REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 Comune di Rovello Porro REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA I N D I C E Titolo 1 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO Art 1 Denuncia in caso di morte Art 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici Art 3 Denuncia di casi di morte all Autorità giudiziaria Art 4 Rinvenimento di resti mortali Art 5 Visita del medico necroscopo Art 6 Casi di morte per malattia infettiva Art 7 Rilascio dell autorizzazione per la sepoltura Art 8 Nati morti e prodotti abortivi Art 9 Riscontro diagnostico Titolo II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Art 10 Periodo di osservazione normale Art 11 Periodo di osservazione cautelativa Art 12 Riduzione del periodo di osservazione Art 13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione Art 14 Deposito mortuario, sala autopsia e spazi per il commiato Titolo III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI Art 15 Deposizione del cadavere nel feretro Art 16 Caratteristiche della cassa Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI Art 17 Trasporto delle salme Art 18 Caratteristiche dei mezzi per il trasporto Art 19 Trasporti con termini ridotti Art 20 Morti per infortuni o incidenti Art 21 Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive Art 22 Trasporti funebri Art 23 Orari dei trasporti funebri Art 24 Trasporto di salme in altro Comune o all estero. Art 25 Modalità per il trasporto di salme in altro Comune Art 26 Autorizzazione per il trasporto di salme in altro Comune Titolo V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO Art 27 Autorizzazione per la sepoltura Art 28 Custodia dei documenti Art 29 Ricevimento di salme Art 30 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali Titolo VI INUMAZIONI Art 31 Sepolture Art 32 Caratteristiche del terreno per inumazioni Art 33 Caratteristiche dei campi Art 34 Cippi indicativi Art 35 Scavo della fossa

2 Art 36 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti Art 37 Fosse per bambini di età inferiore ai 10 anni Art 38 Modalità di concessione Art 39 Revoca e decadenza della sepoltura Art 40 Caratteristiche delle casse per inumazione Art 41 Norme riguardanti le sepolture a inumazione Art 42 Ornamento con fiori e piante Art 43 Scadenza della concessione Recupero materiali Titolo VII TUMULAZIONI Art 44 Sepoltura a tumulazioni Art 45 Tipi di sepoltura ad tumulazione e durata della concessione Art 46 Atto di concessione Art 47 Pagamento della concessione Cauzione Art 48 Doveri dei concessionari Art 49 Manutenzione dei monumenti funebri Art 50 Decorrenza della concessione Rinnovi Art 51 Scadenza della concessione Titolo VIII CAPPELLE, EDICOLE E TOMBE DI FAMIGLIA Art 52 Concessione dell Area Art 53 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori Art 54 Modalità per la presentazione dei progetti Art 55 Caratteristiche dei monumenti e materiali da impiegare Art 56 Diritti di sepolcro Art 57 Ossari, Cinerari, Colombari Art 58 Mancata utilizzazione dell Area Art 59 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale Art 60 Salme o resti provenienti da altri Comuni Art 61 Manutenzione delle opere Titolo IX TOMBE INDIVIDUALI Art 62 Norme per la concessione Art 63 Costruzione delle tombe Sovrapposizione di salme Art 64 Modalità per la costruzione dei monumenti e modalità per la presentazione dei progetti Art 65 Manutenzione Revoca Decadenza Art 66 Rinnovo Rinuncia della concessione Titolo X COLOMBARI Art 67 Norme per la concessione Art 68 Lastre di chiusura ed ornamenti Art 69 Tumulazioni provvisorie e particolari Art 70 Caratteristica delle casse Art 71 Diritto di sepoltura e durata della concessione Titolo XI OSSARI E CENERI Art 72 Ossario Comune Art 73 Nicchie Ossario Art 74 Cinerario Comune Art 75 Cellette Cinerarie Titolo XII CREMAZIONE Art 76 Trasporto salma per la cremazione Art 77 Urna Cineraria Art 78 Trasporto delle urne con le ceneri Art 79 Autorizzazione alla cremazione Art 80 Verbale di consegna dell urna con le ceneri Art 81 Dispersioni delle ceneri

3 Titolo XIII AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI Art 82 Autopsie Art 83 Imbalsamazioni Art 84 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività Titolo. XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art 85 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie Art 86 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie Art 87 Salme esumate d ordine dell Autorità Giudiziaria Art 88 Divieto di apportare riduzioni a salme Art 89 Trasferimento di feretri in altra sede. Art 90 Raccolta delle ossa Art 91 Personale che deve presenziare alle operazioni Art 92 Estumulazioni da sepolture private Art.93 Compensi per esumazioni ed estumulazioni Titolo XV SERVIZI CIMITERIALI Art 94 Competenze e organizzazione del servizio cimiteriale Art 95 Compiti dell addetto ai servizi cimiteriali Art 96 Tenuta dei documenti obbligatori Art 97 Competenze dell addetto ai servizi cimiteriali Art 98 Doveri generali dell addetto ai servizi cimiteriali Art 99 Affidamento lavori cimiteriali Titolo XVI NORME PER L ACCESSO E VISITA al CIMITERO Art 100 Orario di apertura del cimitero. Art 101 Accesso e divieto di accesso Art 102 Prescrizioni particolari Art 103 Divieti e Obblighi Art 104 Atti Vandalici e Furti Art 105 Norme per i visitatori Titolo XVII RIFIUTI CIMITERIALI Art 106 Rifiuti Cimiteriali classificati come urbani Art 107 Rifiuti Cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni Art 108 Zinco e/o Piombo Art 109 Rifiuti Lapidei Titolo XVIII VIOLAZIONI Art Sanzioni Titolo XIX DISPOSIZIONI FINALI Art 111 Regolamento di polizia mortuaria ALLEGATO Modalità di disinfezione Codici CER dei rifiuti cimiteriali Approvato con Del. C.C. n. 37 del

4 Titolo 1 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO Art 1 Denuncia in caso di morte E fatto obbligo ad uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, ai direttori di ospedali, di Istituti e di collettività o da chi ne è stato delegato dall'amministrazione, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all Ufficio di Stato Civile, dichiarando esattamente l ora in cui avvenne il decesso. Art 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici A norma dell Art 103 (lett. a) del T.U. delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265, del primo comma dell art. 1 del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n 285, dell art. 69 della L.R n. 33 (T.U. delle Leggi Regionali in materia di sanità) e del Capo X art. 4 del R.R. N. 06/2004 modificato dal R.R. N. 1 del 2007, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, all ufficio di Stato Civile, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall accertamento del decesso con modello approvato dalla Giunta regionale, da parte dei seguenti soggetti: a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione; b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale; c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'asl territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti. L obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. Art 3 Denuncia di casi di morte all Autorità giudiziaria Fermo restando per i sanitari l obbligo di cui all art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Art 4 Rinvenimento di resti mortali Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nullaosta per la sepoltura. Art 5 Visita del medico necroscopo Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel Territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell Autorità Sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dal D.P.R n. 396 con le tempistiche ivi indicate. La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e art. 70 della L.R n. 33 e comunque entro 24 ore dal decesso ai sensi dell art. 40 comma 7 del Regolamento Regionale n. 6 del Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dall ASL competente.

5 Art 6 Casi di morte per malattia infettiva Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico deve darne immediata informazione al comune e al medico incaricato dell Unità Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso per i necessari provvedimenti di disinfezione Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e s.m.i.. Art 7 Rilascio dell autorizzazione per la sepoltura Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l Ufficiale dello Stato Civile rilascia l autorizzazione per la sepoltura, in conformità all art. 74 del D.P.R n. 396 con le decorrenze ivi indicate. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente art. 4. Qualora sussistano i casi previsti dall art. 3, il rilascio dell Autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell Autorità Giudiziaria. Art 8 Nati morti e prodotti abortivi Per i nati morti, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. n. 396/2000 con le decorrenze ivi indicate, si applicano le disposizioni stabilite negli artt. 1, 2,3 e 5 del presente regolamento. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all Ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall ASL competente. A richiesta dei genitori, nei cimiteri potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiori alle 20 settimane. Art 9 Riscontro diagnostico Fatti salvi i poteri, in materia, dell Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, seconda le norme della Legge 15 Febbraio 1961, n 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale od a un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati quando i rispettivi Direttori, Primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del Primario o del medico curante,ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato dal servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell ASL. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell Ente che lo ha richiesto.

6 Titolo II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Art 10 Periodo di osservazione normale Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti e ripetuta almeno due volte, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 1 aprile 1999 n. 91 Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Art 11 Periodo di osservazione cautelativa Nei casi di morte improvvisa o in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall Articolo precedente. Art 12 Riduzione del periodo di osservazione Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell Unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art 13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell Unità sanitaria locale competente. Art 14 Deposito mortuario, sala autopsia e spazi per il commiato Il deposito per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica Via o in luogo pubblico c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, e per l assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività. può essere ubicato presso il Cimitero Comunale, ai sensi dell art comma del D.P.R. 285/90 e dell art. 9 del R.R. 6/04, ovvero, nei casi di effettiva necessità e per l assolvimento delle suddette operazioni, potrà essere stipulata apposita convenzione con Istituto Ospedaliero. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato, che posseggano le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal D.P.R avente per oggetto Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e

7 alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi dove aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall ASL competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995 n Titolo III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI Art 15 Deposizione del cadavere nel feretro Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, deceduti nell atto del parto. Art 16 Caratteristiche della cassa Per le inumazioni non è consentito l uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile e facilmente deteriorabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall estero o da altro Comune per le quali sussiste l obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Lo spessore delle tavole della cassa di legno massiccio non deve essere inferiore a mm. 20; eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm. Il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno disposte di 40 in 40 cm. centimetri. E vietato l impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l indicazione del costruttore e del fornitore. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l una di legno, l altra di metallo secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 6/2004. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

8 Tit IV TRASPORTO DEI CADAVERI Art 17 Trasporto delle salme Il trasporto delle salme è: a) a carico dei familiari o aventi diritto b) a carico del Comune nei casi previsti dalla legge, come disposto nel successivo art. 22 Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. L'impresa funebre incaricata del trasporto deve darne preventiva comunicazione a, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1: a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma; b) all'asl competente per il luogo di destinazione della salma; c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Art 18 Caratteristiche dei mezzi per il trasporto Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede l impresa funebre, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal R.R. 6/2004 e s.m.i., ne rilascia il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto è vidimato dall'asl al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui ai successivi commi, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale. L Impresa funebre trasmette annualmente all'asl che ha rilasciato il libretto un auto certificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità. Periodicamente l'asl effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di regolamento regionale e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni. Art 19 Trasporti con termini ridotti I trasporti dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II del DPR 285/1990, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Art 20 Morti per infortuni o incidenti I morti per infortunio o altre cause nel luogo di lavoro o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati presso il deposito mortuario di cui al precedente art. 14, previa autorizzazione dell Autorità Giudiziaria. Art 21 Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo do osservazione,

9 deve essere disposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell Autorità Sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art 22 Trasporto funebre Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione: a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. Nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione. L incaricato del trasporto funebre deve essere munito dell apposita autorizzazione al seppellimento da consegnare all addetto del cimitero. Art 23 Orari dei trasporti funebri Il Sindaco disciplina, con apposito provvedimento, gli orari del trasporto funebre, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito ai sensi dell art. 22 del DPR n. 285/90. A fronte di esigenze straordinarie il Sindaco potrà disporre deroghe alle modalità ed ai normali orari di effettuazione dei servizi funebri. Per il trasporto dall abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall abitazione al Cimitero qualora in assenza di cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve. Il trasporto funebre, di norma, non viene effettuato nei giorni festivi, nella commemorazione dei defunti e il giorno del Santo patrono. Art 24 - Trasporto di salme in altro Comune o all estero Per il trasporto di salme in altro Comune od all estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli articoli 25 e seg. del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, dal Reg. Reg n. 6 modificato dal R.R. n. 1/2007. Solo nei casi richiesti dal medico necroscopo nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. Per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme previste all'art. 27 del DPR 285/1990.

10 Art 25 Modalità per il trasporto di salme in altro Comune Il trasporto della salma fuori del Comune deve avvenire con un mezzo dalle caratteristiche di cui al precedente art. 18, partendo dal domicilio, o dal luogo di culto, dal deposito mortuario o dalla sala del commiato. Gli addetti al trasporto non potranno abbandonare il feretro finché non sarà preso in consegna dall incaricato del luogo di seppellimento e di cremazione. Art 26 Autorizzazione per il trasporto di salme in altro Comune Il trasporto di salma da Comune a Comune all interno del territorio nazionale è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze. L incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto Decreto di autorizzazione. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il Decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso. Tit. V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO Art 27 Autorizzazione per la sepoltura L addetto ai servizi cimiteriali non può ricevere nel Cimitero, per essere inumati o tumulati, salme, parti di cadaveri od ossa umane, se non accompagnati dall autorizzazione prevista dal Dpr n. 396/2000 e dal R.R. n. 06/2004 rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile. Art 28 Custodia dei documenti I documenti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dall addetto ai servizi cimiteriali. Sugli stessi dovrà essere indicata la data dell eseguito seppellimento, i numeri d ordine del campo e della tomba o del loculo in cui è stato posto il defunto. Art. 29 Ricevimento di salme Nel cimitero comunale possono essere ricevuti: 1) I cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; 2) I cadaveri delle persone decedute fuori dal Comune, ma residenti in vita nel Comune stesso; 3) I cadaveri delle persone non domiciliate nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una tomba privata del Cimitero stesso; 4) I nati morti ed i prodotti del concepimento; 5) I resti mortali derivanti da esumazioni e/o estumulazioni; 6) I cadaveri delle persone nate nel Comune da genitori residenti ed ivi vissute per vent anni, anche se residenti altrove al momento del decesso; 7) I cadaveri delle persone residenti altrove al momento del decesso, sempreché nei comuni limitrofi e che abbiano almeno un parente fino al 3 grado residente nel Comune. Il Comune, sentita la Giunta Comunale, potrà accogliere richieste di concessione cimiteriale anche per tumulazioni in condizione diverse da quelle contemplate dal presente articolo, per situazioni non prevedibili in astratto, valutate le preliminari esigenze per la sepoltura dei residenti. Art 30 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, l addetto ai servizi cimiteriali ne dispone il collocamento nel deposito mortuario, dandone immediata comunicazione agli Uffici Comunali competenti per le pratiche richieste dal caso.

11 Tit. VI INUMAZIONI Art 31 Sepolture Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell art. 68 e successivi del regolamento della polizia mortuaria 10 Settembre 1990, n Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76 e 77 del citato regolamento.. Art 32 Caratteristiche del terreno per inumazioni Il Cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, i cosiddetti campi comuni, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall art 68 del D.P.R. n. 285/90. Art 33 Caratteristiche dei campi I campi per le sepolture ordinarie sono generalmente divisi in riquadri devono rispettare una sequenza di utilizzazione delle fosse cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. Art 34 Cippi indicativi Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all azione disgregatrice degli agenti atmosferici, contrassegnato da un numero progressivo, della superficie non superiore a quella della fossa stessa. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, dopo l operazione di copertura della fossa con la terra. Art 35 Scavo della fossa Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi si stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Art 36 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2, nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l una dall altra almeno metri 0,30 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all accoglimento delle salme, e devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di ml. 0,50 che separeranno una fossa dall altra. Art 37 Fosse per bambini di età inferiore ai 10 anni Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2, nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Per i monumenti funebri delle fosse dei bambini dovrà essere utilizzato marmo bianco.

12 Art 38 Modalità di concessione Le inumazioni vengono concesse previo pagamento della tariffa minima in vigore ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni 10 (non rinnovabile) Art 39 Revoca e decadenza della sepoltura Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero, il tal caso verrà assegnata un altra sepoltura. Art 40 Caratteristiche delle casse per inumazione Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del regolamento di polizia mortuaria 10 Settembre 1990, n 285 e dell art 16 del presente regolamento. Art 41 Norme riguardanti le sepolture a inumazione Ogni cadavere all inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre e non è ammessa la scelta dei posti. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, secondo quanto stabilito dal p del P.R.C. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, anno, mese e giorno di nacita e morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, a seguito di specifica richiesta, rilasciarne autorizzazione. Art 42 Ornamento con fiori e piante Sulle sepolture ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici o coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a metri 1,50, nel caso superassero tale altezza, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell ufficio tecnico comunale. Qualora tale invito fosse disatteso il Sindaco disporrà il taglio e l eventuale sradicamento d ufficio, con addebito della spesa al concessionario. E consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto. Art 43 Scadenza della concessione Recupero materiali La concessione delle sepolture ad inumazione non è rinnovabile; alla scadenza del periodo di concessione i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, qualora non espressamente richiesti dai congiunti verranno distrutti o riutilizzati per interventi di manutenzione ordinaria all interno del Cimitero stesso. E facoltà dell Amministrazione Comunale, su istanza presentata prima della suddetta scadenza degli aventi diritto, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all Ufficio Comunale prima della scadenza stessa.

13 Tit VII TUMULAZIONI Art 44 Sepoltura a tumulazione Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al decennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento della tariffa in vigore. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. Art 45 Tipi di sepoltura ad tumulazione e durata della concessione Le sepolture a tumulazione sono previste in: Cappelle Gentilizie Area concessa mq. 30,00, di cui mq. 16 disponibili per la costruzione della cappella altezza massima ml. 6,20 la durata della concessione è fissata in anni 99 Edicole Area concessa mq. 11,80 di cui mq. 10,50 disponibili per la costruzione dell Edicola altezza massima metri 2,30 la durata della concessione è fissata in anni 75 Tombe di Famiglia Area concessa mq. 12,25 La durata della concessione è fissata in anni 75 Tombe individuali a terra in muratura o prefabbricate con o senza sovrapposizione La durata della concessione è fissata in anni 30 e in anni 50 Colombari o loculi individuali La durata della concessione è fissata in anni 30, 50 e 75 Ossari individuali (cellette per la raccolta di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi da esumazione/estumulazione) La durata della concessione è fissata in anni 30 e in anni 50 Nicchie cinerarie per la raccolta delle ceneri La durata delle concessioni è fissata in anni 30 e in anni 50 Le casse da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura e nei colombari, devono avere le medesime caratteristiche meglio specificate nel precedente art. 16. Art 46 Atto di concessione La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità. La concessione deve risultare da apposito contratto da stipularsi tra il Comune e il concessionario. Art 47 Pagamento della concessione Cauzione Prima della stipulazione del contratto il concessionario deve versare: a) l importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente b) l importo dei diritti di segreteria e di tumulazione E facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell importo corrispondente all area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. L ammontare delle tariffe di concessione è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

14 Art 48 Doveri dei concessionari La concessione è subordinata all accettazione e all osservanza delle norme, istruzioni, tariffe vigenti e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative allo specifico contratto e al progetto eventualmente presentato. Le spese di manutenzione delle tumulazioni individuali, delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. Art 49 Manutenzione dei monumenti funebri Quando un monumento sia interrato che fuori terra, a parere dell Ufficio Tecnico Comunale, avesse bisogno di interventi di manutenzione sia per danneggiamenti che per ragioni di simmetria, estetica o decoro, ne darà comunicazione al concessionario o agli aventi diritto, a mezzo lettera R/R, con formale invito a provvedere alle necessarie riparazioni entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale temine, il Comune potrà, secondo i casi, provvedere all esecuzione dei lavori di manutenzione, alla eventuale rimozione del monumento, all estumulazione delle salme e alla deposizione dei resti nell ossario comune. Qualora il concessionario o gli aventi diritto fossero ancora in vita o rintracciabili il Comune avrà diritto del recupero delle spese sostenute. Al fine dell individuazione delle persone interessate verrà pubblicato per 90 giorni apposito avviso all Albo Pretorio ed alla bacheca degli avvisi all ingresso del Cimitero con l indicazione delle prescrizioni sopra citate. Qualora nei termini sopra indicati nessuno provveda agli adempimenti di competenza le tombe verranno considerare libere e ritorneranno a disposizione del Comune, che potrà disporre per altre concessioni. Art 50 Decorrenza della concessione Rinnovi Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione del contratto. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari o loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo della durata inferiore o tutt al più analoga a quella in vigore all atto del rinnovo, che verrà accordata a secondo della disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore. Art 51 Scadenza della concessione La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro 3 mesi dalla scadenza, costituirà presunzione di rinuncia al rinnovo; il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza delle concessioni, apposito avviso al cimitero con l elenco delle concessioni in scadenza. Come per i cippi di inumazione, i monumenti collocati sulle sepolture scadute, ad eccezione dei ritratti, saranno a disposizione del Comune che procederà alla relativa distruzione o riutilizzazione per interventi di manutenzione ordinaria all interno del Cimitero stesso. Per le opere di valore artistico o storico o per le cappelle, l Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l eventuale utilizzazione, destinata a scopi sociali e non speculativi. Art 52 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale Il deposito cauzionale previsto dall articolo 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere d realizzazione dei manufatti previa verifica del Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale. Qualora l opera non corrisponda a quanto prescritto nelle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salvo demolizione e ricostruzione ed eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

15 Tit. VIII CAPPELLE, EDICOLE E TOMBE DI FAMIGLIA Art 53 Concessione dell Area La concessione di aree per la realizzazione di cappelle ed edicole dovrà essere oggetto di apposito provvedimento di Giunta. All atto della presentazione della domanda, da redigersi in bollo, per la concessione dell area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l intero importo previsto dalla tariffa vigente. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l atto di concessione. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo; all atto della concessione viene stabilito anche il numero di salme da tumulare. Art 54 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori Per l approvazione dei progetti per la costruzione di cappelle ed edicole si applica la procedura in vigore per il rilascio dei permessi di costruire, ferme restando le norme minime previste dal R.R. 6/2004 e D.R.P. 285/90. La costruzione dell opera dovrà avere inizio ed essere ultimata secondo i termini di cui alla sopra citata normativa. Art. 55 Caratteristiche dei monumenti e materiali da impiegare Nell esame del progetto per la costruzione di cappelle, edicole e tombe di famiglia viene verificata la conformità del materiale da utilizzare per l ornamento delle stesse alle caratteristiche definite dal p delle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale in vigore. Art 56 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori L esecutore dei lavori è obbligato a delimitare lo spazio su cui deve sorgere il manufatto, mediante apposito recinzione ed adottando tutte le misure stabilite in materia di sicurezza e prevenzione, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni, che verranno indicate dall Ufficio Tecnico Comunale. Il concessionario e l esecutore dei lavori sono responsabili in solido degli eventuali danni arrecati alle parti comuni o ai manufatti privati. Art 57 Diritti di sepolcro Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; per quelle concesse a Enti/fonazioni è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e riportate sulla concessione. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari. Il numero massimo delle tumulazioni consentite in qualsiasi forma ammessa, non può essere superiore a 25 per posti interrati e a 15 per posti fuori terra e per le cappelle gentilizie, non superiori a 9 per posti interrati e non superiore a 4 per posti fuori terra per le edicole e le tombe di famiglia. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

16 Art 58 Ossari, Cinerari, Colombari Nelle Cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme del successivo Tit. X del presente regolamento. Art 59 Mancata utilizzazione dell Area Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dal titolo abilitativo di cui al precedente art. 54 e p delle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale in vigore, la concessione dell area s intende decaduta ed il Comune potrà incamerare il deposito cauzionale di cui all articolo 47, restituendo l importo versato per la concessione dell area dedotto il periodo decorrente dal rilascio del titolo abilitativo. Art 60 Salme o resti provenienti da altri Comuni Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme o i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all articolo 56. Art 61 Manutenzione delle opere I concessionari di cappelle, edicole e tombe di famiglia, i loro successori o gli aventi diritto hanno l obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e di eseguire restauri o interventi che l ufficio tecnico ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, igiene o decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di Legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

17 Tit. IX TOMBE INDIVIDUALI Art Norme per la concessione Le concessioni di spazi per tombe individuali ipogee, in muratura o prefabbricate, costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. La concessione ha durata di anni 30 o 50. Le tombe individuali potranno essere costruite sulle aree opportunamente indicate nel piano regolatore del Cimitero in vigore. E a carico dei concessionari la spesa dello scavo per l apertura e chiusura delle tombe, salvo quanto disposto dal successivo art. 99 nonché il pagamento del diritto di tumulazione fissato dal Comune. Art 63 Costruzione delle tombe- Sovrapposizione di salme La costruzione di tombe ipogee per le sepolture a tumulazione sia individuali che a sovrapposizione dovrà rispettare gli schemi costruttivi indicati dal p della N.T.A. del P.R.C. ed, in particolare le dimensioni interne di ogni nicchia non potranno essere inferiori a cm. 225 in lunghezza, cm. 70 di altezza e cm. 75 in larghezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura. Per le parti emergenti il massimo spiccato dei piani orizzontali non potrà essere superiore a cm. 20 rispetto al piano di campagna. La nicchia in muratura (posata in opera o prefabbricata) deve essere realizzata secondo le norme prescritte dall art. 76 del D.P.R. n. 285/90, dall art. 16 ed All. 2 del R.R. 6/2004 e dalle N.T.A. del P.R.C., ed in particolare: - possono essere a più piani sovrapposti; - la struttura, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani o solette orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno N/m2 - la chiusura della tomba deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas - ogni nicchia deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione possa avvenire senza movimentazione di altre casse. Secondo quanto disposto dall art. 16 c. 8 del R.R. 06/04 è consentita la tumulazione in tombe prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro non oltre il 2024 ed esclusivamente per tombe già esistenti realizzate prima dell'anno 2004 con avvenuta tumulazione di un feretro prima di tale data. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure: a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno; b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas; c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 dell art. 16 e, in ogni caso, oltre l anno 2024 nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei. La sovrapposizione di salme è ammessa nel limite massimo di 4, previa collocazione di tombette in cemento. In ogni posto è comunque ammesso un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. Le sepolture a tumulazione devono prevederla chiusura del defunto in cassa metallica e in altra cassa di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all art 16 del presente regolamento.

18 Per ogni tumulazione e per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune, il corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti al momento della stipula della concessione cimiteriale. La concessione per successive sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla prima concessione e l eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. In relazione alla capienza è ammesso, indipendentemente dalla presenza del feretro anche il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dietro il pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o aventi diritto. Art. 64 Modalità per la costruzione dei monumenti e modalità per la presentazione dei progetti Le domande per la posa in opera di monumenti singoli o doppi dovranno essere presentate in duplice copia sottoscritte dal concessionario e dal costruttore. Esse dovranno essere corredate da un elaborato grafico quotato in scala, raffigurante il manufatto, la descrizione dell opera, l indicazione dei materiali da impiegare, e quant altro stabilito dal p delle N.T.A. del P.R.C. Tutti i monumenti dovranno poggiare su solido fondamento di buona muratura di almeno mt. 0,20 di calcestruzzo. Le dimensioni del monumento non potranno essere superiori a cm. 220 di lungh. e cm. 100 di larghezza. L altezza massima consentita è cm Il terreno di fondazione dovrà essere convenientemente consolidato. La posa di manufatti per l ornamento dei monumenti realizzati, per l applicazione di maioliche, mosaici, lapidi ricordo dovrà essere preventivamente autorizzata per verificarne la correttezza e il decoro. Art 65 Manutenzione, revoca e decadenza Per quanto riguarda manutenzione delle opere, revoca e la decadenza della concessione dell area, per le tombe in muratura si applicano le norme previste dagli articoli 59 e 61 del presente regolamento. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Art 66 Rinnovo - Rinuncia della concessione In caso di richiesta di estumulazione di salme da sepolture private in concessione perpetua, le stesse saranno autorizzate tramutandola da perpetua in concessione della durata prevista per le concessioni della medesima tipologia. Nel caso in cui la suddetta estumulazione sia richiesta per effettuare una nuova tumulazione il richiedente dovrà versare la tariffa in vigore per la concessine di nuovi posti utili. In caso di sepolture perpetue affiancate, tipo tomba di famigli a terra, se ricoperte da unica lastra, il richiedente perderà il diritto di concessione perpetua solo per i posti compresi in una sola tomba. Le tumulazioni perpetue rientranti, a seguito di decadenza, nella disponibilità del Comune, perderanno la loro perpetuità e avranno una durata pari a quella vigente in quel momento; la tariffa di concessione sarà uguale a quella in vigore per le concessioni dei posti a terra. In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo alla concessione di sepoltura individuale (prima che sia trascorso il periodo della durata della concessione, il concessionario o gli aventi diritto, in seguito a richiesta, avrà diritto al rimborso delle seguenti quote: 1) entro il primo anno l 80% del valore della sepoltura all atto della concessione;

19 2) trascorso il 1 anno e sino al compimento del 2 anno il 60% del valore della sepoltura all atto della concessione; 3) dopo il 2 anno e sino al raggiungimento del 3 anno il 40% del valore della sepoltura all atto della concessione; 4) dopo il 3 anno e sino al raggiungimento del 4 anno il 20% del valore della sepoltura all atto della concessione. Tit. X COLOMBARI Art 67 Norme per la concessione La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX. Non è ammessa la concessione di colombari a persone viventi se non per il coniuge o convivente del defunto, dietro pagamento della tariffa in vigore al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e, dietro consenso scritto del concessionario o aventi diritto. Art 68 Costruzione di colombari Lastre di chiusura ed ornamenti La realizzazione di colombari è di competenza dell Amministrazione Comunale; è assolutamente vietato all utilizzatore apportare modifiche anche solo parziali al loculo concesso. I colombari e le lastre di chiusura degli stessi saranno conformi alle specifiche tecniche redatte nel progetto esecutivo e secondo le caratteristiche costruttive di cui a R.R. 06/2004. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana. La posa dei suddetti ornamenti dovrà essere preventivamente autorizzata per verificarne la correttezza, il decoro ed il rispetto alle N.T.A. del P.R.C. in vigore. Art 69 Tumulazioni provvisorie e particolari Solo ed esclusivamente nella mora della costruzione di nuovi colombari e quando non ve ne siano altri da dare in concessione, previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale, potrà essere autorizzata la tumulazione provvisoria in sepolture libere date in prestito da altri concessionari o situate nella Cappella Centrale, sino alla disponibilità di nuovi loculi. Il lato destro della Cappella Centrale, per un totale di n. 15 (quindici) loculi sarà utilizzato per la tumulazione di cittadini che in vita si sono distinti con opere di bene o di pubblica utilità e con azioni degne di elogio. Art 70 Caratteristica delle casse Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina interna e l altra, esterna, di legno con le caratteristiche indicate nel precedente art 16.R. n. 06/2004. Art 71 Diritto di sepoltura e durata della concessione Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione.

20 Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo a privati. La concessione ha la durata di anni 30, 50 o 75, come previsto dall art 45 del presente regolamento. Alla scadenza della concessione, in caso di mancata richiesta di rinnovo, il loculo rientrerà nelle disponibilità del Comune e i resti mortali verranno posti nell ossario comune. E data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per altro periodo di tempo, previa approvazione dell Amministrazione Comunale, dietro pagamento dell ammontare dell intera tariffa in vigore all atto della scadenza. E anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari dietro versamento di relativo corrispettivo. Titolo XI Ossari e Cinerari Art 72 Ossario Comune Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell ossario comune interrato collocato in prossimità della Cappella Centrale e costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Art 73 Nicchie Ossario La realizzazione di ossari e cinerari individuali è di competenza del Comune secondo le caratteristiche costruttive di cui al R.R. 06/2004. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di metallo saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti mortali esumati o estumulati. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui resti appartengono. La concessione ha la durata massima di anni 50 dalla data di stipulazione. Art 74 Cinerario Comune Nel cinerario comune vengono raccolte e conservate in perpetuo in forma indistinta le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure, per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione o resti ossei contenuti nell ossario comune e avvii a cremazione. Art 75 Cellette Cinerarie Le cellette cinerarie accolgono le urne contenenti le ceneri derivanti da cremazioni di salme o resti mortali da esumazione o estumulazione. La concessione ha la durata di anni 50 dalla data di stipulazione. Tit. XII CREMAZIONE Art 76 Trasporto salma per la cremazione

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