CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CODICE CIG )
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- Fabio Chiesa
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1 PROCEDURA APERTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO E DELLE AZIENDE SPECIALI DELL'ENTE CAMERALE (COAP E CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE), AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, E S.M.I. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CODICE CIG ) Articolo 1 Normativa di riferimento Le fonti normative cui fare riferimento per la presente procedura sono le seguenti: D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; D.M. 4 marzo Articolo 2 Finalità della procedura La presente procedura è finalizzata all'individuazione del Medico Competente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto, di seguito denominata Camera di commercio, e delle Aziende Speciali dell'ente camerale (COAP e Camera Arbitrale e di Conciliazione), di seguito denominate Aziende Speciali, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. Articolo 3 Oggetto del servizio I compiti e gli obblighi del Medico Competente saranno tutti quelli previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. con riferimento in particolare agli artt. 25, 39, 40, 41 e 42, oltre quanto altro prescritto dalle disposizioni legislative e normative in vigore o che interverranno durante il periodo di svolgimento del servizio stesso. Il Medico Competente dovrà assicurare, in particolare, le seguenti prestazioni professionali, che sono riportate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed all' organizzazione del servizio di primo soccorso; programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in 1
2 considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. La sorveglianza sanitaria comprende: a) la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; c) la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; f) la visita medica preventiva in fase preassuntiva; g) la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione. Le visite di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla eventuale verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; esprimere per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore ed al datore di lavoro: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità del giudizio); inidoneità permanente; istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente; consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti 2
3 e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria; partecipare alle riunioni di cui all art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.; comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; visitare, se possibile congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Articolo 4 Altri obblighi dell'aggiudicatario Il Medico Competente, per lo svolgimento dell attività, dovrà inoltre: essere in possesso di tutta l'attrezzatura medica e tecnica necessaria; elaborare il calendario degli accertamenti periodici previsti dall art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. e comunicarlo al committente che provvederà alla convocazione dei dipendenti; elaborare, sulla base delle comunicazioni effettuate dal committente, il calendario degli accertamenti preventivi di cui all art. 41, comma 2, lett. a), lett. e-bis) e lett. e-ter) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. e delle visite in occasione del cambio della mansione, ai sensi dell art. 41, comma 2, lett. d). Al fine di assicurare che tali accertamenti siano effettuati in tempo utile, il committente inoltrerà la specifica comunicazione con un anticipo di almeno sette giorni lavorativi. Articolo 5 Luogo di svolgimento del servizio Le prestazioni oggetto del servizio saranno svolte presso lo studio o sede operativa dell'aggiudicatario ad eccezione delle seguenti, che dovranno obbligatoriamente essere svolte presso la sede della Camera di commercio e delle Aziende Speciali: 3
4 sopralluoghi; riunioni periodiche; visite mediche. In particolare, le visite mediche saranno effettuate in appositi locali resi allo scopo disponibili dal committente ovvero in strutture sanitarie mobili dotate di adeguata attrezzatura medica e tecnica messe a disposizione dall'aggiudicatario. Articolo 6 Prestazioni richieste Le prestazioni richieste riguarderanno: a) gli attuali n. 40 dipendenti della Camera di commercio (n. 4 unità di personale con mansioni direzionali o di coordinamento, n. 34 unità di personale con mansioni impiegatizie, n. 1 unità di personale con mansioni di ispettore metrico e n. 1 autista); b) l'attuale dipendente della Camera di commercio in somministrazione di lavoro a tempo determinato; c) gli attuali n. 7 dipendenti delle Aziende Speciali, con mansioni impiegatizie; d) tutti i dipendenti della Camera di commercio e delle Aziende Speciali che nella vigenza del contratto saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratti flessibili di impiego del personale; e) tutti gli altri lavoratori della Camera di commercio e delle Aziende Speciali che, in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. Eventuali modifiche in aumento od in diminuzione del numero dei dipendenti nella misura del 15% non incideranno in alcun modo sul compenso da corrispondere formulato nell offerta economica presentata; in caso di variazione superiore al 15% il corrispettivo sarà rideterminato in proporzione al numero dei dipendenti da sottoporre a vigilanza sanitaria. Rientrano nelle prestazioni a carico del Medico Competente eventuali accertamenti oculistici (vision test), audiometrici e spirometrici. Sono esclusi eventuali ulteriori esami specialistici (esami clinici, esami biologici, indagini diagnostiche, ecc...) ritenuti necessari dal Medico Competente e previsti dal protocollo sanitario, che restano a carico del committente. Articolo 7 Durata del servizio La durata del servizio è di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal codice civile. 4
5 Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni, a discrezione del committente, alle medesime condizioni fatto salvo l'aggiornamento del corrispettivo di cui al successivo art. 8 ai sensi degli artt. 115 e 7, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n Articolo 8 Corrispettivo per il servizio Per lo svolgimento del servizio di Medico Competente è previsto un corrispettivo complessivo onnicomprensivo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00), oltre agli oneri di legge, per l'intero triennio e pertanto ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascun anno; oneri e spese per lo svolgimento del servizio saranno dunque a totale carico dell'aggiudicatario. Il corrispettivo complessivo dovuto per il servizio di Medico Competente verrà sostenuto in quota parte dalla Camera di commercio e dalle Aziende Speciali in relazione al numero di dipendenti indicati nel precedente art. 6. Articolo 9 Pagamento del corrispettivo Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di Medico Competente sarà effettuato annualmente, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e di analitica relazione relativa alle prestazioni effettuate e previa verifica dell'eventuale regolarità contributiva (DURC); in caso di irregolarità, il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del debito contributivo. Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di Medico Competente avverrà tramite bonifico bancario. Articolo 10 Cauzione definitiva L'aggiudicatario, a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, dovrà presentare, entro il termine fissato dalla Camera di commercio, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n Articolo 11 Risoluzione Salve le ipotesi regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle disposizioni del codice civile, artt e seguenti. In caso di risoluzione del contratto imputabile all aggiudicatario, la Camera di commercio avrà diritto ad escutere la garanzia definitiva a titolo di penale per l inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. 5
6 La Camera di commercio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei casi di: mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 3, in ordine all'elaborazione del calendario degli accertamenti periodici e del calendario degli accertamenti preventivi, previsti rispettivamente dall art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. e dall art. 41, comma 2, lett. a), lett. d), lett. e-bis) e lett. e-ter) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.; sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio; negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell aggiudicatario che renda impossibile la prestazione del servizio; ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 16. In caso di risoluzione, la Camera di commercio, fatti salvi i danni e le spese, provvederà ad escutere la garanzia definitiva. Articolo 12 Recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'escussione della garanzia definitiva costituita, fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese. Articolo 13 Inadempienze In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e, nello specifico, di quanto previsto nel presente capitolato che non comportino per la loro gravità l immediata risoluzione del contratto, la Camera di commercio contesterà per iscritto le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine per la presentazione di controdeduzioni da parte dell aggiudicatario. Trascorso inutilmente tale termine la Camera di commercio applicherà le penali previste al successivo art. 14. Articolo 14 Penali In caso di inadempimento totale o parziale di una o più prestazioni nei termini prescritti dalle disposizioni normative o contrattuali di riferimento, potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera del 1 per mille. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci 6
7 per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali, verranno contestati all aggiudicatario per iscritto dal responsabile del procedimento al quale l'aggiudicatario stesso dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Camera di commercio ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all aggiudicatario le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la Camera di commercio provvederà a recuperare l importo sul primo pagamento utile del corrispettivo dovuto ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità. Articolo 15 Vicende soggettive dell'esecutore del contratto Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l esecutore dell appalto si applica l art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n Articolo 16 Riservatezza L aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. L inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e la Camera di commercio avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n Articolo 17 Clausola conciliativa Per tutte le controversie concernenti l'applicazione del contratto o connesse alla stessa che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione presso un soggetto iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della giustizia. 7
8 Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione, tutte le controversie derivanti dall esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario; è territorialmente competente il Foro di Grosseto. Articolo 18 Norme finali Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile, alle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare alle norme del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente capitolato. 8
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