART TIPOLOGIE PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI... 4 ART COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE... 6 ART GRUPPO INTEGRATO DI LAVORO SUGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI... 7 ART ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI COINVOLTI NELL AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI... 7 ART MODALITA'OPERATIVE PER L AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI... 9 ART CRITERI DI SELEZIONE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ART IMPEGNI DEGLI AFFIDANTI ART IMPEGNI DEGLI AFFIDATARI ART SOSTEGNO NELL ADOZIONI DIFFICILI DI MINORI ART SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA O ADOTTIVA ART ALTRE FORME DI SOSTEGNO SOCIALE ED ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORI ART MODALITA'OPERATIVE PER GLI AFFIDAMENTI DI DISABILI ADULTI, ANZIANI, PERSONE IN DIFFICOLTA ART COPERTURE ASSICURATIVE PER GLI AFFIDAMENTI DI DISABILI ADULTI, ANZIANI, PERSONE IN DIFFICOLTA ART UTILIZZO DEI DATI PERSONALI ART ENTRATA IN VIGORE

3 UART. 1 UOGGETTO Il presente regolamento, in rispondenza alle linee di intervento individuate dalla legge n.328 e dalla legge regionale n.1, e in attuazione per i minori della Deliberazione della Giunta Regionale n del , disciplina gli affidamenti familiari di minori, anziani, adulti disabili e il sostegno nelle adozioni difficili di minori. UART. 2 UFINALITA DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE L'affidamento familiare, residenziale o diurno, è un intervento che si realizza attraverso un servizio di volontariato sociale, attuato da una famiglia o persona singola, volto a fornire supporto e accoglienza ai soggetti non in grado di provvedere adeguatamente a se stessi e temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, offrendo loro relazioni interpersonali spontanee, affettivamente significative, ed un'organizzazione di vita rispondente e adattabile ai loro bisogni. L affidamento familiare si pone: come risposta prioritaria alle esigenze di quei soggetti, che, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti dai servizi territoriali in favore del nucleo, si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo; come alternativa da priviligiare rispetto all inserimento in struttura residenziale. Gli affidamenti sono disposti o su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso dell interessato per i soggetti che giuridicamente lo possono esprimere o per i minori e gli incapaci con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, o la tutela o la curatela, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. UART. 3 UDESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE Gli interventi di affidamento sono rivolti a minori, persone anziane, adulti disabili o soggetti in situazioni di difficoltà, residenti nel territorio del Consorzio e in carico ai servizi sociali territoriali, le quali, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto previsti dalla vigente normativa, non possono essere adeguatamente assistite nell'ambito della famiglia di appartenenza; possono anche essere finalizzati al reinserimento sociale di soggetti già ricoverati in strutture assistenziali per i quali sia più idoneo tale tipo di intervento. Gli affidamenti di minori, in specifico, sono rivolti a soggetti che, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti, risultino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, al fine di assicurare loro accoglienza, mantenimento, educazione, istruzione e adeguate relazioni affettive, tenendo anche conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni. 3

4 Gli affidamenti di persone anziane, adulti disabili o di soggetti in difficoltà, in carico ai servizi sociali territoriali, sono attuati con il consenso dell interessato o di chi esercita la tutela, mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso. UART. 4 UAFFIDAMENTO DIURNO O A TEMPO PARZIALE L affidamento può essere realizzato anche in forma diurna o a tempo parziale, nei casi in cui non sia necessario od opportuno un allontanamento completo del soggetto dalla propria famiglia, e quest'ultima necessiti, per periodi e motivi diversi, di forme di appoggio nell assistenza diurna del proprio familiare. L affidamento diurno o a tempo parziale è effettuato presso volontari con i quali l interessato, di norma, non va a vivere, ma con i quali trascorre parte della giornata (per alcuni o tutti i giorni della settimana) o parte della settimana. Per i minori, in particolare, si prevedono due tipologie di affidamento diurno; educativo: è svolto dal singolo affidatario ed è centrato in prevalenza su un obiettivo di inserimento sociale del minore, con attività educativo-scolastiche e socializzanti; familiare: con una maggiore valenza affettiva, pur non escludendo gli obiettivi e le attività di inserimento sociale, ed è centrato sull intervento degli affidatari a fianco della famiglia affidante come sostegno alla gentitorialità oppure del minore presso la famiglia, la coppia o il singolo affidatario con il coinvolgimento dell intero nucleo affidatario. L affidamento si attua con uno specifico progetto che coinvolga gli operatori sociosanitari territoriali, ed è soggetto a verifiche periodiche da parte degli operatori che attivano l intervento. UART. 5 UTIPOLOGIE PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI UAffidamento di minori in situazioni di emergenza Tale affidamento è rivolto ad offrire una prima accoglienza, in alternativa all inserimento in strutture residenziali, a minori che, coinvolti in situazioni familiari improvvisamente aggravatesi, debbano essere da esse allontanati. Tale affidamento familiare, definibile di pronto intervento, richiede una disponibilità immediata da parte della famiglia affidataria ad accogliere il minore in attesa che i servizi individuino una soluzione atta a superare la situazione di crisi. Questo intervento è, a tutti gli effetti, un affidamento familiare e si differenzia unicamente per la sua durata, limitata ad un massimo di tre mesi, e per la collocazione, pressochè immediata, del minore presso la famiglia affidataria, omettendo le tappe di conoscenza graduale. La scelta dell intervento deve essere sostenuta da gravi motivi e praticata solo qualora non sia possibile il ricorso alle reti parentali del minore, se significative, e non deve rappresentare un ulteriore elemento traumatico per lo stesso. Può essere anche richiesto alla famiglia affidataria la disponibilità, in alcuni ed eccezionali casi, ad ospitare madre e bambino. UAffidamento di minori a parenti 4

5 Gli affidamenti a parenti entro il IV grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria alcuna segnalazione all Autorità Giudiziaria) o disposti dall Autorità Giudiziaria. La particolarità di questi affidamenti, comporta un attenta valutazione da parte degli operatori dei servizi territoriali. Tali operatori devono predisporre, in collaborazione con le altre competenze professionali dei servizi pubblici del territorio, il progetto di tutela del minore come previsto per gli affidamenti residenziali eterofamiliari. Il progetto dovrrà prevedere anche la determinazione dell eventuale sostegno economico erogato agli affidatari. UAffidamento familiare di neonati Per i neonati (0-24 mesi) che necessitano di un accoglienza diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell Autorità Giudiziaria, è possibile offrire, anziché una comunità, una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino fino a quando potrà tornare nella famiglia d origine o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i minorenni. Tale soluzione, da adottarsi con attenta valutazione di tutte le variabili in gioco, coinvolge famiglie affidatarie particolarmente preparate e motivate, possibilmente con figli propri. Tali affidamenti devono possedere i seguenti requisiti: la permanenza del neonato in famiglia affidataria non deve superare il periodo di 6-8 mesi,oltre il quale diviene troppo alto il rischio di rafforzare legami e attaccamenti protraendoli verso un età in cui la sofferenza della separazione sarebbe ulteriormente complessa; la scelta del nucleo affidatario deve essere particolarmente attenta e mirata; la modalità di incontro del bambino con la famiglia d origine, deve essere garantita prioritariamente in luogo neutro alla presenza di un operatore, possibilmente un educatore, che osservi la relazione genitori/figlio, la faciliti e riferisca dettagliatamente all Autorità Giudiziaria; la famiglia affidataria non deve avere, di norma, alcun rapporto diretto con la famiglia d origine del bambino né conoscenza dei dati anagrafici degli eventuali futuri genitori adottivi. Queste sono forme di tutela sia della segretezza della destinazione futura del bambino sia del bambino stesso da sollecitazioni di vario segno che potrebbero compromettere quel delicato equilibrio complessivo che tali affidamenti comportano. Sarà cura degli operatori che hanno in carico la situazione facilitare al massimo il passaggio del bambino dalla famiglia di origine a quella affidataria e da quest ultima eventualmente a quella adottiva, garantendo il rispetto della continuità affettiva. il compito degli affidatari è anche di documentare in modo accurato l evoluzione del bambino. vista la delicatezza dell intervento non è possibile da parte di una famiglia affidataria l accoglienza di più di un neonato, salvo particolari eccezioni. UAffidamento di un minore a rischio giuridico Si tratta di un affidamento etero familiare predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori nei cui confronti è stata aperta un procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva. Gli affidatari vengono individuati dal Tribunale per i Minorenni fra le coppie che hanno presentato domanda di adozione e che sono in possesso dei requisiti per la futura ed eventuale adozione. I servizi che seguono l affidamento sono quelli di residenza della famiglia affidataria, da essi conosciuta in sede di indagine per l idoneità all adozione. Alla coppia che accoglie il minore è garantita la riservatezza e viene erogato, indipendentemente dal reddito, un contibuto economico pari al rimborso spese corrisposte agli affidatari secondo quanto stabilito dal successivo articolo e fino al decreto di affidamento preadottivo. Il contributo economico va erogato con opportuni accorgimenti in modo da evitare che compaiano i dati degli affidatari nella documentazione del Consorzio. 5

6 Affidamento di minori a famiglie-comunità o a reti di famiglie La Deliberazione della Giunta Regionale n del 17 novembre 2003 ha così definito le caratteristiche della Famiglia Comunità: La Famiglia Comunità è una modalità di accoglienza dei minori in difficoltà caratterizzata dall espressione volontaria di una coppia ed orientata ad una procreazione sociale. La coppia gestisce direttamente ( ) la parte educativa venendo aiutata eventualmente da personale di supporto anche non specialistico. La coppia non vive del frutto del lavoro relativo all accoglienza dei minori, ma ha un reddito proprio. ( ) E gestita da una famiglia o coppia, maschio e femmina, di adulti residenti e conviventi, riconosciuti idonei all affidamento familiare e con almeno 2 anni di esperienza di affidamento. ( ) L accoglienza per ogni Famiglia Comunità è prevista per un minimo di 3 minori a cui vanno aggiunti i figli della coppia ospitante, senza superare il tetto massimo di 6 minori. I parametri strutturali sono quelli della civile abitazione. La medesima Deliberazione ha così definito le Reti di Famiglie: Le reti di famiglie sono aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta all accoglienza di minori in difficoltà. Esse possono strutturarsi in varie forme: condominio solidale, vicinato solidale e così via. ( ) Si distinguono per un sentire comune definito e sottoscritto in un documento. Ogni famiglia deve avere l idoneità all affido, le reti di famiglie si possono dotare di una struttura con supporti professionali e si configurano come organizzazioni. ( ) Possono offrire un supporto importante al minore e alla sua famiglia. ( ) Sia l affidamento familiare di minori a Famiglia Comunità sia l affidamento a reti di famiglie si configurano come provvedimenti di affidamento così come previsto dall art.4, comma 3 della L.184/83 e s.m.i. e sono pertanto soggetti alla vigilanza prevista per tutti gli affidamenti familiari. Tali affidamenti pertanto dovranno essere nominativi, ad una specifica famiglia, e non generici verso un Associazione. Si ritiene di dover promuovere l inserimento in tali contesti come alternativa alla Comunità Alloggio tradizionale, per situazioni complesse di minori o delle loro famiglie. Minori in affidamento che diventano ultradiciottenni In situazioni particolari (ultimo anno di scuola superiore, prossimità al conseguimento dell autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia) di affidamenti già avviati in età minorile, può essere prevista la permanenza in affidamento con contributo economico anche oltre la maggiore età, col consenso del ragazzo/a, fino al compimento del ventunesimo anno di età. ART. 6 COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE I Servizi socio-assistenziali del Consorzio, unitamente ai competenti servizi sanitari dell A.S.L, sono impegnati a porre in essere tutti quegli interventi di sostegno alla famiglia naturale, affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e delle reti informali di solidarietà, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire il permanere del minore nel proprio ambito familiare. Qualora siano stati esperiti inutilmente tutti i possibili tentativi per realizzare tale condizione, Consorzio e A.S.L sono impegnati a promuovere e favorire il ricorso all'affidamento familiare dei minori, per evitare, per quanto possibile, la loro collocazione in strutture residenziali. 6

7 Considerando che l affidamento familiare può essere realizzato solo a condizione che esistano delle famiglie o delle persone disposte ad accogliere minori, il Consorzio è impegnato, in collaborazione con l A.S.L., sia nella promozione di iniziative di pubblicizzazione al fine di sensibilizzare la comunità locale per il reperimento di nuclei familiari, parafamiliari e/o singoli disponibili all accoglienza di minori e sia nella gestione integrata, nelle diverse fasi, dell intervento di affido familiare di minori. UART. 7 UGRUPPO INTEGRATO DI LAVORO SUGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI Al Gruppo di lavoro interdisciplinare che già opera a livello zonale nel settore dell affidamento familiare di minori, composto dalle Assistenti sociali dei Servizi territoriali del Consorzio e dagli operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell Azienda Sanitaria Locale, nominativamente designati a svolgere tale attività, vengono demandati i compiti inerenti le iniziative promozionali, formative, informative e di sensibilizzazione di cui al successivo articolo, e le iniziative di collaborazione e integrazione con gli operatori territoriali, per la realizzazione del singolo progetto di intervento. Al gruppo di lavoro interdisciplinare suddetto è richiesta, inoltre, la partecipazione agli incontri dell istituenda équipe affidi sovrazonale competente per il territorio dell ASL 6, con l impegno di risorse professionali provenienti dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Pianezza, dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè e dall ASL 6 di Ciriè. Tali incontri sono finalizzati ad individuare e predisporre modalità e strategie comuni, monitorare modelli operativi, confrontare dati, formulare percorsi formativi per gli operatori, costituire e aggiornare l anagrafe sovrazonale delle famiglie disponibili all affido o già affidatarie. UART. 8 UARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI COINVOLTI NELL AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI Le attività del Gruppo di lavoro interdisciplinare che già opera a livello zonale nel settore dell affidamento familiare di minori volte a promuovere e favorire l affidamento familiare possono essere così articolate: attività di promozione, informazione, formazione, sensibilizzazione sui problemi dei minori e delle famiglie in difficoltà e sugli scopi dell'affidamento, in collaborazione con altri operatori e/o agenzie ed associazioni, rivolta alla popolazione del territorio, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà; attività di reperimento di famiglie disponibili all affidamento familiare e di valutazione delle disponibilità delle famiglie aspiranti tramite colloqui, mirati alla loro conoscenza ed alla promozione di consapevolezza sulle problematiche connesse a tale tipo di intervento, ed coinvolgimento, a questo fine, per le situazioni ritenute opportune, di famiglie che abbiano già vissuto esperienze in merito; 7

8 costituzione di una banca di famiglie disponibili all'accoglienza, che consenta opportuni abbinamenti, al fine di offrire al soggetto una situazione familiare favorevole alla propria situazione, che si configuri come la migliore tra le soluzioni possibili; predisposizione, al fine di ottimizzare le risorse e ampliare le occasioni di abbinamento sulla base delle esigenze dei minori, di momenti di confronto e collaborazioni con gli operatori facenti parte dell èquipe affidi sovrazonale sia per approfondire modalità e procedure e sia per lo scambio delle informazioni raccolte nella banca dati delle famiglie aspiranti all affidamento familiare; affiancamento delle famiglie che hanno offerto la propria disponibilità, anche per il periodo di attesa che prelude un eventuale abbinamento, al fine di sostenerne la motivazione; raccolta dagli operatori territoriali delle segnalazioni dei soggetti per i quali promuovere l affidamento; cura della fase organizzativa dell'affidamento, collaborando con gli altri operatori coinvolti all'eventuale abbinamento del soggetto con la famiglia che risponde meglio alle sue esigenze; supporto agli operatori territoriali nella predisposizione del progetto di affido ed eventuale disponibilità per confronti durante la sua realizzazione; costituzione e conduzione di gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie, con la finalità di accompagnare la famiglia lungo il percorso dell'affidamento e di contribuire a prevenire o contenere i conflitti relazionali, anche allo scopo di favorire lo sviluppo di dinamiche di autoaiuto attraverso il confronto reciproco e la condivisione delle esperienze familiari. Agli operatori territoriali (assistente sociale, psicologo o neuropsichiatra infantile), in particolare, è richiesto, con riferimento alle rispettive competenze professionali, di provvedere alle seguenti attività: collaborare con il gruppo di lavoro interdisciplinare per le attività di sensibilizzazione nell ambito territoriale di pertinenza. garantire una prima accoglienza della famiglia disponibile all affidamento familiare. provvedere alla segnalazione della disponibilità della famiglia al gruppo di lavoro interdisciplinare che già opera a livello zonale nel settore dell affidamento familiare di minori, segnalare la situazione del minore da collocare in affidamento, attraverso compilazione ed invio al gruppo di lavoro interdisciplinare, che già opera a livello zonale nel settore dell affidamento familiare di minori, di apposita scheda; attuare e mantenere la presa in carico sia psicologica che sociale del minore e della famiglia d origine; predisporre la proposta di progetto di affido per quanto concerne la definizione dei bisogni, degli obbiettivi, dei motivi e dei tempi che sottendono lo stesso; partecipare all abbinamento minore/famiglia affidataria congiuntamente al gruppo di lavoro interdisciplinare che già opera a livello zonale nel settore dell affidamento familiare di minori; elaborare, con il supporto del gruppo di lavoro interdisciplinare che già opera a livello zonale nel settore dell affidamento familiare di minori, il progetto di affido; supportare, preparare il minore e la famiglia d origine all avvio dell affido, nonché alla sua conclusione; supportare la famiglia affidataria nelle varie fasi del progetto specifico di affido; garantire i necessari supporti e gli adempimenti amministrativo burocratici; 8

9 mantenere rapporti costanti con l Autorità Giudiziaria competente, compreso l invio della relazione almeno semestrale; assicurare l attivazione del complesso degli adempimenti necessari per la gestione dell affidamento familiare. Il servizio sociale consortile competente dal punto di vista professionale è quello che propone l affidamento e che segue la famiglia di origine del minore. Tale servizio può richiedere la collaborazione al servizio sociale dove il bambino vive con la famiglia affidataria per particolari prestazioni non erogabili altrimenti (incontri in luogo neutro, inserimento scolastico o in attività del territorio ). UART. 9 UMODALITA'OPERATIVE PER L AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI L affidamento familiare di un minore può essere attuato in forma consensuale o giudiziale. L affidamento consensuale (art. 4 comma 1 legge 149/2001) è disposto dal servizio sociale territoriale previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto i dodici anni ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. A tale disposizione deve fare seguito il controllo di legittimità del Giudice Tutelare per l esecutività del provvedimento. Ha una durata massima di 24 mesi trascorsi i quali solo il Tribunale per i Minorenni può pronunciare proroga, qualora la sospensione dell affidamento rechi pregiudizio al minore. L affidamento giudiziale (art. 4 comma 2 legge 149/2001) è disposto dal Tribunale per i Minorenni su proposta dei servizi sociali e o sanitari, laddove manchi l assenso dei genitori esercenti la potestà, o dal Tribunale Ordinario in base alla legge n. 74/1987, art. 11. Per ogni affidamento familiare di minore i Servizi Consortili, in collaborazione con i competenti servizi sanitari dell A.S.L. coinvolti e con metodologia di lavoro integrato: A) predispongono un progetto individualizzato che, nelle varie fasi, dovrà contenere: un'analisi della situazione familiare e personale del soggetto; i motivi specifici che giustificano l allontanamento del minore dalla famiglia; le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento; gli interventi di sostegno nei confronti della famiglia d'origine per rimuovere le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento e per predisporre le condizioni del rientro; gli interventi di sostegno nei confronti della famiglia affidataria e del soggetto interessato; i tempi e i modi dell esercizio dei poteri riconosciuti all affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da specificare in relazione alle singole situazioni, le modalità di visita tra famiglia di origine e il minore; l indicazione del servizio sociale al quale è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza sull andamento dell affidamento; i momenti di verifica periodica dell'andamento dell'affidamento; le modalità di conclusione dell'affidamento e la rielaborazione del progetto d'intervento conseguente al rientro dell interessato presso la famiglia d'origine. Per gli affidamenti di minori portatori di handicap il progetto individualizzato è sottoposto all esame della competente Unità di Valutazione Handicap. B) predispongono un provvedimento amministrativo individualizzato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 184/83 e dalla legge 149/01, deve contenere specificatamente: 9

10 le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda del provvedimento e l obbligo di redigere una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza; il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine o perché si rende necessario la predisposizione di altri provvedimenti o iniziative. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge comunque in tutte le fasi opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari. UART. 10 CRITERI DI SELEZIONE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE La scelta delle famiglie deve essere operata in base ai seguenti criteri generali: disponibilità ed idoneità all'accoglienza e, in specifico nel caso di minore, al mantenimento, educazione, istruzione e ad instaurare adeguate relazioni affettive; buon equilibrio psico-sessuale e capacità di riconoscere i propri bisogni e i propri limiti; capacità affettive ed educative; buon livello di integrazione nell ambiente sociale; disponibilità, nell ambito del progetto predisposto con i servizi territoriali, a mantenere validi rapporti con la famiglia d origine e con l eventuale tutore o curatore; condizioni abitative sufficientemente accoglienti; età e stato di salute adeguato al soggetto da affidare; disponibilità ad accettare il soggetto con la sua storia, i suoi limiti e le sue risorse; disponibilità a mantenere rapporti di collaborazione con i servizi territoriali ed altre famiglie affidatarie. La presenza nella famiglia di altri figli minori costituisce ulteriore elemento preferenziale. In attuazione dell art.1, comma 5 della L.149/01 che sancisce il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell ambito della famiglia senza distinzione di etnia, di lingua, di religione e nel rispetto della sua identità culturale, per il minore straniero, quando non sia possibile la sua permanenza nella famiglia di origine, è preferibile l affidamento in una famiglia che sia della stessa etnia o coinvolta nella conoscenza della stessa. UART

11 UIMPEGNI DEGLI AFFIDANTI Gli affidanti, oltre a dover rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento, faranno fronte, nei limiti del possibile, alle esigenze di vestiario dell affidato ed autorizzeranno l affidatario, in caso di necessità ed urgenza, a far attuare gli interventi medici e chirurgici necessari. Si impegnano, altresì, a collaborare con i Servizi territoriali per la realizzazione del progetto, accettandone le indicazioni e le eventuali prescrizioni per quanto riguarda i rapporti con la famiglia affidataria e con l affidato. UART. 12 UIMPEGNI DEGLI AFFIDATARI Gli affidatari, nell accogliere in specifico il minore, oltre a dover rispettare le condizioni di cui al presente regolamento, avranno l obbligo: di assicurare all affidato mantenimento, cura, istruzione ed educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore; di comportarsi come se questi fosse un membro della famiglia, rispettandone le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni; di esercitare nei confronti del minore i poteri normalmente spettanti ai genitori nei rapporti ordinari sia con l istituzione scolastica e sia con l Autorità Sanitaria. (Sono considerate di straordinaria amministrazione, e quindi necessitanti del consenso dei genitori o del tutore, la scelta dell indirizzo scolastico, la scelta dell insegnamento della religione, scelte per interventi chirurgici, per vaccinazioni facoltative, per interruzioni di gravidanze); di informare tempestivamente il Servizio Sociale di ogni difficoltà insorgente, fornendo tutte le notizie utili; di assumere i necessari provvedimenti, in caso di urgenza, diretti ad attuare ogni intervento medico e chirurgico giudicato necessario e a darne immediata comunicazione al Servizio Sociale competente; di curare e mantenere, secondo le indicazioni del progetto predisposto con i servizi sociali territoriali, i rapporti con la famiglia di origine del minore; di agevolare, secondo le indicazioni del progetto predisposto con i servizi sociali territoriali, le relazioni tra il minore stesso e la sua famiglia; di mantenere il massimo riservo sulle notizie fornite o raccolte riguardanti l affidato e la sua situazione familiare; di collaborare con i Servizi che hanno promosso l affidamento e a osservare le eventuali indicazioni o prescrizioni stabilite dall autorità affidante (Tribunale per i Minorenni e/o Servizio Sociale); di favorire, quando previsto dal progetto, il reinserimento nella famiglia, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Sociale. Qualora per gravi motivi venisse meno la disponibilità all affidamento, gli affidatari si impegnano a proseguire nell ospitalità del minore per il tempo necessario al Servizio Sociale per reperire una soluzione alternativa. L affidatario deve essere reso consapevole, che ai sensi della vigente normativa, deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. 11

12 ART. 13 SOSTEGNO NELLE ADOZIONI DIFFICILI DI MINORI L art.6 comma 8 L.149/01 prevede che in caso di adozione di minori che hanno compiuto i 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell art. 4 L.104/92, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possano intervenire, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico ed eventualmente di sostegno alla formazione e all inserimento sociale, fino all età di 18 anni degli adottati. A supporto delle adozioni suddette sono attivati, in relazione alle diverse esigenze, sia gli interventi tecnico-professionali di competenza dei servizi territoriali e dell èquipe sovrazonale per le adozioni nazionali ed internazionali e sia interventi di sostegno economico alle famiglie adottive residenti nel territorio consortile, come disciplinato dall art.14 del presente regolamento. ART. 14 SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA O ADOTTIVA Il Consorzio provvede ad erogare un contributo economico mensile alla famiglia affidataria, definito per ciascun anno, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria stessa, quale concreto apporto e riconoscimento dell impegno che questa si assume sul piano educativo e/o di servizio, oltre che della valenza sociale del suo intervento, a rimborso delle spese ordinarie che l accoglienza dell affidato comporta. Tale contributo è pari all importo della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi I.N.P.S. (nel 2004 pari ad 412,18 arrotondato a 412,00). Il contributo, fatto salvo quanto previsto dai provvedimenti regionali sulla materia nell ambito dell applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nell area dell integrazione socio-sanitaria, può essere aumentato dal Consorzio, in sede di formulazione del progetto, del 30% quando ricorrono situazioni complesse o connesse all'età (neonati o adolescenti), o per handicap di natura fisica, psichica o sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o per la persona affidataria, o per situazioni la cui gravità richieda assistenza e vigilanza continue. Nel caso di affidamento di minori riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto all indennità o assegno di accompagnamento, fatta salva l attribuzione agli affidatari di tali provvidenze, il contributo alla famiglia affidataria, qualora l ASL effettivamente partecipi alla spesa, può essere aumentato del 100%. Nel caso di affidamento madre-bambino il contributo alla famiglia affidataria può essere aumentato del 50%. Nel caso di affidamento a famiglia-comunità il contributo può essere aumentato sino al 100%. Sono inoltre previsti rimborsi per altre spese preventivamente concordate e documentate anche riguardanti interventi o presidi non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, di norma, con i criteri ed i limiti fissati dalla vigente deliberazione regolamentante i criteri e le procedure di erogazione degli interventi di assistenza economica e in ogni caso, per la quota di competenza del Consorzio sino ad un massimale annuo individuale di 1500,00 per spese di carattere sanitario e di 1000,00 per altre spese straordinarie riferite ad altre necessità. L'entità del contributo e le relative maggiorazioni vengono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio, su proposta dei Servizi competenti. In presenza di redditi propri dell'affidato questi, su valutazione del Consorzio e, nel caso di minori, previa autorizzazione del Giudice competente, potranno totalmente o parzialmente essere utilizzati per il suo mantenimento e/o per la sua assistenza. 12

13 Nelle situazioni in cui si valuti che la famiglia naturale risulti in condizioni economiche e/o sociali tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione dell'affidato, il servizio concorderà l'entità e le modalità di corresponsione del contributo di competenza e le altre forme di contribuzione non economica: abbigliamento, materiale scolastico Nulla è dovuto da parte della famiglia di origine, agli affidatari; gli eventuali rapporti di natura economica della famiglia di origine sono regolati esclusivamente dal Consorzio. Per quanto riguarda gli affidamenti familiari di minori a parenti entro il IV grado, al contributo previsto al primo comma, se a carattere continuativo, potrà essere applicata una detrazione del 30%, fatte salve particolari e documentate situazioni. Il Consorzio per gli affidamenti diurni erogherà un contributo a totale favore del minore/i quale rimborso spese preventivamente concordato nel progetto elaborato dall'assistente sociale in accordo con i volontari e la famiglia d'origine. Tale contributo potrà avere come massimale la quota base di sostegno per l affidamento residenziale decurtata del 30%. Nel caso di affidamento di un minore a rischio giuridico agli affidatari è erogato un contributo economico pari a quello corrisposto alle altre famiglie affidatarie fino alla sentenza definitiva di adozione del minore. Il contributo economico è erogato con opportuni accorgimenti in modo da evitare che compaiano i dati degli affidatari nella documentazione del Consorzio. In attuazione di quanto previsto dall art.6, comma 8 della L. n. 149/01, ai genitori che adottano minori italiani o stranieri di età superiore a 12 anni e/o con handicap accertato ai sensi dell art.4 della L. 104/92, il Consorzio corrisponderà, indipedentemente dal reddito della famiglia adottiva, un contributo economico sulla base del progetto di sostegno complessivo concordato tra genitori adottivi e servizi sociali. Tale contributo è pari al rimborso spese corrisposto alle famiglie affidatarie e viene erogato per il periodo previsto dal progetto di sostegno fino al raggiungimento della maggiore età dell adottato. Il contributo verrà erogato alle famiglie adottive residenti nel territorio del Consorzio, in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo o di una sentenza di adozione successivi al presente atto. ART. 15 ALTRE FORME DI SOSTEGNO SOCIALE ED ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORI Il Consorzio provvede a stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale gli affidati e le famiglie ospitanti siano garantiti dagli incidenti e dai danni in cui potrebbero incorrere gli affidati o che gli stessi potrebbero provocare durante l'affidamento (infortuni e responsabilità civile verso terzi). Il Consorzio, tramite i servizi territoriali, attiva, inoltre, le opportune iniziative per promuovere la priorità d accesso ai servizi pubblici, ai quali, normalmente si accede per graduatorie (asili nido e scuole materne) e per l eventuale esenzione o riduzione dal pagamento delle rette per la frequenza agli stessi. I servizi territoriali sono impegnati, altresì, ad informare gli affidatari delle opportunità che sono previste a loro favore dall art.38 della L.149/2001, dalle Leggi n.1204/71 e n.53/

14 UART. 16 UMODALITA'OPERATIVE PER GLI AFFIDAMENTI DI DISABILI ADULTI, ANZIANI, PERSONE IN DIFFICOLTA Gli affidamenti a terzi di disabili adulti, anziani o persone in difficoltà avviene, fatte salve le specificità, con le modalità previste per l'affidamento di minori. Tuttavia, l attività di sensibilizzazione, reperimento e valutazione di famiglie disponibili all affidamento familiare, nonché la gestione del singolo progetto di affidamento familiare è affidata ai servizi sociali territoriali, con il coinvolgimento delle necessarie professionalità presenti nei vari servizi sanitari dell A.S.L. La scelta delle famiglie deve essere operata in base ai seguenti criteri generali: disponibilità ed idoneità all'accoglienza; buon livello di integrazione nell ambiente sociale; condizioni abitative sufficientemente accoglienti ed idonee alle esigenze del soggetto affidato; età e stato di salute adeguato al soggetto da affidare; disponibilità ad accettare il soggetto con la sua storia, i suoi limiti e le sue risorse; disponibilità a collaborare con il servizio sociale, accettando anche le indicazioni operative. L affidamento è disposto dal Consorzio, previo consenso scritto espresso dall interessato o dal tutore e impegno scritto degli affidatari, con un provvedimento amministrativo individualizzato e per un massimo di due soggetti per famiglia. Alla famiglia affidataria è richiesto di assicurare all interessato cura, relazioni interpersonali significative e supporto nell organizzazione della vita quotidiana, tenendo conto del suo stile di vita e a comportarsi come se questo fosse membro della famiglia. Il progetto di affido di adulti con disabilità o di anziani, fatto salvo quanto previsto dai provvedimenti regionali nell ambito dell applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nell area dell integrazione socio-sanitaria, è sottoposto alla validazione delle locali Unità di Valutazione Handicap o Unità di Valutazione Geriatrica. Il Consorzio provvede ad erogare un contributo economico mensile alla famiglia affidataria, definito per ciascun anno, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria, quale concreto apporto e riconoscimento dell impegno che questa si assume sul piano di servizio, oltre che della valenza sociale del suo intervento, a rimborso delle spese ordinarie che l accoglienza dell affidato comporta. L'entità del contributo e le relative maggiorazioni vengono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio su proposta dei Servizi competenti. Nelle situazioni in cui l interessato risulti in condizioni economiche e/o sociali tali da consentirgli di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento, il Consorzio definirà l'entità e le modalità di corresponsione del suo contributo di competenza, che andrà comunque corrisposto, a titolo di rimborso, totale o parziale, al Consorzio. Nulla è dovuto da parte dell interessato direttamente agli affidatari. Il contributo, può essere aumentato dal Consorzio, in sede di formulazione del progetto, del 30% quando ricorrono situazioni complesse o per handicap di natura fisica, psichica o sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o per la persona affidataria, o per situazioni la cui gravità richieda assistenza e vigilanza continue. UART. 17 UCOPERTURE ASSICURATIVE PER GLI AFFIDAMENTI DI DISABILI ADULTI, ANZIANI, PERSONE IN DIFFICOLTA 14

15 Il Consorzio provvede a stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale gli affidati e le famiglie ospitanti siano garantiti dagli incidenti e dai danni in cui potrebbero incorrere gli affidati o che gli stessi potrebbero provocare durante l'affidamento (infortuni e responsabilità civile verso terzi). ART. 18 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dagli operatori del Consorzio nell adempimento delle istruttorie di competenza, è utilizzata esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento. ART. 19 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dall art.44 del vigente Statuto Consortile. Tutti gli interventi di affidamento familiare in corso a tale data dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono sostituiti i precedenti criteri e modalità di intervento relativi agli affidamenti familiari e, in particolare, è annullato e sostituito il regolamento adottato con deliberazione consortile n.25 del C:\WINNT\Profiles\luisa\Desktop\Documenti\AFFIDAMENTI CORRETTO\nuovo regolam.affidamenti familiari indice.doc 15

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