- Alle Imprese in indirizzo - Agli Aderenti Art. 4 Statuto e p.c. - Ai Consiglieri dell Albo - Ai Componenti del C.T.A. Loro Sedi

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1 CIRCOLARE n. _04-02/14 UNAE Emilia - Romagna (già AIEER) Albo delle Imprese Installatrici Elettriche Qualificate dell Emilia Romagna c/o ENEL S.p.A. Via C. Darwin, Bologna Tel Fax C.F P.I E mail: unaebo@tin.it Bologna, 10 Settembre Alle Imprese in indirizzo - Agli Aderenti Art. 4 Statuto e p.c. - Ai Consiglieri dell Albo - Ai Componenti del C.T.A. Loro Sedi Prot. GN/46/14 Oggetto: Nuova Direttiva regionale per l applicazione della LR. 19/2003 recante Norme in materia di riduzione dell Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico. SECONDA PARTE: approfondimento tecnico legislativo. 1. Premessa L indispensabile attenzione all Ambiente ed al risparmio energetico ha reso necessaria l emanazione di norme di Legge e Direttive aventi l obiettivo di fornire indicazioni utili per ridurre l inquinamento luminoso e ad aumentare il risparmio energetico ottenibile tramite una migliore realizzazione ed esercizio degli impianti di illuminazione. Non esistendo una Legge Nazionale di riferimento, la Regione Emilia Romagna, al pari di altre Regioni italiane, ha emanato nel 2003 la Legge Regionale n. 19 del 29 settembre 2003 Norme in materia di riduzione dell Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico e, negli anni successivi, i primi documenti tecnici attuativi: una Direttiva applicativa (nel 2005) ed una Circolare esplicativa delle norme destinata agli Enti competenti (nel 2006). Anche a seguito dell evoluzione delle tecnologie destinate all illuminazione ed in particolare dell emergere sul mercato di particolari sorgenti luminose, i LED ( 1 ), si è resa necessaria l emanazione di una Nuova Direttiva per normare correttamente anche questa nuova tipologia di sorgenti luminose che sono caratterizzate da notevoli risparmi economici, ma anche da potenziali rischi legati alla componente blu dello spettro luminoso. E stata così approvata la Nuova Direttiva, di cui alla DGR 1688 del 18/11/2013, che costituisce oggi l unico documento applicativo della norma, avendo abrogato sia la precedente direttiva che la circolare esplicativa. I Testi integrali della Legge e della Nuova Direttiva sono disponibili sul sito della Regione all indirizzo web selezionando il Tema: AMBIENTE, alla voce: IN- QUINAMENTO - INQUINAMENTO LUMINOSO. 2. Principali novità La Nuova Direttiva, approvata con Delibera di Giunta Regionale n.1688 del 18/11/2013 pubblicata sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna) n.335 parte II - del 29/11/2013) sostituisce i contenuti della precedente Direttiva applicativa di cui alla D.G.R. n. 2263/2005 e della Circolare esplicativa delle Norme di cui alla Determinazione n.14096/2006. La Nuova Direttiva si applica a tutti i NUOVI ( 2 ) impianti di illuminazione esterna, PUBBLICA e PRI- VATA e definisce i requisiti tecnici per gli APPARECCHI, le SORGENTI LUMINOSE e gli IM- PIANTI. ( 1 ) LED : acronimo di Light Emitting Diode ovvero Diodo ad emissione luminosa, cioè un dispositivo allo stato solido che incorpora una giunzione p-n, che emette una radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica. ( 2 ) per NUOVI si intendono tutti gli impianti in fase di realizzazione, progettazione, appalto alla data di entrata in vigore della presente direttiva (18/11/2013)

2 Le motivazioni che hanno determinato questa Nuova Direttiva sono state principalmente tre: 1. AGGIORNARE i contenuti delle vecchia Direttiva con parametri e considerazioni tecniche che consentissero di normare in modo adeguato anche le nuove tecnologie emergenti nel campo della illuminazione quali ad esempio i LED, sorgenti luminose dagli interessanti risparmi energetici che, oltre ai numerosi vantaggi, presentano tuttavia problematiche relative alla consistente componente blu dello spettro luminoso della luce emessa. I potenziali rischi sono: - rischio di abbagliamento; - rischio fotobiologico (danno alla retina e ai tessuti dell occhio); - rischio di alterazione ritmi circadiani (*) (*) Si tratta del rischio legato alla potenziale influenza delle differenti componenti della luce dello spettro luminoso sul normale andamento del sistema di regolazione del ritmo biologico (ritmo circadiano) caratterizzato da un periodo di circa 24 ore e che regola molte delle funzioni vitali, quali ad esempio il ciclo sonno/veglia, la secrezione della melatonina, la temperatura corporea, alcuni parametri legati al sistema circolatorio o di produzione di alcuni importanti ormoni. E un fattore di rischio secondario, che e ormai accertato avere particolare influenza ad illuminamenti elevati tipici dell illuminazione degli ambienti interni, ma che essendo ancora in un campo di sperimentazione aperta, si e ritenuto comunque di voler approfondire anche nel campo dell illuminazione esterna quindi per illuminamenti molto inferiori. 2. Cogliere l opportunità di RECEPIRE i contenuti del Green Public Procurement (Acquisti Verdi) ed in particolare dei Nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) 3 - per la pubblica illuminazione, i cui contenuti non sono attualmente obbligatori; 3. Cogliere l opportunità di MIGLIORARE la normativa esistente, inserendo novità e semplificazioni in base alle esigenze emerse a seguito dell applicazione decennale della norma; i principali elementi introdotti sono: - Estensione delle Zone di Protezione, oltre che alle Aree Naturali protette, ai Siti della Rete Natura2000 e alle Zone attorno agli Osservatori, anche ai corridoi ecologici; - Conferimento del potere di accertamento alle GEV Guardie Ecologiche Volontarie da parte delle Amministrazioni provinciali; - Semplificazione delle prescrizioni/procedure previste per gli impianti privati.; - Inserimento di indici di valutazione delle prestazioni energetiche degli apparecchi e degli impianti. Il tema - se così lo vogliamo chiamare - della nuova direttiva è riassumibile nella frase: Illuminare MEGLIO (non Illuminare MENO ) dove serve, come serve e quanto serve nel rispetto della salute e dell ambiente, ed è su questi obiettivi che si sviluppa tutto l impianto normativo. Difatti, una corretta illuminazione stradale può fare la differenza in termini di vivibilità, di sicurezza di risparmi economici e di riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti (PM10, SOx, NOx, CO 2 ) come si vede come esempio, nelle Figure 1 e 2, tratte dal sito di Cielobuio e dalla DGR 2263/2005. ( 3 ) approvati con D.M. 22/2/2011 come mod. da D.M. 23/12/2013 2

3 Fig.1 - Stessa strada, illuminata in modo non conforme alla normativa regionale (a sx) e in modo conforme (a dx) a seguito di riqualificazione Fig.2-Differenza di riconoscibilità di un uomo; illuminato da apparecchio a norma di legge o da un apparecchio non a norma. Classificazione degli impianti di illuminazione e regimi di applicazione della Direttiva In relazione al numero di apparecchi da cui è composto l impianto, vi sono differenti modalità di applicazione della norma (Tabella 1a) e diversi regimi (Tabella 1b). Numero di apparecchi di illuminazione ubicati all esterno Fino a 3 Oltre 3 Tab. 1a Modalità di applicazione della Direttiva E definito dall art. 2 come Impianto di modesta entità e rientra nelle deroghe (quindi ad esso non si applicano i requisiti tecnici di cui agli art. 4 e 5) solo se costituito da apparecchi il cui flusso totale emesso in ogni direzione non supera i 1500 lm/apparecchio o se la potenza assorbita totale non supera i 20 W/apparecchio. [vd. Art.7, punti d) ed e)]. Altrimenti NON ricade nelle deroghe e segue la direttiva. È definito a tutti gli effetti impianto di illuminazione esterna e segue la nuova direttiva Numero di apparecchi di illuminazione ubicati all esterno Fino a 10 apparecchi Oltre 10 apparecchi Documentazione e criteri tecnici più semplificati per gli impianti privati Documentazione completa per gli impianti privati Tab.1b Regimi di applicazione della Direttiva Documentazione completa per gli impianti pubblici Documentazione completa per gli impianti pubblici 3

4 Definizione di Inquinamento luminoso Si definisce Inquinamento Luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che presenta una o più delle seguenti caratteristiche: - si disperde al di fuori dell area a cui è funzionalmente dedicata; - è orientata al di sopra della linea di orizzonte; - induce effetti negativi conclamati sull uomo o sull ambiente; - è emessa da sorgenti / apparecchi / impianti che non rispettano le norme di legge. Questa definizione, ampliata rispetto a quella della precedente Direttiva, oltre ad evidenziare il divieto di illuminare inutilmente il Cielo, cita gli effetti della luce sulla salute causati dalle sorgenti a spettro continuo con forte componente blu, come i LED. Zone di Protezione dall Inquinamento Luminoso Si definiscono Zone di protezione dall inquinamento luminoso, le seguenti aree sottoposte a particolare tutela dall inquinamento luminoso: - Aree Naturali protette; - Siti della Rete Natura 2000 (SIC Siti di Importanza Comunitaria e ZPS -Zone di Protezione Speciale); - Zone attorno agli Osservatori astronomici ed astrofisici; - Aree di collegamento ecologico (i cosiddetti corridoi ecologici). L ESTENSIONE delle zone di protezione prevede un raggio di: - 25 Km attorno agli Osservatori astronomici ed astrofisici professionali; - 15 Km attorno agli Osservatori astronomici ed astrofisici non professionali; - tutta la superficie delle Aree Naturali protette, dei Siti della Rete Natura2000 e dei corridoi ecologici. L ASSEGNAZIONE delle Zone di protezione è effettuata o dal Comune sul cui territorio ricade l area o dalla Provincia se la zona ricade sul territorio di più Comuni; avviene su specifica richiesta dagli Osservatori interessati, o d ufficio e senza indugio per le Aree naturali protette, i Siti Natura2000 ed i corridoi ecologici. Suddivisione dei regimi Al fine di ottenere massima chiarezza e schematizzazione, la normativa definisce due tipi di regimi e tre tipi di tipologie di impianto. Vengono così distinti: il regime in vigore nelle zone di protezione a quello in vigore sul resto del territorio e la tipologia e rilevanza degli impianti. Sono poi distinti gli impianti di illuminazione pubblica, i grandi impianti privati (oltre 10 apparecchi) ed i piccoli impianti privati (fino a 10 apparecchi). A ciascuna di queste casistiche, la norma dedica appositi articoli e relativi commi. ZONE di PROTEZIONE RESTO del TERRITORIO IMPIANTI PUBBLICI PICCOLI IMPIANTI PRIVATI (fino a 10 apparecchi) GRANDI IMPIANTI PRIVATI (oltre i 10 apparecchi) 4

5 Indirizzi di buona amministrazione per le Zone di Protezione La Nuova Direttiva prevede indirizzi di buona amministrazione per le Zone di protezione che da un punto di vista giuridico non sono veri e propri obblighi, ma il non seguirli deve essere dimostrato essere a favore dell interesse della comunità: 1) limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione; 2) adeguare are entro 2 anni anche gli impianti esistenti se non rispondenti ai requisiti previsti per tali zone dall art 4 della Nuova Direttiva. Gli adempimenti obbligatori per le Zone di protezione e non La Norma definisce i requisiti obbligatori che gli apparecchi e gli impianti devono rispettare, in caso di no- ve costruzioni di impianti o riqualificazione completa di uno già esistente. Fondamentalmente la Nuova direttiva risponde a 4 domande: - Come illuminare; - Quanto illuminare; - Cosa utilizzare (sorgenti e apparecchi); - Quali criteri seguire. COME illuminare? In merito a questo punto la Direttiva definisce il Controllo del Flusso luminoso diretto. Con riferimento ad un apparecchio a sfera (Fig. 3) che invia la luce in tutte le direzioni ed è tra i più inquiquello inviato verso l alto dopo la dispersione delle particelle atmosferiche (componente 3). nanti, si definisce flusso luminoso diretto: - quello inviato verso l alto dall apparecchio (componente 1); - quello inviato a 90, detto anche luce intrusiva (componente 2); - Tutti i nuovi impianti, senza distinzione di zona o di grandezza degli impianti, devono essere dotati di apparecchi che nella loro posizione di installazione dovranno garantire, in corrispondenza di angoli γ 90 (oltre la linea di orizzonte) un intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm. In pratica quindi NON è ammesso l invio di luce verso l alto Fig.3- rappresentazione del Flusso luminoso diretto Fig.4- Esempio di apparecchio a norma di legge regionale La verifica tecnica della rispondenza a tale requisito, è fatta attraverso l analisi della curva fotometrica e dei relativi valori (vedi Fig. 5 e 6), che il produttore dell apparecchio è obbligato a fornire (art. 9). 5

6 Fig. 5 Esempo di curva fotometrica e relativi valori di un apparecchio a sfera, non rispondente alla normativa Fig. 6 esempio di curva fotometrica e relativi valori di un apparecchio rispondente alla normativa L importanza della corretta installazione Il vincolo del rispetto della posizione di installazione, è di particolare rilievo, in quanto anche un apparecchio privo di emissione luminosa sopra angoli di 90, conforme alla normativa regionale, se installato in posizione inclinata può emettere luce verso l alto. Per effettuare tale verifica occorre ruotare la curva fotometrica, sull asse del diagramma, di un angolo paria quello di inclinazione in cui l apparecchio è installato (Tab.1, 2 e 3) La Tabella 1 riporta i dati fotometrici di un apparecchio che risulta conforme alla normativa regionale in quanto, per una angolazione di 90 ed oltre l emissione è pari a zero. Se l apparecchio viene invece installato inclinato di 10, a 90 emette 12 Cd (Tab.2). Pertanto, come conseguenza dell installazione, la norma non sarà più rispettata, pur utilizzando un apparecchio conforme. Con una inclinazione di installazione pari a 30, l emissione a 90 arriverebbe addirittura a 574 Cd!! (Tab. 3). Tabella 1: inclinato 0 Tabella 2: inclinato di 10 Tabella 3: inclinato di 30 Angolo γ Cd/1000 lm Angolo γ Cd/1000 lm Angolo γ Cd/1000 lm (*) 0 (*) (*) (*) (*) si omettono tali valori per maggiore chiarezza dell operazione di traslazione dei dati, ma in realtà i valori di emissione per tali angolazioni sono perfettamente simmetrici al valore dello zero di Tabella 1, pari a 335 cd (quindi in tab.2 per γ= o si hanno 368 cd, ed in tab. 3 per γ = 20, 10 e 0 si avranno rispettivamente 368, 391 e 412 cd). 6

7 QUANTO illuminare? La Direttiva definisce il Controllo del Flusso luminoso indiretto (Fig.3 bis). Il flusso luminoso indiretto è quello riflesso ed inviato verso l alto dalle superfici illuminate (componente 4). Sono previste indicazioni differenti per i piccoli impianti privati (fino a 10 apparecchi) e per i grandi impianti, pubblici e privati, anche se tali indicazioni sono valide sia nelle zone di protezione che al di fuori di esse. Fig.3 bis (Flusso luminoso indiretto) Piccoli impianti privati: Tutti i nuovi impianti di illuminazione privata (fino a 10 apparecchi), su tutto il territorio (Zone di protezione e non) devono avere potenza assorbita certificata: - massimo 100W/ apparecchio e - massimo 300W/impianto. Grandi impianti, pubblici e privati: Tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata (oltre i 10 apparecchi), su tutto il territorio (Zone di protezione e non) devono soddisfare i parametri illuminotecnici di cui all ALLEGATO F della Nuova direttiva, che fissa i valori MINIMI di luminanza [cd/mq] in ambito stradale ed illuminamenti [lux] in altri ambiti ammettendo una Tolleranza max: +/- 20%. Il rispetto dei valori MINIMI previsti dall ALLEGATO F( 4 ) garantisce la giusta illuminazione ad ogni tipo di contesto, evitando la scarsa illuminazione ma anche la sovra-illuminazione seguendo 4 passaggi: 1. Identificazione della categoria illuminotecnica di ingresso per l analisi dei rischi; 2. Effettuazione dell Analisi dei rischi, obbligatoria; 3. Identificazione della categoria illuminotecnica di progetto; 4. Identificazione della categoria illuminotecnica di esercizio. 1. Categoria illuminotecnica di ingresso per l analisi dei rischi La definizione della Categoria illuminotecnica di ingresso per l analisi dei rischi è obbligatoria ed è determinata della strada; deve essere indicata al progettista illuminotecnico dal Comune/ proprietario/gestore della strada o altre tipologie indicate nelle tabelle e nella direttiva (parcheggi, sottopassi, piste ciclabili.. ecc..) Rispetto al Tipo di strada indicato dal PUT (Piano Urbano del Traffico), occorre quindi identificare (Tab. 1-Allegato F) a quale categoria illuminotecnica corrisponde, tenendo conto che, la categoria così individuata presuppone il possesso del livello base dei parametri di influenza (Tab.5). Ad Esempio una strada urbana locale di tipo F corrisponde in Tabella 1 ad una categoria illuminotecnica di tipo M4 (0,75 cd/mq) - (Valore indicato nella Norma EN ) ( 4 ) redatto sulla base delle normative di riferimento per la progettazione illuminotecnica quali CEN/TR :2003; CIE115:2010, EN :2003 7

8 2.Analisi dei rischi. Consiste nella valutazione reale del livello dei parametri di influenza per garantire la massima efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada, minimizzando al contempo i consumi energetici, i costi d installazione, di gestione e di impatto ambientale. L analisi dei rischi deve essere necessariamente firmata dal progettista. Il progettista prende in considerazione i parametri di influenza indicati in Tabella 5 e ne valuta il reale livello, confrontandolo con quello indicato come livello base. In caso di diversità, applicherà la relativa riduzione/aumento della categoria illuminotecnica evidenziata in Tabella Categoria illuminotecnica di progetto. La definizione di una categoria illuminotecnica di progetto, è determinata modificando la categoria illuminotecnica di ingresso in base all effettivo valore di parametri di influenza considerati nella valutazione dell analisi dei rischi obbligatoria. Tale lavoro è responsabilità del progettista, che individua i parametri di influenza applicabili e definisce la categoria di progetto attraverso una valutazione dei rischi, evidenziando i criteri e le fonti d informazione che giustificano le scelte effettuate. 4.Categoria illuminotecnica di esercizio. La definizione di una o più categorie illuminotecniche di esercizio e determinata sulla valutazione dei requisiti prestazionali che l impianto dovrà garantire in uno specifico istante della sua vita o in una definita e prevista condizione operativa. In pratica, in relazione al variare nel tempo dei parametri di influenza (come ad es. in ambito stradale, il variare dei flussi di traffico durante la giornata o durante l anno) si individuano diverse categorie di esercizio, maggiori o minori della categoria di progetto. La classe illuminotecnica di progetto corrisponde alla classe illuminotecnica di esercizio i cui parametri non variano rispetto alle condizioni progettuali. 8

9 Tipo di strada A1 A2 B C Descrizione del tipo di strada Autostrade extraurbane Limite di velocità (km/h) Categoria illuminotecnica di ingresso per l analisi dei rischi obbligatoria M1 Autostrade urbane 130 Strade di servizio alle autostrade extraurbane Strade di servizio alle autostrade urbane 50 Strade extraurbane principali 110 M3 Strade di servizio alle strade extraurbane principali M4 Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2) (1) M3 Strade extraurbane secondarie 50 M4 Strade extraurbane secondarie con limiti particolari D Strade urbane di scorrimento (2) E F(3) M M Strade urbane di interquartiere 50 Strade urbane di quartiere 50 Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2) (1) Strade locali extraurbane M3 M3 M3 50 M4 30 P3 Strade locali urbane 50 M4 Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone C4 Strade locali urbane: altre situazioni 30 Strade locali urbane: aree pedonali 5 Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) Strade locali interzonali C5/P3 (3) C5/P3 (3) F bis Itinerari ciclo-pedonali (4) -- P3 Strade a destinazione particolare (1) 30 P3 Tabella 1- Allegato F della Nuova Direttiva: categoria illuminotecnica di ingresso in relazione al tipo di strada

10 Tipo di strada Parametri di influenza A1 A2 B C D E F F bis Flusso di traffico elevato Complessità campo visivo elevata normale - normale - Zone di conflitto - non cospicue - Dispositivi rallentatori - assenti - Rischio aggressione - normale - Pendenza media - 5% Livello luminoso dell ambiente - Ambiente Urbano Pedoni - Non ammessi Tabella 5- Allegato F Nuova direttiva: Livello base dei parametri di influenza considerati nella definizione della categoria di ingresso per l analisi dei rischi di cui alla Tabella 1 Parametro di influenza reale livello Variazione di categoria Flusso di traffico < 50% della portata di servizio -1 < 25% della portata di servizio -2 Complessità campo visivo elevata +1 Zone di conflitto cospicue +1 Zone di conflitto assenti -1 Dispositivi rallentatori presenti -1 Rischio aggressione elevato +1 Pendenza media Elevata cioè >5% +1 Livello luminoso elevato -1 dell ambiente Pedoni ammessi +1 Tabella 6- Allegato F Nuova Direttiva: Possibile variazione di categoria illuminotecnica in relazione al reale livello dei parametri di influenza COSA utilizzare? (riferito alle sorgenti luminose) La Nuova Direttiva prevede indicazioni differenti se ci si trova in zona di protezione oppure no. 2. In ZONA di PROTEZIONE (art.4), tutti gli impianti pubblici e privati (anche i piccoli), a prescindere dalle dimensioni, devono essere dotati di sorgenti luminose al SODIO ALTA PRESSIONE.

11 3. Fuori dalla ZONA di PROTEZIONE (art.5) tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata possono essere dotati di sorgenti al sodio alta pressione ma ANCHE ALTRI TIPI di sorgenti a patto che siano verificate alcune condizioni. In particolare: Piccoli impianti privati Oltre al Sodio Alta pressione, possono essere utilizzati altri tipi di sorgenti (LED compresi) se con Temperatura di Colore Correlata 5 (TCC) 4000 K; Grandi impianti, pubblici e privati Oltre al Sodio Alta Pressione possono essere utilizzati altri tipi di sorgenti (LED compresi) se con Temperatura di Colore Correlata (TCC) 4000 K. Sorgenti o LED con Temperature di Colore superiori, possono essere utilizzato SOLO SE il Fattore di effetto circadiano ( 6 ) acv 60 COSA utilizzare? (riferito agli apparecchi) La Nuova direttiva presta particolare attenzione anche agli apparecchi che devono essere utilizzati. Oltre ai criteri di efficienza (vd. indice IPEA), obiettivo primario legato all eventuale utilizzo di apparecchi a LED, è stato il divieto di utilizzo di apparecchi che potessero presentare problemi di rischio fotobiologico, cioè relativo a possibili danni alla retina o ai tessuti dell occhio. Il rischio fotobiologico è connesso a particolari bande dello spettro elettromagnetico che possono procurare gravi danni permanenti alla retina e tessuti dell occhio. Tale argomento è affrontato in maniera completa ed esaustiva dalla Norma EN 62471: recepita in Italia dalla CEI EN 62471: Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi a lampada ( 7 ) ed è a questa norma che la nuova direttiva ha fatto riferimento, sancendo all art. 5, comma 1, lett. b) punto II, che possono essere utilizzati SOLO gli apparecchi che appartengono al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) e che secondo il Rapporto Tecnico IEC/TR :2009, Tabella 1, non richiedano etichettatura per l utente, e per i quali non sia necessario avvisare l utilizzatore dell apparecchio, di possibili rischi fotobiologici. ( 5 ) Si definisce Temperatura di Colore Correlata di una data radiazione luminosa la temperatura che dovrebbe avere un corpo nero affinché la radiazione luminosa emessa da quest'ultimo appaia cromaticamente la più vicina possibile alla radiazione considerata. Solitamente si rappresenta utilizzando lo Spazio colore CIE XYZ creato dalla Commissione Internazionale sull ( 6 ) Il Fattore di effetto circadiano dà conto del rapporto tra la luce che influisce sul sistema circadiano rispetto alla luce misurata in ambito fotometrico. Si calcola direttamente dallo spettro della sorgente. Se il suo Valore risulta inferiore a 0,60 (dato tipico delle sorgenti a 4000 K) garantisce che se anche una sorgente ha CCT>4000K non influirà sul sistema circadiano. Sul sito della Regione è fornito apposito programmino di calcolo ( ) ( 7 ) La Norma CEI EN distingue 4 gruppi si rischio: RG0: esente da rischio (nessuna etichettatura di attenzione per l utente), RG1: rischio basso (nessuna etichettatura per gli effetti della luce blu o rischio termico), RG2: rischio moderato (da etichettare), RG3: rischio elevato (da etichettare). 11

12 QUALI criteri seguire. Il criterio principale è quello del risparmio energetico in virtù del quale sono identificate quattro azioni fdi riferimento destinate soprattutto ai grandi impianti, pubblici e privati: 1) Valutazione delle prestazioni energetiche degli apparecchi e degli impianti in analogia ai contenuti del Green Public Procurement (GPP) Acquisti verdi e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la pubblica illuminazione (DM 22/2/2011); 2) Riduzione della potenza impiegata dopo un certo orario stabilito dal Comune; 3) Uso degli orologi astronomici; 4) Analisi dei consumi e dei risparmi energetici ed indicazione del TCO (Total Cost of Ownership - Costo totale del possesso) per un arco temporale NON inferiore a 20 anni (solo per illuminazione stradale). Per i piccoli impianti privati non ci sono indicazioni particolari in quanto i risparmi energetici sono comunque garantiti non solo dal divieto di invio luce verso l alto, ma anche dal rispetto dei limiti di potenza massimi (100W/apparecchio e 300W/impianto). 1 Azione - Valutazioni prestazionali degli apparecchi e degli impianti La valutazione delle prestazioni energetiche di apparecchi ed impianti di illuminazione è effettuata attraverso la valutazione di due appositi indici l IPEA - Indice Parametrizzato di Efficienza dell Apparecchio e l IPEI - Indice Parametrizzato di Efficienza dell Impianto. Entrambi gli indici, devono essere calcolati dal progettista con parametri specifici e formule riportate nella Nuova Direttiva ed entrambi sono collegati concettualmente alla potenza impegnata (dall apparecchio o totale dell impianto) e per questo, possono rendere facilmente l idea (approssimandone i calcoli) dei risparmi energetici che si ottengono. Per la valutazione di questi indici è prevista la suddivisioni in 9 classi (dalla classe A++ alla classe G), e l indicazione di una classe minima da rispettare con valori prestazionali energetici minimi da garantire, al di sotto dei quali l apparecchio o l impianto non è giudicato conforme alla normativa regionale. In particolare la norma prevede che: i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata oltre i 10 apparecchi devono : - essere dotati di apparecchi per i quali sia dimostrabile che l indice IPEA che corrisponda alla classe C o superiore; - essere impianti per i quali sia dimostrabile di avere un indice IPEI che corrisponda alla classe B o superiore. Nelle Figure 7 e 8 sono riportati le classi IPEA ed IPEI con i relativi range di valori. La Regione a supporto dell azione dei Comuni, ha fornito i fogli excel per il calcolo dell IPEA e dell IPEI all indirizzo: 12

13 Fig. 7 Classi IPEA Fig. 8 Classi IPEI Cosa è l IPEA. L IPEA, Indice Parametrizzato di Efficienza dell Apparecchio, indica il rapporto tra l efficienza globale (ηa) di un apparecchio e l efficienza globale di un apparecchio di riferimento (ηr), rispetto alla migliore tecnologia attualmente utilizzata sul mercato. IPEA= ηa/ηr Essendo l efficienza calcolabile dal rapporto tra lumen e watt; la comparazione di due sorgenti, ad esempio una a vapori di mercurio e una a vapori di sodio ad alta pressione, il calcolo dell IPEA consente la valutazione del risparmio energetico. Sorgente A (prima) : mercurio Hg (classe G) Sorgente B (dopo): Sodio Alta Pressione SAP - (classe C) IPEA A /IPEA B = η A / η B (rapporto tra efficienze) = (lm A / W B ) W A lm B I lumen da fornire alla strada sono gli stessi a prescindere dal tipo di sorgente usata IPEA A /IPEA B = W B /W A (inversamente proporzionale) Sorgente Hg - IPEA G: valor medio 0,65 Sorgente SAP- IPEA C:valor medio (valore medio del range indicato in tabella della Fig.7) Se si vuole comprendere la differenza tra il prima ed il dopo in termini di consumo (watt) si ha: W B /W A = IPEA A /IPEA B = 0,65/0, 5/0,965 = 67% cioè il consumo in watt, dopo, è pari al 67% del consumo prima, quindi il risparmio energetico è pari al 33%. Es. se prima era una sorgente Hg da 125W, dopo una SAP 80 W (da 70W) Cosa è l IPEI. L IPEI, Indice Parametrizzato di Efficienza dell Impianto, indica in sostanza il rapporto tra la prestazione energetica dell impianto e quella di riferimento che considera lle migliori tecnologie utilizzate sul mercato. L indice IPEI è così definito: 13

14 IPEI= SL/SLr *K inst (*) (es. in luminanza ) Essendo SL il parametro detto SLEEC, indicativo dell efficienza dell impianto e che è il rapporto tra la potenza impiegata per unità di superficie e i parametri illuminotecnici raggiunti, quindi tra Watt e lm*mq. Lo SLEEC poi può essere riferito alla luminanza (SL) considerando le cd/m2 o all illuminamento (SE) considerando i lux k inst è il Coefficiente di installazione. Coefficiente che premia gli apparecchi che, a parità di caratteristiche, garantiscono una interdistanza più elevata. I valori di K inst si ottengono applicando la formula: (0,524 + (L m /(L m, rif *2,1)) vedasi Allegato E Direttiva, Pag.58, nella quale L m è la luminanza media mantenuta e L m,rif la luminanza media di riferimento in cd/mq (la stessa formula si può esprimere in termini di illuminamento E in lux. Essendo lo SLEEC il rapporto l rapporto tra la potenza impiegata per unità di superficie e i parametri illuminotecnici raggiunti, quindi tra Watt e lm*mq. La comparazione di due tipologie di impianti, ad esempio tra un impianto con sorgenti a vapori di mercurio ed un con sorgenti a vapori di sodio ad alta pressione, fornisce i seguenti calcoli. Calcolo semplificato di risparmio energetico Impianto A (prima): con Hg (classe E/F): IPEI medio=2,43 Impianto B (dopo): con SAP (almeno classe B): IPEI medio=1,00 Si intende IPEI medio di impianto il valore centrale dell intervallo relativo alla classe considerata riportata nella Tab.1 dell Allegato E della Nuova Direttiva (oppure in Fig.8 a inizio pagina). Nel caso IPEI medio classe E/F è il valor medio dei vaolri medi delle classi E ed F (sempre Tab.1) IPEI X = W X / (lm *mq) IPEI B = (W B * lm *mq A ) IPEI A lm*mq B W A I lumen da fornire alla strada sono fissati dall allegato F, così come i parametri di larghezza della strada IPEI B /IPEI A ~ W B /W A (direttamente proporzionale al rapporto tra i Watt) 1,00/2,43= 41% cioè il consumo di Watt dopo sarà circa il 41% di quello prima (A) e quindi il risparmio energetico sarà del 59 %) 2 Azione- Riduzione di potenza Grandi impianti, pubblici e privati I nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione privata oltre i 10 apparecchi devono essere dotati di dispositivi per ridurre di almeno il 30% la potenza impiegata agendo su ogni apparecchio o sull intero impianto. L orario, le strade e le modalità sono indicate dal Comune. 3 Azione - Uso degli orologi astronomici I nuovi impianti di illuminazione pubblica e illuminazione privata oltre i 10 apparecchi devono essere dotati di orologi astronomici con un orario di accensione e spegnimento allineato a quanto riportato nella ver- 14

15 sione integrata e modificata dalla deliberazione AEEG 25 settembre 2008, ARG/elt 135/08 (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 29/08) contenente tabelle di orari di accensione e spegnimento per decadi del mese, definite in modo convenzionale ai fini di calcolo delle tariffe elettriche per fasce orarie, ma comunque utili allo scopo essendo suddetti orari allineati al reale sorgere e calare del sole nei vari periodi dell anno Rispetto a tali orari è accettato un ritardo massimo nell accensione e/o un anticipo massimo dello spegnimento di 20 minuti. La Direttiva contempla anche la possibilità di utilizzo di dispositivi che seguano le effemeridi solari (alle quali sono legate gli orari del sorgere e tramontare) come i dispositivi crepuscolari dotati di fotocellula. L impiego degli interruttori crepuscolari classici è però sconsigliato trattandosi di apparecchi che necessitano di monitoraggio e manutenzione regolare per poter garantire una sufficiente affidabilità nel tempo. 4 Azione - Calcolo della TCO I nuovi impianti di illuminazione pubblica stradale devono essere corredati da una relazione di analisi dei consumi e dei risparmi energetici e dall indicazione della TCO (Total Cost of ownership- Costo totale di possesso) dell impianto in un arco temporale non inferiore a 20 anni. 15

16 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE La nuova direttiva prevede adempimenti semplificati per i piccoli impianti privati; per gli impianti pubblici e per i grandi impianti privati occorre invece lo stesso tipo di documentazione. Illuminazione PUBBLICA e di GRANDI IMPIANTI PRIVATI Dei nuovi impianti di illuminazione pubblica deve essere predisposta dal Comune o dal soggetto da esso incaricato, e tenuta agli atti del Comune, la seguente documentazione. Dei nuovi impianti di illuminazione privata costituiti da un numero di apparecchi superiore a 10, deve essere trasmessa preventiva comunicazione al Comune, per le opportune verifiche di conformità, con allegata la seguente documentazione. 1. PROGETTO definitivo/esecutivo 2. MISURE FOTOMETRICHE degli apparecchi 3. CCT ed eventuale calcolo dell INDICE acv 4. Calcolo dell IPEA degli apparecchi 5. Gruppo RG (CEI - EN 62471/2010) degli apparecchi 6. Calcolo dell IPEI dell impianto 7. Istruzioni installazione ed uso 8. Calcolo della TCO almeno ventennale Tale documentazione da allegare NON è obbligatoria solo nel caso di AMPLIAMENTO di impianto esistente già conforme, a patto che venga riproposta la stessa tipologia di apparecchio e geometria di installazione e per un MASSIMO di 5 punti luce. Ma c è l obbligo di redigere un indirizzo progettuale di massima. In particolare occorre evidenziare che il Progetto (di cui al punto 1) deve essere redatto da figura professionale specializzata ed abilitata alla professione per tale settore impiantistico e deve contenere ai sensi dell art. 9, comma 3: - la Relazione generale, che descriva nel dettaglio l impianto di illuminazione da realizzare; - i calcoli illuminotecnici; - il piano di manutenzione; - la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa regionale (Allegato H della nuova direttiva). Inoltre l impresa installatrice, deve rilasciare, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità della installazione al progetto e alla legge regionale, secondo il modello dell Allegato I alla direttiva (riportato per comodità di lettura anche in fondo alla presente Circolare). Tale dichiarazione di conformità NON è sostitutiva di quella prevista dal DM 37/08, quando prevista. PICCOLI IMPIANTI PRIVATI Dei nuovi impianti di illuminazione privata costituiti da un numero di apparecchi minore o uguale a 10, deve essere trasmessa preventiva comunicazione al Comune, per le opportune verifiche di conformità, con allegata la seguente documentazione: 1. RELAZIONE che descriva chiaramente l impianto che si intende realizzare specificando tutte le informazioni utili al fine della verifica della conformità alla direttiva; 2. FOTOCOPIE/STAMPE delle SCHEDE TECNICHE degli APPARECCHI e delle SORGENTI usate.

17 SEGNALAZIONI, CONTROLLI e SANZIONI Segnalazioni In base alla Nuova direttiva (art. 8) chiunque ravvisi la presenza di apparecchi/impianti non conformi alla legge può inviare al Comune, una segnalazione richiedendo apposita verifica. A tale scopo è fornito il modello di segnalazione nell Allegato G alla direttiva. Controlli Il Comune è l autorità competente che la norma ha individuato per svolgere le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della legge. Il controllo può avvenire a seguito di esposto/segnalazione, o di propria iniziativa, o anche sulla documentazione che deve essere obbligatoriamente presentata per i nuovi impianti, della quale il Comune verifica la conformità a quanto richiesto dalla legge e dalla direttiva, chiedendo eventuali chiarimenti/adeguamenti. Il Comune, può avvalersi per i controlli di A.R.P.A., concordando e programmando preventivamente tale attività nel Comitato provinciale di coordinamento di A.R.P.A. Le Province possono conferire il potere di accertamento alle GEV Guardie Ecologiche Volontarie. Sanzioni Ai sensi dell art. 6 della citata legge regionale, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque realizza impianti di illuminazione non a norma, è punito con una sanzione amministrativa da 500,00 a euro oltre a provvedere all adeguamento entro 60 giorni dalla notifica dell infrazione. Le somme derivanti dall applicazione delle sanzioni sono introitate dai Comuni. REQUISITI PREVISTI PER PARTICOLARI IMPIANTI D ILLUMINAZIONE La Nuova direttiva all articolo 6 precisa i requisiti di particolari impianti di illuminazione. In particolare affronta: 1. IMPIANTI SPORTIVI 2. ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA DIFFUSA 3. ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA D ACCENTO 4. AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA PRODUTTIVE 5. INSEGNE DI ESERCIZIO 6. ILLUMINAZIONE DI USO TEMPORANEO 7. ILLUMINAZIONE AREE VERDI CITTADINE Di seguito si riportano i principali requisiti indicati dalla normativa. Impianti sportivi Devono essere dotati di sistemi di riduzione della potenza in base al tipo di attività (gare, allenamenti, riprese televisive ecc). L illuminazione deve essere realizzata con proiettori asimmetrici che contengano la dispersione fuori dall area e deve essere SPENTA dopo l ultimazione dell attività. Anche se nella Direttiva, in merito al tipo di sorgenti da utilizzare, si fa riferimento all art.5, comma 1, lett. a) dove sono citate anche le sorgenti al sodio alta pressione, occorre considerare che il particolare tipo di illuminazione richiesta per le riprese televisive farà preferire sorgenti luminose a luce bianca le quali dovranno avere caratteristiche comunque conformi a quanto prescritto dalla Direttiva. 17

18 Illuminazione architettonica diffusa di monumenti e strutture architettoniche di rilievo Come riportato nelle definizioni (art. 2) è l illuminazione di monumenti e strutture architettoniche in possesso della Dichiarazione di interesse (rilasciata dalla Soprintendenza che ne specifichi la rilevanza) a- vente carattere diffuso, generalmente rivolta verso le facciate, finalizzata a sottolineare con la luce gli a- spetti significativi degli stessi o la loro collocazione urbana. L illuminazione deve essere dall alto verso il basso e solo in particolari casi di conclamata impossibilità può essere orientata diversamente pur dovendo comunque far rimanere la luce entro il perimetro dell oggetto (max 5 lux fuori) realizzando un illuminamento medio della superficie inferiore a 30 lux. Illuminazione architettonica d accento di monumenti e strutture architettoniche Come riportato nelle definizioni (art. 2) è l illuminazione di monumenti e strutture architettoniche avente carattere puntuale e non diffuso, che enfatizza una porzione di edificio o un oggetto sulla superficie da illuminare. L illuminazione deve illuminare solo una porzione dell oggetto architettonico, essere preferibilmente dall alto verso il basso, e realizzare un illuminamento massimo sulla superficie, inferiore a 45 lux. Illuminazione ambiti specializzati per attività produttive In base alla LR.20/00 per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. L illuminazione deve rispettare tutti i criteri della direttiva e prevedere lo spegnimento parziale o totale dopo l orario di fine attività e la diminuzione di potenza in caso di attività notturne. Illuminazione delle insegne di esercizio Se dotate di illuminazione propria (insegne luminose) non possono essere né abbaglianti né dotate di luce intermittente. In analogia al Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada, l intensità luminosa non può superare le 150 cd /mq di insegna, e comunque le 7500 cd totali. Se non dotate di illuminazione propria, devono essere illuminate rispettando i principali e più importanti parametri stabiliti dalla Nuova direttiva per le sorgenti ed apparecchi. Illuminazione di uso temporaneo Come riportato nelle definizioni (art. 2) è l illuminazione determinata da impianti fissi o provvisori in esercizio al massimo per due ore al giorno, oppure in esercizio per non più di 15 giorni consecutivi all anno, ma non oltre due volte all anno. Se questi impianti di illuminazione sono spenti entro le 20:00 (ora solare) o entro le 22:00 (ora legale) sono in DEROGA, in caso contrario oltre a rispettare i principali requisiti della normativa sulle sorgenti e sulla classificazione per l effetto fotobiologico, devono illuminare preferibilmente dall alto verso il basso e subire riduzione di almeno il 50% di potenza (o lo spegnimento) entro le 23:00/24:00. Non sono ammessi in alcun modo fasci luminosi rivolti verso l alto e proiettori laser. Aree verdi cittadine In genere non costituiscono ambiti che necessitano di illuminazione funzionale, ma nel caso si decida di farlo, occorre privilegiare l uso di più apparecchi di potenza ridotta piuttosto che pochi apparecchi di potenza elevata, per il rispetto delle piante, e utilizzare per il corretto illuminamento le classi illuminotecniche usate per le piste ciclabili/percorsi ciclopedonali (classe P).

19 IMPIANTI IN DEROGA Sono in deroga al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa: - le sorgenti interne ed internalizzate (cioè che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l alto); - gli impianti per illuminazione di emergenza; - gli impianti di segnalazione e regolazione del traffico; - gli impianti di illuminazione temporanea se spenti entro le ore 20:00 (ora solare) o entro le ore 22:00 (ora legale); - gli impianti di illuminazione di porti, aeroporti, strutture militari e civili, limitatamente ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea; - gli Impianti di modesta entità (fino a 3 punti luce) se il flusso totale non supera 1500 lm/apparecchio o la potenza non superi 20W/apparecchio; - gli impianti privati con un numero di apparecchi superiore a 3 che, fermo restando i vincoli di cui sopra per gli apparecchi, non superino i 2250 lm/impianto o una potenza assorbita totale di 60W/impianto. ALLEGATI, DICHIARAZIONI E MODELLI DA UTILIZZARE La Nuova direttiva presenta i seguenti 9 allegati: ALLEGATO A: Richiesta di Zona di protezione dall inquinamento luminoso ALLEGATO B: Il Piano della luce ALLEGATO C: Rischi connessi all utilizzo di luce artificiale e Fattore di effetto circadiano a cv ALLEGATO D: IPEA e prestazione energetica degli apparecchi ALLEGATO E: IPEI e prestazione energetica dell impianto ALLEGATO F: Prestazioni illuminotecniche degli impianti funzionali di illuminazione esterna. ALLEGATO G: Modello di segnalazione per apparecchi/impianti di illuminazione esterna non conformi alle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico ALLEGATO H: Dichiarazione di conformità del Progetto definitivo/esecutivo alla LR.19/2003 e alla Direttiva applicativa ALLEGATO I: Dichiarazione di conformità dell installazione alla LR. 19/2003, alla direttiva applicativa e al Progetto Vista l importanza per il lavoro degli installatori, dell Allegato I, lo stesso viene in questa circolare riportato, per comodità di utilizzo.

20 ALLEGATO I alla DGR 1688/2013 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL INSTALLAZIONE ALLA LR. 19/2003, ALLA DIRETTIVA APPLICATIVA E AL PROGETTO Il sottoscritto titolare o legale rappresentante della ditta.operante nel settore... con sede in via.... n.cap comune.prov. tel....fax...p. IVA iscritta nel registro delle ditte (RD 20/9/1394 n 2011) della C.I.A.A. di al n iscritta all albo provinciale delle imprese artigiane (L.8/8/1985, n 443) della C.I.A.A. di. al n Esecutrice dell impianto (descrizione schematica).... inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro.. realizzato presso Comune di. DICHIARA sotto la propria responsabilità che l impianto è stato installato in modo conforme alla Legge Regionale n.19/2003 Norme in materia di riduzione dell inquinamento luminoso e di risparmio energetico e alla sua direttiva applicativa, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato il luogo d installazione, avendo in particolare: rispettato il progetto predisposto da un progettista abilitato e conforme alla LR. 19/2003 e alla sua direttiva applicativa;

21 seguito le indicazione di installazione dei fornitori per la conformità alla LR. 19/2003 e alla sua direttiva applicativa; seguito la normativa tecnica applicabile all impiego di installato i componenti elettrici in conformità al D.M. 37/08 e s.m.i. ed altre vigenti; installato componenti e materiali costruiti a regola d arte e adatti al luogo d installazione; controllato l impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalla disposizioni di legge. Allegati: DECLINA Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. Data Firma. 21

22 Riferimenti regionali in materia di Inquinamento Luminoso Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico Viale della Fiera, Bologna Segreteria: tel. 051/ fax: 051/ segraae@regione.emilia-romagna.it PEC: segraae@postacert.regione.emilia-romagna.it Sito WEB Inquinamento Luminoso: -Portale Ambiente -Inquinamento -Inquinamento luminoso Dott. Giuseppe Bortone Direttore Generale e Responsabile di Servizio (ad interim) Referente per la materia: Dott.ssa Maria D Amore Nel caso occorrano chiarimenti la Dott.ssa Maria D Amore che ringraziamo per la disponibiltà e collaborazione nel redarre la presente Circolare, può essere contattata tramite telefono o via mail utilizzando i seguenti riferimenti: mdamore@regione.emilia-romagna.it Tel Restando a disposizione per ogni chiarimento che riterrete necessario, Vi inviamo i nostri migliori saluti.

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