LA MANUTENZIONE ELETTRICA: ovvero la sicurezza nei lavori elettrici in presenza di rischio elettrico
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- Leone Franchi
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1 LA MANUTENZIONE ELETTRICA: ovvero la sicurezza nei lavori elettrici in presenza di rischio elettrico Per MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO si intende l insieme delle attività tecnico gestionali e dei lavori necessari per conservare il buono stato di efficienza e soprattutto di sicurezza l impianto elettrico nello stesso stato,
2 Una costante attività di MANUTENZIONE è indispensabile per conservare gli impianti in conformità della regola d arte cioè per far in modo che forniscano in sicurezza le prestazioni richieste
3 CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI IN RELAZIONE ALLA TENSIONE NOMINALE DI ESERCIZIO SISTEMI ELETTRICI CATEGORIA CORRENTE CONTINUA CORRENTE ALTERNATA 0 (zero ) a 120 V a 50 V I ( prima ) Da 120 V a 1.5 KV Da 50 V a 1 KV II ( seconda ) Da 1.5 KV a 30 KV Da 1 KV a 30 KV III ( terza ) > 30 KV > 30 KV
4 Categoria ZERO
5 Categoria PRIMA
6 Categoria SECONDA
7 Categoria TERZA
8 SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1^ lettera T = neutro collegato direttamente a terra I = neutro isolato o collegato a terra tramite un impedenza 2^ lettera T = masse collegate a terra (indipendentemente dalla terra del sistema) N = masse collegate al neutro del sistema TT TN S TN C IT Il neutro è collegato a terra e le masse degli apparecchi utilizzatori sono anch esse collegate a terra ma con un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del neutro. Il neutro è collegato a terra e le masse sono collegate allo stesso impianto di terra del neutro. Se il collegamento avviene con il conduttore di protezione indipendente PE, il sistema è detto TN S, mentre se le masse sono collegate a terra tramite il neutro, che funziona quindi anche da conduttore di protezione PEN, il sistema è detto TN C ed in questo caso il conduttore neutro non dev essere mai interrotto. Il neutro è isolato o collegato a terra mediante un impedenza mentre le masse sono collegate a terra.
9 SISTEMA TT
10 SISTEMA TT Il sistema TT ha un punto collegato direttamente a terra e le masse del impianto collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema di alimentazione
11 SISTEMA TN ( TN C ; TN S )
12 SISTEMA TN Il sistema TN ha un punto collegato direttamente a terra mentre le masse del impianto collegate a quel punto per mezzo del conduttore di protezione. Si distinguono due tipi di sistemi TN, secondo la disposizione dei conduttori di neutro e di protezione: 1. TN C 2. TN S
13 SISTEMA TN TN C: le funzioni di neutro e di protezione sono combinate in un solo conduttore ( PEN ), in questo caso il neutro non deve mai essere interrotto. TN S: il conduttore di neutro e di protezione ( PE ) sono separati
14 SISTEMA IT
15 SISTEMA IT Il sistema IT ha tutte le parti attive isolate da terra o un punto collegato a terra attraverso un impedenza, mentre le masse dell impianto sono: 1. collegate a terra separatamente; 2. collegate a terra collettivamente; 3. connesse collettivamente alla terra del sistema. ( Il neutro è isolato o collegato a terra mediante un impedenza mentre le masse sono collegate a terra )
16 SISTEMI DI CATEGORIA 0 ( zero ): sono i sistemi che alimentano impianti a bassissima tensione chiamati ELV ( EXTRA LOW VOLTAGE ) che funzionano con tensione nominale non superiore a 50 V in c.a. e a 120 V in c.c. - si dividono in tre categorie: 1. SELV ( SAFETY ELV ) 2. PELV ( PROTECTIVE ELV ) 3. FELV ( FUNCTIONALE ELV )
17 SISTEMA SELV
18 SISTEMA SELV Sono i sistemi a bassissima tensione di sicurezza definiti dalle seguenti caratteristiche: 1. alimentazione da sorgente di sicurezza; 2. separazione di protezione, cioè ottenuta con doppio isolamento, dagli altri sistemi elettrici; 3. isolamento da terra.
19 SISTEMA PELV
20 SISTEMA PELV Sono i sistemi a bassissima tensione di protezione definiti dalle seguenti caratteristiche: 1. alimentazione da sorgente di sicurezza; 2. separazione di protezione dagli altri sistemi elettrici; 3. un punto del sistema collegato a terra.
21 SISTEMA FELV
22 SISTEMA FELV Quando un sistema, alimentato a bassissima tensione, non risponde alle caratteristiche dei sistemi SELV e PELV viene classificato come sistema FELV.
23 Sistemi di categoria 0 Tipo Valore della tensione Pericolosità delle parti attive SELV PELV FELV Per tensioni U 25 V c.a. e U 60 V c.c. Per tensioni U>25 V c.a. e U>60 V c.c. Se il componente si trova nella zona d influenza del collegamento equipotenziale ( EQP ), per: U 25 V c.a. e U 60 V c.c. in locali asciutti; U 6 V in c.a. e U 15 V in c.c. in locali bagnati Negli altri casi Qualsiasi valore di tensione Nessuna pericolosità Situazione di pericolosità ridotta Nessuna pericolosità Situazione di pericolo Situazione di pericolo Sistemi di categoria I,II e III Qualsiasi valore di tensione Situazione di pericolo
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25 Pubblicazione italiana CEI Aprile 1990 Fascicolo 1335 P
26 Pubblicazione italiana CEI Aprile 1990 Fascicolo 1335 P Non si tratta di una Norma È un testo di carattere informativo Rappresenta un utile fonte di conoscenza per chi si occupa di antinfortunistica elettrica Si compone di più parti: 1. Caratteristiche d impedenza elettrica del corpo umano 2. Effetti della corrente alternata a frequenza industriale 3. Effetti della corrente continua 4. Effetti della corrente alternata compresa nella gamma di frequenza da 100 a 1000 Hz 5. Effetti della corrente con forme d onda speciali
27 I numeri indicano la percentuale dell impedenza del corpo umano per un percorso prefissato, in relazione al percorso mano-mano. I numeri non tra parentesi si riferiscono al percorso della corrente da una mano alla parte del corpo considerata. I numeri in parentesi si riferiscono ai percorsi tra le due mani e la corrispondente parte del corpo.
28 Zone di pericolo della corrente elettrica alternata ( Hz )
29 ZONE EFFETTI FISIOLOGICI 1 Abitualmente nessuna reazione 2 Abitualmente nessun effetto fisiologicamente pericoloso 3 Abitualmente nessun danno organico. Probabilità di contrazioni muscolari e difficoltà respiratoria; disturbi reversibili nella formazione e conduzione di impulsi nel cuore, inclusa fibrillazione atriale e arresto cardiaco provvisorio senza fibrillazione ventricolare, che aumentano con l intensità della corrente e del tempo 4 Oltre agli effetti della zona 3 vi sono effetti pato-fisiologici come l arresto cardiaco, arresto respiratorio e possono presentarsi gravi ustioni con l aumentare dell intensità di corrente e del tempo
30 Zone di pericolo della corrente continua
31 ZONE EFFETTI FISIOLOGICI 1 Abitualmente nessuna reazione 2 Abitualmente nessun effetto fisiologicamente pericoloso 3 Abitualmente nessun danno organico. Sono probabili, aumentando l intensità della corrente e il tempo, disturbi reversibili nella formazione e conduzione degli impulsi nel cuore 4 Probabile fibrillazione ventricolare. Altri effetti patofisiologici con l aumentare dell intensità della corente e del tempo, come gravi ustioni che possono avvenire in aggiunta a quelli della zona 3
32 VALORI DI DEFINIZIONE EFFETTI CORRENTE 1 3 ma Soglia di percezione Non si hanno rischi o pericoli per la salute ma Elettrificazione Produce una sensazione di formicolio più o meno forte e può provocare movimenti riflessi. 10 ma Tetanizzazione Si hanno contrazioni muscolari. Se la parte in tensione è stata afferrata con la mano si può avere paralisi dei muscoli, rendendo difficile il distacco. 25 ma Difficoltà respiratorie Si hanno a causa della contrazione di muscoli addetti alla respirazione e del passaggio della corrente per i centri nervosi che sovrintendono alla funzione respiratoria ma Asfissia La tetanizzazione dei muscoli della respirazione può essere tale da provocare la morte per asfissia ma Fibrillazione Se la corrente attraversa il cuore può alterarne il regolare funzionamento, provocando una contrazione irregolare e disordinata della fibre cardiache che può portare alla morte.
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35 OBIETTIVI DELLA MANUTENZIONE ELETTRICA: Conservare le prestazioni ed il livello di sicurezza dell impianto contenendo il normale degrado ed invecchiamento dei componenti. Ridurre i costi di gestione dell impianto. Rispettare le disposizioni di Legge.
36 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA MANUTENZIONE ELETTRICA La presenza di una determinata fonte di pericolo comporta una serie di rischi per le persone che coinvolgono i soggetti in relazione alle mansioni che svolgono in ambito aziendale Rischi diretti ( contatti diretti ed indiretti, con parti soggette a tensioni indotte, con parti soggette a sovratensioni di origine atmosferica, ecc. ). Rischi indiretti ( campi elettromagnetici, archi elettrici, esposizione a situazioni estreme, esposizione dovute a rischi meccanici,impiego errato di apparecchiature, ecc. ).
37 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA MANUTENZIONE ELETTRICA Per procedere in modo compiuto all analisi del RISCHIO ELETTRICO occorre prendere in considerazione una serie di elementi tra i quali: 1. Il tipo di impianto, macchinario o apparecchiatura 2. La tensione di alimentazione 3. Il valore della corrente presunta di cortocircuito 4. La qualità delle protezioni contro i contati diretti 5. La qualità delle soluzioni adottate contro i contatti indiretti 6. I collegamenti equipotenziali 7. Le protezioni contro le sovracorrenti, gli archi elettrici e le sovratemperature 8. Il livello di formazione ed informazione degli utenti 9. L esistenza o meno di procedure prestabilite e condivise
38 Le basi legislative della sicurezza vanno innanzitutto rintracciate nelle principali fonti dell ordinamento giuridico italiano: Costituzione Codice Civile Codice Penale Sono queste le leggi a cui l Autorità Giudiziaria, in caso di infortunio, ha fatto sempre riferimento, nel passato, per carenza di normativa specifica in materia e, fino a poco tempo fa, per risolvere le contraddizioni delle molteplici disposizioni giuridiche vigenti.
39 Principali disposizioni legislative COSTITUZIONE ITALIANA ( Artt e 41 )
40 ART. 32 COSTITUZIONE ITALIANA La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
41 ART. 35 COSTITUZIONE ITALIANA La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
42 ART. 41 COSTITUZIONE ITALIANA L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
43 Principali disposizioni legislative CODICE CIVILE ( Artt e 2087 )
44 ART CODICE CIVILE Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
45 ART CODICE CIVILE L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
46 Principali disposizioni legislative CODICE PENALE ( Art. 437)
47 ART. 437 CODICE PENALE Chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
48 Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici, che sostituisce la legge 46/90 e il suo regolamento di attuazione DPR 447/91. Il decreto regolamenta l attività di installazione degli impianti e si occupa anche di progettazione e manutenzione.
49 Il DM 37/08 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici. La Legge 46/90 era invece limitata agli impianti negli edifici civili, mentre per gli impianti elettrici era estesa a tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d uso. Riguardo quindi alla destinazione d uso non c è più differenza tra edifici civili e non civili.
50 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 È richiesta per aumento potenza contrattuale e in caso di vendita dell unità immobiliare È richiesta per aumento potenza contrattuale e in caso di vendita dell unità immobiliare
51 Principali disposizioni legislative D.M. 22 gennaio 2008, N. 37 Obbligo di progettazione per: 1. Impianti civili con potenza superiore ai 6 kw e per superfici maggiori di 400 m² 2. Impianti industriali con potenza maggiore di 6 kw e per superficie maggiore di 200 m² 3. Ambienti con pericolo di esplosione
52 Principali disposizioni legislative DPR del 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
53 Principali disposizioni legislative DPR del 22 ottobre 2001, n La messa in esercizio di tali impianti non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall installatore che rilascia la dichiarazione di conformità. 2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all ISPESL e all ASL o all ARPA territorialmente competenti. 3. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare verifica periodica dell impianto: ogni 5 anni per ambienti ordinari; ogni 2 anni per locali adibiti a uso medico, cantieri, ambienti a maggior rischio in caso di incendi.
54 Principali disposizioni legislative D. Lgs. 233/03 Contiene prescrizioni essenziali per garantire un maggior livello di sicurezza e salute dei lavoratori in atmosfere ( AT ) esplosive ( EX ) che non deve essere subordinato a considerazioni puramente economiche
55 Principali disposizioni legislative D. Lgs. 233/03 Queste misure di tutela si applicano a lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, ovvero di una miscela con l aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili alo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l accensione, la combustione si propaga alla miscela incombusta
56 Principali disposizioni legislative D. Lgs. 233/03 Attuazione della Direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive
57 Norme specifiche, con aspetto più tecnico, sono state emanate a partire dagli anni 50 nel campo della prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Di questi provvedimenti, il primo e più importante per la sicurezza degli impianti elettrici risulta certamente il D.P.R n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che ha costituito il fondamento per la cospicua opera di prevenzione e controllo svolta prima dell ENPI e poi, dall ISPESL, dalle U.S.L. poi A.U.S.L.
58 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro Art. 344 LAVORI SU PARTI IN TENSIONE Art. 345 LAVORI SU MACCHINE, APPARECCHI E CONDUTTURE ELETTRICI AD ALTA TENSIONE
59 L efficacia nel tempo del DPR 547/55 è derivata essenzialmente dai seguenti motivi: 1. individuazione di precise responsabilità in capo a datori di lavoro, dirigenti, lavoratori e costruttori, in merito all installazione ed all esercizio di impianti; 2. definizione di alcuni requisiti tecnici generali degli impianti elettrici; 3. imposizione di precise verifiche da parte degli organi di controllo; 4. applicazione di sanzioni penali in caso di inadempienza. I limiti del DPR 547/55 vanno invece rintracciati in: 1. ambito di applicazione ristretto alle sole attività con presenza di lavoro subordinato, con l esclusione del vasto settore degli edifici adibiti ad uso civile; 2. dettaglio eccessivo di prescrizioni tecniche specifiche, destinate ad essere in breve superate.
60 Una prescrizione particolare per la disciplina giuridica del settore elettrico, ripresa all interno di altre leggi di più recente emanazione, era costituita dall art. 11 del DPR n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni : Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
61 Principali disposizioni legislative DECRETO LEGISLATIVO 81/08
62 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 D.Lgs. 81/2008 ( D.Lgs. 106/2009 ) TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI CAPO I Uso delle attrezzature di lavoro CAPO II Uso dei DPI CAPO III Impianti e apparecchiature elettriche
63 D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs. 106/2009) Art. 80. Obblighi del datore di lavoro Art. 81. Requisiti di sicurezza Art. 82. Lavori sotto tensione Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive Art. 84. Protezioni dai fulmini Art. 85. Protezione di edifici, impianti, strutture, attrezzature (dall innesco elettrico di atmosfere esplosive) Art. 86. Verifiche e controlli Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro
64 D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs. 106/2009) Art. 80. Obblighi del datore di lavoro Art. 81. Requisiti di sicurezza Art. 82. Lavori sotto tensione Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive Art. 84. Protezioni dai fulmini Art. 85. Protezione di edifici, impianti, strutture, attrezzature (dall innesco elettrico di atmosfere esplosive) Art. 86. Verifiche e controlli Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro
65 Articolo 82 - Lavori sotto tensione 1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; b) per tensioni di categoria 0 e I purché l esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tali attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; c) per sistemi di II e III categoria purché: 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. 2. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1). 3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
66 Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
67 Tab. 1 Allegato IX Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette Tensione nominale Un (kv) Distanza di sicurezza D (m) < Un 30 3,5 30 < Un > 132 7
68 Articolo Lavori in prossimità di parti attive 1. Ferme restando le disposizioni di cui all art. 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all allegato IX o a quelli risultanti dall applicazione delle pertinenti norme tecniche.
69 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree
70 L attività dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione è stata fino all un attività concessa esclusivamente a pochissime aziende sulla base del DM 9 giugno 1980 e del DM 13 luglio 1990, n Tali concessioni costituivano di fatto deroghe alle norme generali di sicurezza in casi di comprovata efficacia di sistemi alternativi. L emanazione del D.Lgs. 81/2008, ha sostanzialmente riconfermato l assetto generale della sicurezza dei lavori elettrici rimandando però l applicazione pratica, per quanto attiene il campo dei lavori sotto tensione in alta tensione, ad un successivo decreto attuativo. L emanazione del Decreto 4 febbraio 2011 (G.U. n 83 dell 11/4/2011) ha stabilito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessati ad effettuare lavori sotto tensione in AT con la contestuale abrogazione della regolamentazione pregressa aprendo, di fatto, la possibilità a tutte le aziende interessate (con i requisiti specifici richiesti) di poter operare nel campo dei lavori elettrici sotto tensione in AT.
71 D.M. 4 febbraio 2011 Art. 4 Effettuazione dei lavori sotto tensione I lavori sotto tensione di cui all'art. 1 sono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate; b) l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN e CEI 11-15; c) l'esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell'azienda autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione ; d) le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto nel successivo art. 7; e) i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI, rispondano a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
72 L installazione di impianti elettrici deve rispettare, oltre alle prescrizioni legislative, anche alle cosiddette norme di buona tecnica, norme volontarie e consensuali, soggette a continui aggiornamenti in funzione dell evolversi dell impiantistica stessa. In questo contesto, particolare importanza assume il principio della regola d arte, concetto astratto e non codificato, sempre richiamato in tutti i provvedimenti legislativi inerenti la sicurezza degli impianti (ad es. Legge 186/68, DM 37/08 e D.Lgs. 81/08) e che riassume tutti quei fondamentali criteri su cui si basa la sicurezza elettrica. NORMATIVE
73 Art. 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende 1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) è consentito alle aziende che abbiano ricevuto l'autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'allegato I che fa parte integrante del presente decreto. 2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 le aziende devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II che fa parte integrante del presente decreto. 3. Le aziende autorizzate di cui al comma 1 sono autorizzate anche all'effettuazione della sperimentazione.
74 Il progettista può avvalersi delle norme come riferimenti tecnici certi e precisi su cui dimostrare la validità delle proprie scelte progettuali, inoltre l esistenza di norme precise, dettagliate e chiare, consente all'installatore di realizzare un impianto efficiente e sicuro. In conclusione le norme rappresentano un bagaglio culturale e tecnico di grande valore e l indirizzo professionale più avanzato e affidabile sotto il profilo della sicurezza e della buona tecnica, requisiti questi indispensabili per affrontare il mercato globale.
75 Dei due corpi normativi esistenti in Italia, UNI e CEI, è il secondo che si occupa delle prescrizioni per gli impianti elettrici affinché questi non costituiscano pericolo per persone animali e cose.
76 Norme tecniche Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua" Norma CEI Lavori su impianti elettrici Norma CEI EN (CEI 11-48) Esercizio degli impianti elettrici Norma CEI EN (CEI 11-74) Lavori sotto tensione. Prescrizioni minime per l uso di attrezzi, di dispositivi e di equipaggiamenti Norma CEI EN (CEI 11-16) Lavori sotto tensione - Attrezzi di lavoro a mano per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua
77 Norme tecniche Norma CEI EN (CEI 99-3) Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kv in c.a." Norma CEI EN (CEI 99-2) Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kv in c.a. Parte 1: Prescrizioni comuni Norma CEI Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata"
78 In conclusione, si ribadisce che le norme CEI, grazie alla legge 186/68, hanno valore giuridico, quest'affermazione ha ormai una sua giurisprudenza grazie a diversi pareri e sentenze. Potrebbe allora sorgere il dubbio di rendere l'osservanza alle norme obbligatoria, ciò non è, non per favorire quelli che vogliono eludere la norma, in quanto una norma obbligatoria non impedisce solo il peggio ma ostacola anche il meglio, come ad esempio l'adozione di soluzioni e prodotti più vantaggiosi per la sicurezza ma non ancora normalizzati. Proprio per questo, seguire i dettami delle norme CEI è condizione sufficiente ma non necessaria per ottenere la regola d'arte e scaturisce quindi che la legge 186/68 è una presunzione di regola d'arte a favore delle norme CEI.
79 Attrezzatura e DPI per lavori elettrici
80 Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Il ricorso all impiego di DPI è consentito solamente quando si è in presenza di rischi residui (rischi che, nonostante l attuazione delle possibili azioni di bonifica previste, si possono comunque manifestare) oppure in situazioni lavorative dove esiste sicuramente un rischio ma la presenza del lavoratore è occasionale (es.: manutenzione straordinaria).
81 In base all articolo 75 del D.Lgs. 81/08 i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
82 Il personale che opera nel campo dell installazione di impianti elettrici e dei lavori ad essi connessi, secondo la formazione, l addestramento e le istruzioni ricevute, deve essere dotato di specifici ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo quanto prescritto dall art. 77 comma 3 del D.Lgs. 81/08, nonché di idonei utensili e attrezzi. Il D.Lgs. 475/92, oltre a stabilire l obbligatorietà da parte del fabbricante di conferire al DPI almeno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, divide gli stessi DPI in tre categorie (I, II e III) in funzione della loro capacità di salvaguardare la persona dal rischio da cui si deve proteggere.
83 I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi - autocertificati dal produttore; II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie rischio significativo - prototipo certificato da un ente notificato; III categoria: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere da rischi di morte o di lesioni gravi ad esempio i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche - prototipo certificato da un ente notificato + controllo della produzione o del prodotto finito.
84 Il D.Lgs. 81/08, fissa i requisiti da tenere in considerazione per la scelta del DPI adeguato alle tipologie di rischio che sono state evidenziate con l analisi e la valutazione dei rischi. In base a ciò, i DPI devono: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra di loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
85 L utilizzo di un DPI presuppone una condizione di operatività in situazione di rischio per il portatore del dispositivo stesso. Più il rischio è elevato, maggiore è l attenzione che si deve prestare e le precauzioni da adottare. Le informazioni sui DPI devono essere precise, complete e comprensibili e devono evidenziare tutti gli aspetti relativi alla natura dei rischi da cui ci si deve difendere, le condizioni ambientali in cui si dovrà operare e le caratteristiche delle attrezzature individuate per eliminare o ridurre i rischi stessi. In particolar modo l informazione e la formazione risultano indispensabili per una corretta scelta e per un uso appropriato dei DPI appartenenti alla terza categoria (individuata secondo il D.Lgs. 475/92) e per i dispositivi di protezione dell udito.
86 I DPI e le attrezzature progettate per garantire la sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico sono sottoposti a prove specifiche; il simbolo del doppio triangolo sta ad indicare la loro idoneità ai lavori sotto tensione. La presenza del doppio triangolo non è sufficiente, il DPI deve necessariamente riportare la marcatura CE per essere conforme alla direttiva 89/686/CEE.
87 I DPI sono regolati da norme tecniche IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale) = Norma Internazionale CENELEC/EN (Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica) = Norma Europea CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) = Norma Italiana
88 Elenco non esaustivo di norme tecniche per DPI per i lavori sotto tensione: EN (CEI 11-59) Calzature elettricamente isolanti per lavori su impianti di bassa tensione. EN (CEI 11-73) Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di Categoria 0 e 1. EN (CEI 11-31) Guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione. EN (CEI 11-30) Manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione. EN (CEI 11-23) Abiti conduttori per lavori sotto tensione fino a 800 kv di tensione nominale in corrente alternata.
89 PRINCIPALI DPI PER IL RISCHIO ELETTRICO Scarpe da lavoro Le normali calzature da lavoro con suola dielettrica e tomaia in cuoio garantiscono una sufficiente protezione verso il terreno durante le operazioni di manovra o riparazione. Non garantiscono però alcun isolamento elettrico a livello di tomaia. Per svolgere operazioni di movimentazione di parti pesanti o contundenti richiedono l aggiunta di puntali antischiacciamento.
90 Calzature isolanti (tronchetti) Gli stivali o le scarpe isolanti rappresentano un valido mezzo protettivo individuale contro i rischi di elettrocuzione. Vanno indossati per proteggersi dalle tensioni di contatto e di passo (es.: negli spazi aperti delle stazioni di trasformazione AT/MT), per effettuare manovre in linee con apparecchiature a comando rinviato al suolo, o per effettuare l individuazione mediante tranciatura di linee in cavo. Esistono anche sopra-calzature (da indossare sopra le calzature da lavoro) che soddisfano la norma.
91 Elmetto isolante L elmetto isolante assicura al capo una doppia protezione: meccanica (contro gli urti accidentali) ed elettrica (contro i contatti accidentali con parti in tensione). Deve essere conforme alla norma CEI EN (CEI 11-73), resistere a una tensione di 5 kv per almeno 3 minuti senza assorbire una corrente superiore a 3,5 ma. Garantisce prestazioni meccaniche conformi alla norma UNI EN 397. Perché risulti efficace ed affidabile, l elmetto deve essere: integro (come involucro esterno e come accessori interni); assicurato mediante il sottogola; pulito.
92 Occhiali e visiere La protezione degli occhi e più in generale del viso assume importanza nei lavori sotto tensione (effetti dell arco elettrico) o durante la manipolazione di liquidi corrosivi o irritanti. La visiera, che consente di estendere la protezione all intero volto, viene normalmente fissata all elmetto isolante. Deve essere conforme alla norma UNI EN 166 con caratteristiche di resistenza all arco elettrico e protezione dai raggi ultravioletti (visiera spessa almeno 1,4 mm, resistente ad un arco elettrico da 12 ka per 1 secondo, alla distanza di 30 cm).
93 Guanti dielettrici I guanti isolanti sono i DPI più importanti per i lavori elettrici sotto tensione: sono la prima linea di difesa con le parti attive; possono essere utilizzati come protezione diretta (lavori a contatto) o secondaria (in abbinamento ad attrezzi isolanti). Essi vengono impiegati per lavori in tensione o per effettuare manovre, tramite fioretto su apparecchiature MT. I guanti si suddividono in base alla Classe ed alla Categoria come riportato nelle tabelle.
94 b Classe/Categoria c Costruttore e Mese Anno f Taglia g Spazio supplementare per i dati dell ispezione periodica
95 Maniche isolanti Le maniche isolanti sono utilizzate per prevenire contatti con parti in tensione, nella parte superiore del braccio. Sono utilizzate in abbinamento ai guanti isolanti e offrono lo stesso livello di protezione. La norma di riferimento è la EN
96 Abbigliamento protettivo dall arco elettrico Per determinare i DPI adeguati per la protezione dall'arco elettrico, occorre considerare diversi parametri: il valore della corrente massima di guasto; il numero dei cicli della corrente alternata e il tipo di circuito; il luogo in cui si verifica l'arco (spazio confinato); la tensione nominale fase / terra; la distanza dalla sorgente dell'arco. La principale norma di riferimento, non armonizzata, è la IEC Indumenti di protezione contro gli effetti termici dell'arco elettrico.
97 Tutti i lavoratori devono utilizzare esclusivamente i dispositivi di protezione forniti o approvati dal preposto e li devono: conservare con cura; usare correttamente; controllare prima dell uso, verificando a vista l integrità; non usare se riscontrano difetti; segnalare al preposto gli eventuali difetti riscontrati; inviare alla verifica periodica, se e quando programmata; attenendosi alle modalità indicate dalle istruzioni ricevute (per esempio con i manuali d uso e manutenzione, le disposizioni aziendali, il piano di lavoro, ecc.).
98 I guanti isolanti sono realizzati con lattice naturale, materiale deperibile se esposto a luce, calore e aria. Prima di ogni utilizzo: controllare i guanti visivamente e gonfiare con aria per verificare eventuali perdite. Dopo l'uso: pulire e asciugare i guanti accuratamente. Conservare i guanti lontano da fonti di calore, ozono e luce diretta. Collaudare ed eventualmente sostituire i guanti ogni 6/12 mesi. Se uno dei due guanti appartenenti ad un paio è ritenuto non sicuro, il paio non dovrebbe essere utilizzato.
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