Vendita diretta di alimenti in. alimentare.
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1 Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale Napoli, 22 marzo 2014 Vendita diretta di alimenti in azienda agricola e sicurezza alimentare. Dott. Alfredo Rossi Veterinario dirigente ASL BN
2 Normativa in materia di produzione e vendita di alimenti in azienda agricola - commerciale (d.lgs. 114/1998 non sia applica, salvo i limiti stabiliti) - settore agricolo (d.lgs 228/2001) - sanitaria (pacchetto igiene, linee guida reg. CE /2004.
3 Produzione e vendita di alimenti in azienda agricola L art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 conferma della specialità della normativa in materia di vendita diretta, cui continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 sul commercio, salvo che l ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla rispettive aziende nell anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società. Art. 4 c.7 d. Lgs n. 228/2001
4 Art. 4 d.lgs n. 228/ Esercizio dell'attivita' di vendita 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente * dalle rispettive aziende, osservate le igiene e sanita'. disposizioni vigenti in materia di * c. 8 - Se i ricavi da vendita prodotti non propri > di 160mila per impr. Indiv. o 4 mil per le società si applica il d. lgs 114/1998 (legge sul commercio)
5 Imprenditore agricolo professionale art.1 d. lgvo n. 99/ Colui il quale è in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell art. 5 Reg CE 1257/1999 che si dedichi alle attività agricole di cui all art c.c. direttamente o in qualità di socio; - Le società di persone (almeno un socio); - Le società cooperative (almeno un quinto dei soci); - Le società di capitali (almeno un amministratore); - Le cooperative e i loro consorzi (art.1c.2 d. lgvo 228/2001)
6 Imprenditore agricolo (art c.c. come mod. dal d.lgvo 228/2001) <<E imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. >>
7 Imprenditore agricolo << Si intendono comunque connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento degli animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi >>
8 Art. 4 d. Lgs n. 228/ La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonche per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e richiesta la comunicazione di inizio attivita (*) *come modificato dalla legge n. 98/2013
9 Art. 4 d. Lgs n. 228/ Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del d. lgs 31 marzo 1998, n bis.* La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. * comma introdotto dalla legge n. 98/2013
10 Art. 4 d. Lgs n. 228/ La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
11 Art. 4 d. Lgs n. 228/ Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
12 Art. 4 d. Lgs n. 228/ bis*. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. * comma introdotto legge n. 98/2013
13 Art. 4 d. Lgs n. 228/ ter*. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati. * comma introdotto dalla legge n. 98/2013
14 Norme sulla vendita di prodotti agricoli art.4 d. lgs n. 99/2004 (semplificaz. in agricoltura) 1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli. Dunque qualsiasi ente non commerciale (associazione riconosciuta o non riconosciuta, comitato, fondazione) che svolga una attività agricola in modo non esclusivo o principale ai sensi della lettera c) del 1 comma dell art. 73 TUIR ed a scopo di autofinanziamento può, per la vendita dei suoi prodotti agricoli, giovarsi della disciplina amministrativa semplificata prevista per le imprese agricole, singole o associate, dall art. 4 del d.lgs 228/2001.
15 Imprenditore ittico (art. 2 D.Lgs n. 226/2001 mod. D.Lgs n. 154/2004) E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse E equiparato all imprenditore agricolo
16 Vendita prodotti di origine animale Pollame e lagomorfi; Selvaggina allevata Prodotti della pesca e dell acquacoltura Latte e derivati Uova - miele
17 prodotti primari ASR n. 253/ Linee guida Reg CE n. 853/2004 E esclusa dal campo di applicazione del reg CE 853/2004 la <<fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale >>. livello locale: provincia e provincie contermini Prodotti primari: reg. CE 178/2002 art. 3 p. 17
18 Linee guida applicazione Reg CE 853/2004 Accordo Conferenza Stato Regioni n. 253 del 17/12/2009 <<In conformità ai Reg CE 852/2004 e 853/2004 per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell azienda stessa. >>
19 ASR n. 253/ Linee guida Reg CE n. 853/2004 E esclusa dal campo di applicazione del reg CE 853/2004 << d) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale sfatte carni come carni fresche. >> livello locale: provincia e provincie contermini
20 vendita di pollame, lagomorfi, piccola selvaggina allevata E possibile macellare presso l azienda agricola del produttore piccoli quantitativi di pollame e lagomorfi nel rispetto del reg CE 852/2004. art. 1 c. 3 lett. d) reg. 853/2004 art.3 Reg. CE 2076/2005 << il piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore, viene stabilito in un massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli) nel rispetto dei requisiti di cui all'all. II, cap. 1, 2 e 5 p. 1 del Reg. CE 852/2004 >> (Linee guida appll.ne Reg CE 853/2004 AS.R. n. 253/2009) polli o 6250 conigli / anno
21 Attività di vendita di prodotti della pesca e dell acquacoltura Non vi sono limitazioni alla vendita di prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi nell azienda agrituristica o ittituristica purchè provengano prevalentemente dalla propria attività.
22 latte e derivati Ai fini della somministrazione in azienda agrituristica è consentito l utilizzo di latte crudo solamente se rispetta i requisiti di composizione per il latte alimentare (art.2 Reg CE 2597/1997) Deve inoltre possedere i requisiti sanitari fissati dal Reg CE 853/2004 sez. IX cap.i p.4
23 Laboratorio polifunzionale
24 uova La cessione diretta delle uova dal produttore al consumatore è consentita in deroga, ai sensi dell art.2 c.3 del Reg CE 1907/1990, a condizione che le uova prodotte in loco, vengano cedute nel luogo di produzione e purché non siano imballate o classificate.
25 D. Min P.A.F. 11/12/2009 modalità di applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova Art Sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione (reg CE 1234/2007 all. XIV, sez. A.I.2), le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale: a) Nel luogo di produzione o b) Nell ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta, Le uova vendute in un mercato pubblico locale devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, salvo i produttori sino a 50 galline ovaiole.
26 Disciplina dell agriturismo (Legge n. 96/2006) Leggi regionali Agriturismo Il fortilizio - masseria fortificata (sec. XVII-XVIII) Pietrelcina (BN)
27 Attività agrituristica art. 2, c. 3, l. n. 96/2006 Rientrano fra le attività agrituristiche: Dare ospitalità in alloggi Somministrare pasti e bevande Organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita dei vini
28 Attività agrituristiche assimilate art. 12 l. n. 96/2006 Ittiturismo Quelle svolte dai pescatori relativamente all ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivati dall attività di pesca, nonché le attività connesse
29 Attività agrituristiche assimilate art. 12 l. n. 96/2006 Attivita' connesse (art. 3 d.lgs n. 226/2001 come mod. d.lgs n. 154/2004) c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione.
30 Somministrazione di pasti e bevande art. 2, c. 3, lett.b), l. n. 96/2006 Devono essere costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcoolico,
31 Somministrazione di pasti e bevande art. 2, c. 3, lett.b), l. n. 96/2006 con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità di cui all art. 4 c. 4; >>
32 Attività di somministrazione e vendita di selvaggina uccisa a caccia L azienda agrituristica, quale esercizio di somministrazione, può rifornirsi da cacciatori di selvaggina uccisa a caccia (art.1 reg. CE 853/2004) Per quanto riguarda la selvaggina di grossa taglia, fatte salve le pertinenti normative in materia venatoria, il limite è stabilito in un capo per cacciatore per anno (Linee guida reg CE 853/2004 Acc.C.S.R. 253/2009)
33 Attività di vendita di selvaggina uccisa a caccia Qualora la selvaggina selvatica sia detenuta in fondo della stessa azienda agricola non vi sono limiti, in quanto il prelievo di detta fauna non costituisce prelievo venatorio. art.12 e 17 l. n. 157/1992
34 Disciplina regionale della somministrazione di pasti e bevande art. 4 c.4, l. n. 96/2006 Criteri vincolanti: a) Una quota significativa di prodotto proprio b) Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, fissando la quota di apporto c) Le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati ecc..
35 Norme igienico sanitarie art. 5 c.1, l. n.96/ I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici omissis Immobile dichiarato di interesse culturale e sottoposto al regime vincolistico (d.lgs 42/2004).
36 Norme igienico sanitarie art. 5 c.3, l. n.96/ L autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità di produzioni, dell adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell impiego di prodotti propri.
37 Registrazione Reg CE 852/2004 art.6 c.2 << ogni operatore del settore alimentare notifica all opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.>> Linee guida applicazione Reg CE 852/2004 Accordo Conferenza Stato Regioni n.59/2009 linee guida reg 852/2004
38 metodi tradizionali p.16 dei considerando al Reg. 852/2004 E inoltre opportuna una certa flessibilità per permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione e in relazione ai requisiti strutturali Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe compromettere gli obiettivi di igiene alimentare. Deroga al reg 852/04 per prodotti tradizionali Flessibilità legata alla norma (reg CE 852/04) Accordo CSR n. 253 del 17/12/2009
39 Norme igienico sanitarie art. 5 c.4, l. n.96/2006 << Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l uso della cucina domestica. >> Il cap. III, All. II del Reg CE n.852/2004 fissa i requisiti applicabili ai << locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati >>
40 Trasformazione e vendita dei prodotti art. 10 l. n.96/ Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla [l. n. 59/1963, e succ.ve mod.ni,] e all art. 4 del d. lgvo n. 228/2001.
41 Linee guida applicazione Reg CE 853/2004 Accordo CSR n. 253 del 17/12/2009 Fornitura diretta <<Rientrano in questo contesto le attività di commercio al dettaglio diretto effettuate nelle aziende agrituristiche, per le quali i vincoli di mercato sono quelli previsti dalla normativa di settore. >>
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