L A C O N F E R E N Z A L A T I N A D E I C A P I D E I D I P A R T I M E N T I D I G I U S T I Z I A E P O L I Z I A (CLDGP)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L A C O N F E R E N Z A L A T I N A D E I C A P I D E I D I P A R T I M E N T I D I G I U S T I Z I A E P O L I Z I A (CLDGP)"

Transcript

1 L A C O N F E R E N Z A L A T I N A D E I C A P I D E I D I P A R T I M E N T I D I G I U S T I Z I A E P O L I Z I A (CLDGP) Decisione del 25 settembre 2008 relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone detenute collocate negli stabilimenti concordatari (Decisione sulla remunerazione dei detenuti) 1 Visti: La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure Gli articoli 74, 75, 83, 90 cpv. 3, 372 cpv. 3 e 380 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS); L ordinanza del 19 settembre 2006 relativa al codice penale e al codice penale militare (O-CP- CPM); L'articolo 29 del concordato del 10 aprile 2006 sull esecuzione delle pene e delle misure gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti); Considerando che: Il nuovo diritto delle sanzioni è entrato in vigore il 1 gennaio 2007, stabilendo un certo numero di novità. La nozione di peculio, per esempio, è soppressa e sostituita da quella di remunerazione (art. 83 e 90 cpv. 3 CPS), fissata in funzione di molteplici criteri (prestazioni fornite, qualità del lavoro, risultato della produzione, motivazione, difficoltà e pesantezza del compito che si deve effettuare, ecc.), ad esclusione della condotta o del comportamento. Il diritto federale introduce inoltre il principio secondo cui la persona detenuta ha diritto ad una remunerazione. Il CPS mantiene l obbligo al lavoro per le persone condannate ad una pena (art. 81 CPS), ma lo relativizza per le persone internate, giacché alcune di loro non sono idonee al lavoro (art. 90 cpv. 3 CPS). Inoltre, il legislatore considera che il lavoro non è unicamente un attività lucrativa nel senso stretto del termine, ma un occupazione in senso largo (per es. la sorveglianza di bambini, i lavori di pulizia e le cure). Il lavoro è quindi considerato come uno strumento adeguato e necessario affinché la persona detenuta acquisisca o mantenga delle capacità professionali; i cantoni prenderanno le misure utili affinché siano previste, nella misura del possibile, delle possibilità di lavoro. Per quanto riguarda la formazione, il congruo compenso previsto (art. 83 cpv. 3 CPS) codifica la pratica instaurata da qualche anno nella Svizzera latina, secondo cui la formazione riconosciuta ed autorizzata (formazione di base e formazione complementare) giustifica un peculio, rispettivamente un congruo compenso. 1 Abbreviazione introdotta dalla decisione del 31 ottobre 2014 de la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di

2 Infine, in relazione alle spese d esecuzione delle pene e delle misure, queste sono a carico dei cantoni; quest ultimi non devono più pagarle integralmente e hanno la facoltà di fare partecipare le persone detenute in misura adeguata, a condizione che ricevano una remunerazione regolare (art. 380 CPS). Anche il diritto federale ha previsto che la persona condannata sia costretta a partecipare: - compensando le spese con la prestazione-lavoro; - proporzionatamente al reddito o alla fortuna, se la persona condannata si rifiuta di effettuare il lavoro attribuitole; - imputando una parte del guadagno realizzato in caso di semiprigionia, di lavoro esterno o di lavoro ed alloggio esterni. In questo contesto, si deve considerare che, per la persona detenuta in regime ordinario, può essere contato un importo di 8 franchi al giorno di lavoro a titolo di compensazione parziale per l alloggio, il cibo e le altre prestazioni apportate dallo stabilimento. La persona detenuta riceverà quindi una remunerazione netta dell ordine di 25 franchi per giorno di lavoro. Questa soluzione relativa alla compensazione parziale, all importo di tale remunerazione ed alla ripartizione in 3 parti è stata presa in considerazione nei due altri concordati penitenziari e non è stata rimessa in causa dall Ufficio federale di giustizia. L organo superiore del concordato ha quindi dovuto prendere delle disposizioni d applicazione del codice penale entro il 1 gennaio 2007; lo ha fatto adottando la Raccomandazione No. 3 del 27 ottobre 2006, che deve ora essere adeguata a seguito delle esperienze effettuate. Su proposta della Commissione concordataria e della Commissione dei patronati del 20 giugno 2008, Decide: Art. 1 Principi 1Ogni persona detenuta collocata in uno stabilimento concordatario riceve, in più della prestazione in natura (alloggio, cibo e inquadramento) una retribuzione netta per il suo lavoro. Ciò avviene anche nel caso in cui la persona detenuta esercita un attività all interno o all esterno dello stabilimento organizzata dalla direzione dello stabilimento. 2Un congruo compenso é versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un programma riconosciuto di formazione, ad esempio di base o di formazione continua. L'indennità corrisponde al tempo di formazione riconosciuto dallo stabilimento. 2 3La retribuzione ed il congruo compenso sono fissati in funzione delle prestazioni fornite secondo dei criteri qualitativi e quantitativi, adattandoli alle circostanze. 4Sono riservate le situazioni di persone detenute a beneficio della semiprigionia, del lavoro esterno o del lavoro ed alloggio esterni (art. 380 cpv. 2 let. c CPS). 5Le disposizioni dell articolo 380 cpv. 2 let. b CPS sono riservate. 2 Capoverso modificato dalla decisione del 31 ottobre 2014 de la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di 2

3 Art. 2 Scopi 1La retribuzione o il congruo compenso versati alla persona detenuta hanno i seguenti scopi: - valorizzare le prestazioni fornite in maniera regolare che devono essere di buona qualità, per un lavoro o un attività riconosciuti quali elementi positivi del regime carcerario; - permettere alla persona detenuta di far fronte durante la detenzione alle sue spese personali, d assicurare i suoi obblighi sociali, d aiutare la sua famiglia ed i suoi prossimi, d effettuare i rimborsi per le indennità che devono essere versate a titolo di riparazione (per es. LAVI), di risparmiare per preparare i periodi di lavoro e di alloggio all esterno, la liberazione e, se del caso, per lasciare la Svizzera; - familiarizzare la persona detenuta con le regole del mondo del lavoro e la vita in società; - contribuire a che la persona detenuta partecipi in maniera appropriata alle spese di esecuzione delle pene e delle misure. Art. 3 Fissazione della retribuzione e del compenso 1La retribuzione ed il compenso sono fissati dalla direzione dello stabilimento secondo la durata del lavoro e le prestazioni effettive, in relazione alla capacità di lavoro (produttività, attitudine sul luogo di lavoro, affidabilità, motivazione al lavoro, difficoltà e pesantezza del compito che si deve effettuare, ecc.). Tali importi possono essere calcolati all ora o alla prestazione. 2Le persone detenute che devono lavorare i giorni festivi previsti dal diritto cantonale o federale ricevono una retribuzione o un compenso adattati alle circostanze. 3La retribuzione o il compenso non è ridotto quando la persona detenuta deve partecipare a dei colloqui previsti per la sua socializzazione durante il tempo ordinario di lavoro (per es. accompagnamento medico, presa a carico terapeutica, visite di autorità o di terzi). Art. 4 Soppressione o riduzione della retribuzione e del compenso 1Non vengono versati né retribuzioni né compensi: - durante al massimo i primi 7 giorni lavorativi dall entrata nello stabilimento che sono utilizzati per iniziare la valutazione e l integrazione della persona detenuta nello stabilimento; - durante il tempo consacrato alle uscite ed alle visite a carattere privato; - quando la persona detenuta si rifiuta di lavorare o non le può essere assegnato ad un posto di lavoro a causa del suo comportamento o è sanzionata disciplinarmente; - se la malattia è simulata o quando la malattia o l incidente sono stati provocati intenzionalmente o per negligenza grave della persona detenuta. 2La remunerazione o il congruo compenso non sono versati che in parte, rispettivamente la metà dell ultimo importo fissato: - in caso di incapacità lavorativa totale o parziale, superiore ai 3 giorni, dovuta a malattia o incidente, attestata da un certificato medico, a patto che la persona in essere si trovi ancora in detenzione; 3 - a causa dell impossibilità da parte dello stabilimento di attribuire un occupazione senza che la persona detenuta ne sia responsabile. 3 Testo modificato dalla decisione del 31 ottobre 2014 de la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di 3

4 3 4 Art. 5 Importo della retribuzione e del congruo compenso 1La Conferenza decide periodicamente l importo massimo per un giorno di lavoro per la persona detenuta. Al 1 gennaio 2007, l importo massimo lordo è stato fissato a 33 franchi per giorno di lavoro effettuato. Da tale importo sono dedotti 8 franchi per giorno di lavoro, a titolo di compensazione parziale delle prestazioni fornite in natura (alloggio e pasti, inquadramento, ecc.). 2Le persone detenute che, invece del lavoro, partecipano ad un programma di formazione o di perfezionamento riconosciuto ricevono un congruo compenso. Generalmente tale importo è uguale a quello della retribuzione versata, comunque non inferiore alla metà e corrisponde al tempo di formazione. 5 3Per i lavori effettuati durante i weekend ed i giorni festivi, come pure per le ore supplementari richieste, devono essere concessi dei supplementi particolari. Tali importi sono fissati dalla direzione dello stabilimento. 4Dei supplementi speciali possono essere versati alle persone detenute che realizzano dei lavori per cui è necessaria una responsabilità più importante o che sono occupati con dei lavori più faticosi. 5La direzione dello stabilimento può effettuare delle deduzioni sulla retribuzione o il congruo compenso, in caso di prestazioni di lavoro insufficienti o di attitudine negativa. Art. 6 Calcolo della retribuzione, del compenso e dei supplementi 1La retribuzione netta, il compenso ed i supplementi sono fissati ogni giorno dalla direzione dello stabilimento. 2La retribuzione, il compenso ed i supplementi sono ripartiti in 3 parti: - disponibile (65%); - riservata (20%); - bloccata (15%). Art. 7 Utilizzo della retribuzione, del compenso e dei supplementi da parte della persona detenuta 1 La parte disponibile (65%) può essere utilizzata liberamente, segnatamente per: - gli acquisti personali per i menu bisogni (articoli d uso corrente, derrate, bibite, tabacco, ecc.), gli abbonamenti a dei giornali, il materiale di divertimento, ecc.. Lo stesso vale per l aiuto alla famiglia, ai prossimi ed i rimborsi; - i costi e le spese per le autorizzazioni d uscita; - le tasse per l utilizzo della radio, della televisione ed i differenti mezzi di comunicazione; 4 5 Abrogato dalla decisione del 31 ottobre 2014 de la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene i misure. Testo modificato dalla decisione del 31 ottobre 2014 de la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di 4

5 - i costi di misure particolari di formazione riconosciuta; 6 - i costi dovuti a dei danni che le persone detenute hanno provocato intenzionalmente o per negligenza grave. Lo stesso vale per le misure comportanti dei costi (p. es. evasione); - il pagamento delle indennità assegnate a titolo di riparazione (LAVI) e le spese di giustizia. 7 2 Se necessario anche senza il consenso della persona detenuta, a parte riservata (20%) deve essere utilizzata per: - i pagamenti per le indennità assegnate a titolo di riparazione (LAVI), i contributi di mantenimento o le prestazioni a favore della famiglia, i contributi alle assicurazioni sociali (per es. AVS/AI) e alle altre assicurazioni; 6 - la partecipazione alle spese di formazione riconosciuta; 6 - i costi della salute non coperti dall assicurazione malattia (per es. le franchigie, l acquisto di occhiali, i costi provocati dal non essersi presentati ad un appuntamento); - le spese dentarie da sopportare in funzione della ripartizione decisa dalla Conferenza; - il pagamento delle spese di giustizia ; 7 - i costi dovuti ai danni che le persone detenute hanno provocato intenzionalmente o per negligenza grave ; lo stesso vale per le misure che comportano dei costi (per es. evasione). 7 Il piano di esecuzione della sanzione penale può prevedere l utilizzo della parte riservata. 7 2bis Al momento del passaggio in regime di lavoro esterno, l'autorità di collocamento é informata dell eventuale saldo della parte riservata. Se quest ultima non attribuisce montanti in denaro alle destinazioni di cui al cpv. 2, il saldo passa sul conto bloccato. 7 3La parte bloccata (15%) per il trasferimento in regime di lavoro esterno o di lavoro e alloggio esterni, costituita per la preparazione della liberazione condizionale o definitva, o per la partenza dalla Svizzera, non può essere intaccata dalla persona detenuta. Questo importo è messo a disposizione delle autorità di assistenza riabilitativa quando la persona è sottoposta ad un mandato in tal senso, oppure ai servizi sociali o all autorità di collocamento, contestualmente ad alleggerimenti di pena. Quest ultima decide sull attribuzione e sull ammontare. 6 Art. 8 Versamento della retribuzione o del congruo compenso 1 Gli importi sono versati dalla direzione ogni mese su un conto aperto per la persona detenuta. 2 La persona detenuta riceve un estratto mensile. Quest ultima è consigliata dallo stabilimento o dai servizi di patronato o dal rappresentante legale per la gestione della retribuzione durante la detenzione. 3La persona detenuta, il primo mese, può chiedere un anticipo di un importo massimo di 100 franchi. Lo stabilimento stabilisce se un anticipo é necessario o meno ed il relativo ammontare. 6 6 Testo modificato dalla decisione del 31 ottobre 2014 de la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di 7 Testo introdotto dalla decisione del 31 ottobre 2014 de la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di 5

6 Art. 9 Denaro o valori in possesso della persona detenuta all inizio della in detenzione o nel corso della stessa 1 La persona detenuta che arriva in un luogo di dentenzione o in uno stabilimento e che dispone di denaro non proveniente da un attività esercitata in precedenza presso un altro luogo di detenzione deve depositarlo su un conto deposito creato dallo stabilimento, dedotto un importo massimo di fr. 1' da versare sul conto disponibile. La direzione dello stabilimento fissa le modalità di gestione di tale conto. 2 La stessa procedura si applica anche alle somme di denaro ricevute durante la permanenza in detenzione. 3 Il denaro di cui dispone una persona detenuta che è stata trasferita da un altro luogo di detenzione e che è il prodotto di un attività esercitata in tale stabilimento è ripartito sui conti previsti all articolo 6; la direzione sente l avviso dell interessato. 4 I titoli o le carte di credito di proprietà della persona detenuta sono depositati contro ricevuta presso lo stabilimento che li conserva fino al trasferimento o alla liberazione della persona interessata. Art. 10 Disposizioni finali 1 Il presente regolamento abroga la raccomandazione no. 3 del 27 ottobre 2006 relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone detenute collocate negli stabilimenti concordatari. 2 La Conferenza invita pertanto i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare i loro regolamenti relativi alla rimunerazione e alle indennità versate alle persone detenute. 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1 novembre Lo stesso è pubblicato sul sito internet della Conferenza. Il Segretario generale : Il Presidente : Henri Nuoffer Jean Studer, Consigliere di Stato 6

LA CONFERENZA LATINA DEI CAPI DEI DIPARTEMENTI DI GIUSTIZIA E POLIZIA (CLDgP)

LA CONFERENZA LATINA DEI CAPI DEI DIPARTEMENTI DI GIUSTIZIA E POLIZIA (CLDgP) LA CONFERENZA LATINA DEI CAPI DEI DIPARTEMENTI DI GIUSTIZIA E POLIZIA (CLDgP) LA CONFÉRENZA DEL CONCORDATO SULL ESECUZIONE DELLA DETENZIONE PENALE DELLE PERSONE MINORENNI NEI CANTONI ROMANDI E PARZIALMENTE

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 24 novembre 1999 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07 Circolare sui contributi dovuti all AVS AI e IPG, dalle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia Valida dal 1 gennaio 1994 Stato:

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano. Cod. 01TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.intesasanpaolo.com Informazioni sui saldi debitori, sulla di Massimo Scoperto trimestrale e sulla di Cod. 73TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.bancadelladriatico.it

Dettagli

4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI

4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI 4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L obiettivo dell assegno per grandi invalidi è consentire alle persone disabili di vivere in modo indipendente.

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Decisioni del Consiglio degli Stati del 9.6.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 10.6.2015: adesione Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () Modifica del L Assemblea

Dettagli

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza 546.70 Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza emanate dal Governo l'8 novembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 8 della legge cantonale sull'assistenza

Dettagli

4.13 Stato al 1 gennaio 2012

4.13 Stato al 1 gennaio 2012 4.13 Stato al 1 gennaio 2012 Assegni per grandi invalidi dell AI In generale 1 Un assicurato è considerato grande invalido se, a causa di un danno alla salute, ha bisogno costantemente dell aiuto di terzi

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2001 1 sui servizi di telecomunicazione (OST) è modificata come segue:

Dettagli

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1

Dettagli

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS. - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS. - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE COSA SI PUO DONARE DENARO BENI O SERVIZI IN NATURA COME VERSARE In caso di erogazioni di denaro il donante deve necessariamente

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Come compilare la dichiarazione del reddito e della sostanza

Come compilare la dichiarazione del reddito e della sostanza Dipartimento federale delle finanze DFF Centrale di compensazione CdC Cassa svizzera di compensazione CSC Assicurazione facoltativa Contributi Come compilare la dichiarazione del reddito e della sostanza

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il

Dettagli

Testo originale. Art. 1

Testo originale. Art. 1 Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969

Dettagli

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino ad 03.421 Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino Rapporto del 4 settembre 2003 della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio

Dettagli

4.14 Stato al 1 gennaio 2012

4.14 Stato al 1 gennaio 2012 4.14 Stato al 1 gennaio 2012 Contributo per l assistenza dell AI In generale 1 Il contributo per l assistenza permette ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi che desiderano vivere a domicilio

Dettagli

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG 2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e

Dettagli

Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1

Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 tra (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo) rappresentata/o da (Nome, cognome, via, NAP, luogo) e (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo)

Dettagli

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza A prima vista, il vostro

Dettagli

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) del 27 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

CANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE

CANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE COMUNE DI MESOCCO CANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE 2 Art. 1. Scopo e mezzi....3 Art. 2. Aventi diritto...3 Art. 3. Abitazioni che danno diritto al sussidio...3

Dettagli

Auser Volontariato Territoriale Firenze. Regolamento Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie Trasparenza e comportamenti

Auser Volontariato Territoriale Firenze. Regolamento Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie Trasparenza e comportamenti Auser Volontariato Territoriale Firenze Regolamento Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie Trasparenza e comportamenti Delibera del Comitato Direttivo dell Auser Volontariato Territoriale Firenze

Dettagli

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità 6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità

Dettagli

6.02 Stato al 1 gennaio 2010

6.02 Stato al 1 gennaio 2010 6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa

Dettagli

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto) Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l acquisto

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata

Dettagli

Statuti. Associazione ticinese di lotta svizzera (ATLS)

Statuti. Associazione ticinese di lotta svizzera (ATLS) Statuti Associazione ticinese di lotta svizzera (ATLS) Fondata nel 2012 Sommario Preambolo... 4 A. Generalità... 4 1. Sede... 4 2. Scopo... 4 3. Membri... 4 4. Ammissione... 4 5. Radiazioni e misure disciplinari...

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

951.91 Legge federale

951.91 Legge federale Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25

Dettagli

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta:

Dettagli

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) 418.01 del 28 novembre 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina: Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato

Dettagli

3.05 Prestazioni dell'avs Pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG/PC/AFam a terzi

3.05 Prestazioni dell'avs Pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG/PC/AFam a terzi 3.05 Prestazioni dell'avs Pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG/PC/AFam a terzi Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le prestazioni dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dell'assicurazione

Dettagli

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale del giugno 0 La direttrice dell Istituto Universitario Federale per la Formazione

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti (del 31 ottobre 2013)

Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti (del 31 ottobre 2013) Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti (del 31 ottobre 2013) 4.2.1.1.10 La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

811.112.243 Ordinanza del DFI

811.112.243 Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione

Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Convenzione del 15 ottobre 1992 Stato al 1 maggio 2013 I Contraenti e campo di applicazione Art. 1 Contraenti e campo di applicazione

Dettagli

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera

Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera 1. Basi 2. Come calcola la Suva l indennità giornaliera? 1.1 Il guadagno assicurato massimo ammonta a 126 000 franchi all anno. 1.2 L indennità giornaliera

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Indennità di perdita di guadagno. Persone aventi diritto alle indennità

Indennità di perdita di guadagno. Persone aventi diritto alle indennità 6.01 Stato al 1 gennaio 2009 perdita di guadagno Persone aventi diritto alle indennità 1 Hanno diritto alle indennità di perdita di guadagno (IPG) le persone domiciliate in Svizzera o all estero che: prestano

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () e-parl 03.12.2013 09:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) 830.11 dell 11 settembre 2002 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale

Dettagli

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del

Dettagli

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0235/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di

Dettagli

Regolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1

Regolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1 19.01.2008 OC 359 Regolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1 1. Obiettivo e oggetto del corso Il corso di rianimazione

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Kantonales Sozialamt Graubünden Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni

Kantonales Sozialamt Graubünden Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni Kantonales Sozialamt Graubünden Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni 7001 Coira, Gürtelstrasse 89 Tel. 081 257 26 54 Fax 081 257 21 48

Dettagli

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione

Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Convenzione del 15 ottobre 1992 Stato al 1 maggio 2013 2 I Contraenti e campo

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale

Dettagli

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr) Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta

Dettagli

Modifica del 30 giugno 2008. Il Consiglio federale svizzero decreta:

Modifica del 30 giugno 2008. Il Consiglio federale svizzero decreta: Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza Modifica del 30 giugno 2008 Il Consiglio federale

Dettagli

È adottato e posto n vigore Il seguente

È adottato e posto n vigore Il seguente STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE

Dettagli

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Modifica del 22 ottobre 2008 Il Consiglio federale

Dettagli

Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio

Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio Ufficio federale delle assicurazioni sociali Indennità di perdita di guadagno Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio Valide dal 1 o gennaio

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC. Direttiva

Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC. Direttiva Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC Direttiva 9 luglio 2010 2 5 Direttiva Direttiva concernente l organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali per grafici del 9 luglio 2010 Vista

Dettagli

4.05 Prestazioni dell AI Rimborso delle spese di viaggio nell AI

4.05 Prestazioni dell AI Rimborso delle spese di viaggio nell AI 4.05 Prestazioni dell AI Rimborso delle spese di viaggio nell AI Stato al 1 gennaio 2015 In breve L assicurazione invalidità (AI) rimborsa le spese di viaggio giudicate appropriate e necessarie all attuazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E

REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E CANTON DEI GRIGIONI COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E DIPENDENTI COMUNALI Pag. 1 SOMMARIO I. PREMESSA... 3 Art. 1 Premessa... 3 II. AUTORITA... 3 Art. 2 Consiglio

Dettagli

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione»

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione» Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2011 Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione» Un opuscolo per i disoccupati Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione

Dettagli

Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere. L importante in breve

Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere. L importante in breve Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere L importante in breve 2 Ha davanti a lei una degenza stazionaria? Il nuovo finanziamento ospedaliero ha portato diversi cambiamenti. Nel presente opuscolo

Dettagli

STATUTO. della Fondazione AROMED

STATUTO. della Fondazione AROMED STATUTO della Fondazione AROMED 2 Articolo 1 Denominazione, sede, scopo, durata 1.1 Ragione sociale Con la denominazione Fondazione di previdenza professionale a favore di AROMED, la comparente fondatrice

Dettagli

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010

Dettagli

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale) Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Codice civile svizzero (Responsabilità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli