REGOLAMENTO TERRITORIALE AFFIDI

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1 Ambito Territoriale di Cantù REGOLAMENTO TERRITORIALE AFFIDI Approvato dal Tavolo Politico in data 9 maggio 2013 Art. 1 Normativa L'affidamento familiare per i minori è regolato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983 disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori, modificata successivamente dalla legge n. 149 del 8 marzo Art. 2 Finalità L'affidamento familiare è un intervento socio-assistenziale istituito per garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare capace di offrirgli le condizioni materiali, relazionali ed affettive adeguate alla crescita psico-fisica. L'affidamento prevede, con modalità diverse a seconda della specifica situazione familiare, che siano mantenuti i rapporti tra il minore ed il nucleo familiare d'origine. Art. 3 Provvedimenti di affidamento familiare L'affidamento familiare è previsto all'interno di un progetto elaborato dall'équipe del Servizio Tutela Minori e Famiglie o Servizio Sociale Comunale che ha in carico il minore e la famiglia, in collaborazione con il Servizio Affidi. L'affidamento può essere consensuale o giudiziale: Consensuale quando i genitori o chi ha la patria potestà, sono concordi col provvedimento proposto dai Servizi (Servizi Sociali Comunali e Servizio Tutela Minori) e disposto dal Sindaco. (sentito il minore 12enne o di età inferiore considerevolmente alla sua capacità di discernimento) Per l'affidamento di durata superiore ai 6 mesi è obbligatoria la segnalazione all autorità competente (T.O) e il provvedimento del giudice tutelare (Legge 149/01 art. 9 commi 4 e 5). L affidamento ai parenti, entro il 4 grado, può avvenire senza segnalazione all autorità competente (Legge 149/01 art. 9 commi 4 e 5). Giudiziale quando non c è il consenso dei genitori e l affidamento è decretato dal Tribunale per i Minorenni, limitando la potestà genitoriale. le tipologie di affidamento possono presentasi come: - Affidamento eterofamiliare quando il minore viene accolto, presso una famiglia affidataria che non ha vincoli di parentela. - Affidamento intrafamiliare quando il minore viene accolto presso parenti (entro il 4 grado), tale affidamento non è regolamentato dalle leggi in vigore. 1/9

2 Art. 4 Tipologia dell'affidamento familiare L'affidamento familiare può assumere configurazioni organizzative ed operative diverse, a seconda delle esigenze del minore e della sua situazione familiare. Sono previste diverse tipologie d affido: 1. Affidamento a tempo pieno quando il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria, anche monoparentale, con rientri o incontri periodici con la famiglia d'origine, stabiliti e regolamentati dall'équipe del Servizio Tutela Minori e Famiglie o Servizio Sociale Comunale, in accordo con il Servizio Affidi, sulla base del progetto individuale predisposto e laddove esistente sulla base di prescrizioni dell Autorità Giudiziaria 2. Affidamento diurno o part-time quando il minore è accolto dalla famiglia affidataria per alcune ore della giornata durante uno o più giorni della settimana, nei week end, nel periodo estivo, senza che il minore viva stabilmente presso la famiglia affidataria. Appartengono a tale tipologia anche gli affidamenti per periodi di tempo breve o brevissimi, solitamente legati a situazioni familiari di emergenza. L'affidamento diurno (part-time) si configura pertanto come un percorso attraverso il quale il minore ha la possibilità di vivere esperienze integrative positive che la sua famiglia non è in grado di fornirgli quali, ad esempio, l'essere seguito in attività educativo -scolastiche e/o di socializzazione. Esso rappresenta quindi un intervento efficace qualora la famiglia di origine necessiti di un supporto nell'educazione del minore. Il servizio titolare del caso formula un progetto di sostegno con la famiglia d origine per superare le fragilità familiari. L affido diurno (part-time) è riconosciuto e formalizzabile solo nel caso di affidamento a terzi e non a parenti entro il IV grado del minore. L'affido può attuarsi solo sulla base di uno specifico progetto che coinvolga gli operatori territoriali (Servizio Sociale Comunale e/o Servizio Tutela Minori e e Famiglie e Servizio Affidi), l'affidatario e la famiglia d'origine. Gli affidatari possono essere famiglie o singoli individuati tra quelli che offrono la loro disponibilità per questo tipo di sostegno, previa valutazione da parte del Servizio Affidi. Gli affidatari possono accogliere fino ad un massimo di 2 minori, derogabile fino a 3 solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza. 3. Affido Una Famiglia per una Famiglia è una forma di affido diurno in continuità con il progetto promosso dalla Fondazione Comasca e Fondazione Paideia.. Si tratta di interventi mirati a tutta la famiglia bisognosa e non al solo minore, attraverso il coinvolgimento e l apporto dell intero nucleo affidatario. I destinatari di questa tipologia d affido sono nuclei familiari deboli e fragili monoparentali e non, con significative problematicità a coniugare tempi e impegni di lavoro e di cura educativa dei figli, ma spesso con anche significative difficoltà di integrazione sociale e mancanza di una rete sociale di riferimento e di supporto. La complessità di queste problematiche alimenta la fragilità interna, la precarietà economica e il rischio psico-educativo nei confronti dei figli. La funzione preventiva del progetto è cruciale in questi tipi d intervento. Questi interventi potranno essere delle più svariate tipologie, frutto della progettualità degli operatori applicata alla situazione di bisogno (es. appoggio ad una famiglia per alcuni pomeriggi alla settimana per lo svolgimento dei compiti; accompagnamento alle attività di socializzazione aiuto nell organizzazione domestica e sociale ecc.). L'intervento di sostegno può attuarsi solo sulla base di uno specifico progetto concertato consensualmente tra gli operatori dei Servizi Territoriali, la famiglia bisognosa e la famiglia affidataria. E previsto per questa particolare tipologia d affido, l affiancamento di un tutor educativo, che abbia una specifica funzione di supporto e sostegno alla famiglia affiancante oltre all accompagnamento in itinere per tutto il tempo del progetto. 2/9

3 4. Affido a Parenti. Gli affidamenti a parenti entro il IV grado possono essere consensuali (in tal caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall Autorità Giudiziaria. Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, non è previsto un contributo economico per gli affidatari, poiché i parenti tenuti agli alimenti hanno l obbligo di contribuire spontaneamente al mantenimento del minore, ai sensi dell art.433 del Codice Civile. Tuttavia qualora i Servizi ne ravvisino la necessità potrà essere valutata l opportunità di prevedere, anche per i parenti tenuti agli alimenti, una forma di sostegno economico, finalizzato ad impedire che le eventuali ridotte disponibilità degli affidatari riducano eccessivamente le opportunità di sostegno, di socializzazione e/o di formazione per i minori affidati. 5. Affido a Famiglie specialistiche o professionali : sono caratterizzate da una approfondita formazione ( di norma ottenuta attraverso un percorso formativo ad hoc previsto all interno di specifico programma di affido professionale) e da una particolare disponibilità che le rendono preziose e spendibili in situazioni di grande complessità, per le quali difficilmente sarebbe reperibile la disponibilità di un nucleo affidatario. Si tratta infatti di famiglie coinvolte in una elevata intensità di scambi con i Servizi competenti all interno delle quali un membro è tenuto a ridurre l impegno lavorativo almeno a part-time. Art. 5 Destinatari L affidamento familiare si rivolge ai minori, di età compresa tra 0 e 17 anni, che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato percorso di crescita e in grado di assicurare il mantenimento, l educazione, l istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno (art.2 L149/2001). Per situazioni particolari e, a seguito di un progetto redatto dal Servizio Tutela Minori e Famiglie e approvato dall'autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il compimento del diciottesimo anno d'età e fino al raggiungimento di un adeguato livello di autonomia del giovane, comunque non oltre il ventunesimo anno d' età. Art. 6 Competenze e Modalità operative del Servizio Affidi Il Servizio Affidi è un servizio complementare al Servizio Tutela Minori e Famiglie gestito in forma associata dai comuni dell'ambito Territoriale di Cantù. I suoi compiti sono: favorire una cultura dell'accoglienza, attraverso attività di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone, in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del terzo settore; Fornire occasioni di informazione e formazione sui temi dell affido. creare una banca dati delle famiglie disponibili all'esperienza dell'affido; svolgere un lavoro di conoscenza, valutazione e selezione delle famiglie affidatarie attraverso colloqui psico- sociali e visite domiciliari; collaborare con i Servizi referenti del minore (Servizio Sociale Comunale e Servizio Tutela Minori) al fine di elaborare un progetto di affido rispondente ai bisogni dello stesso e della sua famiglia. Inoltre definisce, congiuntamente ai servizi, i requisiti della possibile famiglia affidataria; individuare nell archivio delle famiglie affidatarie selezionate il nucleo o il singolo che ritiene più idoneo al caso preso in considerazione e collaborare nella fase di abbinamento con gli operatori che hanno in carico il caso (assistente sociale comunale o assistente sociale del servizio tutela minori); sostenere, fino a conclusione del percorso di accoglienza, le singole famiglie affidatarie attraverso colloqui con la psicologa del servizio affidi afferente alla tutela minori; proporre percorsi di sostegno in gruppo realizzati da Associazioni del terzo settore di Cantù, allo 3/9

4 scopo di mantenere ed affinare la capacità di svolgimento del proprio ruolo salvaguardando il rapporto con il minore, la famiglia d origine e altri contesti sociali; Realizzare periodicamente, attraverso visite domiciliari presso la famiglia affidataria, il monitoraggio del percorso di accoglienza; effettuare momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti con modalità e tempi definiti dal progetto stesso. Art. 7 Competenze e modalità operative del Servizio Tutela Minori e Famiglie Il Servizio Tutela Minori e Famiglie durante tutto il percorso di affido svolge le seguenti funzioni: - realizza un'attenta valutazione psico- sociale della situazione familiare del minore; - formula un progetto personalizzato definendo obiettivi, tempi, interventi di aiuto alla famiglia di origine, diritti e doveri della famiglia di origine e della famiglia affidataria e compiti dei servizi (Servizio Tutela minori e Servizio Affidi); - in collaborazione con il Servizio Affidi, individua le caratteristiche della famiglia affidataria per un possibile abbinamento e definisce il progetto di affido; - predispone la programmazione degli incontri tra il minore e la famiglia d'origine (genitori, fratelli ecc...); - predispone tutti gli interventi di sostegno necessari al minore per affrontare e sostenere il percorso di affido; - garantisce alla famiglia d origine adeguato sostegno psico-sociale, al fine di raggiungere gli obiettivi dell intervento; - garantisce il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia d origine, predisponendo adeguati interventi per il superamento delle difficoltà e degli impedimenti esistenti; - predispone il rientro del minore nella famiglia d'origine e la conclusione del progetto di affido, sostenendo in questa fase il minore e la famiglia di origine; - provvede ad espletate le formalità amministrative, e richiede ai Comuni di residenza del minore, di attivare le misure di sostegno previste dalla legge (contributo mensile, assicurazione e spese straordinarie) a favore della famiglia affidataria; - effettua momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti (Servizio Affidi, Servizi Sociali Comunali, famiglie e minori) e con modalità e tempi definiti dal progetto stesso.; - effettua aggiornamenti periodici all'autorità giudiziaria competente (Tribunale Ordinario Tribunale per i Minorenni). Art. 8 Competenze e modalità operative del Servizio Sociale Comunale Il Servizio Sociale Comunale si occupa di tutti gli affidi consensuali etero ed intra familiare, non afferenti al Servizio Tutela Minori e Famiglia. I suoi compiti sono: - rilevare il bisogno attraverso un'attenta valutazione sociale della situazione familiare del minore; - formulare un progetto personalizzato definendo obiettivi, tempi, interventi di aiuto alla famiglia di origine, diritti e doveri della famiglia di origine e della famiglia affidataria e compiti dei servizi (Servizio Sociale Comunale e Servizio Affidi); - in collaborazione con il Servizio Affidi, individuare le caratteristiche della famiglia affidataria per un possibile abbinamento e definire il progetto di affido; - redigere il progetto di affido, in collaborazione con il Servizio Affidi, definendo le modalità di rapporto tra il minore e la famiglia affidataria e tra le due famiglie; - predisporre tutti gli interventi necessari a garantire la buona riuscita del progetto di accoglienza; - provvedere ad espletate le formalità, che consentono alla famiglia affidataria di beneficiare delle misure di sostegno previste dalla legge (contributo mensile, assicurazione e spese straordinarie); effettuare momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti (Servizio Affidi,, 4/9

5 famiglie e minori) e con modalità e tempi definiti dal progetto stesso.; effettuare aggiornamenti periodici all'autorità giudiziaria competente, nei casi previsti per legge (Tribunale Ordinario) Art. 9 Diritti del minore in affido Il minore, per tutta la durata del progetto di affido, ha diritto a: - essere, informato, ascoltato e preparato rispetto al progetto che lo riguarda; - mantenere i rapporti con la famiglia d'origine; - mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano controindicazioni; - usufruire di tutti i sostegni necessari, stabiliti dall'autorità Giudiziaria o dai Servizi competenti. Art. 10 Diritti e doveri della famiglia d origine La famiglia d'origine ha il diritto di: - essere informata e preparata rispetto al progetto di affidamento e le sue finalità; - mantenere i rapporti con il proprio figlio (secondo quanto indicato dal progetto di affido o dall Autorità Giudiziaria); - partecipare alla costruzione del progetto di aiuto per superare i problemi che hanno determinato l'attivazione dell'intervento di affidamento; - avere un sostegno professionale individuale e/o di gruppo finalizzato al riconoscimento e superamento delle proprie difficoltà. La famiglia d'origine, con il supporto del Servizio Tutela Minori e Famiglie e Servizi Sociali Comunali ha il dovere di: - supportare e aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido; - aderire al progetto di sostegno, predisposto dal Servizio Tutela Minori e Famiglie e il Servizio Sociale Comunale, con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato l' attivazione dell'intervento di affido del minore e favorire quindi il suo rientro; - collaborare con il Servizio Tutela Minori e Famiglie, il Servizio Sociale Comunale e la famiglia affidataria; - rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, come previsto dal progetto di affido. - Fornire tutte le più utili informazioni anche di natura sanitaria sul minore. - Partecipare economicamente secondo quanto disposto dal Regolamento sulla compartecipazione economica da parte delle famiglie alla spesa derivante dall' affidamento a famiglie o collocamento in strutture a carattere residenziale o diurnato di minori. Art. 11 Diritti e doveri degli affidatari La famiglia affidataria, ha il diritto di: - essere informata sulle finalità dell'affidamento in generale e sullo specifico progetto; - essere coinvolta nelle diverse fasi del progetto di affido; - essere accompagnata durante l'intera esperienza di accoglienza attraverso un percorso di sostegno psicologico individuale e/o di gruppo; - Essere informata sulle offerte formative e informative relative alla tematica specifica Diritti disciplinati dalla Legge 149/2001 (art. 80 comma 1, 2, 3, 4) e D.Lgs. 151/2001: 5/9

6 - Lavoro: diritto della madre o del padre affidatario ad usufruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro, per i primi 3 mesi dall'effettivo inizio dell'affido, se il minore ha età non superiore a 6 anni; diritto di astensione facoltativa, per 6 mesi durante il primo anno di affido ed anche durante le malattie del bambino, se ha età non superiore ai 3 anni. - Imposte: possono essere applicate le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia (art. 12 DPR 917 del ) ove ne ricorrano le condizioni - Assegni familiari: (ai sensi dell'art. 80, comma 1 della L. 184/83). ) ove ne ricorrano le condizioni - Scuola: poiché gli affidatari fanno le veci dei genitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo, che spetta ai genitori degli alunni o a chi ne fa le veci, per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali. Salvo diversa indicazione da parte del Servizio Tutela Minori e Famiglie, gli affidatari debbono essere considerati referenti nei contatti scuola-famiglia. - Contributi svincolati dal reddito - a cui può essere applicato l adeguamento ISTAT e a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute (si veda art. 15) - Assicurazione si veda art. 16. La famiglia affidataria, ha il dovere di: - provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore che accoglie; - garantire il rispetto della storia e delle origini del minore; - assicurare la massima riservatezza circa la situazione e storia del minore; - partecipare agli incontri di verifica del progetto con gli operatori dei Servizi referenti; - partecipare alle attività di sostegno psicologico individuale e/o di gruppo e agli eventuali percorsi di formazione; - seguire le indicazioni stabilite dal Servizio Tutela Minori e Famiglie o dal Servizio Sociale Comunale, dal Servizio Affidi e dall'autorità Giudiziaria, mantenendo i contatti con gli operatori ed informandoli circa ogni difficoltà insorgente; - assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido anche in relazione ai rapporti tenuti dallo stesso con la famiglia d'origine; - Assicurare il mantenimento dei rapporti con la famiglia d origine, concordando le modalità con gli operatori titolari della situazione. - mantenere la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine attraverso la non diffusione di informazioni all'esterno della rete di soggetti coinvolti direttamente nel progetto di affido; - prendere i necessari ed urgenti provvedimenti, in caso di pericolo del minore, e darne immediata comunicazione ai Servizi referenti del progetto (Servizio Sociale Comunale o Servizio Tutela Minori e Famiglie); - astenersi dal chiedere ai familiari del minore in affido somme di denaro a qualsiasi titolo, se non a seguito di procedura concordata con il Servizio Tutela Minori e Famiglie o il Servizio Sociale Comunale; - effettuare spese straordinarie a favore del minore in affido solo dopo averle concordate nel merito e nella procedura, con il Servizio Tutela Minori e Famiglie o il Servizio Sociale Comunale. Art. 12 Procedura per l'attivazione e la conclusione dell'affido I Servizi Titolari del caso (Servizio Tutela Minori e Famiglie e Servizio Sociale Comunale) e Servizio Affidi procedono congiuntamente all'attivazione dell'intervento secondo le rispettive competenze. L'affidamento familiare si conclude, con il provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha risolto le problematiche che hanno determinato l allontanamento o quando la prosecuzione non è più nell'interesse del minore per ragioni altre rilevate dal Servizio referente (Servizio Tutela Minori e Famiglie o Servizio Sociale Comunale) o nel caso di impossibilità o indisponibilità della famiglia affidataria. 6/9

7 Gli operatori dei Servizi referenti, di comune accordo, sono tenuti a coinvolgere il minore e le famiglie circa la valutazione del percorso di affidamento e in merito all'opportunità relativa alla conclusione dello stesso. Gli operatori del Servizio Tutela Minori e Famiglie o del Servizio Sociale Comunale con il Servizio Affidi hanno il compito di preparare, sostenere e coinvolgere il minore, la famiglia d origine e quella affidataria alla conclusione del progetto, ossia il rientro del minore in famiglia, attivando a tal fine tutti sostegni necessari. Art. 13 Definizione del contributo economici Il Comune di residenza del minore, compatibilmente con il proprio Bilancio, erogherà alla famiglia/persona affidataria un contributo mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche"(art. 80 III Comma L. 184/83.), quale impegno dell'amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto. 1.Contributo per affido tempo pieno: Il contributo sarà pari ad mensili (per i minori di età compresa tra 0 e 17 anni), con adeguamenti annuali progressivi pari all incremento del costo della vita, calcolato in base agli indici ISTAT. Nel caso di due o più fratelli nella stessa famiglia l entità del contributo verrà quantificata in sede di stesura del progetto. 2.Contributo per affido diurno o part-time: L entità di tale rimborso verrà definito sul singolo progetto valutando l effettivo impegno richiesto alla famiglia accogliente e le caratteristiche del progetto stesso. Il contributo non potrà superare il 50% della quota base prevista per l affidamento a tempo pieno ( 250,00 al mese). Non sono previste altre formule contributive di rimborso spese a differenza di quanto definito per l affido a tempo pieno. Il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo fino al 50% solo quando si tratti di accoglienza di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di gravi handicap psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto quindi l assegno di accompagnamento. Quest ultimo beneficio dovrà essere attribuito integralmente agli affidatari. Esso sarà preventivamente concordato dal Servizio Sociale del Comune di residenza e/o il Servizio Tutela Minori e Famiglie, in raccordo con gli affidatari e la famiglia d'origine e chiaramente esplicitato nel progetto d affido. Il Servizio titolare della situazione del minore in carico, in collaborazione con il Servizio Affidi definirà la contribuzione da prevedere alla famiglia affidataria. 3.Contributo per affido Una famiglia per una famiglia Il Comune responsabile erogherà un contributo a favore della famiglia affidataria quale rimborso spese. L entità di tale rimborso verrà definito sul singolo progetto valutando l effettivo impegno richiesto alla famiglia accogliente e le caratteristiche del progetto stesso. 7/9

8 Il contributo non potrà superare il 50% della quota base prevista per l affidamento a tempo pieno ( 250,00 al mese). Non sono previste altre formule contributive di rimborso spese a differenza di quanto definito per l affido a tempo pieno. 4.Contributo a parenti L entità del contributo non potrà superare il contributo economico previsto per l affido parttime ( al mese), previa valutazione dell effettiva situazione economica della famiglia affidataria (Sarebbe opportuno per rendere omogenea la valutazione in ogni comune, creare uno strumento di valutazione economica uguale per l ambito). Verranno comunque applicate tutte le maggiorazioni previste per i casi particolari sopra elencati. Di norma non sono compresi tra gli affidi a parenti ( e quindi non può essere erogato alcun contributo) gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'autorità Giudiziaria per tutelarli e poter regolarizzare la loro permanenza nel nostro Stato. 5.Contributo per famiglie specialistiche o professionali Il contributo economico erogato per tali affidamenti verrà corrisposto tenuto conto della richiesta formulata da parte dell associazione/ ente cui fa capo la famiglia professionale. Il particolare riconoscimento intende sottolineare il significativo valore sociale di queste risorse che, laddove presenti, rappresentano certamente una valida alternativa al ben più oneroso inserimento dei minori difficili in comunità alloggio. Tale trattamento verrà riservato anche nel caso di affidamenti a reti familiari. Art. 14 Contributo economico per casi particolari Il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo fino al 30% quando si tratti: o di situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria; o di neonato (0-24 mesi); o di adolescente (dopo i 14 anni). Il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo fino al 50% quando si tratti di: o minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di gravi handicap psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto quindi l assegno di accompagnamento. Quest ultimo beneficio dovrà essere attribuito integralmente agli affidatari. Per le situazioni di prosieguo amministrativo: o Negli affidamenti previsti con prosieguo amministrativo, può essere previsto un contributo economico mensile pari a (es. studente non lavoratore), fino al massimo del compimento del ventunesimo anno di età. Art. 15 Contributi economici per spese straordinarie: Possono essere previsti per le famiglie affidatarie contributi aggiuntivi ad integrazione del riconoscimento di base, in riferimento alle spese sotto elencate, qualora non possano essere sostenute dalla famiglia di origine per indigenza (valutata secondo i regolamenti vigenti nei 8/9

9 singoli Comuni) ai sensi dell art. 433 del Codici Civile: o Acquisto di occhiali o Iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie (ad es. libri scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese per libri etc.) o Spese di soggiorni scolastici o altri di breve durata, centri estivi; o Spese sanitarie non erogabili dal servizio sanitario nazionale. Per le spese sanitarie: Le spese sanitarie per interventi particolari (dentistiche, oculistiche, ortopediche,psicoterapia ecc.), saranno valutate e autorizzate previa: 1. presentazione della prescrizione medica di un ambulatorio del servizio sanitario nazionale; 2. certificazione di impossibilità da parte del stesso servizio pubblico di soddisfare la richiesta in tempi congrui alle esigenze valutate dallo specialista; 3. presentazione del preventivo di spesa al Servizio referente (Il Comune di residenza del minore si riserva di richiedere ulteriori preventivi di spesa qualora lo ritenga opportuno). Art. 16 Assicurazioni La Regione Lombardia ha stipulato polizze assicurative per i seguenti rischi: Polizza di assicurazione contro i rischi da infortunio. Polizza di assicurazione per responsabilità civile rischi diversi. 9/9

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