POLIZZA INFORTUNI. Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni

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1 FIPI pag. 1 di 17 Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione POLIZZA INFORTUNI Nobis Compagnia di Assicurazioni Modello: Infortuni EDIZIONE: Novembre 2012 Versione: Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni Fascicolo Informativo Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) La EDIZIONE: Maggio 2014 Nota Informativa (comprensiva del Glossario) VERSIONE: IN VIGORE DAL Il presente Fascicolo Informativo, contenente a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario), b) le Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa FIPI pag. 1 di 17

2 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.1 di 3 FIPI pag. 2 di 17 a1) NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI (Art. 185 Decreto legislativo 7 settembre 2005 N. 209) PREMESSA Dal 1 gennaio 2013 l'ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'isvap a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali. Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 Informazioni generali Sede Legale ed Operativa Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Fax: Sito Internet: info@nobisassicurazioni.it Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di Assicurazione al n ; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Sulla base del Bilancio 2013 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 2,28 milioni per totale di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013, è di 4,07. B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 3 Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative previste dall Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n Durata del contratto Il contratto ha durata annuale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. 5 Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni La polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente i seguenti articoli: Art. 2.1 Oggetto dell Assicurazione Art. 2.2 Limiti di età - Art. 2.6 Esclusioni Art. 2.8 Persone non assicurabili Art Invalidità Permanente da Malattia (Oggetto dell Assicurazione; Persone non assicurabili Esclusioni) AVVERTENZE: A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: Art. 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 1.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Art. 1.6 Aggravamento del rischio - Art 1.9 Recesso in caso di sinistro - Art Invalidità Permanente da Malattia (Periodi di carenza contrattuale) B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere i seguenti articoli: Art. 2.4 Viaggi Aerei Art. 2.5 Calamità naturali - Art. 2.7 Validità Territoriale Art Criteri di indennizzabilità - Art Limite di indennizzo per evento catastrofale Art Danni estetici Art Anticipo indennizzo. C) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere Art Franchigia Art Prestazione per il caso di Inabilità Temporanea Art Prestazione per il caso Rimborso Spese Mediche da Infortunio Art Prestazione per il caso di diaria da ricovero Art Prestazione per il caso di diaria da gessatura - Art Prestazione per il caso diaria da ricovero per malattia 6 Dichiarazioni da parte dell assicurato in merito alle circostanze del rischio nullità AVVERTENZE: Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell assicurazione. Ai sensi dell art c.c. Inesistenza del Rischio il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 7 Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e l Assicurato hanno l obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la cessazione dell assicurazione o la perdita parziale dell indennizzo. 8 Premi Le modalità ed i mezzi di pagamento consentiti da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. sono i seguenti: - assegno diretto - assegno bancario - assegno circolare - assegno postale

3 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.2 di 3 FIPI pag. 3 di 17 - bonifico diretto - bonifico bancario - contanti (banconote), nei limiti consentiti dalla normativa in vigore - bancomat - versamento su c/corrente postale - pagamento R.I.D La polizza ha durata annuale. È ammesso il frazionamento semestrale del premio totale imponibile. In tal caso sono previsti oneri accessori pari al 3% del premio totale imponibile. 9 Diritto di recesso AVVERTENZA: Polizza Infortuni Nobis non prevede il diritto di recesso ad eccezione del recesso in caso di sinistro di cui all Art. 1.9 delle Condizioni di Polizza 10 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata a/r, l indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Durante l istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata a/r all Intermediario e/o all Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze. 11 Lingua in cui è redatto il contratto Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. 12 Regime fiscale Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: del 2,50% per le garanzie Infortuni e Invalidità permanente C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13 Sinistri liquidazione dell indennizzo AVVERTENZE: Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente i seguenti articoli: Art. 2.9 Obblighi in caso di sinistro - Art Criteri di indennizzabilità Art Invalidità permanente da malattia (Criteri e termini di liquidazione) 14 Reclami Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Tel: Fax: reclami@nobisassicurazioni.it Nel caso l esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale, ROMA Oppure Fax / Il reclamo presentato, all Impresa di assicurazione o all IVASS, deve contenere: a) nome, cognome e domicilio della reclamante, b) l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, c) breve descrizione del motivo di lamentela, d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all esponente, di adire l Autorità Giudiziaria. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all IVASS. L IVASS riporta sul suo sito Internet le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo. Informativa in corso di contratto L Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Presidente ed Amministratore Delegato Salvatore Passaro

4 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.3 di 3 FIPI pag. 4 di 17 A2. GLOSSARIO Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: Assicurato Assicurazione Ivass (già Isvap) Contraente Impresa Franchigia Indennizzo Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Il contratto di assicurazione Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. La percentuale o la somma prestabilita che in caso di sinistro l'assicurato tiene a suo carico e per la quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo La somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro Infortunio Invalidità permanente Premio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili La perdita definitiva a seguito di infortunio in misura totale o parziale della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta La somma dovuta dal Contraente all Impresa assicuratrice Ricovero Rischio Rischio extra-professionale Rischi Professionali Sinistro Degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento La probabilità che si verifichi il sinistro Infortuni subiti nello svolgimento di normali attività del tutto estranee per circostanze di tempo, modo e luogo all'esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere a cui si dedichi abitualmente. Infortuni subiti nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza, incluso il rischio in itinere. Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

5 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.1 di 13 FIPI pag. 5 di 17 B. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. Sommario: 1. Condizioni generali di assicurazione 2. Norme relative all assicurazione infortuni 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1.1 Validità Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dalla scheda di polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate alla stessa scheda. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle Condizioni Generali di Assicurazione. Il contratto è valido se stipulato per iscritto mediante la sottoscrizione della scheda di polizza da parte dell Impresa e del Contraente. Art Assicurazione per conto e titolarità dei diritti La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall Impresa, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato così come disposto dall Art Codice Civile. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa. Il premio per ogni periodo di assicurazione è interamente dovuto, anche se ne sia stato previsto il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art.1901 del Codice Civile. Art Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto (raccomandata a/r, telegramma o fax). Se hanno scopo di introdurre modifiche contrattuali queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle parti.

6 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.2 di 13 FIPI pag. 6 di 17 Art Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Altre Assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto all Impresa l esistenza e la successiva stipulazioni di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art Codice Civile). L omissione dolosa, della comunicazione circa l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comporta la decadenza del diritto all indennizzo. L Impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, può recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l Impresa può far cessare l'assicurazione - anche parzialmente o recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia della cessazione o del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. Art Rinvio alla Norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. Art Foro Competente Foro Competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la direzione dell Impresa. Art Durata del Contratto Il Contratto ha validità annuale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Art Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato o i Beneficiari sono tenuti, hanno efficacia solo se fatte a mezzo raccomandata a/r, telegramma o fax ed indirizzate alla sede dell'intermediario alla quale è assegnato il contratto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

7 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.3 di 13 FIPI pag. 7 di NORME RELATIVE ALL ASSICURAZIONE INFORTUNI Art Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca: a) nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate (rischio professionale); b)nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e nello svolgimento di ogni altra attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno nonché alla pratica di hobbies anche se a carattere continuativo (rischio professionale ed extraprofessionale). Art. 2.2 Limiti di età L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. Art Rischi compresi e precisazioni La garanzia è estesa anche ai seguenti casi: - infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, ciclomotori e di natanti da diporto sempreché l'assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, eccetto quelli derivanti da abuso di alcoolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; - infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; - infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; - infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace; - asfissia non di origine morbosa; - avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; - avvelenamento del sangue e infezione - escluso il virus H.I.V. - sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; - lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; - annegamento; - lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia; - folgorazione; - colpi di sole o di calore; - assideramento o il congelamento; - lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini. Art Viaggi aerei (garanzia non valida per contratti di durata inferiore ad un anno) L assicurazione è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei per turismo o per trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, con l esclusione dei voli: effettuati da società e/o aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;

8 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.4 di 13 FIPI pag. 8 di 17 effettuati da aeroclub; effettuati su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio). La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali di: per persona e per aeromobile: ,00 Euro per il caso di morte; ,00 Euro per il caso di invalidità permanente totale; 250,00 Euro al giorno per il caso di inabilità temporanea totale; Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia non vale per i voli effettuati su territori soggetti ad embargo. Art. 2.5 Calamità naturali (garanzia non valida per contratti di durata inferiore ad un anno) L assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l Impresa, l esborso massimo di quest ultima non potrà superare ,00 per persona e per evento. Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Art Esclusioni Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati: a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo quanto disposto al precedente Art "Viaggi aerei"; c) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karatè, arti marziali, rugby, football americano, speleologia, immersioni non in apnea, canoa fluviale, salti dal trampolino con sci o idro sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, guidoslitta, bob, alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3 comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), hockey su ghiaccio o a rotelle; d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, intendendosi per tale, i rimborsi forfetizzati delle spese e/o diarie che diano palesemente luogo ad un effetto di remunerazione, seppure espresso con altri termini. Essa non riguarda invece eventuali contropartite diverse da corresponsioni monetarie, né s intende riferibile al conseguimento di premi, ancorché consistenti in somme di denaro, per il piazzamento ottenuto; e) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; f) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; g) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni (salvo quanto previsto dall Art. 2.3 Rischi compresi e precisazioni ); h) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

9 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.5 di 13 FIPI pag. 9 di 17 Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Non sono considerati infortuni: 1) le ernie, eccezion fatta per quelle addominali da sforzo; 2) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto al precedente Art. 2.3 Rischi compresi e precisazioni, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio; 3) gli infarti da qualsiasi causa determinati; 4) quelli subiti durante il periodo di arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Art Validità territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. Per gli infortuni subiti all estero l eventuale inabilità temporanea verrà riconosciuta esclusivamente per i giorni di ricovero in Istituto di cura o dalle ore 24 del giorno di rimpatrio. Gli indennizzi per gli infortuni avvenuti all estero verranno effettuati in Italia ed in valuta Italiana. Art Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da epilessia, alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata. Le persone con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all Impresa entro tre giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato o da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell art.1915 del Codice Civile. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato con invio all Impresa di ulteriori certificati medici. Resta in ogni caso convenuto che l'assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Art Criteri di indennizzabilità L Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla Tabella successiva, prescelta per la liquidazione dell indennità spettante sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.

10 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.6 di 13 FIPI pag. 10 di 17 Art Prestazione per il caso di MORTE Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l Impresa liquida la somma assicurata ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato (purché l'infortunio si sia verificato durante il periodo della copertura assicurativa). L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennità per morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità permanente. Qualora, a seguito di infortunio, il corpo dell assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, l Impresa liquiderà ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che, se a pagamento avvenuto della predetta indennità l'assicurato risultasse vivo, l Impresa avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata. Art Prestazione per il caso di INVALIDITÀ PERMANENTE L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio (purché lo stesso si sia verificato durante il periodo della copertura assicurativa). L'indennità per invalidità permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità che viene accertato sulla base delle percentuali previste dalla Tabella successiva, prescelta per la liquidazione dell indennità spettante; la liquidazione dell'indennità spettante, inoltre, viene corrisposta in conformità al precedente Art Criteri di indennizzabilità. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla Tabella successiva, contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sotto riportata, l'indennizzo è stabilito con riferimento ai valori della Tabella stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato.

11 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.7 di 13 FIPI pag. 11 di 17 Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente L indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati. Descrizione Percentuale Perdita totale, anatomica o funzionale, di: des sin - un arto superiore 70% 60% - una mano o un avambraccio 60% 50% - un pollice 18% 16% - un indice 14% 12% - un medio 8% 6% - un anulare 8% 6% - un mignolo 12% 10% - una falange ungueale del pollice 9% 8% - una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Amputazione di un arto inferiore: - al disopra della metà della coscia - al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio - al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba Amputazione di un piede 40% Amputazione di ambedue i piedi 100% Amputazione di un alluce 5% Amputazione di un altro dito del piede 1% Amputazione della falange ungueale dell alluce 2,5% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25% Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% Sordità completa di un orecchio 10% Sordità completa di entrambi gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta monolaterale 4% Stenosi nasale assoluta bilaterale 10% Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12 dorsale 10% - una vertebra lombare 10% Esiti di frattura di un metamero sacrale 3% Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% Perdita anatomica di un rene 15% Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% 70% 60% 50% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

12 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.8 di 13 FIPI pag. 12 di 17 Art Franchigia L Impresa non liquiderà alcun indennizzo per invalidità permanenti accertate in misura inferiore o pari alla percentuale di franchigia indicata sul modulo di polizza. Se l invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente. Art Prestazione per il caso di INABILITÀ TEMPORANEA Se l infortunio ha per conseguenza una Inabilità Temporanea dell Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni, l Impresa liquida la diaria assicurata: a. integralmente, per tutto il tempo in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime; b. al 50%, per tutto il tempo in cui l Assicurato non ha potuto attendere in parte alle proprie occupazioni. La liquidazione dell indennità viene fatta considerando quale data di guarigione quella stabilita o pronosticata nell ultimo certificato medico, regolarmente inviato, salvo che l Impresa possa stabilire una data anteriore. L indennità per Inabilità Temporanea viene corrisposta, per un periodo massimo di 365 giorni, a decorrere dalle ore 24 del settimo giorno successivo all infortunio fino alle ore 24 dell ultimo giorno di inabilità. L indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile con quella per Morte o per Invalidità Permanente. Art Prestazione per il caso di RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO L Impresa assicura fino alla concorrenza del massimale stabilito, per ogni infortunio e per ogni anno assicurativo, il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio ai termini di polizza e sostenute per: a) spese per esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti; b) spese per gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo, dell aiuto, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; c) spese per le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi con il limite del 10% (dieci per cento) del massimale assicurato; d) spese per le rette di degenza; e) spese di trasporto dell Assicurato in ambulanza all Istituto di Cura o all ambulatorio e viceversa, con il limite del 10% (dieci per cento) del massimale assicurato. Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico. Il rimborso verrà effettuato dall Impresa a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l applicazione di uno scoperto pari al 20% (venti per cento) delle spese con un minimo di 150,00 (centocinquanta/00) per sinistro. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, l Impresa rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano dei Cambi. La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all Impresa verrà restituita contestualmente alla liquidazione. Qualora l'assicurato debba presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, l Impresa effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle spese sostenute dall'assicurato o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dall Impresa verrà detratto quanto già riconosciutogli.

13 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.9 di 13 FIPI pag. 13 di 17 Art Prestazione per il caso di DIARIA DA RICOVERO L Impresa, in caso di comprovato ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, corrisponderà l indennità stabilita per ogni giorno di degenza per una durata massima di 180 (centoottanta) giorni per anno assicurativo. L Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto all'assicurato ai termini di polizza, dietro presentazione in originale di regolare attestato di degenza nell'istituto di cura. Il pagamento dell'indennità verrà effettuato a cura ultimata. La diaria verrà corrisposta a partire dal 4 giorno successivo a quello del ricovero stesso. Art Prestazione per il caso di DIARIA DA GESSATURA L Impresa riconosce l indennità convenuta qualora l Assicurato - in conseguenza di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza - sia portatore a domicilio: di apparecchio gessato; di qualsiasi altro mezzo di contenimento immobilizzante - comunque esterno e purché applicato da personale medico - limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura. La presente indennità - che decorre dal terzo giorno successivo a quello in cui l Assicurato è portatore a domicilio del tutore immobilizzante come sopra descritto - franchigia assoluta di giorni 3 (tre) - viene corrisposta per ciascun giorno di totale incapacità fisica dello stesso ad attendere all attività dichiarata in polizza e fino alla rimozione dell apparecchio gessato o del mezzo di contenimento immobilizzante con il massimo di giorni 45 (quarantacinque) per infortunio e per anno assicurativo. Art Invalidità permanente da malattia a) Oggetto dell'assicurazione La presente assicurazione vale per il caso di invalidità permanente conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto dell'assicurazione stessa, secondo quanto previsto dal successivo punto c), e manifestatasi non oltre un anno dalla sua cessazione. S'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. S'intende per invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla specifica professione esercitata. b) Criteri e termini di liquidazione Nessuna indennità spetta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 24% della totale. Quando l'invalidità permanente accertata sia invece di grado superiore al 24%, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. liquida un'indennità calcolata sul capitale assicurato in base alle percentuali seguenti: Percentuale di Invalidità Permanente da Malattia Percentuale da applicare sulla capitale assicurato

14 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.10 di 13 FIPI pag. 14 di 17 Percentuale di Invalidità Permanente da Malattia Percentuale da applicare sulla capitale assicurato dal 35 al 55 Dal 35 al dal 66 al Il grado di invalidità permanente viene valutato non prima che sia decorso un anno dalla data denuncia della malattia e comunque non oltre i 18 mesi da tale data. La valutazione del grado di invalidità permanente verrà effettuata secondo quanto previsto dalla tabella INAIL annessa al - Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali -, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Giugno 1965 n Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. c) Periodi di carenza contrattuale L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 90 giorno successivo a quello di decorrenza della polizza. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione senza soluzione di continuità - di altra polizza riguardante gli stessi Assicurati ed identiche garanzie, l'anzidetto termine di 90 giorni opera: 1) dal giorno di decorrenza dell'assicurazione di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni e i capitali quest'ultima risultanti; 2) dal giorno di decorrenza della garanzia di cui al presente contratto limitatamente ai maggiori capitali ed alle diverse prestazioni da esso derivate. d) Persone non assicurabili Esclusioni Non è assicurabile la persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo o infermità mentali, AIDS e sindromi ad essa correlate e l'assicurazione termina automaticamente con il loro manifestarsi. Sono comunque escluse dall'assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente od indirettamente da: 1) abuso di alcolici o uso, a scopo non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti od allucinogeni; 2) trasmutazioni del nucleo dell'atomo, ovvero radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3) eventi connessi a guerra, guerra civile, insurrezioni a carattere generale; 4) dolo dell'assicurato; 5) malattie professionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n del e successive modifiche. Sono inoltre escluse le malattie e/o le invalidità preesistenti alla data di stipulazione dell'assicurazione

15 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.11 di 13 FIPI pag. 15 di 17 e) Denuncia della malattia ed obblighi relativi L'Assicurato deve denunciare per iscritto la malattia, all Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione Generale di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., entro tre giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata. L omissione di tale comunicazione può comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo ai sensi dell art C.C.. L'Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. f) Non cumulabilità con l'assicurazione infortuni La presente garanzia non potrà in alcun modo cumularsi con garanzie di invalidità permanente da infortunio. g) Recesso del contratto Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto delle prestazioni, le Parti hanno facoltà di far cessare l'assicurazione nei confronti delle persone cui il sinistro si riferisce oppure di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, rimborsando la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art Prestazione per il caso di DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA L Impresa, in caso di comprovato ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia indennizzabile ai sensi di polizza, corrisponderà l indennità stabilita per ogni giorno di degenza per una durata massima di 180 (centootanta) giorni per anno assicurativo una diaria, in caso di ricovero (con o senza intervento chirurgico) in istituto di cura pubblico o privato di durata superiore a 24 ore, per un periodo massimo di 180 giorni per evento e per anno assicurativo (intendendosi per tale l'intero ciclo di cure relative alla stessa malattia). La diaria verrà corrisposta a partire dal 4 giorno successivo a quello del ricovero stesso. Periodi di carenza contrattuale L'assicurazione decorre dalle ore 24: 1) del giorno di effetto della garanzia per ricoveri conseguenti ad infortunio; 2) del 30 giorno successivo a quello di effetto della garanzia, per ricoveri conseguenti a malattia; 3) del 180 giorno successivo a quello di effetto della garanzia per la cura di malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (salvo quanto precisato al successivo punto 4; 4) del 300 giorno successivo per il parto cesareo. Per l aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio la garanzia è operante con il termine di aspettativa di 30 giorni solo se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa, in sostituzione senza soluzione di continuità di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i periodi iniziali di scopertura di cui sopra operano: 5) dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest'ultima previsti; 6) dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente ai maggiori capitali ed alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. Art Valutazione del danno L ammontare del danno è concordato direttamente dall Impresa - o da una persona da questa incaricata - con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

16 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.12 di 13 FIPI pag. 16 di 17 Art Prova È a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza. Art Liquidazione dell'indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l Impresa liquida l'indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità verrà corrisposta in Italia ed in valuta italiana. Art Rinuncia al diritto di surrogazione L Impresa rinuncia a favore dell'assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all art de Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Art Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti indipendentemente dall'adempimento o meno da parte del Contraente degli obblighi, presenti e futuri, di legge. Ai fini della presente assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future. Art Limite di indennizzo per evento catastrofale Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico dell Impresa non potrà comunque superare l'importo di ,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. Art Danni estetici Ad integrazione della prestazione per il Rimborso delle spese mediche da Infortunio di cui all'art. 2.15, l Impresa rimborserà fino ad un massimo di 3.000,00, per ogni infortunio e per ogni anno assicurativo, le spese rese necessarie da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza - che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni del viso - sostenute per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Art Anticipo indennizzo A seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente polizza l Impresa, su richiesta del Contraente, anticipa un importo pari al 50% di quello presumibilmente indennizzabile a condizione che i postumi di invalidità permanente, secondo il parere dell Impresa e sulla base della documentazione fornita dall'assicurato, siano superiori al 50% della totale. L acconto non potrà comunque essere superiore a ,00 per sinistro e per anno, qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. Art Buona fede Resta inteso e convenuto che l omissione da parte del Contraente e/o dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese da parte del Contraente e/o dell Assicurato all atto della stipula

17 CONDIZONI DI ASSICURAZIONE pag.13 di 13 FIPI pag. 17 di 17 della presente Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo e/o colpa grave. Il Contraente ha però l obbligo di corrispondere all Impresa, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante sia verificata, il maggior premio proporzionale al maggior rischio da essa derivante. Art Clausola BROKER Nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata tramite un Broker, si intende richiamata la presente clausola: Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo indicata sul Modulo di Polizza. Pertanto, agli effetti delle Condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all altra Parte. L Impresa Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker all Impresa Assicuratrice.

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