IL MEDICO COMPETENTE NEL D.LGS.81/2008 OBBLIGHI E STRUMENTI
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1 IL MEDICO COMPETENTE NEL D.LGS.81/2008 OBBLIGHI E STRUMENTI dott. Terenzio Cassina Febbraio 2011 Piano Formativo ECM 2011 primo semestre Siamo portati a sognare sistemi talmente perfetti che nessuno avrebbe pi bisogno di essere buono ( I cori della Rocca, T.S.ELLIOT ) La tragica illusione del MC Siamo portati a sognare un impianto normativo talmente perfetto (con norme precise, complete) che nessuno di noi avrebbe pi bisogno di essere unbravo medico del lavoro. Le norme devono essere un alveo in cui con la nostra professionalit rispondiamo alla finalit del nostro mestiere 1
2 Art. 25 comma 1 a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit psico-fisica dei lavoratori, all attivit di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalit organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilit sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici pi avanzati; Strumenti-: PROFILO DI MANSIONE PROCEDURA EFFETTUAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA Procedura per l effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alla luce delle norme introdotte dal d.lgs. 81/2008 e dal d.lgs 106/2009 (1) Ai sensi della vigente legislazione (d.lgs.81/2008) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori deve essere effettuata a cura e spese del datore di lavoro e comprende le visite mediche, gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. L art 41 del d.lgs.81 specifica che: 1) La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2) Le visite mediche non possono essere effettuate: a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 2
3 Procedura per l effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alla luce delle norme introdotte dal d.lgs. 81/2008 e dal d.lgs 106/2009 (2) La sorveglianza sanitaria (come indicato all art. 41) è composta da: A) visita medica preventiva intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva B) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; C) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; D) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l idoneità alla mansione specifica; Procedura per l effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alla luce delle norme introdotte dal d.lgs. 81/2008 e dal d.lgs 106/2009 (3) E) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (per esposti a rischio chimico, biologico e cancerogeno) e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 3
4 Procedura per l effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alla luce delle norme introdotte dal d.lgs. 81/2008 e dal d.lgs 106/2009 (4) PROCEDURA Le visite di cui alle lettere A, D, E, e-ter devono essere richieste al medico competente dal DATORE DI LAVORO o suo delegato utilizzando l apposita modulistica (allegato1). In caso di prima visita dovranno anche essere compilati e mandati al medico competente gli allegati: 2 (frontespizio cartella), 2 BIS (informazioni sui rischi della mansione), 3(scheda anamnestica compilata dal lavoratore). Le visite di cui alla lettera B (visite periodiche) saranno programmate mediante chiamata diretta da parte dell ufficio del personale in accordo con il medico competente. Per quanto concerne le visite di cui alla lettera C, il lavoratore richiede all ufficio del personale di essere sottoposto a visita straordinaria da parte del medico competente; l ufficio del personale contatta il medico competente e programma la visita. A seguito di ciascuna visita il medico competente consegna al lavoratore copia degli esiti clinici e del giudizio di idoneità; all ufficio del personale trasmette solo il giudizio di idoneità. c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilit, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; Strumenti: q CARTELLA SANITARIA q CERTIFICATO GIUDIZIO DI IDONEITA q LETTERA DI ACCORDO PER LA CONSERVAZIONE CARTELLE q LETTERA DI INVIO GIUDIZI DI IDONEITA 4
5 Certificato di idoneità 1 Alla cortese attenzione Ufficio del personale Interessato/a Spett. Ditta GIUDIZIO DI IDONEITA' AL LAVORO (ART 41 DEL D.Lgs 81/08) il Sig., nato il mansione : rep. in data : è stato sottoposto a : [ ] Visita medica preventiva / preassuntiva [ ] Visita medica periodica [ ] Visita medica per cambio mansione [ ] Visita medica su richiesta del lavoratore [ ] Visita medica alla ripresa del lavoro dopo oltre 2 mesi di malattia per esposizione a: Certificato di idoneità 2 è risultato: [ ] idoneo [ ] idoneo con limitazioni [ ] temporaneo per mesi. [ ] permanente [ ] idoneo con prescrizioni [ ] temporaneo per mesi. [ ] permanente [ ] non idoneo [ ] temporaneo per mesi. [ ] permanente note: prossima visita: medico competente Data. 5
6 Certificato di idoneità 3 Avverso il giudizio del Medico Competente è ammesso ricorso entro 30 gg., dalla data di comunicazione del giudizio, all'organo di vigilanza competente per territorio (SPSAL - ASL) (D. Lgs.81/2008 art. 41 comma 9). Il lavoratore controfirmando il presente certificato dichiara: 1. di essere stato informato sulla natura dei rischi della mansione specifica nonchè sul significato dei controlli sanitari, sia preventivi che periodici a cui deve sottoporsi 2. che quanto riferito al Medico corrisponde al vero e si impegna inoltre ad informarlo, in futuro, su ogni variazione del proprio stato di salute; 3. di aver ricevuto copia degli accertamenti sanitari e del certificato di idoneità lavorativa alla mansione specifica (Il comma 1, lettera e) dell art.25 del d.lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009 prevede che alla cessazione del rapporto di lavoro sia consegnata copia della cartella al lavoratore; per garantire una puntuale informazione al lavoratore sui risultati degli accertamenti effettuati al termine di ogni visita preventiva e periodica il medico competente consegna al lavoratore copia di tutti gli accertamenti unitamente agli altri documenti che compongono la cartella sanitaria e di rischio). il lavoratore (firma ) data.. Il datore di lavoro(firma ).data.. ACCORDO PER LA CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO 1 Alla cortese attenzione del DATORE DI LAVORO OGGETTO: ACCORDO PER LA CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO DEI LAVORATORI L art 25 del d.lgs.81/2008, NUOVO TESTO UNICO PER LA SICUREZZA DEL LAVORO, modificato dal. D.Lgs. 106/2009 al comma 1.lettera c) stabilisce che il Medico Competente istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore le quali dovranno essere conservate in un luogo concordato con il datore di lavoro. 6
7 ACCORDO PER LA CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO 2 q Ai sensi della norma e per ragioni di praticità in caso di verifiche ispettive da parte degli enti di vigilanza, si definisce le cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti siano conservate presso la vostra sede nel rispetto del segreto professionale. q Il datore di lavoro sarà il responsabile della conservazione delle cartelle sopracitate che il medico competente farà pervenire in busta sigillata dopo ogni ciclo di visite. q Il datore di lavoro potrà formalmente incaricare un dipendente della conservazione di cui sopra ed in tal caso comunica al medico competente il nominativo del lavoratore incaricato. q In occasione delle successive visite le cartelle saranno fornite dal datore di lavoro al medico competente per l aggiornamento. ACCORDO PER LA CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO 3 Il comma 1, lettera e) dell art.25 del D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009 prevede che alla cessazione del rapporto di lavoro sia consegnata copia della cartella al lavoratore; per ragioni organizzative e soprattutto per garantire una puntuale e formalizzata informazione al lavoratore sui risultati degli accertamenti effettuati al termine di ogni visita preventiva e periodica il medico competente consegnerà al lavoratore interessato copia di tutti gli accertamenti che compongono la cartella sanitaria e di rischio. q La stessa norma prevede che l originale della cartella debba essere conservato, nel rispetto della privacy (D.Lgs.196/2003), a cura del datore di lavoro per almeno 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 7
8 ACCORDO PER LA CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO 4 Le cartelle sanitarie conservate presso la sede di lavoro sono a disposizione dei medici degli enti di vigilanza e controllo (ASL, Ispettorato del lavoro). In caso di richiesta a visionare le cartelle da parte di questi è opportuno avvisare il Medico Competente. E allegata la procedura per la gestione della sorveglianza sanitaria aggiornata al d.lgs 106/2009 che ha modificato i contenuti del d.lgs.81/2008 Data Il medico competente ACCORDO PER LA CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO 5 Il datore di lavoro ha preso visione della comunicazione inerente la conservazione delle cartelle sanitarie concorda con la procedura indicata. Le cartelle saranno conservate in un armadio/cassetto chiuso a chiave dell ufficio/locale.. Il datore di lavoro si farà carico direttamente della conservazione ovvero ha incaricato della conservazione il/la Sig... tel Data.. Il datore di lavoro 8
9 d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e consalvaguardia del segreto professionale Strumento: LETTERA ALLA CESSAZIONE DELL INCARICO e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni,salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; StrumentI: LETTERA ALLA DIMISSIONE ESITO DELLA VISITA ALLA DIMISSIONE 9
10 i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit psico-fisica dei lavoratori; Strumento: RELAZIONE SANITARIA l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicit diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; Strumento: CERTIFICAZIONE DI SOPRALLUOGO 10
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