REGOLAMENTO di USO e GESTIONE del PORTO TURISTICO di MARINA PUNTA VERDE

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1 REGOLAMENTO di USO e GESTIONE del PORTO TURISTICO di MARINA PUNTA VERDE CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina l accesso, la sosta ed il soggiorno nell ambito del porto turistico denominato Marina Punta Verde, realizzato in zona golenale sinistra del fiume Tagliamento, in Comune di Lignano Sabbiadoro, via G. Scerbanenco, 17, su aree di proprietà privata della società Marina Punta Verde s.r.l. ( che di seguito sarà denominata Società ), catastalmente distinte in censuario di Latisana, amministrativo di Lignano Sabbiadoro, al Fg. 60 mapp. nn Art. 2 Osservanza del regolamento L osservanza del presente regolamento è obbligatoria per tutti gli utenti che godano, a qualsiasi titolo, di ospitalità permanente o temporanea nell ambito del porto turistico di cui al precedente art. 1.- Il regolamento stesso si intende quindi tacitamente noto ed accettato senza riserva con il solo fatto di soggiornare nel complesso medesimo.- Art. 3 Gestione dei servizi La Società provvede alla gestione del porto turistico e dei relativi servizi, direttamente a mezzo di proprio personale, oppure delegandola a ditte od organizzazioni di sua fiducia, ferma restando la potestà di controllo diretto per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni che regolano l uso del complesso ed il corretto comportamento dei suoi utenti.- Art. 4 Divieto dell esercizio di attività Nell ambito del porto turistico è vietato lo svolgimento di qualunque attività di carattere commerciale, professionale ed artigianale che non rientri tra quelle predisposte ed autorizzate dalla Società.- 1

2 Art. 5 Vigilanza e controlli La Società curerà un servizio di vigilanza a mezzo di apposito personale, sia per prevenire furti, atti vandalici ed altri inconvenienti, sia per assicurare l osservanza e l applicazione del presente regolamento.- A tale proposito il personale incaricato potrà impartire opportune disposizioni a chiunque si trovi, a qualsiasi titolo, nell ambito del porto turistico, al quale competerà l obbligo di uniformarsi.- Per comprovati motivi e senza alcuna responsabilità, la Società potrà richiedere l intervento delle Autorità competenti per svolgere indagini e controlli a carico degli utenti. Fatte salve le responsabilità di carattere civile e penale a carico degli utenti la Società potrà adottare opportuni provvedimenti per l inosservanza del presente regolamento.- 2

3 CAPO II NORME DI COMPORTAMENTO Art. 6 Approdo ed ormeggi L approdo e attrezzato con pontili galleggianti e finger dotati di bitte di ormeggio e di banchine fisse dotate di bitte e pali di ormeggio.- La darsena è organizzata per l ormeggio di n 275 imbarcazioni ripartite secondo le seguenti categorie e dimensioni : CATEGORIA DIMENSIONI NUMERO ORMEGGI I 6.00 x II 7/8.00 x III 9.00 x IV x V x VI x VII x VIII x IX x X x La Società si riserva comunque la più ampia facoltà di disporre la riduzione o l aggiunta del numero e dimensioni dei posti ormeggio, salvo per quelli già ceduti in proprietà, sempre che ciò non risulti di pregiudizio alla navigabilità interna ed alla corretta organizzazione e funzionalità degli ormeggi.- Le imbarcazioni devono avere dimensioni, sia in lunghezza fuori tutto, sia in larghezza, non superiori a quelle indicate per il relativo posto ormeggio.- Art. 7 Uso dell approdo e posti ormeggio. I singoli posti ormeggio potranno essere ceduti in proprietà esclusiva a terzi o gestiti direttamente dalla Società con assegnazione temporanea.- I posti ormeggio saranno contrassegnati da apposita numerazione e la Società provvederà a tenere apposita registrazione degli ormeggi assegnati mediante annotazione delle generalità dell utente, nome o sigla dell imbarcazione e delle sue caratteristiche e dimensioni che, all atto dell assegnazione dovranno essere comunicate dall utente alla Società.- E tassativamente vietato l uso dell ormeggio prima della formale assegnazione o l occupazione di ormeggio diverso da quello acquistato o assegnato.- I posti acquistati o temporaneamente assegnati, potranno essere utilizzati esclusivamente per l ormeggio dell imbarcazione denunciata a registri della società.- 3

4 Ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata alla Società.- Società.- E vietata la cessione ad altri dei posti di ormeggio senza il preventivo assenso della Ogni violazione alle norme suindicate potrà comportare la rimozione dell imbarcazione a spese dell utente.- Art. 8 Utenze provvisorie Le imbarcazioni di utenti in transito, cioè di coloro che, non disponendo di posto fisso in proprietà o comunque assegnato, intendono utilizzare in forma provvisoria ormeggi eventualmente liberi e disponibili, devono sostare nell avanporto in attesa dell assegnazione di un posto ormeggio.- La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi al momento dell arrivo.- Tale durata non può essere superiore a 48 ore, salve comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, nel qual caso potrà essere prorogata fino ad un massimo di 96 ore, semprechè l ormeggio sia disponibile.- Art. 9 Assenze temporanee L utente che intenda porsi in navigazione per un tempo superiore a 24 ore deve darne comunicazione alla Società, indicando la data di partenza e quella del previsto rientro, nonché, possibilmente, itinerario di programma.- Tale comunicazione non responsabilizza la Società per alcun fatto e non esime l utenza da eventuali diverse incombenze nei riguardi delle Autorità competenti.- Art. 10 Disponibilità dell ormeggio. In caso di assenza dall approdo, la Società si impegna a mantenere liberi gli ormeggi di proprietà privata per qualsiasi periodo di tempo e nel caso di ormeggi assegnati a tempo determinato per tutta la durata dell affittanza.- Art. 11 Uso di posti temporaneamente vacanti. Qualora l utente proprietario, o assegnatario a tempo determinato, intenda durante la sua assenza dall approdo accordare l uso del proprio ormeggio a terzi, è tenuto : 4

5 a) a comunicare alla Società il nominativo del terzo, del nome o sigla della relativa imbarcazione che dovrà subentrare nell uso dell ormeggio e delle sue caratteristiche e dimensioni, nonché il periodo di utenza del terzo medesimo; b) ricevere, prima di immettere il terzo nell uso dell ormeggio, l assenso della Società alla quale è riservato il giudizio in merito all accettazione o meno; c) assicurarsi che il terzo utilizzatore dell ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento e si impegni ad osservarlo e che lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l uso dell imbarcazione.- Il conducente resta comunque solidamente responsabile, nei confronti della Società e di terzi per qualsiasi inadempienza o danno all utente subentrato.- L utente titolare dell ormeggio può inoltre incaricare la Società della eventuale affittanza a terzi, alle tariffe e con le condizioni stabilite dalla società stessa.- Sull importo percepito la Società tratterrà il 10% a titolo di rimborso spese, rimettendo il restante 90% all interessato.- Art. 12 Manovre all interno del porto. Tutte le manovre eseguite all interno dell approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si rendessero necessari in caso di emergenza o per particolari e motivate esigenze connesse con l operatività dell approdo.- In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Società potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di sua fiducia.- Qualora gli spostamenti si rendano necessari a causa di negligenza dell utente, suscettibili di produrre danni a terzi e/o alle strutture portuali, saranno a carico dell utente stesso tutte le conseguenti spese, salva e riservata ogni altra responsabilità civile e penale a carico del medesimo.- Art. 13 Ormeggio delle imbarcazioni Le imbarcazioni debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio installate dalla Società.- Gli utenti dovranno astenersi dall uso od installazione di attrezzature sussidiarie, salva specifica autorizzazione della Società per comprovate esigenze di carattere straordinario. Gli utenti sono responsabili di ogni danno arrecato per loro negligenza alle attrezzature portuali e di ormeggio.- Ogni utente è inoltre responsabile della sicurezza della propria imbarcazione per le modalità in cui la stessa è stata ormeggiata.- 5

6 E tassativamente vietato bloccare gli ormeggi con lucchetti o qualsiasi altro mezzo di ritenzione usato in funzione antifurto. Le imbarcazioni devono infatti essere ormeggiate in modo tale che in caso di incidente od incendio sia possibile da parte del personale preposto in disormeggio immediato delle stesse al fine di limitare i danni a terzi ed alle strutture portuali. E fatto obbligo di dotare il natante di adeguati e sufficienti parabordi al fine di evitare danni allo stesso ed ai pontili.- Art. 14 Efficienza delle imbarcazioni Tutte le imbarcazioni in ingresso nel porto turistico devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni e disposizioni delle competenti Autorità, particolarmente con quelle attinenti alla sicurezza della navigazione.- Il proprietario dell imbarcazione rimane unico responsabile degli adempimenti di legge, nonché per danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dall imbarcazione o da persone su di essa ospitate a qualsiasi titolo e deve essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni per l uso dell imbarcazione ed avere stipulato congrua polizza R.C..- Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e dei suoi agenti.- La Società qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni straordinarie a bordo dei natanti, da parte delle competenti Autorità.- Prima di assentarsi dal porto turistico, in particolare per lunghi periodi, gli utenti devono verificare, sotto la propria responsabilità, l efficienza e la sicurezza degli ormeggi.- E inoltre opportuno che i proprietari di imbarcazioni dotate di cabina depositino presso la Direzione copia delle chiavi della porta di acceso alla stessa al fina di assicurare, in caso di allagamento o di incendio a bordo, la possibilità di un celere intervento da parte del personale preposto alla sorveglianza.- Art. 15 Transito e sosta veicolare Le autovetture in transito all interno del porto turistico devono essere condotte a velocità moderata e comunque tale da non costituire pericolo per gli ospiti, nel rispetto della segnaletica stradale all uopo predisposta.- E fatto assoluto divieto di accesso ad autoveicoli e motoveicoli alle banchine portuali ed alla zona c.d. tecnica ( piazzale gru e capannone rimessaggio ). Le vetture stesse dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi, con divieto di sosta al di fuori degli spazi consentiti ed opportunamente segnalati.- 6

7 Art. 16 Velocità massima consentita All interno del porto turistico la velocità massima non potrà superare i 3 nodi (5 km./h.) e comunque dovrà essere tale da non produrre sensibile moto ondoso. Art. 17 Detenzione di animali Sono consentite l introduzione e la detenzione di animali da compagnia nell ambito del porto turistico, purchè gli stessi siano tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, sempre che non risultino pericolosi o molesti; è altresì vietata la detenzione degli stessi all interno di imbarcazioni in ormeggio (questi sono ammessi solamente per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco).- I proprietari degli stessi sono comunque responsabili, nei confronti della Società e dei terzi, di ogni danno od inconveniente arrecato dagli animali stessi, e sono inoltre tenuti, in ossequio alla vigente normativa, alla raccolta delle eventuali deiezioni.- Art. 18 Rumori molesti E di norma vietata, all interno del porto turistico ed in qualsiasi periodo ed ora, ogni attività, non strettamente necessaria, o comportamento suscettibile di produrre molestia alla normale quiete.- E comunque fatto divieto di esercitare, nel periodo 1 giugno 15 settembre, dalle ore 12,30 alle 15,30 e dalle ore alle ore 8.00, qualsiasi attività o comportamento rumoroso o nocivo alla quiete. L avviamento dei motori principali o sussidiari dell imbarcazione per prove o ricarica di batterie è espressamente vietato prima delle ore 8.00 e dopo le Art. 19 Rispetto dell ambiente. All interno del porto turistico è vietato il getto di rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti od altro, sia in acqua sia sui pontili e banchine, ed è altresì tassativamente vietato svuotare i serbatoi delle acque di sentina e dei wc, nonché lo scarico di oli esausti. Ogni danno provocato all ambiente, fabbricati, impianti ed attrezzature, sarà addebitato all interessato.- I rifiuti domestici andranno conferiti nei contenitori all uopo predisposti dalla società per la raccolta differenziata degli stessi ( rifiuti secchi, umidi, plastica, vetro, carta, batterie,residui di sfalci e potature), eventuali rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti secondo le modalità previste dall Amministrazione Comunale. Oli e filtri esausti così come batterie ed accumulatori dovranno essere conferiti negli appositi contenitori posizionati in banchina.- 7

8 Art. 20 Custodia I minori ospitati dovranno essere sorvegliati e custoditi dai genitori, specie in prossimità dei laghetti interni, del fiume e della darsena essendo le sponde dei suddetti, naturali e quindi prive di protezioni. Art. 21 Divieti All interno del porto turistico è vietato/a : Dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Ingombrare con attrezzature o materiali di qualsiasi genere le banchine, i pontili, e tutte le aree non destinate espressamente a deposito. Eseguire lavori di verniciatura o manutenzione in banchina o sui pontili. La balneazione e l immersione per effettuare ispezioni, interventi o riparazioni alle imbarcazioni, quest ultima tranne nei casi in cui sia effettuata da personale specializzato ed espressamente autorizzato dalla Società. La pesca con qualsiasi mezzo. La sosta al di fuori degli ormeggi assegnati. Calpestare o sostare sulle aiuole e sulle zone verdi in genere. L uso di barbecue o griglie a carbone o gas in banchina o sui pontili, come anche l uso di fuochi artificiali o fiamme libere. Ogni altra attività o comportamento suscettibili di pregiudizio alla sicurezza delle strutture portuali, alla incolumità delle persone, al decoro dell approdo. Art. 22 Obblighi La società mette a disposizione degli utenti le attrezzature di ormeggio ed i relativi servizi, e l utente, oltre ad accettarli come visti, garantisce di usarli esclusivamente per la propria imbarcazione nei modi e nei tempi indicati dal presente regolamento, secondo le indicazioni degli addetti, nel rispetto della normativa vigente. L utente deve comunicare, non appena possibile, alla Società i dati di riconoscimento della propria imbarcazione. Egli è l unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di legge, nonché per i danni provocati ai terzi ed alle attrezzature portuali dall imbarcazione e da persone ospitate a qualsiasi titolo. L utente si impegna a prendere regolarmente visione degli avvisi delle Autorità competenti e delle segnalazioni esposte negli uffici della Società od in apposita bacheca, assumendosi in proprio ogni responsabilità per le conseguenze della propria negligenza.- 8

9 Art. 23 Interventi in situazioni di emergenza La Società, nel caso ne rilevi la necessità, è autorizzata ad effettuare tutti gli interventi ritenuti opportuni per evitare maggiori danni (sostituzione o rafforzamento degli ormeggi, ricovero a terra delle imbarcazioni, spostamento delle imbarcazioni in altro posto ormeggio, ) alle proprie attrezzature od alle proprietà degli utenti durante eventi meteo-marini avversi o durante le operazioni periodiche di dragaggio del bacino portuale.- In caso di eventi di piena, a seguito della segnalazione degli enti preposti, la Società può, a sua piena discrezione, provvedere alla chiusura del bacino portuale senza alcun preavviso e per la durata che riterrà opportuna. Quanto sopra per preservare il più possibile la struttura dall interramento e dall ingresso di detriti galleggianti, nell interesse dell utenza. Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale preposto e dovranno altresì prestare attenzione alla segnaletica predisposta presso la direzione portuale, prima di lasciare il porto con la propria imbarcazione.- Art. 24 Copertura assicurativa I beni di proprietà degli utenti beneficiano della sorveglianza che la Società effettua sui propri impianti. La Società mette a disposizione degli utenti polizze per la copertura dei rischi di incendio, furto, R.C., nei limiti previsti dalle polizze stesse. Ogni utente è comunque tenuto a porre in atto tutte le opportune cautele ed a coprirsi con le necessarie polizze assicurative.- Art. 25 Rimessaggio imbarcazioni L utente che intende rimessare per il periodo invernale la propria imbarcazione, o chiede l esecuzione di alaggio, varo o lavori a terra, assicura che la stessa è stata posta in condizioni di disarmo e di sicurezza, asportandone anche ogni oggetto che possa venir sottratto. Per l alaggio ed il varo è inoltre suo onere fornire i piani per una corretta esecuzione della manovra. La Società risponde, limitatamente alla R.C., solo degli scafi ed in nessun caso degli oggetti lasciati a bordo, in contravvenzione con il presente articolo, essendo impossibile la regolare verifica e presa in consegna degli stessi.- 9

10 CAPO III SERVIZI Art Natura e gestione dei servizi La Società provvederà, direttamente a mezzo di proprio personale dipendente o affidandone la gestione ad organizzazioni di propria fiducia e comunque sotto la propria sorveglianza ad assicurare i seguenti servizi : approdo protetto; ormeggio nel posto barca acquistato od affittato; uso di servizi igienici e docce con acqua calda; sorveglianza diurna e notturna; manutenzione degli impianti ed arredi e pulizia del bacino; periodico dragaggio dell alveo portuale, ove necessario, per assicurare adeguata profondità dei fondali; assistenza al traffico e all ormeggio; erogazione di energia elettrica ed acqua potabile; servizio antincendio ed anti-inquinamento; illuminazione pubblica dell approdo e dei piazzali di sosta e parcheggio; manutenzione del verde di pertinenza; stazione radio; servizio meteorologico; altri servizi tecnico portuali che la Società ritenesse necessari al buon funzionamento del porto turistico.- Art. 27 Modalità e costi dei servizi. Le modalità, i limiti ed i prezzi dei servizi sono fissati nell atto di cessione stipulato tra la società ed il terzo tramite atto notarile perfezionato secondo le modalità di legge e del presente regolamento, con le modifiche che la Società dovesse apportare in relazione alle esigenze di gestione dell approdo, alle norme che venissero impartite dalle competenti Autorità ed alla normativa fiscale.- Gli utenti temporanei ed in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come di ogni altro servizio predisposto dalla Società, secondo le modalità all uopo stabilite e dietro corresponsione dell importo previsto dalle tariffe vigenti al momento delle prestazioni.- Art. 28 Servizi e prestazioni diversi Per le forniture di bordo, di assistenza tecnico-amministrativa, di varo ed alaggio, di sosta e rimessaggio, riparazioni ed altre prestazioni particolari a domanda, devono essere corrisposti gli importi relativi ai servizi ricevuti.- 10

11 Su richiesta dell utente, la Società può autorizzare lo svolgimento delle prestazioni anzidette anche da parte di altre ditte di fiducia dell utente stesso, con sollievo della Società da ogni più ampia responsabilità per i rapporti intercorsi direttamente tra le parti.- E comunque vietato l ingresso nell approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dalla Società.- Art. 29 Piazzali di sosta e parcheggio La Società assicurerà la disponibilità di parcheggio nell apposito piazzale, in ragione di un posto macchina per ogni imbarcazione.- Il piazzale adiacente alla gru potrà essere utilizzato soltanto per le operazioni di manovra e sosta in attesa del varo od alaggio.- E inoltre fatto tassativo divieto di sosta e parcheggio per campers, roulottes ed auto caravans sia nei piazzali destinati a parcheggio per gli utenti proprietari od a tempo determinato, sia nelle zone destinate alla sosta degli autoveicoli dei visitatori occasionali.- I carrelli e gli autocarri portabarche potranno essere parcheggiati, in apposito piazzale situato in prossimità della gru, dietro pagamento.- 11

12 CAPO IV NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO Art. 30 Svolgimento del servizio La Società provvederà ad organizzare un servizio, mediante impianti fissi e mobili e con personale addestrato, per interventi in caso di incendio o grave inquinamento.- In tali circostanze la Società avrà la più ampia facoltà di impartire le necessarie disposizioni agli utenti ai quali resta l obbligo di darvi immediata esecuzione, pena la loro responsabilità nel caso che l inadempienza risulti di pregiudizio all efficacia dell intervento.- Le spese relative agli interventi per incendi su imbarcazioni o per disinquinamento sono a carico dell utente responsabile, oltre all eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi od alle attrezzature ed arredi portuali, salva la copertura assicurativa di cui all art.12.- Art. 31 Norme generali di prevenzione Per le imbarcazioni ormeggiate devono osservarsi le seguenti disposizioni di carattere preventivo e generale, con facoltà della Società di richiedere alle competenti Autorità eventuali ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti in caso di riscontrata inosservanza : a) nel caso di versamento di idrocarburi in acqua, sulle banchine, sui pontili, il responsabile deve darne immediata segnalazione alla Società ed adottare contestualmente gli opportuni provvedimenti per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino sul luogo e possono avervi interesse; b) prima della messa in moto del motore a benzina l utente deve provvedere all aerazione del vano motore; c) per ogni imbarcazione deve controllarsi, prima dell ormeggio, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite in acqua; d) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; e) il rifornimento di carburante all imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe di distributori esistenti in altri approdi. In caso di assoluta necessità di rifornimento con altri sistemi, per totale mancanza di carburante, l interessato deve richiedere espressa autorizzazione alla Società ed attuare il rifornimento stesso con ogni cautela; f) i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente ventilati; g) gli estintori di bordo devono essere rispondenti alle norme in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza; h) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa sia di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi quanto possibile avvisando nel contempo la Società per gli interventi del caso.- La Società, a suo giudizio, avrà facoltà di disormeggiare immediatamente l imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto; i) dovrà in ogni caso evitarsi l uso di materiali ed apparecchiature pericolosi.- 12

13 Art. 32 Acque di sentina, olii ed accumulatori esausti. E fatto tassativo divieto di scaricare acque di sentina o wc all interno del bacino portuale così come lungo il corso del fiume.- L olio esausto e filtri olio e carburante dovranno essere conferiti, a cura del proprietario dell imbarcazione o del personale delegato alla manutenzione dell imbarcazione, nei due contenitori posti in banchina.- Gli accumulatori esausti andranno conferiti nell apposito contenitore posto in banchina a ridosso della zona tecnica.- 13

14 CAPO V SPESE DI GESTIONE Art. 33 Parti comuni All atto della cessione in proprietà verranno definiti, mediante frazionamento catastale, la consistenza ed i confini dell immobile ceduto e quella riservata all uso comune che resterà in proprietà e gestione alla Società.- La Società provvederà a costituire e disciplinare apposito condominio tra tutti i proprietari, mediante la redazione della tabella dei millesimi di proprietà.- Art. 34 Sub locazioni In caso di sub locazione a terzi da parte del titolare del posto ormeggio, la Società è esentata da ogni responsabilità per danni allo stesso.- Il titolare è invece solidamente responsabile nei confronti della Società per tutte le inadempienze dei terzi alle norme del presente regolamento.- Il titolare del posto ormeggio, può inoltre incaricare la Società dell affittanza dello stesso, alle tariffe e con le condizioni stabilite dalla Società stessa.- In caso di sub locazione, diretta o tramite la Società, il titolare del posto ormeggio resta unico responsabile degli adempimenti fiscali per i relativi introiti.- Art. 35 Gestione Servizi Come già indicato nei precedenti articoli del presente regolamento, la Società prevede direttamente con proprio personale, od a mezzo di ditte ed organizzazioni di sua fiducia e comunque sotto il suo controllo alla gestione di tutti i servizi di carattere generale e particolare di cui è dotato l approdo.- Nessun utente può pertanto utilizzare analoghi o diversi servizi da parte di terzi, senza specifica e preventiva autorizzazione della Società.- Art. 36 Spese di gestione Tutte le spese di gestione dei servizi, sia quelli di carattere generale e comune (spese di amministrazione, energia elettrica, illuminazione, acqua potabile, pulizia, giardinaggio, sorveglianza, ecc.), si quelle individuali a domanda, saranno ripartite tra gli utenti dell approdo.- Per gli utenti a tempo determinato (occasionali od in affitto ) le spese generali comuni saranno comprese nella tariffa di ormeggio, mentre quelle per i servizi individuali a domanda saranno corrisposte all atto della prestazione dei servizi richiesti, sulla base delle rispettive tariffe.- 14

15 Per gli utenti proprietari di ormeggio, le spese condominiali saranno ripartite in millesimi e le relative quote, calcolate sul consuntivo dell anno precedente, dovranno essere corrisposte in forma anticipata entro il mese di marzo di ciascun anno, salvo eventuale conguaglio che sarà accreditato od addebitato alla quota di anticipo dell anno successivo.- Per il primo anno, o frazione, la quota sarà determinata in quantità provvisoria all atto della stipula del contratto.- Per gli stessi utenti proprietari i corrispettivi per i servizi a domanda, determinati in base ai costi delle singole forniture e prestazioni, dovranno essere versati entro il mese di maggio di ciascun anno per una quota pari al 50% e la restante quota a saldo, sulla base di consuntivo, entro il mese di dicembre dello stesso anno.- Art.- 37 Morosità In caso di ritardato pagamento delle quote dovute la Società avrà il diritto di applicare una penale pari al 15% in ragione annua.- In ipotesi di ritardi eccedenti i due mesi dalle previste scadenze, la Società previa diffida a mezzo raccomandata A.R. potrà procedere alla riscossione coatta nelle forme di legge.- 15

16 Art Richiamo alle norme generali CAPO VI NORME FINALI Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa esplicito riferimento e richiamo alle norme del Codice Civile ed a tutte le disposizioni che regolano la materia di specie, in quanto non in contrasto con il presente regolamento.- Art Norme urbanistico edilizie La Società si riserva, in via esclusiva, la facoltà di apportare, all interno del porto turistico, tutte le modifiche al previsto insediamento, nei limiti consentiti dalle disposizioni urbanistico edilizie quali previste nella lottizzazione perfezionata con convenzione di lottizzazione rogata il 21 gennaio 1983 n.1228 dal Segretario del Comune di Lignano Sabbiadoro e successivi atti integrativi e di variante.- Gli eventuali acquirenti, pur subentrando alla Società in quota parte degli oneri ed obblighi assunti dal lottizzante con la richiamata convenzione, delegano espressamente alla stessa ogni modifica di cui al precedente comma del presente articolo.- Art. 40 Modifiche del regolamento La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente regolamento per adeguarlo a nuove norme o disposizioni delle competenti Autorità, allo scopo di meglio disciplinare la sicurezza ed efficienza del complesso sotto il profilo gestionale.- Delle modifiche stesse sarà data opportuna notizia agli utenti, ai quali resta l obbligo di uniformarvisi.- Art. 41 Controversie Qualunque controversia che potesse insorgere relativamente alla interpretazione ed applicazione, per quanto attiene ai rapporti privatistici tra Società ed utenti, titolari, sarà demandata al giudizio ed alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, al quale spettano funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra i due arbitri designati dalle parti o, in difetto, dal Capo del Circondario Marittimo competente per territorio in caso di controversie di carattere nautico, o dal Presidente del Tribunale di Udine.- Le decisioni del Collegio arbitrale sono definitive.- In caso di richiesta di arbitrato, la controparte deve provvedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della richiesta stessa.- 16

17 In difetto, la parte inadempiente sarà senz altro soccombente nelle richieste avanzate dalla controparte.- 17

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