LA SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza significa svolgimento dell attività lavorativa in condizioni tali che la vita, l incolumità fisica e la salute non s

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1 La sicurezza sul lavoro, la notifica preliminare e la legge regionale Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 Note esplicative

2 LA SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza significa svolgimento dell attività lavorativa in condizioni tali che la vita, l incolumità fisica e la salute non siano esposte a pericolo. Oggetto di tutela non è esclusivamente il lavoratore e la sua integrità fisica, ma anche la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività Art. 32 Costituzione

3 Art codice civile - Tutela delle condizioni di Lavoro: «L Imprenditore è tenuto ad adottare, nell esercizio dell Impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» Imprenditore garante dell integrità fisica dei prestatori di lavoro. Modello di comportamento dell Imprenditore. Norma di carattere generale e sussidiario di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro.

4 D.lgs. 9 aprile 2008, n TUSIC Tutta la normativa relativa ai cantieri, ripresa dal D.Lgs. 494/96 ora abrogato, risulta riunita, innovata ed integrata nel titolo IV e nei diversi allegati, di interesse specifico per i cantieri edili. Sicurezza, requisito imprescindibile che occorre pianificare, perseguire ed implementare in ogni azienda, in modo da prevedere, puntualmente, le misure da adottare al fine di evitare gli infortuni sui luoghi di lavoro. La disciplina prevista per i cantieri impone sempre e comunque degli obblighi, in capo a determinati soggetti, riconducibili a due fattispecie: generali: sussistono sempre, anche in termine di adempimenti (es. possesso di specifica idoneità tecnico-professionale) specifici: si determinano al ricorrere delle condizioni previste (es. obbligo di nominare coordinatori)

5 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Art. 3. Il Campo di applicazione: Comma 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Comma 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. I Soggetti destinatari: Il committente - Il responsabile dei lavori - Il coordinatore per la progettazione (CSP) - Il coordinatore per l esecuzione (CSE) - L impresa affidataria - L impresa esecutrice - Il lavoratore autonomo.

6 Definizioni legali dei soggetti (art. 89 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) Committente: «Soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto.» Si intende Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa anche nel settore dei lavori privati, dove l organizzazione è tale da non rendere immediata l identificazione del committente. Soggetto a cui compete l obbligo di «pretendere» il requisito di sicurezza nei lavori in cantiere, quindi «persona fisica o giuridica titolare del potere decisionale e di spesa relativamente ai lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nel campo di applicazione del decreto, anche in assenza di appalto, e a cui competono gli obblighi previsti dal decreto stesso»

7 Definizione dei soggetti ai sensi dell art. 89 d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. Responsabile dei Lavori: «Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. «Qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell esecuzione e/o del controllo dell opera per conto del committente»

8 Lavoratore Autonomo: «Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione.» Art codice civile - Contratto d opera: persona che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Secondo il codice civile non è richiesto al lavoratore autonomo l esercizio di un attività professionale, diversamente da quanto stabilito nel d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e tantomeno, è richiesto il requisito di «organizzazione»

9 Impresa Affidataria: «Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l Impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.»

10 Impresa Esecutrice: «Impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando risorse umane e materiali.» Art codice civile - Imprenditore: «chi esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». Art codice civile - Direzione e gerarchia nell impresa: «L imprenditore è il capo dell impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori». Art codice civile - Tutela delle condizioni di lavoro: «L Imprenditore è tenuto ad adottare, nell esercizio dell Impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»

11 L IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE «possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare» D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81_ Titolo IV Cantieri Temporanei o Mobili. Capo I Misure per la Salute e Sicurezza nei cantieri. Art. 89 Definizioni.

12 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Il campo di applicazione dell Idoneità Tecnico-Professionale: Profilo oggettivo: la verifica va svolta nei cantieri temporanei o mobili, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell allegato X. Vi rientra qualsiasi lavoro (anche di manutenzione) che riguarda un opera fissa permanente (un edificio o una sua parte, un ponte, una strada, ecc.) o temporanea (uno stand fieristico) comunque realizzata. Profilo soggettivo: l obbligo della verifica incombe sul committente o sul responsabile dei lavori.

13 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 90, Comma 9 Obblighi generali: sussistenti indipendentemente dall entità del cantiere e dall obbligatorietà degli adempimenti e di disposizioni specifiche. «Nella fase dell Affidamento dei lavori il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo: Lettera a. Verifica l' idoneità tecnico-professionale delle Imprese affidatarie, delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all allegato XVII.»

14 Allegato XVII - VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE L IMPRESA AFFIDATARIA: dovrà indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo 97 del D.Lgs. 81/2008. L IMPRESA ESECUTRICE: dovrà fornire al committente o al responsabile dei lavori a) CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) DVR aziendale c) DURC on - line d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

15 Allegato XVII - VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE I LAVORATORI AUTONOMI: dovranno esibire almeno a) CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) DURC on - line c) Documentazione attestante la conformità delle attrezzature e degli apprestamenti d) Documentazione sull idoneità sanitaria e) Documentazione sulla conformità dei DPI.

16 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 -Art. 90, comma 9, lett. a) Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno (parametro, somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell opera) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI il requisito dell idoneità si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi: Del CCIAA. Del DURC on - line Di autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII

17 «Nella fase dell Affidamento dei lavori il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo: Lettera b. Chiede alle Imprese esecutrici: una dichiarazione dell organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all INPS, all INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI, il requisito dell idoneità si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle Imprese: del DURC on line (DURC d Ufficio) e dell autocertificazione relativa al CCNL applicato.

18 «Nella fase dell Affidamento dei lavori il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo: Lettera c. Trasmette all Amministrazione competente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, Copia della notifica preliminare di cui all art. 99, Il DURC on line delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi (DURC D UFFICIO) Il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).

19 In caso di subappalto In caso di subappalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. Il Committente / Responsabile dei lavori, è tenuto a verificare: l Impresa Appaltatrice, l Impresa Subappaltatrice ed il Lavoratore Autonomo. L Impresa Appaltatrice è tenuta a verificare l Impresa Subappaltatrice.

20 LA NOTIFICA PRELIMINARE TELEMATICA DEI CANTIERI Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva

21 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Obblighi specifici: si determinano al ricorrere di talune condizioni, tra i quali gli obblighi di trasmissione della notifica preliminare. Art. 99. Notifica preliminare «Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all articolo 90, comma 3 (cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici, anche non contemporanea); b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

22 Altri obblighi Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. Osservazione Gli Organismi Paritetici istituiti nel settore delle costruzioni, in attuazione dell articolo 51, possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Cosa sono gli Organismi Paritetici? Sono Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti Collettivi di riferimento.

23 ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all articolo Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente/i: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo. 4. Natura dell'opera. 5. Responsabile/i dei lavori: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo. 6. Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo. 7. Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo. 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori ( ).

24 LA NOTIFICA PRELIMINARE NELLA REGIONE TOSCANA Il Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva (SISPC) A seguito della Delibera della Giunta Regionale Toscana n del 26/11/2012, dal 01/01/2013 l invio delle notifiche preliminari per i cantieri edili, avviene esclusivamente tramite il Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva (SISPC). Per accedere al sistema viene utilizzata la Carta Nazionale Servizi (CNS). Questo sistema di accesso, così come previsto dal D. Lgs. 07/03/2005 n. 82, è equiparabile ad un servizio con firma autografa. I cittadini toscani hanno il predetto certificato all interno della loro Carta Sanitaria Elettronica (CSE). Gli utenti che non dovessero disporne possono acquistare una smart card presso una qualsiasi Certification Autority (CA), autorizzata ad emettere certificati digitali di riconoscimento telematico dell identità di una persona, quindi anche presso la Camera di Commercio.

25 L inserimento della notifica può avvenire via WEB, attraverso il portale del SISPC In questo sito sono disponibili tutte le informazioni necessarie e le istruzioni per il primo accesso al sistema. Mediante la realizzazione di un sistema di interoperabilità con banche dati qualificate SISPC dovrà prevedere lo sviluppo e la realizzazione di tutte quelle funzionalità necessarie all inoltro dei contenuti delle notifiche verso qualsiasi soggetto avente diritto.

26 APPALTI PRIVATI DI LAVORI EDILI Sintesi del regime delle corresponsabilità D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ART. 90 Il Committente di opere edili anche privato, anche non imprenditore, deve: C. 9 lett. a) verificare l idoneità tecnico professionale di tutte le «Imprese esecutrici» compresa la verifica del DURC on line, necessaria anche per i cantieri «minori»; C. 9 lett. b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori a INPS, INAIL e Casse Edili; C. 9 lett. c) trasmettere PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI alla P.A. concedente il titolo la copia della notifica preliminare e regolare DURC on line delle Imprese esecutrici (DURC d Ufficio)

27 Comma 10 APPALTI PRIVATI DI LAVORI EDILI Sintesi del regime delle corresponsabilità D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ART. 90 «in assenza di notifica di cui all art. 99 quando prevista, oppure in assenza del DURC on line delle Imprese o dei Lavoratori Autonomi, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente» L accertamento dell irregolarità contributiva dell appaltatore, ma anche di un suo subappaltatore e di ogni altra impresa esecutrice presente in cantiere, provoca la legittima sospensione dell efficacia del titolo abilitativo a costruire da parte della P.A. concedente a danno di tutte le Imprese a vario titolo coinvolte nei lavori (ma anche a danno del committente privato).

28 RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE PENALI CIVILI - AMMINISTRATIVE: D.P.R. 380/2001, art. 44 D.Lgs. 81/2008 art. 157 La mancata verifica dell idoneità tecnico professionale rientra tra i reati penali contravvenzionali (arresto o ammenda), meno importanti rispetto ai delitti, ma per questo puniti a prescindere dall intenzione. Il Committente deve poter dimostrare di aver verificato l idoneità tecnico professionale per evitare la contravvenzione (art. 90 c. 9 D.Lgs. 81/2008) Questo rischio è relativo a qualsiasi Committente, persona fisica o giuridica.

29 La Legge Regionale Toscana n. 65 del 12 novembre 2014 La tutela della regolarità contributiva La normativa nazionale è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario verificare la regolarità contributiva. Anche mediante il DURC on - line.

30 Osservazioni sulla L.R.T. 65/2014 Ha abrogato la L.R.T. 1/2005 e la L.R.T. 69/2012 (Art. 25 Modifiche all art. 82 della L.R.T. 1/2005 comma 8 e comma 9). Stabilisce una sinergia tra gli Enti e la Pubblica Amministrazione al fine della regolarità contributiva. Conferma l accesso privilegiato telematico per Cassa Edile, relativamente ai lavori presenti sul territorio. Coordinata con il DPR 380/2001 (art. 27, Vigilanza sull'attività urbanisticoedilizia) e con il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (art. 90 comma 10) evidenzia che nel caso di irregolarità, l Amministrazione Comunale d Ufficio o su segnalazione dell Organo d Vigilanza o su segnalazione dei Cittadini, ha il potere/dovere di ordinare la sospensione dell efficacia del titolo abilitativo. Per la L.R.T. 65/2014 la sospensione non è automatica, ma occorre un ordinanza dichiarativa della P.A.

31 Comma 8 L.R.T. 65/ CAPO III (DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI) ART 141 DISPOSIZIONI GENERALI. REGOLAMENTO Prima dell inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare allo sportello unico: il nominativo dell impresa che realizza i lavori i codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Cassa edile dell Impresa; qualora, successivamente all inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall avvenuto subentro.

32 Comma 9 L.R.T. 65/ CAPO III (DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI) ART 141 DISPOSIZIONI GENERALI. REGOLAMENTO Nell ambito dell attività di vigilanza di cui all articolo 193, comma 1, relativamente agli interventi edilizi in corso di realizzazione, il Comune acquisisce d ufficio il DURC on - line dell impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori. Se il Committente varia l Impresa o comunque si regolarizza la situazione, il provvedimento di sospensione deve essere revocato.

33 Comma 10 L.R.T. 65/2014 CAPO III (DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI) ART 141 DISPOSIZIONI GENERALI. REGOLAMENTO Al fine di favorire l attività di controllo sulla regolarità contributiva e l'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle relative disposizioni: a) Il Comune rende accessibile in via telematica ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile, nonché agli altri soggetti pubblici interessati, l elenco delle imprese esecutrici degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate dai suddetti enti al Comune, che ordinerà la sospensione dei lavori; b) Le Aziende USL rendono accessibile in via telematica le notifiche preliminari di cui all articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile;

34 L.R.T. 65/2014 CAPO III (DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI) ART 141 DISPOSIZIONI GENERALI. REGOLAMENTO Comma 10 c) L impresa esecutrice trasmette ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile interessata, la comunicazione di ultimazione dei lavori contestualmente alla trasmissione della medesima allo sportello unico, ai fini dei controlli di competenza dei suddetti enti.

35 Osservazioni Molti lavori privati sono denunciati nella forma di attività edilizia libera altrimenti denominata anche C.I.L. comunicazione inizio attività. Per tale pratica edilizia non è previsto alcun titolo abilitativo e, pertanto, non è obbligatorio il DURC on - line. Il DURC on - line è l unico strumento che consente di evitare che il committente privato sia esposto al rischio di responsabilità in solido, nel caso in cui l Impresa non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi ai propri operai.

36 Osservazioni Il Durc, nei lavori privati, dovrebbe essere inteso come un diritto del committente ed anche un dovere suo e del professionista per tutelare il suo Cliente. Indipendentemente dall obbligo di legge, i lavori edili privati dovrebbero quindi essere sempre preceduti dalla richiesta del Durc on - line in via prudenziale, prima del loro affidamento e prima del pagamento. Questo al fine di evitare che i Committenti siano esposti alla richiesta di pagamento dei contributi per responsabilità solidale da parte dei Soggetti legittimamente coinvolti. Regolarità contributiva: indice del rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di igiene, sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro.

37 Le conseguenze in caso di inosservanza degli obblighi di verifica DI TIPO PATRIMONIALE: la disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti prevista dalle vigenti disposizioni normative contempla specifiche garanzie a favore dei lavoratori interessati circa l assolvimento, in capo ai soggetti operanti nella filiera, degli obblighi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento di contributi previdenziali ed assicurativi. In virtù di tale vicolo solidaristico, l eventuale irregolarità dell appaltatore (o del subappaltatore) potrebbe comportare, a carico del committente (o del sub-committente), il pagamento di somme a copertura dei debiti contributivi (e non solo) contratti dall appaltatore ( o del subappaltatore), oltre alle conseguenze di tipo sanzionatorio previste dal TUSIC a carico dei trasgressori (art. 157, c. 1, lett.b e lett.c).

38 Le conseguenze in caso di inosservanza degli obblighi di verifica DI TIPO PROCEDURALE: L art. 90, c. 10 del D.Lgs. N. 81/2008 prevede che «in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle Imprese o dei Lavoratori autonomi, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. L Organo di Vigilanza comunica l inadempienza all Amministrazione concedente». In pratica, qualora venga accertata l illegittima assenza della procedura di verifica della regolarità contributiva l Amministrazione Comunale su cui il cantiere si trova deve adottare un provvedimento amministrativo di sospensione del titolo abilitativo. Una volta ricomposto l ordine giuridico violato l originario titolo potrà dispiegare nuovamente la propria efficacia. Altrimenti, se i lavori dovessero continuare senza sanare la violazione accertata, si cadrebbe nell abusivismo edilizio.

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