Comune Fornovo di Taro
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- Erica Belli
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1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO, LA COOPERATIVA SOCIALE AISLING a r.l. ONLUS E L ASSOCIAZIONE OBIETTIVO STORIA PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO DI COMODATO GRATUITO A QUEST ULTIMA DI UN LOCALE SITO NEL CENTRO CIVICO COMUNALE (Approvata con delibera G. C. n. del ) L anno DUEMILA addì del mese di, presso la sede municipale del Comune di FORNOVO DI TARO, tra i sottoscritti: COMUNE DI FORNOVO DI TARO, P.I./CF : , di seguito chiamato Ente o Comune, nella persona della responsabile del settore Servizi all Utenza, SANTINI MARZIA, nata a Parma il , COOP. SOCIALE AISLING a r.l. ONLUS, di seguito chiamata Coop., con sede legale in Fornovo di Taro, Via Nazionale 40, P.IVA:, nella persona del suo legale rappresentante GANDI ANNA CHIARA, nata a il, ASSOCIAZIONE CULTURALE OBIETTIVO STORIA, di seguito chiamata Associazione, con sede in Fornovo di Taro, nella persona del Presidente MARCHINI NICOLA, nato a Parma il 21/11/1973 e residente in Medesano, Strada Cornaccina 26, Cod. Fisc.: MRCNCL73S21G337G; PREMESSO : che il Comune di Fornovo di Taro è proprietario dell immobile ubicato nel capoluogo, Via A. Grandi n. 2, facente parte del proprio patrimonio indisponibile e denominato Centro civico comunale ; che con deliberazione della G.C. n. del si concedevano in comodato gratuito alla Cooperativa Sociale AISLING a r.l. ONLUS di Fornovo di Taro i seguenti locali al piano terreno ed interrato del Centro Civico Comunale del capoluogo, Via A. Grandi 2, individuati nella planimetria allegata, come sede operativa delle attività progettuali previste nei programmi attuativi a valenza distrettuale dei Piani di Zona, fino alla conclusione delle stesse e, comunque, fino a diverso affidamento da parte dell ASP Rossi Sidoli, a cui è stata conferita la gestione dell attuazione dei progetti relativi al Piano di Zona Socio Sanitario a seguito degli accordi intercorsi nell ambito del Comitato di Distretto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012: n 5 locali situati al piano terreno, comprensivi dei relativi servizi igienici; l atrio, quando lo stesso non sia occupato per le attività della biblioteca a cui esso è prioritariamente riservato. La Cooperativa dovrà consentirne l uso prioritario e gratuito alle associazioni ed alle scuole per attività ludiche, ricreative, culturali e di laboratorio nonchè al Comune per attività istituzionali. L utilizzo da parte dei privati è residuale, consentito per lo stesso tipo di attività e prevede la corresponsione alla Cooperativa di un rimborso spese per l allestimento, la pulizia ed il riassetto del locale nonché per l eventuale messa a disposizione di attrezzature e per il personale di sorveglianza; n 1 locale al piano seminterrato, comprensivo dei relativi servizi igienici, da adibire a spogliatoio per gli operatori e magazzino. e, a tale scopo, si approvava la relativa convenzione, con cui venivano definiti, tra l altro, gli oneri a carico della Cooperativa stessa, ed in particolare: manutenzione ordinaria dei locali; apertura e chiusura dei cancelli di accesso all area negli orari stabiliti per le attività programmate; custodia e sorveglianza dei locali, degli impianti, dei servizi igienici e delle attrezzature presenti; pulizia di TUTTI i locali che costituiscono il centro civico e manutenzione in perfetto stato dell area esterna ad esso riferita; responsabilità nei confronti del Comune e di terzi per ogni danno derivante dalle attività svolte, stipulando a tal fine apposita copertura assicurativa infortuni e liberando il Comune da ogni responsabilità al riguardo; responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura, connessi o meno con la gestione, attraverso stipula di apposita assicurazione RCT; che con determinazione del responsabile del settore Servizi all Utenza n. 13 del 14/01/2012 veniva affidato alla Cooperativa Sociale AISLING a r.l. ONLUS il servizio di gestione della biblioteca comunale, anch essa avente sede nel Centro Civico Comunale, per il periodo di un mese, dal 16/01/2012 al
2 15/02/2012, necessario per avviare e definire una nuova procedura per l affidamento dello stesso servizio per il prossimo biennio; che l Associazione OBIETTIVO STORIA è un associazione culturale senza fini di lucro, avente come scopo sociale l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale a carattere culturale quali la tutela, promozione e valorizzazione di beni d interesse artistico e storico di cui alla L. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) ivi comprese le biblioteche, attraverso le seguenti attività: promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione, dell istruzione e dell educazione relativamente alla storia nazionale ed estera; conservazione, recupero e restauro di cimeli, documentazioni e strutture (pubbliche e/o private) di rilevanza storica nazionale ed estera; organizzazione di manifestazioni ed occasioni d incontro, discussione, studio, formazione e confronto su temi d interesse storico, con particolare riguardo agli aspetti didattici ed alle giovani generazioni; recupero e conservazione di testimonianze dirette ed indirette, attraverso l uso di sistemi multimediali ed informatici; realizzazione di testi e materiale divulgativo di carattere storico; partecipazione alla realizzazione di Musei Archivistici Storici dedicati a catalogazione, studio ed esposizione a fini storico-didattici di materiali, anche documentali, relativi agli eventi storici che più fortemente hanno segnato Fornovo e territori limitrofi, coinvolti nella Sacca di Fornovo, attività nelle quali l Associazione si propone di coinvolgere persone, associazioni, enti, ed istituzioni del territorio; che è obiettivo di questa Amministrazione la valorizzazione e la promozione della biblioteca come polo storico-culturale, a cui può senz altro essere dato un impulso rilevante con la creazione, all interno della biblioteca stessa, di una sezione specialistica dedicata alla storia contemporanea ed in particolare agli eventi che nel secolo scorso hanno maggiormente coinvolto il nostro territorio determinando il consolidamento di una identità collettiva profonda e condivisa, come la Resistenza, la Liberazione e la Sacca di Fornovo; che a tal fine si ritiene proficua una collaborazione tra la Biblioteca Comunale e l Associazione OBIETTIVO STORIA, finalizzata alla ricerca, catalogazione ed archiviazione storica sul 900, per la conservazione e la trasmissione della memoria e di una cultura di democrazia e di pace in particolare alle giovani generazioni nonché funzionale, per gli stessi motivi sopra indicati, un collegamento anche logistico tra biblioteca ed associazione, al fine di ottimizzare il coordinamento tra le attività e favorire lo sviluppo delle opportune sinergie; che l art. 15, comma 5, del Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati stabilisce che gli interventi del Comune in questo campo possono avvenire anche attraverso la concessione in uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali; che l Amministrazione riconosce gli indubbi scopi sociali di cui all art. 32, comma 8, della L. 724/1994 nonché il vantaggio sociale che deriva a tutta la cittadinanza dalle attività dell Associazione OBIETTIVO STORIA; che la Coop. Sociale AISLING, nella persona del proprio presidente Dott.ssa Anna Chiara Gandi, ha espresso parere favorevole alla concessione in uso all Associazione OBIETTIVO STORIA di un locale a piano terreno, previa stipula di convenzione che disciplini i rapporti tra i soggetti interessati ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del presente atto. Art. 2 Il Comune di Fornovo di Taro assegna in comodato gratuito all ASSOCIAZIONE CULTURALE OBIETTIVO STORIA il locale sito al piano terreno del Centro Civico Comunale, nel capoluogo, Via A. Grandi 2, identificato nell allegata planimetria, per gli scopi indicati in premessa, fino al 31/12/2012. L Associazione potrà inoltre utilizzare i locali dell atrio e della biblioteca per mostre, eventi, convegni, seminari, attività di ricerca, catalogazione ed archiviazione storica sul 900 per gli scopi indicati in premessa,
3 in collaborazione con la Coop., nel rispetto della programmazione delle attività del centro civico e della biblioteca già predisposta e previa intesa con l Assessorato competente. La presente convenzione definisce le modalità di collaborazione tra i Soggetti sottoscrittori al fine di una gestione ottimale delle attività e determina le loro responsabilità nell utilizzo della struttura centro civico. Art. 3 Sono a carico dell Associazione, nelle giornate e negli orari di presenza nel locale in concessione, i seguenti oneri: apertura e chiusura dei cancelli di accesso all area, nelle giornate e negli orari in cui la Coop. non è presente; apertura del centro civico e chiusura con attivazione dei sistemi di allarme, nelle giornate e negli orari in cui la Coop. non è presente; custodia e sorveglianza del locale concesso, degli impianti e delle attrezzature presenti, con assunzione di responsabilità in caso di loro deterioramento doloso o colposo nelle giornate e negli orari in cui la Coop. non è presente; pulizia dei locali utilizzati; una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei propri soci. A tale scopo la Coop. consegnerà al Presidente dell Associazione le chiavi di accesso al Centro Civico e i codici del sistema di allarme della struttura e l Associazione dovrà indicare alla Coop. il nominativo di una persona di sua fiducia che sarà unica responsabile delle chiavi e dei codici. Art. 4 L Associazione dovrà stipulare apposita copertura assicurativa RCT e RCO per ogni danno eventualmente derivante dalle attività da essa esercitate all interno della struttura, liberando il Comune e la Coop. da ogni responsabilità a riguardo nelle giornate ed orari di presenza all interno dei locali assegnati e/o in uso, anche estendendo le proprie coperture già in essere. Art. 5 Il Comune di Fornovo di Taro conferma a proprio carico i seguenti oneri, già assunti con la sottoscrizione della convenzione con la Coop. per la concessione in uso di locali di proprietà comunale siti nel centro civico in Via Di Vittorio 2, di cui all art. 2: - manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti; - spese relative alle utenze per acqua e gas relative ai locali del centro civico. La Coop. conferma a proprio carico gli oneri già assunti con la sottoscrizione della suddetta convenzione ed in particolare: a) la manutenzione ordinaria dei locali; b) le spese per utenze telefoniche e quelle relative ai consumi (comprese le quote fisse) di energia elettrica dell intero edificio del centro civico; c) apertura e chiusura dei cancelli di accesso all area negli orari stabiliti per le attività programmate; d) custodia e sorveglianza dei locali, degli impianti, dei servizi igienici e delle attrezzature presenti, al fine della loro manutenzione nello stato in cui si trovano all atto della consegna ed assunzione di responsabilità in caso di loro deterioramento doloso o colposo, negli orari e giornate di svolgimento delle proprie attività; e) presenza di almeno due operatori formati ai corsi antincendio ogniqualvolta si realizzino nell ambito della presente convenzione manifestazioni di pubblico spettacolo; f) limitazione, in occasione di svolgimento delle iniziative, dell accesso ai locali ad un numero adeguato di partecipanti, in base alla capacità ricettiva indicata sul provvedimento di autorizzazione, ai sensi delle vigenti norme in materia di sorveglianza igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi ed infortuni, con l assunzione di ogni eventuale responsabilità per incendi e danni conseguenti al sovraffollamento; g) una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei partecipanti alle attività che si svolgono nei locali, evitando attività che possano arrecare danno o molestia ai partecipanti stessi o agli utenti degli altri servizi presenti nel centro civico; h) segnalazione, anche verbale, agli agenti di polizia municipale di fatti, comportamenti ed omissioni che possono configurare una violazione alle leggi ed ai regolamenti comunali; i) effettuazione delle operazioni periodiche di conduzione, controllo e verifica degli impianti;
4 j) pulizia di TUTTI i locali che costituiscono il centro civico e manutenzione in perfetto stato dell area esterna ad esso riferita. Nell ambito delle attività svolte in collaborazione con l Associazione e meglio identificate in premessa ed al precedente art. 2, gli adempimenti di cui alle lett. f), g), h), i) e j) sono a carico di entrambi i soggetti (Coop. ed Associazione). Nel caso in cui la scadenza della convenzione stipulata tra Comune e Coop. Sociale AISLING a r.l. ONLUS per la concessione in comodato gratuito alla stessa dei locali del Centro Civico avvenga prima del 31/12/2012 (Art. 8: La presente convenzione ha decorrenza dal 01 gennaio 2012 e scadenza nel 2012, fino alla conclusione dei progetti KALEIDOS e I FILI D ARIANNA e, comunque, fino a diverso affidamento degli stessi da parte dell ASP Rossi Sidoli, a cui è stata conferita la gestione dell attuazione dei progetti relativi al Piano di Zona Socio Sanitario a seguito degli accordi intercorsi nell ambito del Comitato di Distretto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012) le condizioni e gli impegni a carico dell Associazione Obiettivo Storia di cui all art. 3 della presente convenzione potranno essere oggetto di modifiche ed integrazioni da parte dell Amministrazione Comunale, che dovranno essere concordate e contenute in apposite appendici convenzionali. Art. 6 Resta in carico all Amministrazione Comunale la gestione della sicurezza relativa alla struttura, agli impianti tecnologici, ai mezzi antincendio e l organizzazione della gestione delle emergenze, con particolare riguardo alla valutazione del rischio incendio e alla redazione del Piano di gestione delle emergenze, così come previsto dal D.M. 10/3/1998. L Amministrazione, ai sensi dell art. 7 del D.lgs 626/94 e succ. mod., si incarica di informare l Associazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti presso cui l Associazione è chiamata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate. L Associazione si impegna a divulgare tali informazioni in maniera completa ed appropriata ai propri operatori. Il Comune e l Associazione si impegnano a cooperare nell attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull attività lavorativa in oggetto e a coordinare i propri interventi in merito. L Associazone deve osservare le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nell utilizzo degli spazi e delle strutture concesse in uso. Art. 7 Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Qualora si verificassero, da parte dell Associazione, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi convenzionali, l Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra 30,00 e 50,00 per ogni giorno di ritardo e/o inadempimento, fatti comunque salvi i diritti al risarcimento dell eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni della convenzione. Art. 8 Il Comune ha la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione in tutti i casi di inadempimento da parte dell Associazione degli obblighi convenzionali, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile ed in particolare in caso di gravi violazioni degli obblighi convenzionali non eliminate dall Associazione, anche a seguito di diffide formali ad adempiere. In caso di cessazione o scioglimento dell Associazione la presente convenzione s intende risolta di fatto. Art. 9 La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2012.
5 Art. 10 La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 10, parte seconda e art. 1 tabella allegata al DPR 13/1986, con onere a carico della parte interessata alla registrazione. L imposta di bollo è esente ai sensi dell art. 17 del D. Lgs. n. 460 del Art. 11 La risoluzione delle controversie inerenti l esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 41 è devoluta alla competenza del Foro di Parma. p. il Comune di Fornovo di Taro p. la Cooperativa AISLING p. l Associazione OBIETTIVO STORIA Il Responsabile del Settore Il Legale Rappresentante Il Presidente Servizi all Utenza Dott.ssa Anna Chiara Gandi Nicola Marchini Marzia Santini
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