COMUNE DI MELDOLA REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUL TERRITORIO COMUNALE

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1 COMUNE DI MELDOLA REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUL TERRITORIO COMUNALE Progettista : Responsabile Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio: Arch. Vittorio Foschi

2 - L Amministrazione Comunale di Meldola, preso atto che l energia prodotta da impianti fotovoltaici può essere utilizzata per l autoconsumo ovvero può essere venduta attraverso l immissione nella rete. Considerato che : - La legge quadro di riferimento è costituita dal D. Lgs 387 del Attuazione della direttiva2001/77/ce relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità. - che la Regione Emilia Romagna ha approvato con la L.R. n 26 del la Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia. - La Provincia di Forlì-Cesena al fine di definire a livello provinciale le procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici, in accordo con la Regione Emilia Romagna ed in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. 387/03 sopramenzionato, ha definito procedure autorizzative per l installazione degli impianti fotovoltaici individuando le competenze della Provincia di Forlì-Cesena e dei Comuni ; - da quanto si rileva, le procedure autorizzative sono le seguenti: Per impianti superiori a 1 MW : necessario lo screening ambientale (in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs.152/06 e L.R. 9/99 in materia di Valutazione di Impatto ambientale), con rilascio di Autorizzazione Unica a cura e da parte della Provincia di Forlì-Cesena attraverso la procedura della Conferenza dei Servizi con la presenza anche dei Comuni interessati per l espressione delle proprie valutazioni. Per impianti da 20 KW a 1MW: se l impianto è situato in zone per cui necessita più di una autorizzazione (come ad es. in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/02, in zone Sic /Zps, ecc..) il rilascio dell atto autorizzatorio avviene a cura e da parte della Provincia con l Autorizzazione Unica attraverso la Conferenza dei Servizi con la partecipazione anche dei Comuni interessati. Se l impianto è situato in zone in cui non necessitano ulteriori autorizzazioni, la competenza al rilascio è del Comune attraverso il Permesso di Costruire Convenzionato. rilasciato ai sensi della Legislazione vigente. Per impianti fino a 20 KW: Si applica la disciplina della Comunicazione di Inizio Attività, (L.73/02),fermo restando comunque l obbligo di acquisizione delle eventuali autorizzazioni e pareri necessari ( come ad es. nel caso di interventi in aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/02, in zone Sic /Zps, ecc..) per cui è necessaria l Autorizzazione Unica rilasciata dalla Amministrazione Provinciale di FC. - il D. Lgs. 387/03 sopramenzionato all art. 12 comma 3 stabilisce che: La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla la Provincia di Forlì - Cesena entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. - il D.Lgs 387/03, al comma 4 stabilisce che l autorizzazione rilasciata di cui al comma 3 sopracitato, deve contenere l obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell impianto,con il rilascio di eventuale fideiussione a garanzia della corretta rimessa in pristino dello stato dei luoghi; - 1 -

3 - il D.Lgs 387/03, al comma 5, stabilisce inoltre che per gli impianti inferiori a 20 Kw, nel caso non sia richiesta più di una autorizzazione per il rilascio dell atto di assenso, è sufficiente una Denuncia di Inizio Attività, Vista la Sentenza della Corte Costituzionale N 119 del in merito ai titoli edlizi con cui si specificano anche le procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici; CRITERI LOCALIZZATIVI E PROGETTUALI PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, si indica di localizzare prioritariamente gli impianti nelle zone urbanizzate o urbanizzabili, sfruttando le aree di pertinenza degli immobili, le superfici di copertura degli edifici, le pensiline e qualunque altro manufatto idoneo a costituirne sostegno. Una volta raggiunto l obiettivo per il fotovoltaico fissato dal Piano Energetico Regionale, esclusi quegli impianti con procedure in corso alla data di approvazione del Piano stesso, nella realizzazione di nuovi impianti nel territorio rurale, non si può di norma superare la soglia di mq di suolo complessivamente interessato, per gli impianti fotovoltaici installati a terra. Nel territorio rurale, inoltre, non si possono di norma superare le soglie di seguito specificate per singolo impianto: - 4,5 MWe per gli impianti ad energia idroelettrica; - 3 MWe per gli impianti ad energia eolica; - 1,5 MWe per tutti gli altri tipi di impianto; Il Comune di Meldola può stabilire soglie dimensionali inferiori o può autorizzare impianti di dimensioni maggiori solo previa approvazione attraverso Delibera di Consiglio Comunale. Sono considerate sempre ammissibili, fatte salve le necessità di autorizzazioni o valutazioni prescritte dalla normativa vigente, le seguenti tipologie di impianti: micro-impianti di tipo stand-alone per l alimentazione sul posto di dispositivi o impianti ubicati in zone non raggiunte da infrastrutture elettriche di rete; impianti fotovoltaici architettonicamente integrati o parzialmente integrati. In territorio rurale si ammette preferenzialmente la produzione e la cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche come attività agricola ordinariamente esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati. Il Comune di Meldola subordinerà l attuazione di interventi di trasformazione (con particolare riferimento agli ambiti di nuovo insediamento o da riqualificare) al fatto che sia presente o si realizzi una dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento. Per valutare la sostenibilità ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,in sede di procedura per il rilascio dell autorizzazione unica la Provincia può richiedere quale integrazione la previsione di opere di mitigazione ambientale e di inserimento paesaggistico. - L articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) aveva stabilito che La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. - L articolo 2-quater, comma 11, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha integrato la citata norma aggiungendo, dopo le parole energia elettrica, quelle e calorica e dopo fonti rinnovabili agroforestali, le parole e fotovoltaiche

4 - L articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha sostituito il citato comma 423, riformulandolo come segue: Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. - E quindi stato stabilito univocamente che la produzione di energia attraverso il fotovoltaico costituisce attività agricola con la clausola di essere connessa, cioè non può essere prevalente, diversamente è considerata attività industriale. Preso atto che la Circolare dell Agenzia delle Entrate n 32/E del 6/7/2009 che, per l individuazione di ciò che è da intendersi come attività connessa, richiamando la nota prot del 27/7/2008 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, riporta quanto segue: La produzione di energia da fonte fotovoltaica, a differenza di quella derivante da fonti agroforestali, non richiede l utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti (pannelli fotovoltaici) in grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica. Si tratta, dunque, di un attività connessa atipica in quanto il suo svolgimento non richiede all imprenditore agricolo l impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo. Tale produzione prescinde, infatti, dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall allevamento di animali; ciò nonostante, trattandosi di attività agricola connessa presuppone, comunque, un collegamento con l attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario. In particolare, i terreni, di proprietà dell imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso Comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti. Per rispettare la ratio della disposizione si rende, inoltre, necessario individuare specifici criteri di connessione con l attività agricola che consentano di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l attività agricola stessa. Al riguardo, il Ministero per le politiche agricole e forestali, ha indicato i requisiti necessari per poter qualificare la produzione in parola come produttiva di reddito agrario, tenendo anche conto delle finalità ambientali che il legislatore ha inteso perseguire con la disciplina in esame. In sintesi, sulla base delle indicazioni fornite dal predetto Ministero: 1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all attività agricola; 2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti. b) il volume d affari derivante dell attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l attività agricola. Relativamente ai limiti di potenza previsti, si è utilizzato il parametro di 200 KW in considerazione del fatto che l articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 244/

5 ha esteso lo scambio sul posto a tutti gli impianti con potenza nominale media annua non superiore al predetto limite; per quanto riguarda il limite di 1 MW si fa riferimento all articolo 2, commi 144 e 145 della legge 244/2007 che sancisce detto limite come riferimento della produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili. In altri termini, alla luce delle suddette indicazioni, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata. Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore a 200 KW, l energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti richiamati alle lettere a), b) e c). Si osserva che i requisiti richiesti, sono stati individuati tenendo conto, comunque, della necessità che esista un legame tra la produzione di energia ed il fondo. In particolare, nel caso di produzione di energia fotovoltaica che eccede il limite dei 200 KW, il requisito di cui alla lettera a) richiede l integrazione degli impianti fotovoltaici con le strutture esistenti sul fondo (es. capannoni, strutture per ricovero animali o attrezzature, serre ecc.); il requisito di cui alla lettera b) richiede lo svolgimento effettivo di attività agricole da cui derivi un volume d affari superiore a quello derivante dalla produzione di energia eccedente il predetto limite; il requisito di cui alla lettera c) richiede che l imprenditore agricolo, per ogni 10 KW di potenza installata in eccesso rispetto alla franchigia, dimostri di coltivare 1 ettaro di terreno. Il reddito derivante dalla produzione e vendita dell energia tramite impianti che eccedono i limiti prima illustrati, invece, costituisce per la parte eccedente reddito d impresa e sarà determinato secondo le regole ordinarie di tale categoria di reddito, contrapponendo i relativi costi e ricavi. - Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione E.R. stabilisce la possibilità di integrare il reddito agricolo strettamente connesso alla produzione vegetali e animali con fonti collagate alla fornitura di servizi turistici sociali e ambientali nonché con la produzione di bioenergie (alle quali appartiene il fotovoltaico). - Al fine di poter valutare l incidenza sul territorio dell installazione dei pannelli per la produzione di energia è necessario fare presente che, in linea generale, si può considerare che per la produzione di 1 Kw sono necessari indicativamente 10 mq. di pannelli fotovoltaici e che la superficie investita, nel caso di pannelli posti a terra, in considerazione della necessità di garantire il massimo soleggiamento e in considerazione delle opere accessorie necessarie, possa essere quantificabile di norma nella misura di 2,1 / 2,5 volte la superficie a pannelli; pertanto si può ragionevolmente valutare che per la produzione di 200 KW siano necessari mq. di pannelli su un area investita dall impianto di circa mq., mentre per la produzione di 1 MW siano necessari mq. di superficie a pannelli su un area di circa 2,1 /2,5 ettari di terreno; - che la realizzazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici può avvenire con tre distinte modalità classificate in integrate, parzialmente integrate e non intergrate dal D.M , in funzione del grado di integrazione dei pannelli all organismo edilizio; - nel caso il progetto di impianto ricada anche parzialmente all interno del sistema delle aree naturali protette (Sic e ZPS) deve essere sempre assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza provinciale; Il Presente Regolamento viene redatto in quanto gli strumenti di pianificazione comunale mal contemplano la fattispecie dell installazione degli impianti fotovoltaici, e che pertanto, nelle more di procedere ad una pianificazione organica ed amministrativamente aggiornata degli impianti attraverso il PSC, il RUE ed il POC in corso di variazione ed ottimizzazione, risulta necessario stabilire criteri regolamen- tari di riferimento per regolamentarne l installazione sul territorio comunale al fine di dare risposta alle istanze che ne frattempo pervengono, fatte - 4 -

6 salve in ogni caso diverse dispo- sizioni normative sovra comunali, visto il D.Lgs 115/2008, e fermo restando ogni altro obbligo e adempimento in relazione a specifiche normative tecniche (D.M , n 37), alle norme in materia di valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 9/99 e s.m. e D.Lgs. 152/06 e s.m.), vincoli di cui al D.Lgs. 42/04 (Codice dei Beni Culturali), procedure, autorizzazioni, pareri, nulla-osta di ogni altro Ufficio o Ente competente; Rilevato che a livello urbanistico nel Territorio Comunale gli interventi possono essere così suddivisi: - Nelle Zone residenziali, prevalentemente residenziali o zone turistico - ricettive (zonea, B, C,, ecc..) la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia fotovoltaica si ritiene sia sempre consentibile sugli edifici, per autoconsumo. con la modalità integrata o parzialmente integrata, mentre NON si ritiene assentibile con la modalità non integrata e/o a terra. Da 0 a 20 KW, con tecnologie aderenti o integrate nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componentinon modificano la sagoma degli edifici stessi,di superficie non superiore a quella del tetto e se non vi sono ulteriori autorizzazioni da richiedere, è sufficiente una Comunicazione di Inizio Attività,(C.I.A.) ai sensi della L.73/2010. Da 21 a 200Kw, su edifici esistenti e sulle loro pertinenze,(al di fuori della Zona A Centro Storico),, è necessario il Permesso di Costruire Convenzionato. N.B.(Per quanto riguarda le zone sottoposte a vincolo ambientale - centro storico, arenile, ecc..- resta fermo l obbligo di legge di acquisizione del parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali) e impianti superiori al Mw,le opere sono soggette ad Autorizzazione Unica di competenza della Amministrazione Provinciale di Forlì- Cesena. - Nelle Zone artigianali e industriali si ritengono sempre ammissibili gli impianti fotovoltaici, (sia sugli edifici che a terra). Qualora non vi siano ulteriori autorizzazioni da richiedere (e pertanto la competenza è del Comune), per impianti fino a 20 KW, è sufficiente una Denuncia di Inizio Attività, mentre per potenze da 21 KW a 1 MW è necessario il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato. Per impianti superiori a 1 MW è necessario lo screening ambientale e sono soggetti ad Autorizzazione Unica di competenza della Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena. N.B.(Per quanto riguarda le zone sottoposte a vincolo ambientale - centro storico, arenile, ecc..- resta fermo l obbligo di legge di acquisizione del parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali) e impianti superiori al Mw le opere sono soggette ad Autorizzazione Unica di competenza della Amministrazione Provinciale di Forlì- Cesena. - Per quanto riguarda le Zone Agricole: - stante l utilizzo a fini agricoli prescritto dal PRG per tali zone; Il comma 7 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 articolo 14. Conseguentemente il Comune di Meldola, nel riconoscere l'importanza strategica della produzione di energia elettrica da fonti pulite e rinnovabili, si pone la finalità di favorire l'installazione degli impianti a terra di tipo fotovoltaico nel territorio rurale, fermo restando quanto riportato all art.4 e successivi delle presenti linee guida. Oggetto e ambito di applicazione - 5 -

7 Le presenti linee guide disciplinano il corretto insediamento di impianti di cui al fine di accelerare e di semplificare l'iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dei medesimi. Le stesse non si applicano agli impianti fotovoltaici a terra con potenza <20Kwp, e agli impianti di cui al comma 3 art. 11 del D. Lgs. 115/2008. Sono fatte salve in ogni caso le norme vigenti in materia di impatto ambientale e di valutazione di incidenza. Ai fini delle presenti linee guida si intende per: territorio rurale: l'insieme delle aree classificate come cita la L.R. 20/2000 come l'insieme delle aree non urbanizzate e quindi aree agricole, aree rurali di pregio, corridoi ecologici, aree rurali di rischio, isole della produzione; ecct... impianto fotovoltaico a terra: impianto tecnologico ancorato al suolo, costituito dall'insieme di dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dei moduli fotovoltaici ed opere connesse e di collegamento alla rete. La realizzazione degli impianti deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili e assicurare la compatibilità con la continuità delle attività agricole ed un basso rapporto tra superficie occupata dalle strutture di supporto e l area asservita all intervento. A tal fine si riportano di seguito gli elementi per il corretto insediamento degli stessi: Impianti fotovoltaici 1.La superficie interessata dall intervento deve essere delimitata da schermature verdi da realizzare secondo le indicazioni riportate nel presente Regolamento. 2.Tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde. 3.Le eventuali recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica plastificata di colore verde, a maglia larga posta a 25 cm. da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna. Le stesse dovranno avere altezza massima di 2,00 metri e non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti. 4.La distanza minima dai confini di proprietà delle opere costituenti l'impianto fotovoltaico non deve essere inferiore a ml. 5,00. 5.La distanza minima dai confini stradali delle opere costituenti l impianto stesso, comprese le eventuali recinzioni, dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione. In ogni caso dovrà essere acquisto il parere favorevole dell'ente gestore della strada. 6.Deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora necessaria la nuova viabilità di accesso prevista deve rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti, in particolare deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo. 7.La superficie non occupata dall'impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo. 8.Non deve essere modificato in maniera sostanziale l'andamento del terreno preesistente. 9.Tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere, per quanto tecnicamente possibile, interrati. 10.La struttura portante dei moduli fotovoltaici deve essere del tipo a traliccio con sostegni puntiformi priva di tamponatura e colorata con le tonalità delle terre. Tale struttura dovrà preferibilmente essere infissa nel terreno senza fondazioni. Ai sensi dell'art. 12 comma 4, del D. Lgs. 387/2003, il soggetto esercente è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Pertanto alla cessazione delle attività del medesimo, pena la riscossione da parte dell Ente dell intera somma garantita con la polizza fideiussoria, il proponente deve: - 6 -

8 1.comunicare al Comune di Meldola, entro 30 giorni, la data di definitiva cessazione delle attività; 2.inoltrare al Comune, non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio; 3.ripristinare lo stato dei luoghi all'uso agricolo. La completa dismissione dell impianto dovrà avvenire comunque entro l anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell attività dell impianto medesimo e, in ogni caso, quando l'impianto rimane inattivo per un periodo superiore a 12 mesi; 4.comunicare con cadenza annuale lo stato di attivazione dell'impianto. Garanzie fidejussorie 1. A garanzia dell impegno di dismissione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell inizio dei lavori, il titolare dell impianto dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Meldola, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 3 anni. La fidejussione è vincolata per tutta la durata dell'attività e finalizzata esclusivamente alla rimessa in pristino dell area da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'inizio dei lavori è condizionato al perfezionamento del Convenzione e della relativa fideiussione ; la fidejussione è vincolata per tutta la durata dell'attività e finalizzata esclusivamente alla rimessa in pristino dell area da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'inizio dei lavori è condizionato al perfezionamento del contratto fideiussorio per un importo da quantificarsi come di seguito specificato: Impianti fotovoltaici 200 per ogni Kwp per impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato; 100 /Kwp per gli altri casi. Qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo dei lavori per la dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato. Documentazione da allegare alla domanda La documentazione da allegare all'istanza, oltre a quella prevista dalla vigente normativa in materia edilizia, dovrà contenere quanto segue: certificazione relativa all'assetto territoriale rilasciata dal Comune di Meldola attestante la conformità alla normativa urbanistica vigente; progetto di dismissione dell impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi con allegato il computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell'impianto, per lo smaltimento dei materiali di risulta e per il ripristino dell area all'uso agricolo, su cui verrà calcolata la fideiussione ; progetto di schermatura dell'impianto redatto secondo le indicazioni del presente regolamento; progetto dell'impianto di allaccio alla rete elettrica; analisi del bacino visuale corredato dei seguenti elaborati: carte della visibilità, ovvero planimetrie ad ampia scala, dove vengono evidenziate le aree da cui l impianto risulta visibile e i relativi punti sensibili; documentazione fotografica relativa allo stato di fatto e foto inserimenti dell'impianto da punti di vista significativi; - 7 -

9 sezioni ambientali relative ad ambiti significativi nell intorno dell intervento; planimetria di insieme della zona con indicati gli eventuali altri impianti autorizzati ed in itinere, al fine di valutare la cumulabilità degli impatti visivi; atto di impegno al perfezionamento dei contratti fideiussori a garanzia del ripristino dei luoghi e dell'attecchimento della schermatura verde prima dell'inizio dei lavori; documentazione a dimostrazione dell'inesistenza, nell'area interessata, di produzioni agro alimentari. MODALITA DI SCHERMATURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON ELEMENTI VEGETALI FASCIA TAMPONE A BOSCHETTO Per la schermatura degli impianti fotovoltaici di cui alle presenti linee guida si riportano di seguito le indicazioni relative alla realizzazione di un opportuna fascia tampone da posizionare sul perimetro dell area interessata dall intervento e, nel caso in cui sia prevista la recinzione, all esterno della recinzione stessa. Tale fascia deve essere discontinua (interrotta e sfalsata su due o più file ogni 10 ml). - Si suggerisce un possibile schema di fascia tampone (larghezza minima ml 3): Schema tipo fascia tampone - Essenze arboree/arbustive suggerite per la fascia tampone (per 10 ml di schermatura): n.3 Alberi di terza grandezza h (altezza) a maturità < 8 ml) 1 pianta ogni 3 m; n.20 Arbusti Sempreverdi/Caducifoglie. Le dimensioni, l altezza e la densità della fascia tampone devono essere definite sulla base della compatibilità tra le diverse funzioni delle zone che devono essere separate. In ogni caso le essenze utilizzate devono raggiungere, al momento della messa a dimora, un altezza minima di ml 1,5. Gli arbusti devono essere prevalentemente sempreverdi, per garantire un adeguata copertura visiva dall esterno; devono poi venire alternati a quelli a foglia caduca, in maniera sempre più rada, cercando di creare un effetto il più naturale possibile. MODALITA DI SCHERMATURA DI IMPIANTI DI SUPERFICIE RADIANTE > 5000 mq Nel caso di impianti con superficie radiante superiore a 5000 mq, al fine di interrompere la stesa dei relativi moduli, oltre alla totale schermatura perimetrale, vanno previste ulteriori fasce tampone intermedie, in ogni caso la fascia tampone sia perimetrale che intermedia dovrà avere un andamento il più possibile naturale. Considerato che la produzione di energia fotovoltaica nelle zone agricole è da considerarsi attivitàagricola qualora risulti connessa all attività agricola dell azienda condotta dall imprenditore agricolo professionale, con riferimento a quanto stabilito nella propria circolare 32/E del 6/7/2009 dalla Agenzia delle Entrate che richiama la nota prot del 27/7/2008 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali; - considerato che il D.Lgs. 387/03 e s.m. all art. 12, co. 7 stabilisce che gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell ubicazione si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale; - in linea con quanto sopra riportato, al fine di incentivare la produzione di energia fotovoltaica e nel contempo garantire l uso a fini agricoli dei suoli, agevolare e dare sostegno al settore primario inteso anche come valore produttivo e culturale del territorio; - si stabilisce quanto segue: - è sempre consentita la produzione di energia fotovoltaica derivante da impianti con integrazione architettonica o da impianti integrati, come definiti dall articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su edifici esistenti o da realizzare; - possono essere installati impianti fotovoltaici sugli edifici nelle sole forme di integrato e parzialmente integrato, con espressa esclusione della forma non integrato ; - 8 -

10 - gli impianti a terra fino a 20 Kw sono sempre ammessi, ed è sufficiente una Comunicazione di Inizio Attività,(C.I.A.) ai sensi della L.73/ gli impianti a terra fino a 200 Kw sono sempre consentiti su terreni di aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP) anche se il fondo è di dimensioni inferiori a 5 ettari, è necessario il Permesso di Costruire Convenzionato. - gli impianti a terra fino a 200 Kw sono consentiti anche su terreni non facenti capo ad una azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo professionale purchè il fondo sia di superficie comunque non inferiore a 5 ettari, è necessario il Permesso di Costruire Convenzionato. - gli impianti con potenza superiore a 200 Kw ed inferiori al Mw. possono essere installati solo su terreni facenti parte di aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali singoli o associati, limitando comunque ad una superficie non superiore al 10% del fondo dell azienda/e agricola/e l area complessiva investita dall impianto, fermo restando che la proprietà deve rimanere dell imprenditore agricolo professionale e l area complessiva interessata dall impianto di produzione di energia deve comunque essere limitata a non più di cinque ettari, è necessario il Permesso di Costruire Convenzionato. - il soggetto proponente (o responsabile) della richiesta di installazione può anche non essere imprenditore agricolo professionale purché abbia la disponibilità dei terreni ma i terreni investiti rimangano in proprietà dell azienda agricola condotta da imprenditori agricoli professionali e vi sia l esplicito assenso degli stessi con la sottoscrizione congiunta della richiesta e del progetto o con altra modalità idonea; - il Permesso di Costruire Convenzionato che autorizza la realizzazione dell impianto fotovoltaico può contenere prescrizioni finalizzate a mitigare e armonizzare l impatto dell intervento sul territorio; N.B.(Per quanto riguarda le zone sottoposte a vincolo ambientale - centro storico, arenile, ecc..- resta fermo l obbligo di legge di acquisizione del parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali) e impianti superiori al Mw.le opere sono soggette ad Autorizzazione Unica di competenza della Amministrazione Provinciale di Forlì- Cesena. Disposizioni finali : Vista la Sentenza della Corte Costituzionale N 119 del in merito ai titoli edlizi con cui si specificano anche le procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici; - il D.Lgs 387/03, al comma 1 stabilisce altresì che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio degli stessi impianti, autorizzate dalla provincia attraverso l Autorizzazione Unica, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti; - che l area su cui si prevede l installazione degli impianti deve essere compatibile con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ; - che l installazione degli impianti deve rispettare il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico vigente e/o adottato in ordine a tutti gli aspetti in esso contenuti, e con particolare riferimento a quanto stabilito per le zone di cui agli articoli Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico ; - il D.Lgs 387/03, al comma 1 stabilisce altresì che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio degli stessi impianti, autorizzate dalla provincia attraverso l Autorizzazione Unica, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti; - che l area su cui si prevede l installazione degli impianti deve essere compatibile con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ; - che l installazione degli impianti deve rispettare il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico vigente e/o adottato in ordine a tutti gli aspetti in esso contenuti, e con particolare riferimento a quanto stabilito per le zone di cui agli articoli Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico ; - 9 -

11 Vanno comunque rispettati i seguenti parametri Urbanistico Edilizi : che l area su cui si prevede l installazione degli impianti deve essere comunque compatibile con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; -che l installazione degli impianti deve rispettare il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico vigente e/o adottato in ordine a tutti gli aspetti in esso contenuti, con particolare riferimento a quanto stabilito per le zone di cui agli articoli 3,4,5,6 delle NTA del Piano stesso e ai tiranti idrici di riferimento; - che gli impianti fotovoltaici a terra non sono realizzabili nelle aree del bacino fluviale ; - che per gli impianti per i quali è competente il Comune al rilascio dell atto abilitativo (e pertanto nel caso non vi siano ulteriori autorizzazioni da richiedere) si prevede il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato, rilasciato ai sensi della Legislazione vigente, per gli impianti di potenza superiore a 20 Kw, mentre per impianti di potenza inferiore è sufficiente la Comunicazione di Inizio Attività, dando atto che per gli altri casi la competenza è della Provincia di Forli / Cesena attraverso il rilascio dell Autorizzazione Unica ai sensi dell art. 12 co. 3 del D.Lgs 387/03; - che il Permesso di Costruire Convenzionato, rilasciato ai sensi della Legislazione vigente, che autorizza la realizzazione dell impianto fotovoltaico debba contenere prescrizioni finalizzate a mitigare e armonizzare l impatto dell intervento sul territorio ed il rilascio di congrua fideiussione bancaria e/o assicurativa per il corretto ripristino delle aree soggette ad intervento alla dismissione ed alla scadenza dei titoli edilizi sull impianto fotovoltaico; - che l atto autorizzatorio e la relativa convenzione deve contenere l obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell impianto - che il presente regolamento verrà inserito nel R.U.E. del Comune di Meldola. - che lo schema di Convenzione da allegare al Permesso di costruire Convenzionato sia da redigersi secondo lo schema di cui all Allegato A del presente Regolamento

12 ALLEGATO A SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA DA INSEDIARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MELDOLA L anno duemila, del giorno del mese, avanti a me... sono comparsi: presso, Sig. nella sua qualità di.. di con sede in.. Via n... P. IVA. (in seguito denominata Autorizzato); Comune di Meldola (FC) (cod. fisc. n.), in persona del Dirigente Area,. (cod. fisc. n..), nato/a a.. il. e domiciliata per la carica presso la residenza comunale, via... autorizzato alla firma del presente atto con delibera.. del (in seguito denominato Comune); - Art. 1 comma 1 bis Legge 241/ Art. 12 D. Lgs 387/ Art. 5 comma 7 D.M. 19/02/2007; - L. 23/07/2009 n. 99 VISTI PREMESSO CHE - la legislazione nazionale ed in particolar modo la legge 09/01/1991 n. 10, contenente la norme per l attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia; - con disposizioni comunitarie ed in particolar modo con la direttiva 2001/77/CE, attuata con D. Lgs n. 387/2003, viene promossa la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità; - il D. 19/02/2007 conto energia ha definito criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell art. 7 del D. Lgs n. 387/2003; - il Piano Energetico Regionale (Del. Ass. Lgs n. 141 del 14/11/2007); - gli articoli 6.5 e 12.7 del P.T.C.P. come modificati per effetto dell adozione del Piano d Azione per l Energia e lo Sviluppo Sostenibile del 15/09/2009 (D.C.P. n.85/09) ; - la Società ha presentato un progetto sul territorio comunale per la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza pari a kwp, con domanda di Permesso di costruire presso il Comune di Meldola (oppure Autorizzazione unica alla Provincia di Forlì - Cesena) in Via.. identificato al Fg.. Mapp con una superficie di mq.. - l area interessata dall impianto, individuata come idonea per la realizzazione dell insediamento produttivo in oggetto, risulta essere in proprietà e/o composta da porzioni di terreno di altra proprietà, nella disponibilità della Società come da documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo; - il Comune intende favorire la realizzazione di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, allo scopo di contribuire al raggiungimento degli obbiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili, salvaguardando comunque il contesto ambientale e paesaggistico; - il Comune ritiene che tali iniziative possano essere attuate salvaguardando gli ambiti agricoli da fenomeni di rapida trasformazione produttiva e paesaggistica; - la Società e il Comune sono interessati a concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel rispetto di tutte le prescrizioni legislative in materia, la presente convenzione volontaria per definire i reciproci diritti, obblighi ed interessi connessi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 200 kw, per la produzione di energia elettrica per immissione in rete nel territorio del Comune;

13 VISTO CHE Il progetto presentato dalla Società non è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OBBLIGHI GENERALI DURATA DELLA CONVENZIONE 1) La Società si impegna ad assumere gli oneri e obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo ivi comprese le società che dovessero subentrare (e ciò indipendentemente da eventuali o diverse clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune) vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune, 2) In caso di cessione dell impianto le garanzie già prestate dalla Società non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, 3) Il Comune si impegna a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta di propria competenza, comunque denominati esclusivamente finalizzati alla costruzione ed esercizio dell impianto nei termini di potenza autorizzati per l intera durata dell attività dell impianto nei termini definiti nel progetto approvato, 4) La durata massima degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione è pari alla durata dell impianto e comunque non oltre anni 25, eventualmente prorogabili. La durata indicata si intende comprensiva del completo ripristino dello stato ante operam dell area di intervento, che comunque non potrà protrarsi oltre il termine di 6 mesi dalla risoluzione del primo termine contrattuale, 5) L eventuale prolungamento del termine contrattuale di cui al precedente comma inteso a prorogare i termini di funzionamento dell impianto sarà oggetto di rinegoziazione/proroga convenzionale della Società con il Comune, anche nel caso in cui il proprietario del terreno subentri alla Società nella proprietà dell impianto. ART. 2 REALIZZAZIONE, CONDUZIONE E SMALTIMENTO DELL IMPIANTO 1) La Società è responsabile dell impianto fotovoltaico per tutto quanto è contenuto entro l area recintata in suo diritto, in fase di costruzione, esercizio e smantellamento dell impianto. 2) Il cantiere per la realizzazione dell impianto non dovrà creare intralcio alla pubblica mobilità. 3) Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell impianto non dovranno creare intralcio alla pubblica mobilità o disturbo al vicinato, con particolare riguardo alla produzione di polveri e rumore. 4) La Società dovrà farsi carico di tutti gli interventi atti a conservare le strutture nelle condizioni migliori al fine di garantirne il buon funzionamento e la sicurezza degli operatori. 5) La Società dovrà garantire il mantenimento della schermatura verde prescritta in fase di rilascio dell autorizzazione, adottando i metodi di irrigazione e la manutenzione nel tempo per garantirne l integrità anche mediante sostituzione delle fallanze. L altezza degli arbusti dovrà essere portata alla pari dell altezza massima raggiungibile dal modello di pannello installato con un altezza di piantumazione minima di 150 cm (ovviamente compatibilmente con la specie scelta). 6) La Società dovrà provvedere a fine esercizio allo smaltimento dell impianto e/o al recupero dei materiali nel rispetto delle norme specifiche in vigore. 7) La Società dovrà assicurare, dopo lo smantellamento dell impianto, il ripristino dello stato dei luoghi ante operam, nel rispetto della pubblica mobilità, del pubblico decoro e senza arrecare disturbo al vicinato. 8) In generale la Società si impegna a mantenere in ordine l impianto e tutte le aree ad esso asservite, per la naturale durata dello stesso (realizzazione, conduzione e smaltimento). ART. 3 OPERE SU SUOLO PUBBLICO 1) La realizzazione di eventuali linee elettriche dovrà essere effettuata utilizzando le tecnologie costruttive meno invasive, dal punto di vista paesaggistico ambientale, con preferenza del cavo interrato entro polifere. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999). ART. 4 TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1) Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dal rilascio del permesso di costruire o dall Autorizzazione Unica provinciale, a prescindere dalla data della formale stipula della convezione. 2) Qualsiasi variazione in ordine alla proprietà dell impianto fotovoltaico deve essere comunicata al Comune e/o alla Provincia, anche ai fine dell eventuale volturazione dei titoli abilitativi, entro 30 gg dalla data di variazione

14 3) La dismissione dell impianto (cessazione dell attività di produzione di energia) deve essere comunicata al Comune e contestualmente deve essere avviato il successivo smaltimento dell impianto e ripristino dei luoghi secondo lo stato ante operam entro 6 mesi dalla data di cessazione dell attività. ART. 5 GARANZIE PER L ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI PER IMPIANTI A TERRA DI POTENZA SUPERIORE A 200 Kwp. 1)A garanzia della dismissione e ripristino ante operam dell area di intervento entro i termini previsti, la Società, contestualmente alla stipula del presente atto, presenta alla Provincia nei modi concordati con la stessa adeguata garanzia finanziaria. Impianti fotovoltaici: 200 per ogni Kwp per impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato; 100 /Kwp per gli altri casi. Qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo dei lavori per la dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato. La garanzia fideiussoria potrà avere durata anche inferiore alla presunta durata dell impianto. In questo caso il rinnovo della fideiussione dovrà essere presentato entro 30 gg dal termine della precedente garanzia. Decorso inutilmente codesto termine senza che la Società abbia provveduto a rinnovare la garanzia, l Ente responsabile del procedimento, procederà all incasso della fideiussione. 2) Il rinnovo dell importo garantito verrà stabilito in relazione alle disposizioni normative vigenti, agli indici di inflazione registrati nel periodo precedente e all effettivo costo di smaltimento e recupero che si andrà a delineare nel corso della vita degli impianti. ART. 6 ONERI ACCESSORI eventuali compensazioni per impatti non mitigabili... ART. 7 SPESE E TRASCRIZIONE 1) Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione sono a carico esclusivo dei soggetti attuatori. 2) La Società esecutrice autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con piena rinunzia all ipoteca legale e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità ART. 8 CONTROVERSIE 1) Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, che comunque si riferisca alla interpretazione e alla esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono fin da ora al giudizio di un collegio arbitrale, di cui due arbitri nominati dalle parti, i quali sceglieranno di comune accorso il terzo arbitro; ove mancasse l accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per territorio. 2) Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso la sede Municipale. Letto, confermato e sottoscritto, lì.. Per la Società.. Per il Comune di Meldola Per esplicita accettazione dell art..comma e art. comma.. ecc. ecc

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