Dott.ssa Roberta Paradiso

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Dott.ssa Roberta Paradiso"

Transcript

1 Accertamento del passivo: insinuazioni, progetto, formazione, esecutività dello stato passivo. Impugnazioni dello stato passivo. Insinuazioni tardive. Rivendicazioni e restituzioni. Dott.ssa Roberta Paradiso

2 Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: Le modifiche proposte, tutte volte a favorire e velocizzare le comunicazioni nelle procedure concorsuali e a contenere conseguentemente i costi riguardanti la gestione di dette procedure ricorrendo alla tecnologia telematica, riguardano essenzialmente i seguenti punti: 1) notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento; 2) obbligo per il curatore (e per gli organi delle altre procedure concorsuali) di effettuare le comunicazioni ai creditori per via telematica e correlativo obbligo dei creditori di indicare al curatore il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); quindi viene previsto che la regolazione del flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa) sia effettuata ricorrendo alla posta elettronica certificata; 3) obbligo, per i creditori (e per i titolari di diritti su beni), di presentare la domanda di insinuazione al passivo per via telematica, direttamente al Curatore e non più in Cancelleria.

3 ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (artt ) 1. Il curatore, esaminate le scritture dell imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell impresa o la residenza del creditore: 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell articolo seguente; 2) la data fissata per l esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l avvertimento delle conseguenze di cui all articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell onere previsto dall articolo 93, terzo comma, n. 5; 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. IL CURATORE COMUNICA AI CREDITORI: -l indirizzo di posta certificata della procedura -che possono partecipare al concorso inviando domanda alla pec della procedura; -la data fissata per l esame dello stato passivo; -ogni utile informazione per agevolare la predisposizione delle domande.

4 DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO da proporsi con ricorso da depositare almeno 30 gg. prima dell udienza di verifica 1- La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell udienza fissata per l esame dello stato passivo. 2- Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell avviso di cui all art.92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. 3-Il ricorso contiene: 1) L'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) La determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o larivendicazione; 3) La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) L eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 5) L indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e onere comunicare al curatore. La domanda di insinuazione produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento

5 Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario. Se e omessa l indicazione di cui al terzo comma, n. 5, nonchè nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l articolo 31-bis, secondo comma. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica del bene. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Il ricorso può essere proposto anche dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell art. 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all ordine e li restituisca con l annotazione dell avvenuta domanda di ammissione al passivo.

6 PROGETTO DI STATO PASSIVO PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (artt ) IL CURATORE: -esamina le domande depositate nei termini di cui all art.93; -predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti reali su beni mobili o immobili del fallito; -indica per ciascun istante le sue motivate conclusioni in ordine all ammissione o esclusione del credito PROGETTO DI STATO PASSIVO -Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell udienza fissata per l esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall articolo 93, secondo comma, (domanda di ammissione al passivo)osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell udienza. Nell esame delle domande il curatore: -può eccepire i fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere; -può eccepire l inefficacia del titolo su cui si fonda il credito o la prelazione.

7 ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO E DOMANDE TARDIVE Il curatore, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne trasmette una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. Le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore oltre il termine di 30 gg. prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate TARDIVE; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a 18 mesi.

8 SE RISULTA DALL ESAME DELLE DOMANDE CHE NON PUO ESSERE ACQUISITO ATTIVO DA DISTRIBUIRE AD ALCUNO DEI CREDITORI CHE ABBIANO CHIESTO L AMMISSIONE AL PASSIVO 1.Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. 2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. 3. Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.

9 UDIENZA DI DISCUSSIONE-FORMAZIONE ED ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO (artt. 95 e 96) All udienza di discussione il G.D. decide sulle singole domande, anche in relazione alle eccezioni sollevate dal curatore e dagli altri interessati ed in base a quelle rilevabili d ufficio. Il G.D., con decreto, accoglie in tutto o in parte le singole domande, indicando anche il grado dell eventuale diritto di prelazione. Terminato l esame di tutte le domande, il G.D. forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. Il G.D. ammette al passivo con riserva: -i crediti condizionati e quelli che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di obbligo principale; -i crediti per i quali non sia stato prodotto il titolo per fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; -i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento -il fallito puo chiedere di essere sentito

10 Prima della DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO I creditori presenti (personalmente o per delega) all adunanza, che rappresentino la maggioranza dei crediti allo stato ammessi (ed esclusi quelli in conflitto di interessi), possono: -effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori; -indicando le ragioni della richiesta, chiedere la sostituzione del curatore, segnando altresì il nominativo di un nuovo soggetto che possieda i requisiti per la nomina a curatore (art.28) Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori, salvo che le designazioni non rispettino i criteri di cui agli artt. 28 e 40.

11 IMPUGNAZIONI DELLO STATO PASSIVO (artt ) Il curatore dà comunicazione a ciascun creditore dell esito della domanda e del deposito dello stato passivo, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato o parziale accoglimento della domanda

12 Entro 30 gg. dalla comunicazione del curatore IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI: Il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili del fallito contestano che la domanda di un creditore o di un altro concorrente sia stata accolta OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO: Il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili del fallito contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o respinta L impugnazione è rivolta nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Il curatore partecipa al procedimento quale litisconsorte necessario L opposizione è proposta nei confronti del curatore

13 Se si scopre che l accoglimento o il rigetto di una domanda è stato determinato: -da falsità, dolo o errore essenziale; -dalla mancata conoscenza di documenti decisivi non prodotti tempestivamente per causa non imputabile al deducente E sono trascorsi i termini per l impugnazione o l opposizione IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONEDEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O RIGETTO La domanda è rivolta: 1.Nei confronti del creditore se oggetto del ricorso è l ammissione del credito; il curatore è litisconsorte necessario 2.Nei confronti del curatore se oggetto del ricorso è il rigetto della do manda di ammissione Gli errori materiali dello stato passivo sono corretti con decreto del G.D. su istanza del curatore o del creditore.

14 RICORSO DEPOSITATO PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE ENTRO 30 GIORNI Dalla comunicazione per i giudizi di opposizione e impugnazione Dalla scoperta del fatto o del documento per il giudizio di revocazione Il ricorso deve contenere: -indicazione del tribunale del G.D. e del fallimento; -generalità dell impugnante ed elezione di domicilio; -esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui il ricorso si basa; -indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti

15 Notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Costituzione del resistente almeno 10 gg. Prima dell udienza in camera di consiglio con memoria contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d ufficio nonché i mezzi di prova richiesti ed i documenti prodotti. Nelle medesime forme devono costituirsi anche i creditori che intendono intervenire. All udienza il collegio assume in contraddittorio tra le parti i mezzi di prova ammessi anche delegando uno dei componenti, acquisendo anche d ufficio, se ritenute necessarie, ulteriori informazioni.

16 In assenza di contestazioni il tribunale accoglie in tutto o in parte le domande oggetto del ricorso, pronunciando immediatamente con decreto. Può pronunciare l ammissione anche in via provvisoria, riservandosi la motivazione. In assenza di immediata pronuncia, ovvero nel caso di ammissione pronunciata in via provvisoria, il tribunale decide con decreto. Comunicazione del decreto alle parti Il decreto è in ogni caso ricorribile in cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione.

17 DOMANDE TARDIVE DI CREDITI DI RIVENDICA O RESTITUZIONE DI BENI (art.101) Domande depositate oltre il termine di 30 gg. Prima dell udienza di verifica e non oltre il termine di 12 mesi dal deposito dello stato passivo In caso di particolare complessità della procedura il termine è prorogato a 18 mesi con disposizione inserita nella sentenza dichiarativa di fallimento Le domande tardive sono comunque ammissibili decorsi i superiori termini se l istante prova che il ritardo è dipeso a causa a lui non imputabile.

18 DOMANDE TARDIVE: Si applica il medesimo procedimento di insinuazione, verifica, ammissione e impugnazione (opposizione, impugnazione, revocazione) previsto per le domande tempestive (artt.93-99) Il creditore tardivamente ammesso concorre soltanto alle ripartizioni posteriori all ammissione. È fatto salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni se il credito è assistito da prelazione o se il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore (art.112). Il titolare di diritti su beni mobili o immobili può chiedere la sospensione delle attività di liquidazione del bene oggetto dell istanza, sino all accertamento del diritto.

19 DOMANDE DI RIVENDICA O RESTITUZIONE (art.103) I diritti sui beni del fallito, oggetto della domanda di rivendica o restituzione, non possono essere provati per testimoni tranne che la professione o il commercio del fallito o dell istante non rendano verosimile l esistenza del diritto (art.621 c.p.c.) Se il bene non è stato acquisito all attivo, il titolare può modificare la domanda di rivendica o restituzione e richiedere l ammissione al passivo per il controvalore del bene al momento della dichiarazione di fallimento Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita alla massa, il titolare del diritto già accertato nel procedimento di insinuazione può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

20 RAPPORTI PENDENTI (art.72) regola generale Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti Quando nei confronti di una di esse è dichiarato il fallimento L esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che nei contratti ad effetti reali sia già avvenuto il trasferimento. Le disposizioni del 1 comma art. 72 non si applica al preliminare di vendita trascritto ai sensi del 2645 bis cc avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l abitazione principale dell acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado.

21 In caso di scioglimento del contratto Il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno L azione di risoluzione del contratto Quando è promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente Spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l efficacia della trascrizione della domanda.

22 VENDITA In caso di contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art bis cc. e il curatore scelga lo scioglimento del contratto -HA DIRITTO DI FAR VALERE IL PROPRIO CREDITO NEL PASSIVO L ACQUIRENTE DI UN BENE IMMOBILE -NON GLI E DOVUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO - Gode del privilegio d cui, all art bis c.c. a condizione che gli effetti della trascrìzione dei contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazíone di fallimento

23 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO (art ) Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data esecutività dello stato passivo o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Le ripartizioni parziali non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire. Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per quali è in corso uno dei giudizi dì impugnazione dello stato passivo, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata. I creditori, entro il temine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuto deposito da parte del Curatore, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36. Decorso il termine per proporre reclamo, il Giudice Delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamenti delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide, sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

24 Ordine di distribuzione delle somme disponibili per il riparto: 1.pagamento dei crediti prededucibili; 2.pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3.pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. Il Curatore provvede al pagamento nei modi stabiliti dal Giudice Delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

25 In caso di riparti parziali devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato: 1. le quote assegnate ai creditori ammessi con riserva; 2.le quote assegnate ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; 3.le quote assegnate ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; 4.le quote assegnate ai creditori nei cui confronti sono stati proposti giudizi di impugnazione e di revocazione; 5.le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso del curatore e ogni altro debito prededucibile; 6.le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

26 DISCIPLINA DEI CREDITI IN PREDEDUZIONE (artt. 111-bis-182.quater) I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità per l'accertamento dei crediti concorsuali, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati dagli organi della procedura; in quest'ultimo caso, se contestati, devono essere accertati dal Tribunale con il procedimento di cui all'art. 26. Se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di crediti in prededuzione, ed il credito sorto nel corso della procedura è liquido, esigibile e non contestato per collocazione e ammontare Se l'attivo non è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di crediti in prededuzione Il Curatore. su autorizzazione del Comitato dei creditori o del Giudice Delegato, può procedere al pagamento del crediti prededucibili senza ricorso al procedimento di riparto Il Curatore procede secondo le norme sul riparto, nel rispetto dei criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge

27 Sono altresì prededucibili e soggetti alla disciplina di cui all'art l.f.: 1.crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonché i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. 2.in deroga agli artt e 2497-quinquies c.c., i finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare per l'adempimento del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. I creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato e dal computo della percentuale dei crediti prevista per l'omologazione dell'accordo.

CORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI MODULO 6 IL PIANO DI RIPARTO

CORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI MODULO 6 IL PIANO DI RIPARTO CORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI MODULO 6 IL PIANO DI RIPARTO Procedimento di ripartizione Ordine di distribuzione somme Ripartizioni parziali Pagamenti in sede di riparto 1 ENTRATE DA REALIZZO CREDITI

Dettagli

Art Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate

Art Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate Art. 17 - Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all art. 15, il terzo

Dettagli

Roma 10 maggio 2010 Il Fallimento: l accertamento dello stato passivo ed i procedimenti contenziosi inerenti Dott. Carmine Damis

Roma 10 maggio 2010 Il Fallimento: l accertamento dello stato passivo ed i procedimenti contenziosi inerenti Dott. Carmine Damis Scuola di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma Aldo Sanchini Roma 10 maggio 2010 Il Fallimento: l accertamento dello stato passivo ed i procedimenti

Dettagli

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) Vigente al:

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) Vigente al: DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) Vigente al: 6-5-2014 Sezione VI Giustizia digitale Art. 17 Modifiche alla legge fallimentare e al decreto

Dettagli

La verifica dei crediti e le impugnazioni allo stato passivo

La verifica dei crediti e le impugnazioni allo stato passivo Sommario: La verifica dei crediti e le impugnazioni allo stato passivo 1. L accertamento del passivo. Premessa. Il sistema di accertamento del passivo nella l. 267/42 Le prassi e gli orientamenti applicativi

Dettagli

Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C

Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C INDICE Schemi 1 Presupposti del fallimento (artt. 1-5)... 3 2 Dichiarazione di fallimento: iniziativa e competenza (artt. 6-9)... 4 3 Dichiarazione di fallimento: incompetenza (art. 9-bis)... 5 4A Dichiarazione

Dettagli

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE NUOVE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSINUZIONE AL PASSIVO

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE NUOVE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSINUZIONE AL PASSIVO LA COMUNICAZIONE TELEMATICA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE NUOVE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSINUZIONE AL PASSIVO Modifiche alle Legge Fallimentare (R.D. 16.03.1942 N.267), artt. 31-bis,

Dettagli

LE VENDITE Obiettivo: preservare avviamento e capacità produttiva e commerciale azienda in crisi Natura vendite: coattiva- giudiziaria e non volontari

LE VENDITE Obiettivo: preservare avviamento e capacità produttiva e commerciale azienda in crisi Natura vendite: coattiva- giudiziaria e non volontari LE VENDITE Obiettivo: preservare avviamento e capacità produttiva e commerciale azienda in crisi Natura vendite: coattiva- giudiziaria e non volontaria Applicabilità estensiva artt. 2919 e ss. c.c. Inapplicabilità

Dettagli

Procedure concorsuali e contenzioso tributario. Roma, 23 novembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti

Procedure concorsuali e contenzioso tributario. Roma, 23 novembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti Procedure concorsuali e contenzioso tributario Roma, 23 novembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti Indice -Procedure di ammissione dei crediti degli enti locali nelle procedure concorsuali - Esame delle

Dettagli

Rag. Simone Gori componente commissione di studio sul fallimento dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia

Rag. Simone Gori componente commissione di studio sul fallimento dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia Rag. Simone Gori componente commissione di studio sul fallimento dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE alla LEGGE FALLIMENTARE e al D.LGS

Dettagli

LE NUOVE ATTIVITA DEL CURATORE FALLIMENTARE CANCELLIERE. alla luce della Legge 221/2012 del RIFLESSIONI, PROBLEMATICHE E SOLUZIONI

LE NUOVE ATTIVITA DEL CURATORE FALLIMENTARE CANCELLIERE. alla luce della Legge 221/2012 del RIFLESSIONI, PROBLEMATICHE E SOLUZIONI LE NUOVE ATTIVITA DEL CURATORE FALLIMENTARE CANCELLIERE alla luce della Legge 221/2012 del 17.12.2012 RIFLESSIONI, PROBLEMATICHE E SOLUZIONI Marco Carbone 1 Il Curatore Cancelliere (giusta nomina del 19

Dettagli

Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario)

Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario) Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) Il procedimento sino alla sentenza di fallimento Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario) Si svolge dinanzi al tribunale

Dettagli

Decreto Legge 3 ottobre 2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Decreto Legge 3 ottobre 2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese Decreto Legge 3 ottobre 2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: Le modifiche proposte, tutte volte a favorire

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I LE IMPRESE SOGGETTE AL FALLIMENTO ED AL CONCORDATO PREVENTIVO

INDICE SOMMARIO. Capitolo I LE IMPRESE SOGGETTE AL FALLIMENTO ED AL CONCORDATO PREVENTIVO Presentazione dell opera... V Capitolo I LE IMPRESE SOGGETTE AL FALLIMENTO ED AL CONCORDATO PREVENTIVO Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo... 3 Art. 2. Liquidazione coatta

Dettagli

LA RIPARTIZIONE DELL ATTIVO. A cura del Dott. Accettura Michelangelo

LA RIPARTIZIONE DELL ATTIVO. A cura del Dott. Accettura Michelangelo LA RIPARTIZIONE DELL ATTIVO A cura del Dott. Accettura Michelangelo Premessa: Art. 109 l.f.: o Raccordo tra la fase di liquidazione e la fase di ripartizione dell attivo o Discrasia con mutata suddivisione

Dettagli

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell impresa

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell impresa COMMISSIONE DIRITTO DELL IMPRESA: L accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. ROMA, 14 MARZO 2018 Lo stato di pre-crisi e di crisi dell impresa Marco Pochetti Membro Commissione Diritto

Dettagli

Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini di Fulvio Graziotto Pubblicato il 26 gennaio 2019 Massima Nei giudizi di opposizione allo stato

Dettagli

INDICE SOMMARIO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

INDICE SOMMARIO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO INDICE SOMMARIO Premessa.............................................. v LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 1. I presupposti Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo....... 3 Art.

Dettagli

Corso base di diritto fallimentare. L accertamento del passivo e le impugnazioni

Corso base di diritto fallimentare. L accertamento del passivo e le impugnazioni Corso base di diritto fallimentare L accertamento del passivo e le impugnazioni La fattispecie complessiva 1) fase preparatoria - elenchi dei creditori (art.89) - avviso ai creditori (art.92) 2) la verifica

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO

INDICE SOMMARIO. Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO INDICE SOMMARIO Introduzione... xiii Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO 1.1. Imprese soggette al fallimento.... 1 1.1.1. Nozione di piccolo imprenditore... 2 1.2. Liquidazione coatta amministrativa

Dettagli

RD 267/1942, articoli modificati dal Dl 179/2012, in rosso, sono evidenziate le modifiche apportate

RD 267/1942, articoli modificati dal Dl 179/2012, in rosso, sono evidenziate le modifiche apportate RD 267/1942, articoli modificati dal Dl 179/2012, in rosso, sono evidenziate le modifiche apportate ART. 15 Procedimento Per La Dichiarazione Di Fallimento I. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento

Dettagli

Art. 15 Art. 15 Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla

Art. 15 Art. 15 Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla LEGGE FALLIMENTARE Aggiornata con modifiche introdotte dal D.lgs. n.5/2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007 Ultima revisione a cura della redazione: maggio 2010 Regio decreto n. 267 del 16/03/1942 (in Gazzetta

Dettagli

LE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI A.A. 2018/2019 DOTT.SSA M. BELLOMO

LE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI A.A. 2018/2019 DOTT.SSA M. BELLOMO LE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI A.A. 2018/2019 DOTT.SSA M. BELLOMO Se lo stato della crisi dell impresa non ha ancora assunto i caratteri della definitiva insolvenza, ed emerge l inidoneita della procedura

Dettagli

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Applicabile ex art. 150 D. Lgs 5/2008 alle procedure promosse

Dettagli

Cosa cambia. Articolo 161 Domanda di concordato

Cosa cambia. Articolo 161 Domanda di concordato Articolo 161 Domanda di concordato La domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l impresa ha la propria

Dettagli

Le procedure concorsuali

Le procedure concorsuali Le procedure concorsuali L imprenditore, nel corso dell esercizio della sua attività d impresa può venire a trovarsi in una situazione di difficoltà economica che gli impedisce di far fronte agli impegni

Dettagli

FALLIMENTO. Competenza tribunale sede principale dell impresa (art. 9) Composizione collegiale Trasferimento della sede > 1 anno > non rilievo

FALLIMENTO. Competenza tribunale sede principale dell impresa (art. 9) Composizione collegiale Trasferimento della sede > 1 anno > non rilievo FALLIMENTO Chi può chiedere il fallimento debitore > art. 217, 1 comma, n. 4 Creditore/i Pubblico ministero (art. 7) casi tassativi * insolvenza risultante processo penale * segnalazione giudice civile

Dettagli

L ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

L ACCERTAMENTO DEL PASSIVO SOMMARIO: 1. L accertamento dei crediti nel fallimento. 2. L avviso ai creditori. 3. La domanda di insinuazione. 4. Il progetto di stato passivo. 5. L udienza di verifica. 6. Il decreto di esecutività.

Dettagli

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE CAMERA DI COMMERCIO DI PISA UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Applicabile ex art. 150 D. Lgs 5/2008 alle procedure promosse

Dettagli

Gli adempimenti nelle nuove disposizioni di legge

Gli adempimenti nelle nuove disposizioni di legge Le Comunicazioni a mezzo PEC nelle Procedure Concorsuali Gli adempimenti nelle nuove disposizioni di legge Fulvio Pizzelli Dottore Commercialista 21 marzo 2013 - Tribunale di Milano Riferimenti normativi

Dettagli

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...

Dettagli

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali........................................... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili.............................. 5

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREFAZIONE... XVII TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II DEL FALLIMENTO. CAPO I Della dichiarazione di fallimento

INDICE SOMMARIO PREFAZIONE... XVII TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II DEL FALLIMENTO. CAPO I Della dichiarazione di fallimento INDICE SOMMARIO PREFAZIONE... XVII TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II DEL FALLIMENTO CAPO I Della dichiarazione di fallimento Articolo 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo...1

Dettagli

DOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che:

DOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che: DOMANDE PROVA SCRITTA Diritto Commerciale 1 Corso di Laurea in Economia Si informano gli studenti che: la prima delle quattro risposte che corredano le domande è quella corretta. Arcavacata di Rende, 22

Dettagli

47 1. Lo stato d insolvenza La manifestazione dell insolvenza: gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori

47 1. Lo stato d insolvenza La manifestazione dell insolvenza: gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori Indice sommario XI Prefazione Capitolo I. LE PROCEDURE CONCORSUALI 01 1. Il governo della crisi 03 2. Cenni storici 06 3. Le classificazioni delle procedure concorsuali 09 4. Le finalità delle procedure

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREFAZIONE...XVII TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI... 1

INDICE SOMMARIO PREFAZIONE...XVII TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI... 1 INDICE SOMMARIO PREFAZIONE...XVII TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI... 1 Articolo 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo... 1 Articolo 2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento...

Dettagli

ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE LUGLIO 2008 Redatte dal Responsabile del procedimento:

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni integrative e correttive del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento,

Dettagli

chiede di essere sentito e, avuto il consenso del G.D.,

chiede di essere sentito e, avuto il consenso del G.D., TRIBUNALE DI COSENZA Sezione prima civile Ufficio Fallimenti --------- Fallimento n. 23/2009 PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL UDIENZA DI ESAME DELLE DOMANDE TARDIVE (Art. 95, 96 e 101 R.D. 16 marzo

Dettagli

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) Vigente al: 13 5 2015 TITOLO

Dettagli

Opposizione allo stato passivo ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

Opposizione allo stato passivo ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini Opposizione allo stato passivo ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Nei giudizi di opposizione allo stato

Dettagli

INDICE. Prefazione. Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. pag.

INDICE. Prefazione. Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. pag. INDICE Prefazione XI Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 1. Le procedure concorsuali. Generalità 1 2. Cenni sui profili storici e sui recenti interventi di riforma 3 3. Classificazioni delle

Dettagli

Note- Impatti Riforma Fallimentare. Nuove norme sulle procedure concorsuali

Note- Impatti Riforma Fallimentare. Nuove norme sulle procedure concorsuali Nuove norme sulle procedure concorsuali In questo documento si analizzano i cambiamenti per il Registro Imprese prodotti dagli effetti della: Legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 16 marzo

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9

Dettagli

Tribunale di Mantova - Sezione Seconda civile - Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott. Luciano Alfani Presidente

Tribunale di Mantova - Sezione Seconda civile - Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott. Luciano Alfani Presidente Tribunale di Mantova - Sezione Seconda civile - Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott. Luciano Alfani Presidente dott. Andrea Gibelli Giudice dott. Laura De Simone

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

SCUOLA DEL CURATORE FALLIMENTARE

SCUOLA DEL CURATORE FALLIMENTARE SCUOLA DEL CURATORE FALLIMENTARE 4 Novembre 2015 Accertamento del Passivo casi pratici Relatore : prof. Alessandro Danovi Sommario Le fasi del procedimento di accertamento del passivo; La formazione degli

Dettagli

Edizione Ottobre Registro Imprese: GUIDA Procedure concorsuali

Edizione Ottobre Registro Imprese: GUIDA Procedure concorsuali Registro Imprese: GUIDA Procedure concorsuali RIIFORMA DELLA LEGGE FALLIIMENTARE VADEMECUM DEGLII ADEMPIIMENTII NEII CONFRONTII DEL REGIISTRO DELLE IIMPRESE Revisione 5 del 09/07/2013 1 . La presente guida

Dettagli

SCHEDE ADEMPIMENTI PUBLICITARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

SCHEDE ADEMPIMENTI PUBLICITARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI SCHEDE ADEMPIMENTI PUBLICITARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI SCHEDE 3.1 TIPO PROCEDURA FALLIMENTO SOGGETTO TENUTO ALLA Apertura fallimento Art. 17 L.F. Chiusura fallimento Art.119 L.F. Revoca del fallimento

Dettagli

Scuola del Curatore Fallimentare Il Programma di Liquidazione e i contratti pendenti I CONTRATTI PENDENTI. MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015

Scuola del Curatore Fallimentare Il Programma di Liquidazione e i contratti pendenti I CONTRATTI PENDENTI. MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015 I CONTRATTI PENDENTI MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015 PRINCIPALE NOVITA Modifica dell art 169 bis in tema di concordato preventivo a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs 83/2015 : il debitore,

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

SOMMARIO. TITOLO I - Disposizioni generali 3

SOMMARIO. TITOLO I - Disposizioni generali 3 XII SOMMARIO TITOLO I - Disposizioni generali 3 Art. 1 Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo 3 Art. 2 Liquidazione coatta amministrativa e fallimento 38 Art. 3 Liquidazione coatta amministrativa,

Dettagli

Relazione finale e rendicontazione dell attività del curatore

Relazione finale e rendicontazione dell attività del curatore Relazione finale e rendicontazione dell attività del curatore Riferimenti normativi: articolo 116 L.F., l esposizione analitica delle operazioni contabili e dell attività di gestione della procedura. Le

Dettagli

a cura di VANESSA PESENTI

a cura di VANESSA PESENTI a cura di VANESSA PESENTI INDICE CAPITOLO I: INTRODUZIONE... 7 CAPITOLO II: I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO 1. Premessa.... 9 2. Il presupposto soggettivo (art.1 L.F.).... 9 3. Il presupposto oggettivo:

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

a cura di: Giovanni Siragusa Lorenzo Sternini

a cura di: Giovanni Siragusa Lorenzo Sternini Nuova procedura in materia di insinuazione tardiva di credito giusta riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma del D. Lgs. 9 gennaio 2006 n.5: c è ancora spazio per gli avvocati?

Dettagli

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza

Dettagli

PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali

PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali r.d. 16.3.1942 n. 267 crisi del modello impostazione autoritaria / no diritto difesa espulsione del debitore dal ciclo produttivo non cura dell impresa e dei

Dettagli

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI 1) Prima di procedere alla stesura del decreto di recupero, è

Dettagli

INDICE. Prefazione...

INDICE. Prefazione... INDICE Prefazione... XVII 1 Ilfallimento:naturaepresupposti... 1 1.1 I requisiti giuridici del fallimento... 2 1.2 I soggetti sottoposti alla procedura fallimentare: imprenditore e impresa... 2 1.2.1 La

Dettagli

DIRITTO COMMERCIALE 2 L ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO VERONA, 15 NOVEMBRE 2016

DIRITTO COMMERCIALE 2 L ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO VERONA, 15 NOVEMBRE 2016 DIRITTO COMMERCIALE 2 L ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO VERONA, 15 NOVEMBRE 2016 FALLIMENTO ART. 52 L.F. «IL FALLIMENTO APRE IL CONCORSO DEI CREDITORI SUL PATRIMONIO DEL FALLITO» A) Natura della procedura

Dettagli

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...

Dettagli

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE Convegno 23 Settembre - 14 Ottobre 2010 ore 15.00-18.30, Fondazione Ambrosianeum - Sala Falck Via delle Ore, 3, Milano Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis)

CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis) 217 FALLIMENTO 1 Artt. 160-186bis CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis) Presupposti: - oggettivo, STATO DI CRISI (comprensivo anche dello stato d insolvenza) - soggettivo,

Dettagli

INDICE LA PROCEDURA DI FALLIMENTO... 5

INDICE LA PROCEDURA DI FALLIMENTO... 5 RIIFORMA DELLA LEGGE FALLIIMENTARE VADEMECUM DEGLII ADEMPIIMENTII NEII CONFRONTII DEL REGIISTRO DELLE IIMPRESE (ADEGUATO AL D..LGS.. 169/2007) Revisione 1 del 29/06/2009 1 La presente guida vuole rappresentare

Dettagli

Esecuzioni Immobiliari

Esecuzioni Immobiliari Esecuzioni Immobiliari La Formazione del Progetto di Distribuzione Art. 591 bis cpc il professionista delegato alla vendita provvede 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione

Dettagli

A cura del Dott. Accettura Michelangelo CESSAZIONE DEL FALLIMENTO

A cura del Dott. Accettura Michelangelo CESSAZIONE DEL FALLIMENTO A cura del Dott. Accettura Michelangelo CESSAZIONE DEL FALLIMENTO Conto della gestione: art. 116 l.f. Il curatore deve presentare il proprio rendiconto: Compiuta la liquidazione dell attivo, prima di chiedere

Dettagli

IL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE

IL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE C.P. 6/2017 IL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati: dott. Francesca Miconi dott. Giuliana Filippello dott. Maria Letizia Mantovani Nel procedimento

Dettagli

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri Presupposti ed effetti PROCEDURA CONCORSUALE LIQUIDATORIA COINVOLGE L IMPRENDITORE COMMERCIALE CON L INTERO PATRIMONIO E I SUOI CREDITORI LA PROCEDURA FALLIMENTARE E DIRETTA: ALL ACCERTAMENTO DELLO STATO

Dettagli

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre Serie generale

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre Serie generale GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Serie generale DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per

Dettagli

EMPOLI - GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2013

EMPOLI - GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2013 I NUOVI ADEMPIMENTI TELEMATICI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI A L E S S A N D R O T O R C I N I LA NUOVA DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEGLI ATTI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI NUOVI COMPITI ED ONERI

Dettagli

COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELL AVVENUTO FALLIMENTO E DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE DOMANDE EX ART. 92 L.F.

COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELL AVVENUTO FALLIMENTO E DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE DOMANDE EX ART. 92 L.F. COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELL AVVENUTO FALLIMENTO E DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE DOMANDE EX ART. 92 L.F. Oggetto: Fallimento Procedura n. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza depositata in data,

Dettagli

NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA CONCORSUALE

NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA CONCORSUALE NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA CONCORSUALE L INTRODUZIONE DELLA PEC Dal 29 novembre 2008 (Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 - Decreto anti-crisipubblicato in Gazzetta

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI Premessa...» 1. Capitolo I GLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI Premessa...» 1. Capitolo I GLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI INDICE SOMMARIO Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI Premessa...» 1 Capitolo I GLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI 1.1. Gli atti pregiudizievoli ai creditori... Pag. 3 1.2. Gli

Dettagli

MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO

MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO L art. 82 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha revisionato il concordato in bianco. Per impedire condotte

Dettagli

PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURE CONCORSUALI PROCEDURE CONCORSUALI TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE FALLIMENTO 17, Apertura del Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria 17, Nomina del curatore Entro

Dettagli

CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.)

CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.) CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.) q PRESUPPOSTI: stato di crisi / insolvenza q FINALITÀ: liquidazione/risanamento dell impresa q INIZIATIVA debitore con PROPOSTA ai creditori: Ø RISTRUTTURAZIONE

Dettagli

CAPITOLO PRIMO IL FALLIMENTO

CAPITOLO PRIMO IL FALLIMENTO INDICE CAPITOLO PRIMO IL FALLIMENTO 1. L iniziativa per la dichiarazione di fallimento...pag. 9 1.1. Ricorso del debitore...pag. 10 1.2. Ricorso del creditore...pag. 12 1.3. Richiesta del P.M....pag. 13

Dettagli

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti

Dettagli

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso Novembre2013 Albini 1 La disciplina dell articolo 6 della legge 604/66 Albini 2 Articolo 6 legge 604/66 Il licenziamento deve essere impugnato a pena

Dettagli

INDICE PARTE I COMPENDIO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

INDICE PARTE I COMPENDIO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI ix INDICE Prefazione.... vii PARTE I COMPENDIO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI 1. Leprocedureconcorsualiingenerale... 3 2. Ilfallimento... 4 2.1. Ladichiarazionedifallimento... 4 2.2. Gliorganidelfallimento...

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Aprile 2007 1 RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE. GLI ADEMPIMENTI

Dettagli

Il giudizio di appello davanti alla CTR. Corso di preparazione Esame di Stato DCEC II ed. 2017

Il giudizio di appello davanti alla CTR. Corso di preparazione Esame di Stato DCEC II ed. 2017 Il giudizio di appello davanti alla CTR Corso di preparazione Esame di Stato DCEC II ed. 2017 Disciplina applicabile: d.lgs. N. 546 del 1992 rinvio a giudizio di primo grado Art. 49 «Alle impugnazioni

Dettagli

Accertamento del passivo

Accertamento del passivo TITOLO VI Accertamento del passivo L accertamento del passivo è una fase essenziale della procedura concorsuale finalizzata all individuazione dei crediti che devono essere soddisfatti con i beni del fallimento.

Dettagli

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte I

INDICE SOMMARIO. Parte I Prefazione... Pag. XI Parte I IL FALLIMENTO Capitolo I IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 1. Premessa... Pag. 3 2. Il presupposto soggettivo: la figura dell imprenditore commerciale...»

Dettagli

Indice. i ndice. P arte i CRISI DI IMPRESA, SOGGETTI FALLIBILI E STATO DI INSOLVENZA. C apitolo i IL CODICE DELLA CRISI D IMPRESA E DELL INSOLVENZA

Indice. i ndice. P arte i CRISI DI IMPRESA, SOGGETTI FALLIBILI E STATO DI INSOLVENZA. C apitolo i IL CODICE DELLA CRISI D IMPRESA E DELL INSOLVENZA i ndice P refazione... p. 5 i ntroduzione...» 7 1. La crisi dell impresa...» 7 2. Caratteri dell esecuzione collettiva...» 8 3. Il fallimento dopo le riforme...» 8 P arte i CRISI DI IMPRESA, SOGGETTI FALLIBILI

Dettagli

Genova, 13 febbraio 2018 PIANI DI RIPARTO NEL FALLIMENTO, CHIUSURA DEL FALLIMENTO ED ESDEBITAZIONE

Genova, 13 febbraio 2018 PIANI DI RIPARTO NEL FALLIMENTO, CHIUSURA DEL FALLIMENTO ED ESDEBITAZIONE Genova, 3 febbraio 208 PIANI DI RIPARTO NEL FALLIMENTO, CHIUSURA DEL FALLIMENTO ED ESDEBITAZIONE Art. 0 L.F. Procedura di distribuzione. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto

Dettagli

La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali

La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali Procedura Articoli Disciplina Tipologia di atti Fallimento 42 e 44 r.d. 267/1942 Il fallito perde l amministrazione e la disponibilità

Dettagli

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo La legge n. 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento i procedimenti di composizione della crisi da

Dettagli

SOMMARIO CAPITOLO I LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE CAPITOLO II

SOMMARIO CAPITOLO I LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE CAPITOLO II SOMMARIO CAPITOLO I LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI 3 1. Finalità 3 2. Gli strumenti di allerta 6 3. Le segnalazioni interne 9 4. Le segnalazioni esterne 13 5.

Dettagli

Teramo 5 dicembre 2012

Teramo 5 dicembre 2012 Teramo 5 dicembre 2012 COMUNICAZIONI SNELLE CON LA PEC NOVITA INTRODOTTE CON L ART. 17 DEL DL 179/2012. IN AMBITO FALLIMENTARE Telematizzazione degli adempimenti e delle comunicazioni, mediante l utilizzo

Dettagli

SOMMARIO CAPITOLO II GLI ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE 32

SOMMARIO CAPITOLO II GLI ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE 32 SOMMARIO CAPITOLO I IL FALLIMENTO 1 1. Finalità. 1 2. Il presupposto soggettivo: l imprenditore commerciale. 2 2.1. (Segue). L imprenditore agricolo. 4 2.2. (Segue). Acquisto e perdita della qualità di

Dettagli

LEZIONE DEL 13/01/2009 LA VERIFICA DEI CREDITI E LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO.

LEZIONE DEL 13/01/2009 LA VERIFICA DEI CREDITI E LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO. LEZIONE DEL 13/01/2009 LA VERIFICA DEI CREDITI E LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO. La fase dell accertamento del passivo della procedura fallimentare e dell esame di tutte le domande di ammissione presentate

Dettagli

INDICE SOMMARIO I PROCEDIMENTI SOMMARI

INDICE SOMMARIO I PROCEDIMENTI SOMMARI INDICE SOMMARIO Premessa... V I PROCEDIMENTI SOMMARI Il procedimento d ingiunzione 1. Competenza... 3 2. Forma della domanda... 4 3. Provvedimenti... 5 4. Procedimento... 6 5. Opposizione... 6 5.1. Competenza...

Dettagli

Prefazione... Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO

Prefazione... Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO I-XIV (Fallimento) 17-10-2007 12:57 Pagina VII Indice Prefazione............................................ pag. XIII Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO Capitolo 1 Generalità............................................

Dettagli