LA SETTIMANA IN BREVE

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 16 DEL 24 APRILE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 2 LE SCHEDE INFORMATIVE VIES, ISCRIZIONE ON LINE Dal 26 marzo 2014 è attivo sul sito internet dell'agenzia delle Entrate un nuovo servizio che permette ai titolari di partita Iva, abilitati ad Entratel o a Fisconline, di richiedere telematicamente l'iscrizione all'archivio VIES, senza dover più presentare l'apposita istanza all'ufficio, a mano o con raccomandata o attraverso Pec. Pagina 4 LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA "AGGIORNA" LA CARTELLA DI PAGAMENTO Con provvedimento direttoriale del 2 aprile 2014, l'agenzia delle Entrate ha disposto le modifiche alle "Avvertenze" che accompagnano le cartelle di pagamento, per aggiornare la sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso a seguito delle novità apportate dalla Legge di Stabilità Pagina 7 CREDITO D'IMPOSTA PER I DANNEGGIATI DAL SISMA 2012 E' disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate il modello, con le relative istruzioni e il software di compilazione, per richiedere il credito d'imposta per le imprese/lavoratori autonomi che hanno subito danni dal sisma del 2012 delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Pagina 10 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE DISABILI: AGEVOLAZIONI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, illustriamo quali agevolazioni spettano alle persone disabili ai fini IVA e di altre imposte indirette. Pagina 13 TABELLA RIEPILOGATIVA Pagina 23 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell Agenzia in ordine cronologico

2 Pagina 26 I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 27 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL AL Pagina 28 Pag. 2

3 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana. Come annunciato, il Governo ha approvato venerdì 18 aprile il decreto legge sul taglio del cuneo fiscale, che prevede un aumento di circa 80 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti. Il "bonus", che è strutturale e non una tantum, scatterà dalla busta paga relativa al mese di maggio Il beneficio degli 80 euro si avrà, più in particolare, per coloro che percepiscono un reddito tra e euro (circa 6 milioni di contribuenti). Se, invece, il reddito non supera i il beneficio è pari al 4% del reddito, mentre per chi guadagna più di euro il bonus decresce in modo proporzionale. I datori di lavoro, senza che il lavoratore presenti alcuna domanda, dovranno anticipare il bonus scomputandolo dalle ritenute e, nel caso in cui queste siano insufficienti, dai contributi per la differenza restante. Gli 80 euro sono esenti da contributi e da imposte, non confluiscono nell'imponibile del TFR, ma aumentano il netto della busta paga. Per ora, dal bonus sono esclusi gli incapienti (coloro che percepiscono meno di euro annui), per i quali il Governo si è impegnato a trovare "a breve" una soluzione in separata sede. Con il decreto legge, non viene solo previsto un taglio dell'irpef per i lavoratori dipendenti, ma parallelamente, nell'ottica della riduzione del cuneo fiscale, anche un taglio dell'irap del 10,2% per aziende e professionisti. Per effetto di tale taglio, l'aliquota Irap si riduce dello 0,4% (dal 3,9% al 3,5% per le aziende private ed i professionisti). Quest'anno, tuttavia, i benefici saranno dimezzati per effetto dell'acconto 2014 fissato al 3,7%. L'approvazione del decreto legge conferma, poi, l'aumento della tassazione delle rendite finanziarie (ad esclusione dei titoli di Stato), che passa dal 20% al 26% dal 1 luglio Il decreto sul taglio del cuneo fiscale contiene anche altre misure di diverso genere. Tra queste, l'anticipo al 31 marzo 2015 dell'avvio a regime della fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle locali, diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza. Il decreto legge è atteso per oggi alla firma del Capo dello Stato, per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il 22 aprile era l'ultimo giorno utile per l'invio dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2013 ("spesometro") da parte dei contribuenti con liquidazione IVA diversa da quella mensile, cioè trimestrale o annuale (mentre per i contribuenti con liquidazione IVA mensile il termine era già scaduto lo scorso 10 aprile). Per coloro che non vi hanno provveduto nei termini, si apre ora la strada del ravvedimento operoso. Il termine per il ravvedimento è di un anno, che va calcolato a seconda delle differenti scadenze per l'invio (10 aprile o 22 aprile). In base all'articolo 21 del D.L. n. 78/2010 e secondo quanto indicato dalla circolare 24/E/2011 relativa allo spesometro: «L'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa Pag. 3

4 da un minimo di 258 a un massimo di euro». Il contribuente può provvedere alla regolarizzazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97) correggendo l'errore commesso entro un anno dalla sua scadenza originaria e versando una sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo edittale, cioè un ottavo di 258 euro e, quindi, pari a 32,25 euro. A partire dal 23 aprile, artigiani e commercianti, accedendo al cassetto previdenziale dell'inps tramite Pin dell'inps, troveranno nella sezione "Posizione assicurativa - Dati del modello F24" il prospetto ed i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l'anno A breve, sarà poi resa disponibile anche la lettera in formato Pdf nella sezione "Comunicazione bidirezionale - Modelli F24" e sarà inviata un' di avviso agli iscritti ed ai loro delegati di cui risulta l'indirizzo di posta elettronica. Un augurio di buon lavoro dalla Redazione Pag. 4

5 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: VIES, iscrizione on line Dal 26 marzo i soggetti già in possesso di partita Iva che vogliono iscriversi all'archivio VIES, possono farlo direttamente on line sul sito internet dell'agenzia delle entrate. Bastano pochi passaggi e la domanda di iscrizione viene direttamente inoltrata all'agenzia delle Entrate. Attenzione però che per utilizzare la nuova procedura servono le credenziali per l'accesso ai servizi telematici Fisconline o Entratel. In precedenza, invece, i soggetti già in possesso di partita Iva che intendevano iscriversi al VIES dovevano presentare apposita istanza all'ufficio- a mano, con raccomandata o via Pec. Si ricorda che la richiesta di inclusione nell'elenco VIES è necessaria per poter effettuare operazioni intracomunitarie, e che una volta effettuata la domanda l'agenzia ha 30 giorni di tempo per controllare la posizione del contribuente, e decidere se accettare l'inclusione o meno. Si ritiene utile riepilogare brevemente la disciplina bonus mobili alla luce delle recenti novità. LE MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ARCHIVIO VIES L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL VIES L art. 27 del decreto legge n. 78/2010 ha previsto un nuovo obbligo a carico dei soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Per questi operatori è infatti necessario ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell Agenzia delle Entrate con successiva iscrizione nell archivio informatico dei soggetti Iva operanti in ambito comunitario (VIES = Vat Information Exchange System), qualora in possesso dei requisiti richiesti. SOGGETTI INTERESSATI L obbligo riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. La richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale. MODALITA' La volontà di essere inseriti nel Vies si manifesta in modo diverso a seconda che il soggetto passivo Iva inizi l attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo. Nel primo caso la manifestazione di volontà va comunicata direttamente all Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica con le seguenti modalità: Pag. 5

6 Imprese individuali e Lavoratori autonomi Soggetti diversi dalle persone fisiche Enti non commerciali non soggetti passivi Iva mod. AA9 - Quadro I Operazioni Intracomunitarie mod. AA7- Quadro I Operazioni Intracomunitarie mod. AA7 - Quadro A Casella C Imprese individuali e Lavoratori autonomi Soggetti diversi dalle persone fisiche Enti non commerciali non soggetti passivi Iva Nel secondo caso, invece, è necessario presentare una specifica istanza indicando l ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni intraue. L istanza può essere presentata ad un qualsiasi Ufficio dell Agenzia delle Entrate (al Centro Operativo di Pescara per i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l identificazione diretta ai fini IVA): direttamente; a mezzo raccomandata, allegando la fotocopia di un documento di identità del dichiarante; mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). In tal caso all va allegata l istanza con la firma digitale oppure la copia per immagine della stessa firmata e una fotocopia di un documento di identità del dichiarante. Ora è disponibile sul sito internet dell Agenzia delle Entrate una nuova modalità per l'iscrizione al VIES da parte dei soggetti in possesso di partita Iva. L'ha reso noto la stessa Agenzia delle entrate con il Comunicato stampa del La nuova modalità on line richiede l'abilitazione ai servizi telematici Fisconline/Entratel; una volta effettuato l'accesso il soggetto interessato può inserire la propria partita IVA «candidata» a entrare nell elenco VIES, e una volta confermati i dati visualizzati, la richiesta di iscrizione viene inoltrata all Agenzia delle Entrate. I CONTROLLI Entro 30 giorni, l Agenzia delle Entrate provvede a verificare che i dati forniti siano completi ed esatti e a valutare i correlati fattori di rischio. In caso di esito: negativo, l ufficio provvede ad emettere motivato provvedimento di diniego che esclude l inserimento nell Archivio VIES; positivo il soggetto viene incluso nell archivio VIES a partire dal 31 giorno successivo a quello dell attribuzione della partita IVA o della ricezione dell istanza. Non è ancora operativo il minor termine di 15 giorni previsto all'art. 23 del disegno di legge n. 958/2013, alla data attuale infatti il citato ddl non è ancora stato convertito in legge. Successivamente all inserimento nel Vies, ed entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di inizio attività o dell istanza, l'ufficio effettuare una serie di controlli più approfonditi quale completamento Pag. 6

7 dell analisi svolta nei primi 30 giorni. Ove sussistano specifici profili di rischio, l ufficio provvede tempestivamente ad emettere un motivato provvedimento di revoca della inclusione del contribuente nell Archivio VIES. All adozione di un provvedimento di revoca deve seguire la tempestiva acquisizione dello stesso in Anagrafe Tributaria al fine di permettere il contestuale aggiornamento dell Archivio VIES e la disponibilità dell informazione agli operatori comunitari interessati. In ogni caso, la posizione dei contribuenti inclusi nel Vies è costantemente monitorata nel tempo. I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria territorialmente competente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell atto. Il soggetto interessato può verificare l avvenuta inclusione della propria posizione nell archivio Vies utilizzando il servizio di verifica online CANCELLAZIONE DAL VIES I soggetti, già inclusi nell Archivio VIES, per i quali viene meno la possibilità di porre in essere operazioni intra UE possono comunicare (in qualsiasi momento) la volontà di retrocedere dall opzione al fine di evitare di essere sottoposti agli specifici controlli che conseguono all inserimento della posizione nell Archivio VIES. Devono presentare, in tal caso, apposita istanza ad un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle entrate o al Centro Operativo di Pescara nel caso di soggetti non residenti identificati ai sensi dell articolo 35-ter del Dpr 633/72. La C.M. 39/2011 fornisce in allegato un fac simile dell istanza di retrocessione. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 7

8 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: La mediazione tributaria "aggiorna" la cartella di pagamento Con provvedimento direttoriale del 2 aprile 2014, l'agenzia delle Entrate ha disposto le modifiche alle "Avvertenze" che accompagnano le cartelle di pagamento e aggiornato la sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novità in tema di mediazione tributaria introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013), che ha modificato l articolo 17- bis del D. Lgs. n. 546/1992. In particolare, la presentazione del reclamo non è più condizione di "ammissibilità" del ricorso, ma di "procedibilità" dello stesso. Inoltre, la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all atto impugnato sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di mediazione. Infine, al termine dei 90 giorni dalla presentazione del reclamo per poter mediare, si applicano le stesse regole stabilite per i termini processuali, tra cui la sospensione feriale. L'ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA IN SINTESI L'AGGIORNAMENTO DELLE "AVVERTENZE" DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO CON LE NOVITA' SULLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA L'istituto definito reclamo e mediazione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario introdotto dall art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 (Manovra correttiva 2011), che ha inserito il nuovo art. 17-bis al D. Lgs. n. 546/92. Tale istituto obbliga il contribuente che intende proporre il ricorso a presentare preventivamente, per gli atti di valore non superiore a notificati dall Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1 aprile 2012 (ovvero, per gli atti notificati dall'ex Agenzia del territorio dal 1 dicembre 2012), un istanza di reclamo (e, facoltativamente, di mediazione) alla competente Direzione provinciale/regionale delle Entrate. In sostanza, prima di presentare il ricorso in Commissione tributaria, il contribuente destinatario dell atto deve presentare un istanza di reclamo, entro 60 giorni dalla notifica dell avviso d accertamento (o altro atto impugnabile) alla direzione provinciale o regionale delle Entrate che lo ha emesso. L istanza deve contenere la richiesta di annullamento dell atto sulla base degli elementi che trovano posto nel ricorso e può contenere anche una proposta di mediazione. Una volta ricevuta la domanda, l Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o formulare una proposta di mediazione. Se l accordo non viene raggiunto o l Amministrazione rifiuta l istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso. Pag. 8

9 LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (art. 1, comma 611, Legge n. 147/2013) La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha modificato l articolo 17- bis del D. Lgs. n. 546/1992, apportando importanti novità all'istituto della mediazione tributaria. In particolare: per le controversie di valore non superiore a , se il contribuente intende proporre ricorso, è ora necessaria la preliminare presentazione del reclamo ai fini della "procedibilità" del ricorso stesso (in luogo della previgente "ammissibilità"); se il ricorso è presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo, l Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l "improcedibilità" del ricorso e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione; ai fini del computo del termine di 90 giorni, si tiene conto delle disposizioni relative ai termini processuali (inclusa la sospensione feriale degli stessi); l esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella della imposte sui redditi; su di essi non sono comunque dovuti interessi e sanzioni; la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). Di fatto, la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. In assenza di mediazione, sono comunque dovuti gli interessi. La sospensione non opera nel caso di improcedibilità. Al fine di tenere conto di tali novità, con provvedimento direttoriale del 2 aprile 2014, l'agenzia delle Entrate ha disposto le modifiche alle "Avvertenze" che accompagnano le cartelle di pagamento, per aggiornare la sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso. Si riporta qui di seguito uno stralcio del nuovo foglio "Avvertenze" della cartella di pagamento in cui sono indicate le previsioni del novellato art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992: L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO "PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992) Per le controversie di valore non superiore a ,00 euro, relative ad atti emanati dagli Uffici Provinciali-Territorio a decorrere dal 1 dicembre 2012, il Contribuente deve presentare istanza di reclamomediazione al medesimo Ufficio che ha emanato l atto, altrimenti non potrà procedere con l eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti minori, che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l istituto del Pag. 9

10 reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria. L istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso. In ogni caso, l istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l accoglimento dell istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso. All istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale. La presentazione dell istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione, per 90 giorni, della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all atto impugnato per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l accoglimento dell istanza o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre. N.B. Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamomediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella." Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Pag. 10

11 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Credito d'imposta per i danneggiati dal sisma 2012 Con il provvedimento dell'11 aprile 2014 l'agenzia delle Entrate ha reso note le modalità con cui richiedere il credito d'imposta per gli imprenditori e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio Il credito può essere richiesto per un valore pari al costo sostenuto per: ricostruire, ripristinare e sostituire attrezzature o macchinari utilizzati nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, e gli edifici che costituiscono la sede dell'azienda o dello studio professionale; realizzare il miglioramento sismico degli edifici. La misura del credito spettante a ciascun richiedente sarà determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e quello del credito richiesto, e sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Il credito sarà utilizzabile solo in compensazione, da giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale del credito attribuito. IL MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 SOGGETTI BENEFICIARI IL MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CREDITO Possono fare richiesta del credito le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20/05/2012: avevano sede legale e operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (nell'allegato 1 del decreto del Mef del 1 giugno 2012 è presente l'elenco dei comuni danneggiati); e che per effetto del sisma hanno subito: la distruzione o l'inagibilità dell'azienda/studio; la distruzione di attrezzature, macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività. È necessario che il danno sia stato denunciato e verificato dall'autorità comunale e, nel caso di immobili oggetto di ordinanza di sgombero, ce il Comune abbia rilasciato il certificato che attesta la distruzione o l'inagibilità (totale o parziale). Possono fare richiesta anche le imprese ubicate nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per i costi relativi al miglioramento sismico degli edifici previsti dal d.l. 74/2012. Il modello di richiesta del credito, scaricabile gratuitamente sul sito dell'agenzia delle entrate, è composto: dal riquadro contenente i dati anagrafici del soggetto richiedente e Pag. 11

12 dell'eventuale rappresentante firmatario; dal quadro A contenente i dati relativi ai costi agevolabili e al credito d'imposta richiesto. Nel riquadro "Dati del richiedente" occorre indicare, oltre al proprio codice fiscale, i seguenti dati: se persona fisica: cognome, nome, sesso, data di nascita, Comune di nascita e sigla della provincia (in caso di nascita all'estero nello spazio riservato al Comune va riportato lo Stato estero di nascita); se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale. Il riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della richiesta" va compilato solo se chi firma la richiesta è il rappresentante del richiedente. In tal caso occorre indicare: il codice fiscale della persona che firma la richiesta; il codice carica corrispondente (individuabile dalla tabella delle istruzioni ai modelli di dichiarazione Unico); il codice fiscale della società se la richiesta è presentata da una società per conto del richiedente; gli altri dati anagrafici richiesti. Il campo "Rinuncia totale a richiesta precedente" va barrato quando il richiedente intende rinunciare totalmente al credito richiesto. In tal caso il quadro A non va compilato. Nel riquadro "Sottoscrizione" va apposta la firma del richiedente. Il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" è dedicato all'intermediario, che deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma. Il quadro "A - Dati relativi ai costi agevolabili", è suddiviso in due sezioni: nella prima sezione bisogna indicare i costi sostenuti per la ricostruzione, ripristino o sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o altro. In particolare al rigo A1 va riportato: alla colonna 1 l'anno in cui sono stati sostenuti i costi (si ricorda che sono agevolabili i costi sostenuti entro il ); alla colonna 2 il codice catastale del comune in cui si trovava il bene danneggiato; alle colonna 3, 4 e 5 l'ammontare dei costi sostenuti per la ricostruzione, ripristino o sostituzione dei beni distrutti o danneggiati e per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico. In particolare alla colonna 3 quelli relativi ai beni immobili, alla colonna 4 quelli relativi alle attrezzature macchinari ed impianti, e alla colonna 5 i costi di miglioramento sismico. Gli importi vanno espressi all'unità di euro. Nella sezione I vi sono 4 righi (da A1 a A4): va compilato un rigo per ogni anno e per ogni Comune. Se i righi non sono sufficienti occorre compilare altri moduli, riportando nell'apposita casella in alto a destra il numero progressivo; nella seconda sezione "Credito d'imposta richiesto", nelle colonne 1, 2 e Pag. 12

13 3 del rigo A5 va indicato l'ammontare complessivo dei costi in ciascun anno, indicati nelle colonne 3, 4 e 5 dei righi da A1 a A4 di tutti i moduli compilati. L'importo indicato nelle colonne 1, 2 e 3 costituisce l'ammontare del credito d'imposta di cui si chiede l'attribuzione. Nel caso in cui si voglia effettuare la rinuncia parziale del credito, nel quadro A bisogna indicare un ammontare del credito inferiore a quello indicato nella richiesta precedente. La domanda va presentata all'agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando i canali Entratel o Fisconline, attraverso gli intermediari abilitati o direttamente dagli interessati se in possesso dei codici di autenticazione, entro le seguenti scadenze: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DAL 14 APRILE AL 30 per i costi sostenuti NELL'ANNO 2014 GIUGNO negli anni 2012 e 2013 Per i costi sostenuti nell'anno 2014 e per DAL 2 FEBBRAIO AL 30 quelli non indicati nelle NELL'ANNO 2015 APRILE eventuali richieste presentate in precedenza Per la trasmissione va utilizzato il software "Creditosisma2012", disponibile gratuitamente sul sito dell'agenzia delle entrate. Nel caso in cui ci si avvalga, per la trasmissione, degli intermediari abilitati, questi hanno l'obbligo di rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della domanda e una copia della comunicazione dell'agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento, e che costituisce prova dell'avvenuta trasmissione. La domanda va sottoscritta sia dall'intermediario sia dal soggetto richiedente, e va conservata a cura di quest'ultimo per le schede ricevute entro il ; per le schede ricevute dal 1 luglio 2014 fino al termine di presentazione telematica del modello Unico PF Se il contribuente presenta più richieste nello stesso anno, si terrà valida l'ultima trasmessa nei termini. Una volta passata la scadenza per l'invio della domanda saranno prese in esame solo le richieste di rinuncia totale o parziale. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 13

14 SAPERE PER FARE DISABILI: AGEVOLAZIONI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE INTRODUZIONE Dopo aver esaminato, nella nostra precedente rubrica, le agevolazioni previste per i disabili ai fini Irpef e come fruirne nel modello 730/2014 da presentare quest'anno, ci occupiamo in questa sede di analizzare le altre agevolazioni spettanti ai disabili ai fini Iva e delle altre imposte indirette. Si tratta, in particolare, di agevolazioni riguardanti: il settore auto; l'acquisto di ausili tecnici ed informatici; l'imposta sulle successioni e donazioni; la tassa sulle imbarcazioni. INDICE DELLE DOMANDE 1. Si applicano agevolazioni per l'acquisto di un veicolo da parte di un disabile? Se sì, per quali veicoli? 2. Sull'acquisto di un'auto da parte di un disabile, quale aliquota Iva si applica? 3. In quali casi si verifica la perdita dell'agevolazione dell'iva al 4% sull'acquisto di un'auto da parte di un disabile? E cosa comporta? 4. Perché un disabile possa fruire dell'aliquota Iva ridotta al 4% sull'acquisto di un veicolo, a quali adempimenti è tenuta l'impresa venditrice? 5. L'aliquota Iva al 4% sull'acquisto di un'auto da parte di un disabile è applicabile anche in caso di acquisizione in leasing? 6. Il disabile che ha acquistato un'auto, deve pagare il bollo auto ad essa relativo? 7. Il disabile che acquista un veicolo ed effettua il passaggio di proprietà, deve pagare l'imposta di trascrizione al PRA? 8. Quali documenti devono essere esibiti dal disabile per fruire delle agevolazioni per i veicoli a lui adibiti? Pag. 14

15 9. Sono previste regole particolari per la fruizione delle agevolazioni da parte dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie? 10. Quali documenti deve esibire il disabile con ridotte o impedite capacità motorie per fruire delle agevolazioni previste per i veicoli a lui adibiti? 11. Per l'acquisto di mezzi di ausilio da parte dei disabili, è prevista l'iva ridotta al 4%? 12. E' possibile per il disabile fruire dell'iva ridotta al 4% per l'acquisto di appositi sussidi tecnici e informatici? 13. E' possibile fruire dell'iva ridotta al 4% per l'acquisto di prodotti editoriali destinati a non vedenti? 14. La persona portatrice di handicap che eredita un immobile o altro diritto reale su di esso, deve versare l'imposta di successione e donazione? 15. La persona portatrice di handicap è esonerata dal pagamento della tassa sulle imbarcazioni? DOMANDE E RISPOSTE D.1 SI APPLICANO AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO DA PARTE DI UN DISABILE? SE SÌ, PER QUALI VEICOLI? R.1 Il nostro ordinamento prevede diverse agevolazioni per i disabili con riguardo al settore auto, sia ai fini Irpef (detrazione 19%), che ai fini Iva (4%) e delle altre imposte connesse ai veicoli (esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, esenzione dal pagamento del bollo). Le agevolazioni sono riconosciute con riguardo ai seguenti veicoli: autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente; autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (per questo tipo di veicoli, è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%); motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi); Pag. 15

16 motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi); motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi). Non è agevolabile l acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle minicar che possono essere condotte senza patente. D.2 SULL'ACQUISTO DI UN'AUTO DA PARTE DI UN DISABILE, QUALE ALIQUOTA IVA SI APPLICA? R.2 Sull acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: centimetri cubici, se con motore a benzina; centimetri cubici, se con motore diesel; è applicabile l Iva al 4%, anziché al 22%. L Iva ridotta al 4% è applicabile anche: all acquisto contestuale di optional; alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata); alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l adattamento. L aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili). L Iva ridotta per l acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto). E possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all estero (circ. dell Agenzia delle Entrate n. 19/E/2012). D.3 IN QUALI CASI SI VERIFICA LA PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE DELL'IVA AL 4% SULL'ACQUISTO DI UN'AUTO DA PARTE DI UN DISABILE? E COSA COMPORTA? R.3 Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi 2 anni dall acquisto, va versata la differenza fra l imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall applicazione delle agevolazioni stesse (4%). Pag. 16

17 Un'eccezione si ha nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Un'altra eccezione riguarda l erede, che può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l obbligo di dover versare la differenza d imposta. D.4 PERCHÉ UN DISABILE POSSA FRUIRE DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA AL 4% SULL'ACQUISTO DI UN VEICOLO, A QUALI ADEMPIMENTI È TENUTA L'IMPRESA VENDITRICE? R.4 L impresa che vende il veicolo con l aliquota Iva agevolata al disabile deve: emettere fattura con l indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della Legge n. 97/1986 e della Legge n. 449/1997, ovvero della Legge n. 342/2000 o della Legge n. 388/2000. Per le importazioni, gli estremi della Legge n. 97/1986 devono essere annotati sulla bolletta doganale; comunicare all Agenzia delle Entrate la data dell operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell acquirente. La comunicazione va trasmessa all ufficio dell Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell importazione. D.5 L'ALIQUOTA IVA AL 4% SULL'ACQUISTO DI UN'AUTO DA PARTE DI UN DISABILE È APPLICABILE ANCHE IN CASO DI ACQUISIZIONE IN LEASING? R.5 L agevolazione dell Iva ridotta al 4% è prevista anche in caso di acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo traslativo. In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria. In questa ipotesi, come precisato dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria. Inoltre, per l applicazione dell Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing: il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista dalla legge per le agevolazioni per i disabili; esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo). La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell operazione. Dalla data di stipula del contratto decorre: il periodo di 4 anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell agevolazione; Pag. 17

18 il periodo di 2 anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo. Il mancato rispetto di quest ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo). D.6 IL DISABILE CHE HA ACQUISTATO UN'AUTO, DEVE PAGARE IL BOLLO AUTO AD ESSA RELATIVO? R.6 È possibile fruire dell'esonero dal pagamento del bollo (tassa automobilistica) per i veicoli dei disabili. L'esonero dal pagamento del bollo è ammesso nel rispetto dei limiti di cilindrata previsti per l applicazione dell aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e centimetri cubici per quelle diesel). L esenzione spetta sia quando l auto è intestata al disabile, sia quando l intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Se il disabile possiede più veicoli, l esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell auto prescelta. Restano esclusi dall esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera). L ufficio competente per la concessione dell esenzione è l ufficio tributi dell ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l interessato può rivolgersi all ufficio territoriale dell Agenzia delle Entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell Aci. Per fruire dell esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista per legge. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l interessato ripresenti l istanza e invii nuovamente la documentazione. Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l auto viene venduta) l interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l esenzione. Gli uffici che ricevono l istanza trasmettono al sistema informativo dell Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico). Devono, inoltre, dare notizia agli interessati sia dell inserimento del veicolo tra quelli ammessi all esenzione sia dell eventuale non accoglimento dell istanza. Non è necessario esporre sull auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo. Pag. 18

19 D.7 IL DISABILE CHE ACQUISTA UN VEICOLO ED EFFETTUA IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ, DEVE PAGARE L'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE AL PRA? R.7 I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati dal pagamento dell imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. L esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un auto nuova sia per la trascrizione di un passaggio riguardante un auto usata. L esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. D.8 QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE ESIBITI DAL DISABILE PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI A LUI ADIBITI? R.8 I documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l adattamento del veicolo sono i seguenti: certificazione attestante la condizione di disabilità: per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione; per il disabile psichico o mentale, è richiesto il verbale di accertamento dell handicap, emesso dalla Commissione medica presso l Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica; il certificato di attribuzione dell indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l accertamento dell invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990) per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell handicap, emesso dalla Commissione medica presso l Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010, l Agenzia delle Entrate ha fornito utili precisazioni in merito. fotocopia dell ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione; se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell intestatario dell auto; (solo per usufruire dell Iva al 4%) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui si attesta che nei 4 anni precedenti alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico (PRA). Si precisa che, riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, il D.L. n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che: Pag. 19

20 i verbali di accertamento dell invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi); le attestazioni medico legali - indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali - possono essere sostituite dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà sulla conformità all originale, resa dall interessato. Egli dovrà dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. D.9 SONO PREVISTE REGOLE PARTICOLARI PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DA PARTE DEI DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE? R.9 Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione), il diritto alle agevolazioni (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) è condizionato all adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell indennità di accompagnamento. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell invalidità. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Per i disabili titolari di patente speciale si considera adattata anche l auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l accertamento dell idoneità alla guida. A titolo esemplificativo, tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti: pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica; scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica; braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica; paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l insediamento del disabile nell abitacolo; sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza) sportello scorrevole: altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l handicap e la tipologia di adattamento. Per fruire dell Iva agevolata sugli acquisti (4%), il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore). Inoltre, l Iva Pag. 20

21 agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e per i relativi acquisti di accessori e strumenti. Non può essere considerato adattamento l allestimento di semplici accessori con funzione di optional, o l applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell acquirente. D.10 QUALI DOCUMENTI DEVE ESIBIRE IL DISABILE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I VEICOLI A LUI ADIBITI? R.10 Oltre ai documenti previsti in generale per i disabili, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare anche: fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa speciale (solo per i disabili che guidano); solo per l agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi); fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria; copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. D.11 PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI AUSILIO DA PARTE DEI DISABILI, È PREVISTA L'IVA RIDOTTA AL 4%? R.11 Sì. In particolare, si applica l aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l acquisto di mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio: servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie); protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); il disabile deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione; protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica; apparecchi per facilitare l audizione ai sordi; Pag. 21

22 poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l eliminazione delle barriere architettoniche. D.12 E' POSSIBILE PER IL DISABILE FRUIRE DELL'IVA RIDOTTA AL 4% PER L'ACQUISTO DI APPOSITI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI? R.12 Sì. Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e l integrazione dei portatori di handicap di cui all articolo 3 della legge n. 104/1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. E agevolato, per esempio, l acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera. Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: facilitare: la comunicazione interpersonale; l elaborazione scritta o grafica; il controllo dell ambiente; l accesso all informazione e alla cultura; assistere la riabilitazione. Per fruire dell aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell acquisto, la seguente documentazione: specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico; certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa. D.13 E' POSSIBILE FRUIRE DELL'IVA RIDOTTA AL 4% PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI A NON VEDENTI? R.13 Sì. E' prevista l applicazione dell aliquota Iva del 4% per l acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici. L agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di Pag. 22

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