Obblighi delle posizioni di garanzia
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- Rosalinda Ranieri
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1 Forniture e lavoratori autonomi Obblighi delle posizioni di garanzia L a verifica della I.T.P. di imprese e/o lavoratori autonomi: essenziale per la prevenzione degli infortuni marginale nell attività di vigilanza. 1
2 INDICE 1. LA VERIFICA ITP I.T.P. DI IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI 2. D.LGS. N.81/08 E S.M.I. TITOLO I ART IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 4. D.LGS. N.81/08 E S.M.I. TITOLO IV ART LA VERIFICA I.T.P. ALLEGATO XVII 6. LA NULLITA DEL CONTRATTO DI APPALTO 7. I FULCRI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 8. I CARDINI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 9. LA CIRCOLARE MIN.LAVORO DEL 10/02/2016 pag. 2
3 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI D.LGS. N.81/08 E S.M.I. TITOLO I Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto dappalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui sisvolge l appalto olaprestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. pag. 3
4 Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: ( ) g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all articolo articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta p del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; pag. 4
5 Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori,ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all articolo 21, comma 2, nonché sull applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. pag. 5
6 Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 1-bis. Con riferimento all edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, i nei termini i ealle condizioni i i individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all articolo articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizionii i i di legge e con riferimento i ai requisiti itiprevisti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. pag. 6
7 Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l impossibilità per l impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. pag. 7
8 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione ( ) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria i eartigianato; i t 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; pag. 8
9 D.LGS. N.81/08 E S.M.I. TITOLO IV Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori ( ) 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa o ad Un lavoratore autonomo: a) verifica l idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all ALLEGATO XVII. pag. 9
10 Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori ( ) Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato i t e del documento unico di regolarità contributiva82, tib ti corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall ALLEGATO XVII; pag. 10
11 ALLEGATO XVII IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo l 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all articolo 14 del presente Decreto Legislativo pag. 11
12 ALLEGATO XVII IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria p impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo 97 pag. 12
13 Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII. 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione. pag. 13
14 Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Commento: v. AUTORITA VIGILANZA LL.PP. SU NULLITA CONTRATTO DI APPALTO IN MANCANZA DI I.T.P. DELL AFFIDATARIA pag. 14
15 ALLEGATO XVII IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE ( ) 2. Ilavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 V. INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/ Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 pag. 15
16 ( ) ALLEGATO XVII IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE 3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2. pag. 16
17 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE pag. 17
18 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE pag. 18
19 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE pag. 19
20 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE pag. 20
21 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE pag. 21
22 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE pag. 22
23 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE AFFIDATARIE NON ESECUTRICI (tratto da articolo di G. Porreca) Quesito E tenuto il committente di un cantiere temporaneo o mobile ad effettuare la verifica tecnico professionale di una impresa che deve effettuare una fornitura e che non utilizza in un cantiere personale, macchine o attrezzature proprie e se si con quali modalità? pag. 23
24 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE AFFIDATARIE NON ESECUTRICI (tratto da articolo di G. Porreca) Risposta Dopo il quesito sull obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) da parte delle imprese affidatarie che non siano anche imprese esecutrici e su come elaborare lo stesso in tal caso ecco un altro rompicapo contenuto nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i che riguarda comunque ancora le imprese affidatarie. La domanda questa volta verte sull obbligo o meno da parte del committente di effettuare la verifica dell idoneità tecnico professionale di tali imprese affidatarie anche nel caso in cui queste non abbiano personale che partecipi alla esecuzione delle opere in un cantiere temporaneo o mobile e che nello stesso non utilizzino macchine o attrezzature e se invece tale obbligo sussiste con quali modalità debba essere adempiuto. La risposta al quesito non può che essere positiva pag. 24
25 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE AFFIDATARIE NON ESECUTRICI (tratto da articolo di G. Porreca) Se si fa una lettura dell articolo 90 del T.U. in maniera sistematica e non strettamente letterale e se si rapporta quanto nello stesso indicato con quanto contenuto in altre disposizioni dello stesso decreto legislativo confrontando le quali emerge invece che il committente una verifica delle imprese affidatarie comunque debba in ogni caso effettuarla sia pure limitata al controllo della presenza di quei requisiti che tali imprese devono comunque possedere, indipendentemente dal fatto che partecipino o meno all esecuzione delle opere in cantiere con proprio personale, mezzi ed attrezzature, t quali ad esempio l iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto (lettera a) ed il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (lettera c), che poi sono quegli elementi il cui possesso il legislatore con l articolo 90 comma 9 lettera a) ha richiesto quanto meno per la verifica della idoneità delle imprese nei cantiere di modesta entità e cioè nei cantieri con un numero di uomini-giorno inferiore a 200, sempre che non comportino ovviamente rischi particolari i di cui all allegato XI dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. pag. 25
26 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE AFFIDATARIE NON ESECUTRICI (tratto da articolo di G. Porreca) Circa l obbligo da parte del committente, in particolare, di verificare che anche le imprese affidatarie fossero in possesso del DURC, ancorché non esecutrici, si è espresso in maniera favorevole anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell interpello n. 19/2010 del 9/6/2010 nel quale ha motivato il proprio parere sulla osservazione che almeno nella fase iniziale le imprese affidatarie sono le uniche che dovrebbero eseguire i lavori che poi possono anche subappaltare. pag. 26
27 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE AFFIDATARIE NON ESECUTRICI (tratto da articolo di G. Porreca) Una conferma in tal senso deriva anche da quanto indicato nell art. 26 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi che il committente, sia pure nella veste di datore di lavoro che riceve una ditta appaltatrice nella propria azienda, ha nei confronti delle imprese con le quali ha stipulato un contratto di appalto o d opera o di somministrazione che sono appunto imprese affidatarie. Tale articolo 26, infatti, che si applica nell ambito di tutte le attività con il comma 1 lettera a) impone analogamente al committente stesso di effettuare comunque una verifica di idoneità tecnico professionale attraverso l acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato e dell autocertificazione da parte dell impresa del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, in attesa che venga emanato il decreto di cui all articolo 6 comma 8 lettera g) sul sistema di qualificazione delle imprese. pag. 27
28 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE AFFIDATARIE NON ESECUTRICI (tratto da articolo di G. Porreca) Per quanto sopra detto quindi si ritiene in definitiva che in ogni caso le imprese affidatarie, siano esse esecutrici o meno, debbano dimostrare di possedere la idoneità tecnico professionale per eseguire i lavori o i servizi di cui al contratto esibendo la documentazione specificatamente prevista dalla legge e ciò anche in rispetto dello spirito generale delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale bisogna accertarsi che qualsiasi ditta appaltatrice debba essere idonea dal punto di vista sia tecnico professionale che amministrativo e debba essere in regola con le disposizioni di legge vigenti. pag. 28
29 LA VERIFICA I.T.P. DI IMPRESE AFFIDATARIE NON ESECUTRICI (tratto da articolo di G. Porreca) Si ritiene opportuno fare osservare quanto anche indicato nel punto 01. dello stesso Allegato XVII, così come introdotto dal decreto correttivo, secondo il quale ogni impresa affidataria è tenuta ad individuare nella propria organizzazione uno o più soggetti della propria impresa al quale o ai quali affidare l incarico di assolvere ai compiti di cui all articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008 posti a carico del datore di lavoro dell impresa affidataria e cioè di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati nonché l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al piano di sicurezza e di coordinamento, personale questo appartenente all'impresa che per assolvere appunto agli adempimenti di cui all'incarico allincarico affidatogli deve comunque frequentare il cantiere interessato. pag. 29
30 I FULCRI DELLA SICUREZZA IN UN CANTIERE IL COMMITTENTE L AFFIDATARIA IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA pag. 30
31 I CARDINI DELLA SICUREZZA IN UN CANTIERE: A. IL PROGETTO DELLA SICUREZZA B. LA VERIFICA DELLA I.T.P. B.1. VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE DELLA I.T.P.: DELL AFFIDATARIA PRELIMINARMENTE ALLA GARA; DI SUBAFFIDATARI E/O LAV.AUTONOMI SUBAFFIDATARI IN CORSO D OPERA B.2. VERIFICA DA PARTE DELL AFFIDATARIA PRELIMINARMENTE ALLA RICHIESTA DI SUBAPPALTO DI IMPRESE SUBAFFIDATARIE E/O LAV. AUTONOMI SUBAFFIDATARI C. IL RUOLO DELL AFFIDATARIA D. IL RUOLO DEL CSE E. LA F.I.A. FORMAZIONE INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI AUTONOMI pag. 31
32 LE CRITICITA NELL APPLICAZIONE DEL T.U. SALUTE E SICUREZZA SLL: DI CARATTERE NORMATIVO-GIURISPRUDENZIALE SUGLI OBBLIGHI DELLE VARIE FIGURE (mancata verifica ITP, latitanza o inesistenza dell affidataria affidataria, monitoraggio di I livello e monitoraggio di II livello, coordinamento di I livello e coordinamento di II livello, ecc.) DI CARATTERE TECNICO-OPERATIVO SUL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE TECNICHE (mancata protezione contro la caduta nel vuoto all interno degli impalcati, uso di forche non a norma, uso della scala come postazione di lavoro, mancata applicazione della Circolare Min.Lavoro n.15/2011, ecc.) pag. 32
33 L APPLICAZIONE DELLA NOTA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N.2597 DEL 10/02/2016: sulla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, ll documento precisa che nell ipotesi i di fornitura di materiali e/o attrezzature è necessario che si accerti precisamente se si tratta: a) di una mera fornitura; b) di una vera e propria fornitura e posa in opera in quanto in quest ultimo caso il fornitore partecipa p alle lavorazioni che si svolgono in cantiere e quindi sarà tenuto a redigere il POS. pag. 33
34 L APPLICAZIONE DELLA NOTA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N.2597 DEL 10/02/2016: Nel primo caso quindi, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, masi dovrà verificare che sia stata t data attuazione a quanto disciplinato dall art. 26 comma 2 del TU in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso invece della fornitura e posa in opera, l ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI. pag. 34
35 GRAZIE PER L ATTENZIONE pag. 35
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