B. Polizza sanitaria per personale Ismea non dirigente (all. A ) (Organico previsto al 1 gennaio 2007 n. 162 unità) Parte prima

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1 Premessa L ISMEA, Ente economico di diritto pubblico, con sede in Roma, via Cornelio Celso n.6, intende stipulare una polizza assicurativa sanitaria per il personale dipendente ISMEA. A tal fine promuove una gara comunitaria a procedura aperta pubblico incanto, finalizzata a selezionare una società assicurativa esterna specializzata nel settore. 1. Oggetto dell appalto A. Polizza sanitaria per personale dirigente Ismea (Organico previsto al 1 gennaio 2007 n 6 unità) B. Polizza sanitaria per personale Ismea non dirigente (all. A ) (Organico previsto al 1 gennaio 2007 n. 162 unità) Parte prima A) Polizza sanitaria per personale dirigente Ismea 1. Prestazioni Rimborso spese ospedaliere da malattia e da infortunio SEZIONE "A - Oggetto dell'assicurazione La società rimborsa all'assicurato fino alla concorrenza del massimale assicurato di... (min ,00=) per anno/nucleo, le spese mediche sostenute in caso di malattie e di infortunio nei casi di: Ricovero reso necessario da malattia o infortunio con o senza intervento chirurgico, parto cesareo o naturale, aborto spontaneo o post-traumatico, aborto terapeutico, intervento chirurgico e gessatura ambulatoriale. nei 180 giorni precedenti l'inizio del ricovero le spese per: gli accertamenti diagnostici compresi gli onorari medici nonché cure medicinali (anche omeopatiche) effettuati fuori dall'istituto di cura; durante il ricovero le spese per: gli onorari del medico, del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); rette di degenza; accertamenti diagnostici; prestazioni mediche ed infermieristiche; trattamenti fisioterapici e rieducativi; medicinali; cure; intervento chirurgico di espianto (in caso di trapianto di organo). I neonati si intendono compresi in garanzia con decorrenza immediata dal momento della nascita per tutte le prestazioni previste dalla convenzione compresi gli interventi neo-natali e le correzioni di malformazioni e difetti fisici congeniti. nei 180 giorni successivi alla cessazione del ricovero le spese per: gli accertamenti diagnostici, cure, medicinali (anche omeopatici), prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese

2 di natura alberghiera) acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse carrozzelle ortopediche). Tali spese vengono rimborsate purché effettuate e direttamente conseguenti e connessi all'evento che ha causato il ricovero. Le prestazioni sono valide anche per i neonati con decorrenza immediata, dal momento della nascita. Trapianti di organi: nel caso in cui si renda necessario un trapianto di organi, le prestazioni di cui sopra si intendono operanti anche per il donatore comprese le rette di degenza, cure, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, accertamenti diagnostici, pre e post intervento di espianto. Inoltre la Società dovrà rimborsare anche le spese per: il vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'assicurato durante il ricovero dello stesso, fino ad un massimo di. (min. 77,00) al giorno; il trasporto dell'assicurato e di un Accompagnatore, in caso di urgenza o di necessità, in istituto di cura o ospedale, o da un'istituto di cura o ospedale ad un altro con i seguenti mezzi: ambulanza, treno, aereo anche sanitario, elicottero anche sanitario, in Italia e all'estero fino ad un massimo di. (min ,00) in Italia e di...(min ,00) all'estero. Le spese devono essere documentate da fatture, notule o ricevute; il rimpatrio della salma fino ad un massimo di. (min ,00), in caso di decesso dell'assicurato conseguente ad intervento chirurgico avvenuto all'estero. Inoltre la Società corrisponderà un'indennità di convalescenza in caso di: ricovero in istituto di cura con o senza intervento chirurgico che comporterà una degenza continuativa superiore a 15 giorni. Tale indennità verrà corrisposta dopo la dimissione dall'istituto di cura per un importo pari a..(min. 75,00) per ogni giorno prescritto dai sanitari che hanno avuto in cura l'assicurato e per un periodo massimo pari ai giorni di durata del ricovero; la società, nei casi di ricovero o comunque di infortunio o malattia, su richiesta dell Assicurato con e dietro presentazione di certificazione attestante l avvenuto ricovero, infortunio e/o malattia corrisponderà all Assicurato un anticipo fino a un massimale di...(min ,00) nel territorio nazionale e fino a un massimale di...(min ,00) se l assicurato si trova all estero. Tale importo sarà conguagliato a cura ultimata o alla presentazione delle fatture, fermo restando il limite della somma garantita; qualora l'assicurato in caso di ricovero in Istituto di cura e avvalendosi del SSN non abbia sostenuto alcuna spesa (esclusi i tickets), la Società corrisponderà un'indennità giornaliera per ricovero pari a..(min. 103,00) per ogni giorno di ricovero. Tale indennità verrà corrisposta al 50% nel caso di ricovero in regime di day-hospital; nel caso in cui l'evento che comporti l'operatività della presente prestazione ( Sezione A ) abbia inizio entro la data di scadenza del contratto, le garanzie di cui sopra si intendono operanti anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione stessa, ferma restando la somma assicurata per l'annualità in corso. SEZIONE "B" - EXTRAOSPEDALIERE La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale pari a. (min e 6.000) per anno assicurativo e per nucleo, le seguenti prestazioni: Chemioterapia Cobaltoterapia Amniocentesi Villocentesi

3 Diagnostica Radiologica di alta specializzazione Dialisi Doppler Ecocardiografia Ecografia Ecocardiogramma Ecodoppler Elettrocardiografia Elettromiografia Endoscopia senza biopsia Elettroencefalografia Laserterapia Mammografia M.O.C. Radionefrogramma R.M.N. Scintigrafia T.A.C. Telecuore Uroflussometria Urografia Tali prestazioni verranno rimborsate, previa prescrizione medica, e con uno scoperto pari al % (max 15% ) per prestazione. SEZIONE "C" - ALTRE PRESTAZIONI Rientrano in questa sezione tutte le spese sostenute dall'assicurato e non rientranti nelle prime due sezioni A e B per: 1. Cure domiciliari ed ambulatoriali, onorari medici per visite specialistiche trattamenti fisioterapici e rieducativi, (escluse comunque le visite odontoiatriche ed ortodontiche e pediatriche), le terapie mediche, acquisto e noleggio di protesi ed apparecchiature sanitarie in genere, accertamenti diagnostici, agopuntura ed elettro-agopuntura purché praticati da medici iscritti all'albo, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio. Tale prestazione verrà riconosciuta fino ad un massimo di...(min ,00) per anno/nucleo con uno scoperto pari al % (max 10%) per prestazione che rimarrà a carico dell'assicurato. 2. Cure dentarie (anche conservative), estrazioni ed otturazioni, prestazioni stomatologiche ed odontoiatriche incluse le spese inerenti protesi dentarie ed ortodontiche, nonché terapie ortodontiche, compresi gli apparecchi di ortodonzia per bambini. Tale prestazione verrà riconosciuta fino ad un massimo di...(min ) per anno/nucleo con l'applicazione di uno scoperto pari al..% (max 20%) per prestazione che resterà a carico dell'assicurato. 3. Fornitura lenti e occhiali, compresi lenti a contatto, giustificata da prescrizione medica o da optometrista solo a seguito di modifica visus; acquisto e riparazione di protesi ortopediche e apparecchi acustici. Tale garanzia verrà riconosciuta fino ad un massimo di (min. 413,00) per anno/nucleo con l'applicazione di uno scoperto pari al.. (max 10%) per prestazione, che rimarrà a carico dell'assicurato. 4. Assistenza infermieristica domiciliare: massimale per anno/nucleo..(min 2.000,00= in seguito a malattia o infortunio, purché l'assistenza sia prescritta da medico specialista e prestata da personale qualificato. 5. Cure Termali (escluse quelle di natura alberghiera). La società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di...(min 775,00) previsto per anno/nucleo le spese sostenute purché prescritte da medico specialista con il limite. di...(min. 26,00) al giorno e per massimo 30 giorni per nucleo e annualità assicurativa. 6. Malattie Oncologiche: La Società rimborsa le spese sostenute e documentate dall'assicurato, per accertamenti diagnostici, visite specialistiche e relativi onorari medici, effettuate anche prima della diagnosi, nonchè cure, trattamenti, terapie e medicinali, prescritti dal

4 medico relativi ad affezioni oncologiche fino alla concorrenza di. (min ) per anno assicurativo e per nucleo familiare. ESTENSIONE Le garanzie previste nella presente polizza sono estese a favore del personale dirigente ISMEA in quiescienza con eventuale variazione dei limiti di risarcimento, se richiesti dagli interessati. 2. Norme che regolano l assicurazione 2.a. Persone assicurate L'assicurazione si intende prestata a favore degli assicurati e dei loro nuclei familiari, così come definiti alla voce definizioni. L'elenco delle persone assicurate dovrà essere riportato nel contratto al momento della stipula della convenzione; si prende atto fra le parti che detto elenco può variare nel corso dell'annualità assicurativa e che l'esclusione degli assicurati ha effetto dalla scadenza del periodo assicurativo in corso in tale momento (31 dicembre di ogni anno) e che pertanto in tale evenienza la Contraente non ha diritto a rimborso. In caso di inclusioni, la Contraente (definizione all. B) si impegna entro 30 giorni dalla data di effettiva inclusione, a comunicare alla Società i nominativi e i dati (cognome, nome, data di nascita) del nuovo assicurato e i componenti del suo nucleo familiare. Resta inteso che: se l inclusione avviene nel primo semestre sarà dovuto alla Società a titolo di premio l intera annualità; se l nclusione avviene nel secondo semestre sarà dovuto alla Società a titolo di premio il 50% dell intera annualità. Entro 30 giorni dalla data di scadenza di ogni periodo assicurativo la Contraente si impegna a comunicare il nuovo elenco dei nuclei familiari, che varrà quale base di calcolo per il premio della nuova annualità assicurativa. 2.b Rischi esclusi L'assicurazione non è operante per: gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose; eventi derivanti da conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; intossicazioni o malattie e infortuni conseguenti ad abuso di alcolici, ad uso di allucinogeni e stupefacenti nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci; chirurgia plastica a scopo estetico, salvo per i neonati fino al 3 anno e quella stomatologia nonché quella a scopo ricostruttivo da infortunio o malattie che si intendono garantiti; agopuntura effettuata non da medico specializzato; le spese relative a eliminazione e/o correzione di difetti fisici congeniti e/o preesistenti alla stipula del contratto; malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici. 2.c. Limiti di età L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Per quelle persone che raggiungono tale limite in corso di contratto, l'assicurazione resta valida fino alla scadenza dell'annualità assicurativa in corso. 2.d. Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati. Il premio verrà versato annualmente all inizio di ciascun periodo assicurativo. 2.e. Persone non assicurabili L'assicurazione non vale per le persone affette da infermità mentale, tossicodipendenza e da alcolismo e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'art del Codice Civile.

5 2.f. Estensione territoriale La presente assicurazione vale per il mondo intero. 2.g. Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato o la Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia a cui è assegnata la convenzione entro sei mesi dalla data di avvenimento ai sensi dell'art del Codice Civile. La denuncia deve essere corredata dalla certificazione medica attestante la malattia e il ricovero, e a cure ultimate in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico, l'assicurato dovrà esibire copia della cartella clinica. L'Assicurato e i suoi familiari (componenti il nucleo familiare) devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari; a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e avuto in cura l Assicurato. 2.h. Criteri di liquidazione La società corrisponde i rimborsi all'assicurato su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanzate. Qualora le garanzie di cui alla presente convenzione siano prestate ad integrazione del SSN la Società rimborsa le spese non corrisposte dal Servizio senza applicazione di franchigie o scoperti. Nel caso in cui l'assicurato predisponga richiesta di rimborso al FASI/FASDAC, le garanzie di cui alla presente convenzione verranno prestate ad integrazione delle spese non rimborsate da tali Enti previa detrazione di uno scoperto del 25%. Successivamente alla liquidazione dei sinistri la Società procederà alla restituzione degli originali delle notule, distinte o ricevute previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni del SOLE 24 ORE. La Società si impegna a liquidare i sinistri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso. La eventuale richiesta di integrazione documentale non protrae detto termine se non per ritardata consegna da parte dell assicurato oltre il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa. 2.i. Assistenza diretta L offerta tecnico-economica dovrà prevedere anche la possibilità per l Assicurato di avvalersi dell assistenza diretta, utilizzando servizi in convenzione tra la Società e cliniche e professionisti. (allegare elenco strutture e professionisti convenzionati) 2.l. Controversie In caso di disaccordo sulla natura o sulle conseguenze di una malattia, di un infortunio o di un intervento chirurgico o sulla misura dei rimborsi, l'assicurato può ricorrere a un collegio arbitrale composto da tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede dell'istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici competente per il territorio dove deve riunirsi il Collegio Medico. 2. m. durata della convenzione Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del e scade alle ore 24,00 del 31/12/ n. Ampliamento dell incarico Ismea si riserva di ampliare l incarico in conformità a quanto previsto all art.7, comma 2, lett.e) del decreto legislativo 157/ o. Estensione della convenzione La convenzione di cui al presente capitolato sarà estesa, alle medesime condizioni che verranno concordate tra le parti contraenti anche alle società controllate da Ismea: SGFA società

6 unipersonale srl e Società Ismea Investimenti per lo Sviluppo. 2.p. Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere comprovate per iscritto. 2.q. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. 2.r. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge. Parte seconda- condizioni generali di contratto 3. BUDGET - Polizza per Dirigenti: ,00 ( 4.250,00 a persona) - Polizza per non dirigenti: ,00 ( 259,26 a persona) 4. Obblighi e responsabilità a carico della società aggiudicataria La società aggiudicataria dovrà: - assumere l'obbligo di approntare il servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Essa si assumerà, quindi, quale datrice di lavoro, gli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza, manlevando l'ismea da ogni responsabilità da danni a terzi derivanti dal servizio reso. - impiegare idoneo personale conformemente alle norme di legge relative a età, professionalità e mansioni. La Società si impegna ad applicare, in favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio appaltato, le norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale e/o Provinciale di Lavoro di Categoria e ad eseguire in favore del personale medesimo i versamenti di contributi di legge nelle forme di assicurazione previste. La società incaricata solleva l ISMEA da ogni eventuale responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate, all impiego del personale, ad eventuali violazioni di norme in materia fiscale e/o assicurativa. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell Istituto, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dall'ismea. 5. Deposito cauzionale definitivo A garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% (diecipercento) dell'importo complessivo presunto dell'appalto. Il deposito dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell Amministrazione beneficiaria. 6. Risoluzione del contratto e recesso unilaterale Fatte salve le norme del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, sono specifiche cause di risoluzione del contratto: i. l interruzione ingiustificata del rimborso dovuto ii. la violazione delle norme contrattuali Oltre a quanto sopra previsto, Ismea ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione; b) in caso di cessione della società, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato

7 preventivo, di fallimento,e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale definitivo salvo il risarcimento dei maggior danni. Conformemente alle disposizioni dell articolo 1671 del codice civile, ISMEA ha la facoltà di recedere dal contratto anche in corso d opera, salvo indennizzo nei confronti dell aggiudicataria per l eventuale lavoro già svolto. In caso di recesso immotivato e unilaterale della società incaricata, essa perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai servizi non regolarmente accettati dall Istituto, anche se già sviluppati. L'ISMEA, conformemente agli articoli 1463 e 1464 del codice civile, con riferimento ai casi di impossibilità sopravvenuta, è liberata dall obbligo di corrispondere la somma prevista contrattualmente. Nel caso in cui l Istituto ritenga di avvalersi della parte di servizio eventualmente già svolto dall aggiudicataria, e sempre che l impossibilità non sia imputabile alla stessa, potrà provvedere alla proporzionale corresponsione del prezzo. È comunque fatto salvo il diritto dell Istituto di richiedere il risarcimento dei danni nei casi indicati nel presente articolo, qualora la completa e regolare esecuzione del contratto venga impedita da fatti o comportamenti imputabili alla parte aggiudicataria. 7. Penali In caso di inadempienza dell'aggiudicataria relativamente ai tempi e/o alla modalità di esecuzione concordati con l'ismea, verrà applicata una penale valutabile caso per caso da ISMEA in relazione alla gravità dell'inadempimento che, comunque, non può superare il 10% dell'importo totale del contratto. Nel caso di reiterati inadempimenti che superino il n.5, ISMEA diffiderà a rispettare gli impegni contrattuali ai sensi dell'art.1454 c.c.. Qualora la società aggiudicataria nel tempo massimo di 15 giorni non provvederà ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, ISMEA avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, oltre al diritto di richiedere il risarcimento del danno. 8. Spese contrattuali Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese relative del contratto, bolli, registrazioni copie e quant altro. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d uso, ai sensi del DPR del 26 aprile 1986 n.131 a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione. 9. Revoca Il servizio in oggetto può essere revocato qualora vengano meno, per fatti sopravvenuti, l interesse o la possibilità da parte dell Istituto di portare a termine gli obblighi contrattuali. La fattispecie del comma precedente lascia salva la disciplina del codice civile relativa ai casi di impossibilità sopravvenuta e alle altre fattispecie di risoluzione contrattuale, fermo restando il diritto dell aggiudicataria ad ottenere giusto corrispettivo per l attività eventualmente già svolta, qualora l interruzione non dipenda da fatto imputabile alla stessa. 10. Validità della convenzione in pendenza di stipulazione del contratto Successivamente all aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione della convenzione. L Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, previo pagamento del premio. 11. Modalità di presentazione delle offerte I soggetti concorrenti dovranno presentare un offerta che comprenda: 1. documentazione amministrativa per la ammissibilità (contenuto busta n.1) 2. offerta tecnica (contenuto busta n.2) 3. offerta economica (contenuto busta n.3) Ai fini della partecipazione alla gara, a pena d esclusione, i partecipanti dovranno far pervenire tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, alla Direzione Amministrazione e Personale dell ISMEA Roma, Via Nomentana n entro le ore 12,00 del giorno 18 luglio 2006 la documentazione e l offerta in apposito plico sigillato con ceralacca, contenente, oltre alla denominazione del mittente, la seguente annotazione: Pubblico incanto per la stipula di polizza sanitaria per il personale dipendente Ismea.

8 Il plico potrà: - essere consegnato a mano tutti i giorni lavorativi, dallo ore 9,00 alle ore 12,00 presso l Ufficio indicato sopra il quale rilascerà apposita ricevuta con indicazione dell ora e del giorno della consegna; - essere inviato mediante servizio postale (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell Ente appaltante nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non pervenisse entro il suddetto termine. All interno del plico, dovranno essere racchiuse due distinte buste. Il plico e ciascuna delle buste, a pena d esclusione, dovranno essere sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della società partecipante( nel caso di RTI, dal legale rappresentante della designata mandataria). Sulla prima busta dovrà risultare la seguente dicitura Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa. Sulla seconda busta dovrà risultare la seguente dicitura Busta n. 2 Offerta tecnica. Sulla terza busta dovrà risultare la seguente dicitura Busta n.3- Offerta economica Nella Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve essere contenuta istanza di partecipazione, sottoscritta in forma leggibile dal titolare legale rappresentante del soggetto concorrente oppure, in caso di RTI, da ciascun rappresentante del raggruppamento od associazione temporanea. All istanza deve essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario. All istanza di partecipazione dovranno essere allegati, a pena d esclusione, i seguenti certificati o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestanti la situazione giuridica, tecnica ed economica della ditta partecipante: Situazione giuridica 1. iscrizione alla CCIAA di data non anteriore a sei mesi alla data della domanda di partecipazione, con l'indicazione del numero, sede, durata e oggetto e forma giuridica, nonchè l'indicazione del nominativo, luogo e data di nascita del titolare o del/i legale/i rappresentante/i legale/i o dei soggetti legittimati ad impegnare legalmente la ditta. Nel caso di società devono essere indicati carica, qualifica e dati anagrafici: di tutti i soci per le società in nome collettivo; dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice; di tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società. In caso di associazione di imprese tale certificazione o le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 157/1995 dovranno essere rese da ciascuna delle imprese raggruppate. 2. i poteri del rappresentante legale della Società, o dei rappresentanti legali in caso di RTI, a sottoscrivere gli atti di partecipazione alla gara; 3. l'insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 12 del D. Lgs. n. 157/1995; 4. l'insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art.2359 c.c., con altre Società concorrenti alla stessa gara; 5. l autorizzazione da parte dell SVAP all'esercizio delle attività oggetto del presente bando (art. 2 del D.Lgs n.209); 6. la regolarità, ai sensi dell'art.17 della legge 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 7. la regolarità riguardo agli obblighi concernenti il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 8. la regolarità riguardo agli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 9. il rispetto della legge 327/2000 relativamente alla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto 10. la dichiarazione d'impegno, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, in cui venga specificato le parti del servizio (divisione dei compiti) che saranno eseguite dalle singole imprese e contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 11 del d.lgs.157/95. Tale dichiarazione deve essere prodotta solo in caso di RTI, da tutte le società costituenti il raggruppamento; 11. la regolarità con la legislazione antimafia relativamente a tutti gli amministratori (D.P.R. 3 giugno 1998 n.252 e DPR 445/2000). 12. la regolarità con la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute ed igiene sul lavoro (d.lgs n.626 del 1994 e successive integrazioni e modificazioni). 13. l'insussistenza di condanne per reati contro la pubblica Amministrazione o per reati finanziari o patrimoniali (casellario giudiziario) relativa a ciascuno degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; 14. l'insussistenza di giudizi per i reati contro la Pubblica Amministrazione e il patrimonio dello Stato (carichi pendenti) relativi a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 15. la regolarità dell'impresa alle disposizioni di cui all'art.31 del DPR n.313 del 2002, con cui si attesta che l'impresa non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs 8 giugno 2001 n autorizzazione ai sensi del D. Lgs.196/2003 al trattamento dei dati personali, con separata

9 autorizzazione per quelli sensibili e/o giudiziari. In caso di RTI, tutte le certificazioni (o dichiarazioni) dovranno essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate. Capacità economica e finanziaria Dichiarazione del rappresentante legale della società che la ditta partecipante opera nel settore specifico oggetto di gara da almeno tre anni e ha conseguito un volume d affari in servizi identici a quelli oggetto della gara negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a ,00.In caso di RTI l importo di fatturato deve essere posseduto almeno dalla società mandataria. Referenze rese da almeno un Istituto di Credito sulla capacità economico e finanziaria. In caso di associazione di imprese la dichiarazione e le referenze devono essere prodotte da ciascuna delle imprese raggruppate. Capacità tecnica Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l indicazione degli importi, delle date e dei destinatari convenzionati con la ditta concorrente nel comune di Roma; - dichiarazione concernente i requisiti di esperienza e di capacità tecnica posseduti, ricavabili dalla descrizione della struttura operativa dell'offerente, dalla consistenza delle risorse umane, dalla gamma e qualità dei servizi prestati, dall'elenco dei clienti istituzionali; Nel caso l offerta sia formulata da persona nominata specificatamente per l incombenza, dovrà essere rimessa la procura notarile in originale e l autodichiarazione della persona delegata, con cui la medesima attesta di trovarsi in posizione regolare ai fini delle disposizioni di cui alla legge 575 dell 8 agosto 1965 e successive integrazioni; Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive dell atto di notorietà, possono essere allegati i relativi certificati ovvero, qualora tali documenti non contengano tutti i dati richiesti, possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità. La mancata produzione dei documenti eventualmente presentati in sede di gara sotto forma di dichiarazioni sostitutive o la non corrispondenza di esse a quanto dichiarato, determinerà l esclusione dalla gara del concorrente. La busta n.2 con l'indicazione "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere: - L offerta tecnica, costituente nella compilazione delle parti indicate nel presente capitolato, e facente parte integrante della polizza, dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta dal rappresentante legale della società. In caso di RTI l offerta tecnica dovrà essere siglato e sottoscritto da tutti i rappresentanti legali del RTI. La sottoscrizione del capitolato da parte del rappresentante legale della società vale come accettazione di tutti i suoi contenuti tecnici e giuridici. - elenco delle strutture convenzionate. La busta n.3 con l'intestazione "OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere: - Prezzo complessivo richiesto per la stipula della polizza sanitaria per dirigenti. - Prezzo complessivo richiesto per la stipula della polizza sanitaria per non dirigenti. - Costo annuo del premio per nucleo familiare: - per polizza sanitaria per dirigenti - per polizza per non dirigenti -Dichiarazione attestante che le condizioni relative alle due polizze sanitarie stipulate per il personale Ismea, saranno estese anche al personale delle Società controllate dall assicurato. In nessun caso l'offerta potrà superare lo stanziamento prefissato di ,00 per la polizza per personale dirigente Ismea e di ,00 per personale Ismea non dirigente. 12. Criteri di aggiudicazione L appalto sarà aggiudicato a favore della società assicurativa che avrà presentato l offerta economicamente più vantaggiosa (art.23 lett.b) del D.Lgs.157/95) valutata in base ai seguenti criteri: 1. Clausole di maggiore favore per l assicurato Dirigente e non dirigente (es. maggior numero di convenzioni con ospedali e cliniche- copertura del territorio nazionale) 20% 2. Maggiore valore del rimborso per rischio assicurato 30%

10 3. Presenza di un agenzia assicurative ubicata nella città di Roma 10% 4. Prezzo della polizza assicurativa 40% La Commissione di gara attribuirà il relativo punteggio economico sulla base della seguente formula: Pp= Punti disponibili x (Prezzo minimo/prezzo offerto) Dove: Pp è il punteggio assegnato al prezzo complessivo per la fornitura e/o servizi, offerto da ciascun concorrente; Prezzo minimo è il prezzo complessivo minimo offerto, risultante dall esame di tutte le offerte economiche presentate. ISMEA procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa sia ritenuta economicamente e tecnicamente valida. 13. Procedura di gara La data, l ora e il luogo in cui inizieranno i lavori della Commissione verrà comunicata con pubblicazione sul sito Ismea. La Commissione, in seduta pubblica, provvederà all esame e alla verifica formale della documentazione amministrativa presentata e pervenuta da parte delle ditte concorrenti, non ammettendo all esame tecnico le proposte delle ditte che non abbiano presentato idonea documentazione amministrativa. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, la Commissione - in seduta pubblica presso la sede dell Ismea di Via Nomentana n.183- Roma - dichiarerà aperta la gara, dando atto del numero dei plichi pervenuti nei termini e di quelli che, giunti in ritardo, non potranno essere presi in considerazione. Il Presidente numererà e deporrà sul tavolo, senza aprirle, le buste contenenti le offerte pervenute oltre il termine fissato nel bando di gara e la Commissione provvederà a dichiararne la irricevibilità. La Commissione, dopo aver verificato l integrità dei plichi pervenuti nei termini, procederà, poi, alla loro apertura, accertando la presenza delle tre buste in ciascun plico. Proseguirà, quindi, previa constatazione della rispondenza alle norme, con l apertura della busta n. 1 documentazione amministrativa del primo concorrente, darà lettura della documentazione e ne verificherà la corrispondenza rispetto alle disposizioni del presente capitolato. Quindi, aprirà la busta n. 1 documentazione amministrativa del secondo concorrente compiendo i medesimi accertamenti ed operazioni. E così di seguito per i concorrenti seguenti. La Commissione delibererà l esclusione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa, contenuta nella busta n. 1, non risulti conforme o completa rispetto alle prescrizioni del bando di gara e del presente capitolato. Successivamente, verranno aperte, in seduta pubblica, secondo la precedente successione e previa verifica della rispondenza alle norme prescritte, le buste n. 3 offerte economiche e ne sarà data lettura. Le offerte ritenute irregolari, per violazione delle prescrizioni del bando o di norme di legge, verranno escluse. Terminate le operazioni di apertura delle buste, sarà sciolta la seduta e la commissione si riunirà, non in seduta pubblica, per esaminare quanto offerto nella busta 2 ed attribuire i punteggi secondo i criteri indicati nel capitolato. Una volta accertata quale sia l offerta migliore, secondo i criteri previsti nel presente capitolato, la Commissione, nella persona del Presidente, aggiudicherà in via provvisoria la gara, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell Amministrazione appaltante alla quale verrà rimessa l aggiudicazione definitiva. Nei verbale di gara si darà atto di tutte le operazioni compiute e dell avvenuta aggiudicazione con l indicazione della graduatoria e degli elementi delle singole offerte. Dovrà essere fornita adeguata motivazione dell eventuali esclusioni operate con riferimento all irregolarità della documentazione o dell offerta. Nel verbale dovrà essere inserita ogni dichiarazione che ciascun membro della commissione, o soggetto presente alla gara, chiede di inserire. Tutti gli atti di gara con relativo verbale vanno rimessi all Amministrazione appaltante. 14. Apertura I legali rappresentanti delle imprese o loro incaricati, appositamente delegati, potranno presenziare all'apertura e all esame dei plichi e delle buste n.1 e n.3, al fine di verificare

11 l'integrità degli stessi, la documentazione inviata e l'offerta economica. La fase di valutazione dell'offerta tecnica si svolgerà in seduta non pubblica. La comunicazione relativa alla data, all'ora e al luogo di apertura dei plichi e della busta contenente l offerta economica sarà pubblica sul sito Internet ISMEA. ISMEA si riserva in qualsiasi momento il diritto di non dare corso all'aggiudicazione ed in tal caso verrà comunicata la decisione motivata a mezzo di pubblicazione sul sito Ismea. 15. Validità L'offerta dovrà avere una validità di 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dalla data di scadenza del termine fissato per la relativa presentazione. L offerta vincola l impresa fin dal momento della sua presentazione. 16. Cessione del contratto e divieto di subbappalto E'fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del presente capitolato sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni. 16. Rispetto della trasparenza L Ismea, nel rispetto della trasparenza, prima dell aggiudicazione, si riserva di richiedere eventuali chiarimenti e di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall impresa. Ismea si riserva altresì il diritto di richiedere in corso di gara chiarimenti o effettuare verifiche anche su quanto dichiarato dalle società partecipanti alla medesima. 17. Responsabile della procedura Il responsabile della procedura, ai sensi dell articolo 4 della legge 241/1990, è il Dirigente della Direzione Amministrazione e Personale, il dottor Egidio Sardo. Le informazioni complementari sui capitolati d oneri, se richieste in tempo utile, saranno comunicate da ISMEA almeno 6 gg prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tali eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: gare@ismea.it- fax Le risposte verranno pubblicate sul sito Ismea. 18. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Si informa che i dati da Voi forniti o altrimenti acquisiti da ISMEA, sono raccolti e trattati a norma del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e di riservatezza previsti nello stesso. I Vostri dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara in oggetto e per le eventuali successive attività contrattuali. Voi potrete esercitare in qualunque momento i diritti di cui all articolo 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi al seguente indirizzo: ISMEA Ufficio Relazioni con il Pubblico via Nomentana Roma Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Amministrazione e Personale, il dottor Egidio Sardo.! "! #

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13 $ * % #)*+! " " "!#,-./0%1 2 % -. ' / ##( 0 12/ % % 1/0:/ ; pari al % (max 30%) <<< = $ ##("= % 4 > SCHEMA DI CONTRATTO per la stipula di polizza sanitaria per il personale dipendente ISMEA L ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, Ente economico di Diritto Pubblico istituito con D.P.R. 200 del 31 marzo 2001, con sede legale in Roma, Via Cornelio Celso, 6, C.F e P.IVA , nella persona del Dott. Egidio Sardo, responsabile della Direzione Amministrazione e Personale, nato a Palermo il , in rappresentanza del Dott. Ezio Castiglione, in qualità di Direttore Generale dell Ismea, giusta delega che si allega al presente contratto, domiciliato per la carica presso la sede dell Istituto XXXXX - Che XXXXX Tutto quanto premesso, E tra PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Le premesse formano ad ogni effetto parte integrante del presente contratto. Art. 1- Oggetto dell appalto ISMEA, come sopra rappresentata, affida, alle condizioni e modalità qui di seguito specificate,

14 alla Società XXXXX che, come sopra rappresentata accetta, l incarico di stipulare una polizza sanitaria per il personale dipendente Ismea. Art. 2- Descrizione del servizio La Polizza sanitaria riguarda il personale dipendente Ismea: A. Polizza sanitaria per personale dirigente Ismea (Organico previsto al 1 gennaio 2007 n 6 unità) B. Polizza sanitaria per personale Ismea non dirigente (all. A ) (Organico previsto al 1 gennaio 2007 n. 162 unità) 1. Prestazioni ( come da progetto tecnico proposto) 2. Norme che regolano l assicurazione 2.a. Persone assicurate L'assicurazione si intende prestata a favore degli assicurati e dei loro nuclei familiari, così come definiti alla voce definizioni. (Elenco delle persone assicurate); si prende atto fra le parti che detto elenco può variare nel corso dell'annualità assicurativa e che l'esclusione degli assicurati ha effetto dalla scadenza del periodo assicurativo in corso in tale momento (31 dicembre di ogni anno) e che pertanto in tale evenienza la Contraente non ha diritto a rimborso. In caso di inclusioni, la Contraente (definizione all. B) si impegna entro 30 giorni dalla data di effettiva inclusione, a comunicare a XXX i nominativi e i dati (cognome, nome, data di nascita) del nuovo assicurato e i componenti del suo nucleo familiare. Resta inteso che: se l inclusione avviene nel primo semestre sarà dovuto alla Società XXXX a titolo di premio l intera annualità; se l nclusione avviene nel secondo semestre sarà dovuto alla Società XXXX a titolo di premio il 50% dell intera annualità. Entro 30 giorni dalla data di scadenza di ogni periodo assicurativo la Contraente si impegna a comunicare il nuovo elenco dei nuclei familiari, che varrà quale base di calcolo per il premio della nuova annualità assicurativa. 2.b Rischi esclusi L'assicurazione non è operante per: gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose; eventi derivanti da conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; intossicazioni o malattie e infortuni conseguenti ad abuso di alcolici, ad uso di allucinogeni e stupefacenti nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci; chirurgia plastica a scopo estetico, salvo per i neonati fino al 3 anno e quella stomatologia nonché quella a scopo ricostruttivo da infortunio o malattie che si intendono garantiti; agopuntura effettuata non da medico specializzato;

15 le spese relative a eliminazione e/o correzione di difetti fisici congeniti e/o preesistenti alla stipula del contratto; malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici. 2.c. Limiti di età L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Per quelle persone che raggiungono tale limite in corso di contratto, l'assicurazione resta valida fino alla scadenza dell'annualità assicurativa in corso. 2.d. Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati. Il premio verrà versato annualmente all inizio di ciascun periodo assicurativo. 2.e. Persone non assicurabili L'assicurazione non vale per le persone affette da infermità mentale, tossicodipendenza e da alcolismo e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'art del Codice Civile. 2.f. Estensione territoriale La presente assicurazione vale per il mondo intero. 2.g. Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato o la Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia a cui è assegnata la convenzione entro sei mesi dalla data di avvenimento ai sensi dell'art del Codice Civile. La denuncia deve essere corredata dalla certificazione medica attestante la malattia e il ricovero, e a cure ultimate in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico, l'assicurato dovrà esibire copia della cartella clinica. L'Assicurato e i suoi familiari (componenti il nucleo familiare) devono consentire alla Società XXXX le indagini e gli accertamenti necessari; a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e avuto in cura l Assicurato. 2.h. Criteri di liquidazione La società corrisponde i rimborsi all'assicurato su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanzate. Qualora le garanzie di cui alla presente convenzione siano prestate ad integrazione del SSN la Società XXXX rimborsa le spese non corrisposte dal Servizio senza applicazione di franchigie o scoperti. Nel caso in cui l'assicurato predisponga richiesta di rimborso al FASI/FASDAC, le garanzie di cui alla presente convenzione verranno prestate ad integrazione delle spese non rimborsate da tali Enti previa detrazione di uno scoperto del 25%. Successivamente alla liquidazione dei sinistri la Società XXX procederà alla restituzione degli originali delle notule, distinte o ricevute previa apposizione della data di liquidazione e

16 dell'importo liquidato. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni del SOLE 24 ORE. La Società XXXXX si impegna a liquidare i sinistri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso. La eventuale richiesta di integrazione documentale non protrae detto termine se non per ritardata consegna da parte dell assicurato oltre il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa. 2.i. Assistenza diretta E consentita anche la possibilità per l Assicurato di avvalersi dell assistenza diretta, utilizzando servizi in convenzione tra la Società XXXX e cliniche e professionisti. (allegato elenco strutture e professionisti convenzionati). 2.l. Controversie In caso di disaccordo sulla natura o sulle conseguenze di una malattia, di un infortunio o di un intervento chirurgico o sulla misura dei rimborsi, l'assicurato può ricorrere a un collegio arbitrale composto da tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede dell'istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici competente per il territorio dove deve riunirsi il Collegio Medico. 2. m. durata della convenzione Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del e scade alle ore 24,00 del 31/12/ n. Ampliamento dell incarico Ismea si riserva di ampliare l incarico in conformità a quanto previsto all art.7, comma 2, lett.e) del decreto legislativo 157/ o. Estensione della convenzione La convenzione è estesa, alle medesime condizioni concordate di cui al presente contratto anche alla società controllata da Ismea: SGFA- società italiana Sviluppo Agro Alimentare. 2.p. Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere comprovate per iscritto. 2.q. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. 2.r. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

17 (Come da offerta economica) Art. 3. Corrispettivo Art.4. Obblighi e responsabilità a carico della società aggiudicataria La Società XXXX dovrà: - assumere l'obbligo di approntare il servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Essa si assumerà, quindi, quale datrice di lavoro, gli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza, manlevando l'ismea da ogni responsabilità da danni a terzi derivanti dal servizio reso. - impiegare idoneo personale conformemente alle norme di legge relative a età, professionalità e mansioni. La società XXX si impegna ad applicare, in favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio appaltato, le norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale e/o Provinciale di Lavoro di Categoria e ad eseguire in favore del personale medesimo i versamenti di contributi di legge nelle forme di assicurazione previste. La Società XXXX solleva l ISMEA da ogni eventuale responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate, all impiego del personale, ad eventuali violazioni di norme in materia fiscale e/o assicurativa. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell Istituto, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dall'ismea. Art.5. Deposito cauzionale definitivo La Società XXXX a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali produce una cauzione a favore di ISMEA dell importo di XXX, pari al 10% dell importo contrattuale. La cauzione dovrà avere la stessa validità fissata per l offerta economica e sarà svincolata solo dopo il completamento del servizio e l adempimento degli obblighi contrattuali. La mancata presentazione della suindicata cauzione nei tempi richiesti comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, salvo il diritto al risarcimento del danno. Art.6. Risoluzione del contratto e recesso unilaterale Fatte salve le norme del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, sono specifiche cause di risoluzione del contratto: iii. iv. l interruzione ingiustificata del rimborso dovuto la violazione delle norme contrattuali Oltre a quanto sopra previsto, Ismea ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte di ISMEA;

18 b) in caso di cessione della società, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento,e di atti di sequestro o pignoramento a carico della Società XXX. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale definitivo salvo il risarcimento dei maggior danni. Conformemente alle disposizioni dell articolo 1671 del codice civile, ISMEA ha la facoltà di recedere dal contratto anche durante lo svolgimento dell incarico, salvo indennizzo nei confronti della società XXXX per l eventuale lavoro già svolto. In caso di recesso immotivato e unilaterale della società incaricata, essa perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai servizi non regolarmente accettati da ISMEA, anche se già sviluppati. L'ISMEA, conformemente agli articoli 1463 e 1464 del codice civile, con riferimento ai casi di impossibilità sopravvenuta, è liberata dall obbligo di corrispondere la somma prevista contrattualmente. Nel caso in cui ISMEA ritenga di avvalersi della parte di servizio eventualmente già svolto dalla Società XXXXX, e sempre che l impossibilità non sia imputabile alla stessa, potrà provvedere alla proporzionale corresponsione del prezzo. È comunque fatto salvo il diritto di ISMEA di richiedere il risarcimento dei danni nei casi indicati nel presente articolo, qualora la completa e regolare esecuzione del contratto venga impedita da fatti o comportamenti imputabili alla Società XXXX. Art.7. Penali In caso di inadempienza della Società XXXXX relativamente ai tempi e/o alla modalità di esecuzione concordati con ISMEA, verrà applicata una penale valutabile caso per caso da ISMEA in relazione alla gravità dell'inadempimento che, comunque, non può superare il 10% dell'importo totale del presente contratto. Nel caso di reiterati inadempimenti che superino il n.5, ISMEA diffiderà a rispettare gli impegni contrattuali ai sensi dell'art.1454 c.c.. Qualora la Società XXXX nel tempo massimo di 15 giorni non provvederà ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, ISMEA avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, oltre al diritto di richiedere il risarcimento del danno. Art.8 - Spese contrattuali Sono a carico della Società XXXXX tutte le spese relative del contratto, bolli, registrazioni copie e quant altro. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d uso, ai sensi del DPR del 26 aprile 1986 n.131 a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione. Art.9 - Revoca La società XXX è consapevole del fatto che il servizio risponde a finalità di interesse pubblico e pertanto può essere oggetto di revoca qualora vengano meno, per fatti sopravvenuti, l interesse o la possibilità da parte dell Istituto di portare a termine gli obblighi contrattuali. La fattispecie del comma precedente lascia salva la disciplina del codice civile relativa ai casi di impossibilità sopravvenuta e alle altre fattispecie di risoluzione contrattuale, fermo restando il diritto della Società XXX ad ottenere giusto corrispettivo per l attività eventualmente già

19 svolta, qualora l interruzione non dipenda da fatto imputabile alla Società XXX. Art.10- Cessione del contratto e divieto di subappalto E'fatto divieto alla Società XXXX di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del presente contratto sotto pena di immediata risoluzione e del risarcimento degli eventuali danni. Art Foro competente Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente il Foro di Roma. Art.12- Rinvio ad altre norme Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente contratto vale quanto riportato nel capitolato tecnico e nell offerta economica presentata dalla Società XXX che costituiscono parte integrante del contratto stesso. Roma, lì XXXXX Letto confermato e sottoscritto Per XXXX Per ISMEA +" 34?;: ;/8

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