C.C.I.A.A. BIELLA Raccolta Provinciale degli Usi anno 2010 TITOLO V. Compravendita di prodotti

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1 TITOLO V Compravendita di prodotti 1 Capitolo - Prodotti della zootecnia 2 Capitolo - Prodotti dell agricoltura 3 Capitolo - Prodotti della silvicoltura 4 Capitolo - Prodotti della caccia e della pesca 5 Capitolo - Prodotti delle industrie estrattive 6 Capitolo - Prodotti delle industrie alimentari 7 Capitolo - Prodotti dell industria del tabacco 8 Capitolo - Prodotti dell industria delle pelli 9 Capitolo - Prodotti delle industrie tessili 10 Capitolo - Prodotti delle industrie dell abbigliamento e dell arredamento 11 Capitolo - Prodotti delle industrie del legno 12 Capitolo - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche, fotofonocinematografiche 13 Capitolo - Prodotti delle industrie metallurgiche 14 Capitolo - Prodotti delle industrie meccaniche 15 Capitolo - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi 16 Capitolo - Prodotti delle industrie chimiche 17 Capitolo - Prodotti delle industrie della gomma elastica 18 Capitolo - Prodotti di industrie varie 25

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3 1 CAPITOLO PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA Bovini - Equini - Suini - Animali da cortile - Latte - Uova - Lana greggia 27

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5 BOVINI 1.1 Contratto a) Bovini da latte e da riproduzione Il contratto di compravendita dei bovini da latte e da riproduzione è di regola verbale e fatto con l'intervento del mediatore, sensale o intromettitore. Alle volte il mediatore prende nota del contratto concluso e delle principali condizioni. 1.2 Oggetto del contratto Si chiama vacca la bovina che ha figliato. E' vacca fresca quella che ha partorito da non più di due mesi. E' vacca giusta quella che dà latte mercantile dai quattro quarti. E' vacca scarsa da un quarto, quella che non è pari in latte con il quarto del lato corrispondente. E' vacca orba da uno o più capezzoli, quella che non emette latte da uno o più capezzoli. E' vacca pronta quando si trova a non più di un mese dal parto. Si chiama primarola la bovina che per la prima volta è in stato di gestazione avanzata. Si chiama manzetta la bovina che non è stata ancora condotta al toro. Si chiama toro il bovino atto al salto ed alla riproduzione. Le contrattazioni avvengono quasi sempre per capo. 1.3 Garanzie date dal venditore Per i vizi apparenti, anche non rilevati dal compratore, il venditore non assume garanzia alcuna anche se non lo dichiara Nel caso di patti con le frasi: "l'animale lo vendo sano e da galantuomo", oppure "vendo la vacca giusta, sana e da galantuomo" il venditore intende garantire il compratore da qualunque vizio o difetto occulto da cui sia affetto l'animale. Nel caso di tutta garanzia il venditore intende garantire oltre che dagli occulti anche dai vizi o difetti apparenti Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia, in tal caso questa condizione deve essere dichiarata in presenza del mediatore prima di concludere il contratto; essa può essere espressa con la forma: "vendo come si trova alla riga" e simili Per le vacche da latte si dà speciale garanzia di gravidanza e quando la gravidanza non è ancora avanzata e tale che non sia rilevabile in modo certo, il compratore trattiene almeno un quinto del valore, non è tenuto al pagamento completo del prezzo pattuito, sino a quando sia possibile accertare con sicurezza lo stato di gravidanza Per le primarole pronte non si dà alcuna garanzia della quantità di latte I tori, salvo patti speciali, si intendono garantiti abili al salto. 29

6 1.3.7 Altra forma speciale di vendita di animali praticata nella Provincia é quella espressa di solito nella formula: "vendo l'animale alla prova", "a piacimento", per cui il compratore ha il diritto incontrastato di ritornare l'animale al venditore entro gli otto giorni, specificando il motivo, se l'animale è stato "venduto alla prova", senza nemmeno dirne la causa, se l'animale è stato venduto con la formula "a piacimento". 1.4 Consegna La consegna, salvo patti speciali, viene fatta generalmente dal venditore al domicilio del compratore entro 48 ore dalla stipulazione del contratto, se il venditore è un negoziante; se invece il venditore è un agricoltore od allevatore, il compratore usa mandare a ritirare l'animale entro otto giorni. Se la bovina viene contrattata sulla fiera o mercato, si consegna sul posto all'acquirente. Se il trasporto si fa per ferrovia o per automezzo, il venditore è tenuto a fare la spedizione dalla stazione ferroviaria più vicina alla propria dimora, entro 48 ore, salvo il caso di ritardo dipendente dall'amministrazione ferroviaria La consegna si intende sempre, salvo patti speciali, a rischio del venditore. Quando però i contraenti abbiano stabilito che la consegna sia fatta a mezzo ferrovia o automezzo e che le spese di trasporto siano sostenute dal compratore, si sottintende che il bestiame viaggia a rischio e pericolo del compratore. Quando invece i contraenti abbiano stabilito che la consegna sia fatta a mezzo ferrovia o automezzo e le spese di trasporto siano sostenute dal venditore si sottintende che il bestiame viaggia a rischio e pericolo del venditore Qualora il venditore non possa consegnare l'animale entro i termini d'uso o pattuiti, deve informare il compratore dei motivi del ritardo. D'ordinario l'avviso è verbale, personalmente oppure a mezzo del mediatore, entro i termini di consegna. 1.5 Pagamento Il pagamento si fà generalmente entro otto giorni o al massimo entro quindici giorni dal ricevimento dell'animale, al domicilio del venditore o sul mercato in cui venne concluso il contratto. Il compratore può però trattenere, per ogni capo di bestiame, fino alla metà del prezzo pattuito per le garanzie espressamente assunte dal venditore. 1.6 Vizi e difetti Quando la vacca sia affetta dal difetto del nervetto, anche in un solo capezzolo, il compratore ha diritto ad una equa riduzione del prezzo La scarsità di un capezzolo, quando non sorpassa il mezzo litro, non dà diritto ad alcuna riduzione del prezzo. Quando invece la scarsità è superiore al mezzo litro, dà diritto alla riduzione del prezzo, ma non alla rescissione del contratto Quando la vacca venduta in periodo di lattazione ha nel capezzolo due fori per l'emissione del latte, per cui si verifica spandimento nella mungitura, il compratore ha diritto ad un'equa riduzione del prezzo. 30

7 1.6.4 In generale l'esistenza di difetti o alterazioni di qualunque natura nei condotti dei capezzoli, tale che l'estrazione del latte sia ostacolata (e quindi anche il nervetto quando è esteso a due capezzoli) dà facoltà al compratore di risolvere il contratto o di pretendere una riduzione di prezzo Se una vacca o una primarola sorpassa di un mese l'epoca garantita dal venditore per lo sgravio, senza partorire, il compratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento, in relazione al prezzo del mangime, a partire dal trentesimo giorno in avanti dopo la data garantita per il parto Qualora una manzetta si riscontrasse gravida e la gravidanza fosse causa di minor valore della manzetta stessa, il compratore ha diritto ad una equa riduzione del prezzo oppure alla rescissione del contratto Se la vacca venduta garantita per una determinata produzione di latte dà invece una produzione inferiore del 25%, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto ed il venditore deve ritirare la vacca Se una primarola o una vacca abortisce o partorisce prematuramente, con feto morto, entro le 48 ore dalla consegna, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto, a meno che il venditore provi che la causa dell'aborto è dovuta a colpa del compratore o di chi per esso; se invece abortisce prematuramente con feto morto dopo le 48 ore, il compratore non ha diritto né a rescissione né ad indennizzo Se una primarola o una vacca venduta con garanzia di gravidanza si manifesta vuota di vitello, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto. Danno luogo all'azione redibitoria i seguenti vizi: 1. rustichezza, cozzare, tirar calci, vizi d'animo in genere; 2. vertigine, epilessia e mal caduco; 3. l'asma, la bolsaggine di qualsiasi genere ed il pelon; 4. affezioni croniche del sistema respiratorio; 5. lingua serpentina; 6. non mangiar bene; 7. il crampo rotuleo; 8. la brucellosi; 9. la leucosi. Per le vacche da latte, oltre ai vizi suddetti: 10. il difetto del nervetto, quando la vacca sia contemporaneamente scarsa di latte nel capezzolo o nei capezzoli; 11. l'essere vacca orba; 12. rifiutarsi di essere munta; 13. perdere il latte da un capezzolo; 14. prolasso della vagina e dell'utero; 31

8 15. il non aver latte mercantile quando la vacca sia fresca; 16. l'alterazione del latte, per cui, anche senza manifestazione esterna, non sia commestibile o non utilizzabile per l'industria casearia. Per i tori, oltre ai vizi di cui ai numeri da 1 a 9, danno luogo all'azione redibitoria anche l'inabilità al salto ed in genere tutti i vizi, o malattie occulte gravi, la cui origine sia preesistente al contratto. 1.7 Denuncia dei vizi Il compratore deve denunciare al venditore i vizi riscontrati nell'animale non appena si siano manifestati ed in ogni caso entro i limiti stabiliti dal paragrafo 1.8. Il ritardo oltre tali termini importa la decadenza dell'azione per far valere la garanzia La denuncia dei vizi può essere fatta al venditore verbalmente, direttamente dal compratore o a mezzo del mediatore o per iscritto, con lettera raccomandata. Nella denuncia si deve indicare non soltanto il genere di vizio manifestatosi, ma anche l'epoca nella quale si manifestò Il venditore, appena ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio, nel più breve termine di tempo possibile. L'animale nel frattempo rimane nella stalla del compratore. Se il venditore tarda più di tre giorni a presentarsi per la verifica del vizio denunciato, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di mantenimento e di governo del bestiame, dedotto l'eventuale ricavo del latte. 1.8 Limiti di garanzia Per i vizi, difetti o malattie di cui ai numeri 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 del paragrafo 1.6.9, la garanzia è di otto giorni. Per i vizi, difetti o malattie di cui ai numeri 2, 3, 4 la garanzia è di giorni 40. Per il numero 14 la garanzia è da una gravidanza all'altra. La garanzia decorre dal giorno della consegna dell'animale L'azione per far valere la garanzia, in ogni caso, va proposta nei 40 giorni dalla consegna Quando nella stalla del compratore si manifesta l afta epizootica le garanzie stabilite per i vizi redibitori cessano totalmente. Rimangono però salve le garanzie per quei vizi che furono riscontrati prima dello scoppiare dell afta Se entro 72 ore dalla consegna dei bovini questi vengono colpiti da afta, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto ed al risarcimento dei danni; se l afta si sviluppa dopo le 72 ore e non oltre al quindicesimo giorno dalla consegna dei bovini, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto ed al risarcimento dei danni, nel solo caso che venga accertato che la malattia si sia verificata per responsabilità del venditore. 32

9 1.9 Scioglimento del contratto Il contratto, dopo la verifica e il risarcimento da parte del venditore del vizio redibitorio denunciato dal compratore, si intende sciolto, con tutte le conseguenze di legge. b) Bovini da macello Per consuetudine costante e speciale, gli animali da macello che vengono rifiutati dall'ispettore sanitario rimangono a carico del venditore. Salvo per gli animali ammalati o macellati d'urgenza o di necessità e venduti come tali al macello, il venditore non è responsabile del danno derivante al macellaio dalla distruzione di tutto o di parte dell'animale macellato, eccetto convenzionale garanzia Contratto Il contratto generalmente è verbale, eccezionalmente è redatto in forma scritta Formano oggetto di contratto: tori, buoi, vacche, manzi e manze, vitelli. Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capi Le contrattazioni si svolgono generalmente con l'intervento del mediatore, sensale od intromettitore I contratti possono essere a peso vivo, a peso morto oppure a vista, ad occhio ("a bot") Il peso vivo è generalmente determinato dalla pesa esistente sul mercato o in fiera o da quella più vicina alla dimora del venditore, sul peso riscontrato si detrae un calo del 2% per non interrompere l alimentazione dell animale il giorno prima della vendita. Il peso morto dei bovini è stabilito in macello, ed è dato dal peso dei quattro quarti La pesatura dei bovini grossi, venduti a peso morto, deve essere eseguita entro 48 ore dalla macellazione; la pesatura dei vitelli deve essere fatta entro la giornata Consegna Salvo contrarie pattuizioni, il venditore è tenuto a consegnare al compratore l'animale immediatamente dopo la conclusione del contratto, se in fiera; qualora invece il contratto venga concluso in campagna, il compratore deve ritirare l'animale entro otto giorni dalla conclusione del contratto, se è a forfait; entro quindici giorni se il contratto è a peso Trascorso tale termine o quello altrimenti pattuito, il venditore ha diritto di ritenere risolto il contratto e di disporre dell'animale trattenendosi la caparra Le spese ed i rischi per il ritiro del bestiame comperato sono a carico completo del compratore. 33

10 1.12 Pagamento Salvo contrarie pattuizioni il pagamento deve essere fatto contemporaneamente alla consegna dell'animale Ove sia richiesto da disposizioni di legge il venditore è tenuto a provvedere il certificato sanitario riguardante l'animale Mediazione La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe: dal venditore dal compratore - vitelli 0,75% 0,75% - manze 0,75% 0,75% - vacche 0,75% 0,75% - buoi 0,75% 0,75% - tori 0,75% 0,75% 1.14 Contratto EQUINI (Equini, Asini, Muli e Bardotti) Il contratto è di regola verbale. Le contrattazioni avvengono generalmente con l'intervento del mediatore, sensale o intromettitore Si chiama puledro (o muletto) l'equino non ancora domato e che non abbia ancora compiuto cinque anni di età. Si chiama cavallo (o mulo) l equino che fu già domato o che abbia compiuto cinque anni di età Le contrattazioni si fanno per capo, per pariglie e quando trattasi di puledri anche per gruppi Per i cavalli il contratto si perfeziona generalmente dopo una prova d'abilità al tiro e al trotto Consegna Salvo patti speciali, l'animale viene ritirato dal compratore entro le 24 ore. Se però il cavallo è venduto con la clausola "consegna in fiera", il venditore ha l'obbligo di consegnarlo immediatamente dopo la conclusione del contratto Se la consegna avviene in fiera, il cavallo resta a rischio ed a spese del compratore. Diversamente rimane a rischio ed a spese del venditore sino a consegna effettuata. 34

11 Qualora il venditore non possa consegnare l'animale entro il termine di cui sopra o altrimenti pattuito, deve informare immediatamente il compratore dei motivi del ritardo Pagamento Il pagamento si effettua di solito per una metà all'atto della conclusione del contratto o della consegna dell'animale e per l'altra metà, salvo accordi speciali, allo scadere dei quaranta giorni di garanzia, al domicilio del venditore o sul mercato in cui venne concluso il contratto Vizi redibitori Danno luogo all'azione redibitoria i seguenti vizi: 1. ticchio di appoggio e volante; 2. ballo dell'orso; 3. rustichezza, restio, mordere, zampare e tirar calci, vizi di animo in genere; 4. colica ricorrente; 5. non mangiar bene; 6. doglia vecchia e zoppicatura intermittente; 7. capostorno o balordone, idrocefalia, epilessia; 8. amurosi o gotta serena e luna (oftalmia periodica); 9. corneggio; 10. bolsaggine e tutti gli altri vizi, difetti o malattie croniche ed acute non visibili, gravi, la cui origine si presuppone antecedente al contratto Nel caso di decesso dell'animale durante il periodo di garanzia e all'autopsia risulti che l'origine del male preesisteva alla vendita, il danno è del venditore; se posteriore, il danno è del compratore. Quando non è possibile stabilire con certezza se l origine del male sia anteriore o posteriore alla consegna dell'animale, il danno si divide a metà tra le parti contraenti Garanzia dei vizi Per i vizi apparenti, anche se non rilevati dal compratore, il venditore non assume garanzia alcuna anche se non lo dichiara Si presumono preesistenti, salvo prova contraria, i vizi redibitori di cui al paragrafo quando la loro esistenza sia stata accertata entro il periodo di garanzia di quaranta giorni Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia da parte del venditore. Tale condizione deve essere espressamente dichiarata dal venditore prima di concludere il contratto. Può essere espresso con le formule: "vendo alla capezza", "a fuoco e fiamma", "alla riga" od altre simili La garanzia può essere estesa con pattuizione speciale ad ogni vizio o difetto anche apparente. Tale pattuizione è espressa di solito con la formula "vendo l'animale a tutta garanzia". 35

12 Un'altra forma speciale di vendita di animali in uso nella provincia è quella espressa di solito con la formula "vendo l'animale alla prova", "a piacimento" per cui il compratore ha il diritto incontrastato di ritornare l'animale al venditore entro otto giorni, (fatto salvo quanto stabilito dalle normative sanitarie vigenti) specificando il motivo, se l'animale è stato "venduto alla prova"; senza nemmeno dirne la causa, se l'animale è stato venduto con la formula a piacimento" Denuncia dei vizi Il compratore, che ha riscontrato un vizio nell'animale, deve avvertire il venditore non appena sia stato rilevato e non oltre i termini stabiliti dal paragrafo L'azione per far valere la garanzia va in ogni caso proposta nei quaranta giorni La denuncia dei vizi può essere fatta verbalmente, direttamente dal compratore o a mezzo del mediatore o per iscritto con lettera raccomandata Nella denuncia si deve indicare non solo il genere del vizio, ma anche l'epoca nella quale venne rilevato Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile. L'animale nel frattempo resta nella stalla del compratore in costante riposo; nel caso in cui il venditore, entro tre giorni dalla notifica del vizio denunciato, non si presenti a verificarlo, l'animale può essere collocato presso un pubblico stallazzo, previo certificato del veterinario che attesti l'esistenza del vizio denunciato Il contratto, dopo la verifica ed il ricevimento da parte del venditore del vizio denunciato, si intende sciolto con tutte le conseguenze di legge Mediazione La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe: dal venditore dal compratore - cavalli, muli e asini da lavoro 0,75% 0,75% - cavalli, muli e asini da macello 0,50% 0,50% 1.21 Contratto SUINI Nel commercio dei suini il contratto generalmente è verbale, per merce mercantile e sana anche se non lo si dichiara. Le persone del contratto sono il venditore, il compratore e quasi sempre il mediatore. 36

13 Formano oggetto del contratto: 1. i maschi e le femmine castrati da giovani e poi ingrassati (grassi); 2. i maschi e le femmine già castrati e pronti per l'ingrasso (magroni); 3. i maschi e le femmine di oltre 60 giorni di età castrati e non ancora pronti per l'ingrasso (maiali da campagna); 4. i maiali giovani castrati di non oltre 60 giorni (lattonzoli); 5. riproduttori (verri e scrofe). a) Maiali grassi I contratti possono essere a peso vivo e a peso morto Contratti a peso morto I contratti a peso morto si stipulano ordinariamente senza vedere i suini ed in base al peso minimo dichiarato dal venditore Il peso morto si ottiene deducendo dalla pesatura dell'animale il sangue, la vescica, la milza, la rete, le budella e il ventricolo; tutto il rimanente deve essere pesato. Il fegato, il cuore, i polmoni, la lingua con le relative parti grasse devono quindi far parte del peso morto riconosciuto Dopo la visita sanitaria e dopo le operazioni di scannatura, di immersione nell'acqua bollente, di depilazione e di sventratura sarà effettuata la pesatura Il sangue, la vescica, le budella, la milza, la rete ed il ventricolo si intendono gratuitamente cedute al compratore, in compenso delle spese per le operazioni di cui al precedente paragrafo Il possesso della bolletta di peso rilasciata dal pubblico macello, oppure dal macello del compratore, costituisce la prova dell'avvenuta consegna Il mediatore che presenta la bolletta di cui al paragrafo precedente si ritiene autorizzato dal venditore a riscuotere il prezzo delle bestie indicate nella bolletta stessa Quando all'atto della visita il veterinario esclude dal consumo, per ragioni sanitarie, qualche parte dell'animale, il prezzo viene ridotto in proporzione del peso delle parti escluse Il compratore deve macellare i maiali nel giorno stabilito per la consegna e appena scaricati dal carro del venditore Contratti a peso vivo I contratti a peso vivo si stipulano in base al peso minimo dichiarato dal venditore. 37

14 Il peso vivo si accerta generalmente al macello; pur tuttavia in alcuni casi può essere accertato nel luogo di origine degli animali od alla stazione di partenza La bolletta di un peso pubblico fa fede del peso riconosciuto Le eventuali tare, il prezzo ed il luogo di pesatura vengono stabiliti, volta per volta, in ciascun contratto Consegna La consegna, tanto per i maiali venduti a peso morto come per quelli venduti a peso vivo, si fa nel luogo convenuto nel contratto e, se non è diversamente stabilito, a cura ed a spese del venditore Termini di pagamento Le operazioni e la spesa della pesatura sono a carico del venditore, ultimate le quali e previa esibizione della bolletta del peso, sarà effettuato il pagamento Casi di rescissione del contratto In caso di riscontrata malattia degli animali, il contratto si intende risolto Contratto b) Magroni, maiali da campagna e lattonzoli Il contratto può essere fatto a peso vivo o a vista Generalmente all'atto della stipulazione del contratto il compratore dà al venditore congrua caparra Termini di pagamento Quando siano state escluse le garanzie di sanità, il pagamento si fa allo scadere del termine di garanzia al domicilio del venditore Il termine di garanzia è di otto giorni. L'azione deve essere proposta entro quaranta giorni dalla consegna Nel caso che il venditore sia un negoziante, il compratore ha diritto alla rescissione dell'intero contratto anche se un solo capo del gruppo contrattato si riscontri colpito da malattia infettiva. In caso di rescissione del contratto la spesa per il ritorno degli animali è a carico del venditore. 38

15 1.29 Contratto c) Riproduttori (scrofe e verri) Per i verri e le scrofe venduti per riproduzione, si fanno contratti per capo e a vista, purchè gli animali rispondano ai requisiti della L. 30 del '91 e del suo regolamento di attuazione. Per i verri e le scrofe vendute da macello, i contratti si fanno a peso vivo e a peso morto Mediazione La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe: dal venditore dal compratore - suini piccoli (fino a 100 kg) 0,30% 0,30% - suini grassi 0,20% 0,20% ANIMALI DA CORTILE 1.31 Contratto a) Pollame Sul mercato di Biella, fatto salvo quanto stabilito dalle normative sanitarie in vigore, le contrattazioni avvengono soltanto per pollame vivo e sono fatte verbalmente. Il prezzo del pollame, per merce posta sul mercato, è determinato per chilogrammo. L imballaggio non è compreso nel prezzo. Nei contratti, agli effetti della determinazione del prezzo influiscono la provenienza della merce, la grossezza dei capi e la stagione in cui le contrattazioni avvengono I contratti di pollame sono conclusi sul mercato. La consegna della merce segue immediatamente e all'atto della stessa il compratore ha diritto di scartare i capi che non corrispondono alle condizioni di vendita. Non sono ammessi reclami di mortalità o altri vizi della merce dopo la consegna Pagamento Salve pattuizioni diverse il pagamento avviene alla consegna. 39

16 1.33 Contratto b) Conigli I conigli si intendono venduti vivi a peso (kg), imballaggio da ritornare. Il pagamento avviene in contanti alla consegna Mediazione La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe: dal venditore dal compratore - pollame 0,75% 0,75% - conigli 0,75% 0,75% 1.35 Contratto LATTE Il latte è venduto per uso industriale o per uso alimentare, refrigerato, sempre in partenza dal produttore. Non è esclusa la possibilità di consegna di latte caldo alla stalla. Parimenti non è esclusa la possibilità di contrattazioni dirette del prezzo. In questo caso vale l'accordo fra le parti. Il prezzo è concordato anche in funzione della qualità con parametri sanitari e qualitativi Durata del contratto Il contratto ha durata di un anno Mediazione Non risultano accertati usi in proposito in Provincia Contratto UOVA Sul mercato di Biella, nelle contrattazioni all'ingrosso, il prezzo delle uova nazionali ed estere è calcolato a dozzina. Per la merce estera, salvo pattuizione diversa, le spese di imballo sono comprese nel prezzo. 40

17 1.39 Tolleranze e reclami I reclami per difetti e vizi della merce, devono essere denunciati al venditore all'atto della vendita. Nessun reclamo è ammesso nelle vendite di merce dichiarata difettosa ed avariata, per il difetto o l'avaria denunciati. Non sono ammessi reclami per deficienze nel numero delle uova, se della mancanza non ne sia dato avviso al venditore entro 24 ore, per i controlli del caso. Se il reclamo è ritenuto fondato, le uova mancanti sono bonificate. E' parimenti denunciata entro le 24 ore la diversità della merce consegnata da quella fatturata. Non sono computati nei termini suddetti i giorni festivi. Il compratore ha diritto di rifiutare la merce qualora questa non sia stata spedita o non sia arrivata nel giorno pattuito. Il destinatario, nel trasporto di uova per ferrovia, per merce franco arrivo, quando siano constatate avarie, è tenuto, nell'interesse del venditore, a ritirare la merce, previ gli accertamenti del caso ed i reclami di legge alla Amministrazione Ferroviaria, o/e a dare immediato avviso telegrafico al venditore Pagamenti Salvo pattuizioni diverse, il pagamento si intende eseguito alla consegna, per contanti senza sconto Mediazione La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe: dal venditore dal compratore - uova 0,75% 0,75% 41

18 1.42 Disposizioni generali LANA GREGGIA Si intende per lana senza alcuna qualificazione, la fibra vergine o rigenerata, ottenuta dal vello di pecora o agnello. I seguenti Peli Fini sono assimilati alla lana: alpaca, lama, vigogna, yak, cammello, capra mohair, coniglio d angora, guanaco, capra Kashmir e assimilate (Tibet, Mongolia, Iran, ecc.), capra cashgora, kiviuk (o bue muschiato) e similari. Tra i Peli pregiati (Fur Fibers): chinchilla, visone, castoro, castorino o topo muschiato, lepre. Nonostante l assimilazione del vello della pecora o agnello a quello degli altri animali sopra indicati, non è consentito designare le fibre derivanti dal vello della pecora o dell agnello con il nome di uno degli altri animali il cui pelo è assimilato alla lana. Le denominazioni lana vergine e lana di tosa sono riservate unicamente per designare prodotti composti di fibre che corrispondono a tale denominazione. E frequente nella pratica l applicazione delle condizioni stabilite dal Trattato di Arbitrato, condizioni di vendita ed altri accordi internazionali dell International Wool Textile Organisation (IWTO). Le lane di importazione sucide vengono prevalentemente trattate su descrizione e con riferimento ai tipi e numeri di catalogo dei fornitori, oppure ai tipi e numeri del catalogo dei paesi di origine. Le lane in questione vengono normalmente trattate con garanzia di resa su base di certificato CORE- TEST (verifiche effettuabili presso la Condizionatura di Biella osservando le norme dell IWTO per il re-test ). Quelle lavate a dosso provenienti da slanatura vengono trattate quasi esclusivamente sul campione, spesso con indicazione approssimativa di resa, ma senza garanzia della stessa, ad eccezione se fornite con certificato CORE-TEST (è accreditata a questi fini la Condizionatura Pubblica di Biella). Quelle nazionali, sia in sucido che in saltato, vengono trattate quasi sempre su campione. Gli ordini e le offerte di lana in sucido possono essere eseguiti con una tolleranza del 5% in più o in meno del numero di balle o di chili di lana sucida fissati, qualunque sia la quantità offerta o trasmessa. Questa condizione vale in quanto l ordine o l offerta non si riferisca chiaramente ad un numero di balle determinato. La fatturazione della tara deve essere basata sugli usi dei rispettivi paesi d origine. L imballo delle lane gregge di importazione di regola non viene fatturato a parte essendo per consuetudine incluso nel prezzo unitario di vendita e considerato imballo a perdere. La stessa clausola vale anche per le lane pettinate, lavate e carbonizzate. Le tare o imballi sono dedotti. Di norma gli imballi non vengono resi tranne intese diverse. In caso di errori nella numerazione e nel peso delle balle, ogni reclamo per ammanco di peso deve essere basato sul peso totale del lotto in questione, come sarà indicato dalla distinta pesi all arrivo. Salvo accordo contrario, chiaramente espresso, tutti i valori saranno basati sul lavato a fondo, C.I.F. porto europeo, per spedizione via mare. Il prezzo C.I.F. comprende il costo della merce, dell assicurazione per il valore di fattura aumentato del 10%, del trasporto sino al bordo nave nel porto di destinazione che deve essere sempre indicato in contratto ed in fattura dopo il termine C.I.F.. Quando un ordine é dato, od un offerta é accettata senza che sia esplicitamente espresso per lavaggio o per carbonissaggio (carbonizzo) o per lavaggio e slappolatura, il termine lavato a fondo deve essere sempre inteso sulla base del rendimento pettine. Per le lane da pettine, con l espressione lavato a fondo si comprendono il pettinato, la pettinaccia ed i cascami pettinabili, nonché gli scarti della cernita, questi ultimi calcolati in base alla stima di resa dello stabilimento di pettinatura. 42

19 Il pettinato secco, il pettinato in olio, le pettinacce sono da calcolare in base al peso condizionato secondo i tassi di ripresa elencati al punto Il compratore dovrà lasciare al venditore, o al suo rappresentante, la possibilità di ispezionare le lappole ed i cascami di carda (burrs and shoddy chardons et bourres), provenienti dal lotto trattato, in mancanza di che perderà il diritto alla garanzia di resa. Se lo giudica utile, il compratore può invitare il venditore della lana in sucido, o il suo rappresentante, ad esaminare le lane al momento dell assortitura e prima della loro messa in lavoro. Se il venditore non dà seguito a questa richiesta, egli non potrà nulla obiettare al momento dell esame ulteriore delle lappole e dei cascami carda, né rifiutare la garanzia di resa. Quando il compratore inviterà il venditore ad esaminare le lane in sucido, dovrà fare ciò con telegramma o lettera raccomandata o telefax o , ed il venditore avrà tre giorni lavorativi per esaminare le lane. L ispezione delle lappole e cascami carda dovrà farsi entro gli otto giorni lavorativi dall invio del conto definitivo di resa. In caso di disaccordo sulle percentuali di lappole e cascami carda, il compratore ed il venditore di norma regoleranno la controversia per le vie amichevoli. Se il venditore ed il compratore non riescono ad accordarsi, essi ricorreranno ad un arbitrato amichevole, secondo le usanze previste dal libro blu dell IWTO. Le parti, compratore e venditore, si sottometteranno alla decisione dell arbitrato. Il pettinato deve essere calcolato al peso condizionato secondo la metodologia internazionale dell IWTO. (E consuetudine a questi fini l utilizzo della Condizionatura Pubblica di Biella). In caso di lavatura, carbonissaggio, o lavatura e/o slappolatura il termine lavato a fondo deve essere inteso come segue: - per il solo lavaggio: il peso ottenuto dopo la lavatura e condizionatura; - per il solo carbonissaggio: il peso ottenuto dopo la lavatura e carbonissaggio e condizionatura; - per lavaggi e slappolatura: il peso ottenuto dopo la lavatura, slappolatura e condizionatura; in questo caso le lappole devono essere considerate come scarti e unite alla resa sulla base di stima di chi ha effettuato la lavorazione. La resa può essere pienamente garantita cioé senza margine di tolleranza oppure con una tolleranza reciproca dell 1%, in tal caso la tolleranza viene calcolata sul sucido. Vige la uguale tolleranza dell 1% per la resa garantita con certificato CORE-TEST. In caso di garanzia di resa reciproca, l accordo su questa condizione dovrà avvenire fra le parti all atto del rilascio dell ordine e dell accettazione di un offerta; dovrà inoltre, essere chiarito se si tratta di garanzia integrale oppure con la tolleranza dell 1%; se questa condizione non é specificata si presume trattarsi della seconda eventualità (tolleranza 1%); questa viene calcolata sul sucido. La resa può anche non essere garantita, resa indicativa, ma, in caso di errore grave, il venditore deve indennizzare il compratore per la sottoresa ottenuta. Viene considerato errore grave la sottoresa che oltrepassa il 2,5%; in questo caso il venditore deve bonificare l eccedenza di questo margine. Questa consuetudine non viene applicata quando il prezzo é fatto telquel /visto e piaciuto, senza stima di resa cioé da parte del venditore. Quando il venditore ed il compratore si sono accordati per regolare le sottorese e le soprarese, sulla base della resa media di tutte le lane importate durante la stagione, verrà fissato un solo conteggio finanziario per ogni paese di origine. Qualora un compratore intenda pettinare una lana acquistata base carda oppure lavare una lana acquistata base pettine, egli deve preventivamente concordare con il venditore la nuova resa da applicare agli effetti della garanzia. In mancanza di tale accordo il venditore può ritenersi esonerato dal garantire la resa. 43

20 I conteggi di resa devono essere presentati entro un mese dalla lavorazione: essi devono essere inviati al venditore entro sette mesi dall arrivo della lana al porto di destinazione o dalla messa a disposizione in Italia. Se per circostanze eccezionali, una resa non può essere inviata entro questo termine, il compratore deve concordare con il venditore una ragionevole proroga della dilazione prevista. Quando il compratore ed il venditore si sono messi d accordo per regolare le sopra e sotto rese, sulla base della resa media di tutte le lane importate durante la stagione, sarà stabilito un solo conteggio finanziario per ogni paese d origine. Se il compratore di lane comperate con garanzia di resa desidera lavorarle mischiandone con altre, egli deve mettersi d accordo con il venditore prima di iniziare la lavorazione per vedere se ed a quali condizioni quest ultimo consenta di mantenere la garanzia di resa. Quando il venditore accorda la garanzia di resa, si deve concordare quale sarà lo stabilimento che eseguirà la lavorazione, prima di iniziare la lavorazione stessa. Dovranno essere fatti i conteggi separati per: 1) lana lavata a fondo; 2) lana da carbonizzo; 3) lane lavate a fondo e slappolate; 4) lane pettinate e/o cardate in nastro. Per le lane pettinate o i nastri cardati, prodotte su pettinatrici Schlumberger o Lyster, il risultato della pettinatura di un determinato lotto dovrà essere presentato come segue: 1) pettinati; 2) nastri cardati; 3) pettinacce; 4) polveri qualora generate; 5) cascami battuti e non reincorporati qualora generati; 6) cascami da battere qualora generati; 7) lappole non lavorate. Tutti gli scarti di assortitura sono calcolati sulla base di stima imparziale di resa fatta dal pettinatore e/o dal lavatore o dal carbonizzatore ed il deconto finale viene calcolato sulla base dei documenti di origine. Leggere differenze rispetto al tipo o alla descrizione non giustificano un rifiuto della partita, ma devono essere regolate da un indennizzo basato sui prezzi in vigore alla data del contratto. Le esecuzioni complete o parziali di un ordine sono valide se anteriori al ricevimento, nel paese d origine, della comunicazione che riduce i limiti o annulla l ordine. Il compratore non può produrre reclamo circa la lana se essa non si trova ancora allo stato sucido e nell imballaggio d origine; tuttavia il prelievo di campioni ragionevoli é permesso. I reclami devono essere formulati per iscritto e non oltre 90 giorni dopo l arrivo della lana al transito di frontiera o altro deposito in Italia indicato in contratto. 44

21 1.43 Controversie In tutti i casi di controversia si é generalizzato l uso di ricorrere per la loro soluzione ad un collegio arbitrale. E consuetudine utilizzare per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, ecc.) l Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera O. Rivetti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), con sede in Biella, il Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell ITIS Q. Sella di Biella o altri laboratori accreditati SINAL sul territorio e, per quanto riguarda la determinazione del peso condizionato, la Condizionatura Pubblica di Biella Mediazione Non risultano accertati usi in proposito in Provincia. LANE LAVATE E/O CARBONIZZATE, PETTINATE, SOTTOPRODOTTI DI LANA 1.45 Disposizioni generali Negli affari ratificabili su campioni di referenza o sulle balle, il compratore é tenuto a prendere carico delle merci quando la referenza o le balle sono conformi al campione di vendita. Se il compratore non ha notificato la non conformità, entro cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento del campione o delle balle di campione, i campioni presentati saranno considerati come ratificati. E ammessa nelle consegne una tolleranza del 5% in più o in meno sul quantitativo in kg offerto o accettato. Qualora la vendita venga effettuata peso effettivo o peso riscontrato in uno stabilimento di condizionatura, il peso effettivo constatato nel luogo di spedizione o il peso riscontrato nello stabilimento di condizionatura faranno fede, a meno che si possa provare che é stato commesso un errore in occasione della constatazione del peso. In caso di vendita nel territorio nazionale di una merce ivi giacente con la clausola di merce pronta disponibile o equivalente, il venditore dovrà dimostrare di aver messo la merce a disposizione del compratore, entro un massimo di sette giorni lavorativi, a partire dal momento della conclusione del contratto. In difetto il compratore potrà recedere dal contratto. Le merci in argomento si fatturano a peso condizionato secondo i regolamenti dell IWTO. E generalizzato a tali fini il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella. I sottoprodotti di pettinatura normalmente venduti a peso condizionato sono i seguenti: - filandre, filazze (Laps) ed anelli senza olio - filandre, filazze (Laps) ed anelli in olio - pettinacce Schlumberger - pettinacce Lyster e Noble - pettinacce carbonizzate e disacidate 45

22 Gli altri sottoprodotti di pettinatura sono comunemente venduti a peso effettivo non condizionato. Per i tassi di ripresa vigenti e le tolleranze di oli e grassi consultare le tabelle di seguito riportate. Le spese per le operazioni di condizionatura attuate presso le Condizionature pubbliche sono sopportate, in parti uguali, dal compratore e dal venditore. La validità del bollettino di condizionatura é teoricamente illimitata. Per le compravendite effettuate almeno dopo un anno dalla data del bollettino di condizionatura, frequentemente viene accordata, su richiesta del compratore, la facoltà di una nuova condizionatura che servirà di base per la fatturazione. In caso di vendita di pettinato di lana e nastri cardati (esclusi peli fini, mohair, ecc.) se le bobine hanno dimensioni e pesi sensibilmente diversi da quelli normali, il venditore deve avvisare il compratore prima della conclusione della vendita. In difetto, il compratore avrà la facoltà di richiedere che le bobine siano ribobinate in dimensioni e pesi standard a spese del venditore. Per gli interessi di ritardo il venditore ha diritto di chiedere il pagamento al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/2002. Quando un venditore o un compratore invocherà il caso di forza maggiore valgono le regole previste dal Libro Blu dell IWTO. Le controversie di peso devono tener conto delle seguenti basi di misure: - 1 kg = 2, Lbs - 1 Lbs = 0, kg In caso di non conformità tra la consegna ed il tipo di vendita, una ragionevole differenza non può essere motivo di rifiuto della partita. Se la differenza rispetto al tipo di base non é ragionevole, il compratore avrà diritto di rifiutare la partita e di chiederne una nuova. Il venditore avrà diritto di fare una nuova consegna conforme al tipo di acquisto. I difetti apparenti allo stato di pettinato devono essere segnalati dal compratore prima che il pettinato stesso sia messo in lavorazione e al più tardi otto giorni dopo la data di ritiro della merce. I difetti non apparenti allo stato di pettinato prima della tintura e della filatura devono essere segnalati: a) entro un periodo ragionevole; b) entro otto giorni dopo che é stato possibile scoprirli. L espressione offerta ferma implica che il venditore si impegna a vendere una merce, per la quale quantità, qualità, prezzo e durata dell impegno sono definiti, se il compratore accetta l offerta entro il periodo fissato dal venditore. La validità di una offerta ferma si estingue quando il compratore fa una controfferta riguardante il prezzo e/o i termini: consegna, pagamento, ecc Controversie In tutti i casi di controversie si é generalizzato l uso di ricorrere per la loro soluzione ad un collegio arbitrale. E consuetudine utilizzare per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, ecc.) l Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera O. Rivetti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), con sede in Biella, il Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell ITIS Q. Sella di Biella o altri laboratori 46

23 accreditati SINAL sul territorio e, per quanto riguarda la determinazione del peso condizionato, la Condizionatura Pubblica di Biella Mediazione Non risultano accertati usi in proposito in Provincia Tassi di ripresa dei prodotti lanieri Salvo i casi in cui il tasso di ripresa é espressamente concordato dalle parti e notificato allo stabilimento di condizionatura, i tassi convenzionali applicati sono quelli della lista preparata dall IWTO: - lane lavate a fondo 17% - lane lavate ma non a fondo 1 (1) 18% - lane carbonizzate e sottoprodotti di pettinatura e carbonizzati 17% - pettinati in olio (nastri pettinati) 19% - pettinati senza olio (nastri pettinati secchi) 18.25% - nastro di lana cardata (e velo cardato WEB) 18.25% - filati pettinati in olio (1) 18.25% - filati pettinati senza olio 2 (2) 18.25% - laps e anelli (1) 18.25% - blousses: Schlumberger (Blousses corte) 16% Lyster and Noble (Blousses lunghe da pettinatura tipo inglese) 14% Blousses carbonizzate e lavate 17% - lane rigenerate o meccaniche 17% - filati di lana cardati (1) 17% 1.49 Tolleranza di oli e grassi per prodotti lanieri Le tolleranze massime di grasso e olio sono determinate mediante estratto diclorometanico con l estrattore di Soxhlet o mediante Near Infrared Reflectance Analysis (NIRA), seguendo le norme adottate dalla Commissione Tecnica dell IWTO (TM-10 e DraftTM-43) per il nastro pettinato di lana greggio. Per la lana tinta, i misti lana ed altre fibre, si utilizza l estrazione con etere di petrolio. 1 I tassi di ripresa dei quattro (4) articoli segnati con (1) devono essere applicati sul peso anidro e sgrassato. Ad eccezione dei quattro articoli segnati con (1) il tasso di ripresa deve essere applicato sul peso anidro e non sul peso anidro e sgrassato. Per i tessili misti, lane ed altre fibre, i tassi di ripresa sono calcolati proporzionalmente alle percentuali dichiarate dei componenti. 2 Le transazioni di tutte le lane, filati pettinati senza olio per la tessitura continuano ad effettuarsi sulla base dell attuale tasso del 18.25%. Si raccomanda tuttavia che la percentuale di umidità contenuta nel filato consegnato al tessitore, sia quella del filato quale esce dalle macchine di filatura o ritorcitura, non essendo permessa alcuna addizione ulteriore di acqua. Una correzione sul peso sarà effettuata sulla fattura. 47

24 Tolleranze di grasso e olio sul peso anidro sgrassato % - lane lavate a fondo in generale 1,25 - lane pettinate senza olio (nastri) 1,00 - pettinati in olio (nastri) 4,60 - filati pettinati senza olio 1,25 - filati di lana cardati lavati a fondo 1,25 N.B. E specificato che queste tolleranze sono applicabili solo a lotti di pura lana. L estrazione con diclorometano applicata a lotti misti potrebbe dare risultati erronei perché il diclorometano può intaccare le fibre sintetiche e artificiali. Inoltre per motivi sanitari é invalso l uso di utilizzare l etere di petrolio al posto del diclorometano. La percentuale di olio dei filati pettinati in olio é variabile secondo la materia prima ed il titolo. Lo stesso vale per i filati di lana cardati, ad eccezione dei filati cardati lavati a fondo; dato le grandi differenze di composizione in materie prime, di titolo, e per conseguenza di oleanti usati in filatura, non é possibile stabilire una percentuale unica. In questi due casi resta dunque alle parti contraenti, di accordarsi in precedenza sulla percentuale di tolleranza. La fatturazione del filato comprenderà la correzione da applicare al peso netto per ottenere il peso condizionato Percentuali contrattuali di oli e grassi per prodotti lanieri Nel caso non venga segnalata alla Condizionatura Pubblica di Biella la percentuale di tolleranza concordata per i filati pettinati in olio e per i filati cardati non lavati a fondo, le norme UNI e la consuetudine della Provincia di Biella, stabiliscono di applicare le seguenti percentuali contrattuali di olio e grasso sul peso condizionato sgrassato: - filato pettinato in olio 3,50% - filato cardato non lavato a fondo 5,00% 1.51 Tassi di ripresa di tutte le fibre tessili Si applicano quelli previsti dalla Direttiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 (Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del ) Numero delle fibre Fibre Percentuali 1 e 2 Lane e peli: Fibre pettinate Fibre cardate 18,25 17,00 (1) 3 Peli: Fibre pettinate Fibre cardate Crine: Fibre pettinate Fibre cardate 18,25 17,00 (1) 16,00 15,00 48

25 4 Seta 11,00 5 Cotone: Fibre normali 8,50 10,50 Fibre mercerizzate 6 Kapok 10,90 7 Lino 12,00 8 Canapa 12,00 9 Juta 17,00 10 Abaca 14,00 11 Alfa 14,00 12 Cocco 13,00 13 Ginestra 14,00 14 Ramié (fibra bianchita) 8,50 15 Sisal 14,00 16 Sunn 12,00 17 Henequen 14,00 18 Maguey 14,00 19 Acetato 9,00 20 Alginica 20,00 21 Cupro 13,00 22 Modal 13,00 23 Proteica 17,00 24 Triacetato 7,00 25 Viscosa 13,00 26 Acrilica 2,00 27 Clorofibra 2,00 28 Fluorofibra 0,00 29 Modacrilica 2,00 30 Poliamidica o Nylon Fibra non continua Filamento 6,25 5,75 31 Aramide 8,00 32 Poli-immide 3,50 33 Lyocell 13,00 34 Polylactide 1,50 35 Poliestere: Fibra non continua Filamento 1,50 1,50 36 Polietilenica 1,50 37 Polipropilenica 2,00 38 Poliureica 2,00 39 Poliuretanica: Fibra non continua Filamento 3,50 3,00 40 Vinilal 5,00 49

26 41 Trivinilica 3,00 42 Gomma 1,00 43 Elastan 1,50 44 Vetro tessile: di diametro medio superiore a 5 µm 2,00 45 Metallica Metallizzata Amianto Carta Tessile di diametro medio pari o inferiore a 5 µm 3,00 2,00 2,00 2,00 13,75 46 Elastomultiestere 1,50 47 Elastolefina 1,50 (1) Il tasso convenzionale del 17% é applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato. N.B. Per quanto riguarda gli usi relativi ai filati, ai tessuti, alla maglieria, ecc., si rinvia al successivo titolo V - 9 Capitolo - Prodotti delle Industrie Tessili. 50

27 2 CAPITOLO PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA Frumento - Granoturco - Risoni - Cereali minori - Patate - Leguminose e semi oleosi - Uva - Olive - Agrumi - Frutta e verdura - Sementi - Foraggi - Paglie - Mangimi - Fiori e piante ornamentali - Piante da vivaio e trapianto - Piante officinali e coloniali - Droghe e spezie 51

28

29 2.1 Contratto FRUMENTO Salvo le disposizioni per la disciplina del mercato del grano, in regime di libero mercato, vigono i seguenti usi: il frumento è contrattato - sia a mezzo di mediazione, sia direttamente - su campione reale, su campione tipo o denominazione. 2.2 Documento accertante la conclusione dell'affare Nel caso in cui la contrattazione avvenga a mezzo mediatore, questi lascia al compratore uno "stabilito di contratto" alle parti, sul quale risultano: data, quantità, prezzo, specie, provenienza, luogo di consegna e nome dei contraenti. Nel caso in cui la contrattazione avvenga direttamente, le parti confermano la conclusione dell'affare con lo scambio di "fissatini" generalmente su moduli propri. 2.3 Campioni Il campione di vendite viene consegnato al compratore, oppure diviso in due parti; se la vendita è fatta a mezzo mediatore, una parte è consegnata al compratore, l'altra al mediatore. 2.4 Vendita su campione "reale" Il grano trattato su campione "reale" deve corrispondere esattamente al campione sul quale la vendita è stata perfezionata. 2.5 Vendita sul campione tipo Il grano trattato su campione "tipo" deve corrispondere per qualità, condizionamento, peso specifico, al tipo stabilito. 2.6 Vendita su "denominazione" La merce venduta su "denominazione" deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo ed al luogo di consegna a seconda della provenienza della merce. 2.7 Prezzo Il prezzo dei frumenti è commisurato al chilogrammo. Esso si riferisce al valore della merce senza tela, franco tenimento o nel luogo tra le parti stipulato per la consegna. 53

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