TASI. INFORMATIVA TASI E IMU ACCONTO scadenza ALIQUOTE ACCONTO 2016 Delibera di C.C. n. 48 del e n. 25 del
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- Corrado Vigano
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1 INFORMATIVA TASI E IMU ACCONTO scadenza TASI: Dal 1 gennaio 2016 è stata introdotta L ESENZIONE PER L ABITAZIONE PRINCIPALE (ad esclusione di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9, per le quali continua ad essere dovuta l'imu) e le relative pertinenze. S intende: ABITAZIONE PRINCIPALE, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La dimora e la residenza sono quindi requisiti che devono essere presenti contemporaneamente. Conseguentemente chi non dimora e non risiede in un abitazione, pur essendo l unico fabbricato che possiede, non può considerarla principale ma deve verificare in quale delle tipologie previste per l IMU ricade e conseguentemente applicare l aliquota prevista ; PERTINENZA, i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina,soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all immobile destinato ad abitazione. Pertanto, poiché il Comune di Rho aveva deliberato, nel 2015, l'applicazione della TASI per le abitazioni principali, i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita ed i fabbricati rurali, dal 2016 la TASI risulta dovuta solo per queste due tipologie. Per il calcolo del dovuto TASI, restano inoltre valide le aliquote 2015, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del e confermate con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del ALIQUOTE ACCONTO 2016 Delibera di C.C. n. 48 del e n. 25 del CODICE ENTE COMUNE RHO: H264 TASI Aliquote ABITAZIONI PRINCIPALI ED UNA PERTINENZA per categoria catastale C2, C6, C7- ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL ABITAZIONE PRINCIPALE: ABITAZIONE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Regolamento Comune di Rho); UNITÀ IMMOBILIARE (UNA ed UNA SOLA) POSSEDUTA dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. (art.9 bis Legge n.80/2014); UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per categoria catastale C2, C6, C7) dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 1
2 TASI Aliquote CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; UNICA UNITÀ IMMOBILIARE posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL IMPRESA costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; SI 0,3% 3961 SI 0,1 % 3959 MODALITA di CALCOLO: MODALITA di VERSAMENTO: MODALITA di PAGAMENTO ARROTONDAMENTI: IMPORTO MINIMO da VERSARE: La base imponibile è identica a quella prevista per l IMU. Quindi il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell anno d imposizione, rivalutate del 5% il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale. La prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione, se spettante, stabilite per l anno 2015 e come da prospetto precedente. Il saldo, a conguaglio sulla base del dovuto per tutto l anno dedotto quanto versato in acconto, entro il MODELLO F24 (o bollettino postale) utilizzando gli appositi codici istituiti nel 2014; l importo da versare e da indicare nell apposito campo deve essere arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo e va effettuato per ogni codice tributo e non solo sul totale I versamenti non devono essere eseguiti quando l importo totale del tributo risulta inferiore od uguale a 12,00. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. OBBLIGHI DICHIARATIVI INIZIALI E DI CESSAZIONE: COMUNICAZIONE su MODELLO predisposto dal COMUNE MODELLO MINISTERIALE entro 30 GIUGNO dell anno successivo al verificarsi delle condizioni che fanno sorgere l obbligo: In caso di ABITAZIONE posseduta: 1) a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2) dai cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti Aire, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso; 2
3 IMU PRINCIPALI NOVITÀ 2016: 1) COMODATI D USO riduzione del 50 per cento della base imponibile per: le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; Si ricorda che ai sensi del Codice civile sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra ; i parenti in linea retta entro il primo grado sono solo padre e madre/figlio o figlia. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Per l applicazione della riduzione è obbligatorio presentare entro il l apposita dichiarazione (modello ministeriale) con la quale si attesta il possesso dei suddetti requisiti. Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell agevolazione. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell agevolazione stessa. Questa agevolazione è in aggiunta a quella stabilita dal Comune di Rho che individua un aliquota particolare per i comodati d uso estendendola a gradi di parentela diversi rispetto a quella stabilita dalla legge nazionale. Occorre quindi prestare particolare attenzione in fase di calcolo dell imposta; potrebbe infatti essere possibile applicare solo una delle agevolazioni e non a tutti i proprietari dell immobile concesso in uso gratuito. 2) LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e recepiti dall Accordo Locale per la Città di Rho riduzione al 75 per cento dell imposta determinata applicando l aliquota corrispondente e stabilita dal Comune. Dal 1^ aprile 2016 inoltre è stato sottoscritto il nuovo Accordo locale per la città di Rho che va a sostituire quello firmato nel luglio 2000, rinnovando non solo la parte normativa, ma anche la parte relativa alla configurazione territoriale della città, suddivisa adesso in 3 Zone urbane omogenee, a loro volta divise ulteriormente in 3 sub-fasce, per ognuno dei quali sono stati definiti dei valori di riferimento minimo e massimo dei canoni di locazione. Per l applicazione della riduzione è obbligatorio presentare l apposita comunicazione (modello del Comune) con la quale si attesta che il contratto stipulato rispetta i parametri previsti dal precedente Accordo per tutti i contratti stipulati fino al 31 marzo 2016 o quelli stabiliti nel nuovo Accordo per i contratti stipulati dal 1 aprile La presentazione della denuncia, oltre al rispetto delle condizioni previste dall Accordo, sono necessarie ai fini del riconoscimento dell agevolazione. Sono considerate valide le comunicazioni presentate in precedenza a condizione che non sia stato stipulato un diverso contratto sulla base del nuovo Accordo locale 2016, non vi siano state modifiche relative ai beneficiari od agli immobili (quote possesso,intestazioni,identificativi catastali). 3) NUOVO REGIME DI ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI Abrogato il moltiplicatore 75 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Abrogate le disposizioni che prevedevano l esenzione per la parte di valore dei terreni fino a 6 mila euro e riduzioni per i valori superiori ma fino a 32 mila euro. Esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina viene applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno Esenzione per i terreni agricoli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei comuni delle isole minori di cui all allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 3
4 PRINCIPALI CONFERME 2016: - Per il calcolo del dovuto IMU, restano valide le aliquote 2015, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del e confermate con delibera n.32 del Fatto salvo quanto indicato nelle Novità, l IMU rimane identica al 2015 sia per le modalità di calcolo, soggetti tenuti al pagamento, scadenze versamento, arrotondamenti e versamenti minimi, aliquote e detrazioni, obblighi dichiarativi; ALIQUOTE ACCONTO 2016 Delibera di C.C. n. 47 del e n. 32 del CODICE ENTE COMUNE RHO: H264 ALIQUOTA BASE (per tutti i fabbricati diversi dall abitazione principale e non appartenenti alle categorie successive) FABBRICATI adibiti ad abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8 e A/9 ed UNA pertinenza per categoria catastale C2, C6, C7 ABITAZIONI locate con i contratto tipo ai sensi dell art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l Accordo Locale per la Città di Rho Aliquote Quota Comune Quota Stato 0,92 % 3918 // 0,43 % 3912 // 0,43 % 3918 // PERTINENZE Abitazioni locate con i contratto tipo 0,92% 3918 // ABITAZIONI non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e relative pertinenze ABITAZIONI concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro vi abbiano fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica e rientrino nell apposita definizione (*) 1% 3918 // 0,7% 3918 // PERTINENZE Abitazioni concesse in uso gratuito 0,92% 3918 // FABBRICATI accatastati in C1, C3,C7, A10 0,88 % 3918 // FABBRICATI accatastati in D1 FABBRICATI accatastati in D2, D5, D7, D8 0,88 % 0,95 % 0,76% ,12% ,76% ,19% 3930 TERRENI AGRICOLI 0,92 % 3914 // AREE EDIFICABILI 0,92 % 3916 // DETRAZIONE: si applica solo all abitazione principale e relative pertinenze classificati in categoria A/1, A/8 e A/9 ed UNA pertinenza per categoria catastale C2, C6, C7 fino a concorrenza del suo ammontare. Deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Ciò vuol dire che indipendentemente dalla quota di possesso la detrazione va divisa equamente tra i proprietari che dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell abitazione principale per il periodo in cui si verifica tale situazione (ad esempio in presenza di 3 proprietari, 1 con quota possesso del 25% dimorante e residente, 1 con quota possesso del 25% dimorante e residente, 1 con quota del 50% non residente e non dimorante, la detrazione sarà pari a 200:2). 200 (*) DEFINIZIONE DI FAMILIARE che può beneficiare dell applicazione dell aliquota agevolata: figli, per gli immobili concessi dai genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi da altri fratelli; i nipoti per gi immobili concessi dai nonni e viceversa. L elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela o vincoli non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi. 4
5 MODALITA di CALCOLO: MODALITA di VERSAMENTO: MODALITA di PAGAMENTO ARROTONDAMENTI: IMPORTO MINIMO da VERSARE: La base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell anno d imposizione, rivalutate del 5% il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale: ad es. 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10), C2,C6 e C7 La prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione, se spettante, stabilite per l anno 2015 e come da prospetto precedente. Il saldo, a conguaglio sulla base del dovuto per tutto l anno dedotto quanto versato in acconto, entro il MODELLO F24 (o bollettino postale) utilizzando gli appositi codici istituiti nel 2014; l importo da versare e da indicare nell apposito campo deve essere arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo e va effettuato per ogni codice tributo e non solo sul totale I versamenti non devono essere eseguiti quando l importo totale del tributo risulta inferiore a 12,00. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. OBBLIGHI DICHIARATIVI INIZIALI E DI CESSAZIONE: entro 30 GIUGNO dell anno successivo al verificarsi delle condizioni che fanno sorgere l obbligo: DICHIARAZIONE su MODELLO MINISTERIALE: COMUNICAZIONE su MODELLO predisposto dal COMUNE: COMODATI D USO per poter applicare la riduzione del 50 % della base imponibile; TUTTE LE CASISTICHE indicate nelle istruzioni al modello ministeriale alle quali si rinvia. A titolo esemplificativo devono essere denunciati gli immobili che godono di riduzioni/agevolazioni, gli immobili oggetto di variazioni di cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie o le cui informazioni non sono aggiornate/presenti nella banca dati catastale. Non sono da denunciare le compravendite di immobili o gli immobili oggetto di successione. USO GRATUITO/ COMODATI D USO per poter applicare l aliquota specifica e stabilita dal Comune LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO per poter applicare l aliquota specifica e stabilita dal Comune Si ricorda che la presentazione di queste comunicazioni È OBBLIGATORIA, pena il mancato riconoscimento del diritto all applicazione dell aliquota differenziata. Sono considerate valide le comunicazioni presentate in precedenza a condizione che non vi siano state modifiche relative ai beneficiari od agli immobili (quote possesso,intestazioni,identificativi catastali) od un diverso contratto stipulato sulla base del nuovo Accordo locale
6 SERVIZI AL CONTRIBUENTE NEL COMUNE DI RHO SPORTELLO TRIBUTI, in via Villafranca 8, piano terra, - Orario: da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle per informazioni e calcolo per soli immobili sul territorio di Rho ( dal al 16.06), e ritiro modulistica; Telefonicamente al numero verde In tale periodo si effettuano conteggi IMU solo per i nuovi contribuenti e coloro che hanno variato la loro situazione rispetto al QUIC SPORTELLO AL CITTADINO, in via de Amicis 1, Orario: lunedì, mercoledì, venerdì: , sabato: ; martedì e giovedì: per ritiro opuscoli informativi, modulistica e consegna comunicazione su modello predisposto dal Comune per contratti a canone concordato/usi gratuiti/abit. Anziani. SITO INTERNET, ( tramite apposita sezione dalla home-page sono disponibili: CALCOLO ON LINE SUL PORTALE, il calcolo può essere eseguito direttamente da PC di casa collegandosi ai SERVIZI ON LINE (dalla home page ); tutte le informazioni e gli approfondimenti ritenuti utili, nonché modulistica, regolamenti, delibere e normativa in genere; CASELLA DI POSTA DEDICATA, collegandosi alla voce COMUNE - TRIBUTI (dalla home page), nel caso vi sia l esigenza di una risposta personalizzata è possibile inserire appositi quesiti che verranno evasi nel termine massimo di 7 giorni lavorativi. Si precisa che tramite questa casella non è possibile richiedere calcoli dell imposta da versare. SERVIZIO CATASTO, in via Villafranca 8, piano terra, Orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle per visure catastali a pagamento su tutto il territorio, estratti di mappa, ricezione istanze di aggiornamento Catasto. E possibile verificare la propria rendita anche collegandosi al sito dell Agenzia delle Entrate: Con la presente comunicazione si forniscono le principali informazioni utili al versamento dell acconto in base alle disposizioni normative approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale alla data sotto indicata; si rinvia inoltre alla normativa specifica in materia TASI,IMU, alle circolari del MEF, ai vigenti Regolamenti Comunali ed alle delibere dell Ente per maggiori approfondimenti ed agli aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito del Comune di Rho. ****** Comunicazione a cura dell Area 4 - Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate Servizio Tributi Rho, Inf. Vers. 02.Acc
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