COMUNE DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al valor militare per attività partigiana

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1 Comune di Ascoli Piceno Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni COMUNE DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al valor militare per attività partigiana REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23 gennaio 2013 pubblicato all Albo Pretorio on line del Comune dal 24/01/2013 al 08/02/2013 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 11/02/2013 al 26/02/2013 ai sensi dell art. 50, comma 6, dello Statuto comunale.

2 SOMMARIO Articolo 1 Sistema integrato sui controlli interni Articolo 2 Finalità Articolo 3 Controllo di regolarità amministrativa e contabile Articolo 4 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile Articolo 5 Controllo di regolarità amministrativa successivo Art. 6 - Metodologia del controllo successivo Art. 7- Controllo strategico Art. 8 - Controllo di gestione Articolo 9 - Controllo degli equilibri finanziari Articolo 10 Ambito di applicazione Articolo 11 Fasi del controllo Articolo 12 Esito negativo Articolo 13- Principi del controllo sulle partecipate Articolo 14 - Il controllo sulla qualità dei servizi erogati Articolo 15 Regolamento di contabilità Articolo 16 Comunicazioni Articolo 17 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

3 Articolo 1 Sistema integrato sui controlli interni Il presente Regolamento disciplina l organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell articolo 3 del decreto legge 174/2012 convertito con modificazioni nella legge 213/2012. Articolo 2 Finalità Il sistema integrato dei controlli interni è articolato come segue: a) controllo di regolarità amministrativa e contabile b) controllo strategico c) controllo di gestione d) controllo degli equilibri finanziari e) controllo sulle società partecipate non quotate f) controllo della qualità dei servizi Esso è diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, del D. Lgs. n.267/2000, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Articolo 3 Controllo di regolarità amministrativa e contabile 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo. 2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell atto che vanno dall iniziativa all integrativa dell efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione. 3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l ultima parte dell integrazione dell efficacia, di norma, la pubblicazione. Articolo 4 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile 1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio di parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. 2. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

4 Se questi rileva non esservi riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio, ne dà atto e non rilascia il parere. 3. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Articolo 5 Controllo di regolarità amministrativa successivo 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: a) Monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari; b) Sollecitare l esercizio del potere di autotutela del responsabile del servizio, se vengono ravvisati vizi; c) Migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l imparzialità costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente; d) Stabilire procedure omogenee e standardizzate per l adozione di atti dello stesso tipo; e) Coordinare i singoli servizi per l impostazione e l aggiornamento delle procedure. 2. Il controllo successivo è improntato ai seguenti principi: a) Indipendenza: il responsabile e gli addetti all attività devono essere indipendenti dalle attività verificate; b) Imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i settori dell ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente; c) Tempestività: l attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive; d) Condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate in primo luogo a scopo collaborativo; e) Standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standard predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente. 3. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione. Esso viene svolto sotto la direzione del Segretario Generale, avvalendosi del Servizio Pianificazione e Controllo strategico e di altri eventuali servizi comunali. 4. Il Segretario può affidare l istruttoria di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche a dipendenti comunali di qualifica adeguata, non coinvolti nell atto sottoposto a controllo. Qualora al Segretario Generale siano stati assegnati, secondo le norme del D.Lgs. 267/2000 compiti gestionali, a svolgere il controllo su questi specifici atti è incaricato altro dirigente. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze. 5. Sono oggetto di controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Art. 6 - Metodologia del controllo successivo 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standard di riferimento. 2. Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

5 a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; b) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; d) Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne. 3. Per lo svolgimento dell attività di controllo, il Segretario Generale, sentiti i responsabili di servizio e la Giunta Comunale, stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, prevedendo il controllo di almeno il 5 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti. L attività di controllo è normalmente svolta con cadenza quadrimestrale. 4. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale anche a mezzo di procedure informatiche. 5. L esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua il controllo anche agli atti dell intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto, gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta. 6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standard predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento. 7. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione quadrimestrale e di una annuale. 8. Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e all O.I.V. come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio comunale. La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta subito al competente responsabile al momento del loro rilievo, per consentire eventuali azioni correttive. Art. 7- Controllo strategico 1. Il controllo strategico esamina l andamento della gestione dell Ente. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti delle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli aspetti economico-finanziari, l efficienza nell impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici. 2. L attività di Controllo Strategico è attuata dal Servizio Pianificazione e Controllo strategico sotto la direzione del Segretario Generale. Essa elabora rapporti semestrali da sottoporre alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. 3.Le risultanze del controllo strategico saranno utilizzate anche per la valutazione e la premialità dei dirigenti e/o delle P.O. da parte dell Organismo Indipendente di Valutazione. Art. 8 - Controllo di gestione 1. Il controllo di gestione è diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

6 3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell ente ed è svolto con una cadenza semestrale. 4. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi dell ente. 7. Al Controllo di Gestione provvede il Segretario Generale (Servizio Controllo di Gestione) con la collaborazione del Settore Finanziario. La verifica sull andamento della gestione si svolge con cadenza almeno semestrale. 8. Entro 10 giorni dalla chiusura della verifica il Segretario Generale trasmette il referto ai dirigenti e/o responsabili di servizio, al Sindaco e all O.I.V. 9. Al termine dell esercizio il Segretario Generale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale della Corte dei Conti. Articolo 9 - Controllo degli equilibri finanziari 1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari. 2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario mediante la vigilanza dell organo di revisione. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio finanziario formalizza l attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. 3. Nell esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell Interno. 4. Partecipano all attività di controllo l organo di revisione, il segretario comunale, la giunta e, qualora richiesti dal responsabile del servizio finanziario, i responsabili di servizio. Articolo 10 Ambito di applicazione 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del D. Lgs. 267/2000. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui: a. equilibrio tra entrate e spese complessive; b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti; c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale; d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

7 3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell ente in relazione all andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni. Articolo 11 Fasi del controllo 1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell articolo 223 del D.Lgs.267/2000, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari. 2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall organo di revisione. 3. Il Segretario Generale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa sono trasmessi al Segretario Generale, ai Dirigenti e/o ai Responsabili di servizio ed alla Giunta comunale. Articolo 12 Esito negativo Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall articolo 153 comma 6 del D. Lgs. 267/2000. Articolo 13- Principi del controllo sulle partecipate 1. Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. 2. Per le finalità di controllo previste al precedente comma, l ente definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l ente effettua il monitoraggio periodico sull andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 4. Il controllo sulle società partecipate non quotate è effettuato dal Dirigente del servizio finanziario attraverso la struttura organizzativa preposta. Il Segretario Generale accerta che il controllo sulle partecipate venga effettuato secondo le modalità previste nel presente articolo. 5. Le risultanze di questa forma di controllo sono riassunte in rapporti semestrali e trasmesse al Segretario Generale. 6. Degli esiti del controllo sulle partecipate si tiene conto anche ai fini della redazione del referto del controllo strategico. Articolo 14 - Il controllo sulla qualità dei servizi erogati 1. Il controllo della qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

8 2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni l ente si avvarrà di apposite metodologie sia indirette che dirette utilizzate per la valutazione della customer satisfaction. 3. Il controllo sulla qualità dei servizi è coordinato dal Segretario Generale attraverso gli uffici preposti e le sue risultanze concorrono alla redazione del referto del controllo strategico. 4. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa dell Ente. Articolo 15 Regolamento di contabilità Le norme del presente regolamento che disciplinano i controlli di gestione, strategico, degli equilibri finanziari, delle società partecipate non quotate sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi degli articoli 196, 147-ter, 147-quinquies comma 6 del TUEL. Articolo 16 Comunicazioni Ai sensi dell articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012, a cura del Segretario Generale, copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Articolo 17 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità 1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione. 2. Le norme disciplinanti il controllo strategico, controllo sulle società partecipate non quotate, controllo sulla qualità dei servizi trovano applicazione secondo l ordine temporale di cui agli articoli 147, 147-ter e 147-quater del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso. 4. Ai fini dell accessibilità totale di cui all articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

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