Modello di mercato per l energia elettrica Svizzera
|
|
- Pio Basile
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Raccomandazione del settore per il mercato svizzero dell elettricità Modello di mercato per l energia elettrica Svizzera Documento di base per la regolamentazione degli aspetti centrali del mercato svizzero dell elettricità. VSE/AES / MMEE CH. gennaio 2016 Hintere Bahnhofstrasse 10, Postfach 5001 Aarau, Telefono , Fax , info@strom.ch,
2 Impressum e contatti Editore Associazione delle aziende elettriche svizzere AES Hintere Bahnhofstrasse 10, Postfach CH-5001 Aarau Telefono Fax info@strom.ch Autori della prima edizione Stefan Witschi BKW FMB Responsabile TPG NNM CH Jean Daniel Ayer SIE Membro TPG NNM CH Martin Bettler RE Membro TPG NNM CH Werner Graber NOK Membro TPG NNM CH Peter Imfeld CKW Membro TPG NNM CH Werner Looser EW Wald Membro TPG NNM CH Rolf Meyer IBA Membro TPG NNM CH Ulrich Münch ESB Membro TPG NNM CH (TPG = Gruppo di progetto parziale NNM = Modello di utilizzazione della rete) Consulenza e realizzazione Plaut Economics, Regensdorf (Dr. Jörg Wild e Dr.ssa Heike Worm) Direzione di progetto AES Peter Betz, responsabile di progetto MERKUR Access II Jean-Michel Notz, responsabile Core Team MERKUR Access II Autori (revisione 2008/2009) Andreas Beer Rätia Energie membro NeNuKo (Commissione Utilizzazione della rete) Daniel Bucher EKZ membro NeNuKo Bruno Bühlmann ews-energie membro NeNuKo Werner Graber NOK membro NeNuKo Marco Heer CKW membro KoReKo (Commissione Calcolo dei costi) Daniel Koch SBB membro NeNuKo Bernard Krummen SIL membro NeNuKo Lukas Küng ewz presidente NeNuKo Philippe Mahler Polynomics consulenza/supporto Rolf Meyer IBArau membro KoReKo Conrad Munz AEW presidente KoReKo Jean-Michel Notz VSE/AES segretario NeNuKo Andrea Testoni AEMassagno membro NeNuKo Stefan Witschi BKW-FMB membro NeNuKo Heike Worm Polynomics consulenza/supporto VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
3 Autori (nuova edizione 2010) Stefan Bühler Swissgrid membro NeNuKo, responsabile GL Allacciamenti d emergenza Werner Graber Axpo SA membro NeNuKo, responsabile GL Consumo proprio centrali Bernard Krummen SIL membro NeNuKo Jean-Michel Notz VSE/AES segretario NeNuKo, elaborazione/adattamenti Bruno Schwegler WWZ membro NeNuKo, responsabile GL Reti PPTDC Stefan Witschi BKW-FMB membro NeNuKo Gruppo di lavoro Revisione 2015/2016 Stefan Bühler Swissgrid membro NeWiKo, BC, TC, NNMÜ/MURT, NNMV/MURD Cornel Rüede Swissgrid Presidente ENDAKO, MC Karl Resch EKZ Responsabile GL Revisione MMME Carsten Schroeder ewz Membro NeWiKo, NNMV/MURD Erich Schumacher CKW Membro NeWiKo, NNMV/MURD Olivier Stössel VSE/AES Segretariato NeWiKo Patrick Widmer SAK Membro Co tecnica di rete, DC Responsabilità commissione Per la cura e lo sviluppo del documento firma come responsabile la Commissione AES Commissione Economia di rete. Il presente documento è un documento del settore per il mercato dell elettricità. È valevole come direttiva ai sensi dell Ordinanza sull approvvigionamento elettrico art. 27 cpv. 4. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
4 Cronologia maggio 2005 Inizio lavori gruppo di progetto parziale NNM-CH 14 ottobre 2005 Conclusione della procedura di consultazione nel settore 1. dicembre 2005 Approvazione da parte del Comitato AES primavera 2008 Rielaborazione limitata da parte di AES dovuta alla OAEl 18 giugno 2008 Approvazione della rielaborazione da parte del Comitato AES agosto 2008-febbraio 2009 Revisione totale marzo/aprile 2009 Procedura di consultazione (settore e consumatori finali; OAEl art. 27 cpv. 4) 9 luglio 2009 Approvazione da parte del Comitato AES estate 2010 Adattamenti alle nuove conoscenze autunno 2010 Procedura di consultazione (settore e consumatori finali; OAEl art. 27 cpv. 4) 2 marzo 2011 Approvazione da parte del Comitato AES da febbraio a agosto 2015 Rielaborazione da parte di gruppo di lavoro 9 marzo 2016 Approvazione da parte del Comitato AES Il documento viene elaborato con la partecipazione e l aiuto dell AES e dei rappresentanti del settore. AES approva il documento in data 9 marzo Stampato n 1000/i, edizione 2016 Copyright Associazione delle aziende elettriche svizzere AES Tutti i diritti riservati. L uso della documentazione per fini commerciali è consentito esclusivamente con il consenso della VSE/AES e dietro compenso. Ad eccezione dell uso personale, sono vietati l eventuale copia, distribuzione o qualsiasi altro utilizzo del presente documento da parte di persone diverse da quelle a cui è espressamente destinato. Gli autori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori presenti nel documento e si riservano il diritto di apportare modifiche allo stesso in qualsiasi momento senza preavviso. La presente descrizione del Modello di mercato per l energia elettrica Svizzera vale come documento guida per l attuazione delle direttive di cui all art. 27, cpv. 4 Ordinanza sull approvvigionamento elettrico. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
5 Indice Premessa Introduzione Principi del modello di mercato Principi fondamentali Attori del mercato Rapporti contrattuali nel mercato dell elettricità Rapporti contrattuali operazioni commerciali inerenti all energia Contratto di fornitura di energia Contratto per gruppi di bilancio Contratto di allacciamento per gruppi di bilancio Rapporti contrattuali per l utilizzazione della rete (contratto di utilizzazione della rete) Rapporti contrattuali concernenti l allacciamento alla rete e la gestione della rete Rapporti contrattuali di allacciamento alla rete (contratto di allacciamento alla rete) Accordi operativi Contratti di fornitura di PSS Computo PSS del GRT Rapporti contrattuali concernenti i dati di misurazione e la fornitura di informazioni Consumatori finali e utilizzatori allacciati alla rete di trasmissione Modello per gruppi di bilancio Principi del modello per gruppi di bilancio Compiti degli attori del mercato nel modello per gruppi di bilancio Compiti del coordinatore dei gruppi di bilancio (CGB) Compiti del gestore della rete di trasmissione (GRT) Compiti del responsabile di un gruppo di bilancio (RGB) Compiti del gruppo di bilancio Energia rinnovabile Compiti del gestore di una rete di distribuzione (GRD) Altri attori Rivenditore Produttore Unità di produzione Fornitore Consumatore finale Borsa elettrica (Power Exchange, PX) Central Counter Party (CCP) Documenti della raccomandazione del settore relativi al modello per gruppi di bilancio Documenti di attuazione Modello di utilizzazione della rete Principi del modello di utilizzazione della rete Modello di prelievo Suddivisione in livelli di rete Compiti degli attori del mercato nel modello di utilizzazione della rete Gestore della rete di trasmissione (GRT) Gestore di una rete di distribuzione (GRD) VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
6 4.2.3 GRD a valle e confinanti Reti elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare Consumatori finali Produttore Gestori accumulatori di energia Forme miste Documenti della raccomandazione del settore relativi al modello di utilizzazione della rete Allacciamento alla rete e gestione della rete Principi dell allacciamento alla rete e della gestione della rete Compiti degli attori del mercato concernenti l allacciamento e la gestione della rete Gestore della rete di trasmissione (GRT) Proprietario della rete di trasmissione (PRT) Gestore di una rete di distribuzione (GRD) Proprietario di una rete di distribuzione (PRD) Produttori Fornitori di prestazioni di servizio relative al sistema (FPSS) Utilizzatori allacciati alla rete Documenti della raccomandazione del settore per l allacciamento alla rete e la relativa gestione Metrologia e processi informativi Principi della messa a disposizione dei dati di misurazione Compiti degli attori del mercato concernenti la messa a disposizione dei dati di misurazione Compiti dei gestori di rete (GRT e GRD) Obblighi di fornitura dei dati dei gestori di rete Responsabile del gruppo di bilancio (RGB) Fornitore Gestore di rete di trasmissione (GRT) Documenti della raccomandazione del settore relativi allo scambio dei dati di misurazione Documenti chiave e documenti di attuazione Appendice Panoramica delle direttive dei gestori di rete Indice delle figure Figura 1 Rapporti contrattuali degli attori del mercato 12 Figura 2 Livelli di rete 21 Figura 3 Scambio di dati di misura per il trasferimento/l attribuzione dei costi di rete 26 Indice delle tabelle Tabella 1 Rapporti contrattuali degli attori del mercato 13 Tabella 2 Elenco delle direttive secondo l art. 27, cpv. 4 dell OAEl 29 VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
7 Premessa Il presente documento è un documento del settore dell AES e fa parte di una vasta regolamentazione per l approvvigionamento elettrico nel mercato elettrico aperto. I documenti del settore contengono direttive e raccomandazioni riconosciute in tutto il settore per l utilizzazione dei mercati elettrici e l organizzazione del commercio di elettricità e soddisfano in tal modo la prescrizione della Legge sull approvvigionamento elettrico (LAEl) e dell Ordinanza sull approvvigionamento elettrico (OAEl) relative alle aziende di approvvigionamento elettrico (AAE). I documenti del settore vengono elaborati, aggiornati regolarmente ed estesi da parte di esperti del settore ai sensi del principio di sussidiarietà. Per quanto riguarda le disposizioni valevoli come direttive ai sensi dell OAEl, si tratta di norme di autoregolamentazione I documenti sono strutturati in modo gerarchico su quattro diversi livelli. Documento principale: Modello di mercato per l energia elettrica (MMEE) Documenti chiave Documenti di applicazione Strumenti / Manuali Nel caso del presente documento del Modello di mercato per l energia elettrica (MMEE) si tratta del documento di base. Struttura della documentazione VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
8 1. Introduzione (1) Con l entrata in vigore della legge federale sull approvvigionamento elettrico (LAEl) del 23 marzo 2007 gli incarichi, i processi e le competenze di tutti gli operatori di mercato e degli stakeholder sono molto cambiati. La LAEl e l Ordinanza sull approvvigionamento elettrico (OAEl) non chiariscono però alcuni dettagli tecnici sull attuazione e ne lasciano la regolamentazione in modo sussidiario al settore elettrico. Il presente Modello di mercato per l energia elettrica Svizzera (MMEE) costituisce il documento di base di tale regolamentazione. (2) La rete elettrica rappresenta un monopolio naturale, a motivo degli elevati costi fissi e dei ridotti costi di transazione (costi di retribuzione per il transito di un kwh). Il legislatore lo ha riconosciuto e non ha lasciato questo settore al mercato. La Commissione federale dell Energia Elettrica (ElCom) è l autorità di regolamentazione che controlla il campo del monopolio con l obiettivo di reti sicure, efficienti e performanti. I proprietari delle reti costruiscono e i gestori di rete gestiscono le reti di trasmissione e di distribuzione nell ambito della commessa pubblica e vi collegano consumatori finali, produttori, accumulatori di energia e reti di distribuzione a valle. La società nazionale di rete costruisce la rete di trasmissione e la gestisce in qualità di gestore della rete di trasmissione e collega sia grandi consumatori finali e produttori, che reti di distribuzione a valle. (3) La fornitura e l acquisto di energia elettrica sono liberalizzati. L unica eccezione è rappresentata dai consumatori fissi finali con un consumo medio annuo inferiore a 100 MWh che fino alla completa apertura del mercato vengono alimentati con energia elettrica dai tradizionali fornitori (gestori di rete) locali. (4) Situazioni speciali come reti elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare (reti PPTDC) o consumo proprio sono descritti in maggiore dettagli nei relativi documenti del settore. (5) Per attuare la liberalizzazione nel settore dell energia elettrica è stata introdotta la gestione per gruppi di bilancio. Ogni punto di misurazione deve essere attribuito a esattamente un gruppo di bilancio. Il responsabile del gruppo di bilancio formula ogni giorno una previsione e la comunica alla società nazionale di rete. In base a tale previsione la società nazionale di rete mette a disposizione la potenza di regolazione per regolare la rete di trasmissione. I gruppi di bilancio pagano l energia di regolazione necessaria per la correzione di errori di previsione per mezzo del computo dell energia di compensazione. (6) Il MMEE CH è da intendersi come una guida relativa alla regolamentazione generale del mercato svizzero dell elettricità e comprende le seguenti tematiche: a) Principi del modello di mercato b) Modello per gruppi di bilancio c) Modello di utilizzazione della rete d) Allacciamento alla rete e gestione della stessa e) Messa a disposizione dei dati di misurazione f) Appendici Panoramica delle direttive dei gestori della rete Glossario VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
9 (7) Ai sensi dell OAEl (art. 3, cpv. 1; art. 3, cpv. 2; art. 7 cpv. 2; art. 8 cpv. 2; art. 12 cpv. 2; art. 13 cpv. 1; art. 17; art. 23 cpv. 2) i gestori di reti devono definire direttive per la regolamentazione di svariate fattispecie inerenti all apertura del mercato. Tali direttive sono contenute nei vari documenti della raccomandazione del settore per l attuazione della LAEl e dell OAEl (denominata anche Raccomandazione del settore per il mercato svizzero dell elettricità). L appendice 7.1 contiene una panoramica di tali direttive, con rimandi ai rispettivi documenti del settore. (8) Le regole europee (Network Codes), quando disponibili, vengono verificate e i contenuti vengono eventualmene incorporati nei documenti del settore. 2. Principi del modello di mercato 2.1 Principi fondamentali (1) Il MMEE CH si basa sui seguenti principi fondamentali: La rete elettrica rappresenta un monopolio naturale ed è assoggettata a una regolamentazione (autorità di regolamentazione ElCom). I terzi hanno diritto all accesso alla rete e possono in tal modo scegliere liberamente il proprio fornitore d energia o vendere l energia da loro prodotta a un qualsiasi altro attore del mercato. Al momento sono escluse dal diritto all accesso alla rete i consumatori fissi finali che presentano un consumo annuo inferiore ai 100 MWh. Fino alla completa apertura del mercato tutti i consumatori finali hanno diritto a un servizio universale dal gestore di rete competente, a meno che non abbiano già accesso libero alla rete. I clienti liberi senza fornitore hanno diritto a un approvvigionamento sostitutivo dal gestore di rete competente. Le aziende di approvvigionamento elettrico devono garantire l indipendenza dell esercizio di rete: dal punto di vista contabile l esercizio di rete deve essere distinto dagli altri settori d attività (scorporo contabile); inoltre non è consentito utilizzare per altri settori d attività le informazioni provenienti dall esercizio di rete e sensibili dal punto di vista economico (scorporo informativo). Tutti quanti i costi di rete vengono computati su due livelli: per l allacciamento alla rete i gestori di rete computano di norma contributi per l allacciamento alla rete e contributi per i costi di rete; per il computo dell utilizzazione della rete vale un modello del punto di allacciamento indipendente dalla distanza con imputazione dei costi dal lato del prelievo in definitiva al consumatore finale. Per la determinazione dei costi di rete per le tariffe per l utilizzazione della rete devono essere dedotti i contributi per l allacciamento alla rete e i contributi per i costi di rete già conteggiati. La società nazionale di rete procura prestazioni di servizio relative al sistema basate sul mercato. L esecuzione delle operazioni commerciali inerenti all energia avviene per mezzo di programmi previsionali che i gruppi di bilancio hanno comunicato per armonizzazione alla società nazionale di rete in qualità di coordinatrice dei gruppi di bilancio. È possibile trattare separatamente elettricità e garanzie d origine. La metrologia e i servizi informativi sono responsabilità del gestore di rete. I costi per la misurazione e il computo devono essere sostenuti in base al principio di causalità da tutti gli utilizzatori della rete. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
10 2.2 Attori del mercato (1) Nel MMEE CH si distinguono i seguenti attori del mercato. Una definizione degli attori del mercato è inclusa nel glossario: Proprietario della rete di trasmissione (PRT) Gestore della rete di trasmissione (GRT) Coordinatore dei gruppi di bilancio (CGB) e acquirente prestazioni di servizio relative al sistema (APSS) Proprietario della rete di distribuzione (PRD) Gestore della rete di distribuzione (GRD) 1 Responsabile del gruppo di bilancio (RGB) Produttore: proprietario di centrale elettrica (PCE) o gestore di centrale elettrica (GCE) Fornitore di prestazioni di servizio relative al sistema (FPSS) Borsa elettrica (Power Exchange, PX) Central Counter Party (CCP) per la borsa elettrica Rivenditore Fornitore Consumatore finale Utilizzatore allacciato alla rete (proprietario di immobile, committente di una costruzione, proprietario di terreno, soggetto autorizzato alla costruzione) Gestore straniero di rete di trasmissione confinante Consumatore propria produzione (prosumer) Proprietario di linee elettriche di piccola portata territoriale per la distribuzione capillare (PRPPTDC) Gestori di reti elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare (GRPPTDC) Comunità di consumo proprio (CCP) Proprietari accumulatori di energia Gestori accumulatori di energia Gruppo di bilancio Energia rinnovabile Emettitrice GO (2) Il concetto classico dell approvvigionamento elettrico con grandi centrali e una trasmissione o distribuzione dell elettricità ai consumatori finali vive una rivoluzione. Impianti di produzione e/o accumulatori di energia vengono installati in impianti che prima erano solo impianti di consumo. In tal modo nascono nuovi tipi d impianto che generano consumo finale d elettricità, ma che al contempo producono anche per il fabbisogno proprio o per l immissione in rete (impianti prosumer). Tali impianti vengono completati con accumulatori d energia. Per la valutazione di tali impianti per quanto riguarda l utilizzazione della rete valgono le regole per produzione, consumo o accumulazione a seconda del corrispondente stato di esercizio. 2.3 Rapporti contrattuali nel mercato dell elettricità (1) I rapporti contrattuali essenziali tra gli attori del mercato sono rappresentati in modo schematico nella figura 1, sono elencati nella tabella 1 e vengono descritti nel seguito. 1 In molti casi PR e GR sono la stessa persona giuridica. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
11 (2) I rapporti giuridici fra gli attori del mercato non si basano necessariamente su contratti pattuiti individualmente. In particolare nel mercato di massa è possibile regolare in larga misura i contenuti dei contratti in condizioni generali di contratto o regolamenti. Per lo scambio di dati occorre scambiarsi almeno i dati di contatto. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
12 Figura 1 Rapporti contrattuali degli attori del mercato VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
13 GRT PRT GRD (su LR1) PRD (su LR1) GRD (a valle) PRD (a valle) Utilizz. allacciato alla rete Produttore/accumolatore Consumatore finale Fornitore servizio univ. Fornitore mercato Rivenditore RGB Borsa elettrica FPSS GRT PRT 2 GRD (su LR1) PRD (su LR1) GRD (a valle) PRD (a valle) 2 2 Utilizz. allacciato alla rete 2 2 Produttore/accumulatore Consumatore finale Fornitore serv. univ Fornitore mercato Rivenditore RGB Borsa elettrica FPSS Tabella 1 Rapporti contrattuali degli attori del mercato 1) Contratto di fornitura di energia 2) Contratto (o accordo) fornitore del servizio universale 3) Contratto per gruppi di bilancio 4) Contratto di allacciamento per gruppi di bilancio 5) Controllato di utilizzazione della rete 6) Contratto di allacciamento alla rete 7) Accordi operativi 8) Acquisto PSS GRT 9) Computo PSS GRT a GRD 10) Acquisto PSS GRD (parte dei costi d'esercizio GRD) 11) Fornitura dati sull energia/contratti di fornitura 12) Contratto borsa 13) Contratto per erogazione di prestazioni di servizio relative al sistema da parte di produttore e consumatore finale VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
14 2.3.1 Rapporti contrattuali operazioni commerciali inerenti all energia Contratto di fornitura di energia (1) Rivenditori, fornitori, produttori e consumatori finali stipulano contratti di fornitura di energia che regolano le modalità di fornitura. (2) Contratto di fornitura del servizio universale: per il servizio universale di consumatori finali (art. 6, cpv. 1 LAEl) la fornitura di energia deve essere assicurata dal gestore della rete di distribuzione Contratto per gruppi di bilancio (1) Le operazioni commerciali vengono eseguite tramite gruppi di bilancio. Tra il RGB e il GRT vengono stipulati contratti per gruppi di bilancio Contratto di allacciamento per gruppi di bilancio (1) I contratti di allacciamento per gruppi di bilancio vengono stipulati tra il RGB e il fornitore / produttore o rivenditore Rapporti contrattuali per l utilizzazione della rete (contratto di utilizzazione della rete) (1) I contratti di utilizzazione della rete regolano l utilizzazione dell infrastruttura di rete e il ricorso alle prestazioni di servizio relative al sistema del gestore di rete. Vengono stipulati tra gestore di rete e consumatore finale, tra gestore di rete e produttore e tra gestori di rete tra di loro (GRT-GRD, GRD- GRD). (2) Ai sensi dell art. 9 OAEl, su richiesta del consumatore finale il gestore di rete deve emettere la fattura per l utilizzazione della rete al fornitore di energia. L onere del corrispettivo per l utilizzazione della rete spetta al consumatore finale. A tal scopo non è necessaria una regolamentazione contrattuale individuale tra fornitore e gestore di rete Rapporti contrattuali concernenti l allacciamento alla rete e la gestione della rete Rapporti contrattuali di allacciamento alla rete (contratto di allacciamento alla rete) (1) L allacciamento alla rete di consumatori, unità di produzione e/o accumulatori di energia e di loro combinazioni (utilizzatori allacciati alla rete) deve essere regolamentato mediante appositi contratti. Il contratto di allacciamento alla rete sussiste tra il proprietario della rete e l utilizzatore allacciato. L utilizzatore allacciato alla rete è il proprietario del relativo impianto allacciato. (2) Esistono inoltre contratti di allacciamento alla rete tra proprietari di reti con un collegamento elettrico diretto tra loro Accordi operativi (1) In relazione all allacciamento alla rete, possono essere stipulati accordi operativi per la regolamentazione di situazioni operative particolari. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
15 (2) Gli accordi operativi vengono stipulati tra l utilizzatore della rete (oppure, in singoli casi, l utilizzatore allacciato alla rete) ed il gestore della rete (oppure, in singoli casi, il proprietario della rete). (3) Ulteriori accordi operativi vengono stipulati fra gestori di rete con un collegamento elettrico diretto tra loro Contratti di fornitura di PSS (1) Per poter fornire le prestazioni di servizio relative al sistema, il gestore della rete stipula appositi contratti di fornitura con i fornitori di PSS Computo PSS del GRT (1) Per il computo delle prestazioni di servizio relative al sistema sussistono dei contratti (per es. sotto forma di condizioni generali) tra il GRT e singoli GRD o consumatori finali / produttori direttamente collegati alla rete di trasmissione Rapporti contrattuali concernenti i dati di misurazione e la fornitura di informazioni (1) Lo scambio dei dati di misurazione (dati sull energia) e dei dati di base si basa sul Metering Code (documento chiave per la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misurazione), sul documento di attuazione re-lativo allo scambio standardizzato dei dati (SDAT e relative appendici) e sulle condizioni generali di contratto del GRT e del coordinatore del gruppo di bilancio. (2) I titolari dei propri dati sull energia sono gli utilizzatori della rete. (3) I dati sull energia vengono scambiati in relazione alla fornitura di energia, all utilizzazione della rete, alla RIC, al FCS, alle garanzie d origine e al computo delle prestazioni di servizio relative al sistema e dei tributi. (4) I dati sull energia vengono scambiati fra gestore di rete e fornitore, fra gestore di rete e RGB, fra gestore di rete e società di rete nazionale, fra FPSS e società di rete nazionale, nonché fra diversi gestori di rete Consumatori finali e utilizzatori allacciati alla rete di trasmissione (1) I summenzionati rapporti contrattuali valgono per analogia per consumatori finali, produttori e utilizzatori allacciati direttamente alla rete di trasmissione. 3. Modello per gruppi di bilancio 3.1 Principi del modello per gruppi di bilancio (1) I gruppi di bilancio (GB) sono unità di misurazione e conteggio in cui è riunito un numero qualsiasi di attori del mercato con i rispettivi punti di misurazione. La società nazionale di rete ha il ruolo di coordinatore dei gruppi di bilancio (CGB). VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
16 (2) L esigenza di costituire gruppi di bilancio è motivata dalla separazione tra fornitura di energia e utilizzazione della rete e dalla contemporanea esigenza di garantire un approvvigionamento elettrico affidabile. (3) Per poter garantire in modo corretto l approvvigionamento elettrico occorre immettere in rete in ogni momento la stessa quantità di energia prelevata dai consumatori finali e necessaria per coprire le perdite di rete. (4) Ogni gruppo di bilancio è gestito da un responsabile del gruppo di bilancio (RGB), che è responsabile della massima compensazione possibile del bilancio di energia e potenza in tale gruppo di bilancio. Gli attori del mercato sono tenuti a gestire le loro operazioni commerciali inerenti all energia tramite gruppi di bilancio esistenti, oppure a costituire un proprio gruppo di bilancio. (5) Ogni attore del mercato che esercita una funzione correlata al commercio, alla fornitura o alla produzione di energia può richiedere un computo distinto al proprio RGB. Tutte le questioni inerenti a tale computo distinto vengono regolate tra gli attori del mercato e i loro RGB. 3.2 Compiti degli attori del mercato nel modello per gruppi di bilancio (1) Di seguito sono descritti i compiti degli attori del mercato concernenti il modello per gruppi di bilancio. Il glossario contiene una definizione generale Compiti del coordinatore dei gruppi di bilancio (CGB) (1) Il GRT, nella sua funzione di coordinatore dei gruppi di bilancio, svolge il servizio di gestione del bilancio a favore del RGB. In particolare, è competente per la gestione dei programmi previsionali con i gruppi di bilancio e per la compensazione del bilancio complessivo della zona di regolazione Svizzera. Se viene richiesta la creazione di un gruppo di bilancio, il CGB verifica se il richiedente adempie i requisiti di autorizzazione. (2) Nel quadro della gestione dei programmi previsionali, il CGB definisce la relativa procedura di registrazione dei programmi. (3) Il CGB compensa con la fornitura di energia di compensazione gli scostamenti temporanei dei gruppi di bilancio rispetto ai programmi previsionali da loro presentati. (4) Il CGB acquista la necessaria energia di regolazione in base a una procedura trasparente e non discriminatoria. (5) Il CGB calcola l energia di compensazione fornita per ogni gruppo di bilancio e la addebita al RGB. (6) Il CGB si occupa del computo fra FPSS e RGB, tenendo anche conto dei richiami di energia di regolazione dai FPSS. (7) Se la gestione dei colli di bottiglia avviene per mezzo di market coupling occorre introdurre una relativa regolamentazione. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
17 3.2.2 Compiti del gestore della rete di trasmissione (GRT) (1) Il GRT, nel ruolo di gestore di rete, è responsabile della determinazione dei dati di misurazione e dell assegnazione dei punti di misurazione nella rete di trasmissione e mette a disposizione del RGB, del GRT nel ruolo di coordinatore dei gruppi di bilancio e del fornitore i dati di misurazione necessari per la gestione e il computo del gruppo di bilancio. Inoltre gestisce l attribuzione dei punti di misurazione della rete di trasmissione ai gruppi di bilancio e ai fornitori. Il GRT intrattiene un rapporto contrattuale con il fornitore per lo scambio dei dati di misurazione rilevanti ai fini della gestione del bilancio. (2) Ogni punto di misurazione deve essere attribuito a esattamente un gruppo di bilancio e un fornitore Compiti del responsabile di un gruppo di bilancio (RGB) (1) Il RGB è responsabile nei confronti del CGB del massimo equilibrio possibile tra fornitura ed erogazione (bilanciamento della potenza) nel suo gruppo di bilancio e del regolare svolgimento dei programmi previsionali. (2) Il RGB intrattiene un rapporto contrattuale (contratto per gruppi di bilancio) con il CGB. Nel contratto per gruppi di bilancio e nei suoi allegati sono disciplinati, in particolare, la gestione dei programmi previsionali per l esecuzione delle forniture di energia tra gruppi di bilancio, la gestione dei dati di misurazione per il computo dell energia di compensazione di ogni gruppo di bilancio, i prezzi e le modalità di fatturazione. (3) Le regolamentazioni all interno di un gruppo di bilancio fra responsabili del gruppo di bilancio e borsa elettrica, rivenditori, fornitori e produttori e la strutturazione del gruppo di bilancio ricadono sotto la responsabilità del RGB Compiti del gruppo di bilancio Energia rinnovabile (1) Il gruppo di bilancio Energia rinnovabile comprende tutti gli impianti che ricevono una sovvenzione nell ambito della rimunerazione per l immissione di energia a copertura dei costi e che dispongono di una misurazione della curva di carico e suddivide tale curva sui gruppi di bilancio in base al consumo finale Compiti del gestore di una rete di distribuzione (GRD) (1) Il GRD è responsabile della determinazione dei dati di misurazione e dell assegnazione dei punti di misurazione nella propria rete di distribuzione. Mette a disposizione del RGB, del CGB e del fornitore i dati di misurazione necessari per la gestione e il computo del gruppo di bilancio e gestisce l attribuzione di punti di misurazione ai gruppi di bilancio e ai fornitori. Il GRD intrattiene con il CGB e il fornitore un rapporto contrattuale (per es. sotto forma di disposizioni generali) per lo scambio dei dati di misurazione rilevanti ai fini della gestione del bilancio. (2) Ogni punto di misurazione deve essere attribuito a esattamente un gruppo di bilancio e un fornitore. (3) Inoltre il GRD è responsabile dell approvvigionamento dei consumatori finali nel servizio universale e deve perciò attribuirli al relativo gruppo di bilancio. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
18 (4) Se un consumatore finale non ha alcun contratto di fornitura valido il gestore della rete di distribuzione lo approvvigiona con energia di sostituzione (approvvigionamento elettrico sostitutivo) Altri attori Rivenditore (1) Un rivenditore acquista energia e/o garanzie d origine da fornitori, da altri rivenditori o dalla borsa elettrica e li rivende ad altri rivenditori, alla borsa elettrica o a fornitori. (2) Le sue operazioni commerciali relative all energia vengono condotte tramite gruppi di bilancio con l ausilio di programmi previsionali Produttore (1) Un produttore gestisce una o più unità di produzione con le quali produce energia elettrica sulla quale vengono emesse garanzie d origine conformemente alle prescrizioni legali. (2) Particolari regole devono stabilire che un produttore segnali tempestivamente al gestore della rete di trasmissione i programmi previsionali relativi all impiego delle centrali, necessari per le previsioni dei colli di bottiglia (eventualmente tramite il responsabile del gruppo di bilancio competente) Unità di produzione (1) Dell attribuzione e del cambio dell attribuzione di un punto di misurazione a un gruppo di bilancio occorre informare preventivamente il gestore di rete competente Fornitore (1) Un fornitore acquista da uno o più rivenditori e/o produttori energia ed eventualmente garanzie d origine per l approvvigionamento dei suoi consumatori finali. (2) A ogni fornitore sono attribuiti i punti di misurazione dei suoi consumatori finali e delle sue unità di produzione Consumatore finale (1) Dell attribuzione e del cambio dell attribuzione occorre informare preventivamente il gestore di rete competente Borsa elettrica (Power Exchange, PX) (1) Le borse elettriche mettono a disposizione di tutti i rivenditori ivi autorizzati uno spazio di trattativa neutro con formazione dei prezzi trasparente. (2) La borsa elettrica svolge le operazioni commerciali che ne risultano tramite la gestione dei gruppi di bilancio oppure delega questo compito. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
19 Central Counter Party (CCP) (1) Il CCP subentra fra i partiti opposti per i contratti per es. trattati in una borsa elettrica e funge in tal modo da acquirente per ogni venditore e da venditore per ogni acquirente. (2) Il CCP si occupa dei compiti del clearing. (3) Il CCP organizza il trasporto dell energia fra diversi CCP e/o attraverso confini soggetti a colli di bottiglia. 3.3 Documenti della raccomandazione del settore relativi al modello per gruppi di bilancio (1) Il documento chiave per il modello per gruppi di bilancio è il Balancing Concept 2 (BC CH). (2) In relazione alla gestione dei dati di misurazione, sono rilevanti anche le prescrizioni del Metering Code (MC CH) (capitolo 6) Documenti di attuazione (1) In tale ambito valgono le prescrizioni generali per i GB e le regolamentazioni tecniche per i GB della società nazionale di rete, richiamabili dal sito 4. Modello di utilizzazione della rete 4.1 Principi del modello di utilizzazione della rete (1) Il modello di utilizzazione della rete descrive le regole per un organizzazione trasparente e non discriminatoria dell utilizzazione della rete di trasmissione e delle reti di distribuzione. Il modello di utilizzazione della rete regola gli aspetti commerciali dell utilizzazione della rete nel mercato svizzero dell elettricità e rappresenta la base per la determinazione dei corrispettivi per l utilizzazione della rete nonché di diritti e obblighi di tutti gli interessati. (2) Dal punto di vista dell economia nazionale, si deve evitare la costruzione di un infrastruttura parallela Modello di prelievo (1) Il modello di utilizzazione della rete si estende fino al punto di confine fra la rete e l utilizzatore allacciato. (2) L utilizzazione della rete è indipendente dai singoli rapporti di fornitura dell energia. (3) Sia nella rete di trasmissione che in quella di distribuzione vale il principio del punto di prelievo, vale a dire che i costi di rete sono a carico dei consumatori finali e vengono pagati come corrispettivo per l utilizzazione della rete indipendente dalla distanza. Perciò per le seguenti applicazioni non viene per esempio computato nessun corrispettivo per l utilizzazione della rete: esercizio di impianti di accumulazione (per es. di pompe in centrali di pompaggio), consumo proprio di centrali, convertitori di frequenza non usati come consumatori finali. 2 Il documento chiave Balancing Concept CH rientra nella sfera di responsabilità della società nazionale di rete. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
20 (4) I gestori di accumulatori di energia che ricevono dalla rete pubblica o da un impianto di produzione allacciato esclusivamente energia a fine di accumulazione e la reimmettono in un momento successivo nel punto di prelievo sono da trattare, riguardo all utilizzazione della rete, come proprio uso da parte di centrali elettriche e per azionare pompe in centrali di pompaggio (cfr. art. 4 cpv. 1 lettera b LAEl) Suddivisione in livelli di rete (1) Per l attribuzione dei costi di rete la rete di trasmissione e le reti di distribuzione vengono suddivise in sette livelli di rete (quattro livelli di potenza e tre livelli di trasformazione). (2) La rete di trasmissione comprende il livello di rete 1 (di norma corrisponde alla rete a 220/380 kv) 3, mentre la rete di distribuzione comprende i livelli da 2 a 7 (cfr. figura 2). (3) Per l imputazione dei costi secondo il corretto principio di causalità è possibile un ulteriore e più precisa suddivisione dei livelli di rete. 3 L esatta attribuzione degli elementi appartenenti alla rete di trasmissione è disciplinata nell articolo 4 cpv. 1 lettera h della LAEl. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
21 Figura 2 Livelli di rete 4.2 Compiti degli attori del mercato nel modello di utilizzazione della rete (1) Di seguito sono descritti i compiti degli attori del mercato concernenti il modello di utilizzazione della rete. Gli attori hanno in parte altri compiti non in relazione diretta con l utilizzazione della rete e perciò qui non elencati Gestore della rete di trasmissione (GRT) (1) La società nazionale di rete è proprietaria e gestore della rete di trasmissione svizzera (articolo 18 LAEl). (2) Il GRT è responsabile della messa a disposizione non discriminatoria della rete di trasmissione e computa i costi della rete di trasmissione in base al principio di causalità. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
22 (3) Il GRT assicura il collegamento internazionale della rete elettrica svizzera, gestisce l utilizzazione della rete oltre i confini nazionali e si occupa della gestione dei colli di bottiglia. (4) Inoltre è responsabile del trasporto dell energia elettrica alle reti di distribuzione allacciate direttamente alla rete di trasmissione, a consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasmissione e a produttori allacciati direttamente alla rete di trasmissione, oltre che della messa a disposizione delle necessarie prestazioni di servizio relative al sistema. (5) È responsabile della metrologia e dei servizi informativi nella rete di trasmissione e mette a disposizione degli attori di mercato autorizzati i dati sull energia Gestore di una rete di distribuzione (GRD) (1) Il GRD è responsabile della messa a disposizione non discriminatoria della rete di distribuzione, della distribuzione dell energia elettrica e della fornitura delle prestazioni di servizio relative al sistema necessarie nella rete di distribuzione e computa i costi della rete di distribuzione in base al principio di causalità. (2) È responsabile della metrologia e dei servizi informativi nella rete di distribuzione e mette a disposizione degli attori di mercato autorizzati i dati sull energia GRD a valle e confinanti (1) Un GRD a valle è un GRD collegato alla rete di trasmissione o a un altra rete di distribuzione di un livello di rete superiore. Un GRD confinante è un GRD collegato in orizzontale sullo stesso livello di rete. GRD a valle e confinanti pagano corrispettivi per l utilizzazione della rete ai relativi gestori di rete a monte. (2) Nel computo dei costi con GRD a valle e vicini occorre fare attenzione che non avvenga un addebito multiplo (pancaking) ai clienti finali Reti elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare (1) Le reti elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare (reti PPTDC) servono per la suddivisione fine dell energia elettrica all interno di aree di piccola estensione ai sensi dell art. 4, cpv. 1, lett. a LAEl. (2) In una rete PPTDC sono allacciati consumatori finali, produttori, gestori di accumulatori di energia o combinazioni di questi, indipendenti dal gestore della rete PPTDC. La rete PPTDC non ha alcuna zona di approvvigionamento assegnata, si trova però in un comprensorio assegnato a un GRD. (3) Il proprietario della rete PPTDC (PR_PPTDC) è un utilizzatore presso la rete di distribuzione competente. Il PR_PPTDC è responsabile per costruzione, esercizio e manutenzione della rete PPTDC. (4) Il gestore della rete PPTDC (GR_PPTDC) gestisce e amministra la rete elettrica di piccola portata territoriale utilizzata per la distribuzione capillare. GR_PPTDC e PR_PPTDC possono coincidere. (5) La responsabilità per la metrologia e i servizi informativi spetta al gestore di rete di distribuzione competente. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
23 (6) Su richiesta del consumatore finale il GR_PPTDC deve consentire all interno della rete PPTDC l accesso al mercato o il servizio universale attraverso il gestore di rete di distribuzione competente Consumatori finali (1) I consumatori finali utilizzano la rete e pagano per questo il corrispettivo per l utilizzazione della rete, il corrispettivo per le prestazioni di servizio generali relative al sistema, i supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione 4 di cui all art. 15b, cpv. 1 LEne, nonché tributi e prestazioni agli enti pubblici Produttore (1) Un produttore è un utilizzatore della rete che immette energia in rete. Gli impianti di produzione sono esentati dalle componenti di potenza e lavoro dell utilizzazione della rete. A seconda della strutturazione delle tariffe del gestore di rete devono essere invece ancora pagati costi di misurazione, potenza reattiva ecc Gestori accumulatori di energia (1) Un gestore di accumulatori di energia è un utilizzatore della rete che preleva energia dalla rete, la immagazzina temporaneamente e la reimmette più tardi nel punto del prelievo Forme miste (1) Con forme miste si intende una qualsiasi combinazione dei seguenti attori: consumatore finale, produttore, accumulatore. (2) Nelle forme miste l energia ricevuta dalla rete pubblica viene trattata come per consumatori finali e l energia immessa come per produttori. Se si può scorporare in modo chiaro dal punto di vista della tecnica di misura l energia prelevata dalla rete, immagazzinata temporaneamente e poi reimmessa nel punto di prelievo, questa parte può essere trattata come un puro accumulatore. 4.3 Documenti della raccomandazione del settore relativi al modello di utilizzazione della rete (1) I documenti chiave per gli aspetti commerciali dell utilizzazione della rete sono: Modello di utilizzazione della rete di trasmissione svizzera (MURT CH) 5 e Modello di utilizzazione della rete di distribuzione svizzera (MURD CH) 5. Allacciamento alla rete e gestione della rete 5.1 Principi dell allacciamento alla rete e della gestione della rete (1) Regolamentazioni relative alle basi tecniche e organizzative per l esercizio e per l allacciamento alla rete di trasmissione e alle reti di distribuzione sono necessarie per un esercizio di rete ordinato e sono definite nei documenti di attuazione. 4 Tali supplementi contengono: i costi, non coperti dai prezzi di mercato, dei gestori di rete per il ritiro di elettricità ( RIC ), i costi dei bandi di gara, i costi della rimunerazione unica, le perdite da fideiussione per l assicurazione dei rischi degli impianti per l utilizzazione della geotermia e l indennizzo del concessionario (tributo per Misure di cui all articolo 83a della Legge sulla protezione delle acque o di cui all articolo 10 della Legge federale sulla pesca). 5 Il documento chiave MURT CH rientra nella sfera di responsabilità della società nazionale di rete. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
24 (2) La gestione della rete comprende la globalità dei compiti del GRT e dei GRD per la pianificazione e la gestione dell esercizio di rete e l ampliamento e la manutenzione della rete. 5.2 Compiti degli attori del mercato concernenti l allacciamento e la gestione della rete (1) Di seguito sono descritti i compiti degli attori del mercato concernenti l allacciamento alla rete e la gestione della rete Gestore della rete di trasmissione (GRT) (1) Il GRT è responsabile della gestione della rete di trasmissione svizzera, con l obiettivo di un funzionamento sicuro, performante ed efficiente nel rispetto dei limiti tecnici e delle norme tecniche in vigore. (2) A tale proposito il GRT coordina e dirige, in particolare, anche le relative azioni di gestori degli impianti, GRD, consumatori finali allacciati alla rete di trasmissione, fornitori di prestazioni di servizio relative al sistema e RGB. Nei confronti di tali soggetti, egli è autorizzato ad impartire direttive in tutte le questioni inerenti la gestione della rete di trasmissione. (3) Il GRT è responsabile dell acquisizione e dell impiego di prestazioni di servizio relative al sistema. (4) Il GRT ha la responsabilità di garantire che le prestazioni di servizio relative al sistema siano sufficienti Proprietario della rete di trasmissione (PRT) (1) Il PRT è responsabile di pianificazione, espansione e manutenzione e dello smantellamento dei mezzi operativi di sua proprietà, che costituiscono parte integrante della rete di trasmissione svizzera. (2) Il PRT definisce i requisiti per l allacciamento alla rete di trasmissione e garantisce che questi vengano rispettati. (3) Il PRT è inoltre responsabile dell allacciamento alla rete degli impianti di PRD, produttori, consumatori finali o reti di trasmissione estere allacciate alla rete di trasmissione svizzera. (4) Il PRT garantisce l efficienza e l interoperabilità della propria rete Gestore di una rete di distribuzione (GRD) (1) Il gestore di una rete di distribuzione (GRD) ha il compito di garantire un funzionamento sicuro, performante ed efficiente della rete di distribuzione. Inoltre il GRD allaccia alla propria rete gli utilizzatori allacciati alla rete e consente agli utilizzatori della rete di utilizzare la stessa Proprietario di una rete di distribuzione (PRD) (1) Il proprietario di una rete di distribuzione (PRD) è responsabile di pianificazione, ampliamento, manutenzione, riparazione, nonché smantellamento dei mezzi operativi della rete di distribuzione di sua proprietà. Il PRD è inoltre responsabile dell allacciamento alla rete di distribuzione degli impianti di PRD, produttori o consumatori finali. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
25 5.2.5 Produttori (1) Un produttore è proprietario di una o più centrali elettriche o quote di centrali elettriche. Il produttore può trasferire la gestione di una centrale elettrica ad un gestore Fornitori di prestazioni di servizio relative al sistema (FPSS) (1) Un fornitore di prestazioni di servizio relative al sistema eroga prestazioni di servizio relative al sistema su incarico di un gestore di rete Utilizzatori allacciati alla rete (1) Un fondo dell utente allacciato alla rete (committente di una costruzione, proprietario fondiario, soggetto autorizzato alla costruzione) o una rete di distribuzione a valle vengono allacciati alla rete. (2) L utente allacciato alla rete versa per l allacciamento i corrispettivi previsti per l allacciamento alla rete. 5.3 Documenti della raccomandazione del settore per l allacciamento alla rete e la relativa gestione (1) I documenti chiave per gli aspetti tecnici dell allacciamento alla rete e della gestione della stessa sono Transmission Code 6 (TC CH) Distribution Code (DC CH). 6. Metrologia e processi informativi 6.1 Principi della messa a disposizione dei dati di misurazione (1) La misurazione dei dati sull energia e la messa a disposizione dei dati agli attori di mercato autorizzati è la base per il computo dell energia, per il computo dell utilizzazione della rete e, insieme con i programmi previsionali, per il computo per i gruppi di bilancio. Il calcolo dei tributi (supplementi di cui all art. 15b LEne e tributi e prestazioni per gli enti pubblici7), l attribuzione dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e la determinazione delle garanzie d origine si basano anche su tali dati sull energia. 6 Il Transmissione Code CH rientra nella sfera di responsabilità della società nazionale di rete. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
26 Figura 3 Scambio di dati di misura per il trasferimento/l attribuzione dei costi di rete (2) Lo scambio dei dati di misura fra gestori di rete, fornitori di energia e gruppi di bilancio avviene su periodi di misura di un quarto d ora. L invio di dati di misura senza controllo plausibilità avviene una volta al giorno, quello con controllo plausibilità una volta al mese. (3) Per consumatori e produttori per i quali non sono misurate le curve di carico il gestore di rete decide il periodo di misura. (4) Della misurazione e della messa a disposizione dei dati di misurazione è responsabile, ai sensi dell art. 8 cpv. 1 OAEl, il gestore di rete. Può delegare questo compito a un fornitore. 6.2 Compiti degli attori del mercato concernenti la messa a disposizione dei dati di misurazione (1) Di seguito sono descritti i compiti degli attori del mercato concernenti la messa a disposizione dei dati di misurazione. Il glossario contiene una definizione generale Compiti dei gestori di rete (GRT e GRD) (1) Il gestore di rete è responsabile della messa a disposizione dei dati di misurazione ed amministratore fiduciario di dati dei clienti/dei partner commerciali. VSE/AES / MMEE CH,. gennaio /29
Ordinanza municipale inerente la fornitura di energia elettrica in media tensione (LR5)
77 Ordinanza municipale inerente la fornitura di energia elettrica in media tensione (LR5) Città di Bellinzona Il Municipio di Bellinzona richiamato il Regolamento per la fornitura di energia elettrica,
DettagliPagina 1 di 6 Versione 1.0 del 3.10.2008. Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione
Pagina 1 di 6 Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione Pagina 2 di 6 Indice 1 Introduzione 3 2 Definizioni e ruoli 3 3 Oggetto e scopo delle CG 3 4 Costi che vanno fatturati
DettagliTariffe per l uso della rete AET 2015 Versione 31 agosto 2014
Tariffe per l uso della rete AET 2015 Versione 31 agosto 2014 Premessa generale In base alla Legge federale sull approvvigionamento elettrico (di seguito LAEl) dal 1 gennaio 2009 i consumatori con un consumo
DettagliLe sette domande più frequenti sulla regolamentazione del consumo proprio
Data 24 marzo 2014 Versione 1.0 Le sette domande più frequenti sulla regolamentazione del consumo proprio 1. Cosa si intende per regolamentazione del consumo proprio? 2 2. Quali effetti ha la regolamentazione
DettagliStatuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione
DettagliCosti di utilizzazione della rete di trasmissione svizzera
Costi di utilizzazione della rete di trasmissione svizzera Per garantire il trasporto di energia elettrica nonché la sicurezza e l affidabilità della rete svizzera ad altissima tensione sono necessari
DettagliMANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
Pagina: 1 di 5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.0 SCOPO DELLA SEZIONE Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità SGQ dell Istituto. Per gli aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento
DettagliOrdinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2001 1 sui servizi di telecomunicazione (OST) è modificata come segue:
DettagliCONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA
CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni
DettagliIl Ministro delle Attività Produttive
Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel
DettagliARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N. 34/05, COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLE DELIBERAZIONI N. 49/05, N. 64/05, N. 165/05, N. 256/05 E N.
ARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N. 34/05, COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLE DELIBERAZIONI N. 49/05, N. 64/05, N. 165/05, N. 256/05 E N. 300/05 Articolo 1 Definizioni 1.1. Ai fini dell applicazione delle
DettagliRegolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio
Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal 01.03.2013 Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t + 41 41 817
DettagliProfili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC
Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC Nella tabella 1 sono elencate tutte le qualifiche rilevanti
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009. ModiÞ cazioni e integrazioni della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE
Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
Dettaglipubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 Delibera n. 277/05 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 DICEMBRE 2003, N.
DettagliDIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE
DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE Convegno AIEE - INNOVHUB SSI "BIOMETANO E DINTORNI"- Milano, 15 settembre 2015 Roberto Maulini Direzione Infrastrutture
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014 651/2014/R/GAS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEGLI SMART METER GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
Dettagliaggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);
FEBBRAIO 2014 Il 6 febbraio 2014 l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 40/2014/R/gas, Disposizioni in materia di accertamenti della
DettagliNorme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)
Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme
DettagliLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Comunicazione del revisore con i responsabili delle attività di governance e con il pubblico Dicembre 2013 Comunicazioni del revisore con i responsabili delle attività di
DettagliCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E NIBBIOLA Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Allegato alla deliberazione
DettagliMANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.
DettagliManuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Codice procedura: AC01 Revisione n 2 Data revisione: 23-07-2013 MANUALE DELLE PROCEDURE Sommario 1. Scopo della procedura 2. Glossario 3. Strutture
DettagliRegolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione
Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la
DettagliDestinazione dell energia immessa in rete
Destinazione dell energia immessa in rete Fino a 20 kw * è possibile: Oltre i 20 kw * è possibile: Usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta al gestore di rete competente per territorio
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2014 233/2014/R/EEL APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DEI COSTI 2013 PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A., DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL
DettagliIL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere
DettagliDECISIONE DELLA COMMISSIONE
9.6.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 148/11 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2007 che modifica la direttiva 90/377/CEE del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza
DettagliRegolamento di contabilità
Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,
DettagliDelibera n. 28/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Documenti collegati
Documenti collegati Comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 febbraio 2006 Delibera n. 28/06 CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL ENERGIA
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliPROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)
PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliPresupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
Relazione tecnica Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato 1. Premessa e contesto normativo Il provvedimento
DettagliIl presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni
DettagliDirettiva Macchine2006/42/CE
PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
DettagliENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI
ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI REGOLAMENTO COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO VISTO lo Statuto
DettagliGESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI
Pagina 1 di 6 Procedura Rev. Data Descrizione modifica Approvazione 3 27.04.2003 Revisione generale (unificate NC e Reclami) C.V. 4 03.09.2007 Specificazione NC a carattere ambientale C.V. 5 07.03.2008
DettagliREGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12
REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di
DettagliL anno., il giorno. del mese di.. presso
BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliCOMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI TOIRANO Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisto,
DettagliELENCO PREZZI PER PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE
Società uni personale Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO ELENCO PREZZI PER PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA TARIFFA
DettagliREGOLAMENTO. Ai sensi dell art. 13 dello Statuto
REGOLAMENTO Ai sensi dell art. 13 dello Statuto 1. Adesione al Consorzio 1.1 Le domande di adesione al consorzio devono contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all art.
DettagliDisposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione
Delibera n. 88/07 Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione L AUTORITA' PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell 11 aprile 2007 Visti: il
Dettaglidella Regione Toscana Parte Seconda n. 23 del 10.6.2015 Supplemento n. 88 mercoledì, 10 giugno 2015
Anno XLVI Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 23 del 10.6.2015 Supplemento n. 88 mercoledì, 10 giugno 2015 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana,
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella
DettagliREGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,
DettagliINDICE. Istituto Tecnico F. Viganò PROCEDURA PR 01. Rev. 2 Data 20 Maggio 2009. Pagina 1 di 9 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI
INDICE 1 di 9 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 4. RESPONSABILITÀ 5. MODALITÀ OPERATIVE 5.1. Redazione e identificazione 5.2. Controllo e verifica 5.3. Approvazione 5.4.
DettagliAddendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft
Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft ALLA FINE DEL PRESENTE ADDENDUM AL CONTRATTO PER MICROSOFT PARTNER PROGRAM ( MSPP ) FACENDO CLIC SUL PULSANTE ACCETTO,
DettagliSogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili
Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili 1. PREMESSA La disciplina dei cantieri temporanei e mobili ha trovato preciso regolamentazione nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel successivo
DettagliCentro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione
Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Area Rete Unitaria - Sezione Interoperabilità Linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica
DettagliA cura di Giorgio Mezzasalma
GUIDA METODOLOGICA PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FSE P.O.R. 2007-2013 E DEI RELATIVI PIANI OPERATIVI DI COMUNICAZIONE ANNUALI A cura di Giorgio Mezzasalma
DettagliPubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007
Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell
Dettaglidella manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.
L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono
DettagliL andamento del valore dei titoli
L andamento del valore dei titoli Anna Autore Gestione Mercati per l Ambiente FIRE Roma, 10 aprile 2014 Dal progetto ai TEE Definizione del progetto 0 1 2 3 4 5 Approvazione del progetto da parte di GSE*
DettagliTENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI
Pagina 1 di 5 INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITA 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 5. INDICATORI DI PROCESSO 6. RIFERIMENTI 7. ARCHIVIAZIONI 8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 9. DOCUMENTI
DettagliDocumenti per i corsi
Descrizione dell offerta Applicazione della formazione professionale di base Documenti per i corsi inter a ziendali (CI): Corsi interaziendali progr amma di forma zione per i corsi inter a ziendali, controlli
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 novembre 2008. Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 30 ottobre
DettagliCOMUNICAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DEL 29 LUGLIO 2005 N. 166/05. Termoli, 26.04.
Società controllata dal Cons.Svil.Ind.le VALLE del BIFERNO Zona Ind.le, snc 86039 TERMOLI (CB) Tel. +39 0875 755040 Fax +39 0875 755974 http://www.netenergyservice.it - info@netenergyservice.it COMUNICAZIONE
DettagliRIDURRE I COSTI ENERGETICI!
Otto sono le azioni indipendenti per raggiungere un unico obiettivo: RIDURRE I COSTI ENERGETICI! www.consulenzaenergetica.it 1 Controllo fatture Per gli utenti che sono o meno nel mercato libero il controllo
DettagliAppendice al CONTRATTO DI FRANCHISING
Appendice al CONTRATTO DI FRANCHISING TRA la società ACI Informatica S.p.A.- Divisione ACI Rete, con sede in Roma, Via Fiume delle Perle n.24, cap.soc..2.064.000, C.F. 00405030586 e P.I. 00883311003, iscritta
DettagliRegolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali
CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE
DettagliElettricità: la bolletta trasparente
Elettricità: la bolletta trasparente Con la bolletta dell energia elettrica, famiglie e piccoli consumatori serviti in maggior tutela 1 (pagano sostanzialmente per quattro principali voci di spesa. In
DettagliRegolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliAccordo Quadro per la fornitura di energia elettrica alle. società autostradali aderenti al. Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE)
Allegato 3 Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica alle società autostradali aderenti al Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE), con Sede
DettagliCAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti
CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo
DettagliTest per determinare la capacità di regolazione secondaria
Pagina 1 di 5 Test per determinare la capacità di regolazione secondaria Autori: Dominik Schlipf, Marc Scherer, Matthias Haller Rielaborazioni: Versione Data Sezione 1.0 20.10.2008 Documento finalizzato
DettagliCLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV.
CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. 00 FEBBRAIO 2010 Il presente documento è pubblicato sul sito: www.edison.it - Area Fornitori
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 novembre 2008. ModiÞ cazioni e integrazioni alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di modalità applicative del regime
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliManuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative
Unione Industriale 19 di 94 4.2 SISTEMA QUALITÀ 4.2.1 Generalità Un Sistema qualità è costituito dalla struttura organizzata, dalle responsabilità definite, dalle procedure, dai procedimenti di lavoro
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI
DettagliRegolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliCOMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 21 DEL 01 MARZO 2013 OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI ART.1 C. 557 DELLA L.
Dettagli(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione )
Allegato B (delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione ) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELL ISCRIZIONE
DettagliPROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite.
PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite. STATO DEL DOCUMENTO REV. PAR. PAG. DESCRIZIONE Data REV. 01 Emissione
DettagliB. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1
DettagliRegolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG
Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione
DettagliTesto risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09
Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2013 391/2013/R/EFR DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN CAPO AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE SOGGETTI
DettagliSettore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line
Settore Affari Generali e Istituzionali Disciplinare per le Pubblicazioni on line ANNO 2014 INDICE Art. 1 Principi generali... 3 Art. 2 Modalità di accesso al servizio on line... 3 Art. 3 Atti destinati
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliSpiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta
DettagliC i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5
C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare
Dettagli1) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO... 2 2) IL DECRETO LEGISLATIVO N 164/00... 2
CONTESTO NORMATIVO 1) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO... 2 2) IL DECRETO LEGISLATIVO N 164/00... 2 3) DELIBERE DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS RILEVANTI AI FINI DELLA
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliClausole Contrattuali per l Approvvigionamento di Beni e Servizi nell Ambito di Attività Soggette ad Unbundling
Pag.: 1 di 7 Clausole Contrattuali per Il presente documento è pubblicato sul sito www.edison.it e www.infrastrutturedg.it REV. DESCRIZIONE DATA 1 Aggiornamento conseguente al cambio denominazione sociale
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
Dettagliil fotovoltaico quanto costa e quanto rende
il fotovoltaico quanto costa e quanto rende gli incentivi /1 In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito Conto Energia, per la produzione di energia elettrica mediante
DettagliModalità e condizioni economiche per il ritiro dell energia elettrica.
Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell energia elettrica. Delibera n. 34/05 Quesiti frequenti: Quale energia elettrica può essere ritirata dal gestore di rete cui l impianto è collegato? Quali
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014 610/2014/R/EEL AGGIORNAMENTO PER L ANNO 2015 DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL EROGAZIONE
DettagliFORM CLIENTI / FORNITORI
FORM CLIENTI / FORNITORI Da restituire, compilato in ognuna delle sue parti, a: Ditta Enrico Romita Via Spagna, 38 Tel. 0984.446868 Fax 0984.448041 87036 Mail to: amministrazione@calawin.it 1 Informativa
Dettagli